Contract
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso l’INVALSI di n. 1 (una) unità di personale nel profilo di Ricercatore (RIC), III livello professionale, di cui al D.P.R. n. 171/1991, per le esigenze del Progetto Horizon Europe “IMP_ACT: Impact Assesment for Action Competence” (CUP F93C23000520006). (Codice procedura 2025/04/DET/1RIC)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell’Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che l’INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D.L 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. contenente il “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il D.Lgs. 06 marzo 2017, n. 40, in materia di “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106;
VISTO il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l’articolo 2, comma 2-bis, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e s.m.i. recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168” riguardante le modalità di accesso, con concorso pubblico nazionale, al profilo di Ricercatore III livello professionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, contenente il “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
CONSIDERATO il vigente CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INVALSI n. 6, approvata nella seduta del 24/02/2022, che ha proceduto alla nomina del Direttore generale dell’INVALSI con incarico di durata triennale e decorrenza giuridica ed economica dal 1° marzo 2022;
VISTO il Piano Triennale delle Attività (PTA) 2024-2026 adottato dal Consiglio di amministrazione dell’INVALSI nella Seduta del 30/11/2023 con Delibera n. 96 e aggiornato nella Seduta del 31/01/2024;
VISTA la “Call HORIZON-CL5-2023-D1-01” finanziata nell’ambito di “Horizon Europe Framework Programme” in risposta alla quale l’ente capofila “Universiteit Utrecht” e i partner di
progetto, tra cui l’INVALSI, hanno presentato una proposta progettuale dal titolo “Impact Assessment for Action Competence” (IMP_ACT), cod. 101137351;
VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Evaluation results and start of grant preparation”, Ref. ▇▇▇▇ (▇▇▇▇) ▇▇▇▇▇▇▇ del 10 luglio 2023 (ID. 900669/2023), in merito al progetto “IMP_ACT”;
VISTO il Grant Agreement, Ref. ▇▇▇▇ (▇▇▇▇) ▇▇▇▇▇▇▇ del 16 ottobre 2023 (ID. 930985/2023), siglato tra la Commissione Europea, l’ente capofila “Universiteit Utrecht” e i partner di progetto, tra cui l’INVALSI, per l’affidamento del progetto “IMP_ACT”;
VISTO il Progetto Horizon Europe “IMP_ACT: Impact Assessment for Action Competence” cod. 101137351, CUP F93C23000520006;
VISTO il budget complessivo di progetto assegnato all’INVALSI di € 401.250,00;
VISTA la Determina direttoriale n. 6 del 17 gennaio 2024, con la quale la dott.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ è stata nominata Responsabile scientifico del progetto “IMP_ACT” per l’INVALSI;
VISTA la nota INVALSI ID. 999445 del 2 settembre 2024, con cui il Responsabile scientifico del progetto “IMP_ACT” sopra citato chiede l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Ricercatore
- III liv. prof. le, con decorrenza del contratto dalla data di formalizzazione al Protocollo INVALSI e scadenza coincidente con quella del progetto (31/12/2027), da assegnare all’Area 4 della ricerca INVALSI;
CONSIDERATO che il progetto “IMP_ACT” mira a sviluppare e a validare un quadro di riferimento per valutare l’efficacia dell’educazione alla sostenibilità e al cambiamento climatico (SCCE) nell’UE, colmando le lacune nella comprensione e nella misurazione dell’efficacia della SCCE e fornendo una base di prove per informare lo sviluppo di programmi e politiche in questo campo;
CONSIDERATO che per il progetto “IMP_ACT” - avviato nel 01/01/2024 e con scadenza al 31/12/2027 - il ruolo dell’INVALSI diverrà più incisivo e centrale a decorrere dal 2025, in quanto saranno richiesti contributi su quasi tutti i work package previsti dal progetto e soprattutto nel work package 4, di cui INVALSI è leader:
concettualizzare e rendere operativi i risultati di apprendimento dell’educazione alla sostenibilità e al cambiamento climatico;
concettualizzare e rendere operativi approcci efficaci di insegnamento e apprendimento per l’educazione alla sostenibilità e al cambiamento climatico;
mappare i metodi di valutazione delle politiche, i modelli e gli indicatori di monitoraggio e la loro relazione con gli approcci e i programmi nell'area della sostenibilità e dell’educazione al cambiamento climatico;
sviluppare il quadro di riferimento per la valutazione “IMP_ACT” per l’educazione alla sostenibilità e al cambiamento climatico;
RITENUTO necessario procedere con il reclutamento della risorsa in oggetto al fine di raggiungere degli obiettivi sopra previsti in quanto il notevole carico di attività presente nell’Area 4 della ricerca INVALSI non consente di dedicare nessuna risorsa in modo preponderante sul progetto “IMP_ACT”;
PRESO ATTO della necessaria copertura finanziaria attestata dalla Responsabile del Servizio Ragioneria (Allegato 03 alla nota ID. 999445/2024);
TENUTO CONTO dell’attestazione rilasciata dalla Responsabile del Servizio progettazione, gestione e rendicontazione fondi U.E. in merito all’effettiva previsione della figura in oggetto nel Progetto Horizon Europe “IMP_ACT” (Allegato 05 alla nota ID. 999445/2024);
VISTA la Deliberazione n. 55/2024 approvata dal Consiglio di amministrazione INVALSI nella seduta del 26/09/2024, con cui il Direttore generale è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
n. 1 unità di personale nel profilo di Ricercatore, III livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991, per le esigenze del Progetto Horizon Europe “IMP_ACT: Impact Assessment for Action Competence”, con il seguente profilo:
▪ Ricercatore esperto in metodi di ricerca e analisi psico-educativa, con particolare riferimento a competenze, strategie e metodologie per la promozione del cambiamento comportamentale;
VISTA la Disposizione del Presidente INVALSI n. 1/2025 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore generale facente funzioni dell’INVALSI alla dirigente di ruolo INVALSI dott.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, con decorrenza dal giorno 1° marzo 2025 e fino alla nomina del Direttore generale pleno iure a seguito della procedura selettiva;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 82/2023, la percentuale di rappresentatività nella qualifica di Ricercatore, III livello professionale, calcolata al 31.12.2024 risulta essere 22% uomini e 78% donne, con un differenziale tra i generi superiore al 30% e pertanto trova applicazione il titolo di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, lettera o) del medesimo D.P.R. in favore del genere meno rappresentato;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/94 e s.m.i. le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso;
VISTO l’art. 1014, comma 4 del D.Lgs. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” concernente una quota di riserva del 30% dei posti nei bandi di assunzione in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente;
VISTO l’art. 18, comma 4, del D.lgs. n. 40/2017, come modificato dall’art. 1, comma 9-bis, del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e da ultimo dall’art. 4, comma 4, del D.L. 14 marzo 2025 n. 25 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni”, che prevede la riserva del 15% dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito;
ACCERTATA l’esistenza della necessaria copertura finanziaria;
ACCERTATA la regolarità amministrativa;
IL DIRETTORE GENERALE FACENTE FUNZIONI DETERMINA
Art. 1
Oggetto e requisiti di partecipazione
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso l’INVALSI, di n. 1 unità di personale nel profilo di Ricercatore, III livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991, per le esigenze del Progetto Horizon Europe “IMP_ACT: Impact Assessment for Action Competence”, con il seguente profilo:
Profilo: Ricercatore esperto in metodi di ricerca e analisi psico-educativa, con particolare riferimento a competenze, strategie e metodologie per la promozione del cambiamento comportamentale.
Il contratto di lavoro avrà decorrenza dalla data di formalizzazione al Protocollo INVALSI e scadenza al 31/12/2027 (termine del progetto “IMP_ACT”).
Ai sensi delle disposizioni normative in materia, il contratto di lavoro può essere eventualmente prorogato in caso di proroga del termine del progetto di ricerca indicato nelle premesse del presente bando di selezione ed in presenza della necessaria copertura finanziaria proveniente dal progetto, nonché nel rispetto dei limiti di durata massima previsti dalla legge. In ogni caso, la durata del contratto non potrà eccedere la durata del progetto di ricerca cui afferisce.
Per l’ammissione alla procedura concorsuale i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) ai sensi dell’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Saranno ammessi alla selezione anche:
- i familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini di Paesi Terzi titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani nonché godere dei diritti civili e politici nel Paese di cittadinanza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertarsi mediante le prove previste;
b) età non inferiore ad anni 18 e non essere collocati in quiescenza;
c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
d) idoneità fisica a svolgere le mansioni per il profilo previsto. L’Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
e) requisito specifico: laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento, rilasciato da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell'Università e della Ricerca. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della vigente normativa, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione esaminatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione;
f) requisito specifico: dottorato di ricerca attinente al profilo oppure esperienza professionale documentata in attività di ricerca presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, di almeno tre anni post-laurea attinente al profilo (con esclusione dell’esperienza formativa).
Il candidato in possesso di entrambi i requisiti di ammissione previsti dalla presente lettera f), è tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione (sul portale inPA nel campo “Note” presente nel modulo di descrizione del dottorato di ricerca) quale dei due requisiti intende far valere per l’ammissione al concorso. In caso di mancata esplicita scelta da parte del candidato, verrà considerato come requisito di ammissione il dottorato di ricerca. Nel caso in cui venga fatta valere per l’ammissione al concorso l’attività lavorativa, il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione il periodo di svolgimento, l’attività svolta e il nome dell’Università o del qualificato Ente o Centro di ricerca pubblico e privato, anche straniero, dove è stata svolta l’attività stessa. In caso di mancata indicazione di uno o più tra gli elementi sopra indicati, tale da compromettere la possibilità di esame da parte della commissione esaminatrice, il requisito d’accesso non sarà considerato valutabile.
La commissione esaminatrice effettua la valutazione di attinenza del dottorato di ricerca e dell’attività lavorativa dichiarata dal candidato rispetto al profilo messo a bando. Qualora la Commissione, in sede di valutazione dei titoli, dovesse accertare l’insussistenza del presente requisito provvede immediatamente a segnalare la mancanza all’Amministrazione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
La commissione procede alla valutazione dei titoli, tenuto conto di quanto dichiarato dal candidato rispetto al requisito di cui all’articolo 1, lettera f) da far valere per la partecipazione al concorso, ovvero della mancata esplicita scelta secondo quanto previsto dal bando;
g) conoscenza dei principali applicativi informatici. L’accertamento del possesso di tale requisito è demandato alla Commissione esaminatrice in sede di colloquio;
h) conoscenza della lingua inglese almeno al livello C1 del QCER. L’accertamento del possesso di tale requisito è demandato alla Commissione esaminatrice in sede di prove concorsuali previste;
i) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
j) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
k) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
l) posizione regolare rispetto alle norme concernenti gli obblighi militari, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985).
Tutti requisiti sopra indicati devono, a pena di esclusione, risultare in possesso dei candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per l’invio delle domande di partecipazione al concorso, nonché all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
I candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, devono possedere anche i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici nel paese di cittadinanza;
essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
adeguata conoscenza della lingua italiana, da verificarsi in sede di prova orale.
L’accertamento del possesso di tale ultimo requisito è demandato alla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6, mediante le prove concorsuali previste.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. L’accertamento dei requisiti di cui ai punti e) e f), con particolare riferimento all’attinenza e ▇▇▇▇▇▇▇▇, è demandato al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4.
Art. 2
Presentazione delle domande di partecipazione
Il candidato presenta la domanda di partecipazione unicamente, previa registrazione, sul Portale Unico del reclutamento - di seguito denominato “Portale” - disponibile all’indirizzo ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/ ove il presente bando di concorso è pubblicato, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla piattaforma telematica InPA.
La registrazione al Portale “inPA”, ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito “Codice dell’Amministrazione Digitale”). L’iscrizione al Portale “inPA” comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.
Inoltrata la domanda di partecipazione, il sistema invierà automaticamente una mail di conferma dell’avvenuta candidatura all’indirizzo di registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda in formato .pdf.
Al fine di partecipare al concorso in oggetto, il candidato dovrà:
1. autenticarsi al Portale - ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/ - attraverso uno dei seguenti strumenti di identificazione: Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), eIDAS.
2. compilare il proprio curriculum vitae in modo dettagliato, compresi gli eventuali titoli di preferenza o le precedenti esperienze di lavoro presso privati o Pubblica Amministrazione.
3. ricercare e selezionare la procedura alla quale vuole iscriversi nell’apposita sezione “Concorsi”.
4. ultimare la compilazione delle sezioni mancanti nella domanda di candidatura, seguendo la procedura proposta dal ▇▇▇▇▇▇▇.
5. inviare l’istanza di partecipazione mediante la funzione “Conferma e Invia” nella sezione “Verifica e invio” entro la data di chiusura per la presentazione delle candidature indicata per il concorso selezionato. La domanda sarà valida e regolarmente presentata solo se si termina la procedura completando l’invio. La domanda non dovrà essere sottoscritta, in quanto l’inoltro della stessa avverrà tramite l’applicativo di autenticazione mediante identità digitale.
6. scaricare il riepilogo della domanda presentata, al quale sarà attribuito un codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura. Tale codice ID sarà utilizzato dall’Ente in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future per la presente procedura.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve effettuare, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale InPA. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale contributo non è rimborsabile.
Oltre la data di scadenza della presentazione delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura e pertanto non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. Il candidato, quindi, potrà modificare o integrare la propria candidatura fino alla data di scadenza del bando; in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima versione presentata.
In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato da questa Amministrazione procedente, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, si procederà all’emanazione dei conseguenti provvedimenti e alla pubblicazione sul Portale e sul sito istituzionale INVALSI di apposito avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande.
Le comunicazioni ai candidati concernenti la selezione, compreso il calendario delle relative prove ed il loro esito, sono effettuate attraverso il Portale e saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni qualora esso dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall’omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell’indirizzo PEC indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:
– il proprio nome e cognome;
– la data e luogo di nascita;
– il proprio codice fiscale;
– l’indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza;
– il recapito telefonico;
– l’indirizzo di posta elettronica ordinaria;
– l’indirizzo di posta elettronica certificata personale;
– il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; ovvero di essere:
o familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
o cittadino di Paesi Terzi titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
o cittadino di Paesi Terzi titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
– se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
– il godimento dei diritti civili e politici;
– di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
– di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
– il possesso dei requisiti specifici previsti dalle lettere e) ed f) dell’art.1 del presente bando;
– il possesso dei titoli valutabili da sottoporre a valutazione di cui al successivo art. 6;
– l’assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
– la posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario, se obbligato in tal senso;
– l’idoneità fisica all’impiego;
– di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
– la conoscenza della lingua inglese (di cui alla lettera h) dell’art.1) e dei principali applicativi informatici (di cui alla lettera g) che, ai sensi all’art. 37 comma 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la Commissione esaminatrice accerterà nel corso delle prove concorsuali;
– l’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio richiesto per gli esami ed i tempi aggiuntivi necessari ai sensi della Legge n. 104/1992;
– l’eventuale richiesta di una misura di ausilio in sede di prova scritta per gli individui affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in funzione di un’apposita ed esplicita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica;
– gli eventuali titoli che danno diritto a riserva di posto o a preferenza alla nomina in caso di parità di valutazione, dei quali il candidato intende avvalersi, ai sensi del D.P.R. n. 487/94, come aggiornato dal D.P.R. n. 82/2023; nel caso di mancata dichiarazione nella domanda, gli stessi non potranno essere fatti valere.
I candidati con disabilità riconosciuta dovranno specificare, nella domanda di partecipazione, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi nell’espletamento delle prove d’esame, in funzione della propria necessità. Tale richiesta andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita, che dovrà essere allegata in formato .pdf alla domanda di partecipazione, e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere allegata in formato
.pdf alla domanda di partecipazione. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
In merito alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, verrà assicurata la partecipazione a tutte le prove anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. Le candidate interessate dovranno preventivamente comunicare la propria richiesta inviando una PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nei suoi allegati costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i e sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art.75 del D.P.R. n. 445/2000.
L’INVALSI si riserva di effettuare i controlli sulla validità delle domande e sul possesso dei requisiti in ogni momento della procedura concorsuale.
Nella domanda di partecipazione è preciso onere del candidato riportare tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli utilizzando anche i campi “Note” e l’eventuale campo “Ulteriori dichiarazioni” – Parlaci di te” per descrizioni più dettagliate. Le informazioni inserite nella domanda online prive degli elementi utili per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione esaminatrice. A corredo della domanda di partecipazione, dovranno essere indicati gli allegati da caricare nella sezione “Allegati”:
• riferimenti comprovanti il provvedimento di riconoscimento o dell'avvio dell'iter procedurale, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per l'equivalenza del proprio titolo di studio estero (se vi ricorrono le condizioni);
• certificato di invalidità di cui all'art. 20 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (se vi ricorrono le condizioni);
• certificazione medica di cui all’art. 3, comma 4-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (richiesta di misura dispensativa, richiesta dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, se vi ricorrono le condizioni).
• pubblicazioni da valutare (art. 6 del presente Bando).
Non è consentito il riferimento a titoli e documenti presentati presso l’INVALSI o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali.
Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel bando di concorso. Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, la documentazione da allegare alla domanda in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro delle domande.
Art. 3
Cause di esclusione dal concorso
Non saranno ritenute valide, anche per motivi organizzativi e di celerità, le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalità e i termini indicati nell’art. 2 del presente bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo.
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dal candidato.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 1 comporterà l’esclusione dal concorso.
Tutte le esclusioni dal concorso, per qualsiasi causa siano normativamente previste, potranno essere disposte in ogni momento della procedura selettiva con provvedimento motivato.
Art. 4 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore Generale, sarà costituita da tre o cinque componenti compreso il Presidente e da un Segretario con funzioni di verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Nell’ambito del provvedimento di nomina si potrà eventualmente procedere anche alla nomina di membri supplenti.
Almeno un terzo dei posti di componente di ciascuna Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, così come previsto dall’art. 57 comma 1 lett. a) D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ▇▇.▇▇.▇▇.
Alla Commissione esaminatrice possono essere aggiunti membri per l’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese, per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nell’Amministrazione, nonché, ai sensi dell’art. 9, c. 1, del D.P.R. n. 487/94, specialisti in psicologia e risorse umane.
La Commissione esaminatrice ha la facoltà di riunirsi in modalità telematica, purché sia garantita la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, tutti i componenti siano identificati e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
La Commissione esaminatrice, prima dell’inizio delle prove concorsuali, stabilisce, nel rispetto del termine di conclusione della procedura fissato dall’art. 11, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, così come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni nominate ai sensi dell’art. 9, comma 8 dello stesso D.P.R. L'inosservanza del suddetto termine dei 180 giorni deve essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale (art. 11, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).
La Commissioni esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Art. 5 Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale sia superiore di oltre 20 volte il numero dei posti messi a concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva.
I candidati ai quali l’INVALSI non avrà comunicato l’esclusione dalla procedura concorsuale, disposta con provvedimento motivato, sono tenuti a presentarsi per sostenere l’eventuale prova preselettiva che si svolgerà a Roma, nel giorno, sede e ora successivamente comunicati mediante pubblicazione sul Portale InPA, con almeno 15 giorni di preavviso; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
L’eventuale prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie previste dal presente bando.
All’esito della prova preselettiva la Commissione esaminatrice redigerà un elenco dei candidati che hanno partecipato alla preselezione con l’indicazione del punteggio conseguito e, con successivo provvedimento del Direttore Generale, saranno ammessi con riserva alla prova scritta i candidati che risulteranno collocati nell’elenco entro i primi 10 posti, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti. Saranno ammessi altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio dei candidati collocatisi alla decima posizione, fatto salvo il possesso dei requisiti.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Dalla prova preselettiva sono esonerati, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992, i portatori di handicap con una percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento; tale condizione dovrà essere provata allegando il verbale probante tale stato.
Art. 6
Modalità di svolgimento del concorso e valutazione dei titoli
Il concorso è per titoli ed esami.
La Commissione esaminatrice, nella seduta di insediamento, deve procedere a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, definendo in dettaglio i punteggi da attribuire sulla base delle categorie e entro i limiti dei punteggi indicati nella sezione “Titoli valutabili” del presente articolo.
Successivamente i componenti della Commissione esaminatrice, presa visione dell’elenco dei candidati, devono dichiarare l’insussistenza delle cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di interessi con i candidati stessi.
La Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di un punteggio totale pari a 90 punti così distribuiti:
a. 30 punti per i titoli;
b. 30 punti per la prova scritta;
c. 30 punti per la prova orale.
La Commissione esaminatrice, di cui all’art. 4 del presente bando, dettaglierà i criteri di valutazione dei titoli nella prima seduta utile e comunque prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati, tenendo conto di quanto di seguito riportato:
Titoli valutabili
1) Voto di laurea magistrale (o equivalente) superiore a 107/110 (fino a un massimo di 3 punti così suddivisi: 108 1 punto, 109 2 punti, 110 - 110 e lode 3 punti).
2) Pubblicazioni, punteggio massimo di 10 punti così distribuito:
a) sono attribuiti fino ad un massimo di 6 punti alle 3 pubblicazioni segnalate dal candidato (su InPA nel campo “Note” della relativa pubblicazione) alla Commissione per la specifica valutazione;
b) sono attribuiti fino ad un massimo di ulteriori 4 punti alle altre pubblicazioni, da valutare nel loro numero, rilevanza scientifica – anche alla luce dei criteri della valutazione specifica di cui al punto precedente – e attinenza col profilo.
3) Conseguimento di un dottorato, di un master o titolo superiore attinente al profilo: 4 punti per il dottorato, 1 punto per ogni altro titolo fino a un massimo di 4 punti;
4) Tesi di laurea su argomenti inerenti all’educazione allo sviluppo sostenibile e/o al cambiamento climatico: 3 punti indipendentemente dal voto di laurea;
5) Tesi di laurea su argomenti inerenti all’educazione al cambiamento (in area cognitiva e/o comportamentale e/o relazionale): 2 punti indipendentemente dal voto di laurea;
6) Corsi su software di analisi dati (SPSS, STATA, SAS ecc.) e/o qualitativi (NVivo, ATALS.ti, MAXQDA, QDA ▇▇▇▇▇ cc.): 1 punto per ogni corso corredato di certificazione/attestazione, fino a un massimo di 3 punti;
7) Esperienza professionale in attività di ricerca scientifica attinente al profilo, punteggio massimo di 5 punti così distribuito: esperienza acquisita presso università, istituti e/o enti di ricerca nazionali/internazionali pubblici o privati: 1 punto per ogni anno fino a un massimo di 5 punti.
Quanto riconosciuto nei requisiti di ammissione (dottorato di ricerca e/o esperienza lavorativa attinenti al profilo, di cui all’art. 1 lettera f) del presente bando), non sarà valutato per i titoli di cui, rispettivamente, al punto 3 e al punto 7 sopra).
La valutazione dei titoli è effettuata successivamente all’espletamento delle prove orali (a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione) soltanto per i candidati che avranno ottenuto un punteggio superiore e/o uguale alla soglia minima prevista dal bando, in ottemperanza al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come da ultimo modificato con D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, e si conclude entro trenta giorni dall’ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice elabora la graduatoria finale del concorso, redatta secondo l’ordine della votazione complessiva derivante dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto complessivo riportato nelle prove d’esame ad esclusione del punteggio ottenuto nell’eventuale prova preselettiva.
Tutti i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di ammissione alla selezione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione e la Commissione esaminatrice valuterà solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
Art. 7 Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e in una prova orale, svolta in forma di colloquio.
Nel caso in cui la prova preselettiva di cui all’art. 5 del presente bando non avesse luogo, si procederà direttamente allo svolgimento della prova scritta.
Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso l’elenco dei candidati ammessi e/o esclusi alle relative prove, il calendario delle prove ed il loro esito e l’eventuale convocazione ad una prova successiva, è effettuata attraverso il Portale inPA.
Le date e i luoghi di svolgimento delle prove, e l’eventuale suddivisione in più sessioni d’esame, saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul Portale InPA con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso rispetto alle date stabilite per l’espletamento delle predette prove.
Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
Per essere ammessi alle prove di esame i candidati dovranno presentare un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Chi non si presenterà a sostenere le prove di esame (scritta e orale) nei giorni e alle ore stabilite, per qualsiasi causa anche se dovuta a forza maggiore, sarà dichiarato decaduto dal concorso.
Al fine di garantire la partecipazione alle prove alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento è previsto, senza pregiudizio alcuno, lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento, ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. A tal fine si invita coloro che abbiano interesse a darne comunicazione preventiva al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
In nessun caso il ricorrere di tali condizioni potrà compromettere la partecipazione al concorso.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, l’INVALSI prevede, per tutti coloro che ne facciano esplicita richiesta documentata, l’adozione di adeguate misure per assicurare la possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova.
La prova scritta si articolerà in due parti.
La prima parte consisterà in domande a risposta multipla e/o a risposta aperta sintetica sulle seguenti tematiche:
1. Fondamenti teorici e metodologici della ricerca psico-educativa.
2. Disegni di ricerca sperimentali e quasi-sperimentali.
3. Metodi di campionamento.
4. Analisi statistica dei dati (quantitativa e qualitativa).
5. Interpretazione dei risultati.
La seconda parte consisterà nello svolgimento di un elaborato. Il candidato dovrà presentare un problema di ricerca nel campo del cambiamento comportamentale, articolato nelle seguenti sezioni:
1. Formulazione ipotesi di ricerca.
2. Proposta di un disegno di studio appropriato.
3. Descrizione delle metodologie di raccolta dati.
4. Indicazione delle strategie di analisi più adatte.
Due delle suddette sezioni, a scelta del candidato, dovranno essere scritte in lingua inglese.
Gli elaborati saranno redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento della prova. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la Commissione esaminatrice concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento.
La Commissione esaminatrice assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte sono disabilitati alla connessione internet.
Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, dizionari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso.
La prova scritta si intenderà superata con una votazione non inferiore a complessivi 21/30 (ventuno/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) e tale punteggio consentirà l’ammissione alla prova orale.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino l’identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, la Commissione esaminatrice prevede, su istanza dell’interessato, apposite prove di recupero.
Sede e orario della prova orale, l’elenco dei candidati ammessi alla stessa e l’eventuale suddivisione in più sessioni d’esame saranno resi noti – unitamente al punteggio conseguito nella prova scritta – mediante pubblicazione di apposito avviso sul Portale InPA.
Il diario della prova e il luogo di svolgimento sono comunicati ai candidati attraverso il Portale InPA, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Eventuali modifiche alle date e ai luoghi di svolgimento della prova saranno comunicate ai candidati con le medesime modalità.
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie e sugli argomenti previsti per la prova scritta. La Commissione esaminatrice valuterà, nel corso del colloquio, anche le attitudini e l’esperienza posseduta dal candidato in relazione alla posizione da ricoprire.
Una parte del colloquio, a discrezione della Commissione, sarà svolta in lingua inglese.
Ai sensi all’art. 37 comma 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, durante la prova orale la Commissione esaminatrice accerterà, mediante prova di idoneità, la conoscenza della lingua inglese al livello richiesto (art. 1, lett. h) del bando) e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a complessivi 21/30 (ventuno/trentesimi).
Al termine di ogni sessione giornaliera dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice rende disponibile, mediante pubblicazione sul Portale Nazionale del reclutamento InPA e sul sito istituzionale dell’INVALSI ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio riportato da ciascuno in tale prova; elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice, è affisso nel medesimo giorno presso la sede d’esame.
L’Amministrazione assicura l’adozione di specifiche norme di carattere organizzativo nel caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 7, commi 6 (candidati con disabilità o con DSA) e 7 (candidate in stato di gravidanza o allattamento), del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal
D.P.R. 82/2023.
Tutte le comunicazioni pubblicate sul Portale InPA e all’indirizzo istituzionale ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 8
Titoli di riserva, precedenza o preferenza
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’INVALSI - all’indirizzo di posta elettronica certificata ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ - entro il termine perentorio di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello nel quale gli stessi hanno sostenuto il colloquio, i documenti già indicati nella domanda, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle disposizioni di legge vigenti, diano diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 82/2023, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso; pertanto, alla procedura selettiva in oggetto si applicano le seguenti riserve di posti:
a) ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., è prevista la riserva di posti per coloro che appartengono alle categorie di cui all’art. 1 della predetta legge, nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio;
b) al presente bando non trova applicazione la riserva del 30% ai sensi degli artt. 678, co. 9 e 1014 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) in favore dei volontari delle Forze Armate (FF.AA.) in ferma breve e prefissata congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, dei volontari in servizio permanente e anche degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
c) al presente bando non trova applicazione la riserva del 15% in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito, prevista dall’art. 18, comma 4, del D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, così come modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con la L. 21 giugno 2023, n. 74, e da ultimo dall’art. 4, comma 4, del D.L. 14 marzo 2025 n. 25.
Se le riserve di cui all’art. 1014, comma 1, del D. Lgs. 66/2010 e all’art. 18, comma 4, del D.Lgs 40/2017 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi.
I candidati che intendano avvalersi delle riserve previste devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione.
Il candidato riservatario incluso tra i vincitori nella graduatoria di merito è computato ai fini dell’utilizzo dei posti riservati.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più di una delle categorie che danno titolo a riserva di posto, si tiene conto - ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, del DPR n. 487/1994, come modificato dal DPR n. 82/2023 - prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, o equiparate;
b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il posto eventualmente non coperto per mancanza di candidati riservatari risultati idonei sarà assegnato al successivo candidato risultato idoneo, secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito.
A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l’ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto la selezione, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
m)appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, qualora previsto;
n) minore età anagrafica.
Art. 9
Formazione e approvazione della graduatoria
La votazione di ciascun candidato risulterà dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e quello riportato nelle prove sostenute ad esclusione dell’eventuale prova preselettiva.
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito, in ordine decrescente dei punteggi complessivi, sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 82/2023.
Formata la graduatoria, la Commissione esaminatrice trasmette gli atti al Responsabile del procedimento.
Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, approverà la graduatoria finale di merito e dichiarerà il vincitore previo accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n.445/00.
La graduatoria finale di merito è pubblicata sul Portale InPA e sul sito istituzionale ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati. Dalla data della pubblicazione della relativa determinazione sul sito dell’Istituto decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimarrà efficace per due anni decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria per l’eventuale copertura dei posti del medesimo profilo che si rendessero vacanti e disponibili.
Art. 10
Costituzione del rapporto di lavoro
A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito, il candidato risultato vincitore sarà invitato a presentare, entro un termine fissato per la costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
− godimento dei diritti civili e politici;
− assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
− di non essere stato destituito, esonerato o dichiarato decaduto da un impiego presso la pubblica amministrazione.
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della libertà personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o l’omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.
Il vincitore che risulterà in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato nel profilo per cui ha partecipato alla selezione, conformemente a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
Il periodo di prova, il trattamento economico, l’orario di lavoro, le ferie e i vari istituti contrattuali, sono regolati dai citati contratti collettivi nazionali di lavoro oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 11
Trattamento dei dati personali - Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 e 14 REG. UE 2016/679)
Il titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI con sede in ▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ – Telefono: 06/941851 - Fax: 06/▇▇▇▇▇▇▇▇, e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato da INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
-Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati
I dati personali allegati alla domanda vengono acquisiti dall’INVALSI unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura di selezione, in quanto necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, delle esperienze e delle competenze ed effettuare le relative valutazioni.
-Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6 del GDPR lett. b), c) ed e), è l’esecuzione di un contratto, o di misure precontrattuali, nonché l’adempimento di un obbligo legale e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui INVALSI è investita.
Ove la base giuridica del trattamento fosse rappresentata dal consenso, questo verrà richiesto specificatamente.
-Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato mediante supporti cartacei e con l’ausilio di strumenti elettronici e telematici e consiste nella raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione, consultazione, selezione, comunicazione e cancellazione dei dati.
INVALSI ha adottato, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, una serie di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a proteggere l’integrità e riservatezza dei dati personali. In particolare, sono adottati specifici accorgimenti per fare in modo che:
- venga impedito un uso improprio dei dati personali, non conforme alle norme di legge o diverso dalle finalità per cui sono stati raccolti;
- sia consentito l’accesso ai dati personali unicamente alle persone autorizzate;
- i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;
- sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di legge.
-Trattamenti relativi a processi decisionali automatizzati-Profilazione
INVALSI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016.
-Periodo di conservazione
Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a garantire la corretta esecuzione da parte di INVALSI delle attività sopra indicate. Al termine di tale periodo i dati saranno eliminati.
-Destinatari
Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato e istruito dal Titolare. I dati trattati da INVALSI saranno utilizzati per le sole finalità istituzionali.
I dati potranno comunque essere comunicati a:
- personale dell’INVALSI che cura il procedimento di selezione o a quello assegnato ad altri uffici dell’INVALSI che svolgono attività ad esso attinenti;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all’INVALSI in ordine al procedimento di selezione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti concernenti la selezione nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
-Diritti degli interessati
In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18);
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art.21);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22);
h) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) qualora applicabile, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
Ricorrendone i presupposti si ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
-Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei suddetti dati personali ha natura facoltativa ma è un requisito necessario per procedere alla valutazione dei requisiti. Il mancato conferimento determinerà l’impossibilità per INVALSI di procedere alla valutazione dei requisiti.
Art. 12
Accesso agli atti del concorso
Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale da parte dell’Amministrazione cui è indirizzata l’istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.
Art. 13 Pubblicità
Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto l’invio della domanda di partecipazione al concorso costituisce atto di implicita accettazione da parte del candidato di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’INVALSI ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, secondo quanto stabilito dall’art. 54, comma 1, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e sul Portale unico del Reclutamento, nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”, disponibile all’indirizzo internet: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.
Art. 14
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale nella P.A. con particolare riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto degli enti di ricerca in vigore.
Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione o ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla stessa data.
Art. 15 Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, il presente avviso di selezione, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’Ente.
Il superamento del concorso non dà diritto all’instaurazione del rapporto di lavoro, restando nella disponibilità discrezionale dell’INVALSI la possibilità che venga o meno attivata la singola posizione lavorativa.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento della presente selezione è il ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, e-mail: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Il Direttore Generale f.f.
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.lgs. n. 82/2005
