PROTOCOLLO DI INTESA TRA SERVIZIO 118 E LE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA
Protocollo di intesa tra Servizio 118 e le Associazioni Convenzionate per la Gestione degli Interventi di Emergenza (rev. 0)
Approvato dal comitato del “Dipartimento di Interesse Regionale del Servizio di Emergenza Territoriale 118” e dai rappresentanti regionali di
ANPAS-CRI-CIPAS
nella seduta del 16 febbraio 2011
PROTOCOLLO DI INTESA TRA SERVIZIO 118 E LE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA
In ottemperanza a quanto previsto dal DGR n° 283/20 10 “Nuova convenzione per la regolamentazione dei tra le Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere e ANPAS, CIPAS e CRI: linee guida organizzative e modalità operative ( art 17 comma 2) criteri oggettivi per l’assegnazione dei servizi (art 9 comma 3)
PREMESSA
Questo documento, sottoscritto tra il Servizio 118 ed i firmatari dell’accordo di cui alla DGR 283/2010, definisce le modalità generali organizzative e operative per l’effettuazione degli interventi di emergenza/urgenza tra il Servizio 118 e le Associazioni Convenzionate - AC. Per la stesura del presente documento si è fatto riferimento alla seguente normativa:
1. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza”;
2. PCM 30 maggio 1992 “Comunicato relativo al DPR 27/3/1992, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza”;
3. Regione Liguria legge regionale n. 24/1994 “Sistema di emergenza sanitaria”;
4. Decreto della Giunta Regionale -DGR- 229/1995 “Direttiva vincolante per l’organizzazione dei sistemi di emergenza sanitaria”;
5. Ministero della Sanità 17 maggio 1996 “Atto di intesa tra stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del DPR 27/3/1992”;
6. Regione Liguria legge regionale n. 24/1996 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati”;
7. Decreto Ministro della Sanità e delle Comunicazioni 6/10/1998 “Assegnazione coppie di frequenze per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria”;
8. Decreto Dirigenziale 1415/1999 “Centrali operative 118. Formazione del personale volontario delle associazioni convenzionate per i servizi di emergenza”;
9. Presidenza del Consiglio dei Ministri decreto 13 febbraio 2001 pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2001 “Adozione dei criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”;
10. DGR 1360/2001 “Direttiva in materia di emergenza/urgenza sanitaria”;
11. DGR 251/2002 “Disciplina per l’uso del defibrillatore semiautomatico”;
12. “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza-urgenza”, Conferenza Stato-Regioni del 22 maggio 2003;
13. Regione Liguria, Decreto Dirigente n. 2012 del 07/10/2004 “Servizio 118: rinnovo autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici”;
14. DGR n°1446 del 20.11.2003 “ Nuova convenzione per la regolamentazione dei tra le Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere e le Associazioni di Volontariato”;
15. Legge regionale 41/2006 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche con legge regionale 57/2009;
16. DGR n°441 del 26/04/2007 “ Modalità di erogazione dei servizi di trasporto sanitario a carico del Servizio Sanitario Regionale”;
17. DGR N°440 del 26/04/2007 “ Recepimento integrazione all’accordo quadro regionale per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e le Associazioni di Volontariato (ANPAS- CIPAS e la CRI) in materia di trasporti sanitari”,
18. Coordinamento Responsabili dei Servizi 118 liguri “Guida pratica per Soccorritori” ottobre 2007 e successive modifiche;
19. DM 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 9 del 13 gennaio 2009 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito della assistenza sanitaria in emergenza urgenza”;
20. DGR n°798 del 16/06/2009 “ Istituzione del Dipartimento di interesse regionale del Servizio di Emergenza Territoriale 118”;
21. DGR n° 283/2010 “ Nuova convenzione per la regolamentazione dei tra le Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere e ANPAS, CIPAS e CRI”;
22. Decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
23. legge 11/08/1991 n 266 “legge quadro sul volontariato”
24. legge regionale n. 15/1992
25. DPCM 06/05/2005 n. 97 “Approvazione nuovo statuto della Associazione Italiana della Croce Rossa”
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO
1. Soccorso sanitario con ambulanze (soccorso primario)
2. Soccorso sanitario con automediche
3. Trasferimento assistito urgente
4. Trasporto sanitario in emergenza
SOCCORSO SANITARIO CON AMBULANZE (soccorso primario)
Per attività di soccorso sanitario si intendono gli interventi gestiti dalla Centrale Operativa-CO del Servizio 118 espletati esclusivamente con ambulanze appartenenti alle Associazioni Convenzionate-AC, alle Aziende Sanitarie Locali o Ospedaliere, nei confronti di malati o infortunati.
Competenze territoriali
Le competenze territoriali delle A.C. sono state determinate da tempo e, salvo contenziosi, vengono confermate.
In caso di esigenza di modifiche dovute a variazioni della viabilità, nascita o chiusura di AC le nuove competenze vengono attribuite con i seguenti criteri:
1. il Servizio 118 attribuisce le competenze territoriali alle singole Associazioni basandosi sul calcolo dell’itinerario più breve dalla sede al toponimo considerato approssimato al chilometro.
A parità di distanza si considera:
1. disponibilità della postazione sulla base della “analisi postazioni non disponibili” dell’anno precedente,
2. se persiste la parità si valuta la “radicazione” sul territorio (anni di presenza operativa nella zona).
Le Associazioni di nuova istituzione possono essere inserite nel sistema secondo quanto previsto e nei limiti di cui dall’art. 2 della DGR 283/▇▇▇▇.▇▇ questo caso verrà presentata una proposta di competenze al Servizio 118 sulla base dei criteri sovra esposti, che verranno verificate dal 118 in collaborazione con le Associazioni vicine alla nuova Postazione.
Dato atto che , ad oggi, il sistema è consolidato ed efficace , in caso di motivate e documentate occorrenze, le AC possono proporre eventuali modifiche delle priorità di partenza, sulla base degli stessi criteri che verranno esaminati dal Servizio 118, in collaborazione con le Associazioni vicine e discusse al tavolo tecnico locale.
Queste regole sono da considerarsi di carattere generale, resta ferma la competenza del Servizio 118 sull’individuazione della risorsa migliore da utilizzare nella singola gestione del soccorso come previsto dalla normativa vigente.
L’istituzione di distaccamenti o “colonnine” su iniziativa delle singole Associazioni non da diritto a nuove competenze territoriali. Potrà essere valutata tale opportunità su proposta del Servizio 118 al tavolo tecnico locale
Soccorritori
L’equipaggio dell’ambulanza deve essere composto da almeno 2 persone di maggior età in possesso della qualifica di soccorritore.
E’ opportuno che tutto il personale delle AC che presta servizio di emergenza abbia frequentato il corso del Servizio 118 previsto dal Decreto Dirigenziale 1415/1999, e abbia almeno seguito adeguati percorsi formativi all’interno della propria organizzazione.
I soccorritori devono indossare le divise proprie della Associazione, mettere in vista l’apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dalla AC ed indossare i dispositivi di protezione individuale quando previsti.
E’ in corso un progetto per la realizzazione di una divisa unica regionale per il personale sanitario del 118, di colore giallo-grigio, diversa da quella delle AC. Per il futuro Le AC si impegnano a non adottare divise uguali a queste del personale sanitario.
L’AC deve vigilare in merito al non utilizzo di bevande alcoliche, o altre sostanze psicotrope e stupefacenti, durante le attività di servizio da parte del personale.
Eventuali problematiche relative al servizio prestato dai soccorritori saranno verificate da un apposita commissione costituita, di norma, dal Direttore del Servizio 118, o suo delegato, e dalla dirigenza della AC di appartenenza.
Autista-soccorritore
Per gli autisti si individua un limite di età non inferiore ai 21 anni, o almeno 2 anni dal conseguimento della patente di guida, e non superiore ai 70 anni.
Per gli autisti delle ambulanze che abbiano più di 70 anni è prevista una valutazione caso per caso da parte della Direzione del 118 e della AC. Per gli autisti delle automediche che abbiano più di 65 anni di età, è prevista una valutazione caso per caso da parte del Direttore del 118 di concerto con il Responsabile della AC.
E’ auspicabile la partecipazione ad un corso di formazione di guida sicura.
Durante l’intervento di soccorso l’autista, avvalendosi delle comunicazioni fornite dalla CO, delle proprie conoscenze, dell’ausilio di eventuali dotazioni tecniche, decide la strada migliore per giungere sul luogo dell’evento. In qualsiasi momento è competenza del personale sanitario dell’automedica stabilire le modalità di andatura del mezzo, nel rispetto del codice della strada.
I turni di servizio debbono di norma uniformarsi a quelli del personale sanitario e comunque mai superare di norma le 8 ore giornaliere.
Eventuali problematiche relative al servizio prestato dell’autista- soccorritore saranno verificate da un apposita commissione costituita, di
▇▇▇▇▇, dal Direttore del Servizio 118, o suo delegato, e dalla dirigenza della AC di appartenenza.
Automezzi
Le AC mettono a disposizione del Servizio 118 ambulanze di soccorso “tipo A”, “tipo B” ex D.M. n. 553/1987, e A1 ex DM del 20/11/97 n°487; l’uso di altri mezzi deve essere autorizzato dalla CO. L’ambulanza tipo A1 è finalizzata al soccorso in situazioni logistiche particolari, di difficile accesso per i normali mezzi di soccorso: centri storici, vie e vicoli stretti, manifestazioni, strade impervie. Il Servizio 118 deve vigilare sull’impiego improprio di tali mezzi.
L’Associazione deve garantire la cura e l’igiene del mezzo e delle attrezzature a bordo della ambulanza. Presso la rispettiva sede deve essere tenuta documentazione dell’avvenuta sanificazione.
Il logo del Servizio 118 ed il contrassegno della Associazione devono essere ben visibili sul mezzo che svolge interventi di emergenza. Sul veicolo non deve essere riportato alcun altro numero telefonico di emergenza, per non creare confusione nella popolazione.
Se un DAE è in possesso della AC deve essere posizionato sull’ambulanza di prima partenza. E’ comunque auspicabile che tutte le ambulanze destinate al soccorso siano dotate di DAE.
Guida dell’ambulanza e della automedica
La guida deve essere sempre prudente e coscienziosa. L’autista della ambulanza è prima di tutto un Soccorritore, deve pertanto avere anche una buona conoscenza di tecnica sanitaria oltre ad una sufficiente esperienza nel campo.
La guida in emergenza in situazioni potenzialmente pericolose (ad esempio passaggio di incroci con semaforo rosso, attraversamento di incroci con obbligo di STOP o senza diritto di precedenza, ecc.) è raccomandata la riduzione della velocità oltre ad una particolare attenzione da parte degli autisti dei mezzi.
I segnalatori luminosi vanno usati simultaneamente agli avvisatori acustici, questi ultimi devono rispondere al DM 17 0ttobre 1980 (G.U. n. 310 del 12/11/1980) e, per la CRI, a quanto stabilito dall’ Allegato 02 /10 (VEI) al Testo Unico O. C. n. 345/10 del 6 luglio 2010. L’utilizzo di tali dispositivi è altresì regolato dall’art. 177 del Codice della strada.
Si concorda che le sirene devono essere bitonali in quanto rendono più facile l’individuazione dell’ambulanza e creano minor inquinamento acustico
Codici di gravità & utilizzo della sirena e del lampeggiante
Codice presunto rosso/Valutazione sul posto ▇▇▇▇▇ ▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-
E' di norma previsto l'utilizzo dei segnalatori acustico e luminosi in conformità alla vigente normativa.
Codice presunto giallo/ Valutazione sul posto India 2 - urgenza-
E' di norma previsto l'utilizzo dei segnalatori acustico e luminosi in conformità alla vigente normativa.
Codice presunto verde/ Valutazione sul posto India 1 - urgenza modesta-
Non è di norma previsto l'utilizzo dei segnalatori acustico e luminosi.
L'attribuzione di un codice rosso o giallo di norma prevede, ma non obbliga, ad usare i dispositivi supplementari di allarme.
L'autista del mezzo deve utilizzare responsabilmente tali presidi in relazione alle necessità del momento.
Non è consentito fumare a bordo.
Se presente, è il personale sanitario (medico o infermiere) a decidere le modalità di andatura del mezzo in relazione alle condizioni cliniche del paziente e nel rispetto del codice della strada, ferma restando la competenza dell’autista di decidere il percorso anche in base alla sua esperienza, alle condizioni della strada, meteorologiche e del mezzo in uso.
Le sanzioni per l’uso abusivo del lampeggiante e della sirena sono previste dal codice della strada.
Comunicazioni con la CO
Durante tutto l’intervento le comunicazioni avvengono prioritariamente con la radio in dotazione sintonizzata sulle frequenze UHF.
Presso ogni Servizio 118 sono disponibili: un canale dedicato alle comunicazioni locali, uno per le comunicazioni regionali ed uno per l’isofrequenza. La CO di Genova è in costante ascolto sul canale locale e su quello regionale.
Il canale radio va utilizzato solo per comunicazioni relative al servizio, è preferibile utilizzare le selettive per i cambiamenti di stato (partenza, target, inizio trasporto, arrivo in ospedale, partenza dall’ospedale, arrivo in sede). Il telefono è di norma utilizzato su richiesta della CO, o per comunicazioni che impegnerebbero troppo il canale radio.
Tutte le comunicazioni radio-telefoniche sono registrate.
Allertamento dell’ Associazione
In caso di indisponibilità della sede deve esserne data immediata comunicazione alla CO tramite la selettiva “7” (modalità preferibile) oppure per telefono (seconda opzione). Quando nuovamente disponibile deve esserne data immediata comunicazione alla CO tramite la selettiva “1” (modalità preferibile) oppure per telefono (seconda opzione).
La mancata registrazione di disponibilità/indisponibilità in CO potrebbe comportare un ritardo nella attivazione del soccorso.
La CO allerta telefonicamente l’Associazione disponibile competente per territorio, secondo la precedenza proposta dal sistema informatico (è comunque facoltà della CO di utilizzare, per interventi in codice rosso, anche le ambulanze in rientro dal pronto soccorso).
La AC contattata dovrà comunicare senza indugio la sigla dell’ambulanza impiegata nell’intervento.
In caso di mancata disponibilità tra le competenze previste per toponimo, vengono prese in considerazione le competenze per località. In caso di ulteriore carenza l’operatore della CO contatterà l’Associazione disponibile più vicina, a suo giudizio, al luogo dell’evento.
In caso di chiamata di soccorso per un evento nel territorio di propria competenza, giunta direttamente alla sede dell’associazione, i soccorritori devono richiedere il numero di telefono del chiamante ed il luogo dell’intervento e quindi avvisare immediatamente la CO per le disposizioni del caso; per i pazienti in codice rosso l’Associazione è autorizzata ad intervenire immediatamente, dandone contestuale comunicazione alla CO, dopo aver ottenuto (quando possibile) il numero di telefono del chiamante.
Al momento della allerta della AC la CO comunicherà l’indirizzo con eventuali informazioni per raggiungere il target, il codice di criticità presunta, il nominativo del paziente (se noto), la patologia presunta e tutte le ulteriori notizie inerenti l’intervento.
Partenza e avvicinamento al target
La squadra di soccorso deve partire al più presto segnalando tempestivamente con la selettiva “2” la partenza. In caso di ritardo, qualunque ne sia la causa, il personale della AC ne deve dare immediata segnalazione alla CO.
Il luogo dell’evento va raggiunto utilizzando il percorso più idoneo (la CO può fornire indicazioni sul percorso migliore) guidando con prudenza, rispettando le norme del codice della strada senza mettere in pericolo l’incolumità propria ed altrui.
Arrivo dell’equipaggio di soccorso sul target e trasporto del paziente all’ospedale
• Appena l’ambulanza giunge sul posto deve essere inviata la selettiva “3”.
• La squadra deve avvicinarsi al paziente dopo un attenta valutazione della sicurezza ambientale.
• Se la scena non è sicura occorre comunicare la notizia alla CO e attendere istruzioni.
• Se la scena è sicura si procede alla valutazione del paziente. Secondo la griglia di valutazione di cui alla “Guida pratica per soccorritori”.
• Comunicare alla CO il ragguaglio della valutazione per l’attribuzione del “codice di valutazione sanitaria sul posto –India-” e attendere le indicazioni circa la destinazione del paziente.
• Provvedere alla eventuale stabilizzazione attenendosi alle direttive proposte nello specifico corso di formazione regionale e descritte nella citata Guida.
• Iniziare il trasporto del paziente verso l’ospedale indicato inviando la selettiva “4”.
• Se durante il trasporto le condizioni del paziente si modificano deve essere informata immediatamente la CO.
• Appena giunti in ospedale va inviata la selettiva “5” comunicando contestualmente il codice di colore di rilascio.
• Il paziente va affidato al personale del triage del Pronto Soccorso con quanto di sua proprietà unitamente alla copia del rapportino sanitario. Come previsto dall’accordo quadro, art. 18 comma 2, i moduli di viaggio, in quadruplice copia, sono forniti dalla Azienda Sanitaria.
• Alla partenza dall’ospedale per ritornare alla sede occorre inviare la
selettiva “6”.
• All’arrivo in sede, se operativi, inviare la selettiva “8”.
SOCCORSO SANITARIO CON AUTOMEDICHE
L’automedica è un veicolo adibito al trasporto di professionalità (medico e infermiere) e tecnologia (farmaci e attrezzature sanitarie necessarie al supporto vitale) utilizzato per anticipare sul territorio il trattamento di pazienti in condizioni critiche prima e/o durante il trasporto in ospedale.
I requisiti di personale, attrezzature e materiali per l’automedica sono definiti dalla Legge Regionale-LR n.24 del 5 maggio 1994 (art. 9 lett. D) e dalla LR n. 1785 del 23 maggio 1997, oltre che dal Decreto Dirigenziale del 5 Novembre 1996 da parte del Dirigente Generale M.C.T.C. (G.U. n.268 del 15.11.1996).
I materiali e le attrezzature dell’automedica sono messe a disposizione da parte dell’azienda di appartenenza del Servizio 118, salvo diversi accordi.
Personale
Il personale sanitario dell’automedica è composto da un medico ed un infermiere professionale. In alcune realtà anche da un autista-soccorritore e automezzo delle Associazioni Convenzionate. Durante l’espletamento degli interventi il personale e’ tenuto a fare uso delle cinture di sicurezza in dotazione al veicolo.
Autista-
Considerato il particolare ruolo assunto dagli autisti come componenti dell’equipaggio di un mezzo di soccorso avanzato, ad essi deve essere fornita dal Servizio 118 una formazione specifica oltre al corso regionale previsto dal citato Decreto Dirigenziale n.1415. I nominativi del personale formato verranno tenuti in un apposito elenco conservato presso il locale Servizio 118.
I turni di servizio debbono di norma uniformarsi a quelli del personale sanitario e comunque mai superare di norma le 8 ore giornaliere.
Eventuali problematiche relative al servizio prestato dell’autista- soccorritore saranno verificate da un apposita commissione costituita, di norma, dal Direttore del Servizio 118, o suo delegato, e dalla dirigenza della AC di appartenenza.
TRASFERIMENTO ASSISTITO URGENTE (secondario urgente)
Si intende il trasporto in urgenza di un paziente, da un ospedale ad un Pronto soccorso, od unità operativa di area critica, di un altro ospedale. Il trasporto deve essere assistito da personale sanitario della struttura. L’ospedale di invio,ai sensi dell’art.12 della D.G.R. 283/2010, richiede il servizio alla CO.
In questo caso la CO gestisce l’intervento utilizzando per la scelta dell’ambulanza, di norma, la vicinanza all’ospedale di partenza e la copertura del territorio di competenza.
L’ambulanza messa a disposizione deve essere di tipo A con le dotazioni previste dalla normativa vigente. Eventuali ulteriori richieste vanno concordate con la CO.
TRASPORTO SANITARIO IN EMERGENZA
Si intende un qualsiasi trasporto in emergenza strettamente connesso a prestazioni sanitarie urgenti in caso di: trapianti di organo, trasporto di sangue ed emoderivati, antidoti, farmaci, materiale sanitario etc.
In questo caso la CO gestisce l’intervento utilizzando per la scelta del mezzo, di norma, la vicinanza all’ospedale di partenza e la copertura del territorio di competenza.
