L’integrazione degli alunni in situazione di handicap
Accordo di Programma provinciale
L’integrazione degli alunni in situazione di handicap
nel
Sistema scolastico e formativo
della provincia di Rimini
2007 - 2012
1. Finalità | pag. 3/26 | |
2. Soggetti aventi diritto contraenti e organismi provinciali integrati | ||
3. Fondazioni etiche e pedagogiche | ||
Soggetti contraenti e organismi provinciali integrati | pag. 6/26 | |
Il percorso di integrazione e la documentazione | pag. 9/26 | |
Individuazione e attestazione di riconoscimento dell’alunno in situazione di handicap | ||
Diagnosi funzionale | ||
Profilo dinamico funzionale e Progetto educativo individualizzato come modalità operative interprofessionali | ||
Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) | ||
Progetto educativo individualizzato (P.E.I.) | ||
Gruppi di lavoro dell’istituzione scolastica | ||
Gruppo di lavoro per l’handicap di istituzione scolastica (G.L.H.I.) | ||
Gruppo di lavoro operativo di singolo alunno (G.L.H.O.) | ||
Integrazione scolastica e successo formativo | pag. 16/26 | |
Diritto allo studio e ai diversi tipi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita | ||
Tavoli di lavoro tecnici | ||
Figure per l’integrazione scolastica e formativa | ||
Personale docente | ||
Collaboratore scolastico | ||
Personale dell’area educativo-assistenziale | ||
Personale socio-sanitario | ||
Volontari in servizio civile nazionale | ||
Tutor | ||
Valutazione | ||
Continuità educativa | ||
Orientamento scolastico e professionale | ||
Formazione del personale | ||
Centro di documentazione per l’integrazione | ||
Validità, valutazione, Collegio di vigilanza e diffusione dell’Accordo | pag. 24/26 | |
Validità | ||
Valutazione periodica | ||
Collegio di vigilanza | ||
Diffusione | ||
pag. 25/26 | ||
Allegati | ||
Mod. S (segnalazione) | ||
Mod. certificazione e diagnosi funzionale (CDF) | ||
Profilo dinamico funzionale (PDF) | ||
Mod. richiesta educatori istituzioni scolastiche al Comune |
L’ Accordo di programma provinciale per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap nel sistema educativo e formativo della provincia di Rimini si articola in :
• Premessa
• Parte prima Soggetti contraenti e organismi provinciali integrati
• Parte seconda Il percorso di integrazione e la documentazione
• Parte terza Integrazione scolastica e formativa
• Parte quarta Validità, valutazione, Collegio di vigilanza e diffusione dell’Accordo
Il testo è stato redatto dal Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale e dal Gruppo di Lavoro Handicap provinciale. I lavori sono iniziati il 2/2/2006 e terminati il 20/06/2007 .
Il testo, preliminarmente sottoposto all'attenzione della Conferenza provinciale di coordinamento nella seduta del 25/05/2007, e quindi e trasmesso alle Istituzioni Scolastiche, agli Enti di formazione, agli Enti Locali e all'Azienda Unità Sanitaria Locale per le rispettive valutazioni, in data 22/06/2007 è stato definitivamente validato dalla Conferenza.
PREMESSA
1. Finalità
L’Accordo di Programma, stipulato ai sensi della Legge 104/1992, è finalizzato a individuare, coordinare e attuare gli interventi volti a garantire il diritto degli alunni in situazione di handicap a fruire in maniera piena e consona alle loro caratteristiche ed esigenze individuali del Sistema scolastico e formativo che viene considerato come il luogo per fruire di reali opportunità di crescita personale, culturale e di accesso alle conoscenze ed alle competenze utili alla realizzazione sociale e lavorativa del cittadino.
Le finalità, le metodologie, le procedure dell’Accordo di Programma attengono a tutti gli alunni in situazione di handicap, a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nonché agli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Xxxxxx- Romagna per l’obbligo formativo nella Provincia di Rimini all’interno, per questi ultimi, delle specifiche modalità di attuazione previste dalla normativa regionale vigente.
I soggetti firmatari si impegnano, ognuno per la propria parte, ad operare secondo quanto convenuto nel testo dell’Accordo. L’Accordo definisce:
- le motivazioni etiche, pedagogiche e i riferimenti legislativi;
- i reciproci impegni in ordine all’integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- le modalità e i tempi degli interventi a favore dell’alunno disabile che frequenta le istituzioni scolastiche e di formazione;
- le iniziative per qualificare gli interventi;
- le intese per la gestione dei servizi e delle risorse;
- le modalità di verifica, valutazione, vigilanza sulla sua attuazione.
L’Accordo recepisce le nuove competenze assegnate dalla legislazione all’Ufficio Scolastico Provinciale, alla Provincia e ai Comuni. Tale quadro rafforza ulteriormente l’evoluzione del contesto riminese, caratterizzato da una progressiva e costante tensione in direzione del valore della collaborazione tra le istituzioni e gli organismi di rappresentanza della comunità organizzata. Ciò trova traduzione in particolare nella Conferenza Provinciale di Coordinamento, istituita in base all’art. 46
della L.R. 12/03. Configurandosi quale organismo di confronto interistituzionale per la condivisione delle politiche relative all’istruzione e alla formazione, la Conferenza diventa anche sede di collegamento con i gruppi di lavoro provinciali dedicati (G.L.I.P. e G.L.H. provinciale, di cui al successivo art. 4), con il Centro Pedagogico provinciale per l’integrazione dei servizi, i Poli Specialistici, gli Uffici di Piano Distrettuali e i Comitati di Distretto, di cui alla legge 328/2000 e della legge regionale 2/03.
2. Soggetti aventi diritto
•
•
che
Sono gli alunni:
iscritti e frequentanti le Scuole del Sistema Nazionale di Istruzione,
frequentanti i percorsi di formazione professionale nel segmento dell’obbligo formativo,
presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Tali alunni devono avere la certificazione così come previsto dalla Legge 104/1992.
3. Fondazioni etiche e pedagogiche
Il presente Accordo si pone in sostanziale continuità con quello precedente (sottoscritto nel giugno del 2003) e ribadisce pertanto il fondazionale valore etico e pedagogico dell’integrazione dei soggetti disabili nella comunità. Ne sono necessarie premesse l’adempimento dell’obbligo di istruzione e l’assolvimento dell’obbligo formativo. Nei contesti educativi e formativi, le potenzialità di ciascuno possono al meglio prender forma, trovare espressione e contribuire al realizzarsi del progetto di vita L’Accordo è infatti ispirato all’idea di uno Stato e di una società civile non indifferenti alla vicenda umana individuale e che non vogliono lasciare a se stessi soggetti di quelle differenze che “pesano” e fanno soffrire. Nella provincia di Rimini il concorde impegno dell’amministrazione dello Stato, degli Enti locali, dell’A.U.S.L., delle associazioni e in particolare degli insegnanti e del personale educativo assistenziale, ha prodotto in questi ultimi anni risultati notevoli nel migliorare la qualità della vita scolastica delle persone con deficit e la prospettiva loro offerta sulla vita. L’Accordo vuole dinamicizzare e porre in sinergia l’opera delle Amministrazioni contraenti, facendo leva anche sugli ampi fenomeni di associazionismo in funzione dell’aiuto all’altro. La riformulazione presente vuole configurare e precisare, alla luce delle nuove rilevanze scientifiche e normative, un disegno di intelligenza e azione nel settore che ha dato negli scorsi anni esiti nel complesso positivi.
E’ presente un certo spostamento di vettori valoriali della società dalle ragioni della solidarietà a quelle dell’efficienza complessiva del sistema, con la generale affermazione di una razionalità prevalentemente economica su tutte le altre espressioni dell’esistenza e del lavoro “normale” o segnato da deficit che esso sia. Nel difficile contesto attuale e prossimo venturo i disabili non devono essere soli. È allora necessariamente prevista dall’Accordo una progettazione eticamente avvertita della scuola, dell’A.U.S.L. e degli Enti Locali, riferita anche alla qualità della relazione umana e culturale che i soggetti adulti della vita scolastica sanno intrattenere con i soggetti dell’iperdifferenza. Qualità che si esprimerà nel costruire vicino alla persona con deficit un esempio di eticità che, anche facendosi riconoscere, conforti chi attende di dare e ricevere motivi in più per vivere. Diventa indispensabile operare per una personalizzazione dell’intervento educativo usando modalità qualificate per raggiungere finalità il più possibile elevate. Impiegare “risorse” intese come persone, strutture, strumenti. La presenza di soggetti con deficit esige la costruzione di una rete scolastica ed extrascolastica di relazioni umane e professionali. L’ insegnante di
/ agitazione – su (il riferimento è all’accanimento terapeutico come a quello didattico).
Offrire un percorso all’evoluzione personale
In sintesi, ridurre l’insuccesso o l’handicap da iperdifferenza del pensare, del vedere, dell’ascoltare o del muoversi comporta anche aiutare l’autorealizzarsi in forme altre dalla visione ordinaria, sostenere un indicare soggettivo aperto all’intersoggetività. Una formula dell’aiuto potrebbe essere: affetto, coerenza, determinazione, fiducia, personalizzazione del percorso. Un itinerario di promozione della persona non è applicazione di un “piano” scritto “a tavolino” ma discorso e esperienza in atto; non può pertanto essere pensato con logiche lineari. E’ un sentiero sull’erba che può portare, attraverso la trasgressione dallo stato, ad atti di integrazione. Un buon percorso educativo è una bella costellazione di vettori essenziali (trans-formativi) che, attraverso porte talora semichiuse e aprendo i portali dei sistemi simbolici unitari (linguaggi), riprende il carattere organico ed armonico ma sempre imprevedibile e incompiuto di ciascun soggetto.
Prima parte
Soggetti contraenti e organismi provinciali integrati
1. Soggetti contraenti
Istituzioni Scolastiche
Tutte le Scuole del Sistema Nazionale di Istruzione si attivano per assicurare l’integrazione nel sistema scolastico e formativo degli alunni in situazione di handicap. In particolare collaborano con i soggetti firmatari per attuare una rete di servizi tesa a realizzare il percorso dell’integrazione rapportandosi attivamente alle famiglie e individuando tutte le risorse umane, strumentali, pedagogiche, didattiche utili all’assolvimento del diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione di ogni alunno disabile.
Enti di formazione accreditati dalla Regione Xxxxxx-Romagna per l’obbligo formativo
Attivano, entro le specifiche modalità di attuazione delle azioni previste dalla normativa regionale vigente, tutte le procedure volte ad assicurare l’integrazione degli alunni in situazione di handicap in obbligo formativo.
Tali Enti accreditati allo svolgimento delle attività legate all’assolvimento dell’obbligo formativo si assumono impegni sulla base degli elementi di distinzione da riferirsi allo specifico ambito.
Ufficio Scolastico Provinciale
E’ soggetto di coordinamento, vigilanza, promozione del diritto all’istruzione, di relazione interistituzionale, di servizio alle Istituzioni scolastiche autonome. Attraverso i gruppi di lavoro, G.L.I.P. e G.L.H. provinciale, collabora con i vari soggetti qualificati per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a soddisfare i bisogni a sostegno dell’integrazione. Promuove iniziative di formazione in servizio per tutto il personale.
Coordina l’attività del Centri Servizi Handicap (C.M. 139/2001) in collegamento con il Centro documentazione per l’integrazione (C.D.I.). Formula, secondo la normativa vigente, all’ Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.), la proposta di dotazione organica del personale di sostegno, di diritto, aggiuntivo e in deroga. Provvede, sulla base dei posti assegnati, ad attribuire i docenti ad ogni singola istituzione scolastica autonoma. Provvede altresì ad assegnare i collaboratori scolastici. Alle scuole non statali che ne hanno diritto e ne fanno richiesta, l’Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.), autorizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale, assegna un contributo per il personale docente, previo parere del gruppo di lavoro provinciale. Sostiene, nell’ambito delle risorse assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale, la realizzazione di progetti di particolare rilevanza per i contenuti e le modalità intraprese da singole istituzioni scolastiche o da scuole in rete.
Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.)
Organizza sul territorio le azioni di prevenzione e cura delle malattie. Attraverso i suoi servizi, individua gli alunni in condizione di handicap rilasciando la certificazione e la diagnosi funzionale. Questi documenti vengono aggiornati ad ogni passaggio di grado scolastico o nel caso di modifiche sostanziali (annullamento o aggravamento).
L’A.U.S.L. collabora con i soggetti contraenti il presente Accordo partecipando agli incontri istituzionali, fornendo consulenza, concorrendo alla formazione del personale della scuola.
Enti Locali
Promuovono e danno attuazione, per gli alunni residenti, in raccordo con gli altri soggetti firmatari del presente Accordo, agli interventi in materia di diritto allo studio, favorendo altresì il coordinamento degli interventi e delle risorse afferenti alle politiche scolastiche e sociali. In particolare, garantiscono azioni volte ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, l’impiego di operatori educativo - assistenziali destinati a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione. Tutti gli interventi saranno attuati in forme coordinate e condivise con le Istituzioni scolastiche e formative e con l’A.U.S.L., nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Organismi provinciali integrati
Gruppi di lavoro: G.L.I.P. e G.L.H.
Il G.L.I.P è il gruppo di lavoro interistituzionale provinciale composto da personale della scuola, degli Enti locali, dell’Azienda Unità Sanitaria locale, esperti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. Dura in carica tre anni (art.15 della legge 104/92).
Il G.L.H provinciale è il gruppo di lavoro di cui alla C.M. 227/1975, costituito da rappresentanti dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Ha connotazione istituzionale di tipo tecnico - professionale; opera in stretto collegamento con il G.L.I.P.
- acquisizione dati relativi all’integrazione provenienti dai Gruppi di lavoro integrazione scolastica;
- comparazione fra contesti territoriali differenti;
- attività di ricerca ed analisi di situazioni significative;
- segnalazioni pervenute su singole questioni di particolare emergenza;
- indagini sulla qualità dell’insegnamento per gli alunni in situazione di handicap.
Qualora dalle suddette attività emergano inadempienze rispetto al dettato del
presente accordo, il G.L.I.P. si attiva prontamente ed in piena autonomia per sollecitare, presso i responsabili degli uffici competenti all’interno delle istituzioni firmatarie, l’adozione delle idonee misure correttive. Nel caso le misure attivate non risultino funzionali allo scopo, il G.L.I.P. ne dà notifica al Collegio di vigilanza. Inoltre:
- propone ogni anno le modalità e le linee prioritarie per la distribuzione del contingente provinciale di docenti di sostegno alle singole istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta al fine di sostenere la realizzazione degli obiettivi educativi e di tutto quanto espresso nei Piani educativi individualizzati per alunni in situazione di handicap;
- elabora proposte ed ipotesi di progetti di iniziative finalizzate all’efficacia dell’integrazione;
- esplica attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche - e anche agli EE. LL. se richiesto - relativamente all’ottimizzazione dei rapporti interistituzionali e all’efficacia dell’integrazione scolastica;
- predispone annualmente una relazione di consuntivo e di valutazione in cui
segnalerà tutte le carenze che, a suo parere, avranno determinato situazioni di
disagio o inadempienza degli Enti firmatari; tale relazione sarà inviata agli organi competenti.
Il G.L.I.P., d’intesa con il G.L.H. provinciale può proporre altresì incontri, seminari, attività di formazione, ricerca, avvalersi di consulenze, produrre documentazioni.
Seconda parte
Il percorso di integrazione e la documentazione
Il processo di integrazione richiede conoscenza, produzione, acquisizione, uso di una adeguata documentazione. Il percorso si articola negli aspetti sottoelencati.
Art. 1 - Individuazione ed attestazione di riconoscimento dell’alunno in situazione di handicap
A) L’Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I. - Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile) provvede all’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, sulla base degli indirizzi regionali in materia.
A.1) La certificazione è corredata di una descrizione sintetica dei bisogni ed è redatta sul modulo certificazione e diagnosi funzionale (Mod. C.D.F. - Allegato n. 2):
a) attesta la natura della disabilità e il suo grado;
b) contiene in maniera chiara ed estesa la diagnosi clinica e la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale denominata ICD10 ed un sintetico inquadramento generale della situazione;
c) è rilasciata, su richiesta della famiglia dell’alunno (il cui consenso è obbligatorio), al termine dei percorsi diagnostici necessari, al momento della prima iscrizione alla sezione / classe d’inizio del percorso scolastico e rinnovata, ad ogni passaggio di grado scolastico oppure in coincidenza con la prima individuazione durante la carriera scolastica;
d) è consegnata alla famiglia che potrà presentarla direttamente alla scuola o preferibilmente delegare l’Azienda Unità Sanitaria Locale all’invio. Salvo parere contrario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale o della famiglia, la certificazione si intende automaticamente rinnovata negli anni intermedi di ciascun ciclo scolastico;
e) in qualsiasi momento della carriera scolastica dell’alunno, qualora non sussistano più le condizioni precedentemente individuate, l’Azienda Unità Sanitaria Locale, in accordo con la famiglia, redige una comunicazione scritta con la quale notifica alla scuola frequentata e all’Ufficio competente dell’U.S.P., per delega della famiglia, la cancellazione della dichiarazione di individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap (art.12 Legge n. 104/92) e provvederà ad annullare tutte le opportunità precedentemente attivate;
f) per gli alunni in corso di frequenza scolastica, che presentano difficoltà di apprendimento e di relazione non apparse in precedenza, esamina la segnalazione (Mod. S-allegato 1) effettuata dalla scuola e comunica, su delega della famiglia, l’esito.
A.2) L’Azienda Unità Sanitaria Locale, riconosciuto l’alunno come soggetto in situazione di handicap, si impegna a:
a) individuare il referente dell’équipe A.U.S.L. per ogni alunno, segnalandone il nominativo e le modalità per la reperibilità;
b) privilegiare la qualità dell’intervento prestato, cercando di limitare a 40 il numero dei casi da assegnare a ciascun referente, che va individuato possibilmente ma non necessariamente nella figura del neuropsichiatria infantile o dello psicologo;
c) trasmettere la documentazione diagnostica al Dirigente della scuola interessata e all’U.S.P. in tempo utile per la definizione degli organici entro i seguenti termini:
- 31 gennaio per le nuove certificazioni, le permanenze e gli annullamenti;
- 31 marzo per gli aggiornamenti delle certificazioni già esistenti;
d) esaminare le segnalazioni e comunicare gli esiti alle scuole, su delega della famiglia, entro due mesi dal ricevimento della segnalazione per gli alunni che si iscrivono in corso d’anno;
e) garantire alle scuole la presenza del referente A.U.S.L. agli incontri (almeno 2) inclusi quelli necessari per la definizione del del P.D.F. e del P.E.I. (Mod. PD.F. Allegato n. 3) dell’alunno in situazione di handicap;
f) garantire la presenza di un proprio referente agli incontri dei tavoli tecnici di cui al successivo art. 6.
A.3) Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali del personale dipendente o convenzionato con l’Azienda Unità Sanitaria Locale, il certificato redatto da uno specialista privato, attestante la situazione di handicap, deve comunque essere convalidato dal responsabile competente per territorio dell’équipe di neuropsichiatria dell’A.U.S.L., o da un suo delegato. Questa convalida serve per accertare l’esistenza delle condizioni che giustificano la dichiarazione dell’alunno come persona in situazione di handicap, secondo quanto previsto nell’allegato modello C.D.F. Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni professionali dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale, dovrà comunque garantire le condizioni affinché lo specialista che segue l’alunno provveda alla stesura della relazione della Certificazione e Diagnosi Funzionale e presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale (Mod. P.D.F. Allegato n. 3) e del Progetto Educativo Individualizzato.
A.4) Qualora la famiglia risieda in un comune di altra provincia e si avvalga del personale di altra Azienda Unità Sanitaria Locale, la certificazione di handicap viene vistata per presa visione da parte dell’équipe di neuropsichiatria dell’A.U.S.L. di Rimini; tutti gli altri adempimenti rimangono invece di competenza degli operatori dell’Unità Sanitaria Locale che hanno in carico l’alunno.
B) Le Istituzioni Scolastiche si assumono l’impegno di fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie affinché possano accedere, qualora ve ne sia la necessità, alle opportunità previste dalla legge 104/92. Per gli alunni in corso di frequenza scolastica che presentano difficoltà di apprendimento e di relazione assumono i seguenti impegni:
1. concordano con i genitori l’opportunità di una visita medica o psicologica presso l’A.U.S.L. La richiesta, compilata sul modello convenuto (Mod. S – Allegato n. 1), deve essere indirizzata al Responsabile dei competenti servizi A.U.S.L. possibilmente entro il 20 novembre di ogni anno scolastico.
Tale documento non prefigura ovviamente un’accertata situazione di handicap, ma segnala una condizione di disagio scolastico che comporta l’intervento coordinato degli operatori scolastici e dei servizi socio-sanitari per ogni possibile forma di prevenzione, mediante appropriati strumenti di osservazione;
2. con il ricevimento del modello rilasciato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale (Mod.
C.D.F. Allegato n. 2) prendono ufficialmente atto della presenza di un alunno in
situazione di handicap e operano per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza alle lezioni;
3. si assicurano che il gruppo docente progetti le attività di osservazione relative alle relazioni e alle competenze di ciascun alunno, sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari extrascolastiche, ecc.) entro l’inizio delle lezioni;
4. organizzano tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l’alunno anche in ambiti extra scolastici, oltre che per stabilire un primo patto di collaborazione;
5. si attivano per inviare al Comune di residenza dell’alunno, attraverso supporto informatico messo a disposizione dalla Provincia, preferibilmente entro il 15 giugno, le informazioni necessarie per segnalare il fabbisogno in termini di personale educativo, attrezzature e ausili didattici per ogni singolo alunno (Mod. Allegato n. 4).
Art.2 – Diagnosi funzionale
E’ l’attestazione dello stato psico-fisico dell’alunno e ne illustra il profilo clinico (Mod. C.D.F. Allegato n. 2). In merito a tale strumento l'Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I. – Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile) assume i seguenti impegni:
1. compila, unitamente alla certificazione, la Diagnosi Funzionale. Trasmette il documento al Dirigente Scolastico della scuola interessata entro il 31 gennaio (per le nuove certificazioni, le permanenze e gli annullamenti) ed entro il 31 marzo (per gli aggiornamenti delle certificazioni già esistenti);
2. illustra agli operatori scolastici il contenuto della diagnosi funzionale, in occasione del loro primo incontro che avviene, generalmente, all’inizio del nuovo anno scolastico;
3. aggiorna, informandone la famiglia, la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico: dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado e dalla secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado. L’aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in un qualunque altro momento della carriera scolastica dell’alunno.
Art.3 – Il Profilo dinamico funzionale e il Progetto educativo individualizzato come modalità operative interprofessionali
3.1. Il profilo dinamico funzionale
Il Profilo Dinamico Funzionale (Mod. P.D.F. Allegato n. 3) è il documento, redatto collegialmente dal gruppo di lavoro operativo (G.L.H.O.) che si costituisce nella scuola per ciascun alunno sulla base degli elementi raccolti dalla certificazione, dalla diagnosi funzionale, dai canali conoscitivi attivati. Risultato del convergente e collegiale apporto tra gli specialisti A.U.S.L, o privati (Art.1, A.3), il personale della scuola , gli operatori educativi e sociali degli enti locali, i genitori o tutori, è atto dinamico che descrive, per ciascuna area funzionale dell’allievo, tenendo conto delle sue potenzialità, interessi, capacità e situazioni problematiche. Il Profilo è redatto in forma scritta utilizzando il modello allegato al presente accordo. Tutti coloro che partecipano alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale firmano il documento conclusivo. Dal profilo dinamico funzionale è possibile enucleare tutti gli elementi conoscitivi per la predisposizione e la realizzazione di una efficace progettazione
educativa individualizzata (P.E.I.). I gruppi di lavoro operativo attivano modalità di raccordo con il gruppo integrazione di circolo/Istituto. Il P.D.F. viene aggiornato al termine di ogni ciclo scolastico (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), al termine dei percorsi dell’obbligo formativo, nei passaggi tra opzioni scolastiche e/o formative diverse nonché ogni qualvolta il gruppo di lavoro ne valuti la necessità. Per gli Istituti professionali, la fine del primo triennio è considerata termine di grado scolastico e l’iscrizione al biennio successivo costituisce passaggio ad altra opzione scolastica. Il P.D.F. viene trasmesso, previa autorizzazione della famiglia e conferma della certificazione all’Istituzione scolastica successiva o all’Ente di formazione professionale garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza (Decreto legislativo 196/2004).
A) Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:
1. assicurano che il gruppo docente/consiglio di classe, in autonomia, progetti le attività di osservazione relative alle relazioni e alle competenze dell’alunno in situazione di handicap, sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari, extrascolastiche);
2. all'inizio dell’iter scolastico dell’alunno e comunque entro il mese di dicembre, organizzano una riunione del gruppo docente/consiglio di classe per condividere il Profilo Dinamico Funzionale, predisposto dal gruppo di lavoro operativo (G.L.H.O., art. 4)
3. al termine di ogni anno scolastico, organizzano una riunione del gruppo di operatori che ha redatto il Profilo Dinamico Funzionale, per effettuarne, l’analisi el'eventuale aggiornamento su cui si innesta l’attività dell’anno scolastico successivo;
4. organizzano l’analisi e l’aggiornamento del documento in questione, necessario a conclusione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di primo grado e durante il corso di istruzione secondaria superiore, anche per la trasmissione della documentazione all'Istituzione scolastica successiva o all’Ente di formazione;
5. al fine di organizzare le riunioni di lavoro comune, concordano date, orari e ordine del giorno con gli operatori delle istituzioni firmatarie, cercando di garantire la necessaria flessibilità organizzativa, per permettere ai docenti (l'insegnante di sostegno e almeno un insegnante curricolare di ogni gruppo docente o consiglio di classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap) di partecipare agli incontri di lavoro. A tal proposito, tengono conto degli impegni degli operatori A.U.S.L. e di quelli dei docenti;
6. in situazioni di particolare bisogno, ricercano l’accordo tra gli operatori al fine di organizzare, al di là di quanto stabilito dal presente accordo, ulteriori momenti di incontro e di lavoro comune;
7. nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro assicurano, previo consenso formale della famiglia, la trasmissione della documentazione necessaria e organizzano incontri con i docenti delle due istituzioni e l’operatore referente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale.
B) L'Azienda Unità Sanitaria Locale ( U.O.N.P.I.) assume i seguenti impegni:
1. partecipa agli incontri collegiali ai fini della formulazione dell’analisi e degli eventuali aggiornamenti del Profilo Dinamico Funzionale, della rispettiva verifica e degli eventuali aggiornamenti;
2. garantisce che, in ogni anno scolastico, per ogni alunno, operatori dell’A.U.S.L. partecipino agli incontri di lavoro organizzati dalla scuola. Tali incontri si svolgono nelle sedi e secondo date ed orari concordati tra i partecipanti.
3.2 Il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)
E’ il documento nel quale sono integrati gli interventi didattici, riabilitativi e sociali, predisposti per l’alunno in un determinato periodo di tempo, di norma annuale, ai fini dell’attuazione del diritto all’educazione e all’istruzione. Concorre alla realizzazione del progetto di vita della persona. Per ogni alunno in situazione di handicap, la scuola redige uno specifico progetto educativo, inteso quale disegno volto alla esplicitazione e perseguimento delle possibilità di sviluppo della persona avente a riferimento più le sue capacità che i suoi limiti.
Elementi costitutivi
Ogni P.E.I. esplicita:
• quadro degli interventi educativi, didattici, riabilitativi, di socializzazione, di raccordo tra attività scolastiche ed extrascolastiche;
• notizie sull’alunno (familiari, consulenze, terapie/riabilitazioni, interventi, ecc), sul contesto socio-scolastico, (barriere, trasporti, ausili), sull’organizzazione scolastica, sul territorio;
• finalità, obiettivi
• tempi e modalità di:
- lavoro didattico in classe/sezione ed in altri contesti scolastici
- presenza dell’insegnante di sostegno e delle altre figure professionali
- coinvolgimento della famiglia
- valutazione.
A) Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:
1. assicurano che il Piano dell’Offerta Formativa preveda il progetto per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, individuando le risorse interne strumentali e professionali, i progetti didattici, le modalità organizzative e di valutazione;
2. assicurano che i docenti xxxxxxxxxxx e di sostegno, in azione congiunta con gli operatori sanitari individuati dall’A.U.S.L ed eventualmente secondo quanto previsto all’art.1,lettera A.3 ed in collaborazione con la famiglia:
a. elaborino, articolino, valutino nei tempi concordati, e comunque entro il mese di dicembre, il Progetto Educativo Individualizzato; in particolare, devono essere definite le modalità operative più adatte per garantire una effettiva integrazione nella classe e il successo formativo;
b. definiscano, in particolare, come l'alunno opera all'interno della classe intera, del piccolo gruppo, delle attività di laboratorio, oppure se necessita di altre attività specifiche;
c. individuino gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi che si ritengono necessari, con l'indicazione delle modalità d'impiego e della finalizzazione del loro uso;
x. xxxxxxxxxx, se necessario, tenuto conto dei bisogni dell’alunno ed esclusivamente in vista della qualità del vissuto della persona, l'eventuale riduzione dell'orario scolastico di frequenza delle lezioni con i referenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e la famiglia;
e. promuovano assieme agli operatori dell’A.U.S.L. le attività extrascolastiche educative e per l’integrazione sociale e il raccordo con le risorse esterne alla scuola; collaborino alla redazione e attuazione del progetto di vita insieme alla famiglia, agli operatori dell’Unità Sanitaria, dell’Amministrazione Comunale e di eventuali organizzazioni no profit di volontariato disponibili sul territorio.
B) Gli Enti Locali, ciascuno per la propria competenza, assumono i seguenti impegni:
1. mettono a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, risorse e/o personale dell'area educativo-assistenziale, per interventi in orario scolastico, destinate prioritariamente ad alunni non autosufficienti in modo da permettere loro una frequenza adeguatamente assistita;
2. forniscono, secondo le proprie competenze, spazi adeguati, palestre, locali, attrezzature e sussidi didattici, necessari per realizzare il Progetto Educativo Individualizzato, fermo restando la competenza dei Comuni in materia di trasporto, anche sulla base delle risorse regionali disponibili (L.R. 26/2001);
3. partecipano all’elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell’alunno in situazione di handicap che, allargando al territorio il lavoro compiuto all’interno della scuola, favorisca la completa fruizione delle risorse locali disponibili, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, la famiglia ed eventuali associazioni di volontariato.
C) L'Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I.) assume i seguenti impegni:
1. collabora, con la scuola e la famiglia alla stesura, realizzazione e valutazione del Progetto Educativo Individualizzato, illustrando anche i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici e riabilitativi di cui l’alunno può avere bisogno
2. partecipa, mettendo a disposizione le competenze dei suoi diversi operatori, alla elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell’alunno in situazione di handicap operando in sinergia con le altre istituzioni firmatarie per la realizzazione dello stesso
3. si attiva per favorire il raccordo fra progetti scolastici ed extrascolastici utile a garantire la continuità del percorso di integrazione.
Art. 4 – Gruppi di lavoro dell’istituzione scolastica:
G.L.H.I. (gruppo di lavoro per l’handicap di istituzione scolastica)
G.L.H.O. (gruppo di lavoro operativo di singolo alunno)
4.1 Gruppo di lavoro per l’handicap di istituzione scolastica (G.L.H.I.)
Entro il mese di novembre ogni Dirigente Scolastico provvede a costituire il Gruppo di Lavoro Circolo o di Istituto (previsto ai sensi dell’art. 15 della L. 104/92,comma 2).
Il gruppo di studio e di lavoro è composto dal dirigente scolastico, insegnanti curricolari e di sostegno, operatori dei servizi, genitori di alunni disabili e non, studenti (nella secondaria di secondo grado).
Al gruppo potrà partecipare un rappresentante del Comune di residenza dell’alunno.
In relazione alla specificità degli argomenti in discussione, potranno essere invitati altri operatori scolastici, esperti, consulenti e rappresentanti di Enti e di associazioni dei disabili.
I compiti del Gruppo di lavoro sono così definiti:
♦ promuovere una cultura dell’integrazione sensibilizzando docenti, genitori, operatori degli EE.LL. e dell’associazionismo
♦ favorire percorsi d’integrazione tra i tempi scolastici, familiari, ricreativi, nell’ambito delle opportunità presenti sul territorio
♦ indicare i criteri generali per attuare l’integrazione nella scuola di competenza
♦ proporre un piano di acquisti di materiale e sussidi e altre attrezzature per attuare i P.E.I.
♦ coordinare ed assicurare gli interventi previsti dal presente Accordo
♦ curare la documentazione
♦ valutare in corso d’anno e al termine dello stesso l’andamento dell’integrazione scolastica.
Il Gruppo di Lavoro si riunisce preferibilmente 3 volte per ogni anno scolastico e comunque almeno 2 volte in seduta plenaria:
1) seduta iniziale per verificare la situazione dell’anno scolastico (composizione delle classi, docenti di sostegno, necessità assistenziali, sanitarie, di facilitazione alla comunicazione e alla autonomia personale, utilizzo delle risorse di personale e strumentali, attivazione di particolari modalità organizzative e di flessibilità, presenza di barriere architettoniche, acquisto di materiali, sussidi, attrezzature)
2) seduta intermedia per verificare il rispetto delle procedure relative all’integrazione previste nel presente Accordo e per il monitoraggio sullo stato di avanzamento della progettualità e di tutte le attività decise nella prima seduta
3) seduta finale per verificare la realizzazione di quanto programmato e per definire ipotesi di progettazione per il successivo anno scolastico.
Il verbale di ogni riunione sarà a disposizione dei genitori di tutti gli alunni disabili e di tutti coloro che vorranno prenderne visione, secondo la normativa vigente.
4.2 Gruppo di lavoro operativo di singolo alunno (G.L.H.O.)
Rappresenta l’unità interprofessionale che opera in modo collegiale e con modalità organizzative flessibili per definire, seguire ed aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale e il Progetto Educativo Individualizzato. Il gruppo integra conoscenze e competenze, confronta esperienze, individua scelte educative condivise che scaturiscono dai bisogni e dalle possibilità della persona in condizione di disabilità, elabora strategie di intervento educativo - didattico a partire dalle potenzialità di sviluppo e dal profilo delle funzioni dell’allievo.
E’ composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e lo convoca, dai genitori o tutori dell’alunno, dagli insegnanti curricolari, dall’insegnante di sostegno, dalle altre figure ritenute significative per l’integrazione scolastica, dagli operatori dell’A.U.S.L. referenti per l’alunno.
Terza Parte
Integrazione scolastica e successo formativo
Art. 5 - Diritto allo studio e ai diversi tipi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita
La materia inerente l’esercizio del diritto allo studio e all’apprendimento, nel quadro generale regolato dalla normativa nazionale, è definito da un’apposita Legge regionale (L.R. 26 dell’8/8/2001) la cui attuazione sul territorio contemplerà forme di priorità per la realizzazione di interventi a favore di alunni in situazione di handicap sia nell’ambito dei servizi individuali che in quelli collettivi. Tali interventi vengono attivati dagli Enti Locali secondo le competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente in materia, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. In particolare, la frequenza scolastica degli alunni in situazione di handicap è finalizzata ad assicurare loro reali condizioni di crescita affettiva, cognitiva e sociale.
Fermo restando la normativa sopra richiamata in materia di diritto allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunità formative, con la recente Legge regionale n. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” la Regione, ponendo la persona al centro delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro, vuole garantire ad ognuno, per tutto l’arco della vita, l’accesso a tutti i gradi di istruzione, in condizioni di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l’inserimento nel mondo del lavoro. Si richiamano in questo contesto in particolare l’articolo 12 “L’istruzione e la formazione professionale per le persone in stato di disagio e in situazione di handicap”, e gli art. 21, 23 e 25 del Capo III Sezione II “Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche” della citata Legge regionale 12/2003.
Art.6 - Tavoli di lavoro tecnici
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili sul territorio e di realizzare una rete di interventi integrati, i Comuni promuovono, sulla base delle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche, Tavoli di Lavoro Tecnici, con l’obiettivo di valutare e quantificare gli interventi per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap.
Del Tavolo Tecnico fanno parte:
• un rappresentante del Comune di residenza degli alunni in situazione di handicap, con funzioni di Presidente
può essere prevista la presenza di un segretario, dipendente comunale, individuato dal Presidente;
• il coordinatore A.U.S.L. e, laddove necessario, gli specialisti che hanno in cura i singoli alunni;
• il Dirigente Scolastico interessato;
Il Tavolo viene integrato da un rappresentante della Provincia di Rimini per gli alunni frequentanti gli Istituti Scolastici superiori.
Il Tavolo può essere allargato al rappresentante dell’Ufficio Scolastico provinciale di Rimini.
I compiti del Tavolo tecnico sono:
• coordinare gli interventi di supporto e i progetti di integrazione a favore degli alunni in situazione di handicap, tenendo conto delle attività extrascolastiche;
• fornire, se richiesto, un supporto al Gruppo di lavoro handicap delle singole scuole interessate;
• verificare, alla fine dell’anno scolastico, i risultati raggiunti.
Il Tavolo tecnico si riunirà per la valutazione degli interventi necessari per l’integrazione scolastica e formativa degli alunni in situazione di handicap, con riferimento al fabbisogno di operatori educativo-assistenziali, di attrezzature e/o ausili, e per una valutazione dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.
Il lavoro del Tavolo tecnico si baserà sull’esame della situazione e delle necessità di ogni singolo alunno in situazione di handicap. In tal modo, ciascun alunno potrà essere seguito dalla scuola dell’infanzia fino al termine del percorso scolastico/formativo favorendo così la continuità del percorso educativo intrapreso.
I Comuni si impegnano a promuovere e convocare il Tavolo tecnico (se le esigenze del territorio di pertinenza lo richiedono).
Ogni incontro sarà documentato da apposito verbale redatto dai Comuni ed inviato a tutti i componenti.
Art. 7- Figure per l’integrazione scolastica e formativa
L’integrazione scolastica degli alunni disabili richiede una collaborazione fra tutti gli operatori delle varie istituzioni al fine di assicurare un fattivo coordinamento dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali e ricreativi. Il processo di integrazione implica quindi un’attiva collaborazione di tutti per evitare la parcellizzazione dei compiti.
Le diverse professionalità funzionali all’integrazione scolastica vanno considerate contestualmente nella progettazione dell’integrazione migliore possibile.
7.1. Personale docente
Responsabile e garante del Progetto Educativo Individualizzato definito per ogni singolo alunno è, nel sistema scolastico e formativo, il Consiglio di Classe e/o il gruppo di Docenti della sezione/classe. Tutti i docenti hanno una diretta responsabilità nei confronti dell’alunno in situazione di handicap per favorire il percorso didattico individualizzato e l’integrazione dell’alunno nella classe. A tal fine, è necessario realizzare un’effettiva sinergia professionale. All’insegnante di sostegno compete una particolare attenzione all’integrazione dell’alunno disabile nelle attività di classe, assicurando le necessarie mediazioni progettuali, didattiche, relazionali, organizzative.
7.2. Collaboratore scolastico
Assume compiti di responsabilità, secondo la normativa vigente (C.C.N.L. 16 maggio 2003, art. 47), in relazione all’assistenza di base. E’ pertanto parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili. Partecipa alle iniziative specifiche di formazione, alla elaborazione e realizzazione del progetto educativo individuale dell'alunno, collabora con gli insegnanti e la famiglia.
L’assistenza di base si esplicita in:
• ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse;
• spostamento nei locali della scuola;
• attività di ausilio materiale agli alunni disabili per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
7.3. - Personale dell’area educativo – assistenziale
Personale di competenza degli Enti locali; svolge funzioni educativo- assistenziali finalizzate a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione. Esplica un’attività complementare a quella di altre figure impegnate nel processo di integrazione; contribuisce alla raccolta delle osservazioni sull’alunno e sulle sue relazioni con il contesto e collabora all’impostazione e alla realizzazione del progetto educativo individualizzato integrando il proprio intervento con quello delle altre figure e partecipando agli incontri dedicati.
Possiede specifiche competenze tecniche e di tipo progettuale, che fanno sì che possa essere propositivo e collaborare attivamente nell’individuazione dei bisogni dell’alunno.
Il suo intervento è dedicato, in particolare, al lavoro di cura e relazione di aiuto svolta direttamente con la persona disabile relativamente ai seguenti ambiti:
- autonomia personale;
- integrazione nel gruppo-classe e nelle attività scolastiche;
- relazione e supporto alla costruzione dell’identità.
Detto personale deve offrire specifiche garanzie di professionalità e cioè essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure aver maturato esperienze professionali riconosciute e documentabili.
Nel quadro del presente Accordo, e su specifica richiesta dell’Istituzione scolastica al Comune di residenza dell’alunno (rif. art. 1, lett. B), punto 5), il personale educativo-assistenziale (o le risorse necessarie per acquisirlo) è assegnato, anno per anno, all’Istituzione Scolastica.
La valutazione della richiesta e la previsione delle ore di personale educativo- assistenziale sono svolte dal Tavolo di Lavoro Tecnico, così come previsto all’art. 6.
L’utilizzo del personale dell’area educativo-assistenziale avverrà sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico. L’articolazione dell’orario del personale sarà definito in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei progetti educativi personalizzati.
7.4 - Personale socio-sanitario
È reso disponibile dall’A.U.S.L. ed interviene mediante consulenze nel contesto scolastico anche in relazione a specifici progetti definiti dai servizi sanitari in collaborazione con insegnanti e famiglia.
7.5 - Volontari in Servizio Civile Nazionale
Al Servizio Civile Nazionale sono ammesse persone che hanno richiesto l’assegnazione a uno dei progetti presentati da Enti o organizzazioni private accreditate, approvati e messi a bando dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Presso le Istituzioni scolastiche possono operare volontari in progetti specifici.
I volontari svolgono un ruolo di supporto all’attività dei docenti, degli educatori e dei collaboratori scolastici, e non potranno in nessun caso essere utilizzati in sostituzione del personale scolastico in attuazione di obblighi di legge.
Per migliorare l’integrazione scolastica e sociale dello studente in situazione di handicap, potranno essere valorizzate forme di volontariato giovanile quali le “borse amicali” volte ad assicurare la presenza, nelle Istituzioni Scolastiche, di figure con compiti tutoriali.
Il Consiglio di classe formula, previo accordo con lo studente e con la sua famiglia, un progetto che preveda la collaborazione di un giovane con funzioni di tutor.
Il tutor è una figura dalla forte valenza relazionale ed educativa, in grado di prendersi cura della persona coetanea per favorirne la crescere sul piano sociale e personale. Egli aiuta l’apprendimento dello studente disabile in classe, nei compiti a casa, e facilita l’integrazione sociale e scolastica nel gruppo dei ragazzi, sia a scuola, sia in altri contesti extrascolastici.
Il tutor è scelto fra gli studenti della scuola e fra i diplomati ed i suoi compiti, all’interno della istituzione scolastica, sono definiti nel progetto di vita.
In relazione a questa nuova figura, il Dirigente Xxxxxxxxxx assume i seguenti impegni:
• sollecita i Consigli di classe a valutare le esigenze complessive degli studenti in situazione di handicap con particolare riferimento ai loro bisogni di integrazione
• individua, d’intesa con la famiglia, i giovani che possono ricoprire tale funzione e promuove con gli Enti locali e/o Associazioni di volontariato forme di collaborazione temporanea (borse amicali)
• assicura un referente responsabile dei progetti di tutoraggio che, in accordo con gli Enti finanziatori e con i servizi organizzativi di supporto a livello provinciale, garantisca il monitoraggio e la verifica dell’esperienza
• può stabilire un rapporto di collaborazione con le Facoltà di Scienze della formazione, Psicologia e affini al fine del riconoscimento dell’esperienza di tutor come “tirocinio” o “credito formativo” da parte dell’Università stessa.
Art. 8 - Valutazione
La Legge 104/92, e successive modifiche e integrazioni, detta criteri di differenziazione delle procedure e delle modalità di valutazione degli alunni in situazione di handicap, affinchè si raccolgano dall'esperienza di ogni soggetto elementi utili a meglio interpretarne l'identità e le potenzialità.
La valutazione assume quindi (sia nelle fasi intermedie che negli esami finali) una chiara accezione formativa (e non classificatoria). Essa avrà come riferimento essenziale il vissuto del soggetto nel percorso di acquisizione dell'identità, dell'autonomia, dell'approccio alla conoscenza (anche, ove possibile, disciplinare), della socializzazione, delle relazioni interpersonali. La stessa, pertanto, è finalizzata non solo al rilascio dei titoli legali, ma anche ad una significativa documentazione del cammino della persona, attraverso la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del P.E.I., presupposto indispensabile al rilascio di una certificazione che attesti le competenze, le conoscenze e le capacità acquisite.
Il percorso di studio nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado, è configurabile in due tipologie di impostazione:
a) il P.E.I. prevede il raggiungimento dei livelli essenziali individuati per la classe;
b) il P.E.I. prevede un percorso differenziato rispetto ai livelli essenziali individuati per la classe.
Per le procedure inerenti la conclusione dei due percorsi si rinvia alle apposite disposizioni normative in materia.
Al fine di facilitare il passaggio tra i diversi sistemi attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli alunni, le scuole faranno riferimento al Decreto Interministeriale n. 86 del 3 dicembre 2004. I modelli di certificazione, ivi contenuti, per il riconoscimento dei crediti, dovranno tener presente le acquisizioni raggiunte per consentire - attraverso la capitalizzazione dei crediti - di accedere alla frequenza di classi successive, con un Piano Educativo Individualizzato che valorizzi le competenze acquisite sino a quel momento.
8.1 - Trattenimento oltre l'età cronologica
Si riafferma il principio generale che, all’interno del sistema nazionale dell’istruzione, gli alunni in situazione di handicap devono essere inseriti nelle classi corrispondenti alla loro età anagrafica. Ogni scuola assume altresì l’impegno di considerare il gruppo classe o sezione come l’ambito normale del processo di integrazione. Eventuali, quanto eccezionali, trattenimenti in classi o sezioni inferiori devono essere adeguatamente motivati dal marcato raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.E.I. e dalla possibilità del loro conseguimento nei tempi sotto definiti. Le situazioni andranno valutate in sede di incontri tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del P.E.I., con la partecipazione della famiglia.
Non potranno - di norma - superare la seconda annualità e, comunque, non dovranno eccedere - ai sensi della Legge 104/92 - la terza frequenza dell'alunno alla stessa classe. Nella scuola dell’infanzia è auspicabile che la frequenza non si protragga per più di 4 anni (e non potrà eccedere, in nessun caso, i 5 anni complessivi).
La continuità contribuisce a realizzare il diritto dell’alunno ad un percorso formativo unitario; costituisce pertanto una significativa prospettiva per incrementare la positività dell’esperienza scolastica. Può consentire forme organizzative flessibili di
impiego del personale valorizzando, in un’ottica verticale, l’insieme delle risorse professionali.
A) Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:
1. promuovono la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola, prevedendo forme di consultazione fra insegnanti del ciclo precedente e quelli del ciclo successivo al fine di garantire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona di cui alla Legge 104/92;
2. sollecitano, qualora necessario all’integrazione, la progettazione di percorsi finalizzati a garantire la presenza del docente di sostegno, dell’ordine scolastico già frequentato, nella fase di accoglienza alla scuola successiva;
3. garantiscono, previo formale consenso della famiglia, il passaggio della documentazione necessaria inviando il "dossier” completo dei documenti maggiormente significativi (Profilo Dinamico Funzionale, Progetto Educativo Individualizzato, altro) al Dirigente Scolastico dell’ordine successivo di scuola. Per gli interventi degli Enti Locali, dovrà essere fornita, se richiesta, di volta in volta, la documentazione necessaria;
4. promuovono incontri tempestivi, in situazioni di particolare gravità, tra docenti dei due ordini scolastici, operatori dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, personale educativo - assistenziale, genitori dell'alunno, per la valutazione di risorse, strumenti e ausili necessari al progetto di vita dell’alunno.
B) L’Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I.):
Si impegna a partecipare all’incontro di continuità promosso dalla scuola, per la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Progetto Educativo Individualizzato, per gli alunni che passano da un ordine di scuola all’altro.
C) Gli Enti Locali:
Si impegnano a collaborare con le altre Istituzioni per attuare un percorso di continuità assicurando l'uso delle risorse presenti sul territorio e la partecipazione del personale educativo - assistenziale agli incontri previsti per l’attuazione di progetti di continuità, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
Art. 10 - Orientamento scolastico e professionale
L’orientamento rappresenta un’attività istituzionale delle scuole ed è parte integrante dei percorsi di studio e, più in generale, del processo di crescita di ogni alunno sin dalla scuola dell’infanzia.
In una prospettiva formativa è essenziale che l’orientamento rafforzi la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, delle opportunità territoriali e l’educazione alla scelta.
Fondamentale è il coinvolgimento dei genitori in quanto responsabili delle scelte familiari, della scuola e dell'A.U.S.L. quali detentori delle competenze professionali necessarie e della conoscenza dell'alunno, degli EE.LL. in quanto possono contribuire a fornire le risorse integrative e strumentali.
L'azione di orientamento viene quindi a caratterizzarsi come vera e propria azione formativa di carattere pervasivo e come accompagnamento nelle fasi di transizione.
Nella definizione del progetto dovrà essere superata la rigidità fra i diversi percorsi formativi per utilizzare in modo coordinato ed integrato le risorse esistenti operando
nella dimensione dell'educazione permanente ed individuando le procedure per rendere omogeneo e funzionale il percorso di integrazione nel rispetto di ogni singola persona in situazione di handicap che ne é al tempo stesso protagonista e fruitrice.
Ciò comporta la progettazione, la responsabilità e la gestione concordate dei percorsi integrati tra i diversi soggetti ed il riconoscimento dei risultati conseguiti nell'ambito dei diversi contesti.
Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:
• assicurano la predisposizione, nell’ambito del Progetto Educativo Individualizzato, di un percorso di orientamento in vista delle scelte da effettuare al termine della scuola secondaria di primo grado e al termine del percorso di istruzione/formazione;
• individuano le condizioni affinché le scuole operino in collaborazione con le famiglie, l’A.U.S.L. e i servizi di orientamento e formativi presenti sul territorio;
• favoriscono la realizzazione di percorsi di orientamento, anche tramite esperienze di alternanza scuola-lavoro, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale si impegna a collaborare con gli operatori della scuola nella definizione e realizzazione delle attività di orientamento nell’ambito del più complessivo progetto di vita.
I Comuni si impegnano a partecipare alla realizzazione del progetto di orientamento garantendo i supporti logistici eventualmente necessari.
La Provincia si impegna a:
• fornire le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio;
• supportare, per il tramite dei propri servizi, l'attività di consulenza individuale per la messa a punto di percorsi di orientamento alla fine di ogni ciclo di studi;
• collaborare alla realizzazione dei percorsi di orientamento compresi quelli di alternanza e di accompagnamento al lavoro.
Art. 11 – Formazione del personale
La formazione del personale è condizione indispensabile per offrire un servizio qualificato.
L’Ufficio Scolastico Provinciale, le Istituzioni Scolastiche, gli Enti Locali, l’A.U.S.L, convengono pertanto di assumere impegni per iniziative in forma singola o associata finalizzate alla formazione del personale di loro pertinenza impegnato nell’integrazione. La formazione riguarderà tutto il personale dirigente, docente, non docente, educativo - assistenziale coinvolto nei processi di integrazione degli alunni disabili. Ogni singolo firmatario del presente Accordo si impegna a promuovere tali iniziative e/o ad autorizzare la presenza del proprio personale ad attività organizzate da altri enti.
Nello specifico, l’Ufficio Scolastico Provinciale, autonomamente e/o supportando iniziative in atto nelle Istituzioni Scolastiche, assicurerà corsi per:
• dirigenti scolastici, docenti xxxxxxxxxxx e di sostegno;
• docenti di sostegno privi del titolo di specializzazione;
• collaboratori scolastici nelle cui mansioni rientrano anche le attività di ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap, secondo la normativa vigente.
Le iniziative sopra richiamate verranno attivate, su proposta del G.L.H. provinciale, del G.L.I.P. e del Centro Documentazione Integrazione, con i fondi del Ministero competente cui si potranno aggiungere altre risorse economiche e professionali.
Art. 12 – Centro di documentazione per l’integrazione
I firmatari del presente Accordo si impegnano a sostenere e utilizzare il Centro di Documentazione per l’Integrazione (C.D.I.) provinciale come risorsa strumentale e di consulenza per ogni processo o intervento di integrazione scolastica e sociale dei disabili.
IL C.D.I. si configura secondo una struttura di Rete in cui il Centro pedagogico - sez. Centro di Documentazione per l’Integrazione (C.D.I) - svolge funzioni - insite nella natura del Centro stesso - di messa in relazione dell’offerta sia delle scuole e delle reti di scuole sia dei Centri territoriali già esistenti.
Il Centro pedagogico per l'integrazione dei servizi – sez. Centro di Documentazione per l’Integrazione (C.D.I) fornirà i seguenti servizi
♦ una banca dati aggiornata che possa accogliere tutte le informazioni quantitative e qualitative relativamente ai processi di integrazione scolastica e formativa in atto sul territorio provinciale, prevedendone un’adeguata classificazione resa fruibile agli utenti per il tramite del proprio portale nell’apposita sezione “Centro di documentazione”;
♦ informazioni rispetto a competenze specialistiche cui i soggetti interessati possano rivolgersi per eventuali consulenze;
♦ recepire i bisogni del territorio in tema di formazione, in collaborazione con i soggetti firmatari il presente Accordo;
♦ segnalare attraverso il proprio portale esperienze didattiche e formative di integrazione, adeguatamente documentate, sperimentate e/o in atto nelle Istituzioni scolastiche, tali da poter essere trasferite e diffuse sul territorio;
♦ aggiornare la banca dati sugli strumenti informatici e sugli ausili collegati all’utilizzo delle tecnologie già attiva sul portale del Centro pedagogico nella sezione ausilioteca.
Per meglio realizzare tutti gli obiettivi di cui sopra, il C.D.I. opererà in stretta collaborazione con il G.L.I.P., e con il G.L.H. provinciale e - a richiesta - con gli EE. LL. Con successivi atti saranno declinati nel dettaglio i compiti, le funzioni e assegnate le risorse.
12.1 Attrezzature tecniche, sussidi didattici e altri ausili necessari alla frequenza scolastica
Tutti i soggetti chiamati ad intervenire in proposito si impegnano a realizzare momenti di raccordo al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla fornitura degli ausili/sussidi e di altri supporti tecnici necessari all'integrazione scolastica.
Quarta Parte
Validità, valutazione, Collegio di Vigilanza e diffusione dell’Accordo
Il presente Accordo ha validità quinquennale dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato con atto specifico. Ogni modifica regolamentare e/o normativa successiva s’intende automaticamente recepita nel presente Accordo, fatta salva la volontà delle parti di procedere a specifiche modifiche.
E’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
I criteri generali in esso contenuti costituiscono un punto di riferimento per ogni eventuale altro specifico accordo tra gli enti firmatari stessi.
Art. 14 - Valutazione periodica
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 104/92 e dal D.M. 9/7/92 e dal D.Lgs. 267/2000, le modalità e i tempi per la verifica degli adempimenti delle diverse Amministrazioni sono effettuate sia direttamente da ciascun soggetto firmatario del presente Accordo sia dal G.L.I.P.
Art. 15 - Collegio di vigilanza
La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di programma e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza. Il Collegio di Xxxxxxxxx si impegna a tal fine a promuovere periodiche consultazioni con i rappresentanti delle Associazioni delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie.
Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Provincia (o suo delegato) ed è composto da:
• il Prefetto della Provincia (o un suo delegato )
• il Dirigente (o un suo delegato) dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini
• i Sindaci dei Comuni aderenti (o delegati)
• il Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale o un suo delegato
• un rappresentante dei dirigenti scolastici
Sono invitati, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni per la tutela delle persone disabili e un rappresentante delle associazioni delle famiglie espressi dall’Assemblea provinciale del volontariato.
Il Collegio di vigilanza si riunisce a seguito di segnalazioni dei firmatari o del G.L.I.P. e comunque una volta all’anno per pianificare gli interventi necessari a garantire il miglioramento continuo dei processi di integrazione scolastica. Tali interventi vengono comunicati alle istituzioni firmatarie per dar seguito alle decisioni prese e al G.L.I.P. per le conseguenti attività di verifica.
I contenuti del presente Accordo dovranno essere diffusi e pubblicizzati. Gli Enti firmatari si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo, nelle sedi di propria competenza, avvalendosi delle modalità ritenute più opportune.
Riferimenti normativi
• Costituzione della Repubblica italiana
• Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
• Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
• Decreto Interministeriale 9 luglio 1992, applicativo dell’art.13 della Legge 104/92, che fissa i criteri per la stipula degli Accordi di Programma
• Decreto Ministeriale – Ministero del lavoro e della previdenza sociale – 30 novembre 1994 “Approvazione dello schema – tipo di convenzione prevista dalla legge quadro sull’handicap 5 febbraio 1992, n. 104
• Circolare Ministeriale – Ministero della pubblica Istruzione – 11 aprile 1994, n. 123 sul Gruppo di Lavoro interistituzionale Provinciale – G.L.I.P.
• CCMM 277 dell’8 agosto 1975 e 216 del 3 agosto 1977 relative ai compiti del Gruppo H provinciale
• Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”
• Decreto Ministeriale 11 marzo 1994 n. 122 che prevede la costituzione di gruppi di lavoro presso ogni circolo didattico ed Istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado.
• Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”
• Insieme delle norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la legge “Istituzione del fondo per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa per gli interventi perequativi del 18 dicembre 1997 n. 440 e il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999” regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
• Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del cap. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”
• Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”
• Legge 18 dicembre 1997, n. 440 “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”
• Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
• Legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 21/4/ 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” C.M. 15 ottobre 1999, n. 124 –Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato
• Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”
• Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”
• Legge 22 marzo 2000, n. 69 “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap
• DPR 10 ottobre 2000, n. 333: “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999,
n. 68” recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
• “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 8 /11/2000 n. 328
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 luglio 2000, n. 257 “Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età”
• Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
• CM 139/2001 “Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap”
• Legge Regionale 26 dell’8/8/2001 regola la materia inerente l’esercizio del diritto allo studio e all’apprendimento
• Circolare Miur n. 3390/2001 “Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap”
• Legge 64 del 2001 istitutiva del servizio civile nazionale volontario
• Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola, siglato il 16 maggio 2003, relativo al quadriennio 2002-2005
• Legge 53/2003 “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”
• Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
• Legge regionale 30 giugno 2003 n.12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”
• Decreto Interministeriale Miur e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3-12-2004
n. 86: Approvazione dei modelli di “certificato di riconoscimento dei crediti” relativi al passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185/06
• Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
• Direttiva del 7 settembre 2006 del MPI Prot. n. 7551/FR Ruolo e compiti degli Uffici Scolastici Provinciali
• Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 relativa all'istituzione dell'Amministratore di sostegno.