Contract
PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CIG: 8381295F6B
ALLEGATO 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CLAUSOLE SPECIALI
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI PER IL MINISTERO DELL’INTERNO – SPORTELLI UNICI DELL’IMMIGRAZIONE CIG: 8381295F6B
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ALLEGATO
L’Aggiudicatario si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato 5 e nell’Allegato 5Bis di cui alla documentazione di gara.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Il presente certificato è emesso in riferimento alla/e seguente/i Polizza/e di Assicurazione:
▪ RCT numero di polizza Compagnia
▪ RCO numero di polizza Compagnia
▪ RC Professionale numero di polizza Compagnia
afferente/i all’ appalto per PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONEDILAVOROATEMPODETERMINATOESERVIZICONNESSICIG: 8381295F6B
stipulato da e/o nell’interesse dell’Aggiudicatario ……………………… in conformità a quanto di seguito indicato, nonché all’Allegato 5Bis.
DEFINIZIONI
Società: L’Impresa Assicuratrice.......
Contraente: L’Aggiudicatario del relativo Appalto.
Assicurato Principale: L’Aggiudicatario del relativo Appalto, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti nonché i subfornitori e subappaltatori.
Oggetto dell’Assicurazione: Il servizio, la fornitura o l’opera oggetto del
presente appalto.
CONDIZIONI GENERALI
Art.1 – Effetto e Scadenza dell’Assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del.........................alle ore 24.00
del.......................
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Art. 2 - Novero dei Terzi
Sono considerati nel novero dei Terzi: il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF). In caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dei citati terzi, la Società non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli articoli 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Società.
Art. 3 – Trasmissione di denuncia di sinistro
Qualora il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF) fosse chiamato a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’Assicurato principale, è data facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.
Art. 4 – Modifiche contrattuali, inadempienze
La Società si impegna a dare immediato avviso scritto al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF) con raccomandata A/R, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nel presente documento e nell’allegato 5Bis, nonché di ogni inadempienza del contraente/Assicurato Principale che possa comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del c.c.
In tale specifico caso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF) avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del contraente/Assicurato Principale, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere operativa la polizza di assicurazione.
Art. 5 – Pagamento dei sinistri
I sinistri, indennizzabili ai sensi della presente polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono comunque sempre a carico dell’Assicurato.
In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.
Solo con il benestare della Società l’Assicurato Principale potrà indennizzare direttamente il terzo, con l’intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.
Art. 6 – Cessazione dell'Assicurazione/Scadenza naturale del contratto
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• La Società si impegna a dare avviso scritto al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF):
• con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal Contratto Principale per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
• con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
• con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
• immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente, che possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione.
• con un preavviso di almeno 60 giorni, in caso di naturale scadenza della polizza.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ