ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 689 del 27/12/2018
OGGETTO: Approvazione del ``Regolamento per il recupero dei crediti`` dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione del ``Regolamento per il recupero dei crediti`` dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo per la gestione approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti, sia di origine animale che vegetale, non trasformati nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.
L’Istituto, ai sensi dell’art. 12 bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e dell’art. 3, comma 3, lett. n) del citato Accordo interregionale cura, tra l’altro, nell’ambito delle attività istituzionalmente previste, l’effettuazione di ricerche di base/corrente e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati.
L’Istituto, inoltre, ai sensi dell’art. 5 del sopra riportato Accordo può, fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, secondo le tariffe approvate dalla Regione del Veneto di concerto con gli Enti Cogerenti.
L’art. 6 del D.Lgs. 30.06.1993, n. 270 “Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421” prevede, infatti, che il finanziamento dell’istituto è assicurato, tra l’altro, dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento (cd. attività commerciale).
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
L’art. 7 del citato Accordo stabilisce che all’Istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Si ritiene opportuno, pertanto, approvare l’allegato regolamento predisposto in collaborazione con il Servizio Gestione Affari legali e contenziosi dell’Istituto che disciplina, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile in materia, la gestione, sia contabile che giuridica, dei crediti dell’Istituto e le azioni da porre in essere nell’ipotesi di mancato pagamento degli stessi, individuando le relative competenze e responsabilità delle diverse articolazioni aziendali.
Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare il “Regolamento per il recupero dei crediti” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che l’entrata in vigore del suddetto regolamento è fissata dal 1 gennaio 2019.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell’Istituto.
VISTI gli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare il “Regolamento per il recupero dei crediti” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
2. di dare atto che l’entrata in vigore del suddetto regolamento è fissata dal 1 gennaio 2019;
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X. 689 del 27/12/2018
OGGETTO: Approvazione del ``Regolamento per il recupero dei crediti`` dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Pubblicata dal 28/12/2018 al 12/01/2019 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx - Gestione delle Risorse Economico Finanziarie xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Sanitaria Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Direzione Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx - - Gestione Atti
Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi Servizio Economico Finanziario
REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE PER IL RECUPERO DEI CREDITI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Premesse e finalità
1.1. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto” o “IZSVe”) ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo per la gestione approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti, sia di origine animale che vegetale, non trasformati nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.
1.2. L’Istituto, ai sensi dell’art. 12 bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e dell’art. 3, comma 3, lett. n) del citato Accordo interregionale cura, tra l’altro, nell’ambito delle attività istituzionalmente previste, l’effettuazione di ricerche di base/corrente e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati.
1.3. L’Istituto, inoltre, ai sensi dell’art. 5 del sopra riportato Accordo può, fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, secondo le tariffe approvate dalla Regione del Veneto di concerto con gli Enti Cogerenti.
1.4. L’art. 6 del D.Lgs. 30.06.1993, n. 270 “Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421” prevede, infatti, che il finanziamento dell’Istituto è assicurato, tra l’altro, dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento (cd. attività commerciale).
1.5. L’art. 7 del citato Accordo stabilisce che all’Istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
1.6. Il presente regolamento disciplina, pertanto, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile in materia, la gestione dei crediti dell’Istituto e le azioni da porre in essere nell’ipotesi di mancato pagamento degli stessi, individuando le relative competenze e responsabilità delle diverse articolazioni aziendali.
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Art. 2 - Definizioni
2.1. Ai fini del presente Regolamento si intende per
- Credito: una somma di denaro certa, liquida ed esigibile attestata da prova scritta che non sia stata pagata, alla scadenza, dal debitore, soggetto pubblico privato;
- Prova scritta per i crediti degli enti pubblici: per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti;
- Costituzione in mora: intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore al debitore, trasmessa tramite raccomandata A/R o PEC, di adempiere l’obbligazione nel termine perentorio ivi previsto (art. 1219 c.c.);
- Prescrizione: istituto giuridico che comporta l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge (art. 2934 c.c.);
- Prescrizione ordinaria: consiste nell’estinzione del diritto per decorso dei dieci anni;
- Interruzione della prescrizione: la prescrizione è interrotta, con la conseguenza dell’inizio del decorrere di un nuovo termine, per effetto di qualsiasi atto volto a costituire in mora il debitore, dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (art. 2943 e 2945 c.c.) nonché dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere (art. 2944 c.c.);
- Procedimento monitorio: è un procedimento sommario di cognizione con il quale, su domanda del creditore di una somma liquida di denaro (ricorso), il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento (cd. decreto ingiuntivo) (art. 633 e ss. c.p.c.);
- Esecuzione forzata: è il procedimento di recupero del credito esperito in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.);
- Titolo esecutivo: Sono titoli esecutivi (art. 474 c.p.c.):
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;
- Titolo esecutivo munito di formula esecutiva: le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, costituenti titolo per l'esecuzione forzata, in quanto muniti della seguente formula "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti" (art. 475 c.p.c.);
- Precetto: consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.), notificata al debitore unitamente al titolo esecutivo munito della predetta formula esecutiva;
- Pignoramento: è l’atto con cui si inizia l’esecuzione forzata e consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.); il pignoramento può essere mobiliare, anche nella forma presso terzi, o immobiliare;
- NFS: gestionale di contabilità;
- IZILAB: gestionale dei laboratori territoriali e accettazione centralizzata.
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CAPO II
CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALE
Art. 3 – Fatturazione attiva
3.1. L’attività di fatturazione attiva è svolta dal Servizio Economico Finanziario, secondo le tariffe e con l’applicazione dell’eventuale scontistica prevista dal vigente Tariffario dell’Istituto.
3.2. Tale attività è supportata dal programma di gestione dei laboratori territoriali e dell’accettazione centralizzata ai quali è associata la fatturazione (Izilab) per le prestazioni incassate in contanti.
3.3. A fronte di prestazioni e servizi erogati a terzi, si rilevano, pertanto, tre distinte tipologie di incassi:
- Anticipati: il cliente paga antecedentemente all’erogazione della prestazione attraverso bonifico bancario, bollettino postale o contanti
- Immediati: il cliente paga al momento dell’accettazione dei campioni attraverso POS o contanti;
- Differiti: il pagamento avviene successivamente rispetto all’emissione della fattura.
3.4. In caso di fatturazione B2B (Business to Business) e B2C (Business to Consumer) la trasmissione e la ricezione delle fatture avviene tramite il Sistema di Interscambio (SdI) come già avviene per gli Enti Pubblici.
La fattura conterrà l’indicazione della data di scadenza entro la quale provvedere al pagamento.
3.5. Lo stato di solvibilità dei crediti di natura commerciale viene monitorato dal Servizio Economico Finanziario con cadenza periodica.
Art. 4 – Solleciti
4.1. Il Servizio Economico Finanziario verifica il mancato pagamento delle fatture attraverso l’estrapolazione degli insoluti che scaturisce dal lancio di apposita procedura contabile effettuata con il gestionale di contabilità NFS.
Provvede quindi ad emettere, sempre per il tramite NFS, un primo sollecito massivo, debitamente protocollato, contenente l’indicazione del numero, data ed importo della fattura/e non pagata/e, le modalità ed il termine di pagamento (di norma 30 giorni dalla data di ricezione) inviato tramite mail, ove possibile, o posta ordinaria.
4.2. Nell’ipotesi in cui il sollecito rimanga senza esito, il Servizio Economico Finanziario, entro il successivo trimestre, provvede ad inviare un secondo sollecito, con il medesimo contenuto del precedente, debitamente protocollato e spedito tramite Raccomandata A/R o PEC per importi complessivi superiori a € 100,00.
Il Servizio Economico Finanziario predispone ed invia inoltre un elenco degli insoluti ai Direttori di Struttura per opportuna conoscenza.
4.3. In caso di reiterata insolvenza, il Servizio Economico Finanziario procede a contattare telefonicamente i clienti inadempienti.
4.4. Qualora anche questo ulteriore tentativo resti senza riscontro, il Servizio Economico Finanziario provvede ad effettuare un riepilogo dei crediti di importo pari o superiore ad
€ 500,00 e a trasmetterlo al Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi dell’Istituto, unitamente a copia delle fatture e dei precedenti solleciti, per la competente attività di recupero disciplinata dagli articoli seguenti.
Contestualmente, il Servizio Economico Finanziario provvedere ad inserire il cliente quale irregolare nell’anagrafica NFS e, altresì, a porre lo stesso nello stato di irregolare nel gestionale Izilab, con rimozione dell’accordo di fatturazione cumulativa, se presente.
Nel caso di cliente in convenzione, si fa riferimento a quanto previsto dalla stessa in caso di inadempienze.
4.5. Nell’ipotesi in cui vi sia contestazione o venga presentata istanza di rateizzazione anche per i crediti di importo inferiore si procede come descritto all’art. 4.4.
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4.6. Salvo le ipotesi sopra descritte all’art. 4.5, i crediti di importo inferiore ad € 500,00 restano di competenza del Servizio Economico Finanziario e continuano a seguire la normale attività di sollecito sopra descritta.
Art. 5 – Diffida e messa in mora
5.1. Con riferimento ai crediti di cui al precedente art. 4.4, il Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi provvede a trasmettere al debitore, tramite Raccomandata A/R o PEC un ulteriore sollecito, seguito, in caso di permanenza dell’inadempimento, dall’atto di diffida e messa in mora ex art. 1219 c.c. con il quale si intima il pagamento entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.
5.2. L’atto di diffida e messa in mora, debitamente protocollato, spedito tramite Raccomandata A/R o PEC, deve contenere, oltre al sopra citato termine di pagamento: il numero, la data e l’importo delle fatture non pagate, le modalità di pagamento con l’avvertimento che, in caso di mancato adempimento, si provvederà ad attivare il recupero coattivo del credito.
5.3. Qualora l’atto di diffida e messa in mora resti senza seguito, il Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi provvede, esclusa la sussistenza di procedure concorsuali ed accertata la reperibilità del debitore, previo conferimento del mandato ad litem con apposito provvedimento del Direttore Generale, ad instaurare il relativo procedimento monitorio avanti l’organo giudiziario (Giudice di Pace o Tribunale) territorialmente competente ai sensi dell’art. 643 e ss. c.p.c.. (decreto ingiuntivo) seguito dall’eventuale esperimento della procedura esecutiva (esecuzione forzata) ex art. 474 c.p.c. mediante notifica dell’atto di precetto e del titolo esecutivo munito di formula esecutiva ed eventualmente del successivo atto di pignoramento, previa ricerca e verifica dell’esistenza di beni da aggredire.
5.4. Dell’intervenuta notifica degli atti sopra descritti e dell’eventuale provvedimento del giudice a decisione del procedimento di pignoramento, il Servizio Gestione Affari Legali e Xxxxxxxxxxx ne dà pronta notizia al Servizio Economico Finanziario per la comunicazione degli eventuali pagamenti che dovessero intervenire.
Art. 6 – Crediti nei confronti di Enti pubblici
6.1. Per quanto riguarda i crediti dell’Istituto nei confronti di Enti Pubblici derivanti dall’espletamento di attività commerciale, l’attività di sollecito posta in essere dal Servizio Economico Finanziario, è effettuata tramite l’invio di PEC debitamente protocollata, contenente l’indicazione del numero, data ed importo della fattura/e non pagata/e, le modalità ed il termine di pagamento (di norma 30 giorni dalla data di ricezione)
6.2. Nell’ipotesi di insolvenza riguardante crediti di rilevante entità, il Servizio Economico Finanziario provvederà a trasmettere le relative posizioni e corrispondente documentazione (fatture e precedenti solleciti) al Servizio Gestione Affari Legali e Xxxxxxxxxxx il quale provvederà a trasmettere all’Ente, tramite Raccomandata A/R o PEC un ulteriore sollecito, previo eventuale contatto telefonico con i competenti uffici.
6.3. Nell’ipotesi di mancanza di riscontro e permanenza dell’inadempimento, il Servizio valuterà con le Direzioni aziendali le ulteriori azioni recuperatorie da intraprendere, anche giudiziali ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento.
Art. 7 – Crediti nei confronti di clienti esteri
I solleciti dei clienti esteri inadempienti avvengono con le modalità di cui all’art. 4 con l’unica differenza che il testo dell’intimazione al pagamento è redatto in lingua inglese.
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CAPO III
CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI RICERCA
Art. 8 – Competenze e responsabilità
8.1. L’U.O. Ufficio Piani e Progetti di Ricerca afferente all’Area della Direzione Sanitaria, garantisce il supporto logistico necessario all’elaborazione, presentazione e gestione dei progetti sia di ricerca, sia di attività e cooperazione curando, tra l’altro, la rendicontazione dei progetti e convenzioni di ricerca.
8.2. Il Servizio Economico Finanziario comunica tempestivamente le riscossioni afferenti all’attività di ricerca/cooperazione.
Nell’ipotesi in cui, a seguito di regolare rendicontazione, non venga erogato, in tutto o in parte, il finanziamento collegato ai suddetti progetti e/o convenzioni, l’attività di sollecito è di competenza dell’U.O. Ufficio Piani e Progetti di Ricerca.
8.3 Nell’ipotesi di perdurante insolvenza, previa valutazione da parte del Direttore Sanitario, U.O. Xxxxxxx Xxxxx e Progetti di Ricerca provvederà a trasmettere tutta la documentazione (rendicontazione e quanto ad essa collegato) al Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi, il quale provvederà a trasmettere all’Ente, tramite Raccomandata A/R o PEC un ulteriore sollecito, previo eventuale contatto telefonico con i competenti uffici.
8.4. Nell’ipotesi di mancanza di riscontro e permanenza dell’inadempimento, il Servizio valuterà con le Direzioni aziendali le ulteriori azioni recuperatorie da intraprendere, anche giudiziali ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento.
CREDITI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Art. 9 – Competenze e responsabilità
9.1. Il Servizio Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale gestisce l’acquisizione e l’amministrazione delle risorse umane dal punto di vista giuridico, economico, previdenziale ed operativo.
9.2. Il Servizio Economico Finanziario comunica tempestivamente le riscossioni.
9.3. Nell’ipotesi in cui si verifichino, a vario titolo, crediti a favore dell’Istituto, il Servizio Gestione Risorse Umane procede come di seguito a seconda dell’origine del credito:
- crediti nei confronti di dipendenti non più in servizio (cedolini negativi dovuti a recupero debito orario, addebito buoni pasto, spese missione, ricalcolo addizionali regionali/comunali): viene verificata d’ufficio la possibilità di procedere alla compensazione nell’ipotesi di erogazione di quote spettanti a titolo di residui contrattuali. Accertato l’effettivo negativo, il Servizio SGRU provvede a predisporre una nota indirizzata all’ex. dipendente con richiesta di effettuare il bonifico all’Istituto per il recupero del credito;
- crediti nei confronti di altri Enti Pubblici per oneri per personale in comando: annualmente il Servizio procede alla ricognizione della spesa sostenuta per il personale in comando e predispone apposita nota indirizzata all’Ente competente con la richiesta di rimborso.
Art. 9 bis – Competenze e responsabilità
Il Servizio Economico Finanziario monitora gli incassi e sollecita a mezzo PEC gli Uffici regionali competenti per i mancati introiti derivanti dal finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale.
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CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 10 – Casi particolari di recupero
10.1. Durante l’espletamento dell’attività, sia stragiudiziale che giudiziale di recupero, si potrebbero verificare alcune situazioni che necessitano di particolari specifiche.
10.2. Di seguito si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni più comuni che si potrebbero verificare e le relative attività da porre in essere da parte dei Servizi di volta in volta competenti nella gestione della pratica.
10.3. Il debitore risulta deceduto: questa evenienza si verifica quando la ricevuta di ritorno della Raccomandata viene restituita al mittente dalle Poste Italiane con la dicitura “Il destinatario è ⌧ deceduto”. In questo caso il credito è riscuotibile nei confronti degli eredi. La pratica deve essere, quindi, se non già di competenza, trasmessa dal relativo Servizio/U.O. al Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi che provvederà a contattare l’anagrafe del Comune di ultima residenza del de cuius per la ricerca dei nominativi. Qualora i nominativi venissero reperiti, la pratica verrà ritrasmetta al Servizio/U.O. competente per la nuova attività di sollecito.
10.4. La società debitrice risulta irreperibile: questa evenienza si verifica quando la ricevuta di ritorno della Raccomandata viene restituita al mittente dalle Poste Italiane con la dicitura “Siamo spiacenti di non aver recapitato questo invio in quanto ⌧ l’indirizzo è inesistente” o “Il destinatario è ⌧ irreperibile, ⌧ sconosciuto, ⌧ trasferito”. Il Servizio/U.O. Competente provvede, pertanto, ad effettuare una visura camerale al fine di verificare la corrispondenza dell’indirizzo. Se l’indirizzo corrisponde e la società risulta ancora attiva, il sollecito verrà inviato al legale rappresentate/socio accomandatario/proprietario all’indirizzo di residenza, dati reperibili nella visura stessa. Nell’ipotesi in cui anche la persona fisica risulti irreperibile si procederà come descritto nell’art. 10.3. per le relative ricerche anagrafiche.
10.5. La società debitrice risulta cancellata: se a seguito delle verifiche camerali effettuate ai sensi del precedente punto la società risulta cancellata, bisogna distinguere tra le seguenti ipotesi:
- se si tratta di società di persone (S.S, S.n.c. e S.a.S.): il sollecito deve essere trasmesso ad ogni singolo socio all’indirizzo di residenza, come rilevato dalla visura camerale. Nell’ipotesi in cui anche la persona fisica risulti irreperibile si procederà come descritto nell’art. 10.3. per le relative ricerche anagrafiche;
- se si tratta di società di capitali (S.r.l., S.a.r.l. e S.p.A.): il sollecito deve essere trasmesso ad ogni singolo socio - chiedendo il pagamento pro quota con riferimento all’attivo patrimoniale redistribuito - all’indirizzo di residenza, come rilevato dalla visura camerale. Nell’ipotesi in cui anche la persona fisica risulti irreperibile si procederà come descritto nell’art. 10.3. per le relative ricerche anagrafiche.
10.6. La società ha subito processi di fusione/incorporazione: il sollecito deve essere trasmesso al nuovo ente il quale ai sensi dell’art. 2504 bis c.c. assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
10.7. La società è fallita: qualora il curatore fallimentare comunichi all’Istituto l’intervenuto fallimento societario o la procedura concorsuale emerga dalla visura camerale in occasione del verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente art. 10.4., la pratica deve essere trasmessa tempestivamente al Sevizi Gestione Affari Legali e Contenziosi per l’insinuazione al passivo fallimentare ai sensi dell’art. 93 L.F.
10.8. La società è posta in Concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria: qualora il curatore comunichi all’Istituto la sussistenza di una delle seguenti procedure o la procedura concorsuale emerga dalla visura camerale in occasione del verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente art. 10.4., la pratica deve essere trasmessa tempestivamente al Sevizio Gestione Affari Legali e Contenziosi per la trasmissione della precisazione del credito ed il monitoraggio dell’andamento della
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procedura, compresa la valutazione, concordemente con le Direzioni Aziendali, dell’accettazione di proposte di a saldo e stralcio del debito.
10.9. Se il debitore risulta sottoposto a procedure per la composizione della crisi da sovra- indebitamento ex L. 3/2012 (procedura concorsuale prevista per i soggetti esclusi dalle procedure fallimentari): qualora si venga a conoscenza del sopravvenire di tale situazione la pratica deve essere trasmessa tempestivamente al Sevizio Gestione Affari Legali e Contenziosi per porre in essere tutte le azioni necessarie e seguire l’andamento della procedura per il recupero del maggior importo possibile.
Art. 11 – Accantonamento al fondo svalutazione crediti commerciali
In sede di redazione di bilancio, il Servizio Economico Finanziario, in base ai principi prudenziali, tiene conto del rischio che il credito possa non essere in parte o per intero riscosso. Ecco, quindi, che accantona al fondo svalutazione crediti, sulla base di un attento processo di valutazione, una somma corrispondente alla parte dei crediti che presume di non incassare
L’art. 2426 del Codice Civile richiede infatti che i crediti vengano iscritti ogni anno a bilancio al loro valore di presumibile realizzo. Ciò porta a tenere conto delle perdite previste per inesigibilità, di eventuali rettifiche di fatturazione, di sconti e abbuoni e altre cause di minore realizzo.
Allo scopo di valutare l'accantonamento da apportare al Fondo Svalutazione Crediti, si esaminano i crediti ancora aperti alla fine dell’esercizio precedente.
La stima è fatta prudenzialmente, sulla base di elementi oggettivi che lascino ragionevolmente prevedere l'insolvenza totale dei debitori, come la situazione di persistente morosità da parte del debitore, nonostante i solleciti effettuati.
Nel caso si decida di accantonare al Fondo Svalutazione Crediti, si procede con la seguente modalità:
- il 100% dell’importo dei crediti insoluti antecedenti all’ultimo esercizio;
- il 10% dell’importo dei crediti insoluti relativi all’esercizio in corso di approvazione.
Si adegua dunque il Fondo Svalutazione Crediti in modo che sia in grado di assorbire le perdite dovute a tali situazioni.
L’accantonamento al Fondo è subordinato al benestare del Collegio dei Revisori.
Art. 12 – Eliminazione dei crediti commerciali
Con Delibera annuale del Direttore Generale, dietro presentazione apposita relazione congiunta del Servizio Economico Finanziario e del Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi sottoposta al vaglio del Collegio dei Revisori, vengono stralciati, mediante utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti, i seguenti crediti:
- crediti di soggetti irreperibili su dichiarazione dell’ultimo comune di residenza;
- crediti di soggetti deceduti per i quali non siano stati reperiti, tramite ricerche anagrafiche, gli eredi o quest’ultimi non abbiano accettato l’eredità;
- crediti di fallimenti per i quali sia intervenuta la notifica del decreto giudiziale di chiusura per mancanza di attivo ed inutilità di prosecuzione della procedura fallimentare;
- crediti per i quali è stato esperito il recupero giudiziale, ma non sono stati reperiti beni aggredibili;
- crediti in relazione ai quali sia stata valutata la non convenienza economica del recupero giudiziale in relazione all’importo degli stessi.
- crediti saldo e stralcio.
Art. 13 – Disposizioni finali
13.1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano, altresì, applicazione in tutte le altre ipotesi in cui l’Istituto deve procedere al recupero di crediti, ivi specificatamente non contemplati.
13.2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia stabilite dal codice civile, dal codice di procedura civile o da legislazione speciale in materia, anche successivamente intervenuta.
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