ACCORDO DI SEGRETEZZA
La sottoscritta Neprix S.r.l. | Capitale sociale i.v. Euro 15.000,00 | Sede legale: Soperga 9, 20127 Milano (MI) | Nr. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx: 10130330961 | Numero REA MI – 2507951 Partita IVA: 10130330961 | Società a socio unico appartenente al Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al N. 245 Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di illimity Bank S.p.A.
Ai
fini delle comunicazioni si indicano: P.E.C.:
xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx;
Fax:
0000 000 000
(“Parte divulgatrice” o “La Divulgatrice”)
E
Il Sig./La Sig.ra______________ (c.f. ________________________) nata a ____________________ il ___________________e residente in ____________________ alla via ________________________. Ai fini delle comunicazioni si indicano: email_________________; pec ____________.
oppure
La società _____________________ (c.f./p.iva ___________________) corrente in ___________________ alla via __________________________, in persona del legale rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza Sig./Dott. _________________________________, residente in ___________ alla Via________________________. Ai fini delle comunicazioni si indicano: email_________________; pec ____________.
(“Parte ricevente” o “La Ricevente”)
PREMESSO CHE
Neprix s.r.l. è stata incaricata dalla A.S. PAPINO ELETTRODOMESTICI SPA di porre in vendita i rami d’azienda all’attivo della Procedura indicati sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Parte Ricevente è interessata a proporre offerta per il/i lotto/i ________________ previa visione del materiale tecnico e/o informativo
Il Commissario Straordinario ha espressamente autorizzato Xxxxxx s.r.l. a fornire il materiale richiesto previa sottoscrizione del presente Accordo di segretezza.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art.2 – OGGETTO
Il presente accordo disciplina gli obblighi di riservatezza e non divulgazione cui è tenuta la ricevente rispetto alle informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte in premessa.
Art.3 – AMBITO DEFINITORIO
Con il termine informazioni confidenziali s’intende:
ogni e qualsiasi informazione detenuta o comunque connessa e/o conseguente all’attività delle parti e, in ogni caso, che sia direttamente e/o indirettamente connessa e/o comunque collegata alla stessa;
ogni, qualsiasi e non generalmente nota informazione di cui si venga a conoscenza nel normale svolgimento dell’attività commerciale, né disponibile in pubblici registri, né conoscibile attraverso la comune esperienza.
Non sono da considerarsi confidenziali le informazioni e/o i dati che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall’inadempimento del presente Accordo e la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta a ciascuna parte da provvedimenti di legge, o regolamentari, o da provvedimenti giudiziari, purché ciascuna delle parti tenuta alla divulgazione ne abbia dato immediato avviso alla parte interessata, al fine di permettere a quest’ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
Art.4 – NON USO E DIVULGAZIONE
Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli descritti ai precedenti punti.
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni riservate a terze parti o ai dipendenti e/o collaboratori a vario titolo di terze parti, salvo che tali parti terze o i loro dipendenti e/o collaboratori a vario titolo siano direttamente coinvolti nell’analisi del Progetto anche quali consulenti di una Parte.
Qualora sia necessario coinvolgere parti terze per lo svolgimento delle attività indicate ai precedenti punti, la parte che richiede tale coinvolgimento si obbliga a far sottoscrivere a tali terzi un impegno alla riservatezza di tenore analogo a quello del presente atto. Non sono intese come parti terze i dipendenti e/o collaboratori di ciascuna Parte e/o i dipendenti e/o collaboratori delle società di revisione incaricate della revisione dei bilanci di ciascuna delle Parti.
Art.5 – MANTENIMENTO DELLA RISERVATEZZA
Ogni Parte si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione delle informazioni riservate ricevute in base al presente NDA.
Ogni Parte dovrà valutare in base a uno standard di normale ragionevolezza e diligenza, misurato sulla base della natura e del tipo di informazione trattata e/o ricevuta, i metodi da essa utilizzati per la tutela della riservatezza delle informazioni riservate e sensibili. Qualora, a seguito di tale analisi, i metodi utilizzati per la tutela delle informazioni riservate dovessero risultare inadeguati alla natura e al tipo di informazioni ricevute e trattate, la Parte dovrà adottare per le informazioni riservate ricevute dall’altra Parte sistemi che, secondo uno standard di normale ragionevolezza e diligenza, risultano adeguati alla tutela della riservatezza del tipo di informazione di cui si tratta, pena la sua responsabilità per tutti i danni arrecati all’altra parte dalla divulgazione delle informazioni oggetto del presente accordo.
Le parti concordano di mantenere riservata l’esistenza del presente NDA, nonché il relativo contenuto.
Entrambe le parti si impegnano a comunicare quanto prima possibile all’altra parte qualsiasi violazione, o potenziale violazione, di questo NDA da parte dell’altra parte, suoi rappresentanti e/o collaboratori/dipendenti.
Le parti rimangono in ogni caso responsabili qualora le stesse e/o i rispettivi dipendenti, collaboratori, consulenti e/o di altri soggetti che agiscano per conto delle medesime, divulghino il contenuto del presente accordo o le informazioni riservate come definite al precedente art.3. Le parti saranno inoltre responsabili per ogni danno, perdita, responsabilità o costo (inclusi, senza limitazione, le spese legali ed i costi eventualmente sostenuti) derivante o comunque conseguente ad ogni uso o divulgazioni non autorizzate delle informazioni riservate, oppure al mancato rispetto da parte delle stesse delle disposizioni e delle obbligazioni assunte ai sensi del presente accordo. Le parti concordano che il risarcimento dei danni potrebbe non essere un rimedio adeguato per le violazioni del presente accordo e che le parti avranno nel caso diritto di richiedere ed esperire altri rimedi, quali provvedimenti cautelari, l’esecuzione in forma specifica ed ulteriori rimedi di legge.
Art.6 – DURATA
L’efficacia degli obblighi di riservatezza del presente impegno decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Si prevede che il vincolo di riservatezza perduri sino a quando le informazioni non siano divenute note alla generalità degli operatori del settore. Qualora uno o più elementi costituenti le informazioni confidenziali diventi noto, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti.
Art.7 – ESCLUSIONE DI OGNI DIVERSO ACCORDO
Il presente NDA non crea obblighi tra le rispettive parti di sottoscrivere altri successivi accordi di qualsiasi natura, né autorizza le parti ad agire l’una per conto dell’altra.
Art.8 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che emerga tra le parti relativa, connessa e/o comunque conseguente, all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente accordo, è competente in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxx, ______________
Neprix S.r.l. La Parte ricevente
_____________________________ ___________________