BOZZA CONTRATTO QUADRO DI FRANCHISING
BOZZA CONTRATTO QUADRO DI FRANCHISING
Tra la Ditta con sede legale in Via
n. . Partita IVA n ,iscritta presso la CCIAA di al n. REA in persona del titolare nato a
“di seguito indicata come "FRANCHISOR "
La Società /Ditta , con Sede legale in
_ Via n. Codice Fiscale e Partita IVA n. iscritta presso la CCIAA di al n .REA
In persona del Sig. nato il
“ di seguito indicata come "FRANCHISEE"
Premesso
a) che il "FRANCHISOR" ha da tempo sviluppato esperienza e conoscenze specifiche nel settore della torrefazione cafè e ristorazione, in particolare nel segmento "caffe espresso e ristorazione italiana veloce " e dispone di una rete distributiva già presente sul mercato operante sotto l’insegna “MOKITALIA… cafe’espresso. “
b) che il "FRANCHISOR" è proprietario del Marchio e del logo, MOKITALIA…cafe’espresso.”depositati in Italia rispettivamente con il n. ed il n. , che contraddistinguono i servizi di torrefazione e ristorazione veloce italiana.
c) che il "FRANCHISOR" ha creato e perfezionato una propria ed esclusiva metodologia operativa per la promozione la gestione e l'assistenza dell'attività di caffetteria e ristorazione veloce, in locali pubblici (bar-ristoranti) metodologia che include un insieme di principi, procedure, tecniche commerciali, programmi di gestione della clientela e conoscenze specifiche che gli hanno fatto assumere una posizione di rilevante importanza nel settore , con riferimento in particolare al segmento "caffe espresso e ristorazione veloce italiana” realizzati anche tramite un'adeguata ed efficiente struttura organizzativa, tale metodologia sarà di seguito chiamata METODO “MOKITALIA" o KNOW-HOW "MOKITALIA";
d) che il "FRANCHISEE" ha manifestato interesse a concludere con il "FRANCHISOR" un contratto di affiliazione commerciale, inteso come forma di collaborazione continuativa per la somministrazione di alimenti:
xxxxxxx ,alcolici,super alcolici,cibi crudi, cibi cotti o da cuocere, caffè in tazza,tavola calda,rosticceria,pasticceria,gelateria, e quanto altro si può somministrare in un Fast food Italiano, attraverso il quale in qualità di "FRANCHISOR", concede al "FRANCHISEE" in qualità di Affiliato, l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (insieme di tecniche e conoscenze) ed i propri segni distintivi e di usufruire, inoltre, di altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire al "FRANCHISEE" la gestione della sua attività con la medesima immagine del "FRANCHISOR", impegnandosi ad osservare tutti gli obblighi imposti nel presente contratto al fine di garantire la identità e unicità di tutti i Punti Vendita appartamenti alla rete "MOKITALIA".
e) che le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto è caratterizzato dalla fiducia e dairintuitus personae posto nella persona del Sig.
_ nato il quale Legale rappresentante della Società o Ditta Affiliata.
f) che l'Affiliante e l'Affiliata sono Società indipendenti ed autonome, ciascuna con separata responsabilità imprenditoriale, finanziaria e legale.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue
1) OGGETTO DEL CONTRATTO E UBICAZIONE DEL PUNTO VENDITA
A) IL "FRANCHISOR" affida al "FRANCHISEE", che accetta, una concessione per la Vendita, in nome e per conto proprio, nel Punto Vendita situato in
_ Via n.
di seguito indicato come "Punto Vendita" dei prodotti e servizi forniti dal "FRANCHISOR" e da terzi fornitori dallo stesso”FRANCHISOR” indicati, mediante il presente contratto di affiliazione.
B) al fine di completare l'oggetto del presente contratto e con modalità strettamente necessarie a tale scopo, il "FRANCHISOR" concede al "FRANCHISEE", che accetta, un diritto ad utilizzare nei limiti sotto indicati:
a) il Marchio "MOKITALIA", il logo, le insegne e tutti gli altri elementi stilistici- pubblicitari caratterizzanti il Marchio suddetto, dei quali il "FRANCHISOR" fornirà al "FRANCHISEE" il modello e tutte le caratteristiche, con l'invito a rivolgersi in via privilegiata, a proprie spese, direttamente ai fornitori indicati dal "FRANCHISOR" per i relativi acquisti, salvo deroghe scritte espressamente concesse dal "FRANCHISOR" e fatta eccezione per l'insegna che verrà direttamente fornita dal "FRANCHISOR" a titolo di comodato gratuito;
b) il Metodo "MOKITALIA", inteso come insieme di principi, procedure, tecniche commerciali, programmi di gestione della clientela e conoscenze specifiche del settore.
2) OBBLIGHI DEL "FRANCHISEE"
a) Denominazione Punto Vendita ed esercizio dell'attività:
II "FRANCHISEE", tramite il Punto Vendita Autorizzato e con il Marchio "MOKITALIA", svolgerà esclusivamente attività di ristorazione nel segmento "caffe espresso e ristorazione italiana veloce” ivi comprese le attività connesse e/o funzionali ed incluse degli altri eventuali servizi offerti dal "FRANCHISOR" e si impegna, inoltre, espressamente, salva preventiva autorizzazione scritta del "FRANCHISOR" stesso, a non utilizzare qualsivoglia altra denominazione in connessione con l'attività esercitata.
L'apertura di ogni Punto Vendita successivo al primo è subordinato ai seguenti adempimenti:
1) richiesta scritta al "FRANCHISOR" da comunicare tramite lettera Raccomandata A/R;
2) autorizzazione scritta da parte del "FRANCHISOR" comunicata tramite lettera Raccomandata A/R
L'eventuale trasferimento dei Punti Vendita del "FRANCHISEE" dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto dal "FRANCHISOR"
Il "FRANCHISEE" non potrà inoltre svolgere altra attività, anche se attraverso una diversa struttura, con l'utilizzo del Marchio "MOKITALIA" o con qualsiasi altro Marchio che contenga il nome "MOKITALIA” se non previa autorizzazione scritta del "FRANCHISOR".
Il "FRANCHISEE" non potrà, per tutta la durata del presente contratto, direttamente o indirettamente ed in qualsivoglia veste, svolgere attività nel settore della ristorazione, o possedere comunque partecipazioni dirette o indirette in società esercenti questo tipo di attività, se non previa autorizzazione scritta del "FRANCHISOR".
b) limiti all'utilizzo dei marchio:
II "FRANCHISEE" dovrà utilizzare il Marchio ed il logo "MOKITALIA" per tutti gli scopi connessi ed afferenti il presente accordo di affiliazione commerciale, incluso l'utilizzo su insegne interne ed esterne, pannelli pubblicitari e di richiamo, modulistica di qualsiasi genere utilizzata nello svolgimento dell'attività qui regolamentata, materiale di cancelleria, biglietti da visita e materiale pubblicitario e espressamente riconosce il diritto del "FRANCHISOR" di modificare il Marchio "MOKITALIA", il logo, i colori, nonché ogni altro elemento estetico connotante la sua immagine e si impegna fin d'ora ad adeguarvisi.
Il "FRANCHISEE" si impegna ad utilizzare la denominazione”MOKITALIA” esclusivamente in connessione con l'attività di ristorazione veloce ; qualsiasi connessione con altre ulteriori attività dovrà essere autorizzata per iscritto dal "FRANCHISOR" a esclusiva discrezione del medesimo.
La licenza d'uso dei Marchio e Metodo "MOKITALIA" non potrà essere ceduta, né rilasciata in sub-concessione a terzi senza autorizzazione scritta del "FRANCHISOR".
Il "FRANCHISEE" riconosce espressamente che il Marchio "MOKITALIA" ed il Metodo "MOKITALIA”,nonché ogni altro materiale e/o informazione trasmessagli ai sensi del presente accordo sono di esclusiva proprietà del "FRANCHISOR" e che l'utilizzo degli stessi da parte del "FRANCHISEE" è consentito esclusivamente nell'ambito e per le finalità del presente accordo e sin tanto che il presente contratto rimanga agente ed efficace.
il "FRANCHISEE" sarà responsabile del corretto utilizzo del Marchio "MOKITALIA" e del Metodo "MOKITALIA".
Il "FRANCHISEE", in nessun caso, sia durante la vigenza del presente contratto, sia successivamente, potrà avanzare pretese in merito alla proprietà esclusiva del "FRANCHISOR" su quanto sopra indicato, né in alcun caso potrà avanzare contestazioni in merito alla validità e regolarità dei relativi diritti dì privativa industriale.
Il "FRANCHISEE" si impegna, sia per il periodo di durata dei presente contratto, sia successivamente, a non utilizzare qualsiasi segno distintivo nell'esercizio dell'attività di ristorazione o di qualsivoglia altra attività suscettibile dì ingenerare confusione con il Marchio "MOKITALIA".
Qualsiasi utilizzo grafico del Marchio e del logo "MOKITALIA" e qualsiasi configurazione grafica della denominazione del "FRANCHISEE", dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dal "FRANCHISOR".
Ulteriormente, il "FRANCHISEE" si impegna a fornire al "FRANCHISOR" tutta l'assistenza che gli venga richiesta in relazione a qualsiasi azione legale da essa o contro di essa iniziata con riferimento alla tutela ed alla difesa del Marchio "MOKITALIA" e del Metodo "MOKITALIA”.
Su richiesta del "FRANCHISOR", il "FRANCHSIEE" si impegna, inoltre, a promuovere azione giudiziaria contro terzi che utilizzino il Marchio ed il Metodo "MOKITALIA" o svolgano attività di concorrenza sleale al riguardo, avvalendosi di legali indicati dal "FRANCHISOR" ed a spese di quest'ultimo.
c) Materiale commerciale e di cancelleria:
II "FRANCHISEE" dovrà dotarsi, a sue spese, ed attraverso i fornitori indicati dal "FRANCHISOR", della modulistica per la commercializzazione dei prodotti nonché degli altri materiali di cancelleria relativi alla gestione delle attività previste dal presente contratto.
d) Comunicazione di reclami:
II "FRANCHISEE" si impegna a comunicare al "FRANCHISOR", entro suo ricevimento, qualsiasi reclamo o lamentela ricevuta da parte di clienti.
e) Ditta/società, compagine e amministratori:
giorni dal
Il "FRANCHISEE" si impegna a mantenere l'attuale tipo di società per tutta la durata del rapporto di affiliazione commerciale, anche nel caso di rinnovo, salvo autorizzazione scritta del "FRANCHISOR". Il presente contratto è stipulato nella contemplazione essenziale che:
1) permangano come soci, e con una percentuale di partecipazione non inferiore al , % il
Sig,
;
e al
, % il Sig.
2) che sia o permanga come il Sig. .
Qualsiasi modificazione di uno dei punti precedenti dovrà essere autorizzata per iscritto dal "FRANCHISOR", sotto pena delle sanzioni di cui agli art. 6, 7 e 8 del presente contratto.
f) Patrimonio netto minimo:
Si da e si prende atto che il presente contratto viene stipulato dal "FRANCHISOR" sulla base della situazione patrimoniale allegata "A" che viene garantita dal "FRANCHISEE" mediante sottoscrizione.
Il "FRANCHISEE" si impegna a mantenere per tutta la durata dei presente contratto un patrimonio netto non inferiore a € , , non considerandosi quale elemento patrimoniale l'avviamento dipendente dal presente accordo, impegnandosi in difetto a fornire le garanzie sostitutive richieste dal "FRANCHISOR".
g) Requisiti per l'esercizio dell'attività:
II "FRANCHISEE" imprenditore individuale, o il legale rappresentante della società Affiliata firmataria del contratto ovvero il preposto identificato e/o autorizzato dovrà possedere e mantenere per tutta la durata dei contratto tutti i requisiti per svolgere l'attività di ristorazione, richiesti dalla legislazione vigente nel territorio nazionale di appartenenza e dovrà svolgere l'attività con impegno a tempo pieno.
h) Scritture contabili bilancio:
il "FRANCHISEE" si impegna a tenere e a mantenere aggiornate tutte le registrazioni contabili obbligatorie per legge, o che comunque il "FRANCHISOR" possa aver prescritto in relazione all'esecuzione del presente contratto;
il "FRANCHISEE" si impegna inoltre ad inviare al "FRANCHISOR" un rendiconto sull’attività svolta ,per il tramite di appositi Rapporti Mensili.
Il "FRANCHISEE" si impegna altresì a formare ed approvare il bilancio nei termini di legge e a consegnarlo al "FRANCHISOR" entro i successivi 15 giorni dall'approvazione. Ove il "FRANCHISEE” sia:
ditta individuale o società di persone l'esercizio si intenderà relativo al periodo 1.1-31.12 ed il bilancio relativo dovrà essere predisposto ed inviato al "FRANCHISOR" entro la data del 31 maggio di ciascun anno.
i) Garanzia:
II "FRANCHISEE" si impegna a svolgere la propria attività nella osservanza delle disposizioni di legge,delle prescrizioni amministrative e dei principi di correttezza.
Il "FRANCHISEE" si impegna comunque a manlevare ed a tenere indenne il "FRANCHISOR" da qualsivoglia pretesa di terzi derivante dall'attività svolta in relazione al presente contratto.
II "FRANCHISEE" riconosce che tutte le informazioni, di qualsiasi tipo, ricevute in base al presente contratto, rappresentano informazioni di carattere riservato e di esclusiva proprietà e pertinenza del "FRANCHISOR".
Il "FRANCHISEE" si impegna a mantenere tali informazioni riservate e a non divulgarle a terzi, salvo il normale espletamento dell'attività nei termini previsti dal presente accordo.
Fatte salve le maggiori sanzioni, in caso di inadempimento, il "FRANCHISEE" sarà tenuto al risarcimento dei danni a favore del "FRANCHISOR" ed al pagamento
di una penale di €
m) Autonomia giuridica e patrimoniale:
II "FRANCHISEE" è dotato di propria completa autonomia giuridica, patrimoniale e gestìonale e di tanto il "FRANCHISEE" si impegna a dare informazione ai terzi con la necessaria evidenza.
Pertanto il "FRANCHISEE" si impegna ad esporre e mantenere nei propri Punti Vendita con la necessaria evidenziazione gli eventuali avvisi predisposti dal "FRANCHISOR".
n) Mantenimento della copertura assicurativa:
Il "FRANCHISEE" dovrà, a proprie spese e per tutta la durata del contratto, mantenere vigente la polizza assicurativa n. stipulata dal "FRANCHISOR" con la società assicurativa - .
La polizza assicurativa cosi stipulata non potrà essere soggetta a recesso o cancellazione o variazione da parte del "FRANCHISEE" se non previa autorizzazione del "FRANCHISOR".
o) Interazione con tutta la rete:
Nell'eventualità di collaborazione e interazione con altri Affiliati del "FRANCHISOR", il "FRANCHISEE" si obbliga ad osservare le prescrizioni dettate dal "FRANCHISOR".
Il "FRANCHISEE" si impegna inoltre a non svolgere attività alcuna che possa creare interferenze dannose, con l'attività di altri Affiliati: in caso di contrasto si impegna ad osservare le disposizioni impartite dal "FRANCHISOR" in merito.
Il "FRANCHISEE" si impegna, infine, ad esonerare espressamente il "FRANCHISOR" da qualsiasi responsabilità per eventuali atti illegittimi compiuti da altri Affiliati del "FRANCHISOR" nei confronti del "FRANCHISEE" medesimo.
p) Pubblicità:
E' facoltà del "FRANCHISEE" di promuovere nell'area di esclusiva il nome "MOKITALIA” nonché le proprie proposte commerciali tramite pubblicità su stampa quotidiana e
periodica e/o tramite comunicati televisivi e radiofonici.
Il "FRANCHISEE" si asterrà da iniziative pubblicitarie non corrette o che possano contravvenire con qualsiasi norma volontaria o cogente a qualsiasi disposizione normativa in materia di concorrenza sleale o di tutela dei consumatore.
Il "FRANCHISEE" si obbliga al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal "FRANCHISOR" per individuare le varie forme di comunicazione pubblicitaria permesse.
q) Pubblicità e contributo spese pubblicitarie:
E' fatto obbligo al "FRANCHISEE" di corrispondere un importo mensile a titolo di contributo per spese pubblicitarie e promozionali del nome "MOKITALIA", come specificato nel successivo art. 4 lettera b.
Tale contributo potrà essere destinato dal "FRANCHISOR" a suo insindacabile giudizio a campagne pubblicitarie nonché a quelle altre forme di promozione ritenute utili per la
diffusione globale del nome e dell’immagine”MOKITALIA”al fine di un piu’ ampio successo di tutta la rete,con rinuncia da parte del “FRANCHISEE” ad ogni sindacato in merito ed ad ogni relativa pretesa.
II "FRANCHISEE" potrà richiedere unicamente il resoconto di quanto speso globalmente per le iniziative di cui sopra.
r) Pubblicazioni commerciali "MOKITALIA";
II "FRANCHISEE" si obbliga a richiesta del "FRANCHISOR" a cooperare per la realizzazione di pubblicazioni di promozione commerciale di cui all'art. 3) lettera i) secondo le modalità e termini come da contratto.
s) Software operativo:
II "FRANCHISEE" si impegna espressamente ad adottare il software operativo che gli verrà concesso in comodato dal "FRANCHISOR" per la gestione dell'attività commerciale nel campo della ristorazione, di cui all'art. 3, lettera m), obbligandosi al rispetto del Decreto Legislativo 20/12/1992 n. 518 riguardante la tutela dei diritti di software,e si obbliga a versare a titolo di contributo una somma di €
Resterà a carico del "FRANCHISEE" ogni manutenzione del software in parola, comprese quelle dipendenti da esigenze di aggiornamento e modifiche richieste dal “'FRANCHISOR".
Al momento della cessazione dei contratto per qualunque motivo, ivi compresa la risoluzione, il "FRANCHISEE" ha l'obbligo di restituire il Software al "FRANCHISOR", che provvedera’ a ritirarlo tramite suoi incaricati.
t) Allestimento del Punto Vendita:
II "FRANCHISEE" riconosce espressamente al "FRANCHISOR" il diritto di determinare unilateralmente gli elementi identificativi interni ed esterni del Punto Vendita (aspetto estetico, allestimenti interni, compresi stigliature ed arredi, aspetto esterni,video sorveglianza).
Il "FRANCHISEE" riconosce inoltre espressamente al "FRANCHISOR" il diritto di modificare unilateralmente ed in qualsiasi momento tali elementi identificativi interni ed esterni del Punto Vendita e si obbliga fin d'ora ad adeguarsi prontamente a tali modifiche, che saranno apportate dal "FRANCHISOR" a seguito di comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La dotazione delle stigliature e degli arredi del Punto Vendita , l’adeguamento e i lavori di ristrutturazione edili verranno effettuati a cura del “FRANCHISOR” e a spese del “FRANCHISEE”.
u) Insegna:
II "FRANCHISEE", per il primo punto vendita autorizzato o per i successivi, si obbliga a stipulare con il "FRANCHISOR" contratto di comodato gratuito avente ad oggetto l'Insegna.
L'installazione è effettuata a cura e spese del "FRANCHISEE" ed è inoltre subordinata al rilascio dello relative autorizzazioni che devono essere tempestivamente richieste dal "FRANCHISEE".
Il "FRANCHISEE" è obbligato a rispettare le modalità di installazione dell'insegna previste dal "FRANCHISOR".
Alla conclusione del contratto il "FRANCHISOR" provvederà tramite suoi incaricati al ritiro dell'insegna.
Il "FRANCHISOR" potrà provvedere al ritiro dell'insegna, anche in presenza di qualunque contestazione ed eccezione da parte del "FRANCHISEE".
v) Prezzo di vendita:
II "FRANCHISOR" fornirà, mediante invio periodico di appositi listini, i prezzi di vendita al pubblico che il "FRANCHISEE" sarà tenuto ad applicare.
I prezzi di listino saranno rigidamente vincolanti, tuttavia il "FRANCHISEE" potra’ discostarsene previa autorizzazione scritta del “FRANCHISOR”
z) Il “FRANCHISEE” dovrà premunirsi di avere adeguate scorte di magazzino di merci e prodotti al fine di non rimanerne senza tra una fornitura e l’altra,altrimenti incorrerebbe nel rischio di compromettere seriamente l’attività stessa.
3) OBBLIGHI DEL “FRANCHISOR"
a) Corso di formazione iniziale:
II "FRANCHISOR" si impegna a fornire un corso iniziale di formazione onde propiziare il migliore inizio dell'attività da parte del "FRANCHISEE" fornendogli le cognizioni di base, i propri schemi operativi, nonché il materiale, didattico e formativo ritenuto utile per la conoscenza dell'attività.
b) Riserva dell'area del "FRANCHISEE":
Per tutta la durata del presente contratto, il "FRANCHISOR" si impegna a non stipulare contratti di affiliazione commerciale relativamente all'area di esclusiva assegnata al "FRANCHISEE “
e) Assistenza commerciale:
II "FRANCHISOR" metterà a disposizione e comunicherà al "FRANCHISEE" i propri metodi o le proprie tecniche di produzione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi al settore e del necessario utilizzo di tali metodi e tecniche operative.
Il "FRANCHISOR" avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, su richiesta del "FRANCHISEE", di realizzare, al di fuori dell'assistenza sopra prevista, interventi specifici presso le sedi ed i Punti Vendita autorizzati. Gli oneri e le spese di questi interventi, definiti di volta in volta, saranno di competenza del "FRANCHISEE".
d) Dotazione iniziale di modulistica commerciale e contrattuale:
II "FRANCHISOR" si impegna a fornire la dotazione iniziale minima di modelli commerciali e contrattuali relativi all'attività del "FRANCHISEE".
e) Servizi di fornitura:
II "FRANCHISOR" trasmetterà al "FRANCHISEE" i nominativi dei fornitori, (tra i quali potrà figurare essa stessa o sue controllanti/controllate/collegate) per l'acquisto di qualsiasi prodotto,merce,materie prime oltre che della modulistica, dei biglietti da visita, del materiale di cancelleria, del materiale pubblicitario e di quant'altro necessario a condurre l'attività di ristorazione disciplinata con il presente contratto.Gli ordini delle forniture dovranno essere periodici, la consegna sarà concordata secondo criteri di logicità,in ogni caso il “FRANCHISEE” dovrà mettere in conto di non rimanere mai senza adeguate scorte tra una fornitura e l’altra.
Il "FRANCHISEE" potrà rifornirsi presso altri fornitori da lui stesso selezionati solamente previa autorizzazione scritta del "FRANCHISOR".
j) Corsi di aggiornamento:
II "FRANCHISOR" si impegna a fornire al "FRANCHISEE", nei tempi e con le modalità meglio ritenute, gli opportuni aggiornamenti mediante la tenuta di corsi.
I corsi, facoltativi per gli Affiliati, riguarderanno le tematiche fondamentali per una migliore realizzazione del proprio servizio alla clientela viste nell'ottica del Metodo "MOKITALIA" e si rivolgeranno al "FRANCHISEE" ed al suo personale e/o staff di vendita nei luoghi e con i costì che verranno comunicati volta per volta.
II "FRANCHISEE" che voglia seguire i corsi facoltativi in oggetto avrà l'obbligo di rispettare le date indicate dal "FRANCHISOR" ed avrà l'obbligo di corrispondere il contributo di partecipazione richiesto dal "FRANCHISOR" stesso.
g) Documentazione informativa e di aggiornamento:
II "FRANCHISOR" si impegna a fornire gratuitamente al "FRANCHISEE" attraverso l'invio di apposita documentazione un costante aggiornamento con riferimento alle nuove normative riguardanti l'attività esercitata.
h) Servizi di assistenza:
II "FRANCHISOR" mette a disposizione del "FRANCHISEE" il proprio servizio di assistenza fiscale e legale per le impostazioni generali e per le direttive di massima inerenti l'attività esercitata.
Per problemi specifici il "FRANCHISEE" si avvarrà di professionisti di sua scelta restando il rapporto professionale concluso tra il "FRANCHISEE" ed il professionista.
Il "FRANCHISOR" mette a disposizione del "FRANCHISEE" il n tel. per l'assistenza legale e fiscale della quale il "FRANCHISEE" potrà valersi.
i) Pubblicazioni commerciali "MOKITALIA ":
Al fine della promozione del Marchio, dei servizi offerti e della miglior riuscita della collaborazione con la rete degli Affiliati, il "FRANCHISOR" ha la facoltà di attivarsi per realizzare delle pubblicazioni periodiche di promozione commerciale: ciò nei tempi e modi ritenuti opportuni dal "FRANCHISOR" in relazione allo sviluppo della rete degli Affiliati, riservandosi in ogni caso la facoltà, a propria discrezione, di sospendere o sopprimere le pubblicazioni medesime in qualsiasi momento.
Notorietà del nome "MOKITALIA":
II "FRANCHISOR" si impegna a mantenere ed a sviluppare il livello di notorietà del proprio nome e della propria organizzazione attraverso campagne pubblicitarie nonché attraverso l'attività di promozione ritenuta utile per la diffusione del nome "MOKITALIA".
m) Sistema informatico:
II "FRANCHISOR" fornirà , nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, in relazione allo sviluppo della rete degli Affiliati, il proprio software operativo al "FRANCHISEE", il quale si impegna
espressamente ad adottarlo, obbligandosi al rispetto del Decreto Legislativo 20/12/1992 n. 518 riguardante la tutela dei diritti di software.
n) Convenzioni con fornitori di prodotti e servizi:
Il "FRANCHISOR" potrà mettere a disposizione del "FRANCHISEE", nei modi e nei tempi ritenuti opportuni in relazione allo sviluppo della rete di Affiliati, una serie di convenzioni che riguarderanno principalmente:
- convenzioni con Istituti di Credito per le condizioni di utilizzo di un affidamento e/o di un servizio bancario;
-convenzioni con i produttori di hardware informatico per l'installazione di apparecchiature necessario allo svolgimento, da parte del "FRANCHISEE", dell'attività di ristorazione così come definita con il presente contratto e necessarie al raggiungimento e successivo mantenimento dei livelli di adeguati standard qualitativi come indicati;
- convenzioni con operatori pubblicitari;
- convenzioni assicurative
Le convenzioni proposte, se. accettate, vincoleranno il "FRANCHISEE" nell'applicazione delle relative condizioni economiche, ferma restando espressa manleva da parte del "FRANCHISEE" nei confronti "FRANCHISOR" da ogni responsabilità, rischio ed indennizzo.
4) CORRISPETTIVI
a) Fee d'ingresso:
II "FRANCHISEE" ha l'obbligo di corrispondere al "FRANCHISOR" l'importo di € , oltre all’ IVA, a titolo di corrispettivo di affiliazione che viene corrisposto contestualmente
all’accettazione della presente proposta.
Tale corrispettivo è acquisito in via definitiva dal "FRANCHISOR" indipendentemente dalla sorte del presente contratto.
b) Corrispettivi periodici e corrispettivi per fornitura di beni , servizi, prodotti e merci:
II "FRANCHISEE" è obbligato a corrispondere al "FRANCHISOR" ogni mese ( o perìodo diverso) a titolo di corrispettivo periodico per la zona di esclusiva concessa, l'importo determinato nel modo seguente:
una quota fissa, mensile pari a € , _ ;
una quota variabile, calcolata in ragione del _ , % ( ) degli incassi realizzati dal Punto Vendita nel periodo considerato.
Tale importo, maggiorato dell'IVA, verrà corrisposto a partire dal mese di 20 _ e per tutta la restante durata del rapporto di affiliazione commerciale.
A decorrere dal secondo anno dalla firma dei presente contratto, la quota fissa del corrispettivo periodico nella misura sopra indicata sarà indicizzata su base ISTAT (indice dei prezzi al consumo) rispetto all'anno precedente,e cosi per gli anni successivi.
E' fatto inoltre obbligo al "FRANCHISEE" di corrispondere al "FRANCHISOR" un importo mensile a titolo di contributo per spese pubblicitarie e promozionali del nome "MOKITALIA " pari a €
II "FRANCHISEE" pagherà altresì al "FRANCHISOR" qualsiasi somma da lui dovuta a fronte di beni e servizi (compresi i corsi di formazione eventualmente offerti a pagamento) fornitigli dalla stessa, il prezzo di detti beni e servizi sarà comunicato dal "FRANCHISOR" al "FRANCHISEE" con apposita preventiva segnalazione scritta.
Tutti i pagamenti dovuti dal "FRANCHISEE" a fronte dei corrispettivi periodici e dei beni e servizi forniti dal "FRANCHISOR" da corrispondere al "FRANCHISOR" stesso verranno incassati con periodicità mensile tramite procedura RTD come di seguito indicato:
I pagamenti delle forniture dei prodotti e merci dovranno essere corrisposti con bonifico bancario all’ordine, come di seguito indicato
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il "FRANCHISEE" è tenuto a sottoscrivere il modello RTD specificando in modo corretto tutti i dati richiesti dal "FRANCHISOR" al fine di permetterne la presentazione per l'incasso all'Istituto di Credito dalla stessa ritenuto più idoneo.
In caso di ritardo nel versamento al "FRANCHISOR" del corrispettivo periodico e degli altri corrispettivi dovuti, con le modalità sopra determinate, matureranno a favore del "FRANCHISOR" ed a carico del "FRANCHISEE", interessi di mora calcolati in ragione del tasso di riferimento
, incrementato di , punti percentuali, fermo restando ogni altro diritto del "FRANCHISOR", ivi compreso quelli previsti dall’art . 6.
5) CONTROLLI
II "FRANCHISOR" ha diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni per verificare il raggiungimento ed il successivo mantenimento da parte del "FRANCHISEE" di adeguati livelli di standard qualitativo del servizio prestato alla clientela senza obbligo di preavviso alcuno.
6) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
II presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a insindacabile determinazione del "FRANCHISOR" nei seguenti casi:
A) Inadempimento:
inadempimento del "FRANCHISEE" ad una delle obbligazioni previste dagli articoli:
2) lettera a) (divieto di apertura nuovo punto vendita);
lettera b) (violazione dei diritti di marchio e degli altri segni distintivi - limiti all'utilizzo del marchio - divieto di sub-concessione)
lettera e) (obbligo di utilizzo modulistica commerciale) lettera n) (mantenimento della copertura assicurativa) lettera q) (divieto di pubblicità scorretta)
lettera r) (contributo pubblicitario)
lettera s) (obbligo di utilizzare il software operativo fornito dal "FRANCHISOR") lettera t) (obbligo di allestire il Punto Vendita secondo le direttive del "FRANCHISOR") lettera u) (modalità di installazione insegna - osservanza del comodato)
lettera v) (scostamento lesivo dai prezzi di listino)
4) lettera b) (mancato pagamento anche di un solo RID e di ogni altro corrispettivo dovuto
a fronte di beni e servizi forniti dal “FRANCHISOR “ o da terzi fornitori indicati dallo stesso, mancato o ritardato pagamento anche di una sola fornitura di merce fornita dal “FRANCHISOR” o di terzi fornitori indicati dal “FRANCHISOR” o dallo stesso )
10) (patto di non concorrenza)
B) Altre cause di risoluzione:
a) mutamento del tipo di società del "FRANCHISEE", o dell'amministratore, o della compagine rispetto a quanto previsto all'art 2 lett. e);
b) riduzione del patrimonio minimo di cui all'art. 2 lett. f) per più di giorni; e) mancanza dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 2 lett. g);
d) in caso di protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizione di ipoteche giudiziarie preesistenti o sopravvenute in capo al "FRANCHISEE", fallimento o altra procedura concorsuale a suo carico, o concordato stragiudiziale, o dilazioni di pagamento dei propri
debiti, nonché in caso di condanna a seguito di procedimenti penali per reati connessi all'esercizio dell'attività di ristorazione, condanne per reati tributari od omissioni contribuitive;
e) in caso di trasferimento del Punto Vendita o dei Punti Vendita autorizzati senza l'autorizzazione del "FRANCHISOR" o in caso di reiterata inosservanza del normale orario di lavoro per l'esercizio della attività;
f) in caso di sopravvenuto decesso o dichiarazione di interdizione o inabilitazione del “FRANCHISEE” o dei Sig .ri indicati all'art. 2 lett. e).
In tutti gli indicati casi di cui al punto A) e B) la risoluzione diverrà operante con gli effetti di cui al successivo art. 7, a seguito di comunicazione con la quale il "FRANCHISOR" porterà a conoscenza del "FRANCHISEE" la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
La comunicazione verrà portata a conoscenza del "FRANCHISEE" tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notificazione dell'Ufficiale giudiziario all'indirizzo previsto dal successivo art. 11
E' comunque sempre riservata al "FRANCHISOR" la facoltà di non avvalersi della risoluzione e di chiedere l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In ogni caso il "FRANCHISEE" sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni nei confronti del "FRANCfflSOR".
7) EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E/O DELLA CESSAZIONE DEl CONTRATTO
In caso di risoluzione o di cessazione del contratto, il "FRANCHISEE" dovrà cessare immediatamente l'utilizzazione dei diritti concessigli dal contratto medesimo. Dovrà altresì, provvedere immediatamente al versamento al "FRANCHISOR" di tutti gli importi dovuti o maturati.
Il "FRANCHISEE" dovrà inoltre cessare immediatamente l'utilizzo, del Marchio
“MOKITALIA”dell'insegna, nonché l'uso di qualsiasi materiale ove appaiono i segni distintivi di cui sopra.
Alla conclusione del contratto il "FRANCHISOR" provvederà tramite i suoi incaricati al ritiro dell’insegna e del software operativo.
Il "FRANCHISEE" provvederà a fornire prova scritta al "FRANCHISOR" della avvenuta modifica della ditta, ragione sociale o denominazione sociale ove queste incorporino riferimenti alla denominazione "MOKITALIA" e simili.
Il "FRANCHISEE" sarà altresì tenuto a manlevare il "FRANCHISOR" da qualsiasi richiesta di terzi per impegni assunti anteriormente alla risoluzione del presente contratto.
Il "FRANCHISEE" dovrà procedere alla restituzione al "FRANCHISOR" di ogni materiale pubblicitario, di servizio, di cancelleria in precedenza utilizzati o contenenti il Marchio "MOKITALIA".
Il "FRANCHISEE" dovrà cessare qualsiasi attività pubblicitaria evidenziante la sua qualifica di Xxxxxxxxx al "FRANCHISOR" e nel contempo dovrà procedere ad eliminare, nei tempi tecnici necessari, qualsiasi riferimento alla qualifica di Affiliato al "FRANCHISOR" da ogni pubblicazione, ivi compreso l’elenco telefonico che contenga tale specifica.
Qualora il “FRANCHISEE” non vi provveda personalmente entro giorni dalla cessazione o risoluzione del contratto, il “FRANCHISEE” conferisce fin d’ora mandato irrevocabile al "FRANCHISOR" con promessa di rato et valido per l'eliminazione da pubblicazioni ed elenchi di ogni riferimento al marchio “MOKITALIA” e simili.
Resta espressamente convenuto che, in caso di mancata cessazione dell'utilizzo del Marchio
“MOKITALIA”logo e/o carattere distintivo l'affiliazione al "FRANCHISOR", quest'ultima potrà comunque procedere a richiedere i provvedimenti d'urgenza consentiti dall'ordinamento giuridico
Il "FRANCHISEE" sarà altresì tenuto a manlevare il "FRANCHISOR" da qualsiasi richiesta di terzi per impegni assunti anteriormente alla risoluzione del contratto.
8) PENALI
Nei casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 6 lettera A) del presento contratto si conviene a favore del "FRANCHISOR" ed a carico del "FRANCHISEE" una penale di
€ ,
ferma ogni altra azione per il risarcimento di maggior danno. La penale sarà dovuta anche in caso di inadempimento relativo ,
(ritardo ed inesatta esecuzione delle obbligazioni sopra indicato).
Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali di cui all'ari 7 si conviene a favore del
favore del "FRANCHISOR" ed a carico del "FRANCHISEE" un'ulteriore penale, di €
, ferma ogni altra azione ed il maggior danno..
La penale di cui al precedente comma sarà dovuta anche in caso di inadempimento relativo (ritardo od inesatta esecuzione)
Resta infine, confermata in aggiunta a quanto sopra la penale specificatamente prevista all'art. 2 lettera i ) per l’ipotesi di inadempimento ivi prevista..
9) DURATA E RINNOVO
La durata dei presento contratto sarà di a decorrere dalla data del / /20
Qualora il "FRANCHISEE", alla scadenza del presente contratto, intenda rinnovare il contratto stesso, dovrà farne richiesta al "FRANCHISOR" a mezzo raccomandata A.R. almeno
giorni prima della naturale scadenza. II rinnovo avrà durata di procedura sarà seguita per le scadenze successive alla prima.
anni. La stessa
Qualora il "FRANCHISOR" intenda aderire al rinnovo, dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. entro giorni; diversamente, il contratto si estinguerà alla prima naturale scadenza.
In caso di rinnovo contrattuale, il "FRANCHISEE" è obbligato a corrispondere un corrispettivo di affiliazione pari a € , . Per i rinnovi successivi al primo il “FRANCHISEE” è obbligato a corrispondere un corrispettivo di affiliazione pari a € , .
In caso di mancato rinnovo contrattuale, il "FRANCHISEE" dovrà attenersi a tutte le disposizioni contenute all'art. 7.
10) PATTO DI NON CONCORRENZA
Successivamente alla cessazione del presente rapporto per qualsiasi causa e per la durata di tre anni,è fatto divieto al "FRANCHISEE" e ai soci di diventare franchisee e/o partecipare in qualità di soci e/o dipendenti di franchisee di imprese che svolgano attività in concorrenza con quella del "FRANCHISOR".
Tale obbligo di non concorrenza è limitato geograficamente alla zona concordata in questo contratto:
11) COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione da effettuarsi al "FRANCHISEE" dovrà essere effettuata al seguente indirizzo:
Le comunicazioni al "FRANCHISOR" dovranno essere effettuate al seguente indirizzo:
Eventuali modifiche a tali indirizzi dovranno essere comunicate per iscritto all'altra parte.
12) FORO COMPETENTE
Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, il "FRANCHISOR" potrà scegliere alternativamente il Foro di , o quello del domicilio o sede del "FRANCHISEE".
Nel caso in cui il "FRANCHISOR" sia convenuta in giudizio sarà esclusivamente competente il Foro di
IL"FRANCHISOR” IL”FRANCHISEE”
II "FRANCHISEE" approva specificatamente, ai sensi o per gli effetti degli art. 1341, 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:
art. 1
(individuazione dell'ambito territoriale della concessione e facoltà del "FRANCHISEE" di esercizio dell'attività limitatamente alla tipologia prevista e divieti conseguenti)
art. 2
lett.a) (limitazione dell’attività aziendale del “FRANCHISEE”)
lett, b) (facoltà del "FRANCHISOR" di modificare, marchi, logo ed elementi estetici) lett. f) (patrimonio netto minimo)
lett. i) (manleva)
lett. 1) (riservatezza e segretezza - risarcimento) lett. n) (mantenimento della copertura assicurativa) lett. q) (contributo pubblicitario)
lett. s) (software operativo) lett. v) (prezzo di vendita)
lett. z (scorte di magazzino adeguate all’attività)
art. 4
lett. a) (acquisizione definitiva del corrispettivo iniziale)
lett. b) (pagamento all’ordine delle forniture con bonifico bancario)
art. 6 (risoluzione)
art. 7 (effetti della risoluzione e/o cessazione del contratto)
art. 8 (penali)
art. 10 (concorrenza sleale)
art. 12 (foro competente)
II "FRANCHISEE"
Alla presente si allegano le seguenti dichiarazioni aggiuntive:
1 ) Contratto di affitto del locale
2) Allegato A: situazione patrimoniale del "FRANCHISEE"
3) Allegato B: contratto di comodato gratuito avente ad oggetto l'insegna
4) Allegato C: contratto di comodato gratuito avente ad oggetto il software operativo
5) Dichiarazione del "FRANCHISEE" (composizione sociale, organi sociali, luogo di conservazione delle scritture contabili)