ACCORDO DI PROGRAMMA tra REGIONE AUTONOMA SARDEGNA e COREVE
ACCORDO DI PROGRAMMA tra REGIONE AUTONOMA SARDEGNA e COREVE
La Regione Autonoma della Sardegna, in persona dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, xxxx. Xxxxxxxx Xxxx (di seguito REGIONE SARDEGNA)
e
il XX.XX.XX. (Consorzio Recupero Vetro), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, xxxx. Xxxx Xxxxxxx (di seguito XX.XX.XX.);
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Programma Generale per la prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro anno 2008;
VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008 e pubblicato nel Buras n. 6 del 19.2.2009, nonchè il relativo capitolo “La gestione dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari”;
CONSIDERATO che le caratteristiche qualitative minime che devono essere possedute dal rottame di vetro trattato/valorizzato a cura del XX.XX.XX. (rottame di vetro pronto al forno) perché possa essere riciclato in vetreria o in altre forme sono disciplinate dal DM 5.2.98 e ss.mm.ii., e pertanto si dovranno adottare adeguati sistemi di raccolta differenziata per mettere a disposizione un rottame di vetro grezzo di qualità tale che il XX.XX.XX. sia in grado di valorizzarlo presso i centri di trattamento/valorizzazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ai quali si deve attenere ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
CONSIDERATA la difficoltà, riscontrata negli ultimi anni, ad avviare a riciclo presso Aziende Vetrarie del territorio nazionale i rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in Sardegna attraverso gli operatori economici del settore;
CONSIDERATA la specificità della Sardegna che necessita, per dar corso operativo al ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato, di una particolare sinergia nelle azioni del XX.XX.XX. e della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATI i notevoli risultati conseguiti attraverso l’attuazione del precedente Accordo di programma REGIONE SARDEGNA – COREVE del luglio 2003;
CONSIDERATA la volontà del XX.XX.XX. ad un impegno ed un’attenzione particolari per le Regioni che presentano difficoltà nello sviluppo di sistemi di gestione e avvio al riciclo degli imballaggi;
CONSIDERATA l’entrata in vigore dell’Allegato Tecnico imballaggi in vetro di cui all’Accordo ANCI-CONAI, siglato in data 14.07.2009 e valido dal 2009 al 2013, di seguito indicato come ALLEGATO TECNICO, che al pt.10 della lettera B, Parte I, prevede espressamente la possibilità di accordi territoriali finalizzati a migliorare l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti;
CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA
art. 1 (Oggetto)
Il presente Accordo di Programma intende promuovere nel territorio regionale sardo la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti da superficie pubblica e facilitarne l’avvio al recupero per il successivo riciclo presso le aziende riciclatrici del territorio nazionale.
art. 2 (Obiettivi)
Il presente Accordo di Programma ha la finalità di:
a) incrementare i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti da superficie pubblica, anche mediante un’apposita azione di sensibilizzazione nell’ambito delle utenze urbane e assimilate, ai sensi dell’art. 195 comma 2, lettera e) della parte IV del D. Lgs.
152/2006, garantendo l’avvio al riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro immessi al consumo in Sardegna e stabilendo come soglia di riferimento l’intercettamento e l’avvio al riciclo o recupero di materia di almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo in Sardegna, da raggiungersi nell’arco temporale di validità dell’Accordo ANCI-CONAI;
b) promuovere le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro più idonee, secondo le indicazioni riportate nel Piano Regionale, al fine di conseguire i risultati quantitativi di cui al punto precedente e soddisfare i requisiti qualitativi previsti dall’ALLEGATO TECNICO;
c) valorizzare la raccolta dei rifiuti di imballaggio garantendo il ritiro e l’avvio a riciclo, presso aziende riciclatrici del territorio nazionale, sia dei rifiuti di imballaggio in vetro che verranno raccolti in Sardegna dalla data di stipula del presente Accordo di Programma, sia dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato e stoccati sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
d) sfruttare l’esistente sistema di centri/piattaforme regionali per la valorizzazione/stoccaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato, quale necessario anello di collegamento per il loro avvio a riciclo presso aziende operanti sul territorio nazionale;
e) favorire e promuovere lo studio e l’avvio di modalità di recupero di materia, anche in forma diversa dal riciclo nell’industria vetraria (edilizia, ceramiche, laterizi, etc.), nel territorio regionale;
f) favorire e promuovere il mercato della materia e dei prodotti recuperati dai rifiuti;
g) limitare la produzione di rifiuti residuali da avviare a sistemi di trattamento/smaltimento, stabilendo controlli efficaci sulla provenienza e destinazione dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato.
art. 3
(Attività e impegni del XX.XX.XX.)
Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, XX.XX.XX., si impegna a:
a) assicurare, per tramite di aziende riciclatrici nazionali, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni locali, di seguito denominate CONVENZIONI (il cui testo è parte integrante del presente Accordo), il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata urbana nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati nell’ALLEGATO TECNICO vetro dell’Accordo ANCI-CONAI;
b) assicurare, per tramite di aziende riciclatrici nazionali, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata urbana, raccolti e messi in riserva presso i centri di
stoccaggio regionali (di cui alla successiva lettera d) alla data di sottoscrizione del presente Accordo nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati alla successiva lettera h);
c) riconoscere, ai Convenzionati locali (Comuni o Gestori del servizio di raccolta differenziata del vetro delegati dai Comuni) le condizioni ed i corrispettivi previsti nell’ALLEGATO TECNICO;
d) riconoscere, per i Comuni (o loro Gestori del servizio di raccolta delegati) che non ritengono di poter consegnare, ai sensi dell’ALLEGATO TECNICO, i rifiuti di imballaggio in vetro direttamente agli impianti di trattamento, la facoltà di effettuare la consegna degli stessi a XX.XX.XX./Aziende Vetrarie attraverso i centri di stoccaggio regionali, individuati dalla REGIONE SARDEGNA e autorizzati ai sensi del D. Lgs n.152/2006, il cui elenco è riportato in ALLEGATO I (di seguito, PIATTAFORME DI CONFERIMENTO). Le PIATTAFORME DI CONFERIMENTO accetteranno il materiale alle condizioni specificate in ALLEGATO II;
e) riconoscere alle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO, successivamente alla sottoscrizione dell’atto convenzionale riportato in ALLEGATO II con i Comuni o loro gestori delegati conferenti, le condizioni ed i corrispettivi previsti dall’ALLEGATO TECNICO. In tal caso, è fatto obbligo alle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO di provvedere l’aggiornamento trimestrale dell’elenco dei Comuni conferenti al COREVE, pena la sospensione dei ritiri e della CONVENZIONE;
f) accettare che i Comuni, o i loro Gestori del Servizio a ciò espressamente delegati, sottoscrivano la CONVENZIONE direttamente o mediante le PIATTAFORME DI CONFERIMENTO, rendendo nota la propria volontà a mezzo di una semplice comunicazione indirizzata alla Regione Sardegna e alla Provincia territorialmente competente;
g) accettare, ai fini del presente Accordo, esclusivamente l’elenco regionale delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO di cui all’ALLEGATO I, periodicamente aggiornabile nell’ambito del Comitato Tecnico di cui all’Accordo di Programma REGIONE SARDEGNA - CONAI del 02.07.2003;
h) riconoscere, per la consegna diretta del materiale raccolto da parte dei convenzionati agli impianti di trattamento situati al di fuori del territorio regionale, un contributo ai costi di trasporto per ogni tonnellata consegnata dal detentore del materiale, secondo procedure semplificate e alle condizioni economiche riportate nell’ALLEGATO III. Tali condizioni economiche (o tariffe) saranno comunque non inferiori a quelle previste dagli atti normativi vigenti che regolano il settore dei trasporti marittimi e su gomma. La prima stesura dell’ALLEGATO III avverrà in occasione della prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art.5, alla
presenza di tutte le parti interessate (aggiudicatario/azienda riciclatrice incaricato dal Coreve, Convenzionato);
Qualora il Convenzionato non voglia effettuare il trasporto del materiale raccolto agli impianti situati al di fuori del territorio regionale, il vetro sarà reso caricato franco piattaforma di ritiro e i riscontri analitici saranno svolti presso la piattaforma stessa.
Analogamente, se l'incaricato dal XX.XX.XX. non ritenesse di avvalersi del servizio di trasporto da parte del Convenzionato, vale quanto sopra.
Nel caso in cui le Parti si trovino d'accordo sull'espletamento del servizio di trasporto, le analisi saranno effettuate franco destino allo scopo di responsabilizzare il trasportatore nell'adozione delle necessarie cautele del caso;
i) organizzare, a supporto delle attività di cui al presente Accordo di Programma e al fine di sviluppare la sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, campagne uniformi nel territorio regionale, i cui dettagli saranno studiati dal Comitato Tecnico di cui all’Accordo di Programma REGIONE SARDEGNA - CONAI del 02.07.2003, che stimolino le azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2, nonché campagne mirate di informazione, eventi o manifestazioni specifiche sul territorio;
j) individuare, d’intesa con le Province e la REGIONE SARDEGNA, specifiche aree di intervento nel territorio regionale per l’attivazione di eventuali progetti pilota inerenti la gestione integrata dei rifiuti di imballaggio.
art. 4
(Attività e impegni della REGIONE SARDEGNA)
Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, la REGIONE SARDEGNA si impegna a:
a) promuovere e favorire la raccolta differenziata, d’intesa con le Province, sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti nel Piano Regionale e contestualmente facilitare la realizzazione di adeguati centri sovracomunali di conferimento dei materiali in ciascun sub-ambito provinciale o, laddove funzionale ad una migliore applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, al servizio di due o più sub-ambiti contigui;
b) stabilire, integrare ed aggiornare tempestivamente, sentito il Comitato Tecnico di cui all’art. 5, l’elenco regionale delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO (ALLEGATO I), in ragione del rispetto delle indicazioni del presente Accordo di Programma;
c) pubblicizzare adeguatamente, d’intesa con le Province, l’elenco aggiornato delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO (ALLEGATO I), presso tutte le Amministrazioni Comunali del territorio regionale;
d) promuovere le forme di cooperazione e coordinamento più idonee per l’attuazione della gestione di rifiuti di imballaggio in vetro negli ambiti territoriali ottimali in accordo con quanto descritto nel Piano Regionale;
e) assicurare, anche tramite le Province, un efficace controllo degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti di imballaggio;
f) promuovere e contribuire all’organizzazione di campagne di informazione/sensibilizzazione uniformi nel territorio regionale, in accordo con il COREVE secondo quanto precisato nell’art. 3;
g) supportare l’utilizzo dei prodotti ottenuti dall’attività di recupero anche mediante l’inserimento degli stessi nei capitolati di OO.PP. a condizioni rispondenti alla normativa in materia di qualità e di certificazione dei prodotti;
h) favorire adeguate sperimentazioni per supportare il riciclo e il riutilizzo del vetro.
art. 5
(Comitato Tecnico Scientifico)
Per assicurare l'attuazione del presente Accordo di Programma viene costituito un Comitato Tecnico con i rappresentanti di XX.XX.XX., della REGIONE SARDEGNA e delle Province.
In particolare il Comitato provvede a:
- monitorare il sistema della gestione degli imballaggi in vetro, anche con l’ausilio dell’Osservatorio Regionale e degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti, per verificare l’effettiva adozione di adeguati sistemi di raccolta differenziata e il raggiungimento delle percentuali di intercettamento e di avvio al riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggi immessi al consumo in Sardegna, ed eventuali forme di recupero di materia, innovative, da realizzarsi nel territorio regionale;
- contribuire, con funzioni consultive, all’aggiornamento dell’elenco regionale delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO (ALLEGATO I), nel rispetto del precedente art. 4;
- procedere alla stesura e all’aggiornamento dell’ALLEGATO III, alla presenza di tutte le parti interessate (aggiudicatario/azienda riciclatrice incaricato dal XX.XX.XX., Convenzionato), nel rispetto del precedente art. 3;
- studiare, promuovere ed avviare in Sardegna forme innovative di recupero di materia dai rifiuti di imballaggio anche in alternativa al riciclaggio diretto;
- studiare le attività per le campagne di informazione/sensibilizzazione uniformi a livello regionale e monitorare le campagne di informazione/sensibilizzazione sviluppate a livello locale al fine di assicurarne la coerenza;
- sviluppare e/o aggiornare accordi tecnici specifici per la gestione dei rifiuti di imballaggio in Sardegna secondo le necessità che nel tempo dovessero emergere.
art. 6
(Entrata in vigore e durata)
Il presente Accordo di Programma entra in vigore il 01.10.2010 e avrà validità per tutto il periodo di vigenza dell’ALLEGATO TECNICO.
Cagliari, lì 15.09.2010
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente
Dr. Xxxxxxxx Xxxx
XX.XX.XX.
Il Presidente
Dr. Xxxx Xxxxxxx
ELENCO DELLE PIATTAFORME DI CONFERIMENTO INSERITE NEL SISTEMA REGIONALE PER LA PRESA IN CARICO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA.
Provincia di Cagliari | ||
Società | Sede legale | Indirizzo impianto |
Soc. Coop. Ecosansperate | Via Pio la Torre, 36- X. Xxxxxxx | Zona industriale Macchiareddu |
Ditta A.S.A. di Olianas | Xxx Xxx Xxxxxx xx00- Xxxxxx | Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx |
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx | ||
Società | Sede legale | Indirizzo impianto |
R.G.M. Recuperi Generali Mediterranei s.r.l. | Via Sarra n° 28 - Ploaghe | Zona Industriale in Comune di Muros |
GESAM | Zona Industriale Truncu Reale lotto n° 19 in Comune di Sassari | Zona Industriale Truncu Reale lotto n° 19 in Comune di Sassari |
Provincia di Olbia-Tempio | ||
Società | Sede legale | Indirizzo impianto |
Unione dei Comuni dell’Alta Gallura | Via G.A. Cannas, 1 – Tempio Pausania | Zona Industriale Tempio Pausania |
CONVENZIONE
Tra il centro di stoccaggio e messa in riserva di………………., con sede legale in ………, ……., P.I. n………………., di seguito denominato PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO, qui rappresentato da ....……………., da una parte,
e
il Comune (o i Gestori del servizio di raccolta differenziata del vetro delegati dai Comuni o soggetto delegato dal Comune), con sede legale in ………, ……., P.I. n………………., di seguito denominato il CONFERENTE, qui rappresentato da…………. in qualità di , dall’altra;
PREMESSO
che il giorno……….del mese… , presso la sede dell’Amministrazione Regionale in Cagliari,
tra la Regione Autonoma Sardegna e il Consorzio Recupero Vetro XX.XX.XX. è stato sottoscritto un Accordo di Programma ai fini dello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e del loro successivo avvio a recupero/riciclaggio, di cui il presente testo costituisce parte integrante, di seguito denominato ACCORDO DI PROGRAMMA;
che la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO è compresa nell’elenco regionale di cui all’ALLEGATO I dell’ACCORDO DI PROGRAMMA;
che il presente testo, l’ALLEGATO I e l’ALLEGATO III dell’ACCORDO DI PROGRAMMA ne costituiscono parte integrante;
che le caratteristiche qualitative che devono essere possedute dai rifiuti di imballaggio in vetro per il ritiro a cura del XX.XX.XX. sono disciplinate dall’Allegato Tecnico Imballaggi in Vetro dell’Accordo ANCI-CONAI, siglato in data 14.07.2009 e valido per il periodo 2009-2013, di seguito indicato come ALLEGATO TECNICO;
CONSIDERATO
che, nel caso si riscontrino casistiche di superamento della soglia massima di frazioni estranee consentita, è necessario definire nel dettaglio le modalità di applicazione della responsabilità della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO e del CONFERENTE (Comune o Gestore delegato del Servizio) in merito allo smaltimento e copertura dei costi connessi alla gestione delle frazioni estranee;
che si intende procedere, a livello locale, nell’ambito di un regime di certezza definito pubblicamente dalla REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA;
che, preliminarmente alla sottoscrizione della Convenzione per il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro (di seguito, CONVENZIONE) tra il XX.XX.XX./Aziende consorziate e la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO, dovrà essere indicata la modalità di gestione adottata da ciascun CONFERENTE per ogni Comune, previsto il costo per eventuali operazioni di valorizzazione connesse al conferimento in piattaforma a titolo oneroso, ovvero le modalità di analisi della qualità del materiale in ingresso ed il metodo per la sua determinazione;
che dovranno, inoltre, essere specificati gli oneri relativi alle analisi merceologiche da suddividersi tra le parti nonché l’impegno della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO a comunicare al CONFERENTE giorni e orari di conferimento;
che il CONFERENTE dovrà adottare adeguati sistemi di raccolta differenziata per mettere a disposizione della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO dei rifiuti di imballaggio in vetro che soddisfino i requisiti qualitativi definiti nell’ALLEGATO TECNICO, fatta salva la facoltà di concordare eventuali operazioni e prestazioni di pre-selezione o altro, previo accordo tra le parti;
che, per quanto sopra, il CONFERENTE si impegna ad operare affinché l’utenza sia informata in modo esplicito e non equivoco sulle corrette modalità di conferimento (es. sacchi neri) dei materiali inerti diversi dal vetro (piatti, tazzine in ceramica) nonché ad evitare qualsiasi movimentazione del materiale non strettamente necessaria;
che, ogni variazione rispetto al sistema di raccolta (esempio: modalità di gestione della raccolta, tipologia dei contenitori e tipologia dei mezzi utilizzati per il loro svuotamento, etc.) descritto nelle premesse e/o nell’allegato 3/A dell’ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE, dovrà essere
preventivamente approvata da XX.XX.XX./aziende consorziate, pena la sospensione della validità della stessa;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
art. 1
(Premessa e definizioni)
Il presente Accordo di Programma intende promuovere nel territorio regionale sardo la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti da superficie pubblica e facilitarne l’avvio al recupero per il successivo riciclo presso le aziende riciclatrici del territorio nazionale.
Le premesse, i “considerato”, i “preso atto”, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, di seguito, ADDENDUM.
Ai fini del presente ADDENDUM, si intende per :
(a) "BACINO DI RACCOLTA": l'area territoriale dell'attività gestionale di cui alla presente convenzione;
(b) "XX.XX.XX.": il Consorzio Recupero Vetro – XX.XX.XX. istituito ai sensi dell'articolo 40 del Decr. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22. con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell’Industria ( G.U. del 12.8.1998, Serie generale, n. 187);
(c) "COMUNI": le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 218, lettera t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
(d) "CONVENZIONATO": soggetto (Comune, Gestore delegato della raccolta, Piattaforma di conferimento) titolare della Convenzione per il ritiro dell’imballaggio in vetro disciplinata dall’ALLEGATO TECNICO di cui alla successiva lettera g);
(e) “CONVENZIONE”: Convenzione che disciplina modalità di ritiro e corrispettivi per i rifiuti di imballaggio in vetro ai sensi dell’ALLEGATO TECNICO di cui alla successiva lettera g);
(f) "DECRETO": il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come successivamente modificato ed integrato;
(g) "ALLEGATO TECNICO": l’Allegato Tecnico Imballaggi in vetro di cui all’Accordo Quadro ANCI – CONAI 2009-2013;
(h) "FRAZIONI ESTRANEE": tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro da imballaggio;
(i) "GESTORI": i soggetti delegati dai Comuni che effettuano il servizio di Raccolta differenziata di Rifiuti di imballaggio di vetro;
(j) "PARTI": il CONFERENTE e il CONVENZIONATO;
(k) "RACCOLTA DIFFERENZIATA MONOMATERIALE”: l'operazione di raccolta differenziata di soli imballaggi di vetro;
(l) "RECUPERO": le attività previste nell'allegato C) alla Parte IV del DECRETO;
(m) "RICICLAGGIO": quanto previsto dall'art. 218, comma 1, lettera l) del DECRETO;
(n) "RIFIUTI DI IMBALLAGGIO ": i rifiuti di imballaggio in vetro, ai sensi dell'art. 218, lett. f) del DECRETO;
(o) "RIFIUTI URBANI”: i rifiuti ai sensi dell'art. 184, comma 2 del DECRETO;
(p) "SMALTIMENTO'': le operazioni previste nell’allegato B alla Parte IV del DECRETO effettuate sulle frazioni estranee risultanti dalle attività di selezione e riciclaggio;
(q) “CENTRI DI TRATTAMENTO/VALORIZZAZIONE “: gli impianti ove avvengono le operazioni descritte all’allegato 1, suballegato 1, punto 2.1.3, lettera b), del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.;
(r) "PIATTAFORME DI CONFERIMENTO" piattaforme inserite dall'Amministrazione Regionale nell'elenco di cui all'Allegato I dell'ACCORDO DI PROGRAMMA;
(s) “CONFERENTE” Comuni o loro Gestori del servizio di raccolta differenziata del vetro o soggetto delegato.
art. 2
(Obblighi della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO)
La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO si obbliga a mettere a disposizione del XX.XX.XX., ai sensi della CONVENZIONE, i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal CONFERENTE. La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO si obbliga altresì a riconoscere al CONFERENTE i corrispettivi di cui all’art. 4.
(Obblighi del CONFERENTE)
Il CONFERENTE, nel rispetto dei considerato e delle premesse, metterà in atto le forme di controllo e intervento sull'utenza, al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.
In tal senso, il CONFERENTE provvederà alla costante manutenzione delle attrezzature di raccolta, alla loro dislocazione razionalizzata in numero congruo alla densità abitativa nell'ambito comunale, assicurando una frequenza di svuotamento tale da consentire all'utenza il regolare svolgimento del servizio.
Ogni variazione rispetto al sistema di raccolta (esempio: modalità di gestione della raccolta, tipologia dei contenitori e tipologia dei mezzi utilizzati per il loro svuotamento, etc.) dovrà essere preventivamente comunicato dal CONFERENTE alla PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO.
art. 4 (Corrispettivi)
Per quanto previsto dall’ACCORDO DI PROGRAMMA, per i rifiuti di imballaggio in vetro
consegnati a XX.XX.XX. ai sensi della CONVENZIONE, la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO si obbliga a corrispondere al CONFERENTE gli importi di cui all’ALLEGATO TECNICO, detratti eventuali oneri di messa in riserva e preselezione, se necessari.
Entro il 30 Aprile di ogni anno la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO farà pervenire alla REGIONE e alla Provincia competente il riepilogo dei flussi di imballaggio in vetro ricevuti dai Comuni e consegnati a XX.XX.XX, riportando le relative fasce qualitative in ingresso e in uscita alla piattaforma.
art. 5
(Caratteristiche qualitative)
I rifiuti di imballaggio in vetro dalla PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO messi a disposizione delle Aziende riciclatrici/XX.XX.XX. ai sensi della CONVENZIONE dovranno rispondere alle specifiche tecniche di qualità previste nell’ALLEGATO TECNICO.
(Contestazione carichi)
Qualora nel materiale messo dal CONFERENTE a disposizione della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO non vengano riscontrate le condizioni previste all’art. 5, la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO avrà facoltà di non ritirarlo. In caso di ritiro, la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO potrà provvedere, a propria cura e spese, alla valorizzazione del materiale, allo smaltimento degli scarti da essa derivanti ed alla consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro ai sensi della CONVENZIONE; in tal caso:
1. nessun corrispettivo ai sensi dell’art.4, verrà riconosciuto al CONFERENTE dalla PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO;
2. la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO comunicherà al CONFERENTE i relativi quantitativi e le caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggio in vetro consegnati ai sensi della CONVENZIONE.
Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, il CONFERENTE potrà richiedere di eseguire, in contraddittorio con la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO, alla eventuale presenza di XX.XX.XX e della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di garanti, la verifica qualitativa del materiale con le modalità di cui alla lett. d) parte II dell’ALLEGATO TECNICO.
art. 7
(Modalità tecniche per l’accertamento della percentuale di frazioni estranee)
Le analisi campionarie per la quantificazione della percentuale di frazioni estranee, intendendo con ciò tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro da imballaggio, saranno eseguite secondo quanto previsto dall’ALLEGATO TECNICO (Allegato 2).
art. 8
(Modalità di ritiro del materiale di cui all'art. 3)
Il CONFERENTE metterà a disposizione i rifiuti di imballaggio in vetro presso la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO che dovrà avere le caratteristiche prescritte dall’ALLEGATO TECNICO (Allegato 1).
La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO e il CONFERENTE concorderanno le modalità ed il programma dei conferimenti attenendosi ai seguenti principi:
1- alla consegna provvederà direttamente il CONFERENTE, salvo diverso accordo tra le Parti;
2- la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO dovrà essere dotata di adeguata pala per la movimentazione del materiale;
3- la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO e il CONFERENTE provvederanno alla compilazione della rispettiva documentazione di accompagnamento del materiale durante il trasporto prevista dalla normativa vigente.
art. 9
(Informazione degli utenti)
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il XX.XX.XX. è disposto a realizzare, in collaborazione con la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO ed il CONFERENTE, nell’ambito del piano di comunicazione del CONAI, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.
art. 10 (Durata)
La presente convenzione, o ADDENDUM, vige per lo stesso periodo di validità della
CONVENZIONE sottoscritta tra il CONVENZIONATO e il XX.XX.XX.
Pertanto, entrerà in vigore il e avrà durata fino al 31/12/2013.
art. 11 (Controversie)
Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente convenzione detta ADDENDUM sarà
sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo, scelto di comune accordo dai due arbitri, con funzioni di Presidente. In caso di mancato rispetto da parte della PIATTAFORMA DI
CONFERIMENTO delle condizioni previste nell’ACCORDO DI PROGRAMMA o di quanto previsto dalle norme vigenti, la Regione avrà la facoltà di revocarne il nominativo dall’elenco di cui ALLEGATO I dell’ACCORDO DI PROGRAMMA.
ALLEGATO III
CONDIZIONI ECONOMICHE (TARIFFE) PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO AI COSTI DI TRASPORTO, AI SENSI DELL’ART.3, LETTERA H) DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA, PER OGNI TONNELLATA CONSEGNATA DAL DETENTORE DEL MATERIALE.
Provincia di Cagliari | ||
Convenzionato | Tariffe (€/ton) | Indirizzo impianto di destino/consegna |
Soc. Coop. Ecosansperate | ||
Ditta A.S.A. di Olianas | ||
Provincia di Sassari | ||
Convenzionato | Tariffe (€/ton) | Indirizzo impianto di destino/consegna |
R.G.M. Recuperi Generali Mediterranei s.r.l. | ||
GESAM | ||
Provincia di Olbia-Tempio | ||
Convenzionato | Tariffe (€/ton) | Indirizzo impianto di destino/consegna |
Unione dei Comuni dell’Alta Gallura |