Accordo tra la Regione Sardegna e la Commissione regionale ABI Sardegna per l’attuazione di aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio.
Accordo tra la Regione Sardegna e la Commissione regionale ABI Sardegna per l’attuazione di aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio.
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, comma 2, lettera b)
Premesso che
- col decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, è stata detata la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (FSN);
- obiettivo principale del FSN è promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;
- che tra le tipologie di intervento previste dal fondo, oltre alle misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi e altre misure di gestione del rischio, rientrano gli interventi di tipo compensativo, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, e tra queste i prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole interessate dai danni;
- che con l’articolo 15 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dall’art. 3, comma 17 bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, in ragione della particolare gravità degli eventi atmosferici occorsi in alcune regioni d’Italia, tra le quali la Sardegna, nel corso del 2017, gli interventi di tipo compensativo previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004 sono stati estesi anche alle imprese agricole ricadenti nelle aree delimitate che non hanno sottoscritto polizze assicurative;
- che il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi accaduti è stato formalmente declarato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, confomemente alle
richieste della Regione formulate a norma dell’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 102/2004, con i seguenti provvedimenti: DM n. 27056 del 23 ottobre 2017, relativo all’eccezionalità delle nevicate del periodo dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017; DM n. 27055 del 23 ottobre 2017 per le gelate dei giorni dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017; DM n.
27734 del 27 ottobre 2017 e DM n. 4914 del 13 febbraio 2018 per la prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017;
- con deliberazione n. 41/45 del 8 agosto 2018 la Giunta regionale ha disciplinato l’attuazione degli aiuti in conto interessi alle microimprese, piccole e medie imprese (PMI), condotte da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna, per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato, destinando a tal fine la somma complessiva di euro 3.698.464,00;
- la citata deliberazione n. 41/45 del 8 agosto 2018 prevede che il soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento è l’Agenzia ARGEA Sardegna;
- il concorso sugli interessi è concesso nell’ambito del regime comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e registrato al numero SA.49425 (2017/XA).
- la sottoscrizione di un Accordo rappresenta la modalità operativa più efficace per disciplinare lo svolgimento di nuove procedure, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- Vista la nota prot. n. 16915 del 10.09.2018 con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha delegato l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale alla sottoscrizione del presente accordo.
Considerato
- che l’aiuto in conto interessi concorre alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle imprese agricole, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo, n. 102/2004, che in conseguenza degli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile;
- che l’intervento integra, pertanto, le misure compensative già attivate e quelle in corso di attivazione a favore delle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi in Sardegna nel periodo dal 14 al 21 gennaio 2017, dalle gelate verificatesi dal 18 al 23 aprile 2017 e dalla siccità della primavera-estate 2017;
- che in ogni caso Il concorso sugli interessi e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene di approvare quanto segue:
Articolo 1
(Definizioni e allegati)
1.1 Nel presente Accordo, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
“Accordo”: indica il presente accordo.
“Banca/he” o “Banca/he Aderente/i”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che aderiscono al presente Accordo e che siano state inserite nella lista che verrà redatta, pubblicata e aggiornata dalla Regione sul proprio sito internet.
“Beneficiario o Beneficiari”: indica le imprese agricole, ovvero microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall’art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna.
“Zone delimitate”: territorio colpito dall’evento e incluso nel decreto ministeriale di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso emesso a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
“Disciplinare”: allegato alla deliberazione n. 41/45 del 8 agosto 2018 la Giunta regionale.
1.2 “Contributo”: aiuto in conto interessi per prestiti ad ammortamento quinquennale, da erogare a tasso agevolato, per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo. In allegato al presente Accordo:
A) Modulo di adesione delle Banche all’Accordo;
Articolo 2
(Oggetto dell’Accordo)
2.1 Con il presente Accordo si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali la Regione Sardegna e le Banche faciliteranno l’accesso delle imprese richiedenti agli aiuti in conto interessi su prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in corso e successivo all’anno in cui si è verificato l'evento calamitoso per il quale ha presentato domanda di agevolazione ad ARGEA Sardegna.
Articolo 3
(Caratteristiche dei finanziamenti bancari)
3.1 La Banca valuta la concessione del finanziamento bancario su base individuale, senza alcuna forma di automatismo nella messa a disposizione del credito.
3.2. Nell’effettuare l’istruttoria del finanziamento bancario, la Banca si attiene a principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale.
3.3 Nell'ammontare del prestito possono essere comprese le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario inerenti all'impresa agricola in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento calamitoso per il quale il Beneficiario ha presentato la domanda di agevolazione ad ARGEA Sardegna.
3.4 Il finanziamento bancario avrà le seguenti caratteristiche:
• durata di 5 anni;
• xxxxx di riferimento per il credito agevolato oltre i 18 mesi vigente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento.
3.5. I finanziamenti bancari potranno essere assistiti dalla garanzia rilasciata dai Confidi che gestiscono fondi rischi beneficiari di risorse finanziarie regionali e svolgano attività di garanzia a favore delle PMI, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall’art. 2135 del codice civile. Analoga garanzia può essere rilasciata dalla Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. (SFIRS S.p.A.) a valere sul fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4. La Banca può, in ogni caso, richiedere le garanzie che ritiene necessarie per l’erogazione del finanziamento bancario.
Articolo 4
(Procedura di richiesta e concessione del Contributo)
4.1 ARGEA Sardegna provvederà all’emanazione di apposito Avviso pubblico, invitando le imprese agricole a manifestare l’interesse ad accedere agli aiuti per i prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo e, laddove necessario, ad integrare le domande di accesso alle provvidenze previste dal decreto legislativo n. 102/2004 già presentate con gli elementi informativi necessari, predisponendo a tal fine apposita modulistica.
4.2 Al fine di ottenere il Contributo, l’impresa richiedente è tenuta a trasmettere la domanda di cui al punto precedente anche alla Banca convenzionata, contestualmente alla domanda di finanziamento.
4.3 ARGEA Sardegna provvede all’istruttoria delle domande di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Su tutte le domande di contributo presentate, ARGEA Sardegna effettuerà un controllo amministrativo teso a verificare la correttezza e la completezza documentale, il possesso requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 3 del Disciplinare e a determinare l’importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l’agevolazione.
4.4 Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di Xxxxx, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di ammissibilità all’aiuto, con l’indicazione dell’importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l’agevolazione, e lo trasmette all’impresa e alla Banca convenzionata prescelta e indicata in domanda
4.5 Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di finanziamento di cui al precedente punto 4.2., la Banca delibera la concessione del finanziamento e ne dà comunicazione ad ARGEA Sardegna con pec, indicando l’ammontare e il tasso di riferimento vigente alla data della delibera. Entro 30 giorni dalla comunicazione di delibera da parte della Banca convenzionata, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di concessione e lo comunica all’impresa e alla Banca stessa.
4.6 Quando la comunicazione di delibera di concessione del credito è trasmessa entro i termini previsti dall’art. 7 del disciplinare, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di concessione secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Se i termini previsti dall’art. 7 non sono rispettati, in quanto l’impresa non ha presentato domanda di finanziamento nei termini previsti, ARGEA Sardegna non tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e adotta il provvedimento di concessione solo dopo il ricevimento della comunicazione di delibera di concessione del credito.
4.7 Successivamente all’emissione da parte di ARGEA Sardegna del provvedimento di concessione, la Banca può procedere con la sottoscrizione del contratto di finanziamento che dovrà
necessariamente essere successiva alla pubblicazione dell’apposito Avviso pubblico da parte dell’Agenzia ARGEA Sardegna.
Articolo 5
(Erogazione del Contributo)
5.1 Il Contributo sarà erogato direttamente ai Beneficiari alla scadenza della prima annualità o della seconda semestralità mediante attualizzazione, a tale data, delle successive rate (quattro per le annualità o otto per le semestralità).
5.2 Ai fini della liquidazione del Contributo, la Banca comunica con pec all’Agenzia ARGEA Sardegna, per ogni singola impresa agricola per la quale è stato perfezionato il contratto di finanziamento, l’ammontare del credito accordato all’impresa e il tasso di riferimento vigente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Tale comunicazione potrà riguardare anche più imprese agricole.
Articolo 6
(Impegni delle parti)
6.1 La Regione si impegna a promuovere l’iniziativa nelle forme ritenute più opportune.
6.2 In caso di inadempienza del Beneficiario, la Banca assume l’impegno di informare ARGEA Sardegna dell’insolvenza.
Articolo 7
(Banche aderenti)
7.1 Le Banche possono aderire al presente Accordo inviando all’ABI, all’Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale e all‘Agenzia Argea Sardegna l’apposito modulo (ALLEGATO A) debitamente compilato e sottoscritto.
7.2 L’adesione al presente Accordo si perfeziona nel momento in cui i soggetti di cui al comma
1 del presente articolo ricevono la comunicazione di cui al comma 7.1 mediante lettera Raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata.
7.3 La Banca aderente può in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, previa formale comunicazione scritta alla Regione, senza incorrere in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo. Resta inteso l’obbligo per la Banca aderente di portare a termine le attività eventualmente in essere con i Beneficiari al momento della data di comunicazione dell’espressa volontà di recedere.
Articolo 8
(Modalità di comunicazione)
8.1 Le comunicazioni tra Banca e ARGEA avverranno tramite posta elettronica certificata.
Articolo 9
(Foro competente)
9.1 In caso di controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Cagliari.
Articolo 10
(Rinvio)
10.1 Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile.
Regione Autonoma della Sardegna Il Presidente della Giunta Regionale
Per delega
L’assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
Firmato Xxxx Xxxxx Xxxxx
Commissione regionale ABI Sardegna Il Presidente
Firmato Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
ALLEGATO A
Modulo di Adesione all’Accordo tra la Xxxxxxx Xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX Xxxxxxxx per l’attuazione di aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio.
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, comma 2, lettera b)
[su carta intestata della Banca]
Alla Regione Autonoma della Sardegna
All’ Associazione Bancaria Italiana Servizio di Segreteria Generale Xxxxxx xxx Xxxx x. 00
00000 XXXX
Fax 00 0000000
e,p.c. All’Agenzia Argea Sardegna
La sottoscritta Banca
nel condividere le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali la Regione Autonoma della Sardegna e le Banche faciliteranno l’accesso delle imprese richiedenti Beneficiari ai contributi in conto interessi su prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in corso e successivo all’anno in cui si è verificato l'evento calamitoso per il quale ha presentato domanda di agevolazione ad ARGEA Sardegna
dichiara di aderire al citato Accordo.
Distinti saluti
(luogo e data) …………………….
………………………………………. (Timbro e firme autorizzate)
Si indicano di seguito due nominativi di riferimento per la Banca:
Nome e Cognome: Tel:
Email:
Nome e Cognome: Tel:
Email: