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UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
Via Matteotti n.77 – 09074 Ghilarza (OR)
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PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’AREA MINORI E FAMIGLIE PER I COMUNI DEL PLUS DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA
Lotto 1 - Servizio Educativo Territoriale - Servizio di Ludoteca – Ludoteca Estiva - Interventi educativi relativi al Progetto Pippi – Interventi Educativi del Programma “Fondo Povertà” - CIG 929049355B
Lotto 2 - Piani Educativi Individualizzati L. 162/1998 – L.R. 20/97 – Assistenza Specialistica Educativa Scolastica – CIG 9290509290
INDICE
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga
Art. 3 - Ammontare dell'accordo
Art. 4 – Revisione ed adeguamento prezzi
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Art. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni
Art. 8 – Subappalto e subcontratto.
Art. 9 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda
Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente
aziendale
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
Art. 12 – Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni
Art. 13 – Elenco dei prezzi per tipologia di prestazione.
Art. 14 – Forniture a piè d’opera
Art. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni
Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione
Art. 18 – Consegna e inizio delle prestazioni
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni Art. 20 – Divieto di modifiche introdotte dalla ditta esecutrice Art. 21 – Varianti in corso di esecuzione
Art. 22 – Pagamenti
Art. 23 – Pagamenti a saldo
Art. 24 – Percentuale interessi per ritardato pagamento
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 26 – Cessione del credito
Art. 27 – Riservatezza
Art. 28 – Riserve e reclami - Procedimento iscrizione riserve Art. 29 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti Art. 30 – Obblighi a carico dell’impresa.
Art. 31 – Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
Art. 32 – Anticipazione
Art. 33 – Garanzia a corredo dell’offerta
Art. 34 – Garanzia definitiva per l’accordo quadro
Art. 35 – Riduzione delle garanzie
Art. 36 – Assicurazioni a carico dell’impresa
Art. 37 – Xxxxx a cose e persone.
Art. 38 – Imposte e oneri fiscali
Art. 39 – Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto Art. 40 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali Art. 41 – Grave errore contrattuale
Art. 42 – Risoluzione dell’accordo quadro
Art. 43 – Recesso dal contratto
Art. 44 – Accordo bonario e transazione
Art. 45 – Tribunale competente
Art. 46 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti
Art. 47 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Art. 48 – Trattamento dati personali
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE E DISPOSIZIONI TECNICHE
Art. 49 – Prestazioni, destinatari, luogo di esecuzione
Art. 50 – Locali, arredi e attrezzature
Art. 51 – Calendario dei servizi
Art. 52 – Personale
• a. Xxxxxx e qualifiche
• b. Gestore e Referente Comune di Bosa
• c. Monte ore
Art. 53 – Modalità di svolgimento del servizio
Art. 54 –Procedura di attivazione dei servizi e svolgimento
Art. 55 – Obblighi del committente e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto
Art. 56 – Rinvio
Art. 57 – Domicilio dell’appaltatore
Art. 58 – Disposizioni finali
Allegati:
- Allegato 1 - Elenco Prezzi e costi dell’appalto
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro.
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un singolo operatore economico per ciascun lotto ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D.Lvo 18.4.2016,
n. 50 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, le seguenti prestazioni necessarie alle attività della stazione appaltante:
Lotto 1 - Servizio Educativo Territoriale - Servizio di Ludoteca – Ludoteca Estiva - Interventi educativi relativi al Progetto Pippi – Interventi Educativi del Programma “Fondo Povertà” - CIG 929049355B;
Lotto 2 - Piani Educativi Individualizzati L. 162/1998 – L.R. 20/97 – Assistenza Specialistica Educativa Scolastica - CIG 9290509290.
Per garantire l'esecuzione del servizio, l’Unione dei Comuni del Guilcier, capofila del Plus del Distretto Ghilarza-Bosa, agisce in qualità di Stazione Appaltante per avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro cui potranno aderire, con specifici contratti attuativi, oltre allo stesso Ufficio di Piano per il lotto 1, i Comuni dell'ambito PLUS per il lotto 2, aderenti alla presente procedura come elencati all’ art. 7 del bando di gara.
L'indizione della gara per la stipula dell’accordo quadro, suddivisa in due distinti lotti, avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'accordo verrà sottoscritto con un solo operatore economico per ogni lotto, fatta salva la possibilità di aggiudicare più lotti ad un unico operatore.
I Comuni potranno procedere ad affidare alla ditta aggiudicataria interventi di potenziamento dei servizi oggetto della gara o di altri servizi complementari (es. servizi di animazione, educativa di strada ecc.) nei limiti previsti dalla normativa in materia di appalti.
Le prestazioni sopraindicate saranno descritte in dettaglio nel seguito del presente capitolato di accordo quadro.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro consistono nel garantire servizi di cui la stazione appaltante ha necessità per il corretto svolgimento della propria attività.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni contemplate.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.
I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria di ciascun lotto si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro. Infatti il presente Accordo Quadro è «un contratto normativo, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nel presente accordo quadro (pactum de modo contrahendi)».
Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l’applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l’affidamento dell’accordo quadro.
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell’impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga.
L'accordo quadro avrà durata di anni QUATTRO a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto come rimborso a qualsiasi titolo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L’impresa è vincolata alla proroga.
Art. 3 - Ammontare dell'accordo.
Il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili con singoli appalti ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta all’incirca a: Lotto 1 Euro 3.035.622,49 (Euro tre milioni e trentacinquemilaseicentoventidue/49);
Lotto 2 Euro 1.632.811,09 (Euro un milione e seicentotrentaduemilaottocentoundici,09)
Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell’arco del periodo precedente, sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti.
Art. 4 - Revisione e adeguamento dei prezzi.
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Si procederà esclusivamente all’adeguamento periodico dei prezzi. Per l’adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento si procederà alla applicazione della variazione dell’indice ISTAT FOI. Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento dei prezzi riportati nell’allegato 1 al presente capitolato sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto di accordo quadro con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 novembre 2022, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 novembre 2023 prendendo come riferimento la variazione ISTAT FOI decorsa tra il 31.10.2022 e il 31.10.2023).
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici.
Il presente accordo quadro sarà concluso mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo/qualità) con applicazione dei pesi e punteggi indicati nel bando di gara.
L’elenco prezzi di riferimento è contemplato nell’allegato “1” di cui al presente Capitolato.
Art. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
1) il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale con relativo allegato,
2) l’offerta economica
3) l’offerta tecnica.
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno costituiti dai singoli ordinativi emessi dalla stazione appaltante o dai singoli contratti di appalto specifico. Gli ordinativi di cui si tratta saranno comunicati via PEC all’indirizzo indicato dalla ditta aggiudicataria del lotto; da tale data decorreranno i termini per eseguire la prestazione richiesta. La ditta aggiudicataria del singolo lotto deve firmare l’ordine per accettazione o il contratto di appalto specifico e ritrasmetterlo alla stazione appaltante via PEC.
Ai sensi dell’art. 32, c. 10 del D.Lvo n. 50/2016 e smi non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni in forza di appalti specifici e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro sono a carico
dell’Impresa appaltatrice. È a carico della stazione appaltante la sola IVA.
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite in base a quanto disciplinato nella parte prestazionale del presente accordo quadro.
Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato.
Gli appaltatori debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando la stazione appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro e/o nel disciplinare di gara.
Art. 8 – Subappalto e subcontratto.
L’esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del dlgs 50/2016 e smi.
A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto specifico, nonché la prevalente esecuzione dei servizi relativi al complesso delle prestazioni principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lvo n. 50/16 e smi le prestazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono quelle definite nel Titolo II all’art 55 del presente capitolato.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lvo n. 50/16 e smi e il possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Negli altri casi si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere al Committente entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al periodo precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/16 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:
a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e xxx;
b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registrare le contestazioni della ditta esecutrice sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti alla ditta esecutrice, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte della ditta esecutrice, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e smi.
La ditta appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda.
È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti
da esso derivanti.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e
referente aziendale.
L’appaltatore deve eleggere un domicilio a cui si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all’indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell’esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a
riscuotere.
L’appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall’accordo quadro stesso.
L’appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile in orario lavorativo per tutto il periodo di durata dei singoli appalti specifici, compresi i festivi. Il direttore dell’esecuzione nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 102 del D.lvo 50/2016 e smi ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo
quadro.
All’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all’impresa che si sarà aggiudicata il lotto mediante invio di appositi ordinativi o contratti di appalto specifico. Tali ordini o contratti rappresentano a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro.
L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della Ditta appaltatrice dell’ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva l’ordine o il contratto di appalto specifico, la Direzione dell’esecuzione gli assegnerà, mediante PEC, un termine perentorio (non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all’esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.
Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta dovrà tener conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, eventuali rimborsi spese viaggio, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
La Direzione dell’esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento
ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.
Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a
perfetta regola d’arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.
Art. 13 - Elenco dei prezzi per tipologia di prestazione richiesta.
L’allegato “1”, che si considera parte integrante del presente Capitolato, contiene i prezzi per tipologia delle prestazioni richieste in base ai quali, al netto del ribasso offerto in fase di gara e secondo le altre modalità disciplinate, sarà individuata la ditta aggiudicataria di ogni singolo lotto che sottoscriverà il contratto di accordo quadro inerente le prestazioni oggetto di appalto. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni a perfetta regola d’arte.
Art. 14 - Forniture a piè d’opera.
Le somme per l’acquisto di materiale, escluse dall’importo a base d’asta, verranno liquidate alla ditta a rimborso delle spese sostenute, vidimate dal Comune per il quale sono state sostenute le spese, e dietro presentazione di apposite pezze giustificative (fattura, ricevuta, scontrino parlante).
Art. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni.
Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d’arte e potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell’esecuzione.
La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle
norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore
dell’esecuzione.
Qualora l’appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell’appalto specifico e dell’accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni.
La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.
L’espletamento delle prestazioni sarà richiesto all’aggiudicatario in diverse modalità in base alle varie tipologie di prestazione oggetto del presente accordo quadro.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dei singoli servizi si demanda alla parte prestazionale del presente capitolato.
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente accordo quadro sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.
Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni.
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifico da parte della ditta appaltatrice, che costituiscono appendice all’accordo quadro.
É facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi; in tal caso il direttore dell’esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione come precisato all’art. 11 del presente capitolato. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.
Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano completate entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente capitolato.
In caso di mancato rispetto per responsabilità dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell’esecuzione;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dell’esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
f) le sospensioni dell’attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lvo n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni.
Dopo che l’ordinativo o il contratto attuativo è stato firmato per accettazione, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio alla realizzazione della prestazione.
La ditta esecutrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora la ditta esecutrice non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con la ditta esecutrice nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi (d’ora in avanti anche semplicemente “codice”), è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dalla ditta per il rimborso delle relative spese.
Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel
verbale di consegna le prestazioni che la ditta esecutrice deve immediatamente eseguire.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
La ditta esecutrice che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora la ditta esecutrice intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, la ditta esecutrice può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, la ditta esecutrice ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta alla ditta esecutrice alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili alla ditta esecutrice, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento della ditta esecutrice o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dalla ditta esecutrice.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto alla ditta esecutrice ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla vigente normativa.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dalla ditta esecutrice e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.
Art. 20 – Divieto di modifiche introdotte dalla ditta esecutrice.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta esecutrice, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico della ditta esecutrice, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 21 – Varianti in corso di esecuzione.
Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto specifico, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e la ditta esecutrice, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se la ditta esecutrice non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove la ditta esecutrice non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. La ditta esecutrice è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso la ditta esecutrice ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico della ditta esecutrice maggiori oneri.
Art. 22 – Pagamenti.
La prestazione oggetto del presente appalto sarà retribuita a misura nel senso che saranno pagate solo le ore di servizio effettivamente svolte.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, a seguito di contabilità redatta dal Direttore dell’esecuzione del contratto che indichi i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento.
Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà, previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e come meglio precisato nel seguito in merito ai singoli lotti.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dall'appaltante a favore dell’appaltatore, che assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi previsti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalla legge n.136/2010.
LOTTO 1 - Servizio Educativo Territoriale - Servizio di Ludoteca – Ludoteca Estiva - Interventi educativi relativi al Progetto Pippi – Interventi Educativi del Programma “Fondo Povertà” - CIG 929049355B
a) La ditta aggiudicataria dovrà presentare mensilmente, ai responsabili dei servizi
sociali dei Comuni sedi dei servizi, schede dettagliate relative alle prestazioni giornaliere effettuate dagli operatori per ciascun Comune.
b) I responsabili dei servizi sociali dei Comuni avranno cura di verificare la regolarità delle prestazioni, apporre il relativo visto sulle schede e trasmetterle entro il 10 del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, all’Ufficio di Piano che emetterà il certificato di pagamento che verrà trasmesso alla ditta aggiudicataria.
c) La ditta aggiudicataria dovrà emettere all’Ufficio di Piano apposita fattura.
Saranno liquidate solo ed esclusivamente le ore effettivamente prestate dal personale in servizio.
La ditta aggiudicataria dovrà emettere un'unica fattura, sulla base dei servizi resi.
Le spese sostenute per materiali di consumo verranno liquidate alla ditta a rimborso delle spese sostenute, vidimate dal Comune per il quale sono state sostenute le spese,
e dietro presentazione di apposite pezze giustificative (fattura, ricevuta, scontrino parlante).
Sono a carico della ditta tutte le spese di gestione e le relative assicurazioni sociali nonché le spese di viaggio inerenti qualunque spostamento di servizio, comprese l’indagine sui preventivi relativi all’acquisto dei materiali previsti, l’ordine e la custodia dei locali adibiti al servizio.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quelle delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell’appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dalla stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
LOTTO 2 – Piani Educativi Individualizzati L. 162/1998 – L.R. 20/97 –
Assistenza Specialistica Scolastica - CIG 9290509290
a) La ditta aggiudicataria dovrà presentare mensilmente, ai responsabili dei servizi
sociali dei Comuni sede dei servizi, schede dettagliate relative alle prestazioni giornaliere effettuate dagli operatori.
b) I responsabili dei servizi sociali dei Comuni avranno cura di verificare la regolarità delle prestazioni, ed emettere il certificato di pagamento.
c) La ditta aggiudicataria dovrà emettere al servizio sociale di competenza l’apposita
fattura.
Saranno liquidate solo ed esclusivamente le ore effettivamente prestate dal personale in servizio.
Sono a carico della ditta tutte le spese di gestione e le relative assicurazioni sociali nonché le spese di viaggio inerenti qualunque spostamento di servizio; l’ordine e la custodia dei locali eventualmente adibiti al servizio.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quelle delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell’appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dalla Stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
I Comuni aderenti potranno fare riferimento al contratto stipulato con la ditta aggiudicataria per affidare direttamente, nei limiti stabiliti dalla norma e dal presente appalto, ulteriori Piani educativi personalizzati relativi alla legge n°162/1998 o conseguenti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria competente e/o derivanti da altri finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna, dello Stato, Enti, Istituzioni, stipulando con la ditta aggiudicataria convenzioni apposite.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lvo n. 50/16 e smi, provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dallo stato di avanzamento, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previo rilascio da parte del Direttore dell’esecuzione, della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di
credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
− DURC irregolare.
Art. 23 - Pagamenti a saldo.
Nel caso di prestazioni continuative il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a seconda che l’appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria.
In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
Art. 24 – Percentuale interessi per ritardato pagamento.
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
La ditta aderente all’accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e smi, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La ditta aderente all’accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Art. 26 – Cessione del credito.
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Art. 27 –Riservatezza.
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 28 – Riserve e reclami - Procedimento iscrizione riserve.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206
del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Art. 29 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti.
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
Art. 30 - Obblighi a carico dell’impresa.
Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.
Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l’espletamento delle prestazioni.
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a. l’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.
b. l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l’apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d’istituto all’interno delle singole strutture;
c. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
d. l’appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
e. l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
g. l’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta appaltatrice è tenuta a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, con un adeguato preavviso. In caso di sciopero del personale, trattandosi di prestazioni attinenti minori e famiglie in situazione di disagio, la ditta appaltatrice deve comunque garantire le prestazioni principali del presente capitolato in maniera tale da non arrecare situazioni di pericolo.
Art. 31 – Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.
L’impresa si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.
Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta
formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne
regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità competenti.
Prima dell’inizio delle prestazioni, l’Impresa appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lvo n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26 c. 3 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..
A tal fine l’Impresa dovrà procedere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la stazione appaltante, ad un’attenta visita dei locali ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all’opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle commesse.
Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa stazione appaltante provvederà all’immediata revoca dell’incarico.
Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare appositi indumenti ad alta visibilità, tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non dovrà in alcun modo interferire con le lavorazioni presenti sull’impianto né accedere a locali/zone ad esso interdette.
Dall’esame dell’oggetto della gara si evidenziano costi dovuti alle interferenze per il solo servizio di assistenza specialistica educativa scolastica (vedi lotto 2) come da DUVRI allegato.
La Ditta dovrà valutare se nell’espletamento della propria attività possano sussistere specifici rischi dovuti ad interferenze; se del caso tali rischi saranno valutati congiuntamente con gli enti proprietari dei siti nei quali si svolgono le attività oggetto dell’appalto e per conoscenza dovranno essere comunicati alla stazione appaltante. Resta a carico dell’aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.lgs.81/2008.
Art. 32 – Anticipazione.
All’Impresa per i singoli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro sarà riconosciuta l’anticipazione nei modi, forme e importi di cui all’art. 35, c. 18 del D.Lvo
n. 50/16 e smi.
Art. 33 – Garanzia a corredo dell’offerta.
La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 2% dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
La fidejussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93.
La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare
l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.Lvo 50/2016.
Art. 34 – Garanzia definitiva per l’accordo quadro.
Al momento della firma del contratto di accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. La stessa sarà svincolata nei modi e indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.
Art. 35 – Riduzione delle garanzie.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l’importo della cauzione provvisoria e l’importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000. La ditta potrà beneficiare delle ulteriori forme di riduzione della garanzia se in possesso delle certificazioni di cui al medesimo art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016; in tal caso dovrà dimostrarne il possesso mediante fotocopia resa autentica delle certificazioni.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Art. 36 – Assicurazioni a carico dell’impresa.
La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti i servizi affidati, causati a persone o cose dal personale e dagli utenti dei servizi, danni per i quali la concessionaria subentrerà in tutti gli obblighi risarcitori e di responsabilità in cui potrebbero essere investiti direttamente o indirettamente il PLUS e i Comuni interessati per i quali i medesimi rimangono esonerati, con le seguenti caratteristiche minime:
a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio oggetto del presente accordo quadro;
b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell’appalto affidato
derivante dal presente accordo quadro;
c) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
d) La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall’appaltatore;
e) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall’appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
f) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.
La polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso e per ogni danno anche se qui non menzionato; l’importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00.
g) L’aggiudicatario dovrà inoltre stipulare una polizza infortuni per gli utenti dei servizi educativi territoriali, di ludoteca e o attività di animazione.
h) I massimali indicati per la polizza infortuni sono i seguenti:
- €. 100.000,00 in caso morte;
- €. 105.000,00 per invalidità permanente;
- €. 40,00 diaria giornaliera per ricovero ospedaliero;
- €. 2.500,00 per rimborso spese mediche.
Copia di dette polizze dovranno essere consegnate al committente al momento della stipula del contratto.
L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, agli stessi operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della attività e imputabile a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, l'affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto committente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
Resta inteso che la polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il committente esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio.
Art. 37 – Xxxxx a cose e persone.
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla stazione appaltante. L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di
delegati dell’Impresa.
A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto,
la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.
Art. 38 – Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dall’Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e
tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
Art. 39 – Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto.
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 108 del D.Lvo 50/16 e smi.
Qualora la ditta esecutrice sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lvo 50/2016.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/16 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all’accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell’accordo del lotto di riferimento al fine di attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell’accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti.
Art. 40 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
Le funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente articolo sono svolte dal Direttore
dell’esecuzione del contratto nominato dall’Unione dei Comuni del Guilcier.
L’appaltatore è tenuto a fornire al committente tutta la collaborazione necessaria al fine dello svolgimento delle suddette funzioni.
Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente contratto, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo PEC l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.
Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione.
L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato, dall’offerta tecnica presentata in fase di gara e approvata dal committente e da quanto previsto e stabilito nei singoli contratti attuativi stipulati di volta in volta dal Committente.
Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto.
Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
La rilevazione degli inadempimenti può aversi, oltre che nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, anche a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto o a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.
Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per il committente, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 42.
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il committente può incaricare un altro soggetto qualificato, individuato con specifico provvedimento, dell'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune e/o al PLUS.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il committente può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Tutto quanto sopra indicato, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze maturate.
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale | |
Mancata indicazione del referente aziendale e delle eventuali modifiche (per ogni inadempienza) | 10 | Euro | 200,00 |
Mancata comunicazione del domicilio aziendale (per ogni inadempienza) | 10 | Euro | 200,00 |
Mancata trasmissione della documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (per ogni inadempienza) | 30 | Euro | 500,00 |
Mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell’impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D.Lvo n. 81/08 e smi (per ogni inadempienza) | 31 | Euro | 300,00 |
Ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui al successivo articolo 49 | 49 | Euro | 350,00 |
Negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente | Euro | 700,00 | |
Mancata sostituzione degli operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio | 52 e 55 | Euro 150,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione | |
Incongrua o incompleta, a seguito di valutazione del servizio sociale e dall’equipe di supporto psico-pedagogico, attuazione dell’intervento sul piano tecnico-professionale e in riferimento al piano personalizzato di assistenza | 49 | Euro | 150,00 |
Assenza ingiustificata da parte degli educatori presso la sede del servizio | € 200,00 | ||
Mancata consegna della relazione sul minore richiesta specificatamente dall’Ufficio servizio sociale | € 150,00 | ||
Inadempienze relative agli obblighi comunicazione in materia di personale | di | 55 | € 200,00 |
Mancato rispetto del corretto trattamento dei dati personali | 48 | € 1.000,00 |
Art. 41 – Grave errore contrattuale.
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della prestazione per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 40 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato.
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il
disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
Art. 42 - Risoluzione dell’accordo quadro.
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione
dell’accordo nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare
l’accordo quadro;
b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro,
pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all’accordo;
c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
f. sospensione o rallentamento delle prestazioni;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle
prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da
trasmettere con lettera raccomandata A/R.
La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a
compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.
Art. 43 - Recesso dal contratto.
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/16 e smi, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.
Art. 44 – Accordo bonario e transazione.
Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del
D.Lvo n. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 45 - Tribunale competente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Oristano. È esclusa la clausola arbitrale.
Art. 46 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti.
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si segnala che le aree della stazione appaltante possono essere soggette a videosorveglianza e che le registrazioni sono effettuate dalla stazione appaltante per fini di sicurezza e tutela del patrimonio.
Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario si impegna ad informare
il proprio personale dipendente ed eventuali subappaltatori di quanto sopra.
Art. 47 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici. Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 76, c. 4 del D.Lvo n. 50/16, la ditta aderente all’accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria dei singoli lotti prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Art. 48 – Trattamento dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
1. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice pere la protezione dei dati personali
2. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
3. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione
delle norme di sicurezza adottate
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Unione del Guilcer. Responsabile
del trattamento è il responsabile del settore servizi alla persona.
I dati forniti dalle ditte partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente locale e del PLUS distretto di Ghilarza-Bosa e, in particolare, per lo svolgimento della presente gara. Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio, la mancanza dei dati richiesti comporta l’esclusione della ditta.
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
I partecipanti alla presente gara possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), rivolgendosi al responsabile del settore servizi alla persona, in qualità di responsabile del trattamento.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge
n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
CAPO I - Servizio Educativo Territoriale - Servizio di Ludoteca – Ludoteca Estiva - Interventi educativi relativi al Progetto Pippi – Interventi Educativi del Programma “Fondo Povertà
Art. 49 – Prestazioni, destinatari, luogo di esecuzione.
LOTTO 1 – Servizio Educativo Territoriale - Servizio di Ludoteca – Ludoteca Estiva - Interventi educativi relativi al Progetto Pippi – Interventi Educativi del Programma “Fondo Povertà” - CIG 929049355B
A) Servizio Educativo Territoriale
Descrizione del servizio
Si intende attivare una serie di interventi che rispondano alle esigenze dei minori, giovani e adulti con specifiche esigenze delle loro famiglie e della comunità intesa come opportunità educativa.
L’intervento dovrà garantire una gamma di azioni rivolte al singolo o al gruppo, partendo dalla prevenzione primaria - attraverso la promozione e il sostegno delle reti comunitarie - e arrivando alla presa in carico e all’intervento specialistico in presenza di difficoltà educative, cognitive, emotive, relazionali. A tal fine, il servizio dovrà integrarsi con il territorio per utilizzarne le potenzialità e le risorse, in un'ottica di lavoro multidimensionale comunque rispettosa delle realtà locali.
L’intento sarà quello di avviare un intervento che si declina in relazione ai diversi livelli di sviluppo/potenzialità o difficoltà/disagio dei minori, giovani e adulti con specifiche esigenze delle loro famiglie e delle comunità in cui sono inseriti.
L'offerta e il modello di servizio educativo dovranno quindi essere flessibili, articolati e aperti al territorio, sia per quanto riguarda il target dei destinatari che rispetto al lavoro di rete territoriale. Il processo dovrebbe portare alla strutturazione di centri di azione educativa diffusi sul territorio, con un modello di intervento omogeneo, supportato da azioni di accompagnamento tecnico e formativo da parte dei soggetti coinvolti in relazione alle diverse agenzie educative, con la finalità di condividere metodologie e strumenti di lavoro.
Sarà importante garantire la mappatura, la promozione dell'integrazione e interazione delle forme di associazionismo, attraverso lo sviluppo di eventi aggregativi intercomunali.
Nell'azione verrà data priorità all'inclusione di minori in condizione di carenza o deprivazione sociale e/o stranieri.
Il servizio si inserisce in una gamma di azioni avviate a favore dei minori, giovani e adulti con specifiche esigenze e delle famiglie dal PLUS che, in ottemperanza al proprio mandato, persegue la finalità di garantire modelli di intervento e livelli di prestazioni omogenee per tutto il territorio.
A tal proposito il PLUS e/o i singoli Comuni, hanno provveduto a:
- attivare l'equipe psico-pedagogica, composta da psicologo e pedagogista, con funzioni di consulenza e coordinamento, supervisione e monitoraggio degli educatori per i Comuni del sub-ambito 1;
- formulare e adottare nel Distretto il "Protocollo di Intesa per la presa in carico dell'intervento a favore di minori in difficoltà", siglato dai Comuni, dalla Scuola, dalla ASL e dai soggetti del Terzo Settore;
- attivare l’equipe del servizio di spazio famiglia e spazio neutro, composta da figure professionali specialistiche (assistente sociale, psicologo, mediatore familiare, consulente legale, operatore di spazio neutro) e finalizzata alla presa in carico globale e complessa della famiglia, con particolare attenzione a problematiche attinenti alla conflittualità di coppia;
- aderire al programma PIPPI (Programma per la Prevenzione
dell’istituzionalizzazione).
Obiettivi
L'obiettivo generale del servizio è promuovere nei soggetti beneficiari e nelle loro famiglie interventi atti a sviluppare e/o a far emergere capacità e potenzialità temporaneamente inespresse e inutilizzate sia a causa di eventi esterni sia per l'incapacità, del sistema o del singolo, di riconoscerle e utilizzarle in modo adeguato.
Pertanto, gli interventi sono volti a:
- sostenere le famiglie nello svolgimento delle funzioni educative, in particolar modo in presenza di eventi critici;
- favorire nei minori la partecipazione attiva nella vita comunitaria attraverso la condivisione di regole e obiettivi comuni all'interno di spazi aggregativi;
- promuovere e valorizzare l'idea di “comunita' educante”;
- potenziare il lavoro di rete tra le agenzie educative;
- fornire ai bambini e ai ragazzi occasioni di crescita positiva nel loro contesto di vita (la scuola, lo sport, il vicinato, la parrocchia, le associazioni, la strada...);
- promuovere la sperimentazione di attività creative e propositive unificando la modalità di svolgimento dei servizi sul territorio;
- supportare e potenziare le capacità genitoriali e promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia;
- favorire la spontaneità, lo sviluppo della creatività, la libera iniziativa e la scoperta del singolo e del gruppo;
- favorire il senso di appartenenza dei bambini al gruppo attraverso un confronto costruttivo volto a sviluppare capacità relazionali e di negoziazione.
Prestazioni
a) Sostegno alla genitorialità, presa in carico e intervento in presenza di momenti critici della famiglia, in collaborazione con l'equipe psico-pedagogica, i servizi sociali comunali, i servizi sanitari, l'equipe di potenziamento del consultorio del PLUS e altri soggetti istituzionali e non presenti nel territorio;
b) Prestazioni educative con la stesura di un piano individualizzato, verifica e monitoraggio dello stesso, attraverso il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo, formulato nell’ambito dell’equipe multidisciplinare (equipe psico- pedagogica del PLUS, servizi sociali comunali), con particolare attenzione a:
- minori in condizione di carenza o deprivazione sociale;
- minori con disturbi di apprendimento, o in generale con difficoltà cognitive;
- minori stranieri;
c) Prestazioni educative rivolte a gruppi di minori, gruppi classe e/o gruppi di genitori in relazione a bisogni educativi generalizzati individuati nel territorio comunale di riferimento, in collaborazione con l'equipe psico-pedagogica, i servizi sociali comunali, i servizi sanitari, l'equipe di potenziamento del consultorio del PLUS e altri soggetti istituzionali e non presenti nel territorio;
d) Servizio “Gruppi studio”;
e) Servizio di supporto psicologico per il Comune di Bosa e eventuali altri Comuni che
non aderiscono all’equipe psico-pedagogica del Plus.
I rapporti con la Scuola sono regolati dal protocollo di intesa interistituzionale Comune-Scuola-Asl-Cooperative Sociali, in uso nel PLUS Ghilarza-Bosa in seguito ad approvazione della Conferenza dei servizi del Distretto.
Sarà compito degli educatori redigere report e stendere relazioni sull'andamento generale del servizio a cadenza trimestrale.
Per meglio definire la tipologia delle prestazioni si farà riferimento a diversi ambiti di intervento, da attuarsi nel contesto extra-scolastico ed eventualmente scolastico:
• interventi rivolti alle famiglie che si trovino in difficoltà, anche temporanea, a garantire un corretto esercizio del ruolo educativo, con lo scopo di arginare situazioni di disagio socio-emotivo-relazionale;
• intervento specialistico, rivolto a minori che presentano difficoltà ascrivibili a disturbi specifici dell’apprendimento, ritardo nell’apprendimento scolastico, situazioni di disabilità, ecc., mediante la predisposizione di percorsi mirati;
• intervento educativo, con lo scopo di arginare le situazioni di disagio socio- emotivo-relazionale
• il servizio Gruppi Studio pensato come specifica azione di sostegno e come strumento di prevenzione per i minori che manifestano difficoltà a svolgere in autonomia i compiti scolastici, che non si applicano autonomamente nello studio e che i genitori non riescono a supportare perché a loro volta portatori di disagio sociale o carenze educative. Gli educatori impegnati nell’attività agiscono da facilitatori e stimolano il minore ad attivarsi in autonomia, non svolgono il ruolo di insegnanti, né si sostituiscono in alcun modo ad essi. Tale intervento rappresenta inoltre un osservatorio privilegiato per monitorare le situazioni di disagio scolastico e/o comportamentale segnalate dalla scuola o dalla famiglia con la previsione della eventuale attivazione di altri servizi a favore del minore e del suo nucleo familiare. Un'altra finalità è quella di prevenire la devianza minorile, attraverso l’accoglienza dei minori in un ambiente protetto e disciplinato da regole ben definite.
Parallelamente è prevista una specifica attività destinata ai ragazzi fuoriusciti dal circuito scolastico senza aver conseguito la licenza media, al fine dell’ammissione all’esame in qualità di privatisti: la finalità è quella di offrire ai giovani un’opportunità formativa “di base”, corrispondente al conseguimento di un concreto titolo di studio, favorendo il reinserimento sociale.
Destinatari
I destinatari del Servizio Educativo Territoriale sono i minori compresi nella fascia di età che va dai 0 ai 17 anni e i rispettivi sistemi familiari. Potranno beneficiare del servizio anche giovani e adulti che presentano ritardo cognitivo o difficoltà nel raggiungimento dell'autonomia personale.
Sono destinatari del servizio, prioritariamente, i seguenti soggetti, residenti nei Comuni afferenti al Plus:
• minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa o che richiedano un intervento di sostegno alla genitorialità; minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
• nuclei con grave conflittualità genitoriale e/o contenziosi relativi all’affidamento
dei figli in regime di separazione;
• situazioni di devianza;
• minori con certificazione di disabilità, D.S.A. ecc.;
• minori in situazioni di sospetto e/o accertato abuso e maltrattamento;
• minori interessati da un decreto della Magistratura Minorile;
• minori inseriti presso Istituti e Comunità interessati a processi di reinserimento
familiare o che comunque vivono fuori dalla famiglia di origine.
• minori e famiglie inserite nel programma sperimentale P.I.P.P.I.
Il servizio potrà essere erogato, previa valutazione e sulla base delle indicazioni del servizio sociale del Comune, anche ad integrazione del servizio affidi e adozioni.
I dati relativi al fabbisogno sono riportati all’art. 7 del bando di gara; si evidenzia che tali dati hanno una funzione puramente orientativa per consentire all’appaltatore di verificare la disponibilità di personale adeguatamente formato, ma gli interventi possono essere progettati a livello comunale a seconda delle specifiche esigenze riscontrate di volta in volta. Pertanto il numero dei casi potrà subire variazioni nel corso della durata dell’accordo quadro in aumento o diminuzione.
Luogo di esecuzione
L’attività sarà svolta nel territorio presso:
- domicilio degli utenti;
- centri di aggregazione, ludoteche, biblioteche, altre sedi individuate dalle amministrazioni coinvolte;
- altre sedi scelte dalle amministrazioni per la realizzazione di interventi a favore di gruppi di minori e genitori, quali occasioni di incontro e confronto su particolari tematiche inerenti alla psicopedagogia dello sviluppo.
Servizio di consulenza e supporto psicologico
È previsto inoltre, in particolare per il Comune di Bosa che non usufruisce dell’attività di coordinamento psico-pedagogica rivolta ai Comuni del sub-ambito 1, ma anche per altri Comuni che possono farne richiesta, il servizio di consulenza e supporto psicologico su minori e famiglie da realizzare in stretta collaborazione con i Servizi Sociali Comunali che mantengono il coordinamento generale.
Le azioni specifiche richieste sono:
• consulenza psicologica a favore di minori, famiglie e/o coppie genitoriali
• supervisione consulenza SET con operatore pedagogista, attraverso incontri periodici con gli educatori e/o con le famiglie; supervisione progetti L. 162/98 e/o L.R. 20/92 se attuati
• lavoro in equipe su casi segnalati dal Tribunale Civile, del Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica per i Minorenni
• percorsi di sostegno alla genitorialità
• indicazioni operative rivolte a educatori e insegnanti, interventi di supporto per difficoltà di apprendimento mediante osservazione partecipata
• tecniche e modalità di comunicazione e relazione
• attivazione "Sportello di Ascolto e di consulenza psicologica" presso le scuole, se richiesto
• eventuali interventi in classe per la discussione di specifiche tematiche. Sono compiti dello psicologo:
• concorrere a promuovere lo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e relazionale del minore e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza in collaborazione con gli altri operatori dell’équipe;
• valutare la situazione del minore e del nucleo dal punto di vista psicologico e delle dinamiche affettivo-relazionali;
• attivare consulenze per insegnanti che ne facciano richiesta;
• formulare ipotesi sulle cause del disagio e delineare possibili strategie
d’intervento;
• effettuare attività di sostegno rivolte ai minori che manifestano gravi situazioni di disagio;
• collaborare con le altre figure professionali dell’équipe alla elaborazione di
percorsi educativi individuali;
• valutare l'opportunità di interventi psico-terapeutici e l’invio degli utenti presso
altri servizi specialistici.
Oltre alla predisposizione di relazioni in equipe relative alle situazioni in carico è prevista la partecipazione a riunioni di verifica previo contatto con il coordinatore comunale o su sua richiesta.
Modalità di accesso al servizio
Il Servizio Sociale Comunale, in base alla situazione individuale e familiare, definisce tempi e modalità dell’eventuale supporto psicologico individuale, svolto successivamente con autonomia professionale. Le attività in equipe verranno definite in relazione alle specifiche esigenze e situazioni in carico al servizio. Nell’attività dello Sportello d’ascolto presso la Scuola, se attivato l’accesso al servizio è libero e gratuito, secondo le modalità appositamente definite.
B) Servizio Ludoteca Descrizione del servizio
Il servizio rappresenta uno spazio socio-educativo-relazionale, nel quale le istanze e i bisogni dei bambini vengono osservate, lette e rielaborate dagli operatori preposti.
Si configura come intervento di promozione della cultura del gioco e articola la propria azione in momenti di pura espressione ludica, finalizzata alla socializzazione, prevedendo attività laboratoriali strutturate, capaci di far emergere le singole espressività.
Rappresenta dunque il luogo privilegiato di osservazione delle dinamiche relazionali dei minori, promuove momenti di scambio e di sano confronto. Consente al bambino di essere attore protagonista del processo attraverso cui esplora, conosce, realizza.
Gli operatori della ludoteca lavorano in stretta connessione con gli educatori del SET, i quali, all'interno del contesto ludico, possono attuare degli interventi mirati.
Obiettivi
• Offrire uno spazio di gioco e di crescita attraverso cui tutelare il diritto al gioco di tutti i bambini (convenzione ONU, art. 31);
• restituire importanza e valore al gioco in quanto evento fondante per la crescita armonica dell'individuo;
• promuovere sul territorio la diffusione della cultura ludica quale esercizio di libertà, creatività e opportunità di crescita individuale e sociale;
• offrire un luogo di incontro e di aggregazione in cui siano possibili l'interazione, lo scambio e la conoscenza tra bambini provenienti da esperienze e vissuti differenti.
Prestazioni
• Predisporre attività diversificate e spazi di ascolto, finalizzati alla promozione dei diritti e pratiche partecipative, attraverso la sollecitazione del protagonismo attivo;
• attuare laboratori teatrali, musicali, creativi, espressivi, di manualità finalizzati alla sensibilizzazione di uno sviluppo eco-compatibile, nel rispetto del proprio paese, della natura, dell'ambiente e dell'altro;
• organizzare momenti di aggregazione tra bambini e adulti, anche in occasioni di particolare interesse;
• creare un collegamento con il territorio, con le istituzioni e i servizi presenti per programmare e svolgere insieme attività di carattere ludico-ricreativo;
• condividere con gli operatori del servizio educativo interventi e obiettivi contenuti all'interno dei Piano Educativo Individualizzato (PEI);
• redigere report e stendere relazioni sull'andamento generale del servizio a cadenza trimestrale
• organizzazione della Ludoteca estiva con programmazione di momenti aperti all’intera comunità di bambini ed adolescenti, con l’obiettivo di contenere il rischio di disagio cercando di garantire il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, tutela della salute, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e dei preadolescenti con attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di educazione all’aperto per bambini e adolescenti con la presenza di ludotecari, operatori, educatori o animatori addetti alla conduzione di attività di movimento e sportive presso aree verdi, piscine, parchi gioco, locali scolastici, oratori, palestre, centri sportivi, centri estivi con laboratori, sport o di altra attività.
Nell'azione verrà riservata particolare attenzione all'inclusione di minori in condizione di carenza o deprivazione sociale e/o stranieri.
Per le caratteristiche del territorio, il servizio sarà organizzato per piccole aggregazioni di Comuni, la partecipazione sarà garantita attraverso il coinvolgimento delle famiglie, che verranno opportunamente stimolate a delle forme di partecipazione e autogestione (es. car-sharing) per il trasporto dei minori e per le altre attività proposte.
Destinatari
Destinatari del servizio ludoteca sono i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie nei Comuni indicati all’art. 7 del bando di gara. Su richiesta del servizio sociale, il servizio può essere esteso anche ad altre fasce di età.
Luogo di esecuzione
Ludoteche, centri di aggregazione, altre sedi (ad es. spazi esterni) individuate dalle Amministrazioni coinvolte.
C) Programma P.I.P.P.I. Descrizione del servizio
Il programma denominato P.I.P.P.I è un programma di ricerca elaborato dal gruppo scientifico dell’Università di Padova in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Provincie Autonome a cui il PLUS Ghilarza Bosa ha aderito.
Il programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette “negligenti” al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. Esso propone linee d’azione innovative nel campo dell’accompagnamento della genitorialità vulnerabile.
Obiettivi
La finalità primaria è quella di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, permettendo una risposta sociale che sia alternativa all’inserimento in comunità (ove possibile), attraverso:
• la focalizzazione sulla centralità dei i bisogni di sviluppo dei bambini (e non solo dei problemi e dei rischi) ossia la loro comprensione globale e integrata;
• l’organizzazione degli interventi in maniera pertinente unitaria e coerente a tali bisogni: capace cioè di tenere conto degli ostacoli e delle risorse presenti nella famiglia e nell’ambiente;
• una logica progettuale centrata sull’azione e la partecipazione di bambini e genitori all’intervento stesso;
• l’opportuna temporizzazione dell’intervento, che si collochi in un momento della vita della famiglia a cui davvero serve e che sia quindi tempestiva e soprattutto intensiva, quindi con una durata nel tempo definita.
Gli obiettivi sono così distinti:
esito finale:
• garantire la sicurezza dei bambini, incoraggiare il loro sviluppo ottimale, contribuire
a migliorare il loro futuro evitando il collocamento esterno dalla famiglia;
• migliorare il funzionamento psicosociale e cognitivo dei bambini all’interno dei
diversi contesti di vita.
esito intermedio:
• permettere ai genitori l’esercizio positivo del loro ruolo parentale e delle loro responsabilità;
• fare in modo che i genitori apprendano a dare risposte adeguate ai bisogni di
sviluppo fisici, psicologici, educativi dei loro figli;
• la disponibilità psicologica delle figure parentali e i comportamenti responsabili e sensibili ai bisogni dei bambini migliorano.
esito prossimale:
• incoraggiare la partecipazione dei genitori e la collaborazione attraverso il processo
della presa in carico, soprattutto nelle decisioni che riguardano la famiglia;
• i genitori dispongono del sostegno necessario all’esercizio della loro responsabilità
verso i figli (in maniera sufficientemente intensa, coerente e continua);
• promuovere un clima di collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti nel progetto quadro e tutti gli adulti che costituiscono l’entourage dei bambini per permettere una reale integrazione degli interventi che assicuri il ben essere e lo sviluppo ottimale dei bambini.
Il risultato atteso specifico rispetto agli operatori e al sistema dei servizi è quello di individuare, sperimentare, monitorare, valutare e codificare un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del nucleo familiare, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino.
Prestazioni
Nel programma sono individuati gli interventi chiamati anche “dispositivi d’azione” i quali fanno riferimento alla necessità di garantire sia sostegno individuale e di gruppo, rivolto sia ai bambini che ai genitori, sia sostegno professionale e paraprofessionale.
Specificatamente sono 4:
1. l’educativa domiciliare; è un servizio analogo al servizio educativo territoriale sopra-descritto, ma che utilizza una metodologia e strumenti specifici del programma P.I.P.P.I.;
2. i gruppi per genitori e bambini su specifiche tematiche e incentrati sul confronto e l’aiuto reciproci. Spetta agli operatori dei servizi educativi territoriali il compito di facilitarne la partecipazione da parte di genitori e bambini, indipendentemente dalle modalità di gestione scelte;
3. le attività di raccordo fra scuola e servizi;
4. la famiglia d’appoggio.
In realtà, questi quattro dispositivi si incardinano su un quinto dispositivo che li connette e ne consente l’efficacia e la misurabilità, ossia il dispositivo della valutazione partecipativa e trasformativa dei bisogni di ogni famiglia.
Ogni dispositivo utilizza una metodologia codificata e strumenti propri che sono a disposizione dei Comuni rientranti nella ricerca attraverso gli operatori a tal fine già formati come operatori dell’equipe multidisciplinare e come coach.
I dispositivi sono attivati in relazione alle reali necessità riscontrate.
Destinatari
L’intervento è rivolto prioritariamente alle 10 famiglie individuate nell’ambito
territoriale e inserite nel programma.
In modo più specifico il target del programma P.I.P.P.I. è composto da:
• bambini da 0 a 11 e figure parentali di riferimento (i fratelli maggiori di questi bambini e quindi le famiglie con figli pre-adolescenti e adolescenti possono costituire mediamente il 20% elle famiglie incluse);
• bambini il cui sviluppo e la cui sicurezza sono considerati dagli operatori di riferimento come “preoccupanti” a ragione del fatto che vivono in famiglie all’interno delle quali le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni dei bambini sul piano fisico, educativo, affettivo, psicologico, ecc;
• genitori che risultano negligenti a partire dall’analisi fornita dallo strumento di
preassessment
utilizzato nella fase preliminare al fine di identificare le famiglie da includere nel programma;
• famiglie per cui l’accesso all’insieme di servizi forniti fino all’avvio di P.I.P.P.I. non ha permesso di migliorare la situazione e ciononostante l’orientamento generale per questi bambini è di mantenerli in famiglia attraverso una forma di sostegno intensivo e globale rivolto ai bambini stessi, alle famiglie, alle reti sociali informali in cui vivono;
• famiglie che sono già state separate, ma per le quali si intende avviare un programma di riunificazione familiare stabile al fine di ridurre i tempi di allontanamento esterno alla famiglia dei bambini (queste famiglie possono costituire mediamente il 20% delle famiglie incluse). Nella edizione del programma P.I.P.P.I. 10 sono attualmente inseriti n. 10 nuclei familiari residenti nei seguenti Comuni del Distretto:
Comune | N. nuclei familiari |
Bosa | 2 |
Ghilarza | 2 |
Sedilo | 1 |
Norbello | 1 |
Tadasuni | 1 |
Santulussurgiu | 1 |
Seneghe | 1 |
PROGRAMMA XXXXX | X. nuclei familiari | n. medio ore mensili educatori | n. ore educatore con titolo |
con titolo | |||
Comuni del distretto Ghilarza Bosa | 10/20 per ciascuna edizione | 148 | 2222 |
Luogo di esecuzione
L’attività sarà svolta nel territorio presso:
• il domicilio degli utenti;
• centri di aggregazione, ludoteche, biblioteche, altre sedi individuate dalle amministrazioni coinvolte;
• altre sedi scelte dalle amministrazioni per la realizzazione di interventi a favore di gruppi di minori e genitori, quali occasioni di incontro e confronto su particolari tematiche inerenti la psicopedagogia dello sviluppo.
D) Interventi Educativi relativi al Fondo Povertà Descrizione del servizio
Il servizio è ricompreso all’interno del Servizi ed interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà le cui risorse sono trasferite dallo Stato al PLUS. In particolare tra gli obiettivi di rafforzamento degli interventi di inclusione è previsto che priorità nell’impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che, almeno per tutti i nuclei, beneficiari del Reddito di Cittadinanza venga attivato, come sostegno nel Patto di Inclusione Sociale, il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, il sostegno alla genitorialità e il servizio di mediazione familiare. In particolare, deve essere prevista l’attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.
Obiettivi
• Sostenere le famiglie nello svolgimento delle funzioni educative, in particolar modo in presenza di eventi critici;
• facilitare la relazione parentale;
• recuperare le figure parentali e i loro ruoli all’interno della famiglia;
• favorire nei minori la partecipazione attiva nella vita comunitaria attraverso la condivisione di regole e obiettivi comuni all'interno di spazi aggregativi;
• potenziare il lavoro di rete tra le agenzie educative;
• fornire ai bambini e ai ragazzi occasioni di crescita positiva nel loro contesto di vita (la scuola, lo sport, il vicinato, la parrocchia, le associazioni, la strada...);
• supportare e potenziare le capacità genitoriali;
• favorire il senso di appartenenza dei bambini al gruppo attraverso un confronto costruttivo volto a sviluppare capacità relazionali e di negoziazione.
Prestazioni
Gli interventi previsti si caratterizzano in:
• Servizio di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico
• Servizi educativi e di cura per i bambini di età prescolare
• Sostegno alla genitorialità, presa in carico e intervento in presenza di momenti critici della famiglia,
• Iniziative d’inserimento sociale;
• Interventi rivolti al superamento dei problemi scolastici;
• Interventi tesi ad orientare, informare e sostenere la famiglia circa la positiva fruizione delle risorse territoriali;
• Attivazione di reti informali e formali di sostegno al nucleo familiare;
• Mediazione delle relazioni familiari, scolastiche e lavorative.
Le prestazioni educative prevedono la stesura di un piano individualizzato, la verifica e il monitoraggio dello stesso, formulato nell’ambito dell’equipe multidisciplinare e in stretta relazione con gli operatori dei servizi territoriali (Comuni, equipe socio- pedagogica, equipe Spazio famiglia, Scuola, operatori del Centro per l’impiego, operatori dei servizi educativi territoriali qualora il minore fosse già inserito in attività). Sarà compito degli operatori redigere report e stendere relazioni sull'andamento generale del servizio a cadenza trimestrale.
Destinatari
I destinatari di tali attività sono circa le famiglie residenti nei 32 Comuni PLUS Ghilarza-Bosa, beneficiarie del Reddito di Cittadinanza per le quali sia necessario un rafforzamento degli interventi di Servizio Educativo attraverso l’azione dei professionisti richiesti o di uno di essi.
Luogo di esecuzione
L’attività sarà svolta nel territorio dei 32 Comuni del Distretto Ghilarza-Bosa, presso:
− domicilio degli utenti;
− centri di aggregazione, ludoteche, biblioteche, altre sedi individuate dalle amministrazioni coinvolte;
− altre sedi scelte dalle amministrazioni.
CAPO II - Piani Educativi Individualizzati L. 162/1998 – L.R. 20/97 – Assistenza Specialistica Educativa Scolastica
LOTTO 2 – Piani Educativi Individualizzati L. 162/1998 – L.R. 20/97 –
Assistenza Specialistica Scolastica - CIG 9290509290
A) Piani Educativi Individualizzati L. 162/1998 e L.R. 20/97
Descrizione del servizio
Il servizio è rivolto a minori e adulti in situazione di disabilità grave, con certificazione ai sensi della L. 104/1992 o L.R. 20/97, che richiedono un intervento educativo; il servizio è finalizzato a migliorarne la qualità di vita, attraverso l'azione di operatori che intervengono secondo un piano individualizzato, affiancando la persona nei propri contesti di vita (domicilio, contesti aggregativi, attività sportive, ecc.).
Obiettivi
L’obiettivo del servizio è promuovere e potenziare le capacità individuali, favorire lo
sviluppo dell'autonomia, facilitare l'inserimento sociale, alleggerire il carico familiare.
Prestazioni
• Sostegno educativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI), definiti in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti (neuropsichiatria infantile, centro di salute mentale, servizio sociale comunale, scuola e famiglia);
• interventi mirati all'acquisizione e potenziamento di abilità che consentono l'autonomia nella vita quotidiana;
• affiancamento nei contesti di vita della persona e facilitazione dell'accesso ad attività ricreative, sportive, culturali, ecc., per favorire la partecipazione e la piena integrazione nel contesto sociale;
• supporto alle responsabilità familiari, attraverso l'affiancamento nel lavoro di cura.
Destinatari
Destinatari del servizio sono i minori e gli adulti beneficiari dei progetti personalizzati ai sensi della L. 162/1998 o L.R. 20/97, domiciliati o residenti nei Comuni indicati all’art. 7 del bando di gara.
Luogo di esecuzione
Domicilio dell’utente e ogni altra struttura pubblica disponibile per il servizio.
B) Servizi di Assistenza Specialistica Educativa Scolastica per l’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio
Descrizione del servizio
L’assistenza specialistica viene fornita al singolo studente per favorire l’inclusione nell’ambito scolastico e si inserisce nelle prestazioni di supporto al minore con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali, difficoltà di integrazione o con disturbi specifici d’apprendimento. Deve farsi specifico riferimento alle Linee Guida Regionali “Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità” approvate con deliberazione della G.R. n. 50/49 del 08.10.2020
Obiettivi
L’obiettivo del servizio è promuovere e potenziare le capacità individuali, favorire lo sviluppo dell'autonomia, facilitare la comunicazione e l'inserimento nel gruppo classe e appianare eventuali ostacoli alla crescita del minore.
Prestazioni
• Garantire l’assistenza specialistica a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, la cui gravità o limitazione di autonomia, determina la necessità di assistenza per un regolare apprendimento delle nozioni scolastiche;
• Assolvere alle funzioni specifiche del minore in sinergia con i docenti curriculari e l’insegnante di sostegno, con cui deve cooperare, secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo Individualizzato);
• Garantire l’integrazione scolastica dell’alunno disabile per le competenze
specifiche dei diversi organi chiamati ad intervenire;
• Interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap;
• Interventi mirati all'acquisizione e potenziamento di abilità che consentono l'autonomia nella vita scolastica.
Destinatari
Destinatari del servizio sono i bambini/ragazzi in età scolare tra 6 e 13/15 anni (in alcuni casi anche nella scuola dell’infanzia con risorse comunali), domiciliati o residenti nei Comuni indicati all’art. 7 del bando di gara.
Luogo di esecuzione
Istituti scolastici presso le sedi dei rispettivi comuni interessati dal Servizio.
Art. 50 – Locali, arredi e attrezzature.
I locali, le attrezzature e gli arredi dei servizi oggetto dell’appalto, di proprietà di ciascun Comune, saranno utilizzati dall’appaltatore che ne garantirà il buon uso e l’efficienza.
I locali anzidetti dovranno essere adibiti dall’appaltatore allo scopo del presente capitolato o a quelli consentiti o autorizzati dalle Amministrazioni comunali; ogni diversa utilizzazione è vietata.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere, per i servizi di cui al lotto 1, qualora richiesto, all’acquisto di eventuale materiale e di strumenti necessari per l’esercizio delle attività, previa autorizzazione del responsabile del PLUS o suo delegato. La ditta dovrà presentare per iscritto una descrizione sintetica e dettagliata del materiale oggetto dell’acquisto, nonché la precisa indicazione dei relativi costi i quali, a parità di condizioni, dovranno risultare quelli economicamente più vantaggiosi.
Resta inteso che tutto il materiale di consumo acquistato e/o eventualmente donato ai Servizi oggetto dell’appalto, seppure in carico alla ditta, è di esclusiva proprietà del PLUS. Al termine del contratto il materiale residuo acquistato rimarrà di proprietà del PLUS.
Art. 51 – Calendario dei servizi.
I servizi si intendono espletati su sei giornate lavorative settimanali, con orari e cadenze da concordare con i responsabili del servizio sociale o loro delegati di ciascun Comune, prevedendo eventuali attività anche in giorni festivi.
Art. 52 – Personale.
Per lo svolgimento dei servizi la ditta appaltatrice si obbliga a fornire esclusivamente le figure professionali con titoli previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato e per il numero delle ore indicato nelle schede analitiche indicate per ciascun lotto.
Gli operatori sono tenuti a documentare il lavoro svolto esplicitando le modalità operative adottate e predisponendo schede operative con tempi di attuazione, obiettivi e verifica della programmazione svolta secondo le modalità definite nelle schede.
È fatto assoluto divieto al personale impiegato di richiedere compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto dei Comuni e del Plus.
In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), che regola il trattamento dei dati personali, il personale impegnato nei servizi è incaricato di trattare i dati personali, sensibili e giudiziari necessari per l’espletamento delle diverse fasi procedimentali di competenza. Il PLUS e/o i Comuni interessati potranno esigere l’allontanamento immediato dal servizio degli operatori inadempienti o il cui comportamento sia stato contrario ai fini e alle regole del servizio.
In caso di sostituzioni brevi o definitive degli operatori dovrà essere data immediata comunicazione e la relativa sostituzione del personale dovrà essere tempestiva in modo da evitare l’interruzione del servizio.
L’appaltatore si impegna a sostituirli con altri di pari o superiore qualifica ed esperienza, in accordo con il responsabile del PLUS o suo delegato, per il lotto 1 e in accordo con il responsabile dei servizi dei Comuni interessati o suo delegato, per il
lotto 2. In casi imprevedibili e urgenti il responsabile del PLUS (lotto 1) o il responsabile dei servizi dei Comuni interessati (lotto 2) dovrà essere informato per iscritto successivamente alla sostituzione, con le dovute motivazioni. In caso di assenze brevi (fino a 10 giorni lavorativi annuali per ciascun operatore) i sostituti dovranno possedere almeno pari qualifica.
Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un adeguato periodo di affiancamento tra l’operatore uscente e l’operatore sostituito.
La ditta aggiudicataria, dietro autorizzazione dei responsabili dei Servizi sociali comunali e con modalità da concordare con questi ultimi, potrà inserire nei servizi tirocinanti e volontari, che comunque non potranno essere sostitutivi del personale richiesto.
Tutto il personale in servizio è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio e un comportamento corretto che in nessun caso sia di pregiudizio all’Ente di riferimento o agli utenti assistiti. Lo stesso, svolgendo un servizio pubblico, oltre a seguire un’adeguata etica professionale, è tenuto all’osservanza di tutte le regole di condotta e di comportamento idonei a salvaguardare i diritti e il benessere degli utenti.
La ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi.
Art. 52.a - Titoli e qualifiche richieste.
La cooperativa dovrà garantire personale in possesso dei seguenti requisiti specifici:
Figura professionale | Requisiti |
Educatore con titolo | Laurea quadriennale in pedagogia oppure laurea in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento oppure laurea di I livello triennale oppure laurea specialistica) con esperienza documentata in qualità di educatore professionale nei servizi oggetto della gara di almeno 100 ore; |
Educatore con altro titolo | Diploma Universitario di Educatore Professionale riconosciuto con Decreto Ministeriale della Sanità del 10.02.1984 con esperienza documentata in qualità di educatore professionale nei servizi oggetto della gara, con un monte ore minimo complessivo, nel triennio, di 300; Oppure Laurea specialistica in psicologia o triennale in Scienze e tecniche psicologiche con esperienza lavorativa (anche non continuativa) nei servizi territoriali socio- assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore, con un monte ore minimo complessivo di 300; Oppure Diploma di scuola secondaria superiore, anche ad indirizzo non educativo, con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di Educatore nel settore sociale (maturata al momento dell'entrata in vigore della L.R. 7 agosto 2009 n. 3) e con un monte ore minimo complessivo di 300 maturato a seguito dell’entrata in vigore della legge citata; |
Educatore specializzato con DSA | Educatore con titolo o senza titolo (con i titoli di studio previsti nella tabella precedente) e in possesso di attestato di formazione sui disturbi specifici dell’apprendimento di almeno 20 ore |
Ludotecario - Animatore | Qualifica di animatore/ludotecario con attestato regionale riconosciuto di almeno 600 ore, con esperienza documentata in qualità di ludotecario e/o animatore con un monte ore minimo complessivo di 100; Oppure qualifica di tecnico delle attività di animazione sociale e di sviluppo delle potenzialità individuali, gruppi, comunità territoriali con esperienza documentata, in qualità di ludotecario e/o animatore con un monte ore minimo complessivo di 100; Oppure laurea ad indirizzo educativo o diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo magistrale o istituto magistrale, con esperienza certificata in attività di ludoteca o centro di aggregazione o attività di animazione rivolte ai minori, con un monte ore minimo complessivo di 100; Oppure diploma di assistente o dirigente di Comunità infantili con esperienza documentata, in qualità di ludotecario e/o animatore con un monte ore minimo complessivo di 100 |
Psicologo (per il Comune di Bosa) | Laurea specialistica in psicologia o vecchio ordinamento, specializzazione in psicoterapia con esperienza lavorativa (anche non continuativa) nei servizi territoriali socio- assistenziali e/o sanitari pubblici e privati in qualità di psicologo, con un monte ore minimo complessivo di 400 |
LOTTO 2 – Piani Educativi Individualizzati L. 162/1998 – L.R. 20/97 – Assistenza Specialistica Scolastica - CIG 9290509290 | |
Figura professionale | Requisiti |
Educatore con titolo | Laurea quadriennale in pedagogia oppure laurea in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento oppure laurea di I livello triennale oppure laurea specialistica biennale) con esperienza documentata in qualità di educatore professionale nei servizi oggetto della gara di almeno 100 ore |
Diploma Universitario di Educatore Professionale riconosciuto con Decreto Ministeriale della Sanità del 10.02.1984 con esperienza documentata in qualità di educatore professionale nei servizi oggetto della gara, con un monte ore minimo complessivo, nel triennio, di 300; | |
Educatore con altro titolo | Oppure Laurea specialistica in psicologia o triennale in Scienze e tecniche psicologiche con esperienza lavorativa (anche non continuativa) nei servizi territoriali socio- assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore, con un monte ore minimo complessivo di 300; |
Oppure Diploma di scuola secondaria superiore, anche ad indirizzo non educativo, con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di Educatore nel settore sociale (maturata al momento dell'entrata in vigore della L.R. 7 agosto 2009 n. 3) e con un monte ore minimo complessivo di 300 maturato a seguito dell’entrata in vigore della legge citata | |
Educatore con titolo o senza titolo (con i titoli di studio | |
Educatore | previsti nella tabella precedente) e in possesso di attestato di |
specializzato con DSA | formazione sui disturbi specifici dell’apprendimento per almeno 20 ore |
Per situazioni eccezionali può essere valutato, in accordo con il servizio sociale o con l’Ufficio di Piano, la possibilità di inserire educatori, animatori e ludotecari con titolo o con titolo diverso senza l’esperienza richiesta.
Le professionalità descritte collaboreranno alla realizzazione delle azioni proposte in sinergia con gli interventi avviati dal PLUS per l'area Minori e Famiglie e degli altri progetti specifici attuati dal PLUS.
L'assegnazione dei casi agli educatori verrà effettuata in riferimento alla predisposizione del piano individualizzato, con prevalente impiego degli educatori senza titolo o con altro titolo nelle attività di motivazione allo studio e potenziamento delle competenze didattiche.
L'aggiudicatario dovrà garantire:
- la disponibilità di personale adeguatamente formato per la specifica casistica degli interventi del lotto 1 e del lotto 2;
- un referente tecnico per gli operatori dell'Ufficio di Piano, dei servizi sociali comunali e per il coordinamento organizzativo delle azioni previste.
Al referente sono attribuite le seguenti funzioni:
- riferimento per il personale;
- definizione dell'avvio e organizzazione delle attività previste dai servizi;
- raccordo del servizio con le risorse formali e informali del territorio;
- raccordo con l’ufficio di Piano e con l’equipe psico-pedagogica del PLUS per la programmazione e gestione delle attività.
All'equipe psico-pedagogica del PLUS o dei Comuni sono attribuite le funzioni di consulenza e coordinamento, pianificazione, valutazione, monitoraggio delle attività e la supervisione degli operatori.
Art. 52.b - Gestore e Referente Comune di Bosa.
Per il Comune di Bosa, stante la particolare dislocazione territoriale e la diversificazione dei servizi è prevista, retribuita con fondi comunali, la figura di un operatore Referente (cat. D1 o D2), per n. 4 ore mensili con i seguenti compiti:
• fungere da raccordo tra la Ditta esecutrice e il servizio sociale comunale ed in relazione alle problematiche connesse agli utenti, al rapporto con le famiglie, al rapporto con la scuola e con le altre agenzie del territorio
• predisporre, in collaborazione con la pedagogista del Comune, l'organizzazione del servizio (tempistica degli incontri, modalità di comunicazione, strumenti e tempi di verifica, valutazione)
• mantenere una comunicazione costante con la pedagogista del Comune garantendo la pronta reperibilità telefonica e la presenza presso gli uffici del servizio sociale per il monitoraggio del servizio, almeno una volta al mese
• coordinare il lavoro dell’équipe degli operatori verificando che predispongano la
modulistica e le relazioni richieste dal presente capitolato
• partecipare, se ritenuto necessario, agli incontri con le famiglie e con la scuola
• organizzare e presenziare agli incontri periodici tra la pedagogista del Comune,
l’equipe psicopedagogica e operatore incaricato del singolo caso.
Art. 52. c - Monte ore
Il monte ore individuato per i servizi, come previsto all’art. 7 del bando di gara, per ciascun lotto è presunto poiché potrà subire variazioni in relazione alle diverse esigenze di servizio o per variazioni inerenti i finanziamenti regionali dei piani individualizzati.
Il monte ore degli operatori è inoltre comprensivo delle ore di programmazione. Le stesse verranno concordate con gli operatori di ogni singolo Comune a seconda delle esigenze.
Le attività dovranno essere svolte in stretta collaborazione con l'equipe psico- pedagogica del PLUS o dei Comuni, e con gli operatori sociali dei Comuni.
Dovrà essere inoltre garantita l'interazione con gli operatori dell’ufficio di Piano, gli operatori scolastici, i soggetti del terzo settore e associazioni formali e informali del territorio (consulte giovanili, parrocchia, associazioni sportive e di volontariato, ecc.).
Art. 53 – Modalità di svolgimento del servizio.
LOTTO 1 - Servizio Educativo Territoriale - Servizio di Ludoteca – Ludoteca Estiva - Interventi educativi relativi al Progetto Pippi – Interventi Educativi del Programma “Fondo Povertà” - CIG 929049355B
Nella formulazione dell’offerta tecnica, il concorrente dovrà tener conto delle prassi di
intervento in uso agli enti, in relazione al protocollo di intesa interistituzionale
(Comune, Scuola, Asl, terzo settore) per l’attivazione dei servizi educativi e alle funzioni di ciascun soggetto coinvolto, di seguito dettagliato.
Il SERVIZIO SOCIALE COMUNALE nella figura dell'operatore sociale del Comune di residenza del minore, è titolare del caso, in quanto tale, promuove l'intervento a vantaggio del minore e della famiglia, seguendone costantemente l'evoluzione.
L'EQUIPE PSICO-PEDAGOGICA, composta da psicologo e pedagogista convenzionati con il PLUS o direttamente con un Comune, svolge le seguenti funzioni:
- coordina i servizi educativi dei Comuni coinvolti;
- svolge attività di consulenza alle famiglie segnalate dai servizi sociali dei Comuni o che ne facciano direttamente richiesta;
- svolge attività di supervisione agli educatori dei servizi educativi dei Comuni e valuta l’abbinamento educatore-famiglia in base alla rosa di operatori offerta e alle specifiche esigenze riscontrate;
- promuove e organizza incontri con la comunità, inerenti tematiche educative;
- collabora con il servizio sociale comunale nella promozione dei rapporti con i servizi scolastici, sanitari e giudiziari del territorio;
-effettua la verifica e il monitoraggio dei servizi educativi coordinati.
L'equipe psico-pedagogica potrà essere integrata, quando opportuno e ove necessario, dall’equipe di potenziamento del consultorio, dal personale medico e/o tecnico professionale della ASL competente per territorio e ambito di intervento.
Il PLUS partecipa alla verifica dell’attività e delle prestazioni rese dal gestore.
Servizio Educativo Territoriale - Procedura di attivazione e svolgimento
Il servizio sociale comunale, in stretta collaborazione con l'equipe psico-pedagogica del PLUS o del Comune, effettua la valutazione dei nuovi casi e ne comunica la presa in carico al PLUS e alla ditta affidataria. Quest'ultima avvia il servizio predisponendo, in accordo con il servizio sociale e con l'equipe psico-pedagogica ed entro un tempo prestabilito, un piano dettagliato di intervento educativo che assume il valore di riferimento quanti-qualitativo rispetto alla successiva evoluzione del servizio e alla valutazione delle prestazioni rese.
L'affidatario è tenuto ad attivare gli interventi concordati entro un tempo compreso tra i due e i sette giorni lavorativi, secondo la gravità rappresentata. Urgenza e tempistica dovranno essere indicate in sede di affidamento del caso da parte del servizio sociale del Comune competente. L'affidatario dovrà garantire personale idoneo e disponibile in ogni fase di esecuzione del contratto.
Nei casi di nuovi inserimenti nel SET, per le prime fasi di avvio è richiesto un aggiornamento della situazione con frequenza indicata dal servizio sociale del Comune, che potrà interloquire direttamente con l'operatore assegnato al minore o alla famiglia, di cui avrà recapiti e disponibilità.
Per i casi già in carico è invece previsto un aggiornamento medio mensile, fatta salva la possibilità di ricevere informazioni ogni qualvolta si renda necessario.
Salve le comunicazioni urgenti da attuarsi nella forma ritenuta maggiormente efficace, gli aggiornamenti sui casi in carico sono inviati al servizio sociale del Comune titolare del caso e per conoscenza al responsabile del PLUS. Il gestore avrà cura di segnalare al servizio sociale eventuali azioni da condurre con urgenza.
I servizi saranno svolti prevalentemente in orario pomeridiano, fatta eccezione per i minori in età prescolare non inseriti in altre attività educative, per le attività esclusivamente destinate ai genitori, per i periodi di vacanza scolastica e in ogni caso ogniqualvolta il piano individualizzato lo richieda. Per tutte le eccezioni elencate, il gestore concorda con il servizio sociale specifica proposta oraria.
La ditta aggiudicataria impegnerà i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico organizzative indicate nel progetto presentato, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale; gli interventi verranno attuati secondo
la programmazione individuale prevista dai servizi sociali dei Comuni e secondo i piani di lavoro con essi concordati.
La ditta aggiudicataria svolgerà le attività in oggetto, concordando preventivamente le modalità operative di attuazione con i referenti dell’Ufficio di Piano, con l'equipe psico- pedagogica del PLUS e con gli operatori dei servizi sociali comunali.
L’aggiudicataria dovrà inoltre coordinare e impostare le attività, fungendo da raccordo verso enti terzi eventualmente coinvolti.
La ditta dovrà inoltre rispettare il programma operativo concordato con il committente.
Servizio di Ludoteca - Procedura di attivazione e svolgimento
Le modalità organizzative verranno concordate con il PLUS e con i servizi sociali dei Comuni interessati tenendo conto di un modello distrettuale di intervento.
Interventi Educativi “Fondo Povertà” - Procedura di attivazione e svolgimento
La ditta aggiudicataria svolgerà le attività in oggetto, concordando preventivamente le modalità operative di attuazione con l’Ufficio di Piano, con gli operatori dei servizi sociali comunali e sanitari, con gli operatori del Centro per l’impiego (ASPAL) e con i referenti delle altre istituzioni e/o organismi privati coinvolti nel progetto.
LOTTO 2 – Piani Educativi Individualizzati L. 162/1998 – L.R. 20/97 –
Assistenza Specialistica Scolastica - CIG 9290509290
La ditta aggiudicataria svolgerà le attività, concordando preventivamente le modalità
operative di attuazione con i singoli operatori dei servizi sociali comunali e sulla base dei Piani individualizzati da attivare.
Art. 54 – Procedura di attivazione dei servizi e svolgimento.
Servizio Educativo Territoriale -
Il servizio sociale comunale, in stretta collaborazione con l'equipe psico-pedagogica del PLUS o del Comune, effettua la valutazione dei nuovi casi e ne comunica la presa in carico al PLUS e alla ditta affidataria. Quest'ultima avvia il servizio predisponendo, in accordo con il servizio sociale e con l'equipe psico-pedagogica ed entro un tempo prestabilito, un piano dettagliato di intervento educativo che assume il valore di riferimento quanti-qualitativo rispetto alla successiva evoluzione del servizio e alla valutazione delle prestazioni rese.
L'affidatario è tenuto ad attivare gli interventi concordati entro un tempo compreso tra i due e i sette giorni lavorativi, secondo la gravità rappresentata. Urgenza e tempistica dovranno essere indicate in sede di affidamento del caso da parte del servizio sociale del Comune competente. L'affidatario dovrà garantire personale idoneo e disponibile in ogni fase di esecuzione del contratto.
Nei casi di nuovi inserimenti nel SET, per le prime fasi di avvio è richiesto un aggiornamento della situazione con frequenza indicata dal servizio sociale del Comune, che potrà interloquire direttamente con l'operatore assegnato al minore o alla famiglia, di cui avrà recapiti e disponibilità.
Per i casi già in carico è invece previsto un aggiornamento medio mensile, fatta salva la possibilità di ricevere informazioni ogni qualvolta si renda necessario.
Salve le comunicazioni urgenti da attuarsi nella forma ritenuta maggiormente efficace, gli aggiornamenti sui casi in carico sono inviati al servizio sociale del Comune titolare del caso e per conoscenza al responsabile del PLUS. Il gestore avrà cura di segnalare al servizio sociale eventuali azioni da condurre con urgenza.
I servizi saranno svolti prevalentemente in orario pomeridiano, fatta eccezione per i minori in età prescolare non inseriti in altre attività educative, per le attività esclusivamente destinate ai genitori, per i periodi di vacanza scolastica e in ogni caso ogniqualvolta il piano individualizzato lo richieda. Per tutte le eccezioni elencate, il gestore concorda con il servizio sociale specifica proposta oraria.
La ditta aggiudicataria impegnerà i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico organizzative indicate nel progetto presentato, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale; gli interventi verranno attuati secondo la programmazione individuale prevista dai servizi sociali dei Comuni e secondo i piani di lavoro con essi concordati.
La ditta aggiudicataria svolgerà le attività in oggetto, concordando preventivamente le modalità operative di attuazione con i referenti dell’Ufficio di Piano, con l'equipe psico- pedagogica del PLUS e con gli operatori dei servizi sociali comunali.
L’aggiudicataria dovrà inoltre coordinare e impostare le attività, fungendo da raccordo verso enti terzi eventualmente coinvolti.
La ditta dovrà inoltre rispettare il programma operativo concordato con il committente.
Servizio di Ludoteca - Procedura di attivazione e svolgimento
Le modalità organizzative verranno concordate con il PLUS tenendo conto di un modello distrettuale di intervento.
Interventi Educativi “Fondo Povertà” - Procedura di attivazione e svolgimento
La ditta aggiudicataria svolgerà le attività in oggetto, concordando preventivamente le modalità operative di attuazione con l’Ufficio di Piano, con gli operatori dei servizi sociali comunali e sanitari, con gli operatori del Centro per l’impiego (ASPAL) e con i referenti delle altre istituzioni e/o organismi privati coinvolti nel progetto.
LOTTO 2 – Piani Educativi Individualizzati L. 162/1998 – L.R. 20/97 –
Assistenza Specialistica Scolastica - CIG 9290509290
La ditta aggiudicataria svolgerà le attività, concordando preventivamente le modalità
operative di attuazione con i singoli operatori dei servizi sociali comunali e sulla base dei Piani individualizzati da attivare.
Art. 55 – Obblighi del committente e interazioni organizzative correlate
all’esecuzione dell’appalto.
Il PLUS mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per garantire unitarietà e qualità degli interventi; i singoli Comuni, attraverso i servizi sociali, assicurano la presa in carico dei minori e delle loro famiglie, collaborando alla verifica degli interventi. Si indicano di seguito gli adempimenti a carico dei Servizi sociali comunali e del PLUS:
- PLUS
a) l'analisi della domanda riferita al servizio;
b) la proposta di programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
c) la valutazione iniziale, periodica e finale del servizio;
e) la verifica degli interventi, sia in termini di corretta esecuzione del contratto, sia in termini di esito delle attività previste per i lotti 1 e 3;
f) i rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l’utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell’aggiudicataria);
- Servizi comunali
a) l'analisi della domanda riferita al servizio;
b) la valutazione iniziale, periodica e finale dei casi assegnati al servizio;
c) la determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
d) la verifica degli interventi, sia in termini di corretta esecuzione delle attività previste dal contratto (lotto 2), sia in termini di esito degli interventi individuali e/o familiari;
e) le determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).
Il PLUS per il lotto 1, i servizi sociali per il lotto 2 svolgono le attività di propria competenza in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’affidatario e con il referente dello stesso.
Si impegnano altresì ad una continua collaborazione con i referenti del servizio all'interno dell’organizzazione dell’affidatario, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.
Ulteriori competenze sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche con l’appaltatore desumibili dall’evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto.
L'affidatario può fornire al committente ulteriori elementi utili per la programmazione o per l’adeguamento, sotto il profilo operativo–progettuale, delle attività riferibili all’appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all’esecuzione dello stesso.
È richiesto che i servizi vengano realizzati presso ogni Comune aderente all’Accordo Quadro da un’unica ditta esecutrice.
L’aggiudicatario si impegna inoltre a:
1. eseguire i servizi secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica che costituiranno parte integrante dei contratti;
2. avere, al momento dell’effettiva decorrenza dell’attività del presente capitolato, una sede operativa stabilmente funzionante a Ghilarza con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento dei servizi;
3. redigere report e relazioni sull'andamento generale del servizio a cadenza trimestrale.
4. impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
5. riassorbire il personale utilizzato dall’appaltatore uscente;
6. applicare per i propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
7. a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
8. stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell’espletamento dei servizi potrebbero derivare al personale, agli utenti, ai terzi e alle cose in ogni modo coinvolte come richiesto al successivo art. 16;
9. rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
10.trasmettere all’Ufficio di Piano (lotto 1) o ai servizi sociali Comunali (per il lotto 2) entro 5 giorni dalla data di comunicazione di avvio dei servizi, l’elenco nominativo del personale impiegato corredato da anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, orario di servizio. Aggiornare periodicamente l’elenco in caso di sostituzioni definitive e temporanee;
11.garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso
sostituzioni con operatori di pari qualifica professionale e un turn over di operatori dedicati al caso non superiore alle cinque unità nell’arco dell’anno. In caso di assenza non preventivabile dell’operatore dedicato, lo stesso deve essere sostituito entro il secondo giorno di assenza; in caso di assenza programmata la sostituzione deve essere garantita fin dal primo giorno di assenza.
12.trasmettere all’ufficio di Piano entro 90 giorni dalla data di inizio dei servizi, la pianificazione formativa annuale e supervisione, prevista a suo carico, per gli operatori in servizio;
13.garantire l’attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dei servizi;
14.informare tempestivamente (in via preliminare telefonicamente ed in seguito con comunicazione scritta via PEC) l’Ufficio di Piano o i servizi sociali Comunali di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l’esecuzione dei servizi;
15.provvedere alla sostituzione immediata del personale, che a seguito di giudizio della stazione appaltante, sia ritenuto motivatamente non idoneo allo svolgimento del servizio;
16.manlevare il Plus o i Comuni o ai servizi sociali Comunali, comunque estranei ai rapporti tra impresa affidataria e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio quanto a carico di terzi;
17.adottare come strumento di lavoro, se previsto, la modulistica fornita dall’Ufficio
di Piano e garantirne la corretta compilazione;
18.rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
00.Xx caso di inserimenti/nuove assegnazioni in corso d’anno, l’impresa affidataria deve garantire l’avvio del/i servizio/i entro massimo tre giorni lavorativi dal ricevimento della nota formale di attribuzione e provvedere alla stesura del progetto entro 40 giorni consecutivi dall’avvio del servizio.
Art. 56 – Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare le parti fanno riferimento alle norme vigenti sull’appalto dei servizi pubblici in quanto applicabili alla normativa regionale vigente che disciplina i servizi socio assistenziali.
Art. 57 – Domicilio dell’appaltatore.
Per tutti gli effetti del contratto la ditta aggiudicataria elegge domicilio nel Comune di Ghilarza.
Art. 58 – Disposizioni finali.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Ghilarza, 13.07.2022 LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO
X.xx Xxxx M. Xxxxxx Xxxx
XXXX XXXX XXXXX XXXXXX 13.07.2022
15:11:09
GMT+00:00
Allegato 1 Elenco Prezzi e costi dell’appalto Costo del personale per i due lotti
Relativamente al costo del personale gli importi orari previsti per il personale sono
comprensivi di spese di gestione, spese per acquisto materiale, rimborso spese viaggio per gli operatori, quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio e ogni onere accessorio; è esclusa ogni forma di revisione dei prezzi. Le somme per l’acquisto di materiale, escluse dall’importo a base d’asta, verranno liquidate alla ditta a rimborso delle spese sostenute e dietro presentazione di apposite pezze giustificative (fattura, ricevuta, scontrino parlante).
Gli importi orari a base d’asta sono i seguenti:
LOTTO 1
Personale | Totale costo orario a base d'asta - imponibile | Iva al 5% | Costo totale all’ora |
Educatore con titolo | 23,02 | 1,15 | 24,17 |
Educatore professionale senza titolo o con altro titolo | 21,81 | 1,09 | 22,90 |
Ludotecario Animatore | 21,81 | 1,09 | 22,90 |
Psicologo coordinatore | 27,69 | 1,38 | 29,07 |
LOTTO 2
Personale | Importo orario* | Iva al 5% | Costo totale all’ora |
Educatore con titolo | 23,02 | 1,15 | 24,17 |
Educatore professionale senza titolo o con altro titolo | 21,81 | 1,09 | 22,90 |
L’importo presunto per i due lotti è il seguente:
lotto 1 € 3.035.622,49
lotto 2 € 1.632.811,09
I Comuni potranno procedere ad affidare alla ditta aggiudicataria interventi di potenziamento dei servizi oggetto della gara o di altri servizi complementari (es.
servizi di animazione, educativa di strada ecc.), nei limiti previsti dalla normativa in materia di appalti.
L’importo dell’accordo quadro e quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi per tutti i lotti di gara, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, all’importo a base d’asta indicato per ogni singolo lotto; gli operatori economici con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegnano ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.
XXXX XXXX XXXXX XXXXXX 13.07.2022
15:11:09
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