LAVORO A PROGETTO
Scheda approfondita
LAVORO A PROGETTO
• Ambito soggettivo di applicazione
• Ambito oggettivo di applicazione
Legenda
Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi
CONTENUTO | PRECISAZIONI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
Nozione | Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dalla sua riconducibilità ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (diversi da quelli esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro a progetto ai sensi dell’art. 61 | Il requisito della riconducibilità al progetto è relativo alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore ai fini della qualificazione del rapporto e si aggiunge a quelli della continuità e della coordinazione, fermo restando lo svolgimento della prestazione del collaboratore in regime di autonomia. Il progetto è un’attività produttiva, individuata dal committente, connessa all’attività principale o accessoria dell’impresa, ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale, alla realizzazione del quale il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il programma di lavoro (o fase di esso) è caratterizzato “per la produzione di un risultato solo parziale, destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali”. | D.lgs. n. 276/2003, art. 61, co. 1; L. n. 30/2003, art. 4, co. 1, lett. c) in particolare n. 3. Circolare Ministeriale n. 1/2004 |
Finalità | La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto, ed in particolare il requisito della riconducibilità ad un progetto o fase di esso, è finalizzata a prevenire l’utilizzo fraudolento e comunque improprio delle collaborazioni coordinate e continuative. | Con la disciplina dettata in materia di lavoro a progetto anche il committente risulta più tutelato sia per l’obbligo di riservatezza imposto al collaboratore sia per la più specifica determinazione dei requisiti necessari per la legittima stipulazione del contratto che, unitamente alla possibilità di ricorrere a procedure di certificazione, si rivela uno strumento |
A questo scopo si | utile a diminuire l’alea del | ||
aggiunge quello di | contenzioso in materia di | ||
incrementare le tutele esistenti per la | qualificazione del rapporto. | ||
categoria dei | |||
collaboratori (cfr. | |||
voce “DIRITTI DEI | |||
LAVORATORI”): con la | |||
disciplina dettata in | |||
materia di lavoro a | |||
progetto, infatti, | |||
sono state definite le | |||
tutele del | |||
collaboratore con | |||
particolare riguardo | |||
ai canoni di | |||
determinazione del | |||
compenso, all’ipotesi | |||
di invenzioni poste in | |||
essere dal | |||
collaboratore | |||
nell’esecuzione del | |||
contratto, alla tutela | |||
in caso di malattia, | |||
infortunio e | |||
gravidanza quanto | |||
alla sospensione e | |||
alla proroga del | |||
della sua sicurezza | |||
per il periodo in cui | |||
svolge la propria | |||
attività nei luoghi di | |||
lavoro del | |||
committente. | |||
Ambito soggettivo di applicazione | Sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto i seguenti soggetti: gli agenti e i rappresentanti di commercio; coloro che esercitano professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, già esistenti al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; i partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi aventi natura tecnica); i percettori di pensione di vecchiaia (al raggiungimento del 65° anno di età anche se originariamente percettori di pensione di anzianità o invalidità); gli atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 91/1981. | Artt. 1, co. 2 e 61, co.1 e 3 d.lgs. n. 276/2003,. Art. 2222 c. c. Circolare Ministeriale n. 1/2004 |
Esclusioni: rapporti di lavoro occasionale (prestazione di | Le collaborazioni a progetto non esauriscono le possibili forme del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ma aggiungono un requisito relativo alla modalità di esecuzione della prestazione. Inoltre la collaborazione coordinata e continuativa non esaurisce neppure la categoria del contratto d’opera che troverà applicazione nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro autonomo non sia svolto in maniera coordinata e continuativa. | Art. 1 co. 2 d.lgs. n. 276/2003 Art. 61, co. 2 e 3 d.lgs. n. 276/2003; art. 4, co. 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3 L. n. 30/2003. Circolare Ministeriale n. 1/2004 | |
Forma | La forma è scritta e richiesta ai fini della prova. Ai fini della prova il contratto deve contenere i | Art. 62, co. 1 d.lgs. n. | |
seguenti elementi: indicazione della durata, determinata o | 276/2003; | ||
determinabile, della prestazione di lavoro; | art. 4, co. 1, | ||
indicazione del progetto o programma di | lett. c), n. 1, L. | ||
lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo | n. 30/2003. | ||
contenuto caratterizzante, che viene dedotto in | |||
contratto; il corrispettivo e i criteri per la sua | Circolare | ||
determinazione, nonché i tempi e le modalità | Ministeriale n. | ||
di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; | 1/2004 | ||
le forme di coordinamento del lavoratore a | |||
progetto al committente sulla esecuzione, anche | |||
temporale, della prestazione lavorativa, che in | |||
ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne | |||
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione; | |||
le eventuali misure per la tutela della salute e | |||
sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a | |||
quelle previste in applicazione delle norme relative | |||
all’igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di | |||
lavoro). |
Il contratto deve avere una durata determinata o determinabile. realizzazione del progetto. | Si differenzia dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, laddove il termine indica esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente previste. | Art. 62, co. 1 d.lgs. n. 276/2003 Art. 67, d.lgs. n. 276/2003. Circolare Ministeriale n. 1/2004 | ||
Trattamento economico | contratto individuale. | Non potranno essere utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione dettate dai contratti collettivi per i lavoratori subordinati. | Artt. 61 co. 4 e 63 d.lgs. n. 276/2003; art. 4, co. 1, lett. c), n. 1, L. n. 30/2003. Circolare Ministeriale n. 1/2004 | |
Trattamento | La malattia e l’infortunio del lavoratore | Artt. 61, co. 4 e | ||
normativo | comportano solo la sospensione del rapporto che | 66 | ||
però non è prorogato e si estingue alla scadenza. Il | D.lgs. n. | |||
committente può comunque recedere se la | 276/2003; | |||
sospensione si protrae per un periodo superiore a | ||||
un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a | L. n. 533/1973; | |||
30 gg. per i contratti di durata determinabile. | D.lgs. n. | |||
La gravidanza comporta la sospensione del | 626/1994; | |||
rapporto e la proroga dello stesso per 180 gg. | ||||
Quanto previsto dalla disciplina legale può essere | art. 4, co. 1, | |||
derogato con una pattuizione più favorevole al | lett. c), nn. 4 e | |||
lavoratore dalle parti del contratto individuale. | 6, L. n. | |||
Si applica la disciplina prevista in materia di | 30/2003,. | |||
collaborazioni coordinate e continuative ed in particolare quella relativa al rito del lavoro. | Art. 2113 c. c. | |||
Si applica la disciplina in materia di igiene e | ||||
sicurezza sul lavoro quando la prestazione | ||||
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del | ||||
committente. | ||||
In materia di rinunzie e transazioni, stante il | ||||
richiamo alla disciplina del rito del lavoro, si | ||||
applica l’art. 2113 c.c. | ||||
I diritti derivanti dalle disposizioni previste dal | ||||
d.lgs. n. 276/2003 possono essere oggetto di | ||||
rinunce e transazioni in sede di certificazione, | ||||
secondo quanto previsto dal citato art. 2113 c.c. |
Diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito. Facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale). Diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto: si applica la disciplina sul diritto d’autore ed in particolare la previsione secondo cui il datore di lavoro (in questo caso il committente) è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore (in questo caso collaboratore) nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (in questo caso del progetto). | Art. 64, co. 1 e 65, co. 1, d.lgs. n. 276/2003; art. 12 bis, L. n. 633/1941. | ||
Diritti del datore | contratti di durata determinabile. | Art. 66, co. 2, d.lgs. n. 276/2003. | |
Doveri del lavoratore | Non può svolgere attività in concorrenza con i committenti. Non può diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e all’organizzazione dei committenti. Non può compiere in nessun modo atti in pregiudizio all’attività dei committenti. | Artt. 61, co. 1 e 64, co. 2, d.lgs. n. 276/2003. | |
Doveri del datore | Deve provvedere alla tutela della salute e sicurezza del collaboratore sul luogo di lavoro. | Art. 6, co. 2, d.lgs. n. 297/2002; d.lgs. n. 626/1994. | |
Criteri di computo | Questa tipologia di contratto integra un’ipotesi di lavoro autonomo, quindi i collaboratori non si computano nell’organico del committente. | ||
Estinzione del rapporto | Il rapporto si estingue al momento della realizzazione del progetto (programma di lavoro o fase di esso). Il recesso prima della scadenza può avvenire: - per giusta causa; - in base alle causali o modalità, incluso il preavviso, previste dalle parti nel contratto individuale. | Se la realizzazione del progetto interviene anteriormente al termine fissato dalle parti, essendo lo stesso funzionale al raggiungimento del risultato, sarà ugualmente dovuto l’intero compenso pattuito. | Art. 67, d.lgs. n. 276/2003. |
La mancata individuazione del progetto al quale il rapporto deve essere riconducibile comporta, in assenza di prova contraria, che il rapporto di lavoro sia considerato a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto. La valutazione giurisdizionale sull’esistenza del progetto non comporta che siano sindacate nel merito le scelte tecniche, organizzative o produttive operate dal committente. fatto realizzatasi tra le parti. | La mancata individuazione del progetto comporta l’applicazione di una presunzione relativa concernente la sussistenza della subordinazione: non esclude, pertanto, che essa debba essere comunque accertata in giudizio. Il controllo giudiziale verterà sull’esistenza del progetto nei fatti: la deduzione del progetto nel contratto è infatti prevista solo ai fini della prova. | Art. 69, d.lgs. n. 276/2003; art. 4, co. 1, lett. c), n. 5, L. n. 30/2003. Circolare Ministeriale n. 1/2004 | |
Disciplina previdenziale | Si applica la disciplina previdenziale e la tutela assicurativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dettata in materia di collaborazioni coordinate e continuative. | Art. 64, d.lgs. n. 151/2001; art. 51, co. 1, L. n. 488/1999; Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 gennaio 2001; art. 4, co. 1, lett. c), n. 4, L. n. 30/2003. | |
Rinvii alla contrattazione | Gli accordi collettivi possono prevedere un trattamento più favorevole di quello legale per il collaboratore a progetto. È possibile che il datore di lavoro e le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale stipulino degli accordi aziendali di transizione. | Artt. 61, co. 4 e 86, co. 1, d.lgs. n. 276/2003. | |
Provvedimenti di attuazione | Non sono previsti provvedimenti amministrativi di attuazione del decreto. |
La disciplina relativa al lavoro a progetto si applica alle collaborazioni coordinate e continuative stipulate dopo l’entrata in vigore della norma: ove ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi devono essere riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso e a tali rapporti si applica la disciplina sostanziale prevista dal d.lgs. n. 276/2003. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina previgente senza il riferimento ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003 senza possibilità di rinnovo o proroga. A tali collaborazioni non si applica né il requisito del progetto né la disciplina sostanziale prevista dal d.lgs. n. 276/2003. Decorso il termine del 24 ottobre 2003 le collaborazioni stipulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 276/2003, e non ricondotte ad un progetto, si risolvono ope legis. Il datore di lavoro e le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale possono stipulare degli accordi aziendali relativi alla transizione delle collaborazioni non riconducibili ad un progetto verso una forma di lavoro subordinato che può essere individuata sia fra quelle previste dal d.lgs. n. 276/2003 (lavoro intermittente, ripartito, distacco, somministrazione, appalto), sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo parziale). In questo caso tali accordi potranno anche prevedere un termine più ampio di quello legale entro cui mantengano efficacia le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina previgente e non riconducibili ad un progetto o fase di esso. Il regime transitorio e l’attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva potranno essere affidati anche ad un accordo interconfederale su convocazione, entro 5 gg. successivi all’entrata in vigore del decreto attuativo, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. | art. 86, co. 1, d.lgs. n. 276/2003. Circolare Ministeriale n. 1/2004 |