REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, per mezzo di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ovvero contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, sulla base di quanto previsto dall’art. 7 comma 6 e ss. del D. Lgs. 165/2001, dall’art. 110, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art.3, commi 53-57 della legge 244/2007.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica relativi a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006;
b) a prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi / adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate (es. incarico per la sorveglianza sanitaria D.Lgs. 626/1994);
c) gli incarichi riconducibili alla categoria degli appalti di lavori, servizi e forniture;
d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Ente o per le relative domiciliazioni di cui all’all. IIB del D. Lgs. 163/2006;
e) agli incarichi previsti dall’art.90 e 110 c.1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato;
f) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e di nuclei o organismi di valutazione;
g) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge.
3. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.
4. In generale restano esclusi dalla presente regolamentazione tutti gli incarichi per specifiche attività la cui normativa di riferimento di carattere speciale determina i requisiti dei collaboratori e le procedure per l’affidamento dell’incarico.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) “collaboratori”, i soggetti esterni all’amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici;
b) “collaborazioni coordinate e continuative”, i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d’opera intellettuale resa con continuità e sotto il coordinamento del committente, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
c) “collaborazioni occasionali”, quando la prestazione d’opera intellettuale richiesta si esaurisce in una attività di breve durata, una attività episodica che si svolge in maniera saltuaria e autonoma, in cui mediante una sola azione o prestazione si riesce a raggiungere il fine;
c) “incarichi di studio”, gli incarichi consistenti in una attività di studio nell’interesse dell’amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
d) “incarichi di ricerca”, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell’amministrazione;
e) “incarichi di consulenza”, gli incarichi che si sostanziano nella richiesta ad esperti di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da rendersi per iscritto in materie specifiche.
Art. 3 – Presupposti giuridici
1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. I presupposti per il conferimento di incarichi, la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento, sono i seguenti:
• l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’Ente,
• l’oggetto deve essere strettamente collegato a programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità,
• l’Ente deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno,
• la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata,
• non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle attività di tipo ordinario,
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso, se compatibili con la natura dell’incarico,
• deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
3. Il Comune affida gli incarichi di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.
4. Il limite massimo di spesa annua per l’attribuzione di incarichi ai sensi del presente regolamento è fissato nel Bilancio di previsione o di sua variazione.
5. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma precedente compete al Responsabile del Settore finanziario, unitamente al visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell’incarico.
6. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile del Settore che ha stipulato i contratti.
7. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Settore che intendono avvalersene.
8. Nei provvedimenti di conferimento degli incarichi dovrà essere espressamente citata la norma di legge o il programma approvato dal Consiglio.
Art. 4 – Procedure comparative per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dell’offerta economica. Ove ritenuto opportuno può essere effettuato un colloquio.
2. Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiori a 30 giorni, nel quale siano evidenziati almeno:
• i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l’ammissione all’elenco;
• la richiesta di produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
• la richiesta di produzione di una dettagliata offerta economica;
• la predeterminazione dei criteri per la valutazione comparativa dei candidati.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali.
Art. 5 Modalità e criteri della selezione per il conferimento degli incarichi
1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze illustrate dai singoli candidati e l’offerta economica secondo le indicazione dell'avviso.
2. Il conferimento dell’incarico avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli e delle offerte economiche pervenute, tenuto conto dei criteri indicati nell’avviso, della coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, della natura altamente qualificata della prestazione e del vantaggio economico per l’ente.
3. Ai fini della graduatoria finale vengono attribuiti ai titoli e all’offerta economica un punteggio massimo di punti 30, così ripartiti:
• titoli, fino ad un massimo di punti 15;
• offerta economica fino ad un massimo di punti 15.
I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
• titoli culturali e professionali;
• esperienza professionale maturata in relazione all’attività prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
4. Per la comparazione dei curricula, il Responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta i cui lavori rientrano nei compiti istituzionali dell’Ente.
5. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore alla metà del punteggio massimo previsto per i titoli.
6. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
7. L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni.
Art. 6 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui al precedente articolo, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
b) in casi di particolare urgenza, non determinate dall’Amministrazione, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano utile e
tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione oppure per attività relative a prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili;
c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’Unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti attuatori.
Art. 7 – Disciplinare d’incarico
1. Il Responsabile formalizza l’incarico conferito con apposito disciplinare, approvato con propria determinazione.
2. I disciplinari sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
• la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
• la correlazione tra le attività/ prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
• i tempi previsti e le eventuali penalità;
• le responsabilità dell’incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
• i profili inerenti la proprietà dei risultati;
• i profili economici.
3. L’Ente e l’incaricato curano per i rispettivi ambiti d’obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
4 .Non è ammesso di regola il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
5. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento a valori di mercato ed alle eventuali tabelle contenenti le tariffe professionali.
6. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico, e comunque non avviene mai con cadenza mensile. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
Art. 8 – Verifica dell’esecuzione della prestazione
1. Il Responsabile del Settore verifica, con cadenza periodica, il corretto svolgimento dell’incarico da parte del professionista affidatario affinché siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite, nonché attesta la regolare esecuzione dell’incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt. 1453 e ss. del codice civile.
Art. 9 – Pubblicizzazione degli incarichi
1. I contratti di collaborazione, relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Il Responsabile cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di tutti i provvedimenti di incarico, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare previsto, nonché ne cura l'aggiornamento tempestivo in merito all'ammontare del compenso erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.
3. Al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione ai quali l’Ente è tenuto ai sensi dell’art.
53 del D. Lgs. 165/2001 e dell’articolo 1, comma 1180 della L. 296/2006, il Responsabile conferente l’incarico trasmette immediatamente idonea nota informativa all’Ufficio Personale.
4. Il Responsabile del Settore competente, inoltre, cura le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti, relativamente agli incarichi di importo superiore ad € 5.000,00, i quali necessitano della preventiva acquisizione del parere del Revisore Unico dei Conti.
Art. 10 – Norme finali
Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento previsto dall’art.89 del D. lgs. 267/2000.