ACCORDO PER LA VERIFICA DI FATTIBILITÀ DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE (l’“Accordo”) TRA
Modello 02
ACCORDO PER LA VERIFICA DI FATTIBILITÀ DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE
(l’“Accordo”)
TRA
Il/la sottoscritto/a Ing./Arch./Dr./Geom. [•], (P.IVA [•]) nato/a [•], il [•], e residente a [•], quale titolare della ditta individuale [•], con sede legale in [•];
lo Studio [•] (C.F. e P.IVA [•]), con sede in [•], in persona del titolare Ing./Arch./Dr./Geom. [•];
[oppure]
la Società [•] (C.F. e P.IVA [•]), con sede in [•], capitale sociale pari ad Euro [•], interamente sottoscritto e versato, iscritta alla CCIAA di [•], REA n. [•], in persona del legale rappresentante;
[oppure]
(il Professionista, lo Studio o la Società)
E
[in caso di singola persona fisica]
Il/la sottoscritto/a [•], (C.F. [•]) nato/a [•], il [•], e residente a [•];
[in caso di condominio]
Il Condominio [•] (C.F. [•]), sito in [•], Via [•], in persona dell’amministratore/delegato in caso di condominio minimo [•], (C.F. [•]) nato/a [•], il [•], autorizzato mediante Delibera assembleare n. [•] del [•];
oppure
Il Condominio [•] (C.F. [•]), sito in [•], Via [•], in persona dell’amministratore, Studio [•] (C.F. e P.IVA [•]), con sede in [•], in persona del titolare [•], autorizzato in base alla Delibera assembleare n. [•] del [•];
(il “Committente”)
(il Professionista/Studio/Società ed il Committente potranno essere indicati anche come le “Parti” nel prosieguo dell’Accordo)
PREMESSO CHE
l’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, ha introdotto una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute da parte del Committente per l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per la esecuzione di opere di consolidamento sismico su fabbricati (c.d. “Superbonus”);
l’art. 121 del D.L. 34/2020 prevede inoltre la possibilità, per il Committente, di trasformare le detrazioni fiscali ad esso spettanti per la esecuzione di interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e consolidamento sismico di edifici, sia mediante Superbonus, sia a mezzo di altre agevolazioni fiscali previste dalla normativa (Ecobonus ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legge 63/2013, recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del DPR 917/1986) in credito d’imposta, cedibile nei confronti di soggetti terzi, fra cui banche ed intermediari finanziari, oppure in uno sconto sul corrispettivo dovuto nei confronti del fornitore che effettua gli interventi;
il Committente ha interesse a verificare la possibilità di eseguire alcune opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico del proprio immobile (l’“Edificio”), come da Delibera assembleare prodotta contestualmente alla firma del presente Accordo in Allegato 2A, in caso di condominio, o come meglio definite in Allegato 2B, in caso di altra tipologia di Committente;
a tal fine, la Società si propone di valutare le opere che possono essere eseguite sull’Edificio, con particolare riferimento agli interventi ammessi alla agevolazione del Superbonus (gli “Interventi”), e a predisporre un Attestato di Prestazione Energetica dell’Edificio (APE), laddove necessario;
al termine delle attività di cui alla lettera precedente, la Società propone altresì di progettare e/o eseguire gli Interventi proposti e concordati con il Committente, secondo condizioni, modalità e tempistiche indicate nel Contratto di Appalto (o nel Contratto per l’affidamento di servizi professionali) di cui in Allegato 1 al presente Accordo.
Ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
Premesse ed Allegati
Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo, così come i suoi Allegati.
I termini definiti ed indicati con lettera maiuscola potranno essere impiegati nella forma sia singolare che plurale.
Oggetto dell’Accordo
Con il presente Accordo, Professionista/Studio/Società si impegna a svolgere a favore del Committente, entro il termine di [•] giorni decorrenti dallo scadere del periodo di recesso di cui all’Art. 9, una o più delle seguenti attività, in base alla tipologia degli Interventi delineati con il Committente e da eseguire sull’Edificio (di seguito, le “Attività”):
l’esecuzione di una analisi energetica dell’Edificio, conformemente alla normativa tecnica in materia, finalizzata alla verifica degli attuali consumi di energia primaria dell’Edificio per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva e la fornitura di acqua calda sanitaria, il grado di isolamento termico dell’Edificio, i consumi di energia elettrica;
gli Interventi che possono essere eseguiti sull’Edificio, la loro modalità esecutiva, l’agevolazione di cui gli Interventi possono beneficiare, con particolare riferimento al Superbonus, ed una prima quantificazione dei loro costi;
la predisposizione, a seguito della analisi di cui alla precedente lettera a), di un APE dell’Edificio, aggiornato al momento precedente l’esecuzione degli Interventi, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” (il “Decreto Requisiti Tecnici”).
In caso di condominio, le attività di cui al presente Articolo potranno essere eseguite anche con riferimento alle singole unità immobiliari parte dell’Edificio, a favore dei condòmini richiedenti ed indicati nella Delibera assembleare, che si impegnano a sottoscrivere il presente Accordo per accettazione.
Corrispettivo e termini di pagamento
Il corrispettivo per lo svolgimento delle Attività è pari ad Euro [•] oltre ad IVA ed oneri accessori quali [•] (il “Corrispettivo”).
Il Corrispettivo di cui al comma precedente sarà dovuto al Professionista/Studio/Società da parte del Committente alle seguenti scadenze:
Il Corrispettivo, alle scadenze sopra indicate, dovrà essere corrisposto da parte del Committente al Professionista/Studio/Società, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
Nel caso in cui il Committente decida di procedere con la esecuzione degli Interventi definiti ai sensi dell’Articolo 2 dell’Accordo, l’intero Corrispettivo di cui al comma 1 del presente Articolo sarà oggetto di successiva fatturazione nei confronti del Committente, secondo modalità e tempistiche indicate nel Contratto di Appalto (in caso di General Contractor) o nel Contratto servizi professionali (in caso di contratto tra Professionista/Studio/Società e Committente per l’assegnazione delle sole attività tecniche). Il Professionista/Studio/Società provvederà, se necessario, ad emettere nota di credito e a restituire al Committente anche la prima rata dal Corrispettivo versata in base al presente Articolo.
Adempimenti a carico del Committente
Il Committente, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a:
consentire al Professionista/Studio/Società e ad eventuali collaboratori terzi dalla stessa incaricati, di effettuare sopralluoghi sull’Edificio e sugli impianti tecnologici in esso presenti ai fini delle Attività di cui all’Art. 2, di catturare immagini dell’Edificio, degli impianti, delle apparecchiature tecnologiche e dei locali tecnici in esso presenti, anche attraverso droni e altri sistemi di rilevo a distanza;
ottenere e trasmettere tempestivamente a Professionista/Studio/Società e dietro richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni e la documentazione obiettivamente necessaria alla esecuzione delle Attività, nonché provvedere alla sottoscrizione di tutte le dichiarazioni e documenti sottoposti da Professionista/Studio/Società.
Nel caso in cui il Committente non provveda a consegnare a Professionista/Studio/Società i documenti richiesti in base al presente Articolo, le Attività di cui al presente Accordo non potranno continuare e Professionista/Studio/Società si riserva, previa diffida, di risolvere l’Accordo trattenendo la prima rata del Corrispettivo.
In caso di condominio, la mancata cooperazione di singoli condòmini a quanto previsto dal presente Articolo e la conseguente impossibilità di svolgere le Attività di cui all’Accordo con riferimento ad una o più unità immobiliari, non pregiudica il continuo svolgimento ed il compimento delle Attività con riferimento all’intero Edificio, qualora possibile.
Identificazione ed affidamento degli Interventi
In seguito allo svolgimento delle Attività di cui all’Art. 2, Professionista/Studio/Società provvederà ad inviare al Committente, oltre che l’APE dell’Edificio, laddove richiesto, un documento recante le condizioni tecniche ed economiche per lo svolgimento degli Interventi concordati e per la esecuzione di tutte le prestazioni professionali necessarie al compimento degli Interventi stessi ed a consentire al Committente l’accesso ai benefici previsti dal Superbonus o dalla diversa agevolazione di cui gli Interventi potranno beneficiare (lo “Studio di Fattibilità”)
Resta inteso che, laddove, a causa delle caratteristiche dell’Edificio o dei vincoli su di esso presenti, non risulti possibile o appaia eccessivamente onerosa e complessa la realizzazione degli Interventi delineati dal Committente, e non vi sia accordo fra le Parti od interesse del Committente alla esecuzione di Interventi alternativi, il Professionista/Studio/Società provvederà alla redazione dello Studio di Fattibilità indicando le regioni ostative alla esecuzione degli Interventi. In tal caso, il Committente sarà tenuto al versamento della seconda parte del Corrispettivo, senza che nessuna altra pretesa possa essere fatta valere da una Parte nei confronti dell’altra.
A seguito della ricezione dello Studio di Fattibilità, il Committente potrà affidare a Professionista/Studio/Società il Contratto di Appalto (in caso di General Contractor) o il Contratto di servizi professionali (in caso di contratto tra Professionista/Studio/Società e Committente per l’assegnazione delle sole attività tecniche) per proseguire con le successive fasi di sviluppo degli Interventi. In caso di Edificio condominiale, gli Interventi oggetto delle successive fasi progettuali dovranno essere approvati mediante apposita Delibera assembleare da parte dell’assemblea condominiale, da convocare entro 30 giorni dalla ricezione dello Studio di Fattibilità, a pena di inefficacia dello Studio di Fattibilità trasmesso e conseguente obbligo del Committente di versare la seconda parte del Corrispettivo di cui all’Art. 3 comma 2 lett. b). In caso di Committente condominio, i condòmini interessati alla esecuzione di Interventi presso le proprie unità immobiliari (ad esempio interventi trainati), qualora ricorra il caso, sono tenuti a sottoscrivere il presente Accordo per accettazione, impegnandosi ad affidare a Professionista/Studio/Società, il Contratto di Appalto (in caso di General Contractor) o il Contratto di servizi professionali (in caso di contratto tra Professionista/Studio/Società e Committente per l’assegnazione delle sole attività tecniche), per la realizzazione degli step successivi della progettazione degli Interventi da eseguire sulle loro singole unità immobiliari.
Il Professionista/Studio/Società avrà la facoltà di precisare, integrare o modificare la quantificazione dei costi per la realizzazione degli Interventi riportati nello Studio di Fattibilità prima dell’affidamento da parte del Committente della esecuzione degli Interventi sull’Edificio.
In caso di mancata sottoscrizione del Contratto di servizi professionali (in caso di contratto tra Professionista/Studio/Società e Committente per l’assegnazione delle sole attività tecniche) o in caso di mancata sottoscrizione del Contratto di Appalto (in caso di general contractor), il Committente sarà tenuto al pagamento in favore di Professionista/Studio/Società della restante metà del Corrispettivo per lo svolgimento delle Attività, secondo quanto previsto dall’Art. 3 dell’Accordo. Con il versamento della seconda parte del Corrispettivo, verrà meno ogni vincolo fra le Parti ed il Committente sarà libero di affidare la progettazione e/o la esecuzione degli Interventi a soggetti terzi.
Collaborazioni esterne
Il Committente autorizza sin da ora Professionista/Studio/Società a subappaltare le attività professionali di cui al presente Accordo ad imprese o professionisti terzi, in possesso di tutti i requisiti di legge. Resta comunque inteso che l’eventuale subappalto a terzi non limiterà in alcun modo la responsabilità del Professionista/Studio/Società nei confronti del Committente.
Resta inoltre fermo che i professionisti selezionati da Professionista/Studio/Società ed eventuali subappaltatori avranno rapporti esclusivamente con Professionista/Studio/Società, non costituendo il subappalto per nessuna ragione alcun tipo di rapporto diretto - di lavoro o di qualunque altra natura - con il Committente. In tal senso, Professionista/Studio/Società dovrà manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsivoglia doglianza, richiesta o pretesa da parte dei professionisti o dei subappaltatori stessi.
Garanzie del Committente
Professionista/Studio/Società non sarà responsabile nel caso in cui il Committente non possa beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus, oppure l’agevolazione richiesta venga revocata, per motivi imputabili al Committente stesso, tra cui, a titolo esemplificativo, fatti non verificabili da Professionista/Studio/Società nel corso delle Attività di cui all’Art. 2, presentazione di dati o documenti falsi, mendaci, contraffatti o non veritieri inerenti al Committente o all’Edificio sul quale gli Interventi dovranno essere eseguiti.
Nessuna responsabilità potrà sorgere in capo a Professionista/Studio/Società per mancato accesso del Committente al Superbonus o alla diversa agevolazione fiscale richiesta, per mancato possesso, da parte del Committente e dell’Edificio sul quale gli Interventi dovranno essere eseguiti, dei requisiti a ciò necessari.
Recesso ai sensi del Codice del Consumo
Il Committente potrà sempre recedere dal presente Accordo, ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), mediante invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati all’Art. 11, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
Recesso del Professionista/Studio/Società
La decisione del Committente di eseguire gli Interventi indicati nello Studio di Fattibilità non vincola Professionista/Studio/Società alla realizzazione della progettazione successiva e/o all’esecuzione (in caso di general contractor) degli Interventi stessi ed alla sottoscrizione del Contratto di servizi professionali (in caso di contratto tra Professionista/Studio/Società e Committente per l’assegnazione delle sole attività tecniche) o del Contratto di Appalto (in caso di general contractor).
Il Professionista/Studio/Società, anche in caso di richiesta di esecuzione della progettazione successiva o di esecuzione (in caso di general contractor) degli Interventi da parte del Committente, sarà libero di limitarsi allo svolgimento delle sole Attività di cui all’Articolo 2.
Nel caso di cui al comma precedente, Professionista/Studio/Società perderà il diritto al versamento della seconda parte del Corrispettivo di cui all’Art. 2 dell’Accordo.
Dati personali e privacy
Ciascuna Parte ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in nessun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Accordo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, Professionista/Studio/Società informa il Committente che i dati personali il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente Accordo saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini di detta esecuzione e degli adempimenti connessi e nel pieno rispetto dei principi di liceità̀, pertinenza e proporzionalità̀, salvaguardando i diritti e libertà̀ fondamentali del Committente. Il Committente potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
Ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 1381 del Codice Civile, Professionista/Studio/Società si impegna a fare sì che gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo siano assunti e rispettati anche dai propri collaboratori incaricati delle Attività ai sensi dell’Art. 6 del presente Accordo.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti al presente Accordo saranno effettuate agli indirizzi di seguito indicati: [•].
Tribunale competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale ove il Committente ha la propria residenza.
Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge 34/2020 ed alla disciplina attuativa di tali disposizioni, al D.Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”), alla normativa in tema di efficientamento energetico (DPR 412/1993, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.) ed impiantistica (DM 37/2008), alle norme tecniche in vigore, ed alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
Letto confermato e sottoscritto
Luogo e data __________________________
Professionista/Studio/Società Il Committente
__________________________ _______________________
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., il Committente approva espressamente le clausole seguenti: Art. 4 (Adempimenti a carico del Committente), Art. 5 (Identificazione ed affidamento degli Interventi), Art. 7 (Garanzie del Committente), Art. 9 (Recesso di Professionista/Studio/Società)
Luogo e data __________________________
Il Committente
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Allegati:
Contratto servizi professionali (in caso di contratto per servizi professionali successivi) o Contratto di Appalto (in caso di general contractor);
Delibera condominiale propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo (eventuale)
Interventi specifici richiesti dal Committente (eventuale)
Elenco condòmini firmatari dell’Accordo e rispettive sottoscrizioni (eventuale)