AREA 3 - GARE E CONTRATTI
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 853 del 13/04/2021
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 549 del 24/02/2021
OGGETTO: | Affidamento del servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi di DiSCo - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. |
OGGETTO: Procedura negoziata sottosoglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi di DiSCo relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti per il periodo di due anni. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
IL DIRETTORE GENERALE
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;
vista la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “Svolgimento funzioni di dirigente dell’ Area 8, dell’ Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all’Xxx. Xxxxx Xxxxx e Area 6 al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” con al quale viene conferita, fra le altre cose, la dirigenza “ad interim” dell’ Aree 3 “Gare e Contratti” e dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’Xxx. Xxxxx Xxxxx a far data dal 1° aprile 2020;
vista la Determinazione Direttoriale n. 2804 del 01 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre2020”;
visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”;
vista la determinazione direttoriale n. 359 del 15 febbraio 2019, a cui si rinvia per relationem, con la quale è stata aggiudicata definitivamente alla soc. TINN Srl la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi relativo all'affidamento del “servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi di Laziodisu relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti per il periodo di due anni, attraverso la procedura RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione”;
considerato che i sopracitati rapporti contrattuali avranno termine il 26 febbraio 2021;
vista la nota del 23 febbraio 2021 dell’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Procedimento pervenuta all’Area 3 - Provveditorato e Patrimonio con la quale richiede espressamente: “l’attivazione di un procedimento per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza dei software applicativi relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti per il periodo di due anni. La necessità e l’obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di assicurare la continuità dei processi che presiedono alla erogazione delle proprie prestazioni ed in particolar modo delle procedure legate alle funzioni fondamentali per la gestione del proprio iter amministrativo richiede la disponibilità di un servizio teso a salvaguardare la disponibilità e la continuità nella fruibilità delle applicazioni software interessate.”;
considerato che i software gestionali e applicativi in uso dall’ Ente sono stati non solo forniti dalla società TINN Srl, ma anche strutturati in una unica piattaforma di lavoro integrata e condivisa da tutto l’ Ente e adeguati alle necessità e ai fabbisogni delle attività istituzionali e per la realizzazione dei progetti FSE nel frattempo gestiti dall’Ente;
considerata la necessità e l’urgenza di assicurare all’Ente la continuità dei processi che presiedono alla erogazione delle proprie prestazioni ed in particolar modo delle procedure legate alle funzioni fondamentali per la gestione del proprio iter amministrativo attraverso la disponibilità e la continuità delle applicazioni software in uso;
considerato che il RUP ritiene maggiormente conveniente continuare ad avvalersi del sistema attualmente in essere ed implementarlo piuttosto che procedere ad una sostituzione dei software applicativi e gestionali e che, pertanto, è necessario verificare se siano presenti sul mercato altri operatori economici in grado di effettuare una adeguata manutenzione e l’implementazione del suddetto sistema informativo creato per DiSCo;
considerato che in riferimento alla nota della Soc. TINN Srl prot. n. 6289/21 del 22 febbraio 2021, DiSCo ha acquisito la disponibilità dei programmi sottoelencati in formato sorgente e ha acquisito, inoltre, il diritto di concessione in riuso dei software in questione ad altre amministrazioni pubbliche unitamente al diritto di per uso interno dell’ Ente esclusivamente al fine di indire eventuali procedure di gara:
Area Amministrativa, Finanza e Controllo |
Contabilità Finanziaria armonizzata ai sensi del DLgs 118/2011 e smi – comprensivo di Xxxxxxxx e Certificato di Previsione/Pluriennale |
Contabilità Generale armonizzata ai sensi del DLgs 118/2011 e smi |
Documento Unico di Programmazione |
Contabilità IVA |
Relazione Tecnica al Rendiconto di Bilancio |
Sostituto d’Imposta e Previdenza |
Gestione Economato |
Gestione Inventario e Patrimonio |
Collegamento con Tesoreria Ente |
Monitoraggio e Controllo |
Piano degli Obiettivi |
Gestione della Fatturazione Elettronica |
Area Risorse Umane |
Gestione Giuridica |
Dotazione Organica |
Gestione Curriculum e Formazione |
Scheda Riepilogo Inquadramento Storico |
Gestione Economica del Personale |
Gestione CoCoCo |
Dichiarazione dei Redditi Mod. 770 |
Cedolino Telematico |
P@ycheck |
Area Affari Generali |
Atti Amministrativi |
Albo Pretorio |
Gestione Messi |
Albo pretorio on-line |
Amministrazione Trasparente |
Area Gare e Contratti |
Gestione Gare e Repertorio Contratti |
visto il par. 2.3 delle Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell’ANAC per il “ ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi infungibili” che sul punto dell’infungibilità di un servizio precisa espressamente che: “In via preliminare appare opportuno ricordare che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto)può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Naturalmente, trattandosi di una deroga all’evidenza pubblica, occorre che l’infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell’amministrazione.
visto il par. 2.3 delle Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell’ANAC per il “ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” - che recita espressamente che: “In questi casi, la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell’home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato e la più ampia diffusione dell’iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa”;
visto, altresì, le ulteriori previsioni contenute nel par. 2.3 delle Linee guida sopra indicate che recitano espressamente che: “Sotto un diverso profilo, occorre precisare che la stazione appaltante non può basare la motivazione della propria scelta di derogare all’evidenza pubblica sulla base dei risultati di consultazioni condotte in passato. Infatti, nel tempo le condizioni che hanno portato a riconoscere l’infungibilità della fornitura o del servizio possono variare. Peraltro, «in giurisprudenza è stato puntualizzato che la “unicità” dello “operatore economico determinato”, id est del prodotto o del servizio, chiesta dalla norma in parola, non esprime un concetto astratto, essendo un rispettivo esempio ben difficilmente rinvenibile in rerum natura, bensì ne è ragionevole l’interpretazione secondo cui va considerato “unico” il prodotto che, anche in relazione al fattore temporale, “in quel momento, sia pronto all’uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti”, pena altrimenti una lettura della norma stessa trasmodante in una interpretatio abrogans della medesima, non conforme al canone pur restrittivo individuato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria». In sostanza, la dimostrazione dell’infungibilità del servizio o della fornitura si deve basare su valutazioni attuali, non legate ai risultati di precedenti verifiche o a ipotesi circa futuri sviluppi nel mercato, che, pure, vanno presi in considerazione per la determinazione della durata dell’affidamento”;
ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, pubblicare un Avviso volto a consultare il mercato al fine di verificare l’eventuale infungibilità delle prestazioni di manutenzione dei software applicativi di DiSCo relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti;
ritenuto opportuno pubblicizzare l’Avviso di cui sopra per un periodo di quindici giorni sul profilo del committente, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 8 dell’ Anac secondo cui “La stazione appaltante
assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell’home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni”;
considerato che nel caso partecipi alla “Consultazione di Mercato” unicamente l’operatore uscente, verrà acclarata l’infungibilità del servizio e pertanto l’Amministrazione procederà con l’affidamento del servizio de quo alla Soc. TINN Srl ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b), n. 2, D. Lgs. n. 50/2016, in quanto è stato dimostrato che solo tale operatore possa garantire con adeguata efficienza il soddisfacimento delle finalità perseguite dall’Amministrazione;
considerato che nell’eventualità sopra prevista si procederà ad una Trattativa diretta sul MEPA attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016;
preso atto che la partecipazione alla “Consultazione di Mercato” di altri operatori economici rende il servizio in oggetto fungibile e che, di conseguenza, l’operatore economico in grado di eseguire il servizio verrà individuato attraverso l’avvio di una apposita procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 attraverso una RDO sul MEPA;
considerato, pertanto, il RUP con la sopracitata email ha stimato l’importo dell’appalto in € 180.000,00, IVA esclusa per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto e nel caso in cui si proceda ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 il medesimo importo indicato sarà eventualmente oggetto di rinegoziazione con l’operatore uscente e nel caso di procedura negoziata sottosoglia il medesimo importo sarà oggetto del ribasso percentuale dell’offerta economica;
valuta l’opportunità, a causa della specificità e la non programmabilità delle prestazioni di cui si compone la presente procedura di gara, di procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotare la Stazione appaltante di uno strumento contrattuale dinamico rispondente alle esigenze e fabbisogni necessari e al fine di realizzare gli obiettivi sopra semplificati l’Amministrazione;
visto l’art. Art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta”;
considerato che il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 180.000,00, IVA esclusa, per il periodo di 24 mesi dalla stipula del contratto dettagliati nella seguente tabella:
n. | Descrizione servizi | CPV | PRESTAZIONE | Importo biennale |
1 | Servizio di manutenzione dei software applicativi di DiSCo relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti | 72250000-2 | Principale | € 120.000,00 |
2 | Servizio di assistenza, consulenza, supporto specifico e formazione sull'utilizzo degli applicativi gestionali | 72253000-3 | Secondaria | € 60.000,00 |
Valore dell’appalto | € 180.000,00 |
considerato che la procedura di appalto è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali e che, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni;
dato atto che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza e dunque non si darà luogo all’elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a zero;
visto il parere n. 735 del 24 settembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e di trasporti che recita espressamente: […] “Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione […]”;
visto l’art. 1 comma 1, della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che:
“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;
visto l’art. 1 comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a
350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”;
visto l’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) relativamente alla seguente previsione:
“Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”;
vista la nota del Dipartimento per le infrastrutture del MIT del 13.01.2021, avente ad oggetto: “Chiarimenti sugli obblighi di pubblicità ai sensi dell’art. 1 d.l. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020[…]”, nella quale viene chiarito, con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento sottosoglia nella disciplina introdotta dal decreto Semplificazione, che l’Amministrazione per l’individuazione degli operatori può:
- Condurre un’indagine di mercato secondo le indicazioni delle Linee Guida Anac n. 4 con pubblicazione del relativo avviso sul proprio sito istituzionale; o in alternativa
- Utilizzare elenchi, dando immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte.
considerato che, in un’ottica di semplificazione e contestuale rispetto della trasparenza e massima concorrenzialità, l’Amministrazione ritiene di seguire la seconda opzione - procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 - prospettata nella sopra richiamata nota, solo dopo aver verificato la presenza di altri operatori economici sul mercato che attestino il servizio de quo fungibile, a seguito della predisposizione della Consultazione di mercato, da pubblicarsi preventivamente sul proprio sito istituzionale per almeno 15 (quindici giorni);
visto l’art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
visto l’art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale , per l’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;
visto l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita espressamente che: “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2017)” così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 120, legge n. 145 del 2018 che recita espressamente: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207. Xxxxx restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”;
considerato che l’importo del servizio da appaltare è sotto soglia comunitaria e al fine di ottemperare agli obblighi di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la Stazione Appaltante predisporrà una procedura di gara sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
considerato che sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando “Servizi/Servizi per l’Information & Communication Technology - sottocategoria merceologica: “Sviluppo e gestione applicazioni software”;
considerato il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: ”Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;
considerato che il RUP, nell’ipotesi di avvio di procedura negoziata, ritiene opportuno reinvitare il contraente uscente in quanto è in grado di garantire con la medesima efficienza il soddisfacimento delle richieste dell’Amministrazione per la gestione e l’utilizzo della sistema in essere, da esso stesso appositamente realizzato per le esigenze amministrative;
considerato che l’Amministrazione ritiene giustificata la partecipazione dell’operatore uscente al fine di garantire il livello qualitativo della prestazione e la competitività della procedura, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale ( esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
considerato che le modalità di invito degli operatori economici alla eventuale procedura negoziata procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 tramite RDO del MEPA sono indicate nella “Consultazione di mercato”;
considerato che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
visto l’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: “ Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”;
visto l’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che stabilisce espressamente che:
“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;
considerato che sulla base delle previsioni di cui alla “Consultazione di mercato” allegato al presente provvedimento, l’Amministrazione potrà avviare un’eventuale procedura negoziata sottosoglia, solo dopo aver verificato la presenza di altri operatori economici sul mercato che rendono il servizio in oggetto fungibile, e che, di conseguenza, l’operatore in grado di eseguire il servizio dovrà essere invitato alla suddetta procedura aggiudicata secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa mediante i seguenti punteggi:
a) Offerta tecnica: 70 punti su 100;
b) Offerta economica: 30 punti su 100;
considerato che l’eventuale scelta procedurale sopra indicata (procedura negoziata preceduta da una consultazione di mercato) in correlazione con la scelta dell’oepv come criterio di aggiudicazione consentiranno alla Stazione appaltante una più ampia concorrenza e offerte più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno anche dal punto di vita qualitativo;
visto l’art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che:
“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;
considerato, pertanto, che per la presente procedura la Stazione appaltante non richiederà la garanzia provvisoria di cui all’ art. 93 del Codice, in ossequio ale disposizioni di cui all’art. 1, comma 4, della L.120/20;
considerato che in relazione all’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) relativo alla “diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”, la Stazione appaltante inserisce nell’Avviso pubblico il requisito di iscrizione sul MEPA con la specificità della sede di affari: Lazio (e dunque comprendendo sia gli operatori economici di provincia diversa da quella di Roma sia operatori situati in altre Regioni ma con disponibilità ad eseguire le prestazioni sul territorio della regione Lazio);
visto l’art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma
11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”;
considerato che le modalità operative con le quali verrà effettuato l’affidamento e tutti gli altri aspetti di dettaglio sono indicati nella “Consultazione di mercato” che si approva con il presente provvedimento;
visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: “Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenenti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre”;
visto il par. 5.1.4 delle Linee guida n. 4 dell’ANAC che prevedono espressamente che: “La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della
rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 5”;
considerata l’urgenza di affidare il servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma dei software applicativi in uso presso l’Ente anche in considerazione dell’utilizzo della stessa da parte dei dipendenti di DiSCo per le attività amministrative ed istituzionali e per lo svolgimento del procedimento amministrativo che viene investito per la gran parte dell’iter dal software applicativo di contabilità;
visto l’art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”;
visto l’art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”;
considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l’art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto non si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;
considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall’art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall’art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;
visto l’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. É fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”;
considerato che l’appalto è caratterizzato da una unitarietà funzionale e, pertanto, si ritiene opportuno, sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell’ottimale esecuzione, non procedere con la suddivisione in lotti e nello specifico, la previsione di un unico operatore economico che gestisce l’intero servizio consente di assicurare lo svolgimento omogeneo delle prestazioni;
considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l’acquisto di servizi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;
visto il protocollo d’azione stipulato tra l’Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d’oneri nell’appalto di cui si tratta: “Laziodisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”;
Visto il par. n. 1 della Delibera dell’ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del
contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare:
a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b. per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine)”;
visto l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
considerato che il presente appalto è stato inserito nella “Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022”, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell’art. 7 del “Regolamento” (D.M. n.14/2018);
visto l’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[…]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;
visto l’art.113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;
visto l’art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:
“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretta;
c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;
visto l’art 15, comma 1 lett. d del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:
“L’Amministrazione indica le condizioni per l’attribuzione dell’incentivo:
a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all’art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;
c) a prescindere dall’importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all’art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;
d) in ogni caso, a termini dell’art. 113, comma 2, ai fini dell’incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell’esecuzione”;
visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 che recita testualmente che:
“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.
10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”;
visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvengono ragioni di particolare complessità del medesimo attestate dal RUP, che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all’art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 e smi;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 66062, Art. 6 denominato “Servizi informatici e di telecomunicazioni (FUNZIONAM. AMMIN.)”, del bilancio di previsione 2021, sufficientemente capiente, sul Cap. 66062, Art. 6 denominato “Servizi informatici e di telecomunicazioni (FUNZIONAM. AMMIN.)” del bilancio di previsione 2022, sufficientemente capiente e sul Cap. 66062, Art. 6 denominato “Servizi informatici e di telecomunicazioni (FUNZIONAM. AMMIN.)” del bilancio di previsione 2023, sufficientemente capiente;
visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”;
vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”;
vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;
visto lo Statuto dell’Ente;
verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;
Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
D E T E R M I N A
1. di approvare l’Avviso della “Consultazione di mercato” e tutta la relativa documentazione correlata con cui viene indetta la procedura per l’affidamento del “Servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi di DiSCo relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti per il periodo di due anni" secondo le modalità operative previste dalla Consultazione stessa;
2. di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale di DiSCo per almeno quindici gg. consecutivi, in conformità alle Linee Guida 8 dell’ANAC;
3 che il valore complessivo, al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, determinato sulla base del contratto in essere, è pari a circa € 219.600,00, IVA inclusa per il periodo di 24 mesi così quantificato:
n. | Descrizione servizi | CPV | PRESTAZIONE | Importo biennale |
1 | Servizio di manutenzione dei software applicativi di DiSCo relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti | 72250000-2 | Principale | € 146.400,00 |
2 | Servizio di assistenza, consulenza, supporto specifico e formazione sull'utilizzo degli applicativi gestionali | 72253000-3 | Secondaria | € 73.200,00 € |
Valore dell’appalto | 219.600,00 € |
4. che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;
5. di prenotare la somma di € 54.900,00, oneri compresi, alla missione 1, programma 6, titolo 1, capitolo 66062 “Servizi informatici e di telecomunicazioni (FUNZIONAM. AMMIN)” Art. 6 PDCI 1.03.02.19.001 del Bilancio di Previsione 2021;
6. di prenotare la somma di € 109.800,00, oneri compresi, alla missione 1, programma 6, titolo 1, capitolo 66062 “Servizi informatici e di telecomunicazioni (FUNZIONAM. AMMIN)” Art. 6 PDCI 1.03.02.19.001 del Bilancio di Previsione 2022;
7. di prenotare la somma di € 54.900,00, oneri compresi, alla missione 1, programma 6, titolo 1, capitolo 66062 “Servizi informatici e di telecomunicazioni (FUNZIONAM. AMMIN)” Art. 6 PDCI 1.03.02.19.001 del Bilancio di Previsione 2023;
8. di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9.di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
10.di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. X.Xxx. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio
11. che il responsabile unico del procedimento è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
12.di mettere a disposizione l’Ufficio Gare e Contratti di DiSCo per i lavori di veridica della documentazione amministrativa delle domande pervenute, per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti alla gara mediante la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC (si veda l’art. 81, comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi) e per gli ulteriori, connessi e successivi adempimenti amministrativi, solo su esplicita richiesta del RUP e della Commissione di Gara.
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
XXXX XXXXXXX in data 25/03/2021
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento.
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E CONTRATTI XXX. XXXXX XXXXX in data 25/03/2021
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. XXXXXXXXXX XXXXXXXX in data 26/03/2021
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA XXXX XXXXX in data 26/03/2021
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta x.xx 549 del 24/02/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato
del D.lgs 118/2011.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Xxxx. XXXXXXXXX XXXXX In data 13/04/2021