ACCORDO
ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0029854.23-12-2021
ACCORDO
tra
l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, nel seguito indicata come “ANSFISA” o “Agenzia”, con sede in Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in xxx xxx Xxxxxxxxxxx, 0, (X.X. 96443320583), rappresentata dall’xxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Matera il 30 gennaio 1964, Direttore della Direzione Generale per la sicurezza delle ferrovie con incarico attribuito con DPCM 11 agosto 2020, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Agenzia, autorizzato alla stipula del presente accordo
e
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili, di seguito per brevità indicato come “CNR - STEMS”, con sede principale in Napoli in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, (X. IVA n. 02118311006), rappresentato dall’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli il 22/06/1956, Direttore di STEMS con incarico attribuito con Provvedimento n. 88 del CNR del 29/09/2020, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede principale dell’istituto, autorizzato alla stipula del presente accordo
e
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Xxxxxx Xxxxxxxx”, di seguito per brevità indicato come “CNR - ITAE”, con sede principale in Messina in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0, (X. IVA n. 02118311006), rappresentato dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a San Marco D’Alunzio (ME) il 28/09/1963, Direttore di ITAE con incarico attribuito con Provvedimento n. 78 del CNR del 20/07/2020, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede principale dell’istituto, autorizzato alla stipula del presente accordo
PREMESSO CHE
- Il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni in legge del 16 novembre 2018, n. 130, recante “disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, così come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha istituito, all’art.12, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA) che, con riferimento al settore ferroviario, l’Agenzia svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;
- Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 di attuazione della direttiva (UE) 2016/798, all’art. 16 prevede anche, tra i compiti dell’Agenzia, quello di promuovere il riordino e sovrintendere all'emanazione di norme tecniche e standard e quello di disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sull'infrastruttura ricadente nell'ambito di applicazione del decreto stesso, incluso anche le locomotive da manovra nell’ambito delle località di servizio e i nuovi treni a celle a combustibile a idrogeno (Fuel Cells);
- l'Agenzia svolge compiti e funzioni normative, autorizzative e di supervisione inerenti alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviaria, anche al fine di migliorare l'accesso al mercato ferroviario per la prestazione di servizi. L’Agenzia esercita, altresì, le funzioni previste dalla norma in materia di sicurezza delle reti ferroviarie isolate dal resto del sistema, delle ferrovie turistiche e del trasporto rapido di massa;
- L’Agenzia svolge altresì, con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e alla sicurezza sui sistemi di trasporto a impianti fissi, i compiti previsti dall’articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, del DL n. 109/2018, così come modificato dal DL 10 settembre 2021, n. 121;
- Nello svolgimento dei compiti di cui sopra l’ANSFISA svolge attività di monitoraggio, studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza nel settore delle infrastrutture e collabora con università, istituti ed enti di ricerca nei settori di interesse;
- L’Agenzia partecipa al Tavolo di coordinamento e confronto sulla “sperimentazione dell’idrogeno in ambito ferroviario”, istituito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie con nota prot. M_INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.U. 0002786.02-04-2021, con il compito di istituire e coordinare in piena autonomia un tavolo tecnico per la definizione delle procedure
di autorizzazione di messa in servizio, in ambito ferroviario, di veicoli a celle a combustibile a idrogeno e infrastruttura interessata, curando i rapporti con ERA e la Commissione;
- L’Agenzia nell’ambito delle procedure di autorizzazione di messa in servizio delle locomotive da manovra nelle località di servizio dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, in conformità a quanto previsto nell’allegato del Decreto ANSF n. 1/2015 - requisito 15.4.2 “Emissioni inquinanti per locomotive tipo B”, ha mappato la situazione del parco locomotive da manovra autorizzate, relativamente ai valori delle emissioni inquinanti misurati dai titolari dell’autorizzazione, al fine di fissare dei valori di riferimento medi in previsione di una revisione del suddetto Decreto;
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in base al suo Statuto, è il più grande Ente pubblico di ricerca nazionale, vigilato dal Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR), con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire, valutare e valorizzare attività di ricerca nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese, nonché di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici che privati.
- il CNR opera prevalentemente mediante importanti progetti di ricerca da realizzarsi, in attuazione delle scelte adottate dal Paese, anche su indicazione delle Amministrazioni dello Stato, inseriti nel più ampio contesto internazionale e in particolare europeo, finalizzati alla produzione di conoscenze utili allo sviluppo e miglioramento della competitività del sistema Paese;
- il CNR dedica consistenti risorse allo sviluppo di settori di rilievo fondamentale per la modernizzazione del Paese;
- il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, detta la disciplina organica di riordino del CNR e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento;
- l'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, reca il "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165", ai sensi del quale è stato emanato lo Statuto del CNR in vigore dal 1° maggio 2011;
- le attività dell’Ente si articolano in sette macro aree di ricerca a carattere interdisciplinare, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento, promozione, trasferimento e valorizzazione dei risultati nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- l’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili (CNR-STEMS) e l’Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Xxxxxx Xxxxxxxx” (CNR-ITAE) sono due strutture scientifiche del CNR, afferenti al Dipartimento di Ingegneria, ICT, Energia e trasporti;
- l’Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili ha come missione quella di dare efficaci risposte alle sfide riguardanti il clima, l'energia e la mobilità ed, in particolare, affronta tematiche di interesse prioritario a livello nazionale e internazionale, quali la de-carbonizzazione dei settori dell'energia e della mobilità, la transizione energetica verso risorse rinnovabili alternative a quelle fossili, il miglioramento dell'efficienza energetica inteso sia nell'ambito della mobilità sia all'interno dei vari comparti industriali, tra cui l'agricolo e l'off-road. Le attività di ricerca riguardano anche l’utilizzo di sensoristica distribuita e l’applicazione di metodologie avanzate di data analytics nella gestione ed ottimizzazione dei sistemi energetici;
- l’Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Xxxxxx Xxxxxxxx” ha una lunga esperienza nella produzione, nello stoccaggio e nell'uso razionale dell'energia. Contribuisce allo sviluppo e alla penetrazione di tecnologie legate all’idrogeno, alle celle a combustibile, al risparmio energetico, alla produzione di energia a basso impatto ambientale e alle fonti energetiche rinnovabili (FER). L'attività di ricerca si basa su conoscenze multidisciplinari,
quali chimica, fisica, ingegneria, ed è finalizzata sia alla ricerca di base sia alla ricerca applicata, tramite la realizzazione di prototipi e alla loro dimostrazione. L’ITAE è attivo nell'integrazione di diverse tecnologie (celle a combustibile, batterie, FER, raffrescamento solare, biomasse, ICT, ecc.), nella sostenibilità economica, ambientale e sociale delle tecnologie energetiche (LCA-Life Cycle Assessment, Social Life Cycle Assessment-SLCA e Life Cycle Costing-LCC) e nel trasferimento tecnologico.
- le Parti ritengono opportuno sviluppare, nell'ambito dei rispettivi ruoli, la collaborazione nelle citate attività per gli aspetti di comune interesse, secondo le modalità previste dal presente Accordo, mettendo a sistema le competenze e le tecnologie delle proprie strutture operanti nei settori dei trasporti, dell’Ingegneria Industriale, della de-carbonizzazione dei settori dell'energia e della mobilità, della transizione energetica verso risorse rinnovabili alternative a quelle fossili, del miglioramento dell'efficienza energetica e di tutte le unità che possano conferire apporti utili, ai fini di una più efficace mappatura e gestione della sicurezza delle reti di infrastrutture nazionali (ferrovie, strade, autostrade e altre infrastrutture dei sistemi di trasporto rapido di massa), anche attraverso l’applicazione di tecnologie d’avanguardia per il monitoraggio di fenomeni fisici;
- l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., che dispone che un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del Codice stesso, ricorrendo alcune condizioni che nella fattispecie sono integrate da tutte le parti del presente Accordo ovvero: l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- ai sensi dell’articolo 15 della legge del 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per tali
accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Per quanto non espressamente previsto, il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
Articolo 2 Oggetto e finalità
1. Con il presente Accordo le parti intendono attivare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento delle attività richiamate nelle premesse, negli ambiti di interesse comune e, in particolare, in una prima fase, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e monitoraggio in materia di emissioni inquinanti per le macchine mobili non stradali, e alimentazione a celle a combustibile a idrogeno (Fuel Cells) dei veicoli ferroviari e nell’ambito del trasporto rapido di massa;
2. Nell’ambito di detta collaborazione sono previste:
a) attività di supporto per l’analisi delle emissioni di inquinanti sulle locomotive da manovra autorizzate in cui permangono incertezze su metodo di misurazione, condizioni di misurazione e caratteristiche del laboratorio e delle attrezzature di misurazione al fine di paragonarli con quelli dello Stage I della Direttiva 97/68/CE indicato come riferimento;
b) la ricognizione dello stato del parco locomotive autorizzate al fine di rilevare i valori medi di riferimento ed individuare i maggiori discostamenti dagli stessi;
c) la mappatura della situazione del parco veicoli ferroviari, fissando eventuali valori di adeguamento per le locomotive da manovra anche tramite provvedimenti mitigativi atti a ridurre l'inquinamento;
d) attività di supporto nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione di immissione sul mercato di veicoli ferroviari a trazione “diesel” (locomotive e complessi bloccati), relativamente alla valutazione del dossier presentato sull’omologazione del motore “diesel”;
e) attività di supporto, nell’ambito del Tavolo di coordinamento e confronto sulla “sperimentazione dell’idrogeno in ambito ferroviario” istituito dal MIMS, per le attività in capo all’Agenzia relative alla definizione delle procedure di autorizzazione di messa in servizio, in ambito ferroviario, di veicoli a celle a combustibile a idrogeno e dell’infrastruttura interessata;
f) attività di supporto allo sviluppo, realizzazione e autorizzazione di tecnologie e progetti innovativi, anche correlati all’utilizzo di fondi nazionali e/o comunitari e alle progettualità del Next Generation EU (Recovery Fund) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
g) il supporto alla definizione di linee di azione e all’individuazione di strumenti metodologici e criteri operativi per l’adozione di misure organizzative e tecnologiche per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra;
h) ogni altra attività di comune interesse rientrante nei compiti delle Parti.
Articolo 3 Adempimenti e oneri delle Parti
1. Le Parti provvedono, per quanto di competenza, alla definizione e attuazione di un Piano finalizzato alla realizzazione di quanto previsto all’art. 2. A tale scopo, le Parti mettono a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, ove necessarie.
2. ANSFISA, in particolare:
a) fornisce tutti i dati e le informazioni necessarie alla definizione del Piano di cui al comma precedente e oggetto delle attività di cui all’art. 2;
b) mette a disposizione le proprie competenze professionali e tecniche per la definizione e l’attuazione del Piano;
c) propone progetti innovativi in fase di ricerca, sviluppo, realizzazione o autorizzazione nel settore dei trasporti, da analizzare congiuntamente.
3. Il CNR-STEMS e CNR-ITAE, in particolare:
a. mettono a disposizione il proprio know how e le competenze tecniche e professionali della propria rete scientifica sulle tematiche oggetto del presente accordo;
b. forniscono il proprio contributo svolgendo attività di studio, analisi, consulenza e assistenza finalizzate ad integrare e supportare sul piano tecnico-scientifico le azioni di competenza di XXXXXXX;
c. forniscono competenze, supporto e soluzioni su aree specifiche legate alle emissioni inquinanti e tecnologia “celle a combustibile a idrogeno” ;
x. xxxxxxxxxx collaborazione, supporto e assistenza tecnico-scientifica ad ANSFISA nella partecipazione ai gruppi di lavoro, commissioni, comitati e tavoli nazionali ed europei sulla “sperimentazione dell’idrogeno in ambito ferroviario”;
e. forniscono collaborazione, supporto e assistenza tecnico-scientifica ad ANSFISA, anche attraverso pareri tecnici e partecipazione a riunioni, nell’attività di autorizzazione dei veicoli a trazione “diesel”.
4. Salvo diversa pattuizione scritta, ciascuna delle Parti fornirà, a proprie spese, le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2. Dette eventuali diverse pattuizioni potranno riguardare unicamente le spese di missione del personale.
Articolo 4 Comitato tecnico-scientifico
1. Allo scopo di assicurare uno sviluppo dell’attività di ricerca coerente con gli obiettivi del
presente Accordo, le Parti si impegnano a costituire un Comitato tecnico-scientifico composto da due membri per ciascuna delle Parti.
2. Il Comitato, che si riunisce ogni volta ritenuta utile, verifica il programma delle attività e le sue eventuali variazioni, valutando lo stato di avanzamento della attività di collaborazione e ricerca, e informando le Parti interessate. Le riunioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Per ogni singola riunione un membro può designare un suo sostituto.
3. In relazione a particolari esigenze e tematiche progettuali, il Comitato potrà avvalersi di esperti qualificati scelti nell'ambito del CNR-STEMS e CNR-ITAE e di ANSFISA.
4. Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione all'altra Parte in forma scritta.
5. Il Comitato avrà in particolare i seguenti compiti:
• Indirizzo strategico e definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
• Supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
• Proposta di eventuali modelli organizzativi/operativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa l'individuazione di appositi gruppi di lavoro;
• Approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti, anche ai fini della successiva presentazione congiunta alle Pubbliche Amministrazione e/o altri soggetti interessati;
Articolo 5
Addendum e variazioni all’Accordo
1. Anche su iniziativa del Comitato di cui all’articolo precedente, eventuali Addendum al presente Accordo potranno essere definiti e sottoscritti successivamente dalle Parti. Ogni variazione al presente Accordo è concordata e sottoscritta tra le Parti. Le attività indicate nell’Accordo potranno essere rimodulate anche in presenza di mutate esigenze e in considerazione delle risultanze emerse a seguito degli studi e sperimentazioni eseguite.
Articolo 6 Durata
1. Il presente Accordo ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione.
2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato con atto scritto tra le Parti, da manifestarsi
prima della scadenza della stessa, salvo la facoltà di recesso di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 8 del presente Accordo;
3. La presente Accordo esplicherà la sua efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art. 7 Modifiche dell'Accordo
1. Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi e termini della
collaborazione sancita con la presente Accordo, le modifiche al medesimo dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire forma scritta.
Art. 8 Recesso
1. Le Parti si riservano la facoltà di esercitare il diritto di recesso dalla presente Accordo,
dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
2. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano altrimenti.
Art.9 Cessione
1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a soggetti terzi.
Art.10 Riservatezza
1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità. Ciascuna delle
Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti, il know-how e le notizie di carattere riservato che le stesse si scambieranno riguardanti l'altra Parte o di cui dovessero venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
2. Restano escluse le informazioni, i dati, le notizie e le decisioni per i quali la legge o un
provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso delle Parti da cui tali dati provengano.
Art.11
Pubblicità e attività di comunicazione
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine delle iniziative comuni oggetto del presente Accordo.
2. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie del presente Accordo e dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordati dalle Parti.
3. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, le Parti concordano di realizzare un costante scambio informativo sugli aspetti di maggiore reciproco interesse.
4. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente Accordo richiederà il consenso delle Parti interessate.
5. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.
6. Le Parti si impegnano a promuovere i risultati raggiunti all’interno del presente Accordo congiuntamente o singolarmente nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione.
7. Verrà concordata tra le Parti una opportuna attività di comunicazione verso l'esterno e verso i media.
Art.12 Proprietà intellettuale
1. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte relativo, ad esempio,
a marchi commerciali, registrati e non, marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché software e programmi informatici, resterà di piena titolarità della stessa.
2. L'uso degli stessi marchi commerciali, registrati e non, marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché software e programmi informatici, che dovrà essere consentito
alle altre Parti nell'ambito della Accordo, non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente disposto in forma scritta.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui alla presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli Atti di cui all'articolo 5 del presente Accordo.
4. Xxxxx restando quanto riportato ai precedenti commi, a ciascuna delle Parti è consentito, nel solo ambito delle proprie attività istituzionali, l’utilizzo dei risultati delle attività di cui al presente Accordo. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Art.13 Trattamento dei dati personali
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati per
l’esecuzione del presente Accordo, saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. In merito a specifiche attività attuative del presente Accordo, potranno essere di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.
Art.14
Foro competente
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In mancanza di
composizione amichevole, tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Accordo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
Il presente Accordo è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti. Esso è soggetto a registrazione in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente.
Per ANSFISA
(Xxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 23.12.2021
09:50:17
GMT+00:00
Per CNR - STEMS Per CNR - ITAE
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxxx 22.12.2021 18:17:41 GMT+01:00
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX' 22.12.2021 12:39:36 GMT+01:00