ACCORDO DI RISERVATEZZA UNILATERALE
ACCORDO DI RISERVATEZZA UNILATERALE
Accordo di riservatezza relativo agli obblighi di segretezza ed al divieto o limitazione di utilizzo da parte dei Fornitori delle Informazioni Riservate rivelate da SELCOM GROUP S.p.A., Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxxxxx (XX) - Xxxxxx e dalle società controllate e collegate (di seguito denominate “Selcom“). I Fornitori attengono alle aziende che sono od entreranno in una relazione contrattuale con Selcom (in precedenza e di seguito denominati “Fornitori o Fornitore“).
Premessa
1. Il Fornitore intende entrare in una discussione e/o possibile relazione di affari e relativi progetti con Selcom (di seguito denominato “Scopo“);
2. In relazione allo Scopo, le Informazioni Confidenziali sono state o saranno rivelate da Selcom al Fornitore;
3. Il Fornitore si impegna ad assicurare che le Informazioni Riservate siano utilizzate soltanto in attinenza allo Scopo e siano adeguatamente protette da una ulteriore divulgazione.
Articolo 1. Definizioni
In questo accordo, a meno che il contesto non definisca in altro modo:
“Parte Rivelante“: Selcom che rivela le Informazioni Confidenziali al Fornitore. “Parte Ricevente“: il Fornitore che riceve le Informazioni Riservate da Selcom.
“Riceventi Autorizzati“: sono i gli amministratori delegati, i dirigenti, i quadri, gli impiegati, i dipendenti, i consulenti, i revisori della Parte Ricevente o di una qualsiasi delle Società Connesse che ragionevolmente necessitano di accedere a o di ricevere le Informazioni Riservate.
“Società Connesse“: ogni azienda, gruppo o ente che controlla o è controllato dal Fornitore o da Selcom o da ogni altra Società Connessa con le stesse. Per controllo si intende la proprietà o il controllo, diretto od indiretto, di più del 50% delle società sopramenzionate o di altre persone giuridiche di capitale soggetto a diritto di voto.
Articolo 2 – Definizione di Informazioni Confidenziali
“Informazioni Confidenziali“: comprendono ogni dato o informazione, o entrambi, comunicati da o a nome della Parte Rivelante alla Parte Ricevente, inclusi senza limitazione ogni tipo di informazione o dati commerciali, tecnici o di affari connessi allo Scopo, ad eccezione delle informazioni che si possa dimostrare non siano di natura confidenziale secondo la legge applicabile. Le Informazioni Confidenziali sono ritenute confidenziali, senza riguardo al mezzo
con cui vengono comunicate siano esse comunicate verbalmente, in forma scritta, visiva od altro.
Le Informazioni Confidenziali includono ogni copia od estratto delle stesse compresi prodotti, apparati, moduli, campioni, prototipi o parti che contengono o possono contenere o rivelare Informazioni Confidenziali. Le Informazioni Confidenziali sono limitate alle informazioni rivelate alla data di sottoscrizione del presente Accordo o successivamente.
Articolo 3 – Obbligazioni per mantenere la segretezza e l’uso limitato
La Parte Ricevente si impegna a:
a) non rivelare alcuna Informazione Confidenziale a terze parti eccetto i Riceventi Autorizzati che dovranno essere vincolati alle medesime obbligazioni di riservatezza stabilite nel presente accordo;
b) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente in relazione allo Scopo; e
c) mantenere e conservare le Informazioni Riservate con un grado di protezione identico a quello messo in atto per le proprie Informazioni Confidenziali e comunque sempre con un ragionevole grado di protezione.
Articolo 4 – Esclusione dalle obbligazioni di mantenere la riservatezza e di uso limitato
Le obbligazioni di mantenere la riservatezza relative all’articolo 3 non si applicano quando la Parte Ricevente prova che l’informazione:
a) era in possesso della Parte Ricevente senza alcun obbligo di riservatezza prima della ricezione dalla Parte Rivelante;
b) al momento della comunicazione, o successivamente, diventa generalmente accessibile al pubblico, senza che la causa sia un inadempimento al presente accordo della Parte Ricevente o di un Ricevente Autorizzato;
c) è divulgata legalmente da una terza parte alla Parte Ricevente senza obbligo di riservatezza, a patto che questa terza parte, a conoscenza ragionevole della Parte Ricevente, non sia in inadempimento contrattuale in relazione ai patti di riservatezza stipulati con la Parte Ricevente ; o
d) è sviluppata dalla Parte Ricevente o dalle sue Società Connesse in modo indipendente rispetto alle Informazioni Riservate
Articolo 5 – Copie
Se non diversamente specificato dalla Parte Rivelante al momento della comunicazione, la Parte Ricevente può fare copie di Informazioni Confidenziali soltanto in relazione alle necessità dello Scopo.
Articolo 6 – Rifiuto
Nulla in questo Accordo obbliga Selcom o il Fornitore a rivelare alcuna informazione.
Il Fornitore ha il diritto di rifiutare l’accettazione di qualunque Informazione in relazione a questo accordo prima della loro rivelazione. Le Informazioni Riservate rivelate nonostante un espresso rifiuto non sono tutelate dalle obbligazioni stabilite nel presente accordo.
Articolo 7 – Proprietà e licenze
Nulla in relazione a questo Accordo potrà negare o diminuire qualunque diritto della Parte Rivelante in relazione alle Informazioni Riservate, né questo accordo fornisce alla Parte Ricevente eventuali diritti o licenze in virtù di brevetti, diritti di autore, segreti industriali od altro simile in relazione alle Informazioni Riservate, eccetto l’impiego delle stesse in relazione allo Scopo e in conformità a questo accordo.
Articolo 8 – Garanzie
Il Fornitore riconosce che Selcom rende accessibili o rivela le Informazioni Riservate senza alcuna garanzia che queste informazioni siano complete, accurate, libere da difetti o da diritti di terze parti, o utili allo Scopo o ad altri fini della Parte Ricevente.
Articolo 9 – Nessuna obbligazione ulteriore
Questo accordo unilaterale:
a) non crea nessun altro tipo di rapporto;
b) non obbliga il Fornitore a stipulare nessun altro tipo di contratto; o
c) non richiede alcuna verifica di qualunque informazione ricevuta.
Articolo 10 – Durata e risoluzione
Questo accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione del Fornitore e può essere risolto dallo stesso con effetto immediato inviando un preavviso scritto a Selcom.
Articolo 11 – Obbligazioni in vigore dopo la risoluzione
Alla data di risoluzione, la Parte Ricevente dovrà interrompere immediatamente l’uso delle Informazioni Riservate. Le obbligazioni del Fornitore inerenti il presente Accordo resteranno in vigore per un periodo di tempo indefinito o nella misura consentita dalla legge applicabile.
Articolo 12 – Inadempimenti e rimedi
In aggiunta a qualunque rimedio previsto dalla legge applicabile, il Fornitore riconosce che qualunque inadempimento o violazione di questo Accordo può causare un danno irreparabile a Selcom, che, pertanto, il solo risarcimento economico potrebbe non rappresentare necessariamente un rimedio sufficiente. Inoltre, qualora un inadempimento od una violazione del presente accordo si verificassero, il Fornitore riconosce il diritto di Selcom ad ottenere da qualunque corte competente una preliminare e temporanea o permanente ingiunzione che limiti o vieti detta violazione da parte della Parte Ricevente o di ogni altra parte o ente o persona che agisca in accordo con il Fornitore.
Articolo 13 – Eliminazione
Entro 90 (novanta) giorni dalla data di risoluzione del presente Accordo , la Parte Rivelante può richiedere l’eliminazione delle Informazioni Riservate. Con eliminazione si intende mettere in atto misure ragionevoli per restituire o distruggere tutte le copie compreso i dati elettronici.
La distruzione dovrà essere confermata per iscritto. L’eliminazione dovrà essere effettuata entro trenta (30) giorni dall’invio della richiesta.
La clausola di eliminazione non varrà per le copie di Informazioni riservate comunicate elettronicamente effettuate in virtù delle consuete operazioni di backup e per le Informazioni riservate o le copie che devono essere conservate dalla Parte Ricevente o dai suoi consulenti in base alle disposizioni di legge, a condizione che le Informazioni riservate o le relative copie rimangano soggette agli obblighi di segretezza che questo Accordo prevede, tuttavia non ne sarà permesso nessun ulteriore impiego a partire dalla data della richiesta.
Articolo 14 – Provvedimento cautelare
Il Fornitore non sarà ritenuto inadempiente se deve rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto ai fini necessari ad adempiere ad un’obbligazione relativa ad una norma imperativa, una sentenza od altro precetto di natura imperativa, di seguito denominati “Obbligazione imperativa “. Quando una rivelazione è fatta per queste ragioni, il Fornitore si assicurerà che i Riceventi Autorizzati l’Informazione Riservata ne conoscano e ne rispettino la segretezza. Questa rivelazione non diminuisce le obbligazioni del Fornitore in conformità al presente contratto, ad eccezione dell’ambito in cui il Fornitore è costretto da una Obbligazione imperativa a comunicare senza restrizioni le Informazioni Riservate.
Nell’ambito permesso dall’obbligazione imperativa, la Parte Xxxxxxxxx informerà immediatamente per iscritto la Parte Xxxxxxxxx non appena venga a conoscenza di una richiesta, di un’indagine, di un processo o di un qualunque fatto per cui sia possibile che venga richiesta la comunicazione delle Informazioni Riservate di Selcom per adempiere ad un’obbligazione imperativa.
Articolo 15 –Buona fede e correttezza professionale
Nell’esecuzione delle proprie obbligazioni in conformità al presente accordo il Fornitore agirà secondo i principi della buona fede e della correttezza professionale. Le obbligazioni stabilite in questo accordo così come ogni norma al medesimo connessa saranno interpretati secondo i principi della buona fede e della correttezza professionale.
Articolo 16 – Risoluzione delle controversie
Il Fornitore avrà il diritto di ricorrere ad una procedura di pre-arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale in conformità al regolamento dell’ente stesso. Tutte le controversie relative al presente accordo saranno risolte in sede definitiva da uno o più arbitri designati in conformità con il regolamento sopracitato.
Articolo 17 – Legge Applicabile
A questo accordo si applica la legge italiana .
Articolo 18 – Cessione
Questo accordo non può essere ceduto dal Fornitore senza il preventivo consenso scritto di Selcom che non può essere negato senza giusto motivo.
La cessione non solleverà il Fornitore dai suoi obblighi relativi alle Informazioni riservate divulgate al Fornitore prima della cessione concordata.
Articolo 19 – Forma scritta
Questo accordo non può essere modificato se non in forma scritta. Ogni modifica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Fornitore.
In FEDE, il legale rappresentante del Fornitore ha sottoscritto questo accordo nella data sotto riportata.
Tutte le pagine di questo documento devono esse firmate.
Data........................................................
Luogo.......................................................
Ragione sociale del Fornitore……………………………………………………………………………………...
Indirizzo del Fornitore……………………………………………………………………….………………………..
Nome e cognome del legale rappresentante……………………………………………………………….
Funzione……………………………………………………………………………………………………………………….
Firma ………………………………………………..………………………………………………………………………..
Timbro ………………………………………………………………………………………………………………………..