Collaborazioni tra Enti Pubblici e soggetti del Terzo Settore: le convenzioni con le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato.
Atti di indirizzo, procedure e strumenti.”
Formazione 13 maggio 2020
La normativa di riferimento
❑ Articolo 118 della Costituzione
❑ Articolo 12 Legge 7 agosto 1990, 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
❑ Articolo 26 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
❑ Articolo 1 – commi 125-129- Legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»
❑ Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105
❑ X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000 «Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx di accertamento delle imposte sui redditi»
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Normativa ed atti di riferimento
Articolo 118 della Costituzione
«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
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Definizione di Terzo Settore
Definizione di Xxxxx Xxxxxxx (articolo 1 della legge 6 giugno 2016 n. 106)
• Art. 1(…) Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. (…)
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Gli Enti del Terzo Settore
Articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Sono enti del Terzo settore:
❑ Le organizzazioni di volontariato
❑ Le associazioni di promozione sociale
❑ Gli enti filantropici
❑ Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali
❑ Le reti associative
❑ Le società di mutuo soccorso
❑ Le associazioni, riconosciute o non riconosciute
❑ Le fondazioni
❑ Gli altri enti di carattere privato diverse dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
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Non sono enti del Terzo Settore
❑ Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165
❑ Le formazioni e le associazioni politiche
❑ I sindacati
❑ Le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
❑ Le associazioni di datori di lavoro
❑ Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile (articolo 32, comma 4).
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Le forme di relazione tra PP.AA. e Xxxx T.S.
• Il CTS contiene una disciplina dettagliata delle forme relazionali tra PP.AA. ed enti del Terzo settore, che abbracciano tanto la fase ascendente di programmazione ed organizzazione dei servizi afferenti ai settori di attività di interesse generale, quanto la successiva fase discendente di progettazione ed attuazione dell’intervento.
• In tale prospettiva, il CTS individua una filiera di strumenti di coinvolgimento attivo degli ETS, funzionali al perseguimento dell’obiettivo di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie della P.A. in ordine a tali scelte.
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Le forme di relazione tra PP.AA. e Xxxx T.S.
Tali strumenti sono:
a) la co-programmazione
b) la co-progettazione
c) l’accreditamento
d) la convenzione
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Quale organizzazione
• Il riconoscimento in capo agli ETS della titolarità piena ed originaria dell’esercizio di attività di interesse generale, comporta che i servizi afferenti ai settori di attività di interesse generale non necessariamente devono essere affidati mediante i tradizionali istituti dell’appalto o della concessione, ma sono riconosciuti come afferenti ad una programmazione e progettazione costruita su basi di conoscenza e di opzioni operative condivise e coordinate, del quale la P.A. è, al contempo, promotrice e garante.
• Tale prospettiva va costruita e tutelata con un apparato regolamentare.
• Occorre al riguardo mettere a punto:
❑ regolamenti specifici delle PP.AA interessate
❑ schemi di avvisi pubblici, di convenzioni di partenariato, ecc.
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Le intese
• Si tratta di una forma giuridica che dispone accordi tra Amministrazioni ponendo vincoli di carattere politico più che giuridico.
• Si tratta di dichiarazioni di intenti che vincolano le Amministrazioni ad attuare futuri interventi regolando i ruoli e le posizioni di ciascuna nei confronti dell’altra.
• Nessun risvolto o riscontro a livello di privati.
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 10
I protocolli
• Si tratta di una forma di intesa che regola i rapporti tra Amministrazioni o tra settori della stessa Amministrazione, regolando, più che altro, l’intesa politica che ha portato a collaborare nell’attuazione di un piano o programma di intervento.
• Nei piani di intervento possono essere coinvolti i privati che supportano l’Amministrazione nello svolgimento dei propri compiti e con cui non occorre una vera e propria convenzione che presuppone anche strumenti di controllo da parte del pubblico sull’attività del privato.
• Il protocollo diviene strumento più duttile e adattabile alla realtà di fatto.
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 11
Le convenzioni
❑ In attuazione dell’art. 56 del CTS, la P.A. può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
❑ Ai fini della individuazione degli strumenti di co-programmazione, si tiene conto della possibilità di ricorrere alle convenzioni.
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Ambito soggettivo
• L’ambito soggettivo di applicazione della norma è confermativo del regime giuridico preesistente: le convenzioni non sono sottoscrivibili con la generalità degli enti del Terzo settore, ma soltanto con talune tipologie di essi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Tale limitazione è giustificata dal fatto che tali tipologie di soggetti sono caratterizzati ed accomunati dal fatto di avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontari. Tale caratteristica conferisce loro una connotazione di tipo solidaristico ancora più marcata rispetto ad altre tipologie di ETS.
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Le organizzazioni di volontariato – o.d.v.
❑ Almeno 7 persone fisiche socie o
Caratteristiche
❑ Almeno 3 organizzazioni di volontariato
❑ Attività prevalentemente in favore di terzi
❑ Avvalersi in modo prevalente di soci volontari
❑ Lavoratori devono essere <50% dei volontari
❑ Risorse: quote, donazioni, progetti, rimborsi delle spese effettivamente sostenute (es. in caso di convenzioni con EEPP), attività secondarie e strumentali.
❑ Iscrizione RUNTS
❑ Iscrizione nel Registro regionale o provinciale (art. 13 L.R. 1/2008)
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 14
Associazioni di promozione sociale
Caratteristiche
❑ Almeno 7 persone fisiche socie (o almeno 3 enti; >50% dei soci devono essere ODV)
❑ Attività in favore degli associati e dei terzi
❑ Avvalersi in modo prevalente di soci volontari
❑ I lavoratori devono essere <50% dei volontari o 5% degli associati
❑ Iscrizione RUNTS
❑ Iscrizione nel Registro regionale o provinciale (art. 16 L.R. 1/2008)
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 15
Natura giuridica della convenzione
❑Natura giuridica della convenzione: accordo di collaborazione tra X.X. xx ETS, accomunati dal medesimo fine solidaristico, nello svolgimento di un’attività di interesse generale. Accordo negoziale di natura pubblicistica (art.11 della legge 241/1990).
❑ Da tale qualificazione discende altresì la sottoposizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
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Evoluzione delle convenzioni
❑Inizialmente la dottrina amministrativa non considerava nella
convenzione il carattere della bilateralità, quanto l’espressione dell’unilateralità dell’azione amministrativa.
❑Questa tendenza è oggi superata, in quanto i tratti peculiari della P.A. tendono ad essere sempre meno autoritativi e sempre più orientati a logiche partecipative.
❑Attraverso le Convenzioni possono essere definite: le risorse umane che concorrono alla realizzazione ed erogazione dei servizi, gli standard di qualità dei servizi stessi e gli standard per la valutazione (ex-ante, in itinere ed ex-post) sulla qualità delle prestazioni.
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La convenzione
❑Differenza rispetto al contratto d’appalto: la causa non è lo scambio tra la prestazione del servizio e il pagamento del corrispettivo, ma il sostegno anche finanziario della P.A. allo svolgimento da parte dell’ETS di un‘attività di interesse generale finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della comunità; assenza del corrispettivo, vi è un rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate (con conseguente differente regime fiscale ai fini IVA, cfr. circolare Agenzia Entrate n.34/E del 21.11.2013)
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Le convenzioni
Attraverso la convenzione la Pubblica Amministrazione:
❑Riconosce in capo all’ODV/APS i requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico
❑Mette a disposizione di tale soggetto le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti
❑Controlla, verifica e valuta la conformità dell’operato dell’ente alle prescrizioni convenzionali
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Le convenzioni
❑Pre-condizione (utilizzo della convenzione se più favorevole rispetto al ricorso al mercato)
❑Oggetto(svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale)
❑Procedimentalizzazione(evidenza pubblica)
❑Rendicontazione a costi reali
❑Individuazione degli elementi essenziali della convenzione.
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Condizioni rispetto al mercato
❑Xxxxxx tecnico – politica
❑Indagine
❑Comparazione
❑Esempi
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❑ La convenzione è un atto amministrativo, che regola i rapporti tra Pubblico e privato sociale, i cui elementi fondanti sono:
a) la definizione dei soggetti firmatari,
b) il territorio di riferimento,
c) il contenuto e gli obiettivi dell’accordo,
d) il bacino d’utenza,
e) i limiti temporali,
f) la possibilità di proroghe e di modifiche,
g) i costi, gli standard tecnici e le modalità di recesso.
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Pubblicità
❑Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione della procedura comparativa e i relativi provvedimenti finali.
❑I medesimi atti devono formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni ex D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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Individuazione
❑L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
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Requisiti
b) adeguata attitudine da valutarsi in riferimento
• alla struttura
• all’attività concretamente svolta
• alle finalità perseguite
• al numero degli aderenti
• alle risorse a disposizione
• alla capacità tecnica e professionale
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Valutazione capacità tecnica
❑Concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi con riferimento
a) all’esperienza maturata
b) all’organizzazione
c) alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.
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Le fasi della procedura: l’avviso
• Pubblicazione dell’avviso: deve comprendere i seguenti aspetti:
❑ obiettivi
❑ linee di attività finanziabili
❑ misura del finanziamento concedibile
❑ requisiti di partecipazione
❑ criteri e limiti di eleggibilità delle spese
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Le fasi della procedura: l’avviso
❑ criteri di valutazione
❑ contenuti della convenzione regolativa
❑ garanzie
❑ monitoraggio e controllo
❑ irregolarità e sanzioni
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Le convenzioni
❑Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.
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Elementi essenziali delle convenzioni
Elementi essenziali:
❑ durata del rapporto convenzionale
❑ il contenuto e le modalità dell'intervento volontario
❑ il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate
❑ le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici
❑ le coperture assicurative
❑ i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa
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Elementi essenziali delle convenzioni
Elementi essenziali:
❑ le modalità di risoluzione del rapporto
❑ forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità,
❑ verifica dei reciproci adempimenti
❑ modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
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Organizzazioni e semplificazione
❑È auspicabile la tipizzazione dei modelli di proposta progettuale e del relativo piano finanziario
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Contributo – Rimborso spese
Il quantum in denaro riconosciuto dalla PA alle associazioni che svolgono attività regolate da convenzioni viene spesso identificato come «contributo». Ma....
Contributo: sussidio di natura economica ad un altro soggetto che PA può riconoscere a certe condizioni (come stabilito art. 12 , L 241/90), con criteri e modalità predefinite dall'ente erogatore.
⚫ Rappresenta un sostentamento economico.
⚫ Motivazioni possono essere varie, ma connesse a finalità istituzionali ente. Caso tipico: contributo ad associazioni del territorio che svolgono attività rilevanti per la promozione sociale persone.
⚫ Entità forfetaria.
⚫ Relazione funzionale tra contributo ed attività tipica dell'associazione.
⚫ Necessaria rendicontazione contributo ricevuto.
⚫ Erogazione di norma preventiva.
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Contributo – Rimborso spese
Rimborso spese: somma riconosciuta ad un soggetto per esatta copertura di spese sostenute.
⚫ Entità non forfetaria. Importo equivalente spese sostenute come previsto in convenzione.
⚫ Rappresenta un quantum che la PA riconosce all'associazione per coprire alcune spese con precise finalità operative.
⚫ Relazione funzionale tra rimborso spese e attività specifica prevista in convenzione.
⚫ Documentazione probatoria spese per cui chiedere rimborso.
⚫ Limite: spese effettivamente sostenute.
⚫ Erogazione di norma a posteriori.
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Contributo – Rimborso spese
❑ Se il “contributo” erogato a fronte di determinate prestazioni è superiore al rimborso spese, rientriamo in un'attività economica che deve rientrare nella disciplina della concorrenza.
❑ Se riconosciuto un corrispettivo: attività contrattuale pura, quindi regole concorrenza.
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I rimborsi
«Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di volontariato nell’ambito di convenzioni devono essere a titolo gratuito. I rimborsi possono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto di affidamento».
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Quali spese
❑ Esclusivamente costi rendicontati.
❑ Costi diretti riferiti all'attività: es. costi carburanti, fornitura pasti, altri prodotti occorrenti per il servizio, assicurazione dei volontari.
❑ Escluse attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simile.
❑ Possibile rimborso costi indiretti (manutenzioni, spese generali, canoni locazione), solo per quota riferibile ad attività oggetto accordo.
❑ Esclusi rimborsi forfettari.
❑ Le spese sostenute dai volontari devono essere documentate.
❑ Ente Xxxxx Xxxxxxx definisce preventivamente il limite massimo di somme rimborsabili, anche in ragione della natura rapporti di lavoro, del rapporto tra volontari e stipendiati. Attenzione: non significa che il rimborso si trasformi o equivalga a retribuzioni.
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Le indicazioni ministeriali
• …nella prassi, questa Amministrazione fa richiamo, anche sui fondi nazionali, in via analogica, alle regole del FSE, come positivizzate nelle relative circolari ministeriali - Circolare n. 2/ 2009, pubblicata sulla GURI n. 117 del 22 maggio 2009…
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I volontari
❑ Il Codice individua nei VOLONTARI uno degli elementi qualificanti alla base di TUTTO il Terzo settore
❑ «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro» (art 17)
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I volontari
Tutti gli ETS possono avvalersi di volontari:
❑ Se non occasionali, iscritti in apposito registro
❑ I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi (si attende provvedimento sulle modalità)
❑ I volontari possono ricevere solo rimborsi spese
❑ I rimborsi spese possono essere autocertificati:
- Fino a 10 euro giornalieri per un massimo di 150 euro mensili
- Previa delibera degli organi sociali competenti
- La disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue ed organi
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Modalità rendicontazione spese
• Schema di dichiarazione
• Pezze giustificative
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Aspetti di attenzione
❑ No previsione di contributo.
❑ Regolazione rapporti mediante rimborso spese.
❑ Puntuale disciplina delle spese ammissibili e modalità di rimborso.
❑ Spesso inseriti “contributi” di elevata entità, quasi costitutivi di un vero e proprio corrispettivo per il servizio.
❑ Contributo non è compatibile con convenzione per attività svolta da un'associazione, se non entro limiti del mero rimborso spese.
Attenzione aspetti fiscali
❑ Regime dei corrispettivi è molto diverso da quello dei contributi.
❑ I contributi non sono assoggettati ad I.V.A., i corrispettivi sì.
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Trattamento fiscale
❑ Articolo 28 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
❑ Circolare 34/E del 21 novembre 2013 Agenzia delle Entrate «Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi»
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Trattamento fiscale
❑ Articolo 28 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
❑ Circolare 34/E del 21 novembre 2013 Agenzia delle Entrate «Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi»
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Il trattamento fiscale
• Interpello 58 del 20 febbrai0 2020
«In ragione dell’iscrizione di cui al punto 1) e del fatto che le somme corrisposte dal Ministero consentono di coprire esclusivamente le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, si ritiene che l’Associazione possa qualificarsi come organizzazione di volontariato al fine di fruire delle agevolazioni previste, ai fini IVA, dell’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991…ne consegue…che le somme versate dal Ministero all’Associazione… non devono essere assoggettate ad IVAA per carenza del presupposto oggettivo, come previsto dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991»
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La procedura
❑ casistica
❑ modulistica
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Misure di prevenzione in tema di corruzione
• Possibili misure di prevenzione:
1) Trasparenza totale della procedura, attraverso forme di pubblicità preventiva e successiva;
2) Atti adeguatamente motivati;
3) Redazione di regolamenti che governino lo sviluppo dei procedimenti amministrativi secondo modalità predefinite;
4) Controlli sull’esecuzione dell’intervento, sia in ordine all’attuazione che di natura amministrativo –contabile
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Trasparenza
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
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Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera n. 59/2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”
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Trasparenza - Ambito
Per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione, si rileva che l’art. 26, c. 2, impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio. Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.
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Faq Autorità Nazionale Anticorruzione
B18. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 7, della legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” sono soggette all’acquisizione del CIG?
Ai fini della tracciabilità, il CIG deve essere acquisito per consentire la trasparenza delle operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici di appalto. Le convenzioni stipulate con associazioni di volontariato rientrano nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, nel caso in cui rivestano carattere oneroso per l’amministrazione procedente. Le suddette convenzioni non rientrano nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, nel caso in cui rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente e prevedano il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario.
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Trasparenza – Albo beneficiari
In proposito, la Commissione è dell’avviso che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell’importo, ordine alfabetico dei beneficiari etc.). Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell’Albo dei beneficiari che, stando all’art. 1 del
d.P.R. n. 118/2000, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, comprese le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono istituire e aggiornare annualmente.
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Trasparenza – Obblighi beneficiari
❑Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-
129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
❑Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Trasparenza – Obblighi beneficiari
• Chi deve assolvere l’obbligo: Associazioni, fondazioni, Onlus, ETS (segnatamente ODV, APS e Onlus) e imprese.
• Quando: entro il 28 febbraio di ogni anno per gli importi ricevuti nel corso di tutto l’anno precedente.
• Xxxx pubblicare: sovvenzioni, contributi (sostegni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico, compreso il 5xMille), incarichi retribuiti (somme erogate con natura di corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per i servizio effettuato o per il bene ceduto) e vantaggi economici di qualunque genere (quindi non solo risorse finanziarie ma anche risorse strumentali come nel caso di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile).
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Trasparenza – Obblighi beneficiari
• Quale somma: importi, cumulativamente intesi in capo al soggetto percipiente e non con riferimento alla singola erogazione, pari o superiori a 10.000,00 (diecimila)€ incassati nell’anno precedente, dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno (criterio di cassa). Nel determinare l’ammontare complessivo dei contributi ricevuti bisogna prestare attenzione a “quantificare” i vantaggi economici conteggiandoli al “valore normale” per poter verificare l’assoggettamento all’obbligo di pubblicazione.
• Come pubblicare: le informazioni da pubblicare devono contenere i seguenti elementi: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; denominazione del soggetto erogatore; somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante; data dell’incasso; causale.
• Sul sito internet dell’ente, sulla pagina facebook dell’ente o, in alternativa, attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce.
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Trasparenza – Obblighi beneficiari
Il controllo sull’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità è demandato in capo ai soggetti erogatori delle somme oggetto di pubblicazione. La mancata pubblicazione è sanzionata, per le sole imprese, con l’obbligo di restituzione delle somme percepite.
Tale previsione non è contemplata per gli enti per i quali non è previsto alcun regime sanzionatorio in caso di mancata pubblicazione delle somme percepite.
La norma non prevede che venga data prova certa dell’avvenuta pubblicazione entro i termini indicati, se per eccesso di scrupolo si volesse dare prova del rispetto dei termini indicati si potrebbe procedere all’invio della pagina web per pec o per posta con “plico aperto”.
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Rapporto con gli appalti
❑ La P.A. ha a disposizione due linee d’approccio, ai fini del soddisfacimento dei bisogni emergenti dalle aree di attività di interesse generale.
❑ La P.A. fornisce direttamente o indirettamente i servizi e le prestazioni, attraverso un soggetto individuato secondo la procedura, di natura competitiva, disciplinata dalle norme del codice dei contratti pubblici (artt.142e143). Anche gli ETS possono partecipare alle gare (CdS, sentenza n.116/2016: l’assenza di fine di lucro non è ostativa alla partecipazione ad appalti pubblici; il fine di lucro non è elemento essenziale della nozione di operatore economico.
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❑La P.A. opera attraverso gli strumenti degli artt.55 e ss. del CTS, secondo le procedure di cui alla legge n.241/1990, di natura collaborativa e sinergica, nella quale risalta il ruolo della P.A. di favorire la capacità propositiva degli ETS.
❑Alla base della scelta della X.X.xx saranno i seguenti elementi:
• economicità dell’azione amministrativa ed equilibrio di bilancio
• accessibilità del servizio
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La convenzione
❑Coerenza con la normativa comunitaria: Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la quale, in tema di servizi alla persona, prevede che gli Stati membri sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.
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Strumenti
• Parte del Regolamento generale
• Linee guida
• Bozza di convenzione
60
il nostro sincero ringraziamento per l’attenzione prestata
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
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