Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche
Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche
Titolarità e contratti
sulle
pubblicazioni scientifiche
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Sommario: 1. La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni in ambito accademico – 2. La tutela delle opere dell’ingegno realizzate nel corso di un rapporto di lavoro subordinato – 3. La regolamentazione delle opere dell’ingegno conseguite in ambito universitario fra «privilegio umanistico» e «creazioni utili» – 3.1. (segue) Le opere letterarie ed umanistiche – 3.2. (segue) Le «creazioni utili»: il caso del software – 4. La circolazione della conoscenza scientifica: i principali modelli di business – 4.1. Lo schema tradizionale del contratto di edizione – 4.2. La licenza d’uso c.d. proprietaria sulle riviste giuridiche in formato elettronico – 5. Il movimento dell’Open Access – 6. Conclusioni.
1. La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni in ambito accademico
Il tema dell’allocazione dei diritti di autore in relazione alle opere creative realizzate da docenti e ricercatori universitari non ha mai suscitato un ampio dibattito sia a livello dottrinale che giurisprudenziale e, ciò, nonostante la questione trovi una disciplina legislativa frammentaria e non sempre coerente. La necessità di una rielaborazione più organica della materia è testimoniata, per un verso, dalla disomogeneità delle soluzioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, per un altro, dall’interessamento del legislatore comunitario, il quale, ogni volta che provvede a disciplinare una nuova tipologia di opera creativa, si preoccupa di considerare, più o meno esplicitamente, l’ipotesi della creazione intellettuale nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Ad oggi, dunque, il compito di ricostruire l’assetto dei rapporti fra autore e finanziatore dell’opera è, in gran parte, rimesso all’interprete.
La prima parte del presente contributo, muovendo da tali premesse, tenta di fornire una possibile soluzione interpretativa della disciplina vigente in materia di invenzioni ed opere creative realizzate dal ricercatore in ambito accademico, sottolineando, al contempo, l’opportunità di mettere a punto un intervento normativo di riordino sistematico della materia. Una volta affrontata la questione relativa alla titolarità delle opere creative realizzate in ambito accademico, l’indagine si concentrerà sull’analisi della correlata e, logicamente successiva, questione riguardante la circolazione della conoscenza scientifica prodotta nel contesto universitario.
Si è accennato che il tema delle opere di carattere creativo realizzate da ricercatori dipendenti dalle università ha destato in Italia scarsa attenzione fino agli anni ottanta del secolo scorso. Infatti, fino ad allora, la realizzazione delle opere di carattere creativo, scientifico e tecnologico difficilmente suscitava gli interessi «di natura imprenditoriale» delle università. Tuttavia, nel corso degli anni ottanta inizia a mutare lo scenario generale e si delinea, anche in Italia, come nel resto del mondo, l’interesse per i temi dello sviluppo tecnologico, dell’incentivazione della ricerca e della tutela della proprietà intellettuale. L’attenzione si concentra, principalmente, sul sistema brevettuale: ciò è testimoniato, da un lato, dall’adozione su vasta scala di regolamenti della disciplina dei brevetti relativi alle invenzioni dei ricercatori, dall’altro, dalla nascita dei c.d. spin-off all’interno delle nostre università1.
2. La tutela delle opere dell’ingegno realizzate nel corso di un rapporto di lavoro subordinato
Il problema più generale, relativo all’allocazione dei diritti d’autore sulle opere create in pendenza di un rapporto di lavoro subordinato, non era, sino ad una decina di anni or sono, risolta in maniera chiara ed univoca dalla legge n. 633 del 1941 (d’ora in poi, l.a.), la quale, ancora oggi, non detta una disciplina generale in ordine alla titolarità delle predette creazioni intellettuali. L’unica previsione esplicita, considerata, peraltro, come eccezione alla regola generale – secondo la quale titolare originario del diritto di autore è soltanto la persona fisica autore dell’opera intellettuale – era dettata, in tema di fotografie, dall’art. 88, 2° comma, l.a., a termini del quale: «se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro». Il problema consisteva, quindi, nel valutare quale fosse il regime giuridico cui sottoporre tutte le altre opere dell’ingegno. Detta questione è oggi parzialmente risolta – grazie, anche, all’intervento del legislatore comunitario – per le opere dell’ingegno «a contenuto tecnologico» o «utili» dagli art. 12 bis e 12 ter l.a., cui si accennerà nel proseguo.
Con riguardo al problema dell’allocazione dei diritti derivanti da opere dell’ingegno, create nel corso di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la regola generale, qualora l’attività creativa del dipendente costituisca l’oggetto del rapporto di lavoro, e sia, dunque, svolta nell’adempimento degli obblighi contrattuali, i diritti patrimoniali derivanti da detta attività creativa spettano al datore di lavoro; mentre all’autore spettano solo i diritti morali. Ciò in analogia con la disciplina prevista in materia di invenzioni dall’art. 64 c.p.i. Se, invece, l’attività creativa non costituisce oggetto del rapporto di lavoro, riemergono sostanziali differenze rispetto alla disciplina in materia di invenzioni (art. 64, 2° comma, c.p.i.). Infatti, laddove venga creata un’opera dell’ingegno, si ritiene che i diritti patrimoniali spettino all’autore, anche se l’attività creativa sia stata posta in essere da quest’ultimo durante l’orario di lavoro e servendosi degli strumenti aziendali. Diversamente, nel caso si tratti di invenzione del lavoratore, i diritti patrimoniali spettano comunque al datore di lavoro, salva la corresponsione di un equo premio.
La ratio sottesa alla diversità di disciplina è da ricondurre senz’altro alla considerazione in base alla quale, mentre nella realizzazione di un’invenzione assume, comunque, rilevanza fondamentale il contributo dell’organizzazione aziendale, per la creazione di un’opera dell’ingegno, laddove questa non costituisca oggetto del rapporto di lavoro, il dipendente agisce in piena autonomia2.
3. La regolamentazione delle opere dell’ingegno conseguite in ambito universitario fra «privilegio umanistico» e «creazioni utili»
La specifica disciplina in materia di attività creativa dei ricercatori si presenta, anzitutto, più variegata di quella concernente le invenzioni. Infatti, a seconda dell’opera dell’ingegno prodotta vengono in considerazione norme diverse. In questa sede, si cercherà, in particolare, di porre in luce le differenze di disciplina che riemergono in subiecta materia con riguardo alla creazione di opere c.d. «utili» (programmi per elaboratore e banche dati) rispetto a quelle di carattere letterario3.
A questo punto, merita un breve cenno il confronto tra diritti sulle invenzioni e diritti sulle opere dell’ingegno. Si può agevolmente notare una profonda diversità fra queste due serie di creazioni ed una netta divaricazione tra le logiche che presiedono all’attribuzione della titolarità sulle stesse, nel caso in cui la creazione avvenga all’interno di un rapporto di lavoro o di impiego. La disciplina delle invenzioni attribuisce al datore di lavoro (nei termini, ed alle condizioni, previste dalla legge) i diritti sulle invenzioni realizzate dal lavoratore subordinato, perché muove dall’idea che l’inventore si sia valso di un ambiente di lavoro, di risorse finanziarie e tecniche, di apporti umani, di collaboratori, di esperienze e di conoscenze anteriori, presenti in azienda, che sono patrimonio del primo. Diversamente, la disciplina del diritto di autore (fatte salve alcune eccezioni di recente introdotte in ordine al software, alle banche dati ed al disegno industriale) non prevede regole di attribuzione dei diritti sulle opere dell’ingegno al datore di lavoro, perché muove dalla considerazione che, nella creazione dell’opera, il contributo esterno (cioè, il contributo di fattori imputabili al datore di lavoro) sia completamente non influente, o poco influente, rispetto all’apporto creativo dell’autore. Coerente a questa logica appare l’idea che il docente universitario (quale che sia l’area di appartenenza: umanistica o scientifica) sia titolare dei diritti sulle opere dell’ingegno che crea, anche se si tratta di opere (manuali, trattati, ecc.) per le quali utilizza la sua esperienza di docente universitario: nella loro creazione il contributo dell’università è minimo rispetto all’apporto creativo dell’autore. Mentre, non sarebbe illogica, con riguardo alle invenzioni realizzate dal ricercatore universitario, l’attribuzione della titolarità in favore dell’università, cioè del datore di lavoro. Nella realizzazione delle invenzioni, infatti, l’apporto di fattori imputabili al datore di lavoro, cioè all’università, è sempre più consistente4.
Come si è dianzi accennato, nell’ambito della disciplina delle opere dell’ingegno realizzate dal ricercatore universitario, si devono fare considerazioni differenti a seconda che l’opera realizzata dal ricercatore sia di natura umanistica (opere letterarie) o utile (ad esempio, un software o una banca dati).
3.1. (segue) Le opere letterarie ed umanistiche
L’interesse delle università all’acquisizione delle più tradizionali opere dell’ingegno realizzate dai propri dipendenti – dalle opere letterarie, scientifiche o didattiche in generale, alle opere figurative e musicali, etc. – può venire in rilievo sia in relazione alle possibilità di sfruttamento economico delle stesse, nell’odierna ottica di autonomia finanziaria, sia in relazione all’interesse culturale di poter fruire di una sorta di centro unitario di imputazione della titolarità sulle opere culturali, ottenute nel proprio ambito da docenti e ricercatori, per la pubblicazione in proprio o per la negoziazione con i terzi. Una prima regolamentazione dei suddetti interessi è contenuta nell’art.11, secondo ▇▇▇▇▇, l.a., che attribuisce proprio alle università i diritti d’autore sulle raccolte degli atti o delle pubblicazioni realizzate a loro nome e spese5. È fatto salvo, in ogni caso, un diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate.
Va, peraltro, evidenziato che la norma in parola deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 29 l.a., il quale, a questo proposito, prevede due distinte situazioni. Nel caso di atti e pubblicazioni che concernono la normale vita dell’ente (comunicazioni sull’andamento dell’attività, relazioni su certi risultati conseguiti collettivamente, resoconti di congressi), i diritti, morali e patrimoniali, di quest’ultimo si protraggono per un periodo di vent’anni dalla prima pubblicazione. Qualora, diversamente, l’università curi, a proprie spese, la pubblicazione di opere dell’ingegno create autonomamente da soggetti aderenti alla stessa – e, quindi, in primo luogo, da ricercatori e docenti da quest’ultima dipendenti – l’art. 29 prevede che i relativi diritti patrimoniali rimangano in capo all’ente per soli due anni «trascorsi i quali, l’autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti»6. Quest’ultima previsione trova applicazione soltanto nel caso in cui l’ente di appartenenza curi la pubblicazione e ne sostenga le spese: diversamente, la titolarità dei diritti derivanti dall’opera dell’ingegno prodotta dal dipendente rimane in capo a quest’ultimo7. Il combinato disposto delle norme in parola dimostra che l’attribuzione della titolarità in favore delle università delle opere di carattere «umanistico» si realizza unicamente in presenza della duplice condizione sopra richiamata (pubblicazione a cura e a spese dell’università), senza che basti – per gli atti o per le pubblicazioni, ossia, sostanzialmente, per opere letterarie, scientifiche, visive o musicali – un rapporto di lavoro subordinato dell’autore con l’ateneo stesso. Risulta, pertanto, evidente la differenza di disciplina rispetto alla materia delle invenzioni ove è prevista –lo ricordiamo – la titolarità (attuale o potenziale) a favore del datore di lavoro, disposizioni queste, che si confermano, quindi, inapplicabili con riguardo alle opere dell’ingegno in generale8.
3.2. (segue) Le «creazioni «utili»: il caso del software
L’art. 3 del d.lgs. n. 518 del 1992 ha introdotto, nella legge sul diritto di autore, l’art. 12 bis, il quale recita che: «salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creata dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro». Com’è noto, il legislatore italiano ha optato per l’esclusione della brevettabilità dei programmi per elaboratore, riconducendoli, di conseguenza, nel quadro della disciplina stabilita per le opere dell’ingegno, con la conseguente inoperatività, in tale materia, della disciplina di cui agli artt. 64 e ss. c.p.i., relativi alle invenzioni dei dipendenti. La norma in parola attribuisce al datore di lavoro i diritti esclusivi di utilizzazione economica concernenti i programmi per elaboratore, creati dal lavoratore «nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro». Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 12 bis, si deve ritenere che la generica formulazione della disposizione in commento renda quest’ultima senza dubbio applicabile a qualsiasi tipologia di rapporto di subordinazione, e, per quanto qui interessa, anche alle creazioni dei ricercatori (e docenti) universitari9. Sul piano oggettivo, un’interpretazione letterale del dettato normativo condurrebbe a ritenere che i diritti patrimoniali sorgano in capo al datore di lavoro a condizione che sussista un nesso di causalità tra l’opera creativa e l’attività dedotta in obbligazione, e non in tutti i casi di software realizzati dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. Guardando alla ragione giustificatrice della norma in commento, la più restrittiva disciplina circa l’attribuzione dei diritti di autore al datore di lavoro, rispetto alle invenzioni, si rinviene, d’altronde, nella stessa prassi universitaria, ove le opere letterarie di natura didattica o scientifica – sebbene siano il frutto di lavori di ricerca o di insegnamento realizzati in ambito accademico, e nonostante l’indubbio contributo causale in termini di attrezzature, materiale librario e archivistico che le strutture universitarie hanno fornito al dipendente-autore – appartengono esclusivamente al docente o al ricercatore10. Si è, infatti, parlato, a tal proposito, dell’esistenza di una sorta di «privilegio umanistico», che escluderebbe le opere dell’ingegno dall’appropriazione in favore dell’università11. Ciò perché, a differenza della tutela brevettuale, il diritto d’autore ricopre soltanto la forma espressiva dell’opera, non il suo contenuto. Ne consegue che, per l’ente di ricerca, non si giustificherebbe l’attribuzione dei diritti esclusivi di sfruttamento su tali creazioni.
La diversità di disciplina fra diritto di autore e diritto dei brevetti, sotto il profilo del lavoro dipendente di ricerca, deve essere, dunque, rinvenuta nella distinzione fra creazione prevalentemente «mentale» e creazione prevalentemente «tecnologica». La fonte ispiratrice dell’opera dell’ingegno, nell’ipotesi della creazione intellettuale, è rappresentata, infatti, dalla personalità dell’autore e riflette, pertanto, la sua sfera soggettiva. Diversamente, nell’ipotesi dell’invenzione, la matrice «industriale» della stessa, attiene più propriamente all’obiettiva attività di ricerca, piuttosto che alla sfera soggettiva del suo creatore12. Appare, dunque, coerente a tale logica una più ristretta attribuzione di opere dell’ingegno in favore di soggetti pubblici o di imprese private rispetto alle corrispondenti fattispecie sancite dalle norme sulle invenzioni. A questo proposito, si parla di privilegio umanistico, che, a ben vedere, tale non è se si considera la ragionevole diversità di fonte dell’opera dell’ingegno rispetto all’invenzione industriale13.
In dottrina, ci si è domandati se fosse possibile estendere, in via analogica, al sistema dei diritti di autore (e, quindi, anche alla realizzazione di un software da parte di un ricercatore universitario), l’art. 65 c.p.i. (previgente art. 24 bis l.inv.), che prevede, come già accennato, l’attribuzione in favore del ricercatore universitario della titolarità dell’invenzione di cui è autore14. Tuttavia, la risposta a tale quesito non può che essere negativa, posto che le disposizioni rilevanti sul tema della disciplina di diritto di autore – in particolare, gli artt. 11, 12 bis, 12 ter e 88, 2° comma l.a. – sembrano sufficienti ad applicarsi ai rapporti di lavoro con soggetti pubblici e privati15. Vi è da precisare, sul punto, che, anche secondo gli autori che hanno sollevato tale interrogativo, la medesima proposta sembrerebbe, peraltro, non attagliarsi a tutti i casi di ricerca maggiormente vincolata, per i quali siano state stanziate attrezzature o risorse ad hoc, come nell’ipotesi, assai frequente, di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero, realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università. In tale ipotesi, infatti, vi è unanimità di vedute in dottrina circa l’iniquità dell’attribuzione della titolarità in favore dei (soli) docenti o ricercatori, secondo quanto, in effetti, esclude anche la nuova disciplina delle invenzioni universitarie16.
In conclusione, guardando alla diversa formulazione legislativa delle norme sopra richiamate, ed adottando un approccio sistematico, si può osservare che l’attribuzione del diritto di sfruttamento economico dell’opera creativa al datore di lavoro abbia un raggio di operatività più esteso per le opere tecnologiche o «industriali» (coerentemente a quanto previsto per le invenzioni). Mentre, infatti, nel caso delle opere più tradizionali, l’appropriazione a favore del datore di lavoro si realizza soltanto qualora l’opera sia stata conseguita nel corso «e» nell’adempimento di un contratto di lavoro; per le opere «utili», è richiesto, più latamente, che esse vengano realizzate dal lavoratore subordinato «nell’esecuzione» o «nell’esercizio» delle sue mansioni. Se ne deduce che la titolarità in capo all’università delle opere di natura più tecnica (tra le quali, il software) si realizza non solo nell’ambito della ricerca «vincolata», cioè per le opere create nel corso e nell’adempimento di un obbligo specifico, ma anche sulla base di un progetto di ricerca, il quale, pur non prevedendo uno specifico dovere di creazioni particolari, sia, comunque, finanziato dall’università e si avvalga di attrezzature od altri beni strumentali di quest’ultima, dovendosi, in tal caso, parlare di attività di ricerca svolta nell’«esecuzione» o «esercizio» di una mansione più specifica rispetto all’ordinaria ricerca libera dei docenti universitari nell’ambito del rispettivo settore disciplinare.
4. La circolazione della conoscenza scientifica: i principali modelli di business
Così come già affermato con riguardo al tema della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, anche il dibattito relativo alle diverse forme di diffusione e circolazione della conoscenza scientifica si trova ancora ad uno stadio embrionale. Si è già accennato, nella parte introduttiva, alla circostanza che le discussioni in materia si sono concentrate molto più frequentemente sul versante del diritto dei brevetti, piuttosto che su quello del diritto di autore, e ciò, probabilmente, in considerazione dei più rilevanti interessi economici che il problema della commercializzazione delle invenzioni e del loro sfruttamento portava con sé.
Tuttavia, l’avvento e l’espansione, negli ultimi decenni, delle tecnologie digitali, unitamente ad una serie di congiunture sociali, economiche ed istituzionali hanno catalizzato l’interesse ed il dibattito dottrinale anche in direzione del tema dell’accesso del pubblico alla conoscenza prodotta dalla comunità scientifica17. In questo contesto non si può prescindere dalla considerazione del ruolo giocato dalle tecnologie digitali, le quali, sia pur idonee a potenziare ed a favorire l’accesso alle informazioni ed alla conoscenza da parte del pubblico, rappresentano, al contempo, utili strumenti, nelle mani dei titolari di contenuti, funzionali a chiudere e regolamentare in maniera rigida ed accentrata l’accesso alle stesse. Le tecnologie digitali, infatti, incidono profondamente non solo sulle forme di produzione della creatività e della conoscenza, ma anche sulla struttura dei mercati delle opere dell’ingegno e della produzione scientifica, favorendo l’emersione e la diffusione di nuovi modelli di business18. Inoltre, la rivoluzione digitale, ed i connessi caratteri di deterritorializzione e destatualizzazione del diritto19, portano in auge strumenti di regolamentazione privata, quali il contratto – o, meglio, il contratto standard – e la tecnologia, mentre relegano ad un ruolo marginale le fonti del diritto statale: la legge perde la sua centralità e diventa uno strumento che, in maniera sempre meno velata, viene piegato al fine di rinsaldare il controllo basato sui primi due strumenti normativi20. È stato affermato che nel più vasto settore delle informazioni digitali, scaturito dall’avvento e dalla diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche, campeggiano due contrapposte forme di controllo: l’uno, ispirato ad una logica proprietaria, si presenta «rigido ed accentrato»; l’altro, permeato, all’opposto, da una logica di condivisione del sapere, è «elastico e decentrato21».
La parabola del software è significativa a questo proposito. La tecnologia digitale ha, infatti, consentito di implementare sistemi di chiusura perfetta e totale dell’informazione, rendendola accessibile all’utente secondo modalità predeterminate. Il primo sistema di criptazione dei contenuti digitali ha tratto origine dalla secretazione del codice sorgente del software e si è evoluto in sistemi di protezione sempre più sofisticati ed impenetrabili da parte della maggior parte degli utenti, estesi, peraltro, ad ogni altro tipo di contenuto digitale: le misure tecnologiche di protezione ed i DRM. Sul piano contrattuale, il conflitto tra le contrapposte visioni dell’accesso alle informazioni si è riproposto negli stessi termini. Il nuovo modello di business prodotto, a livello negoziale, dalle tecnologie digitali e dalla Rete, si concreta nello schema della licenza d’uso o, meglio, nella riformulazione della categoria negoziale della vendita in quello della licenza22.
Le ragioni che conducono all’abbandono del tradizionale schema della vendita per approdare ai lidi del contratto di licenza d’uso sono molteplici e si declinano sia sul piano economico che giuridico. In estrema sintesi, basti per il momento accennare che mentre la vendita è un contratto avente ad oggetto la cessione di un bene giuridico, cioè la trasmissione definitiva e piena del diritto stesso o della facoltà; il termine licenza sta, invece, ad indicare una trasmissione di diritti limitata in ampiezza o in durata23. Oggetto del contratto, secondo quanto stabiliscono i titolari dei contenuti, sarebbe soltanto il diritto di godere del bene, ma non quello di disporne. Si esclude espressamente che il negozio in questione comporti il trasferimento del diritto di proprietà, negandosi la sua riconducibilità allo schema della compravendita ed, al contempo, si inseriscono clausole limitative delle stesse facoltà di godimento del contenuto. Attualmente, la commercializzazione dei contenuti digitali si basa sullo schema giuridico della licenza, la quale ha ad oggetto non soltanto le facoltà di sfruttamento del contenuto digitale, ma anche le singole copie materiali dello stesso. Al contempo, i termini contrattuali di tale schema negoziale vengono impiegati dai titolari di contenti per potenziare le facoltà ad riconosciute dalle leggi sul diritto d’autore24.
Ma, in realtà, anche all’interno della categoria contrattuale della licenza d’uso dobbiamo porre una distinzione di base. Il modello giuridico della licenza d’uso si specifica in due macromodelli contrattuali (suscettibili al loro interno di diverse specificazioni): l’End User License Agreement (EULA) e la GNU General Public License (GPL) dalla quale derivano le altre licenze c.d. libere. Il primo è utilizzato da chi vuole garantirsi un controllo rigido ed accentrato sull’informazione e presenta i caratteri dianzi sintetizzati; il secondo da chi è, al contrario, favorevole ad un controllo elastico e decentrato dell’informazione digitale25.
Tale contrapposizione tra i due modelli di business si traduce in due diversi approcci dell’accesso alla conoscenza scientifica. Anche quest’ultimo settore appare, infatti, dominato da due contrapposte visioni dell’accesso: da un lato, la vocazione all’apertura dei risultati della ricerca scientifica e, dall’altro, l’opposta tendenza allo sfruttamento in esclusiva delle acquisizioni scientifiche, attraverso il sistema della proprietà intellettuale. Quest’ultimo modello sfocia in un controllo dominato da una logica «proprietaria» e commerciale tesa a fagocitare il settore della conoscenza scientifica, limitando le possibilità di accesso alla medesima. Al modello «proprietario», o, comunque, tradizionale, di accesso alla conoscenza scientifica possono essere ricondotti sia il classico contratto di edizione, sia il sistema della pubblicazione proprio delle riviste scientifiche, dei quali, nei paragrafi successivi, si tratteggeranno le caratteristiche fondamentali.
4.1. Lo schema tradizionale del contratto di edizione
È noto che il diritto di autore conferisce agli autori di un’opera dell’ingegno (sia esso un libro, una composizione musicale, un film o un programma per elaboratore) il diritto esclusivo di sfruttare la propria creazione in ogni forma e modo (art. 12, comma 2, l.a.). Tale sfruttamento, attraverso il quale gli autori traggono il compenso per la propria attività creativa, si realizza attraverso lo strumento contrattuale. In questo quadro, al contratto di edizione compete un ruolo particolare. Esso è definito dall’art. 118 l.a. come «il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto ed a spese dello stesso, l’opera dell’ingegno (letteraria, scientifica, etc.)». Ciò premesso, è da sottolineare che ogni casa editrice di una certa dimensione ha sviluppato il proprio modello di edizione, cui ricorre nell’instaurazione dei rapporti con gli autori26.
In estrema sintesi, si ricorda che il contratto di edizione trova la sua fonte sia nelle norme generali del diritto dei contratti, in quanto compatibili, sia in quelle specificamente previste per tale modello contrattuale dalla legge autore. L’oggetto del contratto varia a seconda che esso concerna un’opera già creata oppure opere future che non sono state ancora realizzate. In questo secondo caso, sono previste una serie di limitazioni a garanzia dell’autore, al fine di evitare che lo stesso rimanga vincolato troppo a lungo. In forza di tale contratto, su quest’ultimo soggetto incombono molteplici obbligazioni: dalla consegna dell’esemplare in originale (art. 125, n. 1, l.a.) alla correzione delle bozze (art. 125, comma 2). Si presume che l’autore abbia attribuito diritti esclusivi all’editore (art. 119, comma secondo, l.a.): cosicché, in assenza di un diverso accordo, egli è tenuto a non concedere diritti sullo stesso testo ad altro editore. La durata massima del contratto, secondo la previsione dell’art. 122 l.a., non può estendersi oltre i venti anni a partire dalla consegna del testo definitivo. Ferma restando la durata massima, può, tuttavia, variare l’intensità dello sfruttamento dell’opera a seconda della tipologia contrattuale prescelta dalle parti. Se il contratto è «per edizione» (art. 122, commi 2 e 3, l.a.), la discrezionalità dell’editore è limitata, perché questi può eseguire solo il numero di edizioni convenuto e, per ciascuna di esse, stampare solo il numero di esemplari preventivamente concordato; se il contratto è «a termine», la libertà dell’editore è maggiore, perché egli è libero di eseguire il numero di edizioni che stimerà opportuno (ma, il contratto deve indicare, a pena di nullità, il numero di esemplari minimo per edizione) (art. 122, comma 5). Nella disciplina del contratto di edizione trova puntuale applicazione la bipartizione propria del diritto delle opere dell’ingegno secondo cui sono suscettibili di atti di disposizione i soli diritti patrimoniali, ma non quelli morali. Il contratto, infatti, attribuisce all’editore i soli diritti economici sull’opera. Così, l’autore può, fino alla stampa, apportare all’opera le modificazioni che ritenga opportune (art. 129, comma 1, l.a.) opponendosi a quelle introdotte senza il suo consenso dall’editore (artt. 20 e 22, comma 2, l.a.).
Fra gli obblighi dell’editore si annovera, di regola, quello di pagare il compenso. Va, però, evidenziato che tale obbligo ricorre solo qualora un corrispettivo sia stato pattuito. A ben vedere, non sembra incompatibile con la causa del contratto che l’autore, che abbia un preminente interesse alla pubblicazione, rinunci a qualsiasi compenso in vista del raggiungimento di questo fine27. Se, però, il compenso è pattuito, esso deve necessariamente assumere la forma di una partecipazione di regola commisurata al prezzo di copertina. Tornando al rapporto tra editori, università e docenti-ricercatori, si ricorda che la stipulazione da parte dell’università di contratti di edizione relativi alla pubblicazione di contributi autonomamente realizzati da docenti e ricercatori presuppone la conclusione di un separato e preventivo accordo diretto ad acquistare dagli autori delle opere tutti i diritti patrimoniali sulle medesime ed, in particolare, il diritto di edizione.
4.2. La licenza d’uso c.d. proprietaria sulle riviste giuridiche in formato elettronico
L’archetipo della rivista scientifica nasce come un «registro pubblico di contributi originali alla conoscenza», cioè come una sorta di sistema deputato a risolvere, sulla base del criterio della priorità della pubblicazione, la questione della paternità delle idee originali, cioè della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle scoperte scientifiche nuove28. Questa è la tesi di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, il quale ne ha rinvenuto le radici nella rivista fondata nel 1665 da Lord ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, le «Philosophical Transactions», definita, appunto, dal citato autore come una sorta di «ufficio brevetti delle idee scientifiche». Secondo la ricostruzione storica di ▇▇▇▇▇▇, i successivi passi dell’editoria scientifica sono caratterizzati dall’esistenza sul mercato popolato soltanto da alcune decine di piccole pubblicazioni principali indipendenti, ciascuna corrispondente ad una particolare materia. Tale situazione perdura fino a quando, sul finire degli anni sessanta del secolo scorso, la concomitanza di diverse congiunture storiche innesca un processo di trasformazione e di riconversione dei sistemi informativi tradizionali. Vediamo alcune. Con l’avvento dello Science Citation Index (SCI), l’intera collezione delle piccole riviste specialistiche viene fatta confluire in un nucleo scientifico unitario che indicizza i titoli delle riviste in commercio: ciò al fine di gestire in maniera razionale ed ordinata le migliaia di citazioni bibliografiche. La raccolta delle piccole riviste specialistiche, ritenute di centrale importanza, determina la nascita di un nuovo concetto, quello delle riviste fondamentali (core journals) per una scienza fondamentale (core science). A questo punto, la situazione comincia ad evolversi ancora più rapidamente. Le possibilità di ritrarre tassi di profitto sempre più elevati dalle «riviste fondamentali» aumentano progressivamente, e tale occasione non viene sottovalutata dagli editori. Gli effetti di tale cambiamento si amplificano in concomitanza con la crescita del numero delle biblioteche, fenomeno questo consequenziale al fiorire delle università. Tuttavia, la crescita esponenziale dei prezzi dei periodici scientifici diviene indomabile solo a seguito della concentrazione industriale dell’editoria legata alle riviste fondamentali. Gli editori riescono a creare un mercato che vanta un bacino di clienti istituzionali vasto e sicuro. A causa dell’avvento delle tecnologie digitali e della Rete, il sistema della comunicazione scientifica subisce un ulteriore cambiamento profondo: i grandi editori commerciali cominciano ad assaporare i vantaggi offerti dall’editoria elettronica, sia sotto il profilo dell’abbassamento dei costi di gestione delle riviste, sia sotto quello della riduzione dei tempi di pubblicazione. L’imposizione da parte di pochi e potenti editori di licenze locali su pacchetti comprensivi di numerose testate (in base ai dettami della strategia commerciale del bundling) e lo sviluppo dei consorzi bibliotecari rappresentano il punto di arrivo di questo percorso29. Le nuove tecnologie incidono pesantemente sulle forme in cui si estrinseca la conoscenza scientifica e sulle modalità di accesso alla stessa; tuttavia, quella che ▇▇▇▇▇▇ ha efficacemente definito «l’ombra lunga di Oldenburg» appare ancora più evidente in concomitanza all’emergere dell’era digitale. In altri termini, ora, come allora, il progetto di creare un periodico scientifico non mira tanto a diffondere la conoscenza, quanto a rafforzare i diritti di proprietà intellettuale sulle idee originali. E, a ben vedere, la stessa disciplina del diritto di autore non nacque tanto allo scopo di proteggere gli scrittori, quanto a vantaggio degli stampatori.
Già nel 1991, Elsevier fondava il progetto TULIP, concepito come un sistema di licenze (LI-TULIP) volto a garantire l’accesso ai documenti scientifici. Il sistema, improntato all’idea di un controllo pervasivo ed accentrato sui materiali scientifici messi a disposizione degli utenti, si basava sulla distribuzione di supporti digitali fisici in ogni sito partecipante, montati sui server locali. Esso evolveva, in seguito, nell’installazione di un unico server centrale diretto a rendere più rigido ed accentrato il controllo della banca dati. Nonostante il suo fallimento, dovuto anche alla macchinosità ed alla lentezza con cui era stato concepito il suo operare, l’esperimento di Elsevier era destinato a portare con sé conseguenze importanti e ad indurre cambiamenti che segneranno in maniera indelebile la parabola di evoluzione dell’editoria scientifica. Tale progetto traeva ispirazione proprio dalla prassi commerciale inaugurata dall’industria del software c.d. «proprietario», in base alla quale, allo scopo di eludere la doctrine della prima vendita (first sale doctrine), il software veniva concesso in licenza, anzichè essere venduto. Elsevier estese, per primo, questa idea di licenza ai documenti scientifici, innescando una vera e propria rivoluzione nell’ambito delle modalità commercializzazione della conoscenza scientifica. Si ricorda, sotto questo profilo, che la licenza nasce come strumento deputato a governare il carattere digitale del software, carattere, quest’ultimo, che rende più difficile al produttore di controllare il proprio bene30. I fattori che spingono ad utilizzare questo modello contrattuale sono, com’è noto, il pericolo della duplicazione non autorizzata, la facilità e l’assenza di costi di tale operazione, lo scarso interesse per l’utilizzatore ad avere l’originale del bene. Da questo primo prototipo, la licenza si estende ad ogni altro contenuto digitale, financo a ricomprendere contenuti non protetti da diritto d’autore31.
Il sistema coniato da Elsevier modifica il funzionamento del sistema bibliotecario in maniera radicale. Si è affermato che: «invece di difendere uno spazio pubblico di accesso, comprando copie di libri e approfittando così della first sale doctrine, le biblioteche sono state improvvisamente poste a limitare l’accesso ad un spazio privato […] non possedevano più nulla, avevano comprato solo un accesso provvisorio» limitato a determinati usi e per un determinato numero di utenti»32. D’ora in avanti, per accedere alla raccolta di pubblicazioni, le biblioteche devono accettare e imparare a negoziare i contratti di licenza. I bibliotecari reagiscono formando i consorzi per riuscire a trattare più efficacemente sul prezzo delle pubblicazioni. Ma le grandi concentrazioni editoriali sono abili nell’approntare strategie commerciali tali da costringere, di fatto, la propria controparte ad acquistare l’accesso elettronico ad interi pacchetti dei loro titoli, distogliendo in tal modo i fondi dall’acquisto di riviste, pur di alta qualità, pubblicate da piccoli editori. Il modello della licenza d’uso diventa il format contrattuale dominante nel settore dell’editoria scientifica nei rapporti con i clienti istituzionali: i consorzi universitari. L’uso delle licenze consente di riportare sul tavolo del negoziato tutta una serie di facoltà di accesso e di utilizzo del contenuto digitale che fino a quel momento erano indiscutibilmente a disposizione degli utenti, con il solo limite invalicabile delle norme imperative sancite dalla legge sul diritto d’autore, ciò nella logica di limitare, quanto più possibile, le utilizzazioni dell’utente. Il licenziante mette a disposizione, per via telematica ed in formato elettronico, sul proprio sito, i contenuti oggetto del contratto, relativamente ai quali è concessa, appunto, una licenza d’uso non esclusiva, e non trasferibile, che disciplina gli usi consentiti e quelli vietati al licenziatario. Il licenziatario può ammettere a fruire del servizio concesso in uso gli utenti da quest’ultimo autorizzati, a condizione che essi ne fruiscano attraverso numeri di Internet Protocol (IP) previamente autenticati. Detti contratti di licenza si premurano di precisare che: «i materiali sono concessi in licenza d’uso non esclusiva e non vengono venduti». A tale dichiarazione consegue che il licenziatario (e gli utenti autorizzati), trovandosi a fronteggiare con un diritto esclusivo non esaurito del titolare, sono tenuti a fare uso dei materiali nei modi ed alle condizioni espressamente ammessi dal licenziante. Più che come un contratto, la licenza d’uso appare strutturata come una lista di divieti. In effetti, dalla lettura dei testi delle licenze d’uso con cui si commercializzano i contenuti digitali emerge chiaramente una serie di clausole tipiche che si concretizzano – per lo più – in limitazioni alle facoltà di utilizzo e di disposizione del contenuto, o, comunque, in condizioni svantaggiose per l’utente. I contratti di licenza d’uso comprimono fortemente le possibilità di accesso ai contenuti digitali, arrivando fianco a rimuovere, con l’assistenza dei sistemi di DRM, i limiti connaturati allo stesso diritto di autore33.
Com’è noto, il titolare di diritti di proprietà intellettuale ha diversi modi per disporre delle sue prerogative esclusive. Può, innanzitutto, farle oggetto di una cessione piena e definitiva. Oppure, ha una via alternativa: può effettuare un trasferimento condizionato e selettivo del controllo sull’utilizzo delle informazioni attraverso la licenza, mantenendo la titolarità dei propri diritti di proprietà intellettuale. Come già osservato, le utilizzazioni del licenziatario interferiscono con un diritto esclusivo non esaurito e possono, conseguentemente, essere sottoposte a restrizioni. Dunque, nel caso della licenza di diritti di proprietà intellettuale, il licenziatario non ottiene il diritto di fare ciò che vuole rispetto alle informazioni oggetto della transazione. La licenza non implica un totale trasferimento di diritti sulle informazioni, come avviene nel caso della vendita. Mentre la vendita è un contratto avente ad oggetto la cessione di un bene giuridico: cioè la trasmissione definitiva e piena del diritto stesso o della facoltà; il termine licenza sta, invece, ad indicare una trasmissione di diritti limitata in ampiezza o in durata. Oggetto del contratto, secondo quanto stabiliscono i titolari dei contenuti, sarebbe soltanto il diritto di godere del bene, ma non quello di disporne. Si esclude espressamente che il negozio in questione comporti il trasferimento del diritto di proprietà, negandosi la sua riconducibilità allo schema della compravendita e, al contempo, si inseriscono clausole limitative delle stesse facoltà di godimento del contenuto digitale34. Più in generale, la licenza d’uso è divenuta strumento contrattuale ubiquitario con l’avvento di Internet, con il quale essa ha potuto estendersi a contenuti digitali diversi dal software. Se le regole di copyright impediscono che un libro o una rivista cartacea possano rimanere soggetti a condizioni di utilizzo, una volta che detti supporti vengano trasferiti ad un terzo, lo stesso libro e la stessa rivista, tradotti in linguaggio elettronico, vengono sottoposti, nell’attuale prassi commerciale, a tali condizionamenti.
5. Il movimento dell’Open Access
Negli ultimi anni sono emersi numerosi tentativi da parte della comunità di studiosi di contrastare, o, quantomeno, di rallentare, il dominio della conoscenza scientifica da parte di quello che è diventato un oligopolio di editori. Tali sforzi sono accomunati dall’intento di promuovere una logica di accesso aperto (Open Access o OA) alla conoscenza scientifica35. L’iniziativa è stata opportunamente contornata e «formalizzata» da numerose dichiarazioni di intenti e manifesti diretti a sancire su un piano istituzionale la nascita dell’OA. Da tali documenti, a ben vedere, emergono diverse definizioni, assetti organizzativi e tecnologici dell’OA36. Tra le dichiarazioni «solenni» sbocciate in questi ultimi anni, riveste particolare importanza la Dichiarazione di Berlino dell’ottobre 2003 (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Humanities), ove si rinviene una definizione interessante dell’OA per la sua valenza didascalica, a termini della quale: «Ciascun contributo ad accesso aperto deve soddisfare due requisiti: 1. L’autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi a tale contributo garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto di accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l’autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della paternità intellettuale (le pratiche della comunità scientifica manterranno i meccanismi in uso per imporre una corretta attribuzione ed un uso responsabile dei contributi resi pubblici come avviene attualmente), nonché il diritto di riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale37».
È, quindi, agevole delineare una serie di elementi comuni di tale iniziativa. I requisiti di un documento OA possono essere individuati nella gratuità, nella possibilità di fruizione da parte di chiunque, nell’autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo, mostrarlo pubblicamente, stamparlo senza alcun ostacolo di ordine finanziario38.
Quanto alle origini di tale sistema, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ è stato il primo a dare vita nel 1991 ad un server che raccoglieva gli articoli del laboratorio di fisica al fine di assicurare una trasmissione semplice, veloce ed efficiente degli articoli scientifici. Sul modello degli archivi di Ginsburg, si cominciano a realizzare altri archivi simili in settori diversi della conoscenza scientifica e sulla base di diversi progetti organizzativi. La più rilevante tra queste è sicuramente l’Open Archive Initiative39.
Sul versante delle riviste Open Access, si possono citare come esempi, l’esperienza della Public Library of Science (PLoS) e quella di BioMed Central. Entrambe questi archivi OA utilizzano licenze Creative Commons Attribution.
È importante notare che l’autore, per poter accedere al deposito del proprio eprint, deve mantenere il copyright sui propri articoli, cedendo all’editore commerciale solo quelli relativi alla prima pubblicazione dell’opera.
I vantaggi derivanti dalla promozione della logica di accesso aperto alla conoscenza scientifica sono individuati dagli stessi sostenitori dell’iniziativa in una serie di effetti positivi di cui si avvantaggerebbero gli autori, i quali riscuoterebbero un maggior impatto sul pubblico, poiché i loro contributi, liberamente disponibili sui siti Web, diverrebbero accessibili da un pubblico potenzialmente illimitato di utenti; i lettori degli articoli scientifici, i quali hanno, in tal modo, accesso illimitato e gratuito alle pubblicazioni di loro interesse, al di là delle limitazioni contrattuali e tecnologiche imposte dalle licenze proprietarie, ed, infine, le stesse istituzioni che finanziano la ricerca, le quali otterrebbero un maggior sfruttamento dei risultati delle scoperte scientifiche e delle ricerche da esse stesse sostenute e, quindi, un più rapido progresso della scienza, effetto benefico, questo, per tutta la collettività.
Tutti questi progetti presentano forti analogie e, a ben vedere, si intersecano con la logica sottesa alle licenze Creative Commons, ove, semplificando al massimo, lo sviluppo del software si basa sulla collaborazione di una comunità di persone, per far sì che altri ne controllino il valore e la qualità e venga, eventualmente, migliorato e modificato da una catena di persone40. Di regola, resta nella discrezionalità dell’autore la scelta della specifica tipologia di licenza in base alla quale concedere il proprio documento. L’autore potrà, quindi, avvalersi di uno degli schemi in cui si declinano le CC Licenses, potendo optare per una delle seguenti tipologie:
- Attribuzione: rappresenta la forma più liberarle di licenza, che impone solo il riconoscimento all’autore della paternità dell’opera, nella forma specificata. È, quindi, possibile fare un uso commerciale del materiale e crearne opere derivate, le quali potranno essere licenziate in qualsiasi forma.
- Attribuzione - Non Commerciale: vieta l’utilizzo a scopi commerciali del contenuto della licenza.
- Attribuzione - Non opere derivate: vieta soltanto la realizzazione di opere derivate. Se, infatti, manca la clausola «No opere derivate» la CCPL mantiene sempre, implicitamente, tale facoltà in capo all’utente.
- Attribuzione - Condividi allo stesso modo: quest’ultima previsione consente la creazione di opere derivate, ma, al contempo, impone che la successiva licenza dell’opera derivata sia la medesima di quella relativa all’opera originale.
- Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate: rappresenta la tipologia di licenza maggiormente restrittiva, posto che l’autore si riserva sia l’uso commerciale dell’opera sia l’elaborazione di opere derivate.
- Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo: in questa ipotesi, sono ammesse opere derivate, ma con l’obbligo di utilizzare la medesima licenza dell’opera originale (Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo).
6. Conclusioni
Le Licenze Creative Commons sui contenuti digitali e gli Archivi Aperti (Open Archives) rappresentano nuovi business model di circolazione dei contenuti digitali e della conoscenza scientifica, in particolare, che affondano le proprie radici nell’avvento delle nuove tecnologie digitali e della Rete. Entrambe, a ben vedere, sono improntate ad una medesima logica: da ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ fino a ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, nel settore della fisica, e ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (nonché ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇) nel mondo GNU GPL, si è tentato di costruire una migliore collaborazione intellettuale tra le persone sulla base dei principi dell’intelligenza distribuita. Inoltre, il modo attraverso il quale gli autori manifestano il proprio consenso allo sfruttamento della propria opera da parte degli archivi OA si estrinseca, spesso, nell’adozione di una licenza Creative Commons. Ma, come si è sottolineato, l’innovazione tecnologica e telematica hanno generato un modello di circolazione della conoscenza scientifica esattamente opposto a quello descritto, fondato su una logica accentratrice e proprietaria.
I due mondi contrapposti che si sono delineati, sebbene siano, per il momento, relativamente lontani, iniziano a mostrare più di qualche segnale di collisione, alla luce dell’interesse manifestato da parte degli editori commerciali per le iniziative OA, tali da far presumere che, molto probabilmente, entrambi i modelli si contenderanno per lungo tempo ancora il campo della conoscenza scientifica, senza che l’uno sia in grado di prevalere sull’altro. Ciò avrà, senz’altro, effetti positivi sulle future possibilità di accesso alla conoscenza scientifica, favorendo un processo di concorrenza che non potrebbe che generare effetti benefici per la comunità.
1 Nel corso degli anni novanta, come si è accennato in premessa, le esigenze finanziarie delle università italiane si accentuano progressivamente e, ciò, da un lato, a causa dell’insufficienza delle erogazioni statali a coprire il fabbisogno finanziario degli atenei, dall’altro, per effetto della nuova disciplina dell’autonomia delle Università. La convergenza di questi fattori conduce all’adozione di statuti universitari che rendono esplicita l’estensione alle invenzioni universitarie della regola che attribuisce al datore di lavoro (privato) i risultati inventivi dei propri dipendenti, sancita dal secondo comma dell’art. 23 legge invenzioni, dettando una generale previsione di appartenenza alle università delle invenzioni realizzate dai propri docenti e ricercatori, salvo garantire all’inventore una percentuale dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione. La situazione descritta in premessa si protrae fino all’adozione della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (“Primi interventi per il rilancio dell’economia”), la quale, attraverso l’art. 7, intitolato “Nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali”, inserisce nella legge sulle invenzioni un nuovo articolo 24 bis, ora trasposto nell’art. 65 del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30), ai sensi del quale: “in deroga all’art. 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dell’invenzione brevettabile di cui è autore”. La legge prosegue prevedendo che “le università e le pubbliche amministrazioni […] stabiliscono l’importo massimo dei canoni, relativo a licenze a terzi, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca […]”, e fissa nel 50% dei proventi l’importo minimo a favore dell’inventore. Il nuovo dettato normativo ha suscitato reazioni fortemente critiche in dottrina. Si è, infatti, sostenuto che: “mentre è pienamente accettabile che il professore o ricercatore universitario possa godere di una congrua parte dei frutti economici dell’invenzione di cui è autore, non appare accettabile che ne sia proprietario esclusivo quando ▇▇▇▇▇▇, supporti logistici, mezzi tecnici sono messi a disposizione e pagati dall’università, pubblica o privata che sia”, rilevando altresì che la novella legislativa “lungi dal promuovere nelle università le ricerche applicate di interesse industriale, potrebbe paradossalmente sortire l’effetto opposto”, poiché, per un verso, “si perderebbe in parte l’interesse dell’ateneo a finanziare le ricerche applicate”, per un altro, “si allontanerebbero i finanziamenti delle imprese alla ricerca universitaria”, a causa dell’esclusione “dell’impresa finanziatrice dai vantaggi economici derivanti dall’invenzione”; infine “s’interromperebbe il percorso di innovazione che la maggior parte degli Atenei ha già autonomamente intrapreso” fondando società spin-off o istituendo appositi uffici di rapporti con le imprese. Per tali affermazioni, si rinvia alla mozione della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), d.d. 12 luglio 2001, contro l’art. 7 del disegno di legge AS-373, poi divenuto l’art. 7 della l. n. 383/2001. Tra gli autori che hanno criticato il nuovo dettato legislativo, si v. ▇. ▇▇▇▇, Una norma da riscrivere, in Riv. dir. ind., 2001, I, 243; G. Letta, ▇▇▇▇▇▇ è sbagliato lasciare i brevetti agli inventori?, in Repubblica, 15 ottobre 2001; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all’industria e la nuova disciplina delle invenzioni d’azienda, in Riv. dir. ind., 2001, I, 61. ▇▇▇▇▇▇▇▇, invece, con favore la novella legislativa che attribuisce ai ricercatori la titolarità delle invenzioni di cui sono creatori, A. ▇▇▇▇▇, Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni universitarie (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali), in Studi in onore di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, 1061, 1109; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti, in Dir. ind., 2001, 213.
2 Per un’analisi della ratio della normativa in esame si v. A. Musso, Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni universitarie (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali), cit. V. Di ▇▇▇▇▇▇▇, Le invenzioni delle Università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese, in Riv. dir. ind., 2002, I, 337.
3 Per un’esaustiva ricostruzione della normativa in materia di attività inventiva e creativa del ricercatore universitario, si rinvia a ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Ricerca scientifica pubblica, proprietà intellettuale e rapporti di lavoro, in R. Caso, (a cura di) Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico, e proprietà intellettuale, 125.
4 Per tale osservazione, si v. V. Di ▇▇▇▇▇▇▇, Le invenzioni delle Università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese, cit., 345, il quale dissente dall’opinione espressa da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti, cit., 213, secondo il quale se il nostro ordinamento giuridico conferisce ai docenti universitari la piena titolarità del diritto di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno da loro create, non potrebbe poi coerentemente adottare una regola diversa per le invenzioni: le due categorie di creazioni meriterebbero, al contrario, di essere inquadrate in una disciplina unica ed unitaria, pena l’irragionevolezza e, forse anche, l’illegittimità costituzionale della diversa disciplina.
5 Per un’analisi dell’art. 11, secondo ▇▇▇▇▇, l.a., si rinvia a A. Musso, Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni universitarie (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali), cit., 1105.
6 Un’analitica ricostruzione della portata applicativa dell’art. 11, secondo ▇▇▇▇▇, l.a. è offerta da ▇. ▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, 1974, 209, secondo i quali la disciplina desta non poche perplessità soprattutto per quanto riguarda l’attribuzione all’università, sia pure per la durata di soli due anni, anche del diritto morale. Si è così sostenuto che sarebbe «eccessivo, per fare un esempio, che per la durata di due anni l’ente possa pubblicare un contributo ricevuto anche se l’autore si è pentito e non vuole più divulgare l’opera; che possa far apparire anonima l’opera o viceversa divulgare il nome dell’autore anche se questi sia contrario; addirittura che possa deformare, mutilare, modificare l’opera anche in modo da pregiudicare l’onore o la reputazione dell’autore. Ma, la norma non pare lasciare alcun margine di dubbio nel senso che all’ente spetta il diritto d’autore, nel suo complesso, così come all’ente pubblico spetta nei casi di cui al primo comma».
7 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Ricerca scientifica pubblica, proprietà intellettuale e rapporti di lavoro, cit., 161.
8 Deve ritenersi superata, sul punto, l’opinione di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria e ospedaliera, in Dir. ind., 1998, 10, nota n. 2, che ha definito l’art. 11, l.a. come una norma «fuori sistema» alla luce del già richiamato principio in base al quale il diritto d’autore tutela non il contenuto, ma la modalità di espressione, cioè la forma individuale in cui si estrinseca l’opera dell’ingegno. La norma in commento sembra, invece, rappresentare, in linea di principio, espressione di una corretta applicazione della tradizionale work-for-hire doctrine che conferma il più ristretto e rigoroso ambito di attribuzione della titolarità sulle opere umanistiche più tradizionali a favore dell’ateneo di appartenenza. Per tale ultima opinione, cfr. Pellacani, La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro, Torino, 1999, 359; A. Musso, Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni universitarie (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali, cit., 1105.
9 È pacifica l’opinione secondo cui l’art. 12 bis (e 12 ter) l.a. risultano applicabili a qualunque rapporto che ponga capo ad un vincolo di subordinazione, quali, ad esempio, un contratto di lavoro a tempo parziale, interinale, di formazione e lavoro, e, infine, temporaneo. V., L. C. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2007, 1526.
10 A. Musso, Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni universitarie (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali, cit., 1103, osserva che la prassi dell’attribuzione esclusiva di titolarità in favore del ricercatore rispetto ad opere di carattere letterario ed umanistico è pacificamente riconosciuta anche presso gli atenei che hanno adottato una regolamentazione in materia di brevetti estesa a ricomprendere anche opere «assimilate», quali programmi per elaboratore, topografie di semiconduttori ecc.
11 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria e ospedaliera, cit., 10, ha sostenuto che esisterebbe una sorta di «privilegio umanistico» in forza del quale le opere dell’ingegno dovrebbero restare escluse dall’appropriazione in favore dell’Università perché il diritto d’autore, diversamente dal brevetto, tutela unicamente la forma espressiva dell’opera, non anche il suo contenuto, con la conseguenza che: «anche in una ricerca umanistica che preveda un rilevante contributo organizzativo e finanziario dell’istituzione – ad es. per accedere a certe fonti, per consentire la classificazione e l’elaborazione secondo tecniche più o meno sofisticate e così via – questo approdo di regola attiene al piano, irrilevante ai fini della tutela, del contenuto e non a quello delle sue concrete modalità di espressione. Queste ultime sono invece riferibili al singolo o al gruppo di autori: ed è per questa ragione che la tutela del diritto d’autore tendenzialmente fa capo a costoro e non all’istituzione. La brevettazione, viceversa, si pone sul piano del contenuto. Essa concerne la soluzione di un certo problema tecnico. Quale che sia il contributo dei singoli nella fase che va dalla formulazione delle ipotesi, alla metodologia del progetto, alla formulazione dei risultati, è difficile negare che i risultati conseguiti derivino da uno specifico plusvalore dal contesto organizzativo e finanziario apprestato dall’istituzione nella quale i singoli sono inseriti. Il titolo di acquisto sulla creazione resta dunque lo stesso ed è costituito dalla rilevanza del contributo apportato dai protagonisti (singoli od istituzione) nella creazione del bene che è specificatamente oggetto della tutela». Diversamente, l’introduzione nell’ambito della disciplina del diritto di autore, di nuove tipologie di opere aventi carattere maggiormente tecnico viene assistita da specifiche norme in materia di attribuzione al datore di lavoro.
12 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro, cit., 345; V. Di ▇▇▇▇▇▇▇, Le invenzioni delle Università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese, cit., 344.
13 A. Musso, Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni universitarie (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali), cit., 1109. Diversa, sotto il profilo della ragione giustificatrice della norma, è la tesi di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria e ospedaliera, cit., 10, secondo il quale, come già evidenziato, la ratio della diversa disciplina risiederebbe nella tutela della forma espressiva, rispetto alla tutela del contenuto, propria del diritto di autore.
14 In tal senso, cfr. già ▇. ▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, 1974, 1109, avevano escluso l’estensione analogica degli artt. 23 ss. l. inv. alle opere dell’ingegno più tradizionali, caratterizzate da un maggior apporto creativo e personale del singolo autore.
15 L. C. Ubertazzi, Le invenzioni dei ricercatori universitari, in Studi di diritto industriale in onore di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, 2004, 856; V. Di ▇▇▇▇▇▇▇, Le invenzioni delle Università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese, cit., 337; A. Musso, Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni universitarie (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali, cit., 1107.
16 In tal senso, v. A. Musso, Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni universitarie (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali, cit., 1107 ss. Non si ritiene, invece, di poter condividere la tesi di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro, cit. 372, secondo la quale con riguardo alle opere dell’ingegno c.d. utili, come nel caso del software e delle banche dati, qualora queste siano create in ambito accademico, non troverebbero applicazione gli artt. 12 bis e ter l.a., bensì la più rigorosa disciplina dell’art. 11, l.a., che determinerebbe l’attribuzione di titolarità in capo all’università esclusivamente nel caso in cui software, banche dati e disegni industriali siano stati realizzati per conto, a nome e a spese dell’università. A ben vedere, infatti, il tenore letterale della norme è chiaro nel prevedere che il c.d. privilegio umanistico, riconosciuto a docenti e ricercatori universitari, si applica unicamente agli «atti» ed alle «pubblicazioni», ossia alle tradizionali opere dell’ingegno a stampa.
17 Un approfondimento di tali temi nella dottrina italiana, si deve a ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il diritto dell’era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche, Bologna, 2006; ▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), Diritto e tecnologie evolute del commercio elettronico, Padova, 2004; R. Caso, Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, Padova, 2004.
18 Cfr. R. Caso, Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, cit.
19 I concetti evidenziati nel testo sono esaurientemente spiegati da ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il diritto dell’era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche, cit., 185 e ss.
20 Sul punto, cfr. Caso, Il Signore degli anelli nel cyberspazio: controllo delle informazioni e Digital Right Management, in M. L. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇ (a cura di), Proprietà digitale. Diritti d’autore, nuove tecnologie e Digital Rights Management, Milano, 2006, 109, 110-112.
21 Un’analisi approfondita dei business model contrattuali e tecnologici che si contendono il campo nel commercio delle informazioni digitali e delle conseguenze giuridiche di cui essi sono portatori si deve a Caso, Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, cit., 16 ss., 67 ss; Id., Il Signore degli anelli nel cyberspazio: controllo delle informazioni e Digital Right Management, cit., 110-112.
22 ▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Reconstructing the Software License, 35 ▇▇▇. U. Chi. L. J. 275, 311-312 (2003), traccia l’evoluzione storica dello schema contrattuale della licenza d’uso sui programmi per elaboratore.
23 Si veda, in proposito, la definizione fornita da Introvigne, Contratto di licenza, cit., 215: «Benché l’espressione “licenza” abbia origini pubblicistiche […], oggi il contratto di licenza si riferisce pressoché esclusivamente al trasferimento del diritto di utilizzare quanto forma oggetto di brevetto (per invenzione industriale, per modello o per marchio) senza trasferire contemporaneamente la titolarità di tale brevetto. Per analogia si è successivamente parlato di licenze con riferimento ad analoghi trasferimenti di diritti nel settore del know-how, del diritto d’autore e dei diritti della personalità – autorizzazione, per esempio, ad utilizzare il nome di un personaggio famoso per contraddistinguere i propri prodotti […]. I due problemi principali riguardano la distinzione tra licenza e cessione e la qualificazione giuridica del contratto. Per quanto riguarda il primo problema, il criterio distintivo dovrebbe essere individuato nel trasferimento o meno della titolarità del brevetto. Se il titolare muta, si ha cessione; se non muta, si ha licenza». La stessa nozione si ritrova già in decisioni più risalenti. Cfr. Appello Milano, 13 novembre 1953, 1954, II, 326, ove si legge che mentre «l’alienazione della privativa […] sostituisce in tutto al vecchio titolare uno nuovo, e […] trasferisce la proprietà del brevetto con tutti gli onere reali gravanti su essa, la licenza di privativa invece (si voglia assimilare ad un contratto di locazione o ad un contratto di vendita) concreta un diritto personale di sfruttamento della privativa, non la proprietà di essa; cioè un rapporto obbligatorio fra le parti, e nel contenuto del diritto del creditore vi è soltanto la facoltà di pretendere una determinata prestazione dal debitore». Più recentemente, Cass., 12 febbraio 1935, in Riv. dir. ind., 1952, II, 111, afferma: «sotto il profilo sostanziale codesto negozio [il contratto di licenza di brevetto] trasferisce al cessionario [cioè, al licenziatario] positivamente […] le facoltà essenziali e caratteristiche della privativa, conservando al titolare del brevetto, oltre ai diritti generali del contratto, poteri accessori, come quelli di esercitare il diritto di proprietà, di chiedere il prolungamento della privativa, […] ecc.». Sulla licenza di diritti di proprietà intellettuale, si vedano anche: ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, La licenza di brevetto, Padova, 1970, 90; ▇. ▇▇▇▇▇▇, Riflessioni sul contratto di licenza per invenzioni, Riv. dir. ind., 1961, II, 365.
24 Il dibattito sulla natura giuridica delle licenze d’uso “proprietarie” è molto accesso soprattutto nella dottrina e nella giurisprudenza d’oltreoceano. Sul punto, tra gli altri, si v. C. H. Nadan, Software Licensing in the 21th century: Are Software “Licenses” really Sales, and how will the Software Industry respond, 32 AIPLA Q.J. 555 (2004); E. I. ▇▇▇▇▇▇▇, Why Sell What You Can License?: Contracting Around Statutory Protection of Intellectual Property, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. Rev. 14, 2 (2006), cit.; ▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, The Incredible Shrinking First-Sale Rule: Are Software Resale Limits Lawful?, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇. 1, 34 (2004); J. ▇▇ ▇▇▇▇▇, Moving Beyond the Conflict Between Freedom of Contract and Copyright Policies: In Search of a New Global Policy for On-Line Information Licensing Transaction: A Comparative Analysis Between U.S. Law and European Law, 25 Colum. J. L. & Arts 239 (2003); D. ▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇, ▇. ▇. Frischling, The Metamorphosis of Contract into Expand, 87 Calif. L. Rev. 17 (1999); ▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Reconstructing the Software License, cit.; M. A. ▇▇▇▇▇▇, Intellectual Property and Shrinkwrap Licenses, 68 S. Cal. L. Rev. 1244 (1995). Secondo ▇▇▇▇▇▇▇, Why Sell What you Can License?: Contracting Around Statutory Protection of Intellectual Property, cit., 7, nel suo significato tradizionale, il termine «licenza» indica «a contract between two parties, one of whom owns intellectual property (the licensor) that other (the licensee) wishes to use. A licensee owns neither the ideas nor the expression of such ideas associated with that intellectual property and may only use the intellectual property in the manner allowed by the licensee».
25 R. Caso, Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, cit.
26 Per un’esaustiva ricostruzione del modello del contratto di edizione, si v. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il contratto di edizione, in Dir. ind., 1998, 270; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, I contratti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, Milano, 2001, 62 ss.
27 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il contratto di edizione, cit., 271-272.
28 V. J. C. ▇▇▇▇▇▇, In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing, Washington, DC: The Association of Research Libraries, 2002, rinvenibile all’URL: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇_▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇’s_Long_Shadow%2C_by_Guedon.htm, ▇▇▇▇.▇▇. a cura di M.C. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. Di ▇▇▇▇▇▇, La lunga ombra di Oldenburg: I bibliotecari, I ricercatori, gli editori e il controllo dell’editoria scientifica, disponibile all’URL: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.
29 ▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇, In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing, cit.
30 Caso, Il Signore degli anelli nel cyberspazio: controllo delle informazioni e Digital Right Management, cit.
31 ▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇, In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing, cit.
32 ▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇, In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing, cit.
33 R. Caso, Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, cit.
34 ▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Reconstructing the Software License, cit.
35 Nell’ambito del movimento dell’OA, si è soliti distinguere tra due diverse strategie volte ad assicurare l’accesso aperto alla conoscenza scientifica: a) la c.d. Gold Road, la quale fa riferimento alle riviste OA (ad esempio, Public Library of Science (PLoS), BioMed Central); e la c.d. b) Green Road, che indica quelle forme di pubblicazione fondate sul permesso conferito dagli editori di riviste tradizionali a ripubblicare sugli archivi OA. Per un approfondimento si rinvia a Caso, L’Open Access alle pubblicazioni scientifiche: una nuova speranza.
36 Per un elenco dettagliato delle diverse iniziative sbocciate nell’ambito del movimento dell’OA, si rinvia nuovamente a Caso, L’Open Access alle pubblicazioni scientifiche: una nuova speranza.
37 Il documento prosegue al punto 2 statuendo che: «Una versione completa del contributo e di tutti materiali che lo corredano, inclusa una copia della autorizzazione come sopra indicato, in un formato elettronico secondo uno standard appropriato, è depositata (e dunque pubblicata) in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le definizioni degli Open Archives) e che sia supportato e mantenuto da un’istituzione accademica, una società scientifica, un’agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell’accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell’interoperabilità e dell’archiviazione a lungo termine».
38 Si pensi, per fare un esempio, ad Unitn-eprints, definito dai suoi stessi promotori come «un archivio istituzionale ove professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Trento possono depositare e conservare la propria produzione scientifica». Tale iniziativa si colloca nel contesto di una più ampio circuito internazionale di archivi OA, tutti conformi al protocollo OAI-PMH, sistema che permette l’interoperabilità e lo scambio di dati e metadati tra i singoli archivi. Si tratta di un archivio istituzionale ove è possibile archiviare sia i lavori pubblicati (post-print) che quelli in corso di pubblicazione o inediti (pre-print). Detto sistema, infatti, non si pone come un’alternativa ai metodi tradizionali di pubblicazione commerciale, ma come metodo complementare di disseminazione e valorizzazione della conoscenza scientifica. Come recitano le condizioni relative alle modalità di deposito e di archiviazione dei materiali, in Unitn Eprints possono depositare i propri lavori di carattere scientifico tutti gli autori afferenti all’Università degli Studi di Trento, specificati come a) professori e ricercatori afferenti a un dipartimento e/o facoltà o a un centro di ricerca dell’Ateneo di Trento; b) dottorandi, assegnasti, contrattisti o visiting professor che effettuino ricerca presso l’Ateneo di Trento. Sul piano dei contenuti, possono essere depositati, preferibilmente in formato PDF, le seguenti tipologie di documenti: libri (o singoli capitolo di libri), atti di congresso, articoli su rivista, technical report, working paper, preprints o postprints, nonchè tesi di dottorato.
39 ▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇, In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing, cit.
40 Lo stesso progetto Creative Commons sta sviluppando un programma specifico dedicato alla conoscenza scientifica, denominato Science Commons. Esso propone un protocollo, cioè una serie di best practice che dovrebbero ispirare ed uniformare la scelta della licenza, strumento quest’ultimo che rimane a discrezione del titolare, attraverso la quale concedere il proprio eprint. Si rinvia all’URL: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/.
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