PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato “Parco Archeologico”, con sede in Pompei alla via Plinio, C.F. e Partita IVA n. 90083400631, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Weingarten (Germania), il 24 giugno 1981 in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico;
E
Comune di Pompei, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 00, C.F. 00495640633, nella persona del Legale Rappresentante, Xxxxxxx Xx Xxxxx, nato a Marigliano, il 29 ottobre 1953 e residente in Pompei;
PREMESSO CHE
- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei, istituto del MIC e dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell’ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica
CONSIDERATO CHE:
il Parco Archeologico è soggetto gestore, unitamente, per quanto di competenza, al Parco Archeologico di Ercolano, del sito “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, designato nel 1997 all’interno World Heritage List dell’UNESCO;
Il patrimonio archeologico del territorio riveste un ruolo di notevole rilievo nel panorama culturale italiano con ampie ricadute nel settore turistico nazionale e internazionale;
Il Comune di Pompei si pone l’obiettivo di collaborare attivamente con il Parco Archeologico di Pompei nell’ambito di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio;
La realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali potrebbe diventare un importante risorsa per l'economia del territorio, considerando la necessità di una maggiore integrazione e sinergia tra i vari soggetti, privati e pubblici, che vi operano al fine di creare nuovi itinerari e attrazioni nelle città e di qualificare l'offerta e la promozione;
Il presente protocollo di intesa regola i rapporti tra gli enti citati per l'educazione al patrimonio, lo sviluppo e promozione delle attività culturali legate alla realizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni, ribadendo l’importanza di incrementare la partecipazione e la coesione sociale.
VISTI:
- la Legge 15 marzo 1997 n. 59, che stabilisce il principio fondamentale di sussidiarietà tra le pubbliche Amministrazioni;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 3 e 4 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, che riformano gli artt. 117 e 118 della stessa;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.173, che regolamenta l'organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
PRESO ATTO CHE:
È interesse comune delle Parti coinvolte nel presente Protocollo definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche attività ed iniziative, nel pieno rispetto della propria autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
È opportuno favorire iniziative di raccordo, di interlocuzione e di sinergia fra le Parti per il coordinamento e l’integrazione delle reciproche azioni, volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell’offerta culturale nel territorio vesuviano;
I soggetti firmatari sono disponibili a collaborare ai fini della valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e artistico del territorio di Pompei, ognuno secondo le proprie competenze e possibilità, dando vita a una sinergia condivisa che garantisca anche uno sviluppo turistico del territorio interessato e delle aree limitrofe.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite stabiliscono di addivenire al seguente protocollo di intesa per disciplinare, ferme restando le funzioni di tutela costituzionalmente riservate allo Stato, che le esercita mediante le Soprintendenze, le funzioni e i ruoli di ciascuno dei soggetti firmatari del presente protocollo nella progettazione e nella realizzazione delle azioni di valorizzazione del patrimonio archeologico, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio:
ATTESO CHE:
- sussistono i fini istituzionali, gli interessi, le condizioni funzionali, tecniche e normative, affinché le Parti coinvolte possano concludere accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune.
EVIDENZIATO CHE:
il presente Protocollo non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo quello di realizzare sinergia ed integrazione tra le azioni poste in essere dalle Parti coinvolte
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse
L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del Protocollo
Le parti, nel clima di reciproca collaborazione, e ciascuna per quanto di competenza, intendono attuare forme di cooperazione finalizzate alla realizzazione, in modo congiunto, di un complessivo progetto di conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile, con la finalità di implementare e migliorare i servizi turistici offerti al territorio e realizzare un polo turistico di eccellenza e di favorire il coinvolgimento della comunità locale nella fruizione del patrimonio.
Art. 3 - Durata
Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di anni tre (3) a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato espressamente, per iscritto, per un uguale periodo mediante atto scritto tra le parti.
Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, mediante comunicazione da inviare, almeno sessanta giorni prima, a mezzo pec.
Art. 4 - Coordinamento
Ai fine dell’attuazione del presente Protocollo, è prevista l’istituzione di un tavolo di coordinamento, costituito dai sottoscrittori dello stesso o loro delegati.
Art. 5 – Obblighi delle parti
Le Parti si obbligano a:
1) favorire la sinergia e la collaborazione, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo culturale, artistico e sociale sul territorio, anche per migliorare i servizi turistici offerti;
2) adottare ogni strumento utile a salvaguardare il patrimonio culturale e artistico;
3) valorizzare le professionalità artistiche, intellettuali e culturali, al fine di realizzare un polo culturale educativo e sociale di eccellenza;
4) favorire lo sviluppo delle attività creative, artistiche e culturali, mirate a promuovere e a tutelare il patrimonio storico e artistico, fornendo il necessario supporto;
5) elaborare misure e piani di intervento per diffondere e divulgare la conoscenza del patrimonio culturale e artistico italiano, al fine di rafforzare la comprensione del complesso panorama culturale italiano.
6) promuovere iniziative ad hoc per la valorizzazione e la fruizione consapevole del circuito archeologico vesuviano, in grado di mettere a sistema territorio, beni culturali e le attività presenti sul territorio.
Art. 6 - Riservatezza
Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che le Parti metteranno a disposizione per garantire la migliore riuscita delle attività di cooperazione, nell’ambito della presente Protocollo, dovranno essere considerati riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.
Le modalità e i tempi della promozione, divulgazione e comunicazione dei risultati della collaborazione di cui al presente Protocollo saranno definiti congiuntamente tra le parti, ed i risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto le attività, fermo restando l’obbligo, a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati
Art. 7- Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o applicazione del presente Protocollo, che non possano risolversi mediante accordo tra le parti, il Foro competente è quello di Napoli.
Art. 8 – Registrazione e spese
Il presente Protocollo, stipulato mediante scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti, se ed in quanto dovute, sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.
Art. 9 – Norme transitorie e finali
La presente Convenzione è disciplinata da ogni altra disposizione di legge o di regolamentazione vigente che con esso abbia attinenza.
Per tutto quanto non previsto si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile.
Pompei, lì 04/08/2022
Parco Archeologico di Pompei Comune di Pompei
Il Direttore Generale Il Sindaco
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx