Avv. Alberto MANZELLA
Avv. Xxxxxxx XXXXXXXX
Il contratto d’opera intellettuale
La professione intellettuale è caratterizzata dall’impiego di intelligenza e cultura ed è connotata da
• Autonomia
• Discrezionalità
• Personalità - fiduciarietà
• Professionalità
• Competenza attestata dall’iscrizione in appositi Albi
• Soggezione del professionista alla potestà disciplinare
del proprio Ordine Professionale
Il contratto d’opera intellettuale
Con il contratto d’opera intellettuale, un soggetto, il professionista intellettuale, assume l’obbligo nei confronti di un altro soggetto, cliente, di eseguire, dietro compenso, una determinata prestazione avente contenuto intellettuale.
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive ove avviene uno scambio tra il compimento di un’opera intellettuale ed il compenso
Il contratto d’opera intellettuale
Ciò che contraddistingue il contratto d’opera intellettuale, è la natura della prestazione che si traduce in una libertà del professionista nella scelta dei modi di attuazione dell’incarico.
La valutazione dell’esatto adempimento dell’obbligazione del professionista viene effettuata (soprattutto) tenendo conto della modalità attraverso cui l’incarico è stato svolto
Obbligazioni di mezzi e di risultato
Secondo una distinzione tradizionale le obbligazioni da contratto sarebbero classificabili in due categorie:
• “di mezzi”, aventi ad oggetto un comportamento
professionalmente adeguato
• “di risultato”, aventi ad oggetto il risultato che il cliente-creditore ha interesse a conseguire
Obbligazioni di mezzi e di risultato
Le obbligazioni assunte dai professionisti intellettuali nell’esercizio delle proprie attività, di regola, si qualificano come obbligazioni di mezzi.
Il professionista si impegna a svolgere a favore del cliente una prestazione di consulenza ed assistenza adeguata sotto il profilo tecnico e professionale, senza normalmente assumere vincoli specifici circa il buon esito di tali attività.
Obbligazioni di mezzi e di risultato
Il professionista dovrà realizzare un’attività efficiente tesa a conseguire il buon esito richiesto dal cliente.
Nelle obbligazioni di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non costituisce l’inadempimento ma il danno conseguente alla non diligente esecuzione della prestazione.
Il professionista debitore, per andare esente da responsabilità, dovrà provare che la sua condotta è stata conforme alle regole da seguire nel caso concreto.
Il contratto d’opera intellettuale
Il codice civile disciplina le professioni intellettuali ed il contratto d’opera intellettuale al
Capo III Libro V, Titolo III
Le norme dettate dagli articoli 2229-2238 prevedono un regime di responsabilità in base al quale se la prestazione implica soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave (art.
2236)
Diligenza
• Diligenza: significa utilizzare tutti gli accorgimenti che si rivelano necessari per rendere raggiungibili gli obiettivi posti dal cliente, considerando adeguatamente la natura dell’attività esercitata.
• Il professionista dovrà informare il cliente sui rischi e sulle modalità con le quali andrà a svolgere la propria attività ed accertarsi che abbia una visione reale della situazione e ne sia consapevole
Colpa
La colpa si articola in:
• negligenza
• imprudenza
• imperizia
Colpa
La negligenza è riscontrabile nella pratica quando il professionista omette di tenere il comportamento dovuto
• dimenticanza
• svogliatezza
• disattenzione
• mancanza di sollecitudine
Colpa
L’imprudenza si ravvisa laddove il professionista metta in atto comportamenti che possono rivelarsi incompatibili con il risultato prefissato dal cliente.
Occorre adottare i normali criteri di soluzione ed il comportamento che presenti il maggior numero di probabilità di successo
Colpa
L’imperizia è riconducibile alla mancanza di competenza da parte del soggetto incaricato.
Da ciò deriva lo specifico obbligo del professionista coltivare un aggiornamento costante
Colpa
Il professionista risponde anche del fatto degli ausiliari
che operano sotto la sua
direzione e responsabilità
Speciale difficoltà
La speciale difficoltà si presenta in casi di:
• straordinarietà ed eccezionalità
• disposizioni normative poco chiare e di recente emanazione
• mancanza di un univoco orientamento
interpretativo
Il nesso causale
Per dar luogo all’obbligazione risarcitoria occorre sempre un nesso di causalità tra la condotta (attiva od omissiva) e l’evento di danno.
Laddove tale nesso causale non sussista, nulla potrà essere imputato al professionista.
L’onere della prova del nesso causale è sempre posta in capo al cliente-creditore
Il nesso causale
E’ dunque possibile ravvisare ipotesi di “responsabilità senza danno” tutte le volte in cui l’errore professionale non ha rappresentato l’antecedente causale dell’evento
L’attività del dottore commercialista e dell’esperto contabile
Identificati brevemente i connotati generali della responsabilità, passiamo ora all’indagine sulle attività tipiche del
dottore commercialista e dell’esperto contabile
Assistenza fiscale
Nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, si distinguono:
• Il visto di conformità formale (“visto leggero”) che attesta la conformità dei
dati delle dichiarazioni alla documentazione ed alle scritture contabili
Assistenza fiscale
• L’asseverazione degli studi di settore con la quale si attesta la conformità degli elementi comunicati all’Amministrazione finanziaria per l’applicazione degli studi di settore rispetto alla documentazione fornita dal cliente ed alle scritture contabili
Assistenza fiscale
• La certificazione tributaria (“visto pesante”) con la quale si effettua un’attività di certificazione della esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali
Assistenza fiscale
In caso di asseverazioni infedeli o violazione delle norme relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, sono previste delle specifiche sanzioni a carico del professionista.
Il danno è comunque rappresentato dai
pregiudizi subiti dal cliente.
Incarichi giudiziari
• Curatore fallimentare
• Commissario giudiziale
nel concordato preventivo nell’amministrazione controllata nella liquidazione coatta amm.
nell’amm. Straord. delle grandi imprese
• C.T.U.
• C.T.P.
• Delegato alle operazioni di vendita nelle Esecuzioni Immobiliari
Incarichi giudiziari
Anche nello svolgimento di tali incombenti, il professionista è esposto al rischio di sanzioni penali ed amministrative ed al risarcimento dei danni eventualmente cagionati a terzi
Incarichi giudiziari
Merita sottolineare che la giurisprudenza ritiene che il danno eventualmente cagionato dal commercialista nello svolgimento delle funzioni di curatore fallimentare, salvo che il contratto non lo escluda espressamente, debba ritenersi compreso tra le garanzie di polizza
r. c. poiché attività tipica di tale professione (cass. 15 febbraio 2007, n.3468)
Incarichi connessi con altre funzioni di natura pubblicistica
Giudice tributario: tale funzione è preclusa a chi eserciti attivamente la professione di commercialista
Risponde dei danni cagionati per
- diniego di giustizia
- dolo o colpa grave nell’esercizio delle funzioni
Revisore di Enti Pubblici: risponde della veridicità delle attestazioni ed ha l’obbligo di riservatezza sui fatti e documenti acquisiti in ragione dell’ufficio
Responsabilità connessa con la normativa antiriciclaggio
Obblighi strumentali alla prevenzione del riciclaggio (validi anche per altre categorie di professionisti)
• Identificazione dei soggetti che compiono determinate operazioni
• Conservazione dei dati
• Segnalazione alle Autorità delle operazioni sospette
Le omissioni e le inadempienze sono sanzionate in via penale ed amministrativa e pare difficile ravvisare ipotesi di danni a terzi
Responsabilità connessa con la violazione della privacy
Art.15 D.lgs. 196/2003
Danni cagionati per effetto del trattamento.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art.2050 del codice civile (attività pericolosa n.d.a.)
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11 (modalità del trattamento dati n.d.a.).
Responsabilità connessa con la violazione della privacy
A parte il profilo sanzionatorio, laddove il professionista incorra in una violazione della normativa sulla privacy, il cliente danneggiato avrà titolo per ottenere anche il risarcimento del danno non patrimoniale.