Contratto di assicurazione di Tutela Legale
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione di Tutela Legale
XXXX Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Modello: 1-3 ALA Edizione: 03/2022
Set Informativo
Il presente Set Informativo contiene:
⚫ DIP – Documento Informativo Precontrattuale
⚫ DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
⚫ Condizioni di Assicurazione
Modello: SINF03ALA Edizione: 03/2022
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
Polizza Spese Legali
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. Prodotto: XXXX Xxxxxxxxxx Sicura
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
✓ le spese peritali;
✓ le spese di giustizia nel processo penale;
✓ le spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
✓ le spese arbitrali;
✓ le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
🗶 gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);
🗶 le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
🗶 le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
🗶 le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
🗶 le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
Ci sono limiti di copertura?
! Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale, sono indennizzate nel rispetto di quanto previsto dal Tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali.
! Le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un organismo privato sono indennizzate nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico.
! Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute a medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Questa polizza assicura le spese stragiudiziali e giudiziali per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale.
Dove vale la copertura? L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili: ⚫ negli Stati dell’Unione Europea nonché, per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra, per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale; ⚫ nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx negli altri casi. |
Che obblighi ho? Stipula del contratto In sede di conclusione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono: ⚫ fornire tutte le informazioni relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile; ⚫ comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Esecuzione del contratto Durante l'esecuzione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società: ⚫ la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; ⚫ ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità, nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le Rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.). Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C. Sinistri In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. |
Quando e come devo pagare? Pagamento del premio Il premio deve essere pagato all'atto della stipula della polizza all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Il premio di Polizza è annuale; è però consentito il frazionamento in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre- contrattuale richieste da quest'ultimo. Mezzi di pagamento Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari; b) ordini di bonifico; c) denaro contante entro i limiti previsti dalla vigente normativa; d) SDD (addebiti diretti SEPA) e mezzi di pagamento elettronici, ove disponibili presso l'Agenzia. |
Quando inizia la copertura e quando finisce? Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del Pagamento. Se il contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. |
Come posso disdire la polizza? La polizza può essere disdettata mediante lettera raccomandata da inviare a Sara Assicurazioni SpA xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx, almeno 30 giorni prima della scadenza. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una email alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito xxx.xxxx.xx. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette. |
Assicurazione Tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: Assistenza Sicura
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 03/2022 ultima versione disponibile.
Assistenza sicura
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Sara Assicurazioni S.p.A. Sede e Direzione Generale: Xxx Xx, 00 00000 Xxxx; tel. 06/0000000; Sito Internet: xxx.xxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001. |
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2020 ⚫ Patrimonio netto: euro 708.608.620,00 ⚫ Capitale sociale: euro 54.675.000 ⚫ Totale delle riserve patrimoniali: euro 653.933.620,00 Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx) ⚫ Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 283.552.756,21 ⚫ Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 127.598.740 ⚫ Fondi Propri Ammissibili: euro 852.980.870,37 ⚫ Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 300,82% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? TUTELA LEGALE SPESE LEGALI VEICOLI A MOTORE E IMBARCAZIONI |
Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione sono fornite in conseguenza di un fatto illecito originato: ⚫ dalla circolazione del veicolo identificato in Polizza, da chiunque guidato purché munito di regolare patente, ovvero, se l'Assicurazione è stipulata sulla persona dell'Assicurato, di qualsiasi veicolo guidato dall'Assicurato stesso, purché rientrante nella categoria indicata nel frontespizio di Polizza; ⚫ dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, a terra o in rimessa, dell'imbarcazione da diporto ad uso privato del tipo indicato in Polizza, guidata dall'Assicurato o da persona dallo stesso autorizzata. Nella garanzia assicurativa sono compresi: ⚫ l'assistenza per il recupero dei danni subiti dall'Assicurato ad opera di terzi in seguito ad incidenti stradali o nautici, anche nei confronti di controparti e compagnie assicuratrici dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Repubblica Ceca; ⚫ la difesa penale del proprietario e del conducente autorizzato, per reati colposi o per contravvenzioni, avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo o dell'imbarcazione assicurata, per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva; ⚫ le prestazioni tecnico-peritali da parte di periti valutatori, ingegneri del traffico, medici-legali; ⚫ l'assistenza nelle procedure amministrative e giudiziarie per ottenere la revoca del sequestro del veicolo o dell'imbarcazione disposto a seguito di incidente. L'Assicurazione è altresì estesa ai trasportati, previa espressa rinuncia da parte degli stessi a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato questi siano tenuti a rispondere civilmente. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il contraente. |
Che cosa è assicurato? |
Quali coperture posso aggiungere pagando un premio aggiuntivo? In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori garanzie e clausole. GARANZIE Ai casi assicurativi su elencati sono aggiunti le seguenti prestazioni: 1.Ritiro Patente Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso; 2.Opposizione a sanzioni amministrative Ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La prestazione opera a parziale deroga al paragrafo “Come e con quali condizioni mi assicuro”, lettera l).; 3.Penale doloso Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Xxxx rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. 4.Vertenze contrattuali Controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 500. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA. La prestazione opera a parziale deroga al paragrafo “Come e con quali condizioni mi assicuro”, lettera g). CLAUSOLE Extramassimale In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per spese legali per sinistro scelto dall’Assicurato e indicato sul frontespizio di polizza. |
SEZIONE AZIENDE GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA |
Indennità per la Sospensione Patente di Guida Nel caso in cui il titolare di una delle patenti indicate in Polizza incorra nel provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi del Nuovo Codice della Strada a seguito della violazione di una delle norme appresso indicate: DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE ARTICOLO COMMA Limiti di velocità (oltre 40 km/h) 142 9, 9bis e 12 Circolazione contromano 143 12 Omessa precedenza 145 11 Comportamento ai passaggi a livello (attraversamento) 147 6 Sorpasso (divieti) 148 16 Distanza di sicurezza tra veicoli con gravi danni ai veicoli stessi 149 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna con gravi danni ai veicoli stessi 150 5 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali 176 22 Guida sotto l'influenza dell'alcool 186 2 Sanzioni amministrative accessoria all'accertamento di reati 222 1 e 2 Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato 223 la Società si obbliga a corrispondere all'Assicurato l'Indennità indicata sul frontespizio di polizza a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida, per ogni giorno di effettiva esecuzione, nel limite del periodo previsto dal provvedimento stesso e, in ogni caso, non oltre il numero massimo di 180 giorni. In caso di sospensione della patente di guida per un periodo superiore a giorni 30, l'Indennità sarà così corrisposta: ⚫ per i primi 30 giorni: nella misura del 100% dell'Indennità indicata sul frontespizio di polizza; ⚫ per il periodo dal giorno 31 al giorno 90: nella misura del 60% dell'Indennità indicata sul frontespizio di polizza; ⚫ per il periodo dal giorno 91 al giorno 180: nella misura del 30% dell'Indennità indicata sul frontespizio di polizza. |
Che cosa è assicurato? SEZIONE AZIENDE GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA |
Provvedimenti precedenti o successivi - Indennità per Neopatentati Qualora l'intestatario di una della patenti indicate in Polizza sia già incorso in provvedimenti sospensivi derivanti da una delle violazioni sopra indicate nei due anni antecedenti alla data di validità della Polizza, la misura dell'Indennità per la sospensione adottata in corso di contratto viene ridotta del 50% e, in tal caso, l'importo risultante dalla predetta riduzione costituisce la base per il calcolo dell'indennità con riferimento a quanto precedentemente disposto per le ipotesi di sospensione della patente da 30 a 180 giorni. Sono fatte salve le limitazioni precedentemente previste al capoverso "indennità per la sospensione Patente di Guida". Nelle ipotesi in cui l'intestatario della patente di guida sia un soggetto Neopatentato (titolare di patente di guida da meno di tre anni), la misura dell'Indennità per la sospensione adottata in corso di contratto viene ridotta del 30% e, in tal caso, l'importo risultante dalla predetta riduzione costituisce la base per il calcolo dell'indennità con riferimento a quanto precedentemente disposto per le ipotesi di sospensione della patente da 30 a 180 giorni. Sono fatte salve le limitazioni precedentemente previste al capoverso "indennità per la sospensione Patente di Guida". Nel caso in cui l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza, nel corso della validità della Polizza, incorra in un secondo provvedimento sospensivo derivante da una delle violazioni sopra indicate prima che siano decorsi due anni dal primo, l'Indennità indicata nel frontespizio di Polizza viene ridotta nella misura del 50% e, in tal caso, l'importo risultante dalla predetta riduzione costituisce la base per il calcolo dell'indennità con riferimento a quanto precedentemente disposto per le ipotesi di sospensione della patente da 30 a 180 giorni. Sono fatte salve le limitazioni precedentemente previste al capoverso "indennità per la sospensione Patente di Guida". L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il contraente. |
Che cosa NON è assicurato? |
Relativamente alle prestazioni relative a spese legali e peritali veicolo a motore ed imbarcazione la garanzia non è operante: a. se la controversia deriva da rapporto contrattuale; b. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, se viene sottoposto a procedimento penale per fuga o per omissione di soccorso, ovvero per fatto da esso commesso in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di abuso di alcolici od uso di allucinogeni, psicofarmaci o stupefacenti; c. se per il veicolo a motore o per l'imbarcazione descritti in Polizza o per il veicolo guidato dall'Assicurato (in caso di copertura sulla persona) non sia stato adempiuto l'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.Lgs 209/2005 e successive modifiche; d. quando si tratta di procedimento riferentesi ad una sanzione amministrativa od una contravvenzione per le quali è ammessa l'oblazione in via breve; e. quando le controparti non risiedano nei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Repubblica Ceca; f. se la controversia o la violazione penale derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; g. quando il numero delle persone a bordo all'atto dell'incidente sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione per i veicoli a motore, nella licenza o nel certificato di costruzione per le imbarcazioni, ovvero quando queste ultime non siano dotate dei mezzi di sicurezza prescritti dalla legge. La vendita della garanzia sospensione patente di guida è riservata alle Aziende nella lora qualità di datori di lavoro, in riferimento al rischio di danni economici a seguito dell'adozione delle misure di sospensione temporanea della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di esse per i quali la guida dei veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti. L'Assicurazione non è operante: a. se l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza guida il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi indicati nella medesima; b. se, al momento del verificarsi del Sinistro, il veicolo che ha prodotto il danno non risulti coperto da una valida polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli; c. se l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza partecipa a gare o competizioni sportive e relative prove; d. se la patente è stata sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'intestatario, come pure in caso di fuga od omissione di soccorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, l'esclusione non sarà applicata se l'intestatario venga successivamente prosciolto od assolto da tale imputazione, e. se il provvedimento di sospensione è disposto dopo un anno dalla cessazione dell'Assicurazione; f. se il provvedimento di sospensione è stato disposto in territorio diverso da quello italiano. |
Ci sono limiti di copertura? |
SEZIONE AZIENDE GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA |
Nel caso in cui il titolare di una delle patenti indicate in Polizza incorra nel provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli articoli del Nuovo Codice della Strada a seguito della violazione di una delle norme elencate nella tabella di cui al presente documento, la Società si obbliga ad assumere a proprio carico l'onere delle spese di assistenza legale per ottenere la restituzione della patente sospesa fino all'importo massimo di € 500. La garanzia spese legali e peritali veicolo a motore opera esclusivamente se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e risulti pagato il relativo premio. In tal caso le prestazioni previste sono fornite entro il massimale di € 15.000 per evento e senza limite annuo, al titolare della patente di guida indicata in polizza per i Casi Assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo guidato dallo stesso. Vertenze contrattuali Sono assicurate le controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 500. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Unitamente alla denuncia di sinistro l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. In caso di alienazione del veicolo identificato in Polizza, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società informandola contemporaneamente degli estremi del veicolo eventualmente acquistato in sostituzione affinché possa procedersi alle conseguenti variazioni contrattuali. In caso di cancellazione dal P.R.A. del veicolo Assicurato, comprovato da idonea documentazione, o se l'alienazione non è seguita sostituzione, il contratto si intenderà risolto anticipatamente, fermo il diritto della Società al premio relativo all'annualità in corso fino al momento della predetta comunicazione o invio della prevista documentazione. In relazione alla garanzia sospensione patente di guida in caso di Xxxxxxxx l'assicurato è tenuto: a. a fornire alla Società la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso, e quella relativa al perdurare del provvedimento stesso; b. a sottoscrivere e restituire tempestivamente al legale incaricato il ricorso predisposto da quest'ultimo avverso il provvedimento di sospensione della patente; c. a dare immediato avviso alla Società della restituzione o della revoca della patente. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non vi sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia. | ||
Gestione da parte di altre imprese: tale fattispecie non è prevista. | ||
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 C.C.). | |
Obblighi dell'impresa | Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |||
Premio | Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, il Massimale, l'Indennità e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello di ultimo adeguamento, Massimale, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. Il premio è comprensivo di imposta. | ||
Rimborso | Qualora sia esercitata la facoltà di recesso a seguito di sinistro la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |||
Durata | Le garanzie sono operanti per i sinistri determinati d fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione, e precisamente: ⚫ dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; ⚫ trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi. | ||
Sospensione | Se il contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 c.c. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx; La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette. | |
Risoluzione | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
A chi vuole avere una copertura di tutela legale nei seguenti ambiti: - circolazione veicoli a motore e natanti; - spese legali e peritali per eventi relativi alla vita familiare; - alle Aziende nella qualità di datori di lavoro per la garanzia sospensione patente di guida dei propri dipendenti. |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 12,00. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 00.00000000 - pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.Xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx . (Legge 9/8/2013, n.98) |
Negoziazione assistita | Procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria della controversia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di conflitto di interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni dandone comunicazione motivata all'Assicurato. |
L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta: | |
a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà delle spese alla procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato; | |
b) adire l'autorità giudiziaria; | |
c) intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa. | |
Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
▪
xxxx assicurazioni
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione auto
Assistenza Sicura
Condizioni di Assicurazione
Modello 60TLA edizione 03/2022
Contratto redatto secondo le Linee guida di Xxxx “Contratti semplici e chiari” del 06/02/2018
INDICE
1. GLOSSARIO pag 3 di 11
2– NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE pag 5 di 11
3 – GARANZIA TUTELA LEGALE pag 7 di 11
● Che cosa posso assicurare
● Contro quali danni posso assicurarmi
● Come e con quali condizioni operative mi assicuro
● Cosa fare in caso di sinistro
GLOSSARIO
Nel testo di polizza si intendono per:
Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere:
- rituale quando gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice;
- irrituale quando gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la loro decisione è vincolante.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Assistenza giudiziale: Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia. Assistenza stragiudiziale: E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo. Codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come successivamente modificato ed integrato.
Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.
Danno extracontrattuale: E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Delitto colposo: E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza di leggi, ma senza volontà nè intenzione di causar l'evento lesivo.
Delitto doloso: E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale: Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Diritto amministrativo: Complesso delle norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione per il conseguimento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti.
Esecutorietà provvisoria: Concessione alla parte vincente in una causa civile di far eseguire la sentenza a suo favore prima che scada il termine concesso all'avversario per l'appello o l'opposizione.
Esecuzione o espropriazione forzata: Si intraprende quando si è in possesso di un titolo esecutivo (assegno o cambiale protestati - decreto ingiuntivo o sentenza definitiva). Preceduta dalla notifica del precetto, inizia col pignoramento mobiliare o immobiliare presso il debitore o presso terzi.
Fatto illecito: Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.
Indennità: l'importo giornaliero dovuto dalla Società in caso di Sinistro di ritiro patente
Insorgenza (del Sinistro): Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza:
- nel penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato. Si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- negli altri casi (carenza 30 o 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati.
Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro
Neopatentato: il titolare di patente di guida da meno di 3 anni.
Oblazione: Pagamento di somme dovute all'Erario. Può estinguere un reato: esempio nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda.
Perdite Pecuniarie: l'Assicurazione di cui all'art. 2 comma 3, punto 16 del D.Lgs. 209/2005
Polizza: i documenti che provano l'Assicurazione
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo-doloso-preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Processo civile: Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Xxxx, al Pretore, al Tribunale.
Reato: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda).I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità contrattuale: Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto. Responsabilità extracontrattuale: Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Riconvenzionale: Domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato in un giudizio civile, contrappone a quella dell'attore, cioè di chi promuove la causa per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto.
Ricorso amministrativo: E' quello presentato non alla magistratura ordinaria ma agli organi amministrativi: Prefetto, Ministero, superiore gerarchico, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, ecc.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro
Sanzioni amministrative: Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono reati e quindi violazioni di norme penali. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta.
Spese di giustizia: Sono le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Spese per l'intervento di un legale: Quelle esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, ecc.).
Spese peritali: Sono quelle spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio - C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).
Sinistro: il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa
Società: Sara Assicurazioni Spa
Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto
Tutela Legale: L'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.
Transazione: Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Vertenza contrattuale: Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.0. Conclusione ed entrata in vigore del contratto
Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell’ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:
- è informato di accedere all’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all’indirizzo in precedenza indicato dal Contraente. La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx oppure accedendo all’area personale del sito xxx.xxxx.xx. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell’indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all’indirizzo e mail sopra indicato.
Il contratto e si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest’ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l’acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx.
In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l’esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l’indirizzo dell’agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell’oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di sottoscrizione di polizze RCA , è onere del Contraente condividere con l’intestatario al P.R.A. e con il guidatore abituale del veicolo, se soggetti diversi, l’informativa Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nel Set Informativo. Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocato contattando al società, anche per il tramite dell’Agenzie, o il Responsabile della protezione Dati personali (XXX@xxxx.xx).
1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894C.C.
1.2. Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; in caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
1.3. Pagamento del Premio - Decorrenza dell'Assicurazione
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 C.C..
Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.
I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx ,utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
1.4. Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).
1.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Norme specifiche al riguardo sono contenute nella Sezione Cosa fare in caso di sinistro all'articolo Denuncia del sinistro. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C..
1.7. Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. Qualora sia esercitata tale facoltà, la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.
1.8. Adeguamento automatico (indicizzazione)
Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, il Massimale, l'Indennità assicurata e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, Massimali, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale.
In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. Sono soggetti al medesimo adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali. Qualora per effetto degli adeguamenti si dovessero registrare nell'indice variazioni in aumento superiori al 100% rispetto all'indice iniziale, è in facoltà di ciascuna delle parti rinunciare al disposto della presente clausola, dandone comunicazione per lettera raccomandata all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso Xxxxxxxxx, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.
1.9. Regolazione del Premio
a) Determinazione del premio
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all’anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.
b) Premio anticipato
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo. L’ammontare dell’ elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
c) Accertamenti e controlli
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.
d) Sanzioni
1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:
- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);
- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)
2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.
1.10. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'Assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
1.11. Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
1.12. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.
1.13 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.
Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:
(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure
(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito xxx.xxxx.xx.
La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Per le polizze obbligatorie ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada (RCA), il Contraente Persona Fisica si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde - qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di esercizio del ripensamento.
Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Xxxx Xxxxxxxxxxxxx SpA.
GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)
Che cosa posso assicurare
Oggetto dell'Assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.
Esse sono:
● le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
● le spese peritali;
● le spese di giustizia nel processo penale;
● le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
● le spese arbitrali;
● le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
Contro quali danni posso assicurarmi
SPESE LEGALI E PERITALI VEICOLO A MOTORE E IMBARCAZIONE
(in vigore se espressamente indicata sul frontespizio di Polizza e corrisposto il relativo Premio)
Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione sono fornite in conseguenza di un fatto illecito originato:
a) dalla circolazione del veicolo identificato in Polizza, da chiunque guidato purché munito di regolare patente, ovvero, se l'Assicurazione è stipulata sulla persona dell'Assicurato, di qualsiasi veicolo guidato dall'Assicurato stesso, purché rientrante nella categoria indicata nel frontespizio di Polizza;
b) dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, a terra o in rimessa, dell'imbarcazione da diporto ad uso privato del tipo indicato in Polizza, guidata dall'Assicurato o da persona dallo stesso autorizzata. Nella garanzia assicurativa sono compresi:
● l'assistenza per il recupero dei danni subiti dall'Assicurato ad opera di terzi in seguito ad incidenti stradali o nautici, anche nei confronti di controparti e compagnie assicuratrici di paesi indicati all’art. “Estensione Territoriale”.
● la difesa penale del proprietario e del conducente autorizzato, per reati colposi o per contravvenzioni, avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo o dell'imbarcazione assicurata, per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva;
● le prestazioni tecnico-peritali da parte di periti valutatori, ingegneri del traffico, medici-legali;
● l'assistenza nelle procedure amministrative e giudiziarie per ottenere la revoca del sequestro del veicolo o dell'imbarcazione disposto a seguito di incidente.
L'Assicurazione è altresì estesa ai trasportati, previa espressa rinuncia da parte degli stessi a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato questi siano tenuti a rispondere civilmente.
GARANZIE AGGIUNTIVE
In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori garanzie che saranno operative solo se indicate sul frontespizio di polizza e pagato il relativo premio.
Ai casi assicurativi su elencati sono aggiunti le seguenti prestazioni:
1.Ritiro Patente
Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;
2.Opposizione a sanzioni amministrative
ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La prestazione opera a parziale deroga al paragrafo “Come e con quali condizioni mi assicuro”, lettera l).; 3.Penale doloso
sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Xxxx rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
4.Vertenze contrattuali
controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 500. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del
veicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.
La prestazione opera a parziale deroga al paragrafo “Come e con quali condizioni mi assicuro”, lettera g).
CLAUSOLE AGGIUNTIVE
In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori clausole che saranno operative solo se indicate sul frontespizio di polizza e pagato il relativo premio.
Extramassimale
In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per spese legali per sinistro scelto dall’Assicurato e indicato sul frontespizio di polizza.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER I DANNI DEL DATORE DI LAVORO CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DI SOGGETTI PRESSO DI ESSO OPERANTI
Assistenza Legale per la restituzione della patente sospesa
Nel caso in cui il titolare di una delle patenti indicate in Polizza incorra nel provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli articoli del Nuovo Codice della Strada a seguito della violazione di una delle norme elencate nella tabella indicata di seguito, la Società si obbliga ad assumere a proprio carico l'onere delle spese di assistenza legale per ottenere la restituzione della patente sospesa fino all'importo massimo di € 500.
DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE | ART. | Comma |
Limiti di velocità (oltre 40 Km.) | 142 | 9, 9bis e 12 |
Circolazione contromano | 143 | 12 |
Omessa precedenza | 145 | 11 |
Comportamento ai passaggi a livello (attraversamento) | 147 | 6 |
Sorpasso (divieti) | 148 | 16 |
Distanza di sicurezza tra i veicoli con gravi danni ai veicoli stessi | 149 | 5 |
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna con gravi danni ai veicoli stessi | 150 | 5 |
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali | 176 | 22 |
Guida sotto l’influenza dell’alcool | 186 | 2 |
Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati | 222 | 1 e 2 |
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato | 223 |
Spese legali e peritali veicolo a motore
La presente condizione opera esclusivamente se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e risulti pagato il relativo premio; in tal caso, le prestazioni previste all’articolo “Oggetto dell’Assicurazione” sono fornite, entro il massimale di 15.000 € per evento e senza limite annuo, al titolare della patente di guida indicata in polizza per i Casi Assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo guidato dallo stesso.
Come e con quali condizioni mi assicuro
Esclusioni Spese Legali e Peritali veicoli a motore e imbarcazioni Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
d) le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
e) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
f) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
g) se la controversia deriva da rapporto contrattuale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, se viene sottoposto a procedimento penale per fuga o per omissione di soccorso, ovvero per fatto da esso commesso in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di abuso di alcolici od uso di allucinogeni, psicofarmaci o stupefacenti;
i) se per il veicolo a motore o per l'imbarcazione descritti in Polizza o per il veicolo guidato dall'Assicurato (in caso di copertura sulla persona) non sia stato adempiuto l'obbligo di Assicurazione ai sensi della legge 24/12/1969, n.990 e successive modifiche;
l) quando si tratta di procedimento riferentesi ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per le quali è ammessa l'oblazione in via breve;
m) quando le controparti risiedano in Stati diversi da quelli elencati nell’articolo “Estensione territoriale”;
n) se la controversia o la violazione penale derivano da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove;
o) quando il numero delle persone a bordo all'atto dell'incidente sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione per i veicoli a motore, nella licenza o nel certificato di costruzione per le imbarcazioni, ovvero quando queste ultime non siano dotate dei mezzi di sicurezza prescritti dalla legge.
Assicurati
Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione sono fornite:
- al Contraente assicurato;
- ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Esclusioni Garanzia Sospensione Patente di Guida L'Assicurazione non è operante:
a) se l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza guida il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi indicati nella medesima;
b) se, al momento del verificarsi del Sinistro, il veicolo che ha prodotto il danno non risulti coperto da una valida polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli;
c) se l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza partecipa a gare o competizioni sportive e relative prove;
d) se la patente è stata sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'intestatario, come pure nel caso di fuga od omissione di soccorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, la esclusione non sarà applicata se l'intestatario venga successivamente prosciolto od assolto da tale imputazione;
e) se il provvedimento di sospensione è disposto dopo un anno dalla cessazione dell'Assicurazione;
f) se il provvedimento di sospensione è stato disposto in territorio diverso da quello italiano.
Estensione territoriale
L'assicurazione per difesa penale e quella per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi operano per i casi assicurativi che insorgono negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, della Serbia, del Liechtenstein e di Andorra. L’assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde a condizione che sia stato rilasciato il certificato
internazionale di assicurazione (carta verde).
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino."
Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora coesista un'Assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C..
Insorgenza del caso assicurativo
Le garanzie sono operanti per i Sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione come indicati all'art. 1.3, e precisamente:
l dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; l trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Assicurati
Per la garanzia Veicoli a motore
L'Assicurazione è altresì estesa ai trasportati, previa espressa rinuncia da parte degli stessi a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato questi siano tenuti a rispondere civilmente.
Per la garanzia Sospensione Patente di Guida Al titolare di una delle patenti indicate in Polizza
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia
anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Garanzia | Scoperto in percentuale | Minimo scoperto o franchigia | Limite di indennizzo |
Tutela Legale | Non previsto | Per controversie contrattuali minimo scoperto: € 500 | Spese assistenza legale per restituzione patente di guida: massimale € 500 Spese legali e peritali veicolo a motore: massimale € 15.000 ove non sussista la clausola extramassimale. |
Cosa fare in caso di sinistro
Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx di cui all'art. 1.6, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro. Quando l'Assicurazione sia riferita a veicoli a motore, la denuncia di Xxxxxxxx può anche essere resa alla Società sul modulo di constatazione amichevole di incidente di cui alla legge 26/2/1977, n. 39 e successive modifiche.
La denuncia di sinistro, oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Gestione del sinistro – Scelta del legale
Al ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.
In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.
L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.
Una volta presentata la denuncia di Xxxxxxxx, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della controversia senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.
La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e alla attività professionale dei periti. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.
Divergenza di valutazioni sul Sinistro – Arbitrato
In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il Sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.
L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:
a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
b) adire l'autorità giudiziaria;
c) intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa.
Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il Massimale di Polizza.
La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure.