TRA
ACCORDO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.11 BIS E ART. 22 CCNL, PARTE TERZA, PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
– CASSE RURALI ED ARTIGIANE
Il giorno 28 aprile 2021, tramite collegamento virtuale, come previsto dalle attuali disposizioni regolamentari,
TRA
− Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., di seguito
denominata Cassa Centrale Banca o CCB, rappresentata dal Presidente signor Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e la BCC Valdostana s.c., di seguito denominata BCC, rappresentata dal Presidente signor Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, assistite dal Direttore Generale della BCC e dal servizio Welfare e Relazioni Sindacali del Gruppo Cassa Centrale Banca;
E
− La Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata da
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx dalla RSA Xxx Xxxxx;
− La Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST – CISL),
rappresentata Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxx e dalla RSA Xxxxxxx Xxxxxx;
− La Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito
(FISAC – CGIL) rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx e dalla RSA Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx;
− La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni (UIL.C.A.) rappresentata da
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e dalla RSA Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
− La Federazione del Credito ed Enti assimilati UGL (UGL Credito)
rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx.
PREMESSO CHE
- In data 03/06/2019, la BCC Valdostana e Cassa Centrale Banca hanno avviato la procedura di informazione e consultazione ex artt. 11 bis e 22 parte terza del CCNL, con l’invio della prevista informativa alle Organizzazioni sindacali nell’ambito della declinazione del “Piano di risanamento 2020 - 2022” della Banca presentato alle OOSS che prevede, tra l’altro, il contenimento del
costo del lavoro e delle spese amministrative per 2,1 milioni rispetto all’anno precedente;
- Nel corso del confronto svolto in sede locale, le parti non sono riuscite a raggiungere un’intesa per la gestione delle criticità delineate nell’informativa di cui al punto che precede;
- In data 03 dicembre 2019, le parti concludevano con esito negativo la fase di confronto in sede locale;
- In seguito alla richiesta di attivazione della fase nazionale della procedura ex art. 22 CCNL da parte delle Segreterie nazionali, le parti, in data 07 febbraio 2020, hanno siglato un verbale di mancato accordo.
- In data 26/11/2020 la BCC Valdostana e Cassa Centrale Banca hanno avviato una nuova procedura di informazione e consultazione ex artt. 11 bis e 22 parte terza del CCNL, con l’invio della prevista informativa alle Organizzazioni sindacali, da intendersi qui integralmente richiamata, nell’ambito della declinazione “Piano di risanamento 2020 - 2022”” della Banca presentato alle OOSS che prevedeva, tra l’altro, il contenimento del costo del lavoro rispetto al 31.12.2019 di almeno 2,4 milioni.
Nella specie, nell’ambito della suddetta informativa, si evidenziava, tra le altre, quanto segue:
Come già comunicato con l’informativa del 03 giugno 2019 e come ampiamente illustrato nel corso del confronto sindacale tenutosi a decorrere dall’08 luglio 2019 in sede locale, l’inizio della crisi finanziario-economica nel 2008 e il conseguente impatto sullo stato del credito erogato ha alimentato fabbisogni crescenti di svalutazione del credito non performing. L’intensità di tale drenaggio reddituale è risultato tale da determinare una successione di risultati negativi di esercizio che hanno eroso la solidità patrimoniale dell’Istituto rendendolo fragile rispetto ai coefficienti regolamentari minimi da rispettare. La fragilità patrimoniale di fine 2017 è risultata tale da necessitare un importante intervento di sostegno patrimoniale da parte dell’attuale Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo cui si è affiancata anche un’azione di ricambio della governance sia in occasione dell’Assemblea dei Soci del maggio 2018 che nella nomina del nuovo ed attuale Direttore generale nella stessa primavera.
La gravità delle problematiche reddituali e patrimoniali della Banca sono state premessa al ricevimento di una Lettera di Intervento inviata dalla Banca d’Italia richiedente severe, incisive e tempestive azioni di ripristino di un adeguato equilibrio reddituale cui la Banca ha risposto in coordinamento con la Capogruppo. Nell’ambito del sistema di valutazione del rischio delle BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo la classe di rischio cui la BCC Valdostana è attribuita è la più fragile e quindi destinataria di un piano di risanamento indirizzato dalla Capogruppo. Ancora, la BCE ha effettuato una verifica a distanza “deep-dive” a fine 2019; in gennaio l’Autorità di Xxxxxxxxx ha formalizzato le principali conclusioni evidenziando i profili di debolezza con riferimento al modello di business, alla qualità degli attivi e alla
solvibilità. Nello specifico è stato rilevato che il Piano di risanamento deliberato a fine settembre 2019 non definiva obiettivi sufficientemente ambiziosi, in particolare per quanto concerne il raggiungimento di una sostenibile profittabilità e posizione sul credito deteriorato nel medio termine. L’Autorità di Xxxxxxxxx si è, ancora, spinta nell’indicare le valutazioni che devono essere considerate nella riformulazione del Piano di risanamento ovvero:
i. La struttura della banca risulta molto inefficiente, evidenziando un cost/income elevato;
ii. Esistenza di ampi spazi di miglioramento della struttura dei costi;
iii. Livello di copertura del credito deteriorato che rimane molto ridotto.
iv. È stata quindi richiesta la riformulazione del Piano di risanamento.
Le attuali prospettive di una ripresa economica rimangono deboli, la conseguente lentezza del miglioramento del credito deteriorato in un contesto bancario di forte innovazione ed inasprimento della concorrenza sia sul credito che sui servizi, non permette di ipotizzare, stando così le cose, una veloce ed adeguata ripresa della redditività aziendale.
Occorre infine contestualizzare la recessione economica e gli effetti sull’intera economia della regione conseguente alla pandemia Covid-19 che apre forti perplessità sulla tenuta dell’attuale qualità del credito e delle previsioni di crescita della componente commissionale legata alla raccolta gestita/assicurativa che potrebbe essere rallentata da un andamento delle quotazioni negative.
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La Banca, come comunicato precedentemente, ha già adottato una serie di iniziative volte a
contrastare questo trend negativo e a recuperare redditività. Le iniziative sono così sintetizzabili:
a) Recupero di ricavi: le principali azioni intraprese o in calendario per re- impostare il modello di business sono le seguenti:
i. Introduzione di 3 Aree commerciali: xxxx xxxxx, Aosta e bassa valle;
ii. Razionalizzazione della rete sportelli in otto filiali madri, più strutturate e che possano offrire tutti i servizi bancari, assicurativi e consulenziali e le restanti filiali “figlie” che garantiscono l’operatività corrente e la consulenza su richiesta;
iii. Formazione a livello di aree commerciali focalizzata sulla necessaria azione di sviluppo sia interna (clientela già acquisita) sia della ricerca di nuovi segmenti di mercato;
iv. Formazione a livello di rete filiali per il completamento dei servizi offerti (risparmio amministrato/gestito – Banca Assicurazione, Consulenza sugli impieghi)
v. Richiesta di pagamento dei costi sostenuti per la gestione del comparto tesorerie
b) Riduzione dei costi amministrativi: le principali azioni intraprese o in calendario per ridurre i costi amministrativi sono le seguenti:
i. Rinegoziazione contratti di locazione e riduzione dei costi a seguito della chiusura di alcune filiali;
ii. Rinegoziazione dei contratti di pulizia, manutenzione, vigilanza, trasporto valori e similari;
iii. Riduzione dei compensi per gli Organi Collegiali (CdA e Collegio) per circa 100.000€ su 400.000 del 2017;
iv. Riduzione dei costi legati all’organizzazione degli eventi sociali (Assemblee, pubblicità);
v. Azzeramento del budget per le spese promozionali;
vi. La riduzione, anche tramite il convenzionamento, delle spese legali per il recupero del credito;
Nel Piano di risanamento riformulato sono state inoltre previste inoltre le seguenti misure:
i. Iniziative commerciali che vedono la portafogliazione della clientela ed assegnazione della medesima ciascun consulente/collaboratore di rete;
ii. Una convenzione con un primario mediatore creditizio per lo sviluppo del comparto creditizio della clientela;
iii.Ulteriore riduzione del numero delle filiali volte al contenimento dei costi di struttura.
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Nonostante le predette operazioni, rimane necessario agire anche sul costo del personale al fine di
ridurlo, rispetto al 31.12.2019, di almeno Euro 2,4 milioni l’anno.
- In data 14.12.2020 è stato siglato tra le parti un accordo ex art 22 parte terza del CCNL alfine di attivare le prestazioni straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto Interministeriale del 20 giugno 2014 mediante l’erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito e versamento della contribuzione correlata nei confronti di un massimo di 13 persone che maturino i requisiti di accesso alla prestazione della pensione ex Legge 92/2012 per un massimo di permanenza individuale al fondo di 60 mesi. Le Parti hanno altresì concordato che, a fronte degli accessi al fondo esuberi, la Banca di Credito
Cooperativo si impegnasse, entro il 30.06.2022, ad assumere o a trasformare in contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, almeno n° 1 persona ogni 3 dipendenti che beneficiano dell’esodo.
- Alla data del 31.01.2021 n°11 persone hanno aderito alle prestazioni di cui al punto che precede, mentre 2 hanno fatto accesso alle prestazioni pensionistiche.
VISTI
− l’art. 11 bis e l’art. 22, parte terza del CCNL per i quadri direttivi ed il
personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 21.12.2012, così come rinnovato dall’accordo del 19 dicembre 2019;
− il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 giugno 2014 n. 82761, pubblicato in G.U. n. 236 del 10 ottobre 2014;
Tutto quanto innanzi premesso le parti come in epigrafe rappresentate ed assistite
convengono quanto segue Sezione I
Disposizioni Generali
1)PREMESSA, PROCEDURA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE, INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO
La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente verbale di accordo.
Le parti concordano che la procedura contrattuale di confronto collettivo di cui agli artt. 11 bis e 22 parte terza del c.c.n.l. è stata correttamente avviata ed è da considerarsi fra le stesse conclusa con riguardo ad ogni fase necessaria ed eventuale prevista dalla citata norma contrattuale; parimenti, considerano assolto ogni altro obbligo aziendale di informazione e consultazione dei lavoratori di cui alle vigenti norme di legge.
Le clausole del presente accordo formano una disciplina unitaria ed inscindibile.
2)FINALITÀ GENERALI DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha la finalità di ricercare soluzioni condivise e partecipate tra lavoratori, Banca e Capogruppo al fine del riassetto e rilancio della BCC Valdostana in un’ottica “stand alone”, attraverso
strumenti e misure che consentano la risoluzione delle criticità delineate nell’informativa.
Nella specie, le OOSS prendono atto dell’obiettivo di risanamento dichiarato nell’informativa citata in premessa in relazione al quale (obiettivo), i lavoratori concorreranno nelle misure di seguito dettagliate.
3)EFFICACIA E DURATA
Il presente accordo, attese le sue finalità, si applica a tutti i lavoratori a tempo indeterminato alle dipendenze di BCC Valdostana alla data di decorrenza del presente accordo; esso decorre dal 1giugno 2021 e scade il 31 maggio 2024. Gli effetti del presente accordo cesseranno in ogni caso dalla data di decorrenza di una eventuale fusione che dovesse interessare la Banca.
In relazione al personale dipendente che maturi i requisiti per aderire all’assegno straordinario del Fondo di solidarietà ma che resti alle dipendenze della Banca su richiesta datoriale, si conviene che il costo della sua ulteriore permanenza in servizio non dovrà ricadere sugli altri lavoratori e che il medesimo non sarà interessato dalle misure del presente accordo per il tempo intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti di accesso al fondo e l’effettiva risoluzione del rapporto.
Sezione II
Strumenti e misure degli interventi di gestione della crisi 1)CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVA - RIDUZIONE ORARIO DI
LAVORO
Dal 1 giugno 2021 e sino al 31 maggio 2024, in concorso con gli altri strumenti definiti nel presente Accordo, con la finalità di tutela dei livelli occupazionali, le parti stabiliscono di adottare un “contratto di solidarietà difensiva” con riduzione dell’orario di lavoro per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, di ogni livello e categoria professionale, presenti in azienda alla data di decorrenza del presente accordo.
L’orario di lavoro settimanale della Banca è distribuito su cinque giorni, da lunedì a venerdì per un totale di 37 ore e 30 minuti settimanali.
La riduzione dell’orario di lavoro avrà effetto nei confronti di tutti i lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda alla data di decorrenza del presente accordo, come indicati nell’allegato “A”, che riporta l’elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione oraria e il numero di ore corrispondenti,
ed è stabilita in complessive 5 giornate annue per ciascun lavoratore a tempo pieno, da effettuarsi attraverso giornate intere o mezze giornate.
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo parziale, tale riduzione sarà proporzionale all’orario osservato, sempre da effettuarsi attraverso giornate intere o mezze giornate.
Ai fini della programmazione annuale della riduzione dell’orario di lavoro, la BCC Valdostana si impegna a tenere nella dovuta considerazione le esigenze personali e/o familiari segnalate con congruo anticipo dai dipendenti.
Eventuali variazioni della programmazione della riduzione oraria stabilita al presente punto potranno verificarsi per le seguenti esigenze:
● Guasto o funzionamento anomalo delle procedure e degli apparati informatici;
● Aumento non previsto dei carichi di lavoro;
● Sostituzione per assenze impreviste di personale.
● Richieste documentate dei lavoratori per esigenze impreviste e sopraggiunte.
In caso di mancata effettuazione della riduzione oraria secondo la pianificazione stabilita, la stessa potrà essere nuovamente programmata dalla Banca nell’arco dei 36 mesi di durata del contratto di solidarietà.
Ferma la decorrenza e gli effetti economici stabiliti al presente punto, le parti dichiarano che lo strumento della riduzione oraria è strettamente funzionale alla sostenibilità dei livelli occupazionali e pertanto sarà oggetto di domanda di accesso alle prestazioni del “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo”, al fine di accedere alla prestazione ordinaria di sostegno al reddito di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) punto 2, del DM 82761/2014 (assegno ordinario a favore dei lavoratori) nei limiti di prestazione e di capienza aziendale a queste assegnati dalla normativa tempo per tempo vigente.
Le parti dichiarano che le percentuali di riduzione oraria stabilite al presente punto risultano fissate nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di cui all’art. 21, comma 5, del Dlgs. n. 148/2015.
2)FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA ATTRAVERSO L’ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ - ART. 5, COMMA 1, LETT. A) PUNTO 2, DEL DM 82761/2014
In concomitanza con l’avvio delle misure di cui al punto 1 della presente Sezione II, al fine di aggiornare, consolidare, sviluppare le competenze professionali, nonché di rafforzare la diffusione di una cultura manageriale in linea con gli obiettivi del piano industriale, le Parti convengono sulla necessità di mettere in atto, utilizzando le specifiche previsioni della parte ordinaria del Fondo di solidarietà, un piano di formazione, riqualificazione e riconversione professionale, sia per creare le condizioni per un’adeguata copertura delle posizioni vacanti, sia per garantire la massima flessibilità di utilizzo delle risorse, in linea con i cambiamenti organizzativi in atto.
La formazione, riqualificazione e riconversione professionale, rivolta a tutto il personale dipendente, ad eccezione dei dirigenti, riguarderà:
● la formazione professionale mirata ad un approfondimento delle conoscenze, in relazione alla diversa posizione di lavoro assunta;
● la formazione prevista dalla normativa vigente;
● la formazione orientata allo sviluppo di competenze manageriali
relative alla gestione delle relazioni di lavoro e dei rapporti con soci e clienti.
Le Parti concordano di richiedere al Fondo di Solidarietà di contribuire, in xxx xxxxxxxxx, xx finanziamento, fatte salve le risorse disposte in virtù del punto 1 del presente accordo, fino ad esaurimento, dei suddetti interventi di formazione per le ore previste dal contratto collettivo di lavoro negli anni di vigenza del presente accordo.
3)ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEI COSTI VARIABILI
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei costi di cui alla Sezione I punto 2, le parti convengono altresì di valorizzare i seguenti minor costi:
i. Minor costo del personale che ha aderito alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, per un valore annuo pari a € 882.000;
ii. Minor costo di 2 persone che hanno fatto accesso alle prestazioni previdenziali di pensione per un valore annuo pari a € 286.000;
iii. Minor costo di 1 un dipendente dimissionario pari a € 75.000 annui;
iv. Minori costi di gestione rispetto all’anno 2019, per un valore complessivo annuo pari ad euro 93.000:
passaggio alle hub/spoke | 14.0 00 |
passaggio al ticket elettronico | 35.0 00 |
fruizione delle ferie arretrate | 14.0 00 |
minori prestazioni di lavoro | 28.0 |
straordinario | 00 |
blocco delle indennità di | 2.00 |
riunione fuori orario | 0 |
v. Minor costo annuo pari a Euro 265.000 a valere sugli interessi passivi dovuti dalla Banca in relazione agli strumenti di capitalizzazione di AT1 e PO subordinati sottoscritti da Cassa Centrale Banca (complessivamente per 14 mln Euro);
vi. Minor costo annuo dei compensi del Consiglio di Amministrazione della Banca, - ulteriori rispetto a quelli già riportati in premessa e pari a 100.000 euro annui - per un valore di complessivi 33.000 euro annui (di cui, € 21.000 di minor compensi del CDA e 12.000 euro di indennità di Presidenza).
Al medesimo fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione del costo concordato, la parti convengono altresì, per il periodo di vigenza del presente accordo, quanto segue in relazione a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, di ogni livello e categoria professionale, presenti in azienda alla data di decorrenza del presente accordo.
- Sterilizzazione degli aumenti di costo derivanti dal pagamento, complessivamente, di 5 giornate di festività coincidenti con la domenica nel triennio;
4)RIDUZIONE SOLIDARISTICA DELL’ORARIO DI LAVORO
Per le citate finalità generali del presente accordo e con effetti per il periodo di 36 mesi, le parti convengono una ulteriore riduzione solidaristica - a valere per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, di ogni livello e categoria professionale, presenti in azienda alla data di decorrenza del presente accordo - dell’orario di lavoro e della relativa retribuzione, con criteri di progressività e proporzionalità, fino ad ottenere una riduzione complessiva del costo del personale di ulteriori euro 174.000 (costo azienda), corrispondenti a 7 giorni lavorativi medi all’anno per ciascun dipendente da effettuarsi attraverso giornate intere o mezze giornate, secondo gli scaglioni di seguito indicati:
- per le RAL da 30.000 a 35.000 euro ➔ 3 gg
- per le RAL da 35.000 a 40.000 euro ➔ 5 gg
- per le RAL da 40.000 a 50.000 euro ➔ 7 gg
- per le RAL da 50.000 a 60.000 euro ➔ 8 gg
- per le RAL da 60.000 a 100.000 euro ➔ 9 gg
- per le RAL superiori a 100.000 euro ➔ 10 gg
Ai fini della programmazione annuale della riduzione dell’orario di lavoro, la BCC Valdostana si impegna a tenere nella dovuta considerazione le esigenze personali e/o familiari segnalate con congruo anticipo dai dipendenti.
Eventuali variazioni della programmazione della riduzione oraria stabilita al presente punto potranno verificarsi per le seguenti esigenze:
● Guasto o funzionamento anomalo delle procedure e degli apparati informatici;
● Aumento non previsto dei carichi di lavoro;
● Sostituzione per assenze impreviste di personale.
● Richieste documentate dei lavoratori per esigenze impreviste e sopraggiunte.
5)PROCEDIMENTI DI VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E DELL’ACCORDO
Resta inteso che le parti procederanno, ogni semestre, a specifici momenti di verifica del piano di risanamento e del presente accordo, con particolare riferimento all’andamento economico/patrimoniale della Banca e al costo del lavoro, per valutare anche una possibile riduzione delle misure adottate col presente accordo.
Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, intervengano strumenti di legge o di contratto che rendono possibile il mantenimento degli obiettivi di costo, alleviando al contempo le misure definite a carico dei lavoratori, le parti si ritroveranno per valutarne l’applicazione al caso di specie e rivedere le misure adottate con il presente accordo.
6)DISPOSIZIONI FINALI
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto che, dopo ampia discussione ed esaminati tutti gli aspetti di fatto e di diritto inerenti alla presente operazione, ritengono pienamente esplicata la procedura sindacale di cui agli artt. 11 bis e 22 parte terza del vigente CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane.
Le Organizzazioni sindacali, la Banca e la Capogruppo sottoscrivono il presente verbale per conformità all’ipotesi di intesa raggiunta riservandosi
di comunicare la validità dopo l’approvazione della stessa da parte dell’Assemblea dei lavoratori e del Consiglio di Amministrazione.
Le parti si danno atto che le misure individuate nel presente accordo a titolo di concorso dei lavoratori al piano di risanamento della Banca sono esaustive e che nessun altro onere aggiuntivo sarà chiesto ai lavoratori a tale titolo per il periodo di vigenza del presente accordo.
* * *
Le parti, nel convenire quanto sopra, rimossa e rinunziata ogni diversa o contraria eccezione formale e sostanziale, si danno atto e confermano con la sottoscrizione del presente accordo di aver assolto ad ogni obbligo di legge e di contrattazione collettiva in materia di informazione, consultazione e confronto, avendo espletato e concluso la procedura di cui agli artt. 11 bis e 22, parte terza, del c.c.n.l..
FABI
FIRST/CISL
FISAC CGIL
UILCA
UGL CREDITO
p. BCC Valdostana Il Presidente
p. CASSA CENTRALE BANCA
Il Presidente
Le RR.SS.AA. costituite nell’ambito della BCC Valdostana