Registro determine a contrare n.29/2020 del 03/08/2020
Registro determine a contrare n.29/2020 del 03/08/2020
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di PC LAPTOP (Notebook) relativamente alla realizzazione del progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154 dal titolo “Smart Class Rosmini” - Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la creazione di smart class nelle scuole del primo ciclo (sostituzione Determina a contrarre n.27 - prot. n.2097 del 13/07/2020).
CUP: H82G20000550007 CIG: Z872D4AA9A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto l’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 di cui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo;
Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020;
Vista la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte approvate;
Vista la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati i progetti autorizzati per la Regione Puglia;
Preso Atto che con Lettera AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154” dal titolo “Smart Class Rosmini” con finanziamento pari a complessivi Euro13.000,00;
Considerato che, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di dispositivi digitali da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; fermo restando che, superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche;
Ritenuto pertanto, ai fini del supporto della didattica a distanza dei propri alunni, nonché dell’implementazione della dotazione tecnologica di questa scuola, la realizzazione del progetto di cui sopra mediante l’acquisto di dispositivi digitali, nello specifico PC laptop (Notebook), per la realizzazione di smart class nella scuola del primo ciclo;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;
Tenuto conto che l’Avviso, all’art. 5 x.xx 6, nel richiamare la nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, consente di acquisire anche in una fase successiva i provvedimenti di adesione al piano da parte del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 255/04-01 del 23/01/2019 e approvata dal Consiglio di Circolo nella seduta del 31/01/2019 con delibera n. 2/2019; aggiornato, per l’annualità 2019/2020, dal Collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2019 sulla base del medesimo atto di indirizzo dirigenziale prot. 255/04-01 ed approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 13/12/2019 con delibera n. 35/2019;
Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 6/1 del 29/05/2020 di presa in carico e adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, nonché di ratifica della proposta di partecipazione di questa scuola all’Avviso n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020;
Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n.5 del 09/06/2020 di adesione al Progetto PON - Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, di acquisizione e quindi di ratifica della candidatura di questa scuola all’Avviso 4878/2020 n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020, così come approvata ed autorizzata con Lettera AOODGEFID-10459 del 05/05/2020;
Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n.6 del 09/06/2020 di formale assunzione a bilancio e di iscrizione al Programma annuale 2020 della risorsa finanziaria autorizzata per la realizzazione del progetto PON FESR “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154” dal Titolo “Smart Class Rosmini” di cui all’Avviso PON AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
Visto il Decreto dirigenziale prot. n. 1740 del 09/06/2020 di esecuzione della Delibera del Consiglio di Circolo n. 6 del 09/06/2020 di assunzione formale e bilancio e iscrizione al Programma Annuale 2020 delle somme autorizzate per la realizzazione del progetto;
Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2020 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con Delibera n.37 del 13/12/2019;
Visto il relativo Decreto dirigenziale di disposizione della variazione al programma Annuale 2020 (D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5) a seguito dell’iscrizione a bilancio delle somme autorizzate per la realizzazione del progetto in parola;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
Visto l’art.30 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici), “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, in particolare il c.1 stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
Visto il Regolamento d’istituto per gli acquisti di beni e servizi, prot. n. 836 del 07/03/2019, approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con Delibera n.8 del 06/03/2019;
Visto l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;
Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in xxx xxxxxxx, «[…] xx stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
Tenuto conto che la spesa per la realizzazione del progetto in parola supera la soglia di euro 10.000,00 e che pertanto rientra nella casistica regolamentata dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 09/06/2020 di innalzamento del limite di spesa previsto dall’art. 45 co 2 lett. a) del D.I. 129/2018, da € 10.000,00 a € 13.000,00 (tredicimila/00) per l’affidamento diretto delle forniture previste per la realizzazione del Progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154 dal titolo “Smart Class Rosmini”, autorizzato per una spesa complessiva di €. 13.000,00 con Lettera AOODGEFID-10459 del 05/05/2020;
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018, così come ridefiniti dalla succitata Delibera del Consiglio di Circolo n.7 del 09/06/2020;
Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»;
Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
Ritenuto che il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. ZNGCRL57D04F220R, Dirigente scolastico di questa Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
Vista la determina dirigenziale prot. n. 1889 del 23/06/2020 di avvio della procedura per l’individuazione di un operatore economico per l’AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di PC LAPTOP (Notebook) relativamente alla realizzazione del progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154 dal titolo “Smart Class Rosmini” - Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la creazione di smart class nelle scuole del primo ciclo
Considerato che trattandosi di forniture/servizi il cui importo complessivo è inferiore ad
€.40.000,00, risulta classificabile tra i cc.dd. contratti “Sotto soglia” disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che stabilisce che “Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, …, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato”.
Visto l’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1”;
Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e in subordine, qualora esistenti, specifico Accordo Quadro o il ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (c.d. SDAPA, quest’ultimo strumento introdotto come strumento obbligatorio con Legge 27/12/2019 n. 160 art.1 comma 583);
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;
Vista la determina dirigenziale a contrarre n. 27 del 13/07/2020, protocollata al n. 2097 di pari data, che assegna alla ditta OnLiCom S.r.l. con sede legale in Xxx Xxxx 00X/00 - 00000 Xxxxxx (XX), Partita IVA 05748890729, l’affido diretto della fornitura in parola ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
Visto l’art. 1 comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 che stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti …”;
Visto che successivamente alla pubblicazione della determina a contrarre n. 27 del 13/07/2020, è stata pubblicata la nuova Convenzione Consip “Personal Computer portatili e Tablet 4”- Convenzione per l'acquisto di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi;
Considerato pertanto, che si rende necessaria una ulteriore determina a contrarre che tenga conto della nuova Convenzione e che sostituisca la precedente di pari oggetto n. 27 del 13/07/2020;
Considerato pertanto, che dalla stampa della vetrina delle Convenzioni Consip (acquisita agli atti di questa scuola), aggiornata alla data odierna si rappresenta quanto segue:
• della Convenzione attiva “Personal Computer portatili e Tablet 4”, Convenzione per l'acquisto di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi:
• il Lotto 2 “Pc portatili di alta e altissima mobilità”, attivato per il suo 6° quinto del massimale in data 24/07/2020, a tutt’oggi risulta esaurito in data 27/07/2020, come da specifica comunicazione della ditta appaltatrice;
• il Lotto 1, “Pc portatili per bassa mobilità”, tutt’ora disponibile, propone un processore del tipo “i3”, contro la richiesta di processore “i5”, così come da progetto presentato (Piano n. 1025584), ritenuto più rispondente alle esigenze della didattica a distanza perché in grado di meglio supportare software didattici anche piuttosto articolati e quindi difficilmente gestibili con processori meno prestazionali;
• l’indice prestazionale (processore) rientra tra le caratteristiche essenziali delle forniture di PC Xxxxxxxxx, così come da tabella allegata al decreto MEF del 21/10/2019 “Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.” e che pertanto rientra tra i casi previsti dall’art. 1 comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• alla luce di quanto appena esposto, il lotto 1 della Convenzione attiva “Personal Computer portatili e Tablet 4” non apporta condizioni migliorative rispetto alla proposta della ditta OnLiCom S.r.l., oggetto della suddetta determina n. 27, tali da giustificare una revoca dell’affidamento, da parte di questa scuola, ai sensi della già citata 1egge 135/2012;
• della Convenzione attiva “PC Portatili e Tablet 3” - Convenzione per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi :
• il lotto 1 e il lotto 2 (“Pc portatili per basse esigenze di mobilità” e “Pc portatili alte ed altissime esigenze di mobilità” ) risultano esauriti rispettivamente in data 7 maggio e 30 aprile 2020;
• la convenzione attiva dal 1° giugno 2020 “PC portatili e Tablet 3 - Lotto 1 – Interpello” per la quale è stata svolta una procedura negoziata di interpello sul Lotto 1 della Convenzione già esaurita “Pc Portatili e tablet 3” e che fornisce Personal Computer portatili a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e servizi connessi, ha comunicato l’esaurimento del massimale in data 06/07/2020 e che pertanto non risulta nella vetrina delle convenzioni attive poiché non più accessibile;
• il lotto 3 (Tablet “2 in 1”), non rientra nella tipologia di beni richiesti (Pc laptop
– notebook);
• il lotto 4 (Personal Computer portatile MacOS – MacBook), non rientra nella tipologia di beni richiesti per evidenti ragioni di ordine economico e di natura tecnologica del prodotto offerto, molto più consono ad un uso professionale che non per le esigenze della didattica a distanza legata ad alunni di scuola primaria e dell’infanzia;
Ritenuto pertanto, per le ragioni appena esposte, di non ricorrere alla Convenzione Consip “PC portatili e Tablet 3” e “Personal Computer portatili e Tablet 4”;
Considerato che alla data del presente provvedimento non esistono “Accordi Quadro” per la fornitura di dispositivi digitali;
Considerato che il Sistema dinamico di acquisizione “ICT SDAPA” attualmente attivo, prevede il limite della Soglia Comunitaria, ossia l’Appalto specifico deve necessariamente avere un valore superiore alla soglia prevista in ambito comunitario e che pertanto non rientra nella fornitura in parola;
Dato atto pertanto della inesistenza di Accordo Quadro o SDA, in merito a tale merceologia;
Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;
Considerato che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (delibera n. 12/SSRRCO/QMIG/16 del 26/07/2016) hanno avuto modo di chiarire la portata delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 510 e commi da 512 a 516 della legge n. 208 del 28/12/2015, relativamente all’obbligo di comunicazione alla Corte dei conti degli acquisti fuori Consip (cfr. Comunicazione Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Puglia, prot.
n. 1514 del 14/04/2020), stabilendo che:
• quanto alle disposizioni di cui ai commi 512-516, relativa alla disciplina degli acquisti di beni e servizi informatici, «Si tratta di una disciplina specifica di un determinato settore merceologico, per il quale il Legislatore ha indicato quale destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti centralizzati l’ANAC e l’AGID. In tale ambito pertanto non trova applicazione il comma 510 e l’obbligo della trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni»;
• in relazione a quanto precede, essendo l’iniziativa di che trattasi riconducibile all’ambito degli «acquisti di beni e servizi informatici», la stessa non è soggetta all’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di cui al comma 510;
Considerato che l’art.1 comma 512 della Legge n.208/2015, impone l’obbligo alle pubbliche amministrazioni di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività;
Considerato che l’art.1 comma 516 della Legge n.208/2015, stabilisce che le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid;
Considerato che la fornitura in parola, così come di seguito determinato, viene comunque effettuata nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA (tramite OdA su MePA), la stessa non necessita di alcuna comunicazione ad AGID e ANAC così come previsto dal già citato comma 516 ;
Considerato di avere adottato quale criterio di scelta quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la presente fornitura rientra nell’ipotesi b) dello stesso comma per ciò che attiene alla deroga dal principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”. Ritenuto infatti che per l’oggetto della presente fornitura, per quanto attiene alle caratteristiche di mercato, nulla hanno da aggiungere i fornitori in termini di maggior convenienza se non il minor prezzo, essendo la stessa fornitura caratterizzata da elementi standard sul mercato già interamente definite da questa stazione appaltante. Per caratteristica standardizzata si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n.2 che al paragrafo 1 appunto parlano di beni e servizi che con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante;
Tenuto conto che essendo affidamenti di importo superiore a euro 5.000,00, e non superiore a euro 20.000,00 la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
• in caso di affidamento diretto, ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;
• in tal caso procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);
• deve in ogni caso inserire nel contratto espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
• verificare il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) che deve essere indicato in tutti gli atti della procedura: Z872D4AA9A;
Visto che l’art.1, co. 130 della legge n.145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) modificando l’art.1 co.450 della l.296/2006, stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenziali e assistenziali sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al d.lgs 30/07/1999, n.300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazioni (innalza il limite da
1.000 a 5.000 euro);
Vista inoltre la nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018 che, con riferimento all'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici previsto dall'articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (che recepisce l'art. 22 della Direttiva 2014/24/UE), divenuto efficace dal 18 ottobre 2018, nelle more dell'adozione di specifiche indicazioni o prassi operative da parte di Enti competenti, ritiene che le Istituzioni scolastiche prive di una piattaforma di e-procurement possano continuare ad espletare procedure in forma cartacea. Essendo tale possibilità è prevista dall'art. 52, comma 1, terza parte e comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale "[...] l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti";
Preso atto delle indicazioni operative contenute nella succitata Delibera del Consiglio di Circolo n.7 del 09/06/2020, di innalzamento del limite di spesa previsto dall’art. 45 co 2 lett. a) del D.I. 129/2018, la quale ha indicato che, anche se l’art. 36 co 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, di procedere, prima dell’individuazione dell’operatore cui affidare la fornitura, nell’ambito dell’attività negoziale del presente progetto a:
• acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea, ovvero, in alternativa, qualora lo si ritenga più adatto alle proprie esigenze informative di mercato (anche alla luce di quanto stabilito dalle
Linee Guida ANAC n.4 al paragrafo 4.3.1, che chiarisce che “… la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni …” e che “ … in ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”), individuare la migliore soluzione anche ricorrendo ad una informale indagine volta ad una verifica sulle potenzialità presenti nel mercato. Fermo restando il rispetto del criterio di rotazione, procedere alla valutazione degli articoli e dei prezzi acquisiti a seguito della stessa indagine e proposti dagli operatori che abbiano fatto esplicita richiesta di partecipazione;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto appena esposto, di aver proceduto attraverso una informale indagine sulle potenzialità offerte dal mercato;
Visto il conseguente Avviso per una indagine di mercato finalizzata ad una verifica esplorativa delle potenzialità offerte dallo stesso mercato, prot. n. 1892 del 23/06/2020, pubblicato in pari data sul sito della scuola e sulla sezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente”;
Acquisito i risultati della suddetta indagine, la cui documentazione risulta agli atti di questa scuola;
Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati e quindi nel rispetto dei principi enunciati dall’art.30 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici), “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, in particolare al c.1 che stabilisce l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni […] si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza:
1) di confermare quanto stabilito con Xxxxxxxxx a contrarre n.27, prot. n. 2097 del 13/07/0220, e pertanto:
2) nel rispetto della delibera del Consiglio di Circolo n.7 del 09/06/2020 di innalzamento del limite di spesa previsto dall’art. 45 co 2 lett. a) del D.I. 129/208, da € 10.000,00 a € 13.000,00 (tredicimila/00) per l’affidamento diretto delle forniture previste per la realizzazione del Progetto in parola, di autorizzare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto relativo all’acquisto di PC Laptop per la creazione di smart class nella scuola di primo ciclo, ai fini della realizzazione del progetto PON FESR codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154 dal titolo “Smart Class Rosmini” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
3) di confermare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di PC laptop (notebook) per la realizzazione del progetto PON FESR codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154 dal titolo “Smart Class Rosmini” alla ditta OnLiCom
S.r.l. con sede legale in Xxx Xxxx 00X/00 - 00000 Xxxxxx (XX), Partita IVA 05748890729;
4) di autorizzare l’uso del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ;
5) di non aver previsto, in applicazione dell’art.77 co 1 del D.Lgs 50/2016, la nomina di una commissione giudicatrice, non avendo dovuto valutare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
6) di aver individuato la ditta OnLiCom S.r.l., a seguito della suddetta indagine di mercato, quale ditta che ha proposto la migliore offerta in termini di minor prezzo pur nel completo soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecniche richieste;
7) di affidare, sulla base della proposta pervenuta, alla ditta OnLiCom S.r.l. di Corato (BA), la fornitura di n.17 (diciassette) Notebook Acer NX.HNSET.007 A315-55G-5364 - Intel® Core™ i5-10210U - 8 GB DDR4 Memory - 512GB PCIe NVMe SSD - 2G-GDDR5 NVIDIA® GeForce® MX230 - 15.6" FHD Acer ComfyView LED LCD - Windows 10 Home - Charcoal Black al prezzo, così come proposto dalla stessa ditta, di €. 740,00 cadauno, IVA e ogni altro onere incluso;
8) di autorizzare la spesa complessiva di €. 12.580,00;
9) di imputare la spesa al Programma annuale 2020 all’Attività (liv. 1); A03 Didattica (liv. 2); nella specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020 - Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154 - Smart Class Rosmini”;
10) di affidare la fornitura mediante un Ordine diretto di Xxxxxxxx (OdA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
11) di individuare il Xxxx. Xxxxx XXXXXXXXXX, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. ZNGCRL57D04F220R, quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 così come da nomina prot. n.1741 del 09/06/2020;
12) di informare la ditta affidataria che si assuma l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
13) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza e in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Bandi di gara e contratti”;
14) di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti e le procedure necessarie all’esecuzione del presente provvedimento.
Il Dirigente Scolastico (Xxxx. Xxxxx XXXXXXXXXX)
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)