Durata del contratto
CAPITOLATO DI POLIZZA DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI
DIPENDENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del :
31/12/2018
Alle ore 24.00 del :
31/12/2021
INDICE
SEZIONE 1 | DEFINIZIONI | 3 |
SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | 4 |
SEZIONE 3 | RISCHI COPERTI | 7 |
SEZIONE 4 | ESCLUSIONI | 8 |
SEZIONE 5 | GESTIONE DEI SINISTRI | 8 |
SEZIONE 6 | SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO | 10 |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||||||
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | |||||||||
Assicurato : | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |||||||||
Broker : | Aon S.p.A. incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuta dalla Società nonché dalle coassicuratrici | |||||||||
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||||
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||||
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||||
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||||
Franchigia : | La parte di danno che il Contraente tiene a suo carico. | |||||||||
Scoperto : | La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico. | |||||||||
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. | |||||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |||||||||
Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati | |||||||||
Accessorio : | L’installazione non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. | |||||||||
Optional : | L’installazione fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. | |||||||||
Veicoli assicurati | Autoveicoli utilizzati dai dipendenti della Contraente, per i quali la stessa debba a norma di legge o di contratto prestare la copertura di cui alla presente polizza. |
Art. 2 – Limitazione della copertura
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo ai dipendenti del Contraente di ogni ordine e grado, compreso il Direttore Generale, che siano utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto e su autorizzazione del Contraente, e guidati dai dipendenti stessi, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni del servizio, in conseguenza degli eventi previsti all’art. 1 Oggetto dell’assicurazione della Sezione 3 “Rischi assicurati”, verificatisi durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli enti assicurati con polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Art. 3 – Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2018 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2021, senza tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
La Società si impegna a concedere, su richiesta del Contraente, una estensione temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni dalla scadenza.
Xxx ne ricorrono le condizioni previste dalla legge ed accordo tra le Parti, il contratto potrà essere rinnovato per una durata massima, non superiore ad un anno inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà essere versato entro 60 giorni dall’effetto della variazione.
I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 5– Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè :
- l’ammontare annuo complessivo dei chilometri effettuati dagli Assicurati con i veicoli utilizzati durante l’attività di servizio ai sensi dell’art. 2 Sez. 1, quali risulta dai documenti contabili del Contraente.
Su tale indicazione la Società procederà alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Art.6- Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art.7- Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, tramite posta elettronica e/o posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 9 - Oneri fiscali
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.
Art.10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l’Assicurato o il Contraente.
Art. .11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.13 - Clausola Broker
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell’assicurazione alla società AON SPA (il “Broker”), sede di Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 149 – 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker.
Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell’Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall’Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all’Assicurato, restando obbligo del Broker del pronto inoltro della comunicazione stessa.
Tutte la comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, o posta elettronica o posta elettronica certificata, per il tramite del Broker.
Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato direttamente dall’Assicurato alla Società, ferma la liquidazione successiva da Parte della Società al Broker assicurativo incaricato della commissione prestabilita.
Art.14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.15 – Estensione territoriale
Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è prevista la “carta verde”, nonché per il territorio della Norvegia e Svizzera.
Eventuali diverse estensioni territoriali saranno operanti su semplice comunicazione da parte della Contraenete senza bisogno di accordo integrativo.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti dei veicoli stessi, utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti connessi con il servizio fuori dall’ufficio per conto della Contraente, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:
a) incendio esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso o dell’impianto di alimentazione, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
c) ribaltamento - uscita di strada - collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali - urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve o ghiaccio, bora;
g) danni causati dalla caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché da corpi celesti in genere, meteoriti e relative scorie;
L’assicurazione comprende anche i danni ai beni trasportati (esclusi valori, gioielli e pellicce) con il limite di € 2.000,00 per sinistro ed i danni subiti da optional ed accessori, anche se non stabilmente installati sul veicolo.
La Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Art. 2 – Prestazione aggiuntiva
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo, in caso di sinistro di cui al precedente articolo, si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
Danni da imbrattamento - La Società rimborserà le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione.
Spese di immatricolazione – La Società, in caso di danno totale al veicolo, rimborserà le spese di immatricolazione sostenute per l’acquisto di altro veicolo che sostituisca quello danneggiato in maniera irreparabile, con il limite di Euro 600,00.
Tassa di proprietà – La Società, in caso di danno totale al veicolo, rimborserà la quota della tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data dell’evento e la data di scadenza della tassa pagata.
Soccorso Stradale – La Società rimborsa fino alla concorrenza di euro 300,00= per ogni sinistro, le spese documentate sostenute dall’assicurato per il trasporto dei veicolo danneggiato a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Art. 3 – Somma assicurata
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza massima di Euro 13.000,00 (tredicimila) per ogni veicolo assicurato fermo restando che l’importo del danno calcolato sulla base di quanto previsto dalla Sezione 5 non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO.
La garanzia è prestata senza applicazione di franchigia e/o scoperto.
Art. 4 - Colpa grave
La Società risponde dei danni subiti dai veicoli assicurati a seguito dei rischi previsti dalla seguente polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o conducente.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art. 1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) dolo del Contraente e dell'Assicurato;
d) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
e) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, o in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
f) verificatisi in conseguenza di attività illecite.
Art. 2 – Enti esclusi
Sono esclusi i seguenti beni:
a) denaro in ogni sua forma;
b) titoli in genere, documenti, assegni, carte di credito, traveller’s chèques;
c) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, oggetti preziosi in genere e pellicce.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui l’Ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C., una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, le generalità dell’Assicurato e del danneggiato, nonché gli estremi dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di sinistri di origine presumibilmente dolosa, di furto o rapina del veicolo o del bagaglio assicurato, l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.
In caso di perdita totale del veicolo, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso rilasciata del PRA.
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della registrazione o altro documento equipollente, da cui risultino i dati relativi alla trasferta e/o servizio e relativa autorizzazione per conto del Contraente.
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli Optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno
Danno Parziale: In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d’uso e vetustà, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l’indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO e viene determinato fino alla concorrenza del massimale assicurato e stabilito all’art. 3 della Sezione 3);
Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborsa il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale assicurato e stabilito all’art. 3 della Sezione 3.
Viene definito “danno totale” il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Art. 5 – Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Art. 6 – Identificazione degli Assicurati e dei veicoli
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, nonché dei
dati identificativi dei veicoli e delle giornate di servizio.
Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione della Contraente che attesti:
• data e luogo del servizio e della trasferta;
• generalità degli Assicurati autorizzati dalla Contraente alla missione/servizio;
• dati identificativi del veicolo usato.
Art. 7 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 8 – Riparazioni
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria, per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina, con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell’Assicurato, se diverso.
Per i danni verificatisi all’estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.
Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitare azione di rivalsa nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.
Art. 12 - Obblighi della società nella gestione dei sinistri
La Società annualmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro, data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Somme assicurate e calcolo del premio
I veicoli identificati all’art. 2 della Sezione 1 di polizza sono assicurati come segue:
Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro | Euro | 13.000,00= |
Preventivo percorrenza chilometrica annua prevista | Km | 750.000 = |
Premio lordo per ogni chilometro, ai fini del calcolo del premio anticipato e di regolazione | Euro | |
Premio annuo lordo | Euro |
Art. 2 – Limiti, Sottolimiti di indennizzo
Si conviene che nessun altro limite o sottolimite oltre a quelli riportati alle Sezioni 3 e 5 potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 3 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
Art.4 - Coassicurazione (laddove previsto)
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente alla Delegataria per conto di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, eventualmente partecipante, risulta dal seguente prospetto .
Il rischio, così come indicato in sede di offerta pubblica, viene stabilito in : compagnia ...... quota %......premio € di cui Imposte
compagnia ...... quota %......premio € di cui Imposte compagnia……. quota %......premio € di cui Imposte