ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
per lo svolgimento di attività inerenti al "servizio di piena e intervento idraulico" e "presidio territoriale" TRA
la Regione Autonoma della Sardegna (nel seguito denominata Regione Sardegna), rappresentata dall'Assessore dei Lavori Pubblici Xxxxxxx Xxxxxxxxx domiciliato per la carica presso la sede dell’Assessorato dei lavori pubblici in xxxxx Xxxxxx x. 00, Xxxxxxxx
E
e il Consorzio di Bonifica della Gallura rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo consorzio in Arzachena, Via Xxxxx Xxxxxxx 43.
PREMESSO CHE
- La legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, attribuisce alla Regione la competenza relativa alle attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria;
- La tutela delle opere idrauliche di seconda categoria e delle opere di bonifica è regolamentata dalle disposizioni di cui al X.X. 0 dicembre 1937, n. 2699, che all'art. 55 prevede, in particolare, che alle spese necessarie in occasione delle piene, sia per la vigilanza delle opere idrauliche, sia per le relative urgenti riparazioni, provvedano gli uffici del Genio Civile;
- Con decreto n. 45 del 5 agosto 2010, l'Assessore dei Lavori Pubblici ha provveduto all'Emanazione di una nuova Direttiva Assessoriale concernente l'organizzazione del "Servizio di Piena e Intervento Idraulico" e del "Presidio Territoriale" (modifica direttiva approvata con D.A. LL.PP. n. 49 del 06.11.2007) da parte dei Servizi dell'Assessorato dei Lavori Pubblici; tale decreto, tra l'altro, individua, per ambito di competenza territoriale dei medesimi Servizi, i corsi d'acqua con opere idrauliche classificate o classificabili di 2°categoria, ove sussiste la competenza regionale, ai sensi delle norme sopracitate, per lo svolgimento del "Servizio di Piena e Intervento Idraulico" e del "Presidio Territoriale";
- Con deliberazione n. 9/47 in data 23.2.2012 la Giunta Regionale, tra l'altro, dato atto della attuale condizione delle strutture operative dei Servizi regionali del Genio Civile (ora Servizi Territoriali Opere Idrauliche), inadeguata al corretto svolgimento delle competenze relative al servizio di piena, prevede la possibilità, in attesa della ricostituzione della piena operatività dei Servizi del Genio Civile (ora Servizi Territoriali Opere Idrauliche), di assumere, da subito, accordi con altri enti pubblici e/o economici aventi analoghe funzioni di tutela del suolo, per il conseguimento del comune interesse di garantire la sicurezza idraulica dei territori di competenza mediante svolgimento delle attività di "Servizio di Piena e Intervento Idraulico" e di "Presidio Territoriale";
- I Consorzi di Bonifica, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, delineate dalla L.R. n. 6/2008 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), perseguono la finalità dello sviluppo dell'agricoltura nell'ambito di un ordinato assetto idrogeologico del territorio e di salvaguardia dell'ambiente rurale. I Consorzi di Bonifica sono Enti di diritto pubblico, e, ciascuno nei riguardi dei comprensori di propria competenza, possiedono conoscenza del territorio e organizzazione tecnico-logistica (mezzi, personale tecnico e maestranze) idonee allo svolgimento del "Servizio di piena e Intervento Idraulico" e di "Presidio Territoriale";
- L'art. 3 della citata L.R. n. 6/2008, prevede che la Regione possa promuovere la stipula di accordi di programma con i Consorzi di Bonifica per la realizzazione, in modo integrato e coordinato, di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;
- Con la già citata deliberazione n. 9/47 la Giunta regionale:
- ha impartito specifico indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi della LR 31/98, art. 8, alla norma recata dal citato art. 3 della LR 6/2008, nel senso di ricomprendere tra gli accordi di programma previsti dalla medesima norma, quelli regolanti l'effettuazione, da parte dei Consorzi di Bonifica, dell'attività di "Servizio di piena ed Intervento Idraulico" e di "Presidio territoriale" a tutela dei territori rientranti nelle competenze consortili, e quindi delle attività agricole in esse insediate;
- ha approvato lo schema di protocollo d'intesa fra la Regione Sardegna e l'Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna, cui aderiscono i Consorzi di Bonifica associati all'A.N.B.I. - Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, per lo svolgimento di attività volte alla tutela e salvaguardia delle opere idrauliche di competenza regionale rientranti nei comprensori territoriali dei Consorzi di Bonifica e per la sicurezza idraulica dei territori dalle stesse opere difesi;
CONSIDERATO CHE
- in data 5.4.2012 in attuazione di quanto disposto dalla citata deliberazione n. 9/47 è stato sottoscritto un apposito protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dall'Assessore dei Lavori Pubblici, e l'Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna (cui aderisce il Consorzio di Bonifica della Gallura in qualità di associato all'A.N.B.I. - Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari), rappresentata dal proprio Presidente;
- tale protocollo d'intesa, finalizzato alla tutela delle opere idrauliche di competenza regionale ed alla sicurezza idraulica dei territori, ha per oggetto lo svolgimento, da parte dei Consorzi di Bonifica associati
all'A.N.B.I., delle attività inerenti al servizio di piena, intervento idraulico e presidio territoriale idraulico nelle medesime opere idrauliche e nei relativi tronchi dei corsi d'acqua, secondo modalità regolate da appositi Accordi di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), tra la Regione Autonoma della Sardegna ed i singoli Consorzi di Bonifica;
- con decreto del Presidente della Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 000 del 26.10.2012 è stata emanata la “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli articoli 13 e 15 delle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Sardegna (PAI)”, previa adozione con deliberazione del Comitato Istituzionale di Bacino n.22 del 1.8.2012 e approvazione con deliberazione di Giunta regionale n. 40/12 del 11.10.2012. L’aggiornamento delle medesime direttive, adottato e rettificato con deliberazioni del Comitato Istituzionale di Bacino n. 1 del 20.5.2015 e n. 3 del 7.7.2015, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 43/2 del 1.9.2015;
- con deliberazioni n. 44/25 del 7.11.2014 e n. 53/25 del 29.12.2014 la Giunta regionale ha approvato il “Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile”. Tale manuale, tra l'altro, individua, ai fini della prevenzione del rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, quali Presidi Territoriali Idraulici, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, anche i Servizi del Genio Civile (ora Servizi Territoriali Opere Idrauliche) ed i Consorzi di Bonifica competenti per territorio. il Manuale Operativo è stato aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n.26/12 del 11.05.2016;
- con deliberazione n. 41/4 dell’11.8.2015 la Giunta regionale ha autorizzato, tra l’altro, “il rinnovo dei protocolli di intesa e degli accordi di programma così come previsto dagli stessi sottoscritti ai sensi della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 9/47 del 23.02.2012”;
- in data 15.10.2015, in attuazione a quanto disposto dalla citata deliberazione n.41/4, è stato sottoscritto il rinnovo del protocollo d’intesa del 5.4.2012;
- in data 24 giugno 2016, prot. 4988, è stato stipulato un “Protocollo di collaborazione” tra la Direzione generale della Protezione civile (DG PC) e la Direzione generale dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici (DG LLPP), per la definizione dell’attività di presidio territoriale regionale svolta dai Servizi della DG LLPP a supporto dell'operatività del Centro funzionale regionale della Protezione Civile (CFD), per le attività concernenti il rischio idrogeologico e idraulico, di cui al decreto legge n. 180/1998, convertito dalla legge n. 267/1998 ed alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004; nel citato protocollo è previsto in particolare, durante la vigenza delle allerte, il monitoraggio osservativo, a cura dei Servizi territoriali della DG LLPP, delle sezioni elencate nell’All.1 al protocollo e la comunicazione al CFD dei dati rilevati, secondo prestabilite modalità operative;
- con deliberazione n. 7/18 del 13.02.2018 la Giunta regionale ha approvato il documento “Presidi territoriali di protezione civile - Funzioni, modalità di individuazione, risorse umane e strumentali”, e istituito il Registro dei punti critici del territorio della Sardegna; tale documento fissa in particolare i criteri per l’individuazione dei punti critici di interesse regionale definendo come “Punti critici di competenza della Direzione generale dei lavori pubblici” le “ opere idrauliche, classificate o classificabili di 2a categoria, ai sensi del Regolamento n. 2669, approvato con X.X. 00 dicembre 1937, elencate nei 4 allegati al Decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici n. 45 del 5 agosto 2010 integrato come da allegato al Decreto
n. 6 del 11 giugno 2012”;
- con deliberazione n. 39/29 del 31.07. 2018 la Giunta regionale ha adottato in via preliminare lo schema di “Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi”;
- in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il rinnovo del protocollo d’intesa del 15.10.2015;
tutto ciò premesso e considerato,
- in attuazione del richiamato protocollo d'intesa del 15.10.2015 rinnovato in data 15/10/2018 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione Regionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna, cui aderisce il Consorzio di Bonifica della Gallura
- ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica)
si conviene e stipula il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1 PREMESSE
Le premesse ed i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
Art. 2
OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
Il presente Accordo, stipulato in attuazione del Protocollo d'Intesa in data 5.4.2012 rinnovato in data 15/10/2018, avente finalità di tutela delle opere idrauliche di competenza regionale a garanzia della sicurezza idraulica dei territori difesi dalle stesse opere, ha per oggetto lo svolgimento, secondo le modalità precisate nel seguito, delle attività inerenti al servizio di piena e intervento idraulico e presidio territoriale nelle seguenti opere idrauliche di competenza regionale e nei relativi tronchi dei
corsi d'acqua, che ricadono nei comprensori di competenza territoriale del Consorzio di Bonifica della Gallura:
- tratto arginato del Rio Padrongiano dal ponte lungo la S.S. n.125 sino alla foce, per una estensione di circa 1800 metri.
Art. 3 MODALITA' ATTUATIVE
Le modalità attuative ed il dettaglio operativo saranno regolate da apposite convenzioni annuali, da stipularsi tra il Consorzio di Bonifica della Gallura, in qualità di Soggetto Attuatore del servizio di piena e intervento idraulico, e del presidio territoriale, ed il Servizio Territoriale Opere Idrauliche territorialmente competente, in qualità di Soggetto Convenzionante.
In linea generale e per quanto possibile, le convenzioni saranno finalizzate all'attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento R.D. n. 2669/1937 per la tutela delle opere idrauliche di seconda categoria, pur aggiornate alle odierne condizioni di disponibilità di risorse tecnologiche e strumentali e riferite all'attuale quadro di funzioni e competenze statali, regionali e degli enti locali. Le singole convenzioni, di durata annuale, rinnovabili in forma espressa, dovranno precisare, mediante elaborati cartografici allegati e apposito disciplinare, l'ambito territoriale di attuazione e le attività ricomprese nel servizio di piena e intervento idraulico e di presidio territoriale.
In linea di massima saranno oggetto di convenzione le seguenti attività da porre in capo ai Soggetti Attuatori:
1. Attività preliminari:
finalizzate a consentire lo svolgimento delle successive attività di vigilanza, controllo e intervento idraulico e consistenti in preliminari attività: ricognitive e manutentive dei corsi d'acqua/opere idrauliche oggetto di convenzione, di rilievo, studio, installazione di dispositivi/apparecchiature di misura di livelli idrici/portate, predisposizione di schede di monitoraggio/controllo/ispezione, organizzazione della propria struttura tecnico-amministrativa;
2. Attività ordinarie (normali condizioni di esercizio):
Attività di vigilanza idraulica finalizzate al buon mantenimento delle opere idrauliche di seconda categoria ed alla salvaguardia del territorio, da svolgere in ordinario, ovvero al di fuori da eventi critici o di emergenza, comprendenti: sopralluoghi ispettivi e ricognitivi secondo prefissate periodicità, documentazione delle situazioni riscontrate, segnalazione delle esigenze manutentive rilevate, esecuzioni di eventuali interventi di somma urgenza in caso di pericolosità manifesta; eventuale esecuzione di interventi manutentivi, previo assenso da parte del Soggetto Convenzionante;
3. Attività in condizioni di criticità e emergenza:
Comprendono le azioni urgenti e non permanenti da sviluppare in "tempo reale", finalizzate al monitoraggio, contrasto e contenimento degli effetti dell'evento di piena, all'eventuale gestione della fase di emergenza per il ripristino delle normali condizioni di esercizio.
Il servizio di piena e intervento idraulico ed il presidio territoriale saranno attuati mediante l'attivazione della specifica struttura tecnico-operativa del Soggetto Attuatore che provvederà, in funzione del grado di criticità, secondo modalità coerenti con le disposizioni e documenti di riferimento in materia di protezione civile e da precisare nelle convenzioni attuative e relativi disciplinari, ad effettuare un'attività di controllo delle opere in ragione delle effettive condizioni locali. In particolare, in caso di criticità elevata, il servizio comprenderà il controllo attivo e costante monitoraggio delle condizioni dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche. In caso di necessità, dovrà essere attivato il pronto intervento idraulico, mediante esecuzione, a cura dei Soggetti Attuatori, degli interventi di somma urgenza necessari alla salvaguardia delle arginature e opere accessorie, alla rimozione di ostacoli al deflusso, e per la messa in sicurezza del territorio.
In caso di emergenza, la struttura tecnico-operativa di pronto intervento idraulico del Soggetto Attuatore offrirà la massima collaborazione alle autorità di protezione civile per fornire supporto tecnico e per l'esecuzione di interventi di somma urgenza.
Potranno altresì essere oggetto di convenzione le seguenti ulteriori attività da porre in capo al Soggetto Attuatore:
1. interventi manutentivi finalizzati alla tutela delle opere idrauliche di competenze regionale ricadenti nei comprensori consortili;
2. interventi finalizzati alla conservazione/ripristino della funzionalità idraulica dei relativi tronchi idrici.
Art. 4 COPERTURA FINANZIARIA
Le attività oggetto del presente Accordo trovano copertura nelle risorse appositamente stanziate nel bilancio regionale, ai sensi dell'art. 55 del R.D. n. 2669/1937, della L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art.6 comma 12, lett. a) della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, per il servizio di piena. Titolari dei relativi capitoli di spesa sono i Servizi Territoriali Opere Idrauliche competenti per territorio.
Ai sensi della Direttiva allegata al Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 45 del 05.08.2010, tali risorse sono annualmente programmate mediante apposito Decreto Assessoriale.
Art. 5 IMPEGNI DELLE PARTI
Il Consorzio di Bonifica della Gallura si impegna all'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo, schematicamente descritte al precedente art. 3 e da indicare in appositi atti convenzionali annuali, che saranno sottoscritti dal Consorzio di Bonifica, in qualità di Soggetto Attuatore.
La Regione Sardegna si impegna a garantire, per la durata dell'Accordo precisata nel seguito, la copertura finanziaria delle spese da sostenere per l'attuazione delle suddette convenzioni annuali.
La Regione Sardegna, mediante il competente Servizio periferico dell'Assessorato dei Lavori Pubblici territorialmente competente, curerà la predisposizione degli appositi atti convenzionali e dei relativi disciplinari, regolanti le modalità di esecuzione delle attività oggetto dell'accordo. Lo stesso Xxxxxxxx, in qualità di Soggetto Convenzionante, provvederà altresì allo svolgimento delle relative attività previste nelle convenzioni annuali, in particolare la gestione delle spese iscritte nei capitoli riferiti al servizio di piena, nel Centro di Responsabilità di propria competenza.
Art. 6 ESECUZIONE DELL'ACCORDO
La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo di Programma sarà esercitata dal Servizio Territoriale Opere Idrauliche territorialmente competente nell'ambito delle funzioni assunte con la sottoscrizione delle relative convenzioni attuative.
Annualmente potrà essere condotta una verifica sullo stato di attuazione dell'Accordo e valutato un suo possibile adeguamento con nuove misure. Tale verifica sarà effettuata da un apposito Comitato composto dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici o da un suo delegato, che lo presiede, dal Presidente dell'Unione Regionale delle Bonifiche, dai rappresentanti del Servizio Territoriale Opere Idrauliche e del Consorzio di Bonifica.
Art. 7
ENTRATA IN VIGORE E DURATA
Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà validità per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile.
Sono tuttavia fatte salve eventuali variazioni normative e/o organizzative disposte dalla Regione che modifichino il quadro delle funzioni, competenze ed esigenze rappresentate nelle Premesse e nei Considerato.
Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Accordo di Programma sarà integrato dalle convenzioni attuative annuali (e relativi disciplinari) citate negli articoli precedenti, le quali, una volta sottoscritte dai Soggetti interessati, ne diverranno parte integrante.
Il presente Accordo di Programma verrà pubblicato a cura della stessa amministrazione regionale nel proprio sito telematico e nel B.U.R.A.S..
Per la Regione Autonoma della Sardegna Per il Consorzio di Bonifica
L’Assessore dei Lavori Pubblici Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Presidente Xxxxx Xxxxxxx