CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
ALLEGATO A
CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“OBIETTIVO SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ”
Rep. N. del
Nell'anno duemilaventuno, nel mese di novembre, il giorno , in Potenza, presso la sede della
Regione Basilicata,
tra REGIONE BASILICATA
CF 80002950766, rappresentata dal Dirigente pro tempore dell’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri” e “Senisese” nella persona del Direttore Generale dr ,
domiciliato ai fini del presente atto presso la Regione Basilicata, Direzione Generale per lo Sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0, Xxxxxxx,
e
ARLAB – Agenzia Regionale per il Lavoro e Apprendimento Basilicata
C.F. 96085450763 rappresentata dal Direttore Generale ........, nato a ............... il ,
domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede ARLAB di Largo Azzarà, 1 in Potenza,
Premesso che
VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
VISTA la Legge n. 68 del12/03/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
CONSIDERATE:
- la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/’95, 18/’97 e 40/’99, finalizzate all’individuazione del “comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 35 comuni, all’interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all’incremento industriale;
- la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.Lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l’Accordo di Programma
tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l’allegato documento dal titolo <<Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra”. Per uno sviluppo territoriale di qualità>>;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii. con l’inserimento dei Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;
VISTA la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato
<<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all’ Accordo di Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”>>;
VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all’approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo “Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra" e del regolamento sull'uso dello stesso;
VISTA la L. R. n. 4 del 14/02/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa all’approvazione del “Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)” per l’attuazione del Programma Speciale Senisese e del Programma Operativo Val d’Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;
VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva”;
VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23/12/2015 “D. Lgs. n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia diservizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre2014, n. 183” – prime indicazioni”;
Vista la L. R. del 13.5.2016 n. 9 di “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro ed Apprendimento Basilicata) con la quale sono state stabilite le funzioni e i compiti dell’Agenzia LAB, i suoi organi, l’articolazione territoriale e la disciplina e le modalità di trasferimento del personale di ruolo delle Province di Potenza e Matera;
VISTA la L. R. n. 11 del 29/06/2018 “Norme in materia di servizi per il lavoro”; VISTO il D. L. n. 4/2019;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 - Oggetto della convenzione
1. La presente convenzione ha per oggetto:
b. la regolazione dei rapporti tra la Regione Basilicata e l’ARLAB (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata), identificate in epigrafe, per l’attuazione di progetti di inclusionesociale destinati a disabili (di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/99), previsti dal progetto regionale “Obiettivo Sostegno Disabilità” di cui alla D.G.R. n. 872 del 29/10/2021;
c. le modalità di realizzazione delle attività;
d. le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione.
ART. 2 – Descrizione delle attività e delle modalità di realizzazione
1. La Regione Basilicata si avvarrà dell’ARLAB per l’attivazione dei progetti di inclusione sociale dei beneficiari disabili di cui al precedente articolo 1, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
2. L’ARLAB riveste il ruolo di Soggetto Attuatore/ Promotore dei progetti di inclusione sociale rivolti a persone con disabilità in quanto titolare, per il tramite dei CPI, delle attività di politica attiva del lavoro, anche ai fini del collocamento mirato, ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 9/2016 e dall’art. 18 del D. X.xx n. 150/2015.
3. Il numero di beneficiari da avviare a progetti di utilità sociale è al momento quantificato in n. 90 utenti disabili.
4. L’ARLAB, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, provvederà a trasmettere per la sua approvazione il progetto esecutivo legato all’attuazione della proposta progettuale approvata con la D.G.R. n. 872 del 29/10/2021, all’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri” e “Senisese” competente per l’attuazione, nel quale dovranno essere specificati:
A. la tempistica e le fasi dell’attuazione;
B. le modalità di selezione utilizzate per l’individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti
ospitanti, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti;
C. l’elenco dei soggetti ospitanti eventualmente già individuati;
D. la descrizione delle azioni di monitoraggio e controllo per la verifica della corretta esecuzione dei progetti di inclusione sociale attivati.
5. Le attività, oggetto della presente convenzione, saranno comunque avviate dalla data di sottoscrizione della Convenzione e saranno concluse e rendicontate entro e non oltre 6 mesi dalla data di conclusione dei progetti di inclusione, salvo eventuali proroghe disposte dalla Regione Basilicata.
ART. 3 - Programma degli interventi
1. Sono destinatari della presente azione i soggetti selezionati tramite Avviso Pubblico e utilmente inseriti nell’elenco degli aventi diritto redatto dall’ARLAB in attuazione del progetto “Obiettivo Sostegno alla disabilità” approvato con la D.G.R. n. 872 del 29/10/2021.
2. I percorsi di inclusione avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi dall’attivazione, eventualmente prorogabili con provvedimento della Regione Basilicata, nel limite della durata massima stabilita dalle norme regionali e nazionali.
3. Il Soggetto promotore si attiverà per selezionare un numero di soggetti ospitanti idoneo a garantire l’attivazione dei progetti di inclusione per i destinatari inseriti nell’elenco di cui al comma 1, pari al numero ivi individuato.
4. I percorsi di inclusione potranno essere attivati presso i soggetti ospitanti che nello specifico potranno essere:
- datori di lavoro pubblici;
- soggetti del Terzo Settore, di cui all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritti ad apposito
Albo/Registro regionale ove operativo nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di estendere ad altri soggetti pubblici e privati la possibilitàdi ospitare i soggetti destinatari a valere sulla presente proposta progettuale.
6. I progetti di inclusione potranno essere attivati a favore delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il soggetto promotore ARLAB e i soggetti ospitanti pubblici e privati.
7. Alla convenzione dovrà essere allegato,per ciascun beneficiario, un “Progetto Personalizzato” di
attivazione e integrazione sociale incentrato sulla persona.
8. Il progetto sottoscritto dal soggetto promotore, soggetto ospitante e beneficiario prevede la partecipazione a percorsi e attività di inserimento sociale e di cittadinanza attiva per il potenziamento delle competenze e capacità individuali.
ART. 4 – Obblighi del Soggetto Attuatore/Promotore.
1. Con la sottoscrizione della presente convenzione l’ARLAB accetta di realizzare le attività di cui
all’art. 2 e si impegna a:
a) realizzare i progetti di inclusione dei beneficiari secondo i tempi, le modalità ed i contenuti descritti nel progetto “Obiettivo Sostegno Disabilità” approvato con la DGR n. 872 del 29/10/2021 e di quanto stabilito agli articoli 2 e 3 della presente convenzione;
b) trasmettere il progetto esecutivo nei termini stabiliti all’art. 2, comma 4 della presente
convenzione;
c) trasmettere, appena concluse le procedure di selezione, l’elenco dei soggetti ospitanti in numero pari a garantire l’attivazione dei percorsi di inclusione per tutti i destinatari inseriti nell’elenco dei beneficiari selezionati tramite Avviso Pubblico;
d) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché le direttive emanate dal competente Dipartimento regionale;
e) liquidare le indennità ai destinatari con cadenza mensile posticipata, previa verifica della frequenza di almeno il 70% delle ore mensili previste, salvo diverse disposizioni emanate dalla Regione Basilicata;
f) predisporre e redigere i registri obbligatori;
g) assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle competenze e della necessaria professionalità;
h) verificare che siano state stipulate le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;
i) assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nelle attività di selezione dei soggetti ospitanti;
j) consegnare agli interessati gli attestati di frequenza del percorso di inclusione producendo
all’ufficio competente documentazione idonea ad attestarne l’avvenuta consegna;
k) supportare l’Amministrazione regionale, qualora la stessa ne faccia richiesta, nell’individuazione di un percorso di inserimento sociale e lavorativo alternativo per i destinatari per i quali non è stato possibile, per cause a loro non imputabili, avviare il progetto di inclusione presso soggetti pubblici e privati;
l) predisporre tutta la documentazione necessaria alla verifiche e ai controlli effettuati dai competenti uffici;
m) esibire in originale la documentazione delle spese sostenute che devono corrispondere ai pagamenti effettuati, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria;
n) accettare il controllo dell’Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto della presente convenzione da parte di personale appositamente autorizzato ed assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e delle visite ispettive con la presenza del personale interessato e fornire tutte le informazioni richieste dall’Amministrazione regionale;
o) redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto secondo le modalità fissare dalla vigente normativa, e consegnare il rendiconto finale all’Ufficio competente entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di conclusione delle attività progettuali;
p) fornire il rapporto di valutazione finale degli esiti dell’intervento;
q) inserire su richiesta dell’Amministrazione, ai fini della rendicontazione, i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale SIRFO secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dall’Amministrazione regionale.
ART. 5 – Compiti e impegni della Regione Basilicata
1. La Regione Basilicata si impegna a trasferire le risorse economiche secondo la modalità e la tempistica individuate al successivo art. 8, previa approvazione del progetto esecutivo.
ART. 6 - Verifiche ispettive
1. La Regione può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché l’assolvimento di tutti gli adempimenti correlati ad aspetti amministrativi, contabili e gestionali e la tenuta dei registri obbligatori.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta delle Regione, documenti concernenti le attività.
3. Il soggetto attuatore deve assicurare la massima collaborazione al personale interessato
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività progettuali.
ART. 7 - Risorse finanziarie
1. Gli interventi programmati nell’ambito delle attività di utilità sociale del progetto “Obiettivo Sostegno Disabilità” di cui alla D.G.R. n. 872 del 29/10/2021 sono finanziati con risorse del Programma Operativo “Val d’Agri”, capitolo U19460 – Miss. 05 – Prog. 02 - del corrente bilancio regionale.
ART. 8 - Aspetti amministrativo-finanziari
1. Per l’elevato grado e la particolare natura di disagio dei soggetti destinatari è riconosciuta un’indennità lorda mensile pari a 560,00 euro, a fronte di una frequenza prevista di 80 ore mensili da svolgersi nei percorsi di utilità sociale individuati dai soggetti ospitanti.
2. L’indennità di partecipazione mensile erogata dall’ARLAB ai destinatari, sarà corrisposta in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente prestate, qualora sia raggiunto almeno il 70% della frequenza su base mensile.
3. La Regione, per la realizzazione degli interventi previsti, si impegna a trasferire all’ARLAB le risorse attribuite secondo le seguenti modalità:
a) relativamente alle somme necessarie al pagamento delle indennità mensili ai tirocinanti, al fine di assicurare la necessaria disponibilità di cassa:
- il 50% all’approvazione del progetto esecutivo presentato dall’ARLAB;
- il 30% all’avvio di almeno l’80% del numero di progetti di inclusione da attivare, di cui
all’art. 2, comma 3 della presente convenzione;
- il restante 20%, per la conclusione delle attività, dietro richiesta del soggetto attuatore;
4. Nel caso in cui l’ARLAB non sia riuscita a selezionare un numero di soggetti ospitanti idoneo a garantire l’attivazione dei progetti di inclusione sociale per tutti i destinatari individuati, per consentire lo sblocco dei trasferimenti di cui al comma precedente, dovrà presentare un integrazione al progetto esecutivo nel quale proporre all’Amministrazione regionale le modalità alternative di presa in carico dei destinatari non avviati per mancanza di soggetti ospitanti.
5. L’ARLAB si impegna a trasferire ai soggetti ospitanti il contributo forfettario previsto, pari a 500,00 euro annuali, per ogni progetto di utilità sociale attivato e per ciascun anno di durata del progetto.
ART. 9 - Clausola di esonero di responsabilità
1. L’ARLAB è l’unico soggetto responsabile per tutto quanto concerne la realizzazione delle attività
oggetto della presente convenzione.
2. L’ARLAB solleva l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione della convenzione nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dell’Amministrazione.
3. La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra l’ARLAB e terzi, fa capo in modo esclusivo all’ARLAB, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
4. L’ARLAB è, in ogni altro caso e comunque, tenuta a risarcire l’Amministrazione dai danni causati
da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione.
ART. 10 - Risoluzione della convenzione
1. Qualora vengano accertati aspetti di difformità nello sviluppo dell’intervento, ivi compreso l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 4 della presente convenzione, l’Amministrazione prescrive all’ARLAB di ripristinare il corretto sviluppo del progetto e/o a sanare le difformità, fissandone i termini. In caso di ritardo o mancato rispetto delle prescrizioni, l’Amministrazione provvede alla revoca dell’affidamento e al conseguente recupero delle somme già erogate.
ART. 11 - Rinvio
1. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.
ART. 12 - Validità ed efficacia della convenzione
1. La presente convenzione ha validità ed è efficace dalla data di sottoscrizione e fino alla notifica del provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto finale dell'attività progettuale.
ART. 13 - Esenzione da imposte e tasse
1. La presente convenzione è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell’art. 5 della legge n. 845/78, fatto salvo il tributo speciale dovuto per la registrazione, ove richiesta.
ART. 14 - Tutela della riservatezza
1. Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione, nel rispetto del D. L.vo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto Potenza,………………………
Per la Regione Basilicata Il Dirigente dell’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri” e “Senisese”
dr. ...........................................
Per l’ARLAB Il Direttore Generale dr