Articolo 1
Regolamento Stazione Unica Appaltante
della Città Metropolitana di Milano
(approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano in seduta
del 4 giugno 2015 Rep. Gen. N. 20/2015 atti 201526116 fasc. 1.18\2015\3))
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano, con natura di centrale di committenza.
2. La Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano svolge, qualora le venga fatta richiesta, le attività relative all'espletamento e alla gestione di gare per l'affidamento di lavori e di fornitura di beni e di servizi e lavori di interesse dei Comuni e altri Enti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006, di seguito indicati con la dizione “Enti aderenti”.
Articolo 2
(Finalità e modalità di promozione della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano.)
1. La “Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano.” può svolgere un ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi,economicità ed economia di scala.
Articolo 3
(Programmazione e coordinamento tra Enti)
Al fine di conseguire nel miglior modo le finalità di cui all'art 0.xx Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano avrà come criterio normale di azione, l'utilizzo del sistema del coordinamento anche per individuare i bisogni comuni tra Enti.
In considerazione di detto obiettivo la Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano inviterà gli Enti aderenti periodicamente ad indicare i beni i servizi di più comune utilizzo e i relativi bisogni secondo la programmazione adottata dai singoli Enti, sia con riferimento ai servizi, forniture e lavori pubblici. Sarà cura della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano svolgere gare che soddisfino le richieste e i bisogni comuni.
Articolo 4
(Attività della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano )
1. la Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano cura la gestione delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
a. collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;
b. concorda con l'Ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
c. collabora nella redazione dei capitolati speciali d'appalto ed eventuali allegati;
d. collabora con l'Ente aderente alla definizione del criterio di aggiudicazione;
e. in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora con l'Ente aderente alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei relativi pesi e punteggi;
f. redige il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito e relativi allegati;
g. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla aggiudicazione definitiva, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, trasmettendone le risultanze all'ente aderente;
h. l'acquisizione del codice identificativo della gara CIG;
i. la determina a contrarre che approva il bando il disciplinare di gara e recepisce le richieste dei singoli Enti;
j. in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina la Commissione giudicatrice e fornisce alla stessa supporto di segreteria verbalizzante e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;
x. in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, fornisce al Presidente di gara, il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;
l. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative;
m. trasmette all'Ente aderente le comunicazioni/informazioni in materia di antimafia;
n. comunica alla Prefettura i dati e le informazioni relativi al procedimento di gara;
o. si interfaccia con il RUP dell'Ente aderente attraverso un proprio referente;
p. procede alla stipula di accordi quadro relativi a beni servizi forniture e lavori;
q. nel caso di servizi, lavori, forniture che riguardano più Enti che abbiano contenuto analogo, la Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano può promuovere un gruppo di lavoro tra il referente della stazione Appaltante e i RUP dei vari Enti aderenti per la la redazione di un capitolato/bando idoneo/analogo;
r. il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
s. la comunicazione di cui al comma 5 lettera dell'articolo 79 del decreto legislativo
n. 163/2006 (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai fini della decorrenza dello stand still);
t. i rapporti con l''ANAC relativamente alle procedure di gara;
2. La Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara presso il Protocollo Generale della Città Metropolitana
3. La Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, applica le disposizioni contenute nel Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Milano.
4. La StazioneAppaltante della Città Metropolitana di Milano fornisce all'Ente aderente anche attività di supporto consulenziale nella predisposizione degli atti di gara
Articolo 5
(Compiti dell'Ente aderente in qualità di amministrazione aggiudicatrice)
1. Sono di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente.
2. L'Ente aderente trasmette, dopo l'approvazione, alla Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano la documentazione di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti per consentire una corretta ed efficace programmazione delle sue attività.
3. L'Ente aderente fornisce alla Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.
4. Competono all'Ente aderente le seguenti attività:
a) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
b) l'acquisizione del codice identificativo della gara CIG e del codice unico del progetto CUP;
c) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
d) la redazione e approvazione del capitolato speciale d'appalto,con particolare riferimento al contenuto prestazionale, dello schema di contratto, l'individuazione del criterio di aggiudicazione e in caso di lavori la predisposizione del progetto e degli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi fattori ponderali;
e)il provvedimento di approvazione dei documenti posti a base di gara , duvri elaborati grafici e impegno di spesa posto a base di gara;
f) l'individuazione dei soggetti concessionari per le pubblicazioni di legge e la formalizzazione dei relativi impegni giuridici di spesa;
g) la validazione dei progetti nei lavori pubblici posti a base di gara;
h) supporto nell'individuazione dei soggetti quali presidente e membri esperti della commissione aggiudicatrice o commissione di gara ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano;
i) nel caso di procedura negoziata, individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 163/2006;
l) la verifica della congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile laddove non sia stata costituita una commissione ad hoc;
m) I rapporti con l'Osservatorio sui contratti pubblici relativi alla fase di esecuzione.
5. L'Ente aderente assicura la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano nella fase di preparazione della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate
Articolo 6 (Stipula dei contratti)
La Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano stipula l'accordo quadro.
Gli Enti aderenti stipulano i singoli contratti di secondo le diverse modalità stabilite all'interno dell'Ente .
Articolo 7
(Modalità di adesione alla Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano)
1. II rapporti tra la Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano e gli Enti aderenti sono disciplinati da convenzione tipo che dovrà essere approvata dal Consiglio metropolitano.
2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.
3. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha la durata di tre anni.
4. La convenzione può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
5. La convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
•scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Città metropolitana di Milano e dell'Ente aderente, contenenti la motivazione condivisa dalle parti;
•recesso unilaterale motivato espresso dall'Ente aderente o dalla Città Metropolitana di Milano.
6. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della medesima.
Articolo 8
(Organizzazione e dotazione del personale della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano )
1. la Città Metropolitana di Milano assicura che la Stazione Appaltante sia dotata di un organico di personale sia tecnico che amministrativo in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, mette a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.
2. La Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano ha sede legale in Milano xxx Xxxxxx 0- 00000 - Xxxxxx.
3. La Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano è diretta dal Dirigente della struttura in cui è incardinata.
4. La Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano richiede, se necessario, all'Ente aderente forme di collaborazione del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.
5. La Città Metropolitana di Milano promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale alla stessa assegnato e del personale di raccordo dell'Ente aderente, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.
6. L'attività della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano )deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.
7. L'Ente aderente deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano
8. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano, restano di proprietà piena e assoluta dalla Città Metropolitana di Milano quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.
Articolo 9
(Oneri economici a carico degli Enti convenzionati)
Sono a carico dell'Ente aderente il rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante in misura del:
− 1,5% sul valore di gara fino a 500.000,00 euro;
− 1,0% sul valore di gara oltre i 500.001,00 euro e fino a 2.000.000,00 euro;
− 0,75% sul valore di gara oltre i 2.000.001,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro;
− 0,50% sul valore di gara oltre i 5.000.001,00 euro; di interesse diretto dell'Ente convenzionato.
Articolo 10
(Trattamento dati)
1. Ai sensi del D,gls 196/2003 l'Ente aderente deve esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano , incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete intranet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
2. Il soggetto competente dell'Ente aderente nomina Il dirigente della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla Stazione Appaltante medesima.
3. L'Ente aderente deve assolvere autonomamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.
Articolo 11
(Accesso agli atti)
La richiesta di accesso agli atti relative alle procedure di gara,da parte di un operatore economico, viene fatta al referente della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano il quale sentito il parere del Responsabile del procedimento dell'Ente aderente, valuta l'ammissibilità di tale istanza.
L'ammissibilità di accesso agli atti detenuti dalla Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano da parte dell'Ente aderente viene valutato di volta in volta.
Articolo 12
(Controversie)
Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali i ricorsi amministrativi o giudiziari,relative al progetto saranno trattati direttamente dall'Ente aderente , le controversie relative alla procedura di gara sono a carico della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Milano.
Articolo 13
(Norma finale)
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia e ai vigenti regolamenti interni della Città Metropolitana di Milano.
Articolo 14
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.