AREA 3 - GARE E CONTRATTI
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 1867 del 29/07/2021
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 1926 del 20/07/2021
OGGETTO: | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI NON RESIDENTI IN ITALIA PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDICATORE ISEEU/ISPEU PARIFICATO E RILASCIO DEL/DELLA RELATIVO/A ATTESTATO/CERTIFICAZIONE |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI NON RESIDENTI IN ITALIA PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDICATORE ISEEU/ISPEU PARIFICATO E RILASCIO DEL/DELLA RELATIVO/A ATTESTATO/CERTIFICAZIONE - Affidamento CAF UIL S.p.A
CIG Z713280966
IL DIRETTORE GENERALE
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;
visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”;
vistoil decreto del Direttore Generale n. 11 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Affidamento incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti”, dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” e svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021”;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2021” nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all’Avv. Xxxxxxx Fata;
vista la determinazione direttoriale n. 1247 del 24 maggio 2021, a cui si rinvia per relationem con la quale l’Amministrazione ha approvato lo schema di accordo integrativo endoprocedimentale - ex art. 11 L. 241/1990 - tra DiSCo e le società “Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale” facenti capo alle organizzazioni CGIL/CISL/UIL, per il servizio di assistenza fiscale ai fini del calcolo dell’indicatore ISSEU/ISPEU PARIFICATO e rilascio della relativa certificazione, agli studenti stranieri non residenti in Italia, gli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare di origine e per gli studenti italiani residenti all’estero, o italiani residenti all’estero;
vista la determinazione direttoriale n. 1434 del 08 giugno 2021, a cui si rinvia per relationem con la quale l’Amministrazione ha modificato lo schema di accordo integrativo endoprocedimentale - ex art. 11 L. 241/1990 - tra DiSCo e le società “Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale” facenti capo alle organizzazioni CGIL/CISL/UIL, per il servizio di assistenza fiscale di cui sopra;
considerato che con nota prot. n. 130607/21 del 9 giugno 2021 è stato acquisito dalla Stazione appaltante l’accordo per il servizio di assistenza agli studenti internazionali non residenti in Italia per la determinazione dell’indicatore ISEEU/ISPEU parificato sottoscritto tra DiSCo e il CAF UIL S.p.A il giorno 9 giugno 2021;
considerato che con le sopracitate determinazioni direttoriali, a cui si rinvia per relationem, l’Amministrazione ha dato mandato all’ Area 3 di provvedere ad adottare gli atti necessari per il perfezionamento degli gli accordi intervenuti attraverso la contrattualizzazione delle prestazioni dei servizi di cui all’oggetto;
vista l’email del 11 giugno con la quale il Responsabile della PO Affari generali. Protocollo ha trasmesso all’Area 3 l’Accordo Integrativo sottoscritto tra DiSCo e il CAF UIL S.p.A al fine di addivenire alla contrattualizzazione dei servizi;
considerato che l’affidamento ha per oggetto l’assistenza allo studente per la compilazione della dichiarazione relativa alla situazione economica all’estero mediante l’acquisizione della documentazione necessaria per la compilazione, calcolo e infine trasmissione a DiSCo dell’indicatore parificato universitario per l’a.a. 2021/2022 a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d’origine, degli studenti italiani residenti all’estero, che facciano domanda per il bando Diritto allo studio;
considerato che l’importo complessivo dei servizi è pari ad € 25.000,00, IVA esclusa, da liquidarsi secondo i tempi e le modalità di seguito riportate:
a. € 15.000 IVA esclusa - a corpo - liquidati in due tranche
⮚La prima tranche di € 7.500,00, IVA esclusa, dietro presentazione di fattura che potrà essere emessa non appena il CAF avrà comunicato a DiSCo di aver assolto agli adempienti previsti all’articolo 2, comma 9 dell’Accordo stipulato nonché dell’art. 3 del presente Capitolato;
⮚La seconda tranche di € 7.500,00, IVA esclusa, potrà essere fatturata dopo 6 mesi dalla prima.
b. € 10.000 IVA esclusa – a consuntivo - previa rendicontazione del numero di attestazioni rilasciate nell’arco della durata del contratto, nei limiti sotto riportati:
⮚Inferiore a 1.500 attestazioni – rimborso di € 5,00 IVA esclusa per ogni attestazione rilasciata;
⮚Da 1.501 a 2.500 attestazioni rilasciate – saldo di € 10.000,00
⮚Da 2.501 a 3.500 attestazioni - ulteriore rimborso di € 5,00 IVA esclusa per ogni attestazione rilasciata;
⮚Da 3.501 in poi comprese sono da intendersi comprese nella prestazione complessiva per le quali non è previsto nessun ulteriore compenso e che il CAF deve comunque garantire.
vista la nota prot. n. 14422/21 del 30 giugno2021, inviata in pari data a mezzo pec, a CAF UIL S.p.A, con la quale si è provveduto a trasmettere la seguente documentazione, finalizzata all’accettazione del contenuto negoziale dell’affidamento:
1. Capitolato d’oneri
2. ALL.1 Dichiarazioni
3. DGUE
4. ALL. 2 Dichiarazioni integrative al DGUE
5. Comunicazione prevista dall’art. 3 comma 7 della L. 13 agosto 2010 n. 136 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari
6. Obblighi privacy
vista la pec del 7 luglio 2021, con la quale CAF UIL S.p.A, ha accettato le clausole negoziali contenute nel Capitolato d’Oneri, sottoscrivendolo per accettazione;
visto il parere n. 752 del 10 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e di trasporti che recita espressamente: […] “Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine “procedono”) l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;
considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021) […]
considerata, pertanto, l’opportunità di provvedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020;
visto l’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”;
visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
visto l’art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;
visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;
vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: “Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” che prevede espressamente che: “che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”;
considerata l’opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per la specificità e la tenuità del presente affidamento;
visto l’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”;
considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;
vista la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: “L’eccezione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
visto il punto n. 1 della Delibera dell’ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare:
a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b. per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine)”;
visto il par. 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso"
visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: “In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;
valutato positivamente i requisiti generali dell’operatore economico e la documentazione pervenuta per mezzo pec del 7 luglio 2021;
considerato che il presente appalto non è stato inserito nell’aggiornamento della “Programmazione Biennale Forniture e Servizi 2021/2022 ” approvato con Decreto del CdA n. 7 del 26 febbraio 2021, in quanto di importo inferiore a €. 40.000,00;
visto l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
considerato che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
visto l’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[…]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;
visto l’art.113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;
visto l’art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:
“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretta;
c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;
visto l’art 15, comma 1 lett. d del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:
“L’Amministrazione indica le condizioni per l’attribuzione dell’incentivo:
a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all’art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;
c) a prescindere dall’importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all’art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;
d) in ogni caso, a termini dell’art. 113, comma 2, ai fini dell’incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell’esecuzione”;
visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 che recita testualmente che:
“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.
10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”;
visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvengono ragioni di particolare complessità del medesimo attestate dal RUP, che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all’art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 e smi;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 21009, Art. 5 denominato “Prestazioni professionali e specialistiche (CAFF ISEE PARIFICATA)”, del bilancio di previsione 2021 e 2022, sufficientemente capiente;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Principio Contabile Applicato Concernente La Programmazione Di Bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
– DiSCo e sue successive variazioni;
vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020- 2022” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);
visto lo Statuto dell’Ente;
verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;
Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
D E T E R M I N A
1. di recepire le risultanze del RUP e pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 del servizio di “Assistenza agli studenti internazionali non residenti in Italia per la determinazione dell’indicatore ISEEU/ISPEU parificato e rilascio del/della relativo/a attestato/certificazione” alla Soc. CAF UIL S.p.A, Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00 - 00000 XXXX P.I. 04391911007;
2. che il contratto verrà eseguito coì come previsto dal Capitolato d’oneri sottoscritto per accettazione dal professionista e all’importo economico previsto dalla stesso nel preventivo;
3. che il valore dell’appalto è pari a € 30.500,00, IVA inclusa, dalla stipula del contratto fino al 8 giugno 2022, cosi come previsto nell’Accordo sottoscritto il 9 giugno 2021;
4. di assumere la somma di € 9.150,00, IVA inclusa, sul capitolo 21009, denominato “Prestazioni professionali e specialistiche (CAFF ISEE PARIFICATA)” Art. 5 PDCI 1.03.02.11.008 del Bilancio di Previsione 2021;
5. di assumere la somma di € 21.350,00, IVA inclusa, mediante la movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato, sul capitolo 21009, denominato “Prestazioni professionali e specialistiche (CAFF ISEE PARIFICATA)” Art. 5 PDCI 1.03.02.11.008 del bilancio di previsione 2021 a valere nell’esercizio 2022;
6. che le ulteriori somme previste per l’anno 2022 saranno assunte dal RUP con successivo provvedimento a seguito della rendicontazione del numero di attestazioni rilasciate dal CAF nell’arco della durata del contratto secondo quanto stabilito nell’art. 2 del Capitolato d’oneri;
7. che tutti gli oneri scaturenti dalla gestione del contratto, compresi anche la gestione degli impegni assunti con il presente provvedimento, saranno gestiti dal RUP;
8. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;
10. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è la xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
11. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. X.Xxx. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;
12. di procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio tramite scambio di lettere spedite a mezzo di posta certificata.
13. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell’Amministrazione ed al RUP.
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
XXXX XXXXXXX in data 20/07/2021
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento.
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E CONTRATTI XXX. XXXXX XXXXX in data 22/07/2021
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
IMPEGNI
Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio | Piano dei Conti | Importo | ||||
Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |||||
2021 | 21009 | 1353 | 1 | 04 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 9.150,00 |
2021 | 21009 | 1354 | 1 | 04 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 21.350,00 |
Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA XXXX XXXXX in data 23/07/2021
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA XXXX XXXXX in data
23/07/2021
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta x.xx 1926 del 20/07/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato del D.lgs 118/2011.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Xxxx. XXXXXXXXX XXXXX In data 29/07/2021