SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 2 TAC PER LE SOC DI RADIOLOGIA DEGLI OSPEDALI DI POLISTENA E LOCRI E SERVIZI CONNESSI
tra
L’AZIENDA SANITARIA DI REGGIO CALABRIA
e
LA SOCIETA’ _________________
numero gara 7201847
il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Vibo Valentia il 16.09.58, che dichiara di intervenire in quest o atto esclusivamente in nome,per conto e nell’interesse dell’Azienda Sanitaria Provinciale di R.C. - codice fiscale 02638720801 – che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale (giusta deliberazione della Giunta Regionale n°191 del 16.05.17 e successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n°55 del 23.05.17), di seguito nel presente atto denominata semplicemente«Azienda Sanitaria Provinciale di R.C.;==========
e
il dott.
_________________, nato a
il ,CF
__________________________nellaqualitàdi _.della società con sede
legalein Via epartitaIVA________________________________,che agisce quale impresa aggiudicataria del LOTTO N° relativo alla fornitura ed installazione di TAC per le SOC di radiologia degli ospedali di Polistena e Locri e servizi connessi ,di seguito nel presente atto denominata semplicemente
«Appaltatore o Impresa».=======================================
dichiarano di voler addivenire alla stipula della presente scrittura privata,rinunciando espressamente di comune accordo all’assistenza di testimoni===================
Premessoche
− l’Azienda Sanitaria Provinciale di R.C. ha indetto con atto deliberativo n. del
__________________ ,una procedura di gara per la fornitura ed installazione di TAC per le SOC di radiologia degli ospedali di Polistena e Locri e servizi connessi ,con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sensi dell'art.95comma 2 delD.Lgs.n.50/2016,approvando contestualmente il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’appalto, il prezzo complessivo posto a base di gara ammonta a
€._900.000,00 IVAe s c l u s a . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
− con D e l i b e r a z i o n e n ° _ _ _ _ _ _ _ d el è stata aggiudicata definitivamente
il lotto n° ,alla società . per l’importo complessivo di
€ IVA, inclusa============
− La società risultata aggiudicataria del lotto n° della suddetta gara a tal fine indetta dall’Azienda Sanitaria, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, nonché ha prestato la polizza assicurativa, secondo le modalità e condizioni indicate nel disciplinare di gara.===================
− L’Azienda Sanitaria provinciale di R.C. in data ha richiesto la documentazione antimafia alla
Prefettura di RC con prot. del .
si conviene e si stipula quanto segue Articolo1
Valoredellepremesse,degliallegati e norme regolatrici.
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il capitolato speciale e l’Offerta Economica dell’Impresa sono fonte delle obbligazioni del presente Contratto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dal Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti prodotti dall’Azienda Sanitaria prevarranno sugli atti e documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate dall’Azienda Sanitaria.
Articolo2 Oggetto e durata
Il presente contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura da parte del Fornitore ed in favore della ASP di Reggio Calabria di TAC per le SOC di radiologia degli ospedali di Polistena e Locri e servizi connessi. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti della ASP di Reggio Calabria, a prestare le seguenti forniture:
- (in caso di Lotto 1) fornitura di n. 1 TAC MULTISLICE E CONSOLLE DI POST-ELABORAZIONE - P.O. POLISTENA
- (in caso di Lotto 2) fornitura di n. 1 TAC MULTISLICE E CONSOLLE DI POST-ELABORAZIONE - P.O. LOCRI
Il tutto con le caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato tecnico e con quelle eventualmente migliorative offerte dal Fornitore nella propria offerta tecnica;
b) sono compresi nel prezzo complessivo della fornitura e nel prezzo unitario delle apparecchiature sopra indicate, ed il Fornitore si obbliga, pertanto, a prestarli in favore della ASP di Reggio Calabria, i seguenti servizi connessi all’esecuzione della fornitura meglio descritti nel capitolato tecnico e, segnatamente: sopralluogo ed attività connesse, ivi compresa la redazione di un progetto di installazione di massima, consegna ed installazione; collaudo e istruzione del personale; garanzia per 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo; assistenza emanutenzione “full risk” per i primi 24 (ventiquattro) mesi, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo.
1. La fornitura e le prestazioni connesse sopra indicate dovranno essere prestate con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel Bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e, laddove migliorative,nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara.
2. L’aggiudicatario dovrà eseguire la consegna, l’installazione e la messa in funzione delle apparecchiature entro il termine indicato nella propria offerta ed, in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione, da parte della stazione appaltante, dell’approvazione del progetto di installazione di massima. Per l’ipotesi in cui risultasse necessario procedere ad adeguamenti edili ed impiantistici, il predetto termine decorrerà dal giorno successivo alla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, del completamento di tali opere realizzate a cura e spese della stessa Stazione Appaltante in conformità alle indicazioni del progetto di massima
Articolo3
Obblighi ed adempimenti a carico dell’impresa
3. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri,le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, dei servizi oggetto della presente scrittura privata, non ché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la loro esecuzione;
4. L’impresa garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e suoi allegati.
5. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanatenel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
6. L’Impresasi impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. Le prestazioni contrattuali devono essere svolte presso il territorio dell'Azienda Sanitaria
8. L’Impresa si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
9. L’Impresa si obbliga a consentire all’Azienda Sanitaria un’ampia e insindacabile facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nel Disciplinare di gara e suoi allegati e nell’offerta già formulata. L’Impresa, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette attività da parte dell’Azienda.
10. L’Impresasi obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda Sanitaria.
11. L’Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Articolo4
Obblighi derivanti dal rapporto lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’impresa anche nel caso in cui questa non aderisce alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
4. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Azienda Sanitaria, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze, si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando si sarà accertato che l’Impresa si sia postain regola.
c Articolo 5
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati
1. L’Impresa e l’Azienda Sanitaria hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le
idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L’Impresae l’Azienda Sanitaria sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Parte lesa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dall’inadempimento in parola.
6. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la propria partecipazione a gare e appalti.
Articolo 6 Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta aggiudicataria quanto dell’ASP o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Articolo 7 Penalità
1. La realizzazione dei servizi richiesti deve essere effettuatacome indicato nel Capitolato di gara e suoi allegati.
2. Fermo restando quanto indicato relativamente alla qualità delle prestazioni dei servizi realizzati, di seguito sono riportate le modalità di verifica, i livelli di servizio minimi richiesti, con determinazione delle penali associate.
3. In particolare, l’operatore economico aggiudicatario è obbligato al pagamento di una penale come previsto dal capitolato.
4. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta. È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione di quanto previsto dal Capitolato tecnico relativamente alla risoluzione del contratto.
Articolo 8 Corrispettivo
1. Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui in oggetto è pari a complessivi
€. IVA inclusa,
2. Il predetto corrispettivo contrattuale globale si riferisce alla fornitura effettuata a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali,.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
Articolo 9
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto edevono essere intestate a: Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, P.I./C.F. 02638720801, con sede in Reggio Calabria alla via Xxxxx n°3.
2. L’importo della fattura verrà pagato dall’Azienda Sanitaria in favore dell’Impresa,entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e previa presentazione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e previa verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008, sul conto corrente n.
________________________ intestato all’Impresa presso la Codice IBAN:
L'interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari alla normativa vigente su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti. Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell’appalto.
3. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Azienda Sanitaria le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, si assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, cosi come previsto dall’art. 3 della legge nr. 136 del 13/08/2010, e per tanto si assume l’obbligo di utilizzare il
seguente conto corrente sul conto corrente n. __________________ intestato all’Impresa presso la Banca
, Codice IBAN: . Tale conto corrente è dedicato ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative al servizio in oggetto, i cui soggetti autorizzati ad operare sono: .L’Impresa si impegna espressamente affinché i bonifici bancari o postali effettuati dal conto corrente dedicato per l’esecuzione del presente servizio riporteranno nella causale, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CIG) relativo al servizio di che trattasi.
Articolo 11 Trasparenza dei prezzi
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresanon rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 12 Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante Polizza Fidejussoria N°.___________________________, emessa da
in data sarà svincolata, previa deduzione di crediti dell’Azienda Sanitaria verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
2. L’Azienda Sanitaria ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. L’Azienda Sanitaria ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali.
4. In ogni casol’Impresaè tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Azienda Sanitaria si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell’Azienda Sanitaria.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo l’Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 13 Recesso
1. L'Azienda Sanitaria ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a/r, rinunciando, ora per allora, alle spese sostenute ed al mancato guadagno ai sensi e per gli effetti dell’art. 1671 del codice civile.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Azienda Sanitaria.
3. In caso di recesso da parte dell’Azienda Sanitaria, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; l’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
4. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Azienda Sanitaria ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 15
Cessione del contratto e del credito
1. È fatto divieto assoluto all’Impresa di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l’Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. La cessione del credito derivante dal contratto è regolata dalle norme vigenti in materia.
Articolo 16 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria. Pertanto, a tutti gli effetti, l’Impresa dovrà eleggere domicilio legale in Reggio Calabria.
Articolo 17
Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell’Azienda Sanitaria, ai sensi della Legge n. 196/2003 (“legge sulla privacy”), per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo18
Direttore dell’esecuzione e referente aziendale
1. L’Azienda Sanitaria nomina, quale Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’impresa nomina il Sig dell’Azienda Sanitaria.
quale referente aziendale della stessa nei confronti
Articolo 19
Condizioni particolari di risoluzione
1. Oltre a quant’altro specificato nel disciplinare, l’Azienda Sanitaria si riserva di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei casi di mancato rispetto delle condizioni previste dalla documentazione di gara, o degli impegni ulteriori assunti dall’Impresa in offerta, con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva e salva ulteriore richiesta di risarcimento del danno subito dall’Azienda Sanitaria.
2. Atteso che alla sottoscrizione del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza ex art. 11, comma 2,
reg. 252/98, il corrispettivo del presente contratto è corrisposto sotto condizione risolutiva dell’esito degli accertamenti antimafia; in tale ipotesi, l’Azienda Sanitaria potrà recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.
3. Il presente contratto è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Azienda Sanitaria al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. La disposizione di cui ai precedenti comma prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con esse eventualmente contrastanti.
Reggio Calabria, lì ................................
ASP REGGIO CALABRIADitta IL DIRETTRE GENERALE Xxxx.
________________________________
__________________________________________
Dichiarazione annessa al contratto
Il sottoscritto Dr. , in qualitàdi_____________________________________ e Legale Rappresentante dell’impresa ----______________________., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 1 - Premesse- Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Art. 2 - Oggetto e durata
Art. 3 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 5 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati Art. 6 - Responsabilità
Art. 7-Penalità
Art. 8- Corrispettivo
Art. 9 - Oneri fiscali e spese contrattuali Art. 10 - Fatturazione e pagamenti
Art. 11- Trasparenza dei prezzi Art. 12-Cauzione
Art. 13 - Recesso
Art. 14 – Sospensioni
Art. 15 - Cessione del contratto e del credito Art. 16 - Foro competente
Art. 17 - Consenso al trattamento dei dati
Art. 18 – Direttore dell’esecuzione e referente aziendale Art.19 - Condizioni particolari di risoluzione