Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD)
Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD)
DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: REVO Insurance S.p.A.
Polizza collettiva ad adesione per CA - Autobank
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
La presente polizza distribuita attraverso l’Intermediario 0633 – MAG di Revo Insurance che offre una gamma di garanzie a copertura dei danni inerenti il possesso di un veicolo. È altresì compresa l’assistenza.
Che cosa è assicurato? ✓ Incendio, Furto/Rapina, Eventi Naturali, Vandalici e Cristalli Incendio/Furto totale: la Compagnia indennizza i danni diretti e materiali al veicolo causati da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione e scoppio, azione del fulmine, furto del veicolo, urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione del veicolo successiva al furto. Incendio/Furto parziale e ▇▇▇▇▇▇: la garanzia assicura i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina (tentati o consumati) del veicolo o di sue parti e dei danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate. Nella copertura sono compresi gli apparecchi multimediali non di serie e di impianti di antifurto satellitare non di serie solo se stabilmente fissati al veicolo, per i quali vale un massimale fino a 1.000 euro e sempre nei limiti della somma assicurata. Eventi Naturali: la Compagnia indennizza i danni diretti e materiali che il veicolo assicurato subisce a causa di trombe d’aria, uragani, bombe d’acqua, bufere, tempeste, mareggiate, frane, voragini e caduta di grandine, terremoto e alluvione/inondazione, valanghe, pressione della neve esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti. Eventi sociopolitici e Atti vandalici: la Compagnia indennizza i danni diretti e materiali subiti a causa di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo. L’incendio doloso è compreso in questa garanzia. Cristalli: la Compagnia indennizza i danni diretti e materiali subiti a seguito di rottura dei cristalli, le spese necessarie per la sostituzione, installazione o riparazione del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico. È possibile acquistare alcune garanzie opzionali di seguito descritte: ✓ Rimborso franchigia La Compagnia indennizza l’eventuale franchigia/scoperto detratti dal conteggio di liquidazione in caso di sinistro coperto dalla stessa polizza CVT per un evento per anno assicurativo. ✓ Zero Pensieri GAP: la Compagnia integra la differenza tra valore d’acquisto e valore commerciale al momento del sinistro, o se superiore l’importo liquidato dalla garanzia CVT, in caso di - Furto totale del veicolo senza ritrovamento entro 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità. - Danno irreparabile del veicolo a seguito di collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, uscita di strada e ribaltamento, incendio, eventi naturali e sociopolitici, urto con animale selvatico, atti di vandalismo tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e a seguito del quale il veicolo viene demolito e cancellato dal PRA. Digital Key: La Compagnia indennizza fino ad un massimo di 250 euro per sinistro e per anno assicurativo in caso di impossibilità di utilizzo della chiave Digitale a seguito di rottura, o malfunzionamento dovuto ad attacco Malware dello smartphone (con fattura di riparazione). Smaltimento: La Compagnia indennizza, in caso d’incendio, le spese di smaltimento delle componenti inquinanti con un massimale di 2.500 euro per anno e per sinistro. ✓ Collisione Garanzia non acquistabile con la garanzia Kasko che la include. | Che cosa non è assicurato? 🗶 Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) La Compagnia non risarcisce i danni causati dal veicolo a persone e cose a seguito di incidente stradale. Per tutte le coperture assicurative previste in polizza l’assicurazione non comprende i danni: 🗶 apparecchiature audio‐fono‐visive ed elettroniche, non saldamente fissate all'interno del veicolo; 🗶 determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso) dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; 🗶 provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; 🗶 provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro. 🗶 Partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità. Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP aggiuntivo e nelle Condizioni Generali di Assicurazione. | |
Ci sono limiti di copertura? ! Le garanzie prevedono specifici limiti di indennizzo (franchigie e scoperti) per il cui dettaglio si rinvia agli altri documenti precontrattuali. ! In caso di danno parziale, qualora il valore assicurato dichiarato corrisponda soltanto ad una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 C.C.). ! Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote Professional”. Gli optional e gli accessori sono compresi in tale valore. Si dovrà quindi tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino. ! I criteri di liquidazione del danno sono indicati negli altri documenti precontrattuali, a cui si rimanda. |
La Compagnia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione in aree pubbliche o private (ad eccezione delle aree aeroportuali) in conseguenza di collisione accidentale con uno o più veicoli a motore identificati con targa, anche se non assicurato. Sono altresì compresi nella garanzia i danni derivanti da urto con animali selvatici.
✓ Kasko
Garanzia non acquistabile con la garanzia Collisione.
La Compagnia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione in aree pubbliche o private (ad eccezione delle aree aeroportuali) a seguito di:
- collisione con altri veicoli, anche se non assicurati
- urto con animali o ostacoli fissi o mobili
- uscita di strada o ribaltamento
- urto di oggetti contro il veicolo.
✓ Assistenza
- Assistenza stradale
Veicolo elettrico care program Wall box care program
- Furto cavo ricarica
- Uso fraudolento tessera ricarica
L’assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in
polizza.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell’Unione Europea, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Regno Unito e Serbia.
Che obblighi ho? L’aderente ha il dovere di: - prendere visione del set informativo prima di aderire alla polizza; - fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare; - comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative; - comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio. In caso di sinistro, l’aderente deve: - informare il gestore sinistri della Compagnia indicato in polizza dell’accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati; - consegnare al gestore sinistri della Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione; - comunicare se esistono altre assicurazioni ARD sul veicolo; - attenersi a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia o dal gestore sinistri. |
Quando e come devo pagare? Per aderire alla polizza collettiva, l’aderente deve compilare il Modulo di Adesione alla polizza collettiva. Il pagamento del premio avviene all’atto dell’adesione della polizza collettiva. Il premio è anticipato per la durata contrattuale scelta. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Se l’aderente sottoscrive e consegna il modulo di adesione, la polizza ha effetto dalle ore e dal giorno indicati nel modulo di adesione, qualora il premio sia stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento o del giorno di consegna del veicolo all’aderente, se successivo. La polizza resta valida per tutta la durata indicata nel modulo di adesione. La durata della polizza non può essere superiore al contratto di finanziamento del veicolo o del finanziamento della polizza. La polizza può avere una durata variabile da un minimo di 12 mesi a un massimo di 60 mesi. |
Come posso disdire la polizza? L’assicurazione termina alla fine del periodo indicato sul modulo di adesione senza bisogno che l’aderente dia disdetta. Il rinnovo non è previsto. Se la polizza ha una durata pari o superiore a 24 mesi, la Compagnia applica uno sconto sul premio. A fronte di tale sconto, l’aderente è vincolato fino alla scadenza indicata nel modulo di adesione. In caso di cessazione del rischio vengono rimborsate le annualità complete di premio non godute. |
Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
REVO Insurance S.p.A.
Polizza collettiva ad adesione per CA - Autobank
Data di realizzazione: 11.01.2024
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente e l’Aderente alla polizza collettiva devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
REVO Insurance S.p.A. Sede legale: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇’▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ PEC: ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ Iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 Capogruppo del Gruppo “REVO Insurance” iscritto all’Albo Gruppi presso IVASS al n. 059 |
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 di REVO Insurance S.p.A. Il patrimonio netto ammonta a euro 209.896.150, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 203.216.150. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2022 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all’articolo 216- novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇) nella sezione Investor Relations. Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 52.896.561, il Requisito patrimoniale minimo a euro 14.651.514 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 142.702.920. Il Valore dell’indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 269,8%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 269,3%. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti dei massimali/somme assicurate specificati nelle CGA. Sono assicurabili i seguenti tipi di veicolo: autovetture Tesla immatricolate in Italia e ad uso privato. La polizza prevede le seguenti coperture: (Non sono previste informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni) Ad integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la somma assicurata è pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento/leasing alla voce “Prezzo di Vendita” o “Valore della Fornitura”. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d’acquisto. Se il danno al veicolo è parziale, il suo ammontare è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com’era prima del sinistro. Se il danno che provoca la perdita totale deriva da un evento coperto dalle garanzie C.V.T. ci sono due casi possibili: - Se l’aderente non riacquista un altro veicolo Tesla con finanziamento presso CA - Autobank: la Compagnia calcola l’ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. - Se l’aderente entro sei mesi dal sinistro riacquista un altro Tesla con finanziamento presso CA - Autobank, in sostituzione di quello assicurato, la Compagnia calcola l’ammontare del danno con la formula del valore a nuovo fino a 24 mesi dalla data di emissione della polizza; successivamente, la Compagnia calcola l’ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. ✓ Rimborso franchigia Il massimale corrisposto per un unico sinistro per anno assicurativo corrisponde all’eventuale franchigia/scoperto detratti dal conteggio di liquidazione solo seguito di sinistro coperto dalla stessa polizza CVT, sottoscritta per il medesimo veicolo assicurato con la polizza. ✓ Zero Pensieri Le singole coperture sono prestate con i seguenti importi di massimale: |
- DigitalKey: 250 euro per sinistro e per anno assicurativo con franchigia fissa 20 euro;
- Smaltimento: 2.500 per sinistro e per anno assicurativo;
- GAP: il massimale rappresentato dalla garanzia è 50.000 euro.
✓ Collisione
Per gli urti con animali selvatici è richiesta denuncia alle Autorità competenti e dalla perizia devono emergere evidenze di urto diretto con animali.
✓ Assistenza
Le singole prestazioni hanno le seguenti limitazioni:
- Ricarica del veicolo sul luogo dell’immobilizzo, Soccorso stradale, Auto in sostituzione, Servizio di accompagnamento, Invio riparatore in caso di guasto della Wall Box, Trasporto alternativo in caso di guasto della Wall Box, Trasporto veicolo in caso di guasto della Wall Box: con un massimo di 3 volte per anno.
- Furto cavo ricarica: 100 euro per sinistro e per anno assicurativo.
- Uso fraudolento tessera ricarica: 50 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Che cosa NON è assicurato? | |
▇▇▇▇▇▇ esclusi | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Incendio, furto/rapina A integrazione di quanto indicato nel DIP danni la garanzia prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell’assicurato in caso di sinistro. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile. In caso di furto totale la garanzia prevede in particolare uno scoperto riportato nelle CGA. La Compagnia liquida l’indennizzo al netto dello scoperto. Se entro 6 mesi dal sinistro l’aderente riacquista un altro veicolo Tesla con finanziamento presso CA - Autobank, la Compagnia azzera lo scoperto. In questo caso, la Compagnia liquida all’aderente l’importo relativo allo scoperto solo se riceve dall’aderente: - la fattura di riacquisto, entro sei mesi dal sinistro; - l’ordine di riacquisto entro sei mesi dal sinistro, seguito in un secondo momento dalla fattura (che, solo in questo caso, può arrivare alla Compagnia anche dopo i mesi previsti). In caso di furto parziale, la garanzia prevede scoperti e minimi riportati nelle CGA i che vengono ridotti se il veicolo viene riparato presso le strutture convenzionate con la Compagnia. Eventi Naturali compresa Grandine, Vandalici e Cristalli Ad integrazione di quanto indicato nel DIP danni, le garanzie eventi naturali e atti vandalici prevedono scoperti e minimi riportati nelle CGA. I valori di scoperto e minimo vengono ridotti se il veicolo viene riparato presso le strutture convenzionate con la Compagnia e nel caso di evento grandine se vengono usate le strutture convenzionate grandine con tecnologia a freddo (“leva bolli”). Per la garanzia Cristalli sono previsti massimo due sostituzioni del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico nell’arco dell’anno assicurativo. Nessuna limitazione sul numero delle riparazioni dei cristalli. È prevista una franchigia pari a 75 euro se non vengono utilizzati i centri convenzionati con la Compagnia che viene ridotta a 50 euro nei centri convenzionati. In caso scheggiatura del cristallo solo se in danno può essere riparato senza sostituzione e solo se l’intervento viene effettuato presso la rete convenzionata, non è prevista l’applicazione della franchigia. Kasko e Collisione Sono previsti specifici scoperti e minimi per la garanzia kasko e collisione riportati nelle CGA. I valori di scoperto e minimo vengono ridotti se il veicolo viene riparato presso le strutture convenzionate con la Compagnia mentre in caso di danno totale è prevista una riduzione di scoperti e minimi nel caso di riacquisto di altro veicolo Tesla con finanziamento presso CA - Autobank. Zero pensieri Per le singole coperture eventuali franchigie fisse sono indicate nelle CGA. Definizione delle aree territoriali Zona 1: AL, AN, AO, AP, AQ, AR, AT, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA, CN, CO, CR, FC, FE, FM, FR, GO, GR, IM, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PR, PT, PU, PV, RA, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SV, TE, TN, TR, TS, TV, UD, VA, VC, VE, VI, VR, VT. Zona 2: AG, AV, BN, CB, CH, CL, CS, CZ, EN, IS, KR, LT ME, MS, PA, PE, PZ, RE, RG, SR, SU, TP, VB. Zona 3: BT, CT, FI, GE, LE, MB, MI, MT, PO, RM, TO, VV. Zona4: BA, BR, CE, FG, NA, RC, SA, TA. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il Contraente o l’Assicurato/Aderente alla Collettiva deve: - comunicare per iscritto all’intermediario e al gestore sinistri della Compagnia, entro 3 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o ne ha la possibilità, la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note e le modalità di accadimento; - la denuncia del sinistro va inviata rispettivamente all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ per i sinistri CVT. - in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri. |
- Dopo un sinistro l’aderente non deve fare nessuna riparazione senza il consenso del gestore sinistri della Compagnia, tranne quelli urgenti necessari a portare il mezzo nell’autorimessa o nell’officina. - In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto, l’aderente ha l’obbligo di informare immediatamente il gestore sinistri della Compagnia o la Compagnia. Per la gap sono altresì richieste le seguenti informazioni: - estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); - quietanza di liquidazione di indennizzo da parte dell’Assicurazione Auto Principale, unitamente alla relativa documentazione di polizza (condizione di assicurazione e polizza/certificato) nel caso di vendita della garanzia stand alone o sinistro RCA; - in caso di danno irreparabile: copia dell’eventuale perizia effettuata da altro perito e/o preventivo di riparazione rilasciato dall’autofficina che quantifichi l’ammontare del costo di riparazione, corredati di materiale fotografico di supporto, al fine di accertare che il danno occorso al veicolo rientri nella definizione di danno irreparabile; copia della dichiarazione di presa in carico da parte di un demolitore autorizzato. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato/Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, come pure la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’Impresa | La Compagnia per tramite del gestore sinistri provvede al pagamento dell’indennizzo oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario. Per le durate pari o superiori ai 24 mesi è previsto uno sconto. Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente. |
Rimborso | Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza può essere emessa con durata annuale o poliennale. In ogni caso la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto. Se la polizza ha durata a pari o superiore ai 24 mesi, a fronte della riduzione di premio che riceve, l’aderente è vincolato fino alla scadenza indicata nel modulo di adesione. |
Sospensione | Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | La presente polizza prevede il diritto di recesso (diritto di ripensamento) per l’aderente assicurato da esercitarsi, a pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza. |
Risoluzione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto nella forma di polizza collettiva ad adesione facoltativa. è destinato a chi acquista un veicolo Tesla con finanziamento presso CA - Autobank. Gli aderenti e assicurati necessitano di - assicurare il veicolo per i danni diretti e materiali che può subire (protezione dei beni) - proteggere attraverso la garanzia GAP l’assicurato contro la perdita pecuniaria subita dal medesimo al verificarsi di un evento dannoso occorso ad un veicolo, quale il furto totale o il danneggiamento totale dello stesso, che possegga tutti i requisiti di assicurabilità come previsti dal contratto. Gli aderenti possono essere persone fisiche o giuridiche. |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte di provvigioni corrisposta è mediamente del 20%, comprensivo della quota parte dei costi di gestione. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa assicuratrice | Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto. I reclami vanno inviati a: Revo Insurance – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; - per posta elettronica al seguente indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇; - per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ - per fax al numero: 02/▇▇▇▇▇▇▇▇. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Nel caso di reclami concernenti il comportamento dell’intermediario e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull’Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad Revo Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli all’intermediario dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax06.42133206, PEC: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. (Legge 9/8/2013, n. 98). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL’ ADERENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE’ CONSULTARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO STESSO.
Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD)
Assicurazioni Auto Rischi Diversi (ARD)
Polizza collettiva ad adesione per CA - Autobank
Condizioni di assicurazione
Edizione 03.2024
Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA
- Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018
Sede legale: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇’▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; Sede operativa: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008; Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all’Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇; fax: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇; PEC: ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
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Guida alla consultazione
Caro Cliente,
REVO Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD) è la polizza collettiva assicurativa commercializzata da MAG tramite la piattaforma di CA - Autobank, che protegge il tuo veicolo dai danni causati a seguito di furto, incendio ed eventi.
Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:
▪ Glossario
▪ Norme comuni
▪ Norme relative alle coperture assicurative
▪ Nome che regolano la liquidazione dei sinistri
▪ Modulo di adesione alla polizza collettiva
Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:
▪ box di consultazione: forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all’interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un’icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
▪ testi in grassetto: sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze,
nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato;
▪ punti di attenzione: sono segnalate in grassetto e con un’icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
▪ termini in corsivo: sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.
Il set informativo Revo Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD) ti sarà consegnato all’atto di adesione della polizza collettiva.
Ti ringraziamo per l’interesse dimostrato.
Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e MAG sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Sommario
Sommario
DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 1
Compagnia: REVO Insurance S.p.A 1
Polizza collettiva ad adesione per CA - Autobank 1
Che tipo di assicurazione è? 1
Norme Comuni – per il Contraente e per l’Aderente 15
Art. 1.1 Assicurazione per conto di terzi 15
Art. 1.2 Decorrenza dell’Assicurazione 15
Art. 1.3 Durata del contratto e sconto per durata poliennale 15
Art. 1.4 Proroga dell’assicurazione, tacito rinnovo, facoltà di recesso e disdetta alla scadenza 15
Art. 1.5 Cessazione dell’assicurazione 15
Art. 1.6 Pagamento del premio 15
Art. 1.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 15
Art. 1.8 Aggravamento del rischio 15
Art. 1.9 Modifiche dell’assicurazione 15
Art. 1.10 Forma delle comunicazioni 15
Art. 1.11 Altre assicurazioni 16
Art. 1.14 Rinvio alle norme di legge 16
Art. 1.15 Inoperatività dell’assicurazione a seguito di sanzioni 16
Art. 1.16 Estensione territoriale 16
Art. 1.19 Assicurazioni per conto altrui 16
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 19
Art. 2.2 Rischi esclusi dall’assicurazione 19
Art. 2.3 Franchigie e Scoperti 20
Come è prestata l’assicurazione 20
Art. 2.4 Caratteristiche dei mezzi di chiusura 20
Art. 2.5 Validità temporale 20
Art. 2.6 Scoperto o franchigia 20
Art. 3.1 Oggetto dell’assicurazione 21
Art. 3.1.1 OPERATIVITA’ DELLA SEZIONE ASSISTENZA STRADALE 21
Art. 3.1.2 VEICOLO ELETTRICO CARE PROGRAM 21
Art. 3.1.3 WALL BOX CARE PROGRAM 22
Art. 3.1.4 Furto e cavo di ricarica 22
Art. 3.1.5 Uso fraudolento tessera di ricarica 22
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 23
Art. 3.1.6 Esclusioni relative all’assistenza stradale 23
Art. 3.1.7 Esclusioni per uso fraudolento della tessera di ricarica 23
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 23
Norme relative alle coperture CVT 23
Art. 4.1 Obblighi dell’Aderente in caso di sinistro CVT 23
Art. 4.2 Assicurazione parziale e determinazione del danno 24
Art. 4.3 Criteri di indennizzabilità relativi alle coperture Incendio e Furto/Rapina 25
Art. 4.4 Criteri di indennizzabilità relativi alla copertura GAP 25
Art. 4.5 Esagerazione dolosa del danno 25
Art. 4.6 Mandato dei periti 25
Art. 4.7 Limite massimo di indennizzo 25
Art. 4.8 Pagamento dell’indennizzo 25
Art. 4.9 Assicurazione presso diversi assicuratori 26
Norme relative alla copertura assistenza 26
Art. 5.1 Obblighi dell’Aderente e degli aventi diritto in caso di sinistro assistenza 26
Art. 5.2 Obblighi dell’assicurato in caso di richieste di rimborso per uso fraudolento della tessera 26
Glossario
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:
Accessori: | Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato sia di serie che optional fornito dalla Casa costruttrice o installato dal Concessionario che ha venduto il veicolo, documentabili con fattura o altro documento equivalente. |
Aderente: | Il soggetto (persona fisica o giuridica), nel cui interesse è stipulata l’assicurazione che, con la sottoscrizione del modulo di adesione, aderisce liberamente al contratto assicurativo collettivo e sostenendo in parte o in tutto, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio. |
Alluvione e inondazione: | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze. |
Antifurto/localizzatore satellitare | Dispositivo elettronico munito di sistema di geolocalizzazione satellitare, fissato stabilmente al veicolo, che permette il collegamento a una centrale operativa con segnale GSM-GPRS che consente la localizzazione del veicolo in seguito a furto o rapina segnalati dall’assicurato. |
Apparecchi fono-audio-visivi | Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo. |
Appropriazione indebita: | Appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario della quale l’autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso. |
Arbitrato: | L'arbitrato è un procedimento alternativo per la risoluzione delle controversie disciplinato agli artt. 806 - 840 del Codice civile in cui la decisione viene rimessa dalle parti ad uno o più soggetti privati che si pronunciano con una sentenza privata (lodo). |
Area equiparata ad una Area Pubblica: | Area di proprietà pubblica o privata, aperta alla circolazione del pubblico oppure di un numero indeterminato di persone o veicoli che abbiano accesso giuridicamente lecito alla stessa, anche nell’ipotesi in cui tali persone appartengano a una o più categorie specifiche ed anche se tale accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni (a titolo esemplificativo: accesso ad un cantiere da parte di coloro che vi lavorino). |
Area Pubblica: | Area ad uso pubblico, destinata alla circolazione di persone, veicoli ed animali. |
Assicurato: | Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’assicurazione e che nel presente contratto coincide con l’aderente alla polizza collettiva, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso. |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione, come definito dall’art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto. |
Assistenza: | l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia |
Assistenza giudiziale: | È il patrocinio del legale durante tutta la fase processuale. |
Assistenza stragiudiziale: | È il patrocinio del legale prima dell’instaurazione della fase processuale. |
Beneficiario: | Eredi legittimi o testamentari dell’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato (o conducente del veicolo assicurato). |
Bombe d'acqua: | Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua. |
Bufera: | Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h. |
Centrale operativa: | La struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. |
Colposo: | Ai sensi dell’art. 43 del Codice penale è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di legge, regolamenti, ordini o discipline. |
Compagnia: | L’impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.. |
Conducente: | La persona fisica che pone in circolazione il veicolo. |
Contraente: | Il soggetto che stipula la polizza, nell’interesse dei propri clienti e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. |
Contratto di leasing: | Contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico. |
Cristalli: | Si intendono il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili e il tetto panoramico. |
Coniuge: | Il Coniuge dell’Assicurato, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio. |
Controversia: | Questione di fatto e di diritto su cui verte la discussione delle parti contendenti in una lite. |
Contravvenzione: | Reato consistente nella violazione, anche involontaria e senza lesione, di un diritto altrui, di una norma penale, punibile con l'arresto o con l'ammenda. |
C.V.T. | Acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie all’R.C.A. (incendio, ▇▇▇▇▇, kasko, ecc.). |
Danni diretti: | ▇▇▇▇▇ direttamente causati al veicolo con conseguente perdita di valore o perdita di utilità a causa di un atto/evento indennizzabile. |
▇▇▇▇▇: | Il pregiudizio subito dall’Assicurato a seguito di un sinistro. |
Danno contrattuale: | ▇▇▇▇▇ derivante da inadempimento o violazione di una obbligazione contrattuale. |
Danno extracontrattuale: | Il danno ingiusto subìto da una persona o da cose, derivante da un fatto illecito. Nel danno extracontrattuale, tra il danneggiato e il responsabile non esiste rapporto contrattuale o, se esiste, non ha connessione con il sinistro (ad es. danno subìto in un incidente stradale). |
Danno irreparabile: | Danneggiamento totale a seguito di incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e sociopolitici, atto di terrorismo o vandalismo tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e a seguito del quale il veicolo viene demolito e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico |
Danno parziale: | Il danno inferiore alll’80% del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro. |
Danno totale/perdita totale: | Il danno subito dall’assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino all’80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
Dati: | Informazioni, fatti, idee, concetti, codici - organizzati in strutture logiche o meno - che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un sistema informatico. |
Dati societari: | Qualsiasi informazione societaria che, a titolo esemplificativo ma non limitativo, comprenda progetti, piani, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni sui clienti e sui fornitori. |
Dealer/Concessionario: | Azienda venditrice del veicolo assicurato. |
Degrado: | La riduzione del valore del veicolo o dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato. La Compagnia calcola il degrado in base al rapporto tra il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo. In particolare, per le componenti meccaniche e per alcuni elementi riportati nel normativo il degrado viene calcolato partendo dal valore a nuovo degli stessi e applicando una riduzione del 10% per ogni annualità completa del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 60%. |
Disdetta: | La comunicazione che il Contraente deve inviare alla Società, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dall’Assicurazione precedente alla scadenza dell’Assicurazione, per evitare il tacito rinnovo del contratto di Assicurazione. |
Documento di guida/patente: | Il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono documenti di guida: la patente, il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC). |
Doloso: | Ai sensi dell’art.43 del Codice penale è doloso l’evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell’azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del fatto. L’evento è dal soggetto preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. |
Domicilio: | l luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico. |
Ebbrezza: | Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcoolici o stupefacenti. |
Esplosione: | Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Estero: | Mondo Intero. Escluso il territorio della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e il Paese di residenza principale. |
Fatto illecito: | Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e che obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 del Codice civile). |
Fattura di riacquisto (o altro documento ad esso equiparabile): | Potrà essere emessa da un Concessionario diverso da quello di acquisto, purché quest’ultimo abbia un rapporto diretto con il Dealer (che ha intermediato il prodotto) e che vi sia alla base un contratto di vendita tra quest’ultimo e l’assicurato. |
Franchigia: | L’importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. |
Furto: | Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
Furto totale: | Furto del veicolo senza ritrovamento entro 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità. |
Gessatura: | Applicazione di gesso o bende gessate, od immobilizzazione con tutori applicati e rimossi solo da parte di personale medico o paramedico specializzato, effettuata in Istituto di Cura od ambulatorio ed applicata a seguito di lesione accertata strumentalmente. |
Gestore sinistri della Compagnia: | Multi Serass è la società a cui La Compagnia ha esternalizzato la gestione dei sinistri (ad eccezione degli infortuni che vengono gestiti dalla Compagnia stessa) e i cui riferimenti sono riportati nella scheda contatti del presente contratto. Il gestore dei sinistri viene coadiuvato dall’Intermediario nell’assistenza dell’assicurato in caso di sinistro. |
Grandine: | Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi di dimensione variabile. |
Gruppi ottici: | Sono dispositivi atti a generare un fascio luminoso di segnalazione. |
Guasto: | l’evento elettrico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria. Non sono considerati guasti: - rottura e/o smarrimento chiavi; - blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer; - tentato furto o furto parziale; Sono invece considerati guasti: - esaurimento batteria elettrica. |
Guerra: | Guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato. |
Incendio: | La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autosostenersi e propagarsi. |
Incidente: | l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza. |
Indennizzo/ Risarcimento: | Somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di sinistro liquidabile. |
Infocar: | Listino “Quattroruote Professional – Valore assicurato” che identifica in modo univoco il valore dell’allestimento dei veicoli nuovi e usati. |
Infortunio: | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. |
Inquinamento dell’ambiente: | Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali. |
Intermediario: | La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori. |
Invalidità permanente: | La perdita totale o parziale della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. |
Italia: | il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. |
IVASS: | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. |
Limite di indennizzo: | Importo che opera entro il massimale e che rappresenta il massimo esborso della Compagnia, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in polizza. |
Locatario: | Utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un Contratto di leasing, le cui generalità siano indicate sulla Carta di Circolazione. |
Massimale/somma assicurata: | La somma indicata in polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo in caso di sinistro. |
Normativa sulla privacy: | Le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all’uso di dati personali. |
Paese di origine: | ai termini della presente Polizza si intende l’Italia. |
Periodo di assicurazione: | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza indicate in polizza. |
Polizza collettiva: | Il documento della Compagnia che prova l’assicurazione. stipulata dal contraente nell’interesse dei propri clienti. |
P.R.A. | Pubblico Registro Automobilistico. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l’assicurazione. |
Quattroruote: | Rivista mensile, pubblicata dalla società Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati, in base al “codice infocar” |
Rapina: | Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. |
Rete stradale pubblica: | ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali. |
Rischio: | La possibilità che si verifichi il Sinistro. |
Rivalsa: | Il diritto che spetta alla Società nei confronti dell’Assicurato e che consente alla Società di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. |
Scoperto: | L’importo che viene calcolato in percentuale sull’ammontare del danno e che rimane a carico dell’Assicurato. |
Sentenza passata in giudicato: | Decisione del giudice non più impugnabile, per intervenuta scadenza dei termini, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili e che fa legge e stato fra le parti. |
Set informativo: | I documenti comprendenti DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione che vengono consegnati all’aderente prima della sottoscrizione del contratto. |
Società di leasing: | La società che cede in locazione il Veicolo di cui è proprietaria, per un determinato periodo e dietro pagamento di canoni periodici. |
Spese legali: | È il compenso spettante al legale per l’attività svolta. |
Spese peritali: | È il compenso spettante al perito (di parte o d’ufficio) per l’attività svolta. |
Strutture convenzionate di riparazione della Compagnia | Autofficine, carrozzerie e altri riparatori appartenenti alle strutture convenzionate dalla Compagnia e le altre strutture convenzionate con l’Intermediario ed autorizzate dalla Compagnia. |
Tempesta: | Perturbazione atmosferica di varia estensione e durata, caratterizzata da una notevole violenza di vento e di pioggia e spesso da grandine, anche in assenza dei fenomeni di elettricità atmosferica propri invece del temporale. |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. |
Terrorismo: | Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa. |
Terzi: | Coloro che risultano essere tali ai sensi dell’art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni. |
Transazione: | Ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro. |
Tromba d’aria: | Violenti vortici d’aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h. |
Uragano: | Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 Km/h. |
Valore a nuovo: | Il valore assicurato senza applicazione del degrado d’uso. |
Valore di acquisto: | Il prezzo riportato nella fattura di acquisto. |
Valore di mercato: | Il valore del veicolo riportato dalla rivista specializzata utilizzata dalla Compagnia o, in mancanza, corrispondente al corrente valore nel mercato dell’usato. |
Valore assicurato: | Il valore riportato nella fattura di acquisto e nel modulo di adesione, comprensivo di accessori stabilmente fissati. |
Valore iniziale: | Il valore del veicolo (comprensivo di IVA, nel caso in cui l’aderente non recuperi IVA o IVA esclusa in caso contrario), indicato in polizza e coincidente: per i veicoli acquistati (nuovi e usati) in concomitanza con la copertura assicurativa, con il prezzo di acquisto come risultante da fattura di acquisto o da documento equivalente; per i veicoli già di proprietà con il valore commerciale del veicolo come risultante dalla tabella Quattoruote alla data di sottoscrizione del contratto. |
Valore in lite: | Valore monetario della controversia. |
Wall Box: | Dispositivo utilizzato dall’Assicurato, presso il proprio domicilio, per ricaricare la batteria della vettura elettrica. |
Norme Comuni – per il Contraente e per l’Aderente
Il Contraente si assume l’obbligo di consegnare agli Aderenti l’estratto delle Condizioni di Assicurazione conformemente a quanto disposto dall’art. 9 comma 4 del Regolamento IVASS n. 41/2018.
Art. 1.1 Assicurazione per conto di terzi
La presente polizza collettiva è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1891 del Codice civile. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato/Aderente e dalla Compagnia.
Art. 1.2 Decorrenza dell’Assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati nel modulo di adesione, qualora il premio sia stato pagato, altrimenti ha effetto
dalle ore 24.00 del giorno del pagamento o del giorno di consegna del veicolo all’aderente, se successivo.
Art. 1.3 Durata del contratto e sconto per durata poliennale
L'assicurazione può avere durata annuale o durata poliennale con premio anticipato. Il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.
Art. 1.4 Proroga dell’assicurazione, tacito rinnovo, facoltà di recesso e disdetta alla scadenza L'assicurazione è stipulata nella forma senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto. Art. 1.5 Cessazione dell’assicurazione
Le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona giuridica o fisica ed in caso di vendita a terzi/procura a
vendere (in caso di furto), cessazione del rischio per danno totale, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo, vengono pertanto ad estinguersi automaticamente dalle ore 24.00 del giorno corrispondente al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra.
Nel caso in cui l’assicurazione stipulata per la durata pluriennale debba cessare anticipatamente (per vendita a terzi/procura a vendere (in caso di furto), cessazione del rischio per danno totale, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo), o nel caso di estinzione anticipata del finanziamento nel caso in cui si volesse interrompere contestualmente anche la copertura assicurativa, la Compagnia rimborserà per il tramite dell’Intermediario all’Aderente, dietro presentazione della documentazione attestante la cessazione di cui sopra, il premio imponibile al netto della imposte corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive a quella in corso, restando in ogni caso acquisito dall’ Impresa il premio relativo alla annualità in corso. L’Assicurato dovrà esibire la documentazione attestante l’evento.
Art. 1.6 Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato alla Compagnia attraverso l’Intermediario e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.
Il premio è determinato per periodo di assicurazione definito ed è corrisposto anticipatamente. Rimane fermo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto. Tale diritto rimane valido per la Compagnia anche per i contratti scaduti.
La presente polizza prevede il diritto di recesso (diritto di ripensamento) per l’aderente assicurato da esercitarsi, a pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza. La Compagnia rimborserà all’assicurato, per il tramite del Contraente, il premio pagato e non goduto, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge.
Art. 1.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Compagnia presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del rischio dichiarate dal Contraente e dall’ Aderente al momento della stipula della polizza.
Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la Compagnia potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti. Pertanto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato/Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,
nonché la cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Art. 1.8 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato/Aderente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia dei mutamenti che aggravano il rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
In particolare, in caso di variazione della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo, essendo parametro tariffario,
l’Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione per iscritto all’Intermediario o alla Compagnia del cambiamento di residenza. In caso di mancata comunicazione si applicano gli scoperti e le franchigie relative alla zona considerata a maggior rischio tra quella comunicata e quella di nuova residenza.
Art. 1.9 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.10 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato/Aderente e la Compagnia sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o
mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) diretta all’intermediario o alla Compagnia.
Art. 1.11 Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato/Aderente è tenuto a dichiarare alla Compagnia l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di polizze riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone i massimali assicurati.
L’omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto dell’indennizzo.
Qualora esistano altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, la presente assicurazione opera a “secondo rischio”, cioè in
eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre polizze.
Art. 1.12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge.
Art. 1.13 Foro competente
In caso di controversie nascenti dal contratto, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:
a) foro del luogo dove ha sede legale o residenza la Contraente o Aderente;
b) foro del luogo dove ha sede legale la Compagnia.
Art. 1.14 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non regolato dalle condizioni di assicurazione, la polizza è disciplinata dalla vigente legge italiana.
Art. 1.15 Inoperatività dell’assicurazione a seguito di sanzioni
La Compagnia non è tenuta a prestare alcuna copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente assicurazione, qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possa esporre la Compagnia a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.
Art. 1.16 Estensione territoriale
Art. 1.17 Vincolo
Qualora sul frontespizio di polizza sia richiamata la presenza del vincolo, il contratto di assicurazione si intende vincolato a favore dell’Ente indicato. La Compagnia si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario, di seguito indicato per brevità come Ente:
- a non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
- a comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 60 gg dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all’Ente qualsiasi ritardo del pagamento del premio scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio
comporterà comunque la sospensione della garanzia;
- a pagare, in caso di sinistro relativo alle garanzie contrattualmente operanti, l’indennizzo eventualmente dovuto a termini di polizza
direttamente all’Ente contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente è fin d’ora autorizzato dal Contraente e dall’Assicurato.
Art. 1.18 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a MAG (di seguito l’Intermediario); di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall’Intermediario stesso il quale tratterà con la Società.
Ad eccezione della durata e della cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente fatte da Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dall’Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall’Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte dell’Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all’Intermediario stesso potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultimo ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del Rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa. Il pagamento del Premio realizzato in buona fede all’Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, ai sensi dell’Art. 118 del D. Lgs. 209/2005.
Sono fatte salve le azioni di ▇▇▇▇▇▇▇ da parte della Società nei confronti dell’Intermediario nel caso di omesso versamento del Premio da parte
dell’Intermediario sul conto separato.
L’intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito delle dell’informativa precontrattuale da fornire all’Assicurato, ai sensi degli Artt. 120 e 121 del D. Lgs. 209/2005 e dell’Art. 55, comma 2, del Regolamento Ivass n. 5/2006. Qualora il Contraente revochi l’incarico all’Intermediario senza affidarne un altro ad un altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad un altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le Parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico all’intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società. La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estraneo a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente e l’/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.
Art. 1.19 Assicurazioni per conto altrui
Dal momento che la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente,
salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Aderente/Assicurato, così come disposto dall’art. 1891C.C.
Coperture C.V.T.
Art. 2.1 Bene assicurato
I veicoli coperti da queste condizioni assicurative sono destinate ad uso privato e possono essere:
• Autovetture TESLA finanziate presso CA – Autobank
Sono inclusi in copertura:
• le parti stabilmente installate o fissate ai veicoli stessi;
• optionals compresi nella somma assicurata e indicati in fattura o altro titolo equipollente.
Non sono assicurati gli apparecchi audio-fono-visivi installati su veicoli dotati di tettucci telonati (non rigidi) quali Spider e Cabriolet, altri veicoli con
carrozzeria "aperta” o con apparecchi installati al di fuori di cabine chiuse.
Art. 2.1 Eventi assicurati
È possibile acquistare le coperture base:
• Incendio, Furto/Rapina, Eventi Naturali, Vandalici e Cristalli È inoltre possibile acquistare alcune ulteriori garanzie singolarmente.
A. Incendio
Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di
- incendio con sviluppo di fiamma;
- esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione;
- azione del fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti.
Sono oggetto di copertura anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del “Battery Pack” dedicato a fornire energia all’apparato
motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso purché collegati ad impianto certificato.
B. Furto/Rapina:
È assicurato il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di
- furto (totale, parziale o tentato) del veicolo o di sue parti;
- rapina, anche se subita ad opera di terzi trasportati;
- danni da scasso causati al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza di furto o rapina, riusciti o tentati;
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada.
La Compagnia indennizza il furto di apparecchi multimediali non di serie e di impianti di antifurto satellitare non di serie solo se stabilmente fissati al veicolo, fino a 1.000 euro e sempre nei limiti della somma assicurata.
C. Eventi naturali
Sono coperti i danni, materiali e diretti, al veicolo assicurato conseguenti a:
- grandine;
- uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria;
- allagamento e bombe d’acqua;
- valanghe e pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti);
quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata, sui luoghi di accadimento, su una pluralità di enti, assicurati e non.
Sono coperti altresì i seguenti eventi catastrofali:
- terremoto
- inondazione e alluvione.
Agli effetti della presente copertura le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile saranno attribuite a un medesimo sommovimento tellurico e i relativi danni saranno considerati pertanto come "singolo sinistro".
D. Eventi vandalici
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per:
- atti di vandalismo;
- incendio doloso;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti comunque dolosi.
Il danno deve essere connesso a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione, che resta comunque escluso anche se un terzo lo commette con dolo.
E. Cristalli
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli del veicolo identificato in polizza, dovuta a cause accidentali o fatti di terzi diversi da fenomeni naturali o atti vandalici.
L’assicurazione opera fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. Sono comprese in tale importo anche le spese di riparazione e installazione dei nuovi cristalli.
F. Collisione (compreso urto con animali selvatici)
La garanzia Collisione è acquistabile in alternativa alla garanzia Kasko al pacchetto base.
La Compagnia copre i danni materiali e diretti derivanti da collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa, anche se non assicurati, verificatesi durante la circolazione in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.
La Compagnia ha diritto di rivalersi sul responsabile del danno, a cui richiedere le somme liquidate in caso di sinistro. Salvo il caso di dolo, la
Compagnia rinuncia a questo diritto nei confronti dell’Aderente, delle persone conviventi, dei dipendenti e del conducente. Sono compresi i danni diretti dovuti all’urto con animali selvatici avvenuti in area ammessa alla circolazione.
La garanzia è prestata a condizione che il fatto si stato denunciato alla Pubblica Autorità.
L’assicurazione non è operante inoltre qualora il Fondo di Garanzia Vittime della Strada abbia già provveduto a risarcire i danni materiali e diretti subiti dal veicolo.
Per gli urti con animali selvatici è richiesta denuncia alle Autorità competenti e dalla perizia devono emergere evidenze di urto diretto con animali. Non sono indennizzati i danni:
a) da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b) se alla guida vi è persona non munita di regolare patente, salvo i casi di patente scaduta e a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data di sinistro (salvo impedimenti per il sinistro stesso);
c) in caso di stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) conseguenti ad una appropriazione indebita;
e) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
f) subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuoristrada”;
g) se il veicolo non è in regola con la revisione da più di sei mesi;
h) alle ruote, se non si verificano assieme ad altri danni indennizzabili.
▇. ▇▇▇▇▇
La garanzia aggiuntiva Kasko è acquistabile in alternativa alla garanzia Collisione e solo in aggiunta al pacchetto base.
La Compagnia copre i danni materiali e diretti al veicolo per il verificarsi dei seguenti eventi durante la circolazione in aree pubbliche o private, con esclusione delle aree aeroportuali:
- collisione con altri veicoli identificati assicurati e non;
- urto con animali;
- urto contro ostacoli fissi o mobili;
- uscita di strada;
- ribaltamento.
In caso di dolo la Compagnia ha diritto di rivalersi sul responsabile del danno, a cui richiedere le somme liquidate in caso di sinistro.
Non sono indennizzati i danni
a) se alla guida vi è persona non munita di regolare patente salvo i casi di patente scaduta, a condizione che il conducente rinnovi il documento
b) entro 3 mesi dalla data di sinistro (salvo impedimenti per il sinistro stesso);
c) in caso di stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) conseguenti ad una appropriazione indebita;
f) per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
g) a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuoristrada”
se il veicolo non è in regola con la revisione da più di sei mesi;
h) alle ruote, se non si verificano assieme ad altri danni indennizzabili.
La garanzia non inoltre è operante qualora il Fondo di Garanzia Vittime della Strada abbia già provveduto a risarcire i danni materiali e diretti subiti dal veicolo.
H. Rimborso franchigia
L’assicurazione indennizza l’eventuale franchigia/scoperto detratti dal conteggio di liquidazione a seguito di sinistro coperto dalla polizza CVT, sottoscritta per il medesimo veicolo assicurato con la presente polizza.
La copertura è valida solo se il sinistro che ha colpito il veicolo assicurato è avvenuto durante il periodo di validità della presente polizza sulla singola targa interessata e solo nel caso in cui la riparazione sia stata effettuata presso la Rete Convenzionata (compreso centro Tesla).
La garanzia non è operante nelle seguenti circostanze:
- se il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rimborso sulla polizza CVT primaria si è verificato prima della data d’inizio della presente garanzia;
- se e alla data di inizio della presente assicurazione l’Aderente/Assicurato era già consapevole del fatto che avrebbe fatto una richiesta di
indennizzo;
- qualora non sia stata pagata alcun franchigia/scoperto o nessuna franchigia/scoperto sia stata detratta dalla liquidazione del sinistro sulla polizza CVT primaria;
- qualora la riparazione non venga effettuata presso la Rete Convenzionata o centro Tesla;
- se la richiesta di risarcimento per la polizza CVT primaria venga respinta o sia inferiore all’ammontare della franchigia/scoperto;
- quando qualsiasi ammontare dedotto dalla liquidazione del sinistro sulla polizza CVT primaria non sia espressamente dichiarato come franchigia/scoperto;
- a seguito di qualsiasi competizione, collaudo, test di prestazione, gara o prova di velocità, comprese competizioni fuoristrada, con la partecipazione di autovetture o di altro tipo, a prescindere se si svolgano su piste o circuiti, creati come tali o meno, ed a prescindere dalle eventuali autorizzazioni di tali manifestazioni;
- quando la franchigia/scoperto dedotta dalla polizza CVT primaria sia già coperta da terzi.
L’assicurazione indennizza massimo un evento per anno assicurativo.
I. Zero Pensieri
L’assicurazione è operante per i seguenti eventi:
a. DigitalKey
L’assicurazione copre i costi sostenuti per la riparazione dello Smartphone in caso di impossibilità di utilizzo della chiave Digitale a seguito di rottura, o malfunzionamento dovuto ad attacco Malware dello stesso smartphone (con fattura di riparazione).
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di 250 euro per sinistro e periodo di assicurazione con franchigia fissa di 20 euro.
b. Smaltimento
L’assicurazione, in caso d’incendio, copre le spese sostenute per lo smaltimento delle componenti inquinanti, L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di 2.500 euro per sinistro e periodo di assicurazione.
c. GAP
L’assicurazione copre la perdita pecuniaria subita dall’Aderente al verificarsi di un evento dannoso al veicolo assicurato. È previsto inoltre il rimborso di scoperti e minimi in caso di danno totale.
Sono coperti i seguenti eventi:
- furto totale, ossia il furto del veicolo nel caso in cui non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità;
- danno irreparabile, ossia il danneggiamento totale a seguito di collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, uscita di strada e ribaltamento, incendio, eventi naturali e sociopolitici, urto con animale selvatico, atti di vandalismo tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e a seguito del quale il veicolo viene demolito e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.
La Compagnia non copre gli eventi totali non coperti da corrispondente garanzia CVT o in caso di assenza di copertura RCA. ▇▇▇▇▇▇▇ le esclusioni delle corrispondenti garanzie CVT.
La copertura si attiva per i soli eventi coperti dalla garanzia principale e integra la differenza tra valore di acquisto e quanto ricevuto dall’Aderente/Assicurato come liquidazione per lo stesso sinistro eventualmente riconosciuto dalla polizza RCA (Responsabilità Civile Auto) o A.R.D. (Auto Rischi Diversi), o il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro riportato da Quattroruote.
L’indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell’Aderente/assicurato; nel calcolo dell’Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre
per l’Aderente/Assicurato.
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di 50.000 euro per sinistro e periodo di assicurazione.
Inclusione del Battery Pack nella copertura assicurativa
“E’ possibile ricaricare l’auto elettrica a casa?
Sì.
E’ possibile usare una normale presa di corrente?
Solo occasionalmente e facendo MOLTA attenzione. Le normali prese di corrente non sono infatti progettate per resistere senza danneggiarsi a potenze elevate e per molte ore continuative.
Il Battery Pack è compreso nella copertura assicurativa?
Solo se vengono rispettate le linee guida previste dalla Circolare del 5 novembre 2018 Vigili del Fuoco in materia di prevenzione degli incendi. Esistono diversi
▇▇▇▇ per ricaricare un’auto elettrica ma solo due di questi sono contemplati nella Circolare:
Modalità che utilizza wallbox e colonnine AC: prevede che la ricarica del veicolo avvenga attraverso un sistema di alimentazione collegato in modo permanente alla rete elettrica.
Collegamento in corrente continua (DC). Prevede una stazione di ricarica voluminosa che contiene un convertitore che trasforma la corrente in entrata da
alternata a continua prima di transitare nel cavo di ricarica verso l’auto elettrica
Occorre infine avere sempre a disposizione la documentazione richiesta in fase di eventuale controllo, tra cui: dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
corredata dagli opportuni allegati tecnici, descrizione delle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica, ecc.”
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
Art. 2.2 Rischi esclusi dall’assicurazione
Non sono assicurati i danni:
- che avvengono in conseguenza atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma,
- alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva al furto e rapina;
- causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ad apparecchi multimediali e navigatori satellitari non stabilmente fissati e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- che consistono in rigature, segnature, screpolature e danni similari ai cristalli (fuori dalla copertura cristalli);
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tale danno si sia verificato in area privata oppure l’Aderente/Assicurato, entro 30 giorni dalla richiesta della Compagnia di sanare la posizione, presenti la visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- subiti al veicolo se guidati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebrezza in conseguenza dell’uso di
bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
- che si verificano in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- conseguenti ad una appropriazione indebita;
- esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;
- a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto;
- conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
- le garanzie non operano se non vengono rispettate le modalità di ricarica tramite utilizzo di wallbox e colonnine AC o collegamento di
corrente continua con apposita certificazione dell’impianto.
Art. 2.3 Franchigie e Scoperti
L'assicurazione Incendio, Furto/Rapina, Eventi vandalici e naturali e Kasko operano con l’applicazione dei seguenti scoperti.
Garanzia | Valore assicurato | Scop | Min |
Danno totale | Fino a 100mila euro | 10% | 2.000 € |
Sopra i 100mila euro | 10% | 4.000 € |
Con l’acquisto della garanzia Zero Pensieri è previsto il rimborso di scoperti e minimi in caso di Danno totale.
Garanzia | Valore assicurato | Rete NON convenzionata | Rete convenzionata | ||
Scop | Min | Scop | Min | ||
Danno parziale | tutti | 15% | 2.000 € | 10% | 1.500 € |
Sulla grandine, scoperti e minimi vengono ridotti a 10% - 1.500 euro in caso di utilizzo delle strutture convenzionate e utilizzo di tecnologie a
Garanzia | Valore assicurato | Scop | Min |
Collisione | tutti | 10% | 500 € |
freddo di riparazione (“leva bolli”), quando tecnicamente possibile. L’assicurazione collisione opera con l’applicazione dei seguenti scoperti:
L’assicurazione cristalli opera con l’applicazione dei seguenti massimali e franchigie:
Franchigia | Massimale | ||
Cristalli | tutti | 75 € | 1.500 € |
La franchigia dei cristalli viene ridotta a 50 euro in caso di riparazione presso le strutture convenzionate.
Sono previste massimo due sostituzioni del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico per anno assicurativo. Nessuna limitazione sulle riparazioni.
Come è prestata l’assicurazione
Art. 2.4 Caratteristiche dei mezzi di chiusura
La validità della garanzia furto e rapina è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato, sempreché le circostanze esterne lo permettono. Non è considerata circostanza esterna valida ai fini di dell’operatività della copertura la non attivazione dei mezzi di chiusura dovuta a non funzionamento degli stessi.
Art. 2.5 Validità temporale
L’assicurazione vale per i sinistri accaduti durante il periodo di validità dell’assicurazione, purché denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 2.6 Scoperto o franchigia
L'assicurazione opera con l’applicazione di scoperti e minimi/franchigia per ogni sinistro, indicati nel set informativo.
Esempio di applicazione dello scoperto
Lo scoperto è l’importo che viene calcolato in percentuale sull’ammontare del danno e che rimane a carico dell’Assicurato.
Esempio
La presenza di uno scoperto del 10% implica che il 10% del danno resterà a carico dell’Assicurato: pertanto, se il danno è pari ad €
10.000, lo scoperto risulterà pari ad € 1.000 e l’indennizzo sarà pari ad € 9.000.
Lo scoperto può talvolta essere calcolato con applicazioni di valori di “minimo” e “massimo”: questo significa che l’importo dello
scoperto non potrà mai essere inferiore e, rispettivamente, superiore a tali valori di minimo e massimo.
Esempio di applicazione di “minimo” ad uno scoperto
La presenza di uno scoperto del 10% con applicazione di un minimo di € 1.500 farebbe sì che - sempre in caso di danno pari ad € 10.000
- si abbia la liquidazione di un indennizzo di € 8.500 in quanto lo scoperto (€ 1.000) risulterebbe inferiore al minimo (€ 1.500) e verrebbe
quindi innalzato fino a tale soglia di valore.
Esempio di applicazione di “massimo” ad uno scoperto
La presenza di uno scoperto del 10% con applicazione di un massimo di € 1.500 farebbe sì che - in caso di danno pari ad € 20.000 - si abbia la liquidazione di € 18.500 in quanto lo scoperto (€ 2.000) risulterebbe superiore al massimo (€ 1.500) e verrebbe quindi ridotto fino a tale soglia di valore.
Esempio di applicazione della franchigia
La franchigia è una somma - espressa in cifra fissa - del danno che, in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico dell’Assicurato.
Esempio
La presenza di una franchigia di € 2.000 implica che tale somma resterà sempre a carico dell’Assicurato: pertanto se il danno è pari ad
€ 13.000 l’indennizzo sarà pari ad € 11.000.
Se il danno è inferiore alla franchigia, non verrà erogato alcun indennizzo.
Copertura Assistenza
Cosa è assicurato
Art. 3.1 Oggetto dell’assicurazione
SEZONE A - ASSISTENZA STRADALE
Art. 3.1.1 OPERATIVITA’ DELLA SEZIONE ASSISTENZA STRADALE
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
- solamente in viabilità ordinaria (escluse Autostrade);
- in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le
successive 48 (quarantotto) ore.
Art. 3.1.2 VEICOLO ELETTRICO CARE PROGRAM
01 - Ricarica del veicolo sul luogo dell’immobilizzo
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.
In caso di immobilizzo del veicolo elettrico per esaurimento della batteria, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, provvederà a fornire la ricarica minima per consentire al veicolo di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.
La Società tiene a carico le spese relative alla ricarica sul posto purché il fornitore si trovi entro un raggio di 25 km (50 Km A/R) dal luogo di fermo. La prestazione è disponibile sulle città di Roma, Milano e Bologna.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora la ricarica sul posto non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
02 - Soccorso stradale
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incidente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o presso l’officina generica più vicina, entro un raggio di 25 km (50 km A/R) dal punto di immobilizzo. L’eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell’assicurato.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
Si specifica che:
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico
responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.
03 - Auto in Sostituzione
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto o incidente e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un trasporto alternativo, Car Sharing o Veicolo a Noleggio, alle seguenti condizioni:
Car Sharing*
- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- di cilindrata 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante.
* Il veicolo sostitutivo è disponibile solamente nelle città dove è operativo il servizio di Car Sharing convenzionato con la Società, e previa registrazione dell’assicurato sulla APP della società di Car Sharing. La Centrale Operativa fornirà il numero di un voucher per usufruire della prestazione con costi a carico della Società.
Veicolo a Noleggio
- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni; compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- di cilindrata 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade,
traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico
dell’Assicurato.
Si specifica che:
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;
04 - Servizio di accompagnamento
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.
Qualora l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
Art. 3.1.3 WALL BOX CARE PROGRAM
05 - Invio riparatore in caso di guasto della Wall Box
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.
Qualora l’Assicurato necessiti di un riparatore in caso di mancato funzionamento della Wallbox, la Centrale Operativa invierà un tecnico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La prestazione è disponibile sulle città di Milano, Monza e Torino.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 200,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.
06 - Trasporto alternativo in caso di guasto della Wall Box
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore, la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione, fino a 7 giorni, con le condizioni specificate nella garanzia Auto in Sostituzione.
07 - Trasporto veicolo in caso di guasto della Wall Box
La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore, la Società garantisce il trasporto del veicolo fino al punto di ricarica presente sul suolo pubblico, entro un raggio di 25 km (50 km A/R) dal punto di immobilizzo. L’eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell’assicurato.
SEZIONE B – FURTO CAVO RICARICA
Art. 3.1.4 Furto e cavo di ricarica
08 - Furto cavo ricarica
In caso di furto del cavo di ricarica mentre lo stesso è in utilizzo presso la colonnina presente sul suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico (ad esempio, presso hotel, centri commerciali ecc), la Società, previa presentazione della prova d’acquisto (scontrino e/o fattura) e della denuncia alle Autorità competenti, rimborsa il valore del cavo di ricarica fino alla concorrenza del massimale stabilito.
Massimale: euro 100,00 euro per sinistro e massimo 1 sinistro per anno. SEZIONE C – USO FRAUDOLENTO TESSERA RICARICA
Art. 3.1.5 Uso fraudolento tessera di ricarica
09 - Uso fraudolento tessera ricarica
Il rischio assicurato è l’uso fraudolento da parte di un terzo della tessera di ricarica in conseguenza di furto della stessa. La Società garantisce, previa presentazione della denuncia alle Autorità competenti e dichiarazione dal gestore del credito consumato, il rimborso delle ricariche effettuate in modo fraudolento da un terzo avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco della tessera.
Nei casi in cui l’emittente della tessera provveda a rimborsare l’Assicurato, il rimborso sarà pari all’importo della franchigia posta a carico del titolare, entro il massimale stabilito.
Nei casi in cui l’emittente della tessera non provveda a rimborsare l’Assicurato, la Società rimborserà le ricariche effettuate in modo fraudolento avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco della tessera, entro il massimale stabilito.
La garanzia è valida esclusivamente per le tessere di ricarica per veicoli elettrici e sono escluse le ricariche tramite APP sul cellulare o carta di
credito personale dell’Assicurato.
Massimale: euro 50,00 per sinistro e massimo 1 sinistro per anno.
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
Art. 3.1.6 Esclusioni relative all’assistenza stradale
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno
dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
j) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia
operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 3.1.7 Esclusioni per uso fraudolento della tessera di ricarica
Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:
a. spese effettuate in modo fraudolento avvenute oltre 48 ore prima dal momento della denuncia di ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ o rapina della carta,
comunicata all’emittente (blocco tessera);
b. eventuali ricariche effettuate in modo fraudolento dopo la denuncia di ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ o rapina della carta, comunicata all’emittente (blocco
tessera);
c. uso fraudolento derivante da intenzionalità o complicità dell’Assicurato;
d. ricariche effettuate con utilizzo del “codice segreto” (PIN) o altri eventuali sistemi di identificazione sicura effettuati attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali;
e. carte o tessere diverse da carte di ricarica auto elettriche, quali tessere associative, carte fedeltà, tessere collegate a un particolare negozio,
carte “frequent traveller”, carte carburante.
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri
Norme relative alle coperture CVT
Art. 4.1 Obblighi dell’Aderente in caso di sinistro CVT
In caso di sinistro l’Aderente/Assicurato deve:
• comunicare per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC al gestore dei sinistri della Compagnia e all’Intermediario, entro 3 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, come previsto dall’art 1913 del Codice Civile, la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità
di accadimento, eventuali testimoni e il luogo dove è custodito il veicolo;
• in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del
Codice Civile.
• astenersi dall’incaricare legali o periti senza la preventiva approvazione della Compagnia;
• astenersi dal pregiudicare la posizione della Compagnia o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa;
• astenersi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dalla Compagnia, fatto eccezione per quelli di prima necessità.
L’Aderente/Assicurato deve inoltre:
• in caso di furto, incendio, atto vandalico/sociopolitico, gap o urto con animale selvatico, fare denuncia all’Autorità competente, entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quanto ne sia venuto a conoscenza, indicando che il veicolo è assicurato con la Compagnia e inviarne copia, convalidata dall’autorità stessa al gestore sinistri della Compagnia. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. L’Aderente/Assicurato deve anche inviare tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti nel più breve tempo possibile.
• in caso di sinistro gap, oltre al modulo di denuncia, presentare quietanza di liquidazione dell’indennizzo da parte dell’Assicurazione principale (RCA o CVT), unitamente alla relativa documentazione di polizza e copia di dichiarazione di presa in carico da parte di un demolitore autorizzato (per tutti gli eventi ad eccezione del furto totale);
• in caso di rimborso franchigia, comunicare al gestore sinistri la denuncia per il rimborso della franchigia oltre quella per il sinistro cvt;
• in caso di sinistro verificatosi all’estero, l’Aderente/Assicurato deve presentare la denuncia all’autorità del posto e, al suo rientro in Italia,
deve reiterare la denuncia presso le Autorità Italiane competente.
• in caso di furto parziale con asportazione di parti del veicolo, inviare gestore sinistri della Compagnia la fattura relativa all’acquisto del veicolo, che deve riportare l’elenco completo degli optional installati e la fattura relativa al riacquisto dei beni asportati e dei pezzi di ricambio e copia della denuncia alle Autorità in cui si attesti l’apertura del veicolo;
• in caso di eventi naturali, fornire prova dell’evento. La prova può essere una dichiarazione scritta dell’Autorità locale se la notizia non è reperibile sugli organi di stampa (inclusi gli online);
• in caso di danno totale, a pena di decadenza, inviare gestore sinistri della Compagnia entro 5 giorni:
1) originale denuncia effettuata alle Autorità competenti;
2) la fattura o altra documentazione di acquisto del veicolo;
3) copia carta di circolazione, se disponibile;
4) la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, delle stampigliature con i seriali (forniti dalla Casa Automobilistica) di cui è dotato il veicolo;
5) l’estratto cronologico generale
6) certificato di perdita di possesso (da richiedere al P.R.A.);
7) la procura speciale a vendere a favore della Compagnia.
8) delega alla rottamazione se richiesta dalla Compagnia
9) relativamente ai veicoli dotati di antifurto/localizzatore satellitare copia dell’ultimo collaudo disponibile e comunque dichiarazione della Centrale Operativa che attesti che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo, eventuali tracciati registrati dalla centrale operativa prima, durante e dopo l’evento;
10) documentazione riguardante la cancellazione del fermo amministrativo qualora lo stesso fosse trascritto sul certificato di proprietà;
11) in caso di esistenza di vincolo a favore di terzi la liberatoria del pagamento direttamente all’Aderente/Assicurato.
• in caso di indennizzo con riacquisto, per ricevere l’importo relativo allo scoperto applicato, inviare gestore sinistri della Compagnia: i) la fattura di acquisto entro sei mesi dalla data del furto; ii) l’ordine di riacquisto entro sei mesi dal sinistro, seguito in un secondo momento dalla fattura (che, solo in questo caso, può arrivare alla Compagnia anche dopo i mesi previsti).
• in caso di riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate. L’Aderente non deve fare nessuna riparazione senza il consenso del gestore sinistri della Compagnia, tranne quelle urgenti che servono a portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina. L’Aderente deve anche conservare le tracce e i residui del sinistro, e non ha diritto a indennità per questo (esempio rimborso delle spese per la custodia dei residui);
• in caso di danni da Collisione e Kasko, inviare il modulo CAI (se compilato e firmato da entrambe le parti), il verbale delle Autorità (se intervenute).
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del
Codice Civile.
Qualora risulti l’Aderente/Assicurato abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
Art. 4.2 Assicurazione parziale e determinazione del danno
1) Danno parziale
Un danno è considerato parziale quando il costo per riparare il veicolo è inferiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Se il danno al veicolo è parziale, il suo ammontare è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo
com’era prima del sinistro.
L’ammontare del danno non può superare il valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, e non può andare oltre la somma assicurata.
Se, al momento del sinistro, risulta che il valore di acquisto del veicolo, eccede il valore dichiarato in polizza, la Compagnia risponde del
danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e il valore risultante al momento del sinistro.
Il valore commerciale è il valore che il veicolo ha sul mercato. Per calcolarlo la Compagnia tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni della rivista QUATTRORUOTE (editoriale Domus).
2) Danno totale
Un danno è considerato ‘totale’ quando il veicolo viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, o quando il costo per ripararlo è
superiore all’80% suo valore commerciale al momento del sinistro.
Se il danno che provoca la perdita totale deriva da un evento coperto dalle garanzie C.V.T. ci sono due casi possibili:
- Se l’aderente non riacquista un altro veicolo Tesla con finanziamento presso CA - Autobank: la Compagnia calcola l’ammontare del
danno in base al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.
- Se l’aderente entro sei mesi dal sinistro riacquista un altro ▇▇▇▇▇ con finanziamento presso CA - Autobank, in sostituzione di quello
assicurato, la Compagnia calcola l’ammontare del danno con la formula del valore a nuovo fino a 24 mesi dalla data di emissione della
polizza; successivamente, la Compagnia calcola l’ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro.
In caso di danno totale la Compagnia rimborsa l’Aderente/Assicurato al netto del valore del relitto che il perito indica nella perizia.
L’indennizzo non può mai superare il limite della somma assicurata.
La Compagnia riconosce l’IVA nell’ammontare del danno solo se l’Aderente non può detrarla in tutto o in parte e il relativo importo è compreso nel valore assicurato.
Art. 4.3 Criteri di indennizzabilità relativi alle coperture Incendio e Furto/Rapina
Se il sinistro si verifica nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, per veicoli nuovi o Km 0 viene riconosciuto il valore a nuovo come indicato nella fattura di acquisto, per veicoli usati viene garantita la somma assicurata riportata nella fattura di acquisto se presente, diversamente viene garantito il valore commerciale così come determinato in base alla quotazione Quattroruote o, in assenza, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell’evento.
Successivamente ai 12 mesi l’importo indennizzabile si determina in base alla quotazione Quattroruote, o, in assenza, in base alla quotazione media
di mercato con riferimento al mese di accadimento dell’evento.
Nel caso l’Aderente /Assicurato richieda l’indennizzo di accessori (stabilmente fissati al veicolo assicurato) dovrà inviare all’ufficio sinistri originale o copia della fattura d’acquisto del veicolo assicurato indicanti la presenza ed il valore degli accessori stessi.
In caso di mancato riacquisto verrà riconosciuto il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro con applicazione di franchigia e scoperto.
In caso di ritrovamento del veicolo o di alcune sue parti l’Aderente/Assicurato (indipendentemente se è avvenuta o meno la liquidazione), deve informare la Compagnia e inviare la documentazione sul ritrovamento predisposto dalle Autorità.
Art. 4.4 Criteri di indennizzabilità relativi alla copertura GAP
In caso di sinistro indennizzabile (furto totale o danni irreparabile) la Compagnia liquida un importo pari alla differenza tra:
- il valore iniziale del veicolo;
- il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro oppure, se superiore, l’importo liquidato in favore dell’Aderente/Assicurato per il corrispondente sinistro CVT;
- è previsto una differenza indennizzabile pari al 100% per i primi 5 anni dalla data di immatricolazione.
Art. 4.5 Esagerazione dolosa del danno
L'Aderente/Assicurato deve astenersi da:
a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
b) dichiarare distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro;
c) occultare, sottrarre o manomettere beni assicurati salvati o non sottratti;
d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
e) alterare le tracce e i residui del sinistro o facilitarne il progresso.
L’inosservanza di tali obblighi da parte del Contraente o dell'Aderente/Assicurato comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo.
Art. 4.6 Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, valutando se al momento del sinistro
esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate,
3) appurare che l’Aderente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo Obblighi in caso di sinistro, svolgendo inoltre ogni
attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
4) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati, che avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di
valutazione previsti all’art. “Determinazione del danno”;
5) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l’erogazione di un supplemento per valore a nuovo.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 4.7 Limite massimo di indennizzo
Per ciascun sinistro, la Compagnia non è tenuta a pagare una somma maggiore della somma assicurata, salvo i casi previsti dall’art. 1917 del Codice
Civile.
La Compagnia non risponde dei danni che derivano all’Aderente dal fatto di non poter usare il veicolo o dal fatto che il veicolo si deprezza per qualunque causa.
La Compagnia non indennizza le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione.
In caso di sinistro gap l’indennizzo pagato non potrà essere superiore alla differenza tra il valore di acquisto del veicolo e quanto ricevuto dall’aderente come liquidazione per lo stesso sinistro eventualmente riconosciuto dalla polizza RCA o CVT o il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro riportato dalla rivista di settore utilizzata dalla Compagnia (Quattroruote). Per quanto riguarda i veicoli usati, al fine del calcolo della differenza indennizzabile, il valore iniziale del veicolo non può essere comunque superiore del 15% all’importo riportato sulla rivista di settore utilizzata dalla Compagnia (Quattroruote).
Art. 4.8 Pagamento dell’indennizzo
Verificate l’operatività dell’assicurazione e quantificato il danno risarcibile, la Compagnia si impegna a pagare l’importo dovuto entro 30 giorni dal
ricevimento degli atti di quietanza firmati.
Art. 4.9 Assicurazione presso diversi assicuratori
Nel caso in cui per il medesimo rischio assicurato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, l’Aderente è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Norme relative alla copertura assistenza
Art. 5.1 Obblighi dell’Aderente e degli aventi diritto in caso di sinistro assistenza
In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al seguente numero telefonico:
Tel: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, l’Assicurato dovrà qualificarsi come “Cliente …” e comunicare:
- cognome e nome;
- targa dell’autoveicolo;
- numero di targa, tipo e marca del veicolo;
- luogo dove si trova e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.
La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi.
L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di
denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.
Art. 5.2 Obblighi dell’assicurato in caso di richieste di rimborso per uso fraudolento della tessera
RICARICA/FURTO CAVO RICHIESTE DI RIMBORSO
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Ufficio Sinistri Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto – ROMA
Contatti utili
Per informazioni, comunicazioni in merito alla polizza l’Assicurato può contattare:
• MAG ▇.▇▇.
Sede legale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇ – ▇▇ Email: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
Sito web: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
• Revo Insurance S.p.A.
Sede legale: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇’▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Sede operativa: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tel. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
Fax. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
Email: ▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ PEC: ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ Sito web: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato deve contattare
• Multi Serass (sinistri CVT) ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
Lun/ven 9.00-13.00 e 14.00-17.00
Tel. ▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Email ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
• INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Ufficio Sinistri ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇
Tel. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Per effettuare un reclamo rivolgersi per iscritto a:
• Revo Insurance S.p.A.
Email: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
• Ivass – Servizio Tutela del Consumatore ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇
