CONVENZIONE DI GESTIONE
CONVENZIONE DI GESTIONE
per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona e la società Padania Acque S.p.A. affidataria della gestione del servizio idrico integrato
Regolamento di Utenza
allegato f.
REGOLAMENTO DI UTENZA
INDICE
SEZIONE I - NORME GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Presentazione del Gestore
Articolo 3 - Competenze del Gestore e perimetro del servizio Articolo 4 - Ambito e efficacia del Regolamento
Articolo 5 - Diritto applicabile
Articolo 6 - Risoluzione extragiudiziale delle controversie e foro competente Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
Articolo 8 - Uso razionale e corretto dell’acqua
Articolo 9 - Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione-realizzazione delle reti e/o impianti di distribuzione idrica e fognaria
Articolo 10 - Corrispettivo del servizio idrico integrato
SEZIONE II - SERVIZIO ACQUEDOTTO
TITOLO I: OGGETTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 11 - Oggetto
Articolo 12 - Tipologie di fornitura Articolo 13 - Bocche antincendio Articolo 14 - Diritto alla fornitura
Articolo 15 - Modalità di fornitura e punto di consegna Articolo 16 - Qualità e destinazione dell’acqua
Articolo 17 - Divieto di subfornitura Articolo 18 - Pressione e portata
Articolo 19 - Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura ed interventi sulle reti Articolo 20 - Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso
Articolo 21 - Misure e controlli
TITOLO II – NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO
Articolo 22 - Allacciamento alla rete di distribuzione Articolo 23 - Contatori e sistemi antiriflusso
Articolo 24 - Proprietà e manutenzione del contatore Articolo 25 - Impianti e reti interni
Articolo 26 - Richiesta di allacciamento
Articolo 27 - Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore e della valvola antiriflusso
TITOLO III: NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
Giunto dielettrico
Valvole di intercettazione di monte e di valle. Sistemi antiriflusso (valvole di non ritorno)
TITOLO IV: CONTRATTO, RESPONSABILITA’ E DIVIETI
Articolo 28 - Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali Articolo 29 - Deposito cauzionale
Articolo 30 - Durata e recesso Articolo 31 - Modifiche contrattuali
Articolo 32 - Subentro, riattivazione e voltura
Articolo 33 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto Articolo 34 - Perdite occulte
Articolo 35 - Prelievi abusivi
Articolo 36 - Raccolta delle misure di utenza ed autolettura Articolo 37 - Consumi e verifica del misuratore
Articolo 38 - Responsabilità e divieti
SEZIONE III - SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
TITOLO I: ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
Articolo 39 - Oggetto
Articolo 40 - Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria Articolo 41 - Modalità di allacciamento alle reti fognarie pubbliche
Articolo 42 - Ulteriori indicazioni per gli allacciamenti
Articolo 43 - Cameretta di ispezione e pozzetti di campionamento Articolo 44 - Xxxxxx Xxxxxx e fosse biologiche
Articolo 45 - Divieti di scarico (immissione di reflui) Articolo 46 - Autorizzazione allo scarico
Articolo 47 - Realizzazione delle reti di fognatura interna alla proprietà privata Articolo 48 - Condotte fognarie in uso a più utenti
TITOLO II - AMMISSIBILITA’ DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA
Articolo 49 - Acque reflue domestiche
Articolo 50 - Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche Articolo 51 - Acque reflue industriali
Articolo 52 - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Articolo 53 - Acque di pioggia non soggette a regolamentazione Articolo 54 - Scarichi di sostanze pericolose
Articolo 55 - Acque prelevate per scopi geotermici
Articolo 56 - Acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi
Articolo 57 - Acque da raffreddamento indiretto
Articolo 58 - Quadro di sintesi dei recapiti ammessi per gli scarichi di cui agli artt. 55, 56 e 57 Articolo 59 - Regime autorizzatorio degli gli scarichi di cui agli artt. 55, 56 e 57
Articolo 60 - Acque di scarico contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità Articolo 61 - Scarichi di ospedali e laboratori
Articolo 62 - Scarichi di distributori e autolavaggi Articolo 63 - Scarichi da attività di ristorazione Articolo 64 - Scarichi di sostanze radioattive
Articolo 65 - Definizione dei valori limite di accettabilità per le acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
Articolo 66 - Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento
Articolo 67 - Riduzione delle portate meteoriche immesse in rete fognaria Articolo 68 - Sopralluoghi, accertamenti e controlli
SEZIONE IV - TARIFFE E FATTURAZIONE
Articolo 69 - Corrispettivo del servizio, tariffe e corrispettivi accessori Articolo 70 - Fatturazioni e rettifiche di fatturazione
Articolo 71 - Pagamento e penalità di mora Articolo 72 - Informazioni e reclami Articolo 73 - Fallimento
ELENCO ALLEGATI
Allegato A: Criteri per la determinazione del volume di acqua meteorica assoggettabile a tariffazione Allegato B: Link utili
Allegato C: Prezzario
SEZIONE I - NORME GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
• Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, quali, a titolo esemplificativo, alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all'ingrosso, bar);
• Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione), differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;
• Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche: acque reflue provenienti da installazioni commerciali o produttive che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, seguono la disciplina e il regime autorizzatorio delle acque reflue domestiche;
• Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
• Acque di prima pioggia: acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
• Acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le ac-que di prima pioggia;
• Acque pluviali: le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;
• Acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti;
• Acquedotto: l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
• Allacciamento idrico: condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;
• Allacciamento fognario: la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
• Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): territorio, corrispondente ai confini amministrativi della Provincia di Cremona, secondo quanto stabilito dall’articolo 47, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 152/06, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di
organizzazione del servizio idrico la Provincia di Cremona per il tramite dell’Ufficio d’Ambito, a cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito;
• Articolazione tariffaria: l’insieme delle destinazioni d’uso e dei corrispettivi fissi e variabili applicati alle diverse categorie di utenza;
• Attivazione della fornitura: avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
• Autolettura: modalità di rilevazione da parte dell’utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
• Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
• Bolletta o documento di fatturazione: documento che il gestore del SII trasmette periodicamente all’utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
• Bolletta di conguaglio: bolletta che fattura consumi sulla base di letture rilevate;
• Bolletta mista: bolletta che fattura sia consumi effettivi, sia consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della bolletta;
• Carico idraulico / Carico massimo: entrambe le diciture si riferiscono alla pressione dell’acqua fornita, misurata al punto di consegna ed espressa in metri di colonna d’acqua;
• Carta dei Servizi: documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
• Cessazione: disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell’utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
• Consumi effettivi (o consumi rilevati): consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture;
• Consumi stimati: consumi attribuiti sulla base di stime di consumo calcolate fino alla data di emissione della bolletta;
• Consumi fatturati: consumi complessivamente contabilizzati nella bolletta;
• Contratto di fornitura (o contratto di somministrazione) del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono: atto stipulato fra l’utente finale e il gestore del servizio;
• Convenzione di Gestione: atto contrattuale, approvato dall’Ente di governo dell’Ambito adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l’Ente affidante e il gestore del SII;
• Deposito cauzionale: somma di denaro che l’utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto di somministrazione nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore;
• Depurazione: l’insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
• Deflusso: passaggio di acqua attraverso una tubazione e suoi accessori o apparecchiature;
• Derivazione: prelevamento di parte dell’acqua da una condotta all’altra;
• Disattivazione della fornitura: sospensione dell’erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell’utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell’utente finale;
• Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale o su carta di credito (SEPA);
• Ente di governo dell’ambito: la struttura dotata di personalità giuridica di cui all’articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
• Fognatura: insieme delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
• Gestore: soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
• Giunto dielettrico: apparecchiatura installata a monte del contatore allo scopo di proteggere le tubazioni da fenomeni corrosivi dovuti alla presenza di correnti vaganti;
• Impianto interno: impianto di distribuzione/convogliamento posto a valle del punto di consegna;
• Impianto di depurazione: ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione d’idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliate dai collettori fognari;
• Indennizzo automatico: importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
• Lettura (lettura “rilevata”): la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
• Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri;
• Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere;
• Misura di utenza: insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione;
• Misuratore (contatore): dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
• Misuratore non funzionante: misuratore è ritenuto “non funzionante”, fra l’altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;
• Misure: sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura);
• Morosità: situazione in cui si trova l’utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il pagamento della bolletta oltre il termini di scadenza ivi indicato comporta l’addebito di una penalità di mora. La perdurante morosità determina, in base alle condizioni contrattuali vigenti, la sospensione della fornitura;
• Perdite occulte: le perdite verificatesi nell’impianto di proprietà dell’utente, allorché siano determinate da rotture o lesioni di parti interrate o sepolte nel conglomerato cementizio e, in ogni caso, non visibili e non rilevabili esternamente in modo diretto ed evidente;
• Portata: misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo;
• Punto di consegna dell’acquedotto: punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
• Punto di scarico della fognatura: il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale;
• Piano d’Ambito: il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 152/06, contenente la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario;
• Potabilizzazione: insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita;
• Presa: organo o punto di derivazione d’allacciamento dalla condotta principale. Nel caso di condotta principale posta in suolo pubblico la denominazione tipica è quella di “presa stradale”;
• Programma degli interventi (PdI): a norma dell’art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall’Ente di governo dell’Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
• Reclamo scritto: ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l’utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
• Regolamento di Utenza: il documento in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso;
• Riattivazione: ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
• Richiesta scritta di informazioni: ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
• Richiesta scritta di rettifica di fatturazione: ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
• Ricostruzione del dato di misura: l’attività di determinazione dei consumi a partire dall’ultimo dato di misura disponibile, basata sull’applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante;
• Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiale, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda;
• Servizio idrico integrato (SII): l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione in materia stabilita dall’Autorità;
• Sportello: un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
• Stima del dato di misura: l’attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull’applicazione di opportuni algoritmi numerici;
• Subentro: richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
• Superficie scolante: l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche;
• Tipologia di utenza: tipologia contrattuale, individuata in base all’utilizzo della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
• Utenza condominiale: l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;
• Utente domestico: l’utente finale la cui fornitura è destinata a usi domestici, individuati secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
• Utente non domestico: l’utente la cui fornitura è destinata a usi diversi da quelli domestici;
• Utente finale: persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
• Validazione delle misure: l’attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura o dall’autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l’ammissibilità all’uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore;
• Valvole di non ritorno o Sistemi antiriflusso: strumentazioni, installate a valle del contatore, aventi la funzione di evitare il ritorno nella tubazione del Gestore dell’acqua già fornita o eventualmente prodotta da fonti di approvvigionamento private
• Valvole di intercettazione di monte e di valle: componenti meccanici che consentono l'intercettazione o la regolazione del flusso d’acqua;
• Vasca tipo Imhoff: manufatto predisposto per la depurazione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d’estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all’interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta e dimensionata secondo la normativa vigente;
• Verifica metrica del contatore: controllo volto a verificare l’idoneità tecnica del contatore rispetto alla misurazione del volume d’acqua erogato;
• Voltura: richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
Articolo 2 - Presentazione del Gestore
1. Padania Acque S.p.A. (di seguito, per brevità, “Gestore”) è il soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 74, lettera r, del D.lgs. n. 152/06, del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione; di seguito, per brevità, “SII”) nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona; la società eroga il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione a circa 150.000 utenze in 115 comuni, garantendo la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche, del territorio e dell’ambiente.
2. Il Gestore indica i principi fondamentali e gli strumenti della propria azione, nonché i mezzi di tutela a disposizione dell’Utenza nella Carta dei Servizi, per il tramite della quale il soggetto fruitore del servizio è posto nelle condizioni di valutare la qualità della prestazione erogata.
Articolo 3 - Competenze del Gestore e perimetro del servizio
1. Il Gestore ha i compiti e le attribuzioni indicati nella “Convenzione di Gestione” sottoscritta con l’Ufficio
d’Ambito, nonché le competenze attribuitegli dal D.lgs. n. 152/06, e da norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del medesimo, operando nel rispetto di quanto contemplato nel Piano d’Ambito, nell’osservanza delle diposizioni vigenti in materia, nonché dei provvedimenti dell’Autorità competente (AEEGSI).
2. Il servizio affidato al Gestore, mediante specifica Convenzione, è costituito dalle attività relative al servizio di “Acquedotto”, “Fognatura” e “Depurazione”, di cui all’art. 1 (Definizioni) del presente Regolamento, nonché dalle seguenti specifiche attività:
- Gestione e manutenzione delle reti dedicate alle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano (Fognatura bianca) relativamente alle nuove realizzazioni previste in Piano d’Ambito, pulizia delle caditoie stradali sulle reti bianche e miste esistenti e gestione dei sistemi di allontanamento delle acque di pioggia dai sottopassi stradali di cui alla citata Convenzione.
3. Il perimetro delle attività affidate al Gestore potrà subire modifiche a fronte di specifica revisione della predetta Convenzione di Gestione con le modalità ivi previste.
4. Nell’ambito della regolamentazione convenzionale di cui sopra è riconosciuto al Gestore, pur mantenendo la responsabilità nella gestione del Servizio nei confronti dell’Ufficio d’Ambito, degli Enti e delle Autorità competenti, il diritto di appaltare specifiche attività, a società controllate, ai sensi ed agli effetti dell’art. 218 del Codice dei Contratti, a condizione che da tale articolazione non derivino svantaggi per l’utenza nella erogazione del servizio; in tale ipotesi, il contratto di fornitura dovrà contenere, oltre al logo del Gestore, il logo della società operativa, gli estremi del contratto di mandato e l’indicazione che quest’ultima opera in nome proprio ma per conto del Gestore.
Articolo 4 - Ambito e efficacia del Regolamento
1. Le condizioni generali di fornitura del SII ed i rapporti fra Gestore ed Utente sono disciplinati dalla Convenzione di Gestione, dal presente Regolamento, dalla Carta dei Servizi, dal contratto di fornitura, nonché dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento ha validità nel territorio in cui il Gestore fornisce il servizio ed è obbligatorio per tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).
3. Il Regolamento è da ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio idrico, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’Utente di averne copia gratuita all’atto della stipula del contratto o allorché ne faccia espressa richiesta; il Regolamento è comunque consultabile e reperibile tramite il sito internet del Gestore, il sito internet dell’Ufficio d’Ambito e gli sportelli aziendali.
4. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento determinate da cogenti prescrizioni normative, regolamentari o da provvedimenti delle Autorità competenti, si intendono implicitamente recepite ed obbligatorie dalla data di entrata in vigore ivi indicata, ancorché non espressamente e tempestivamente recepite dal presente Regolamento, fermo restando l’obbligo, da parte del Gestore, di darne agli utenti adeguata comunicazione, mediante lettera od avviso in bolletta, qualora attinenti alle condizioni di fornitura. Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del Regolamento che risultino incompatibili con le prescrizioni di cui sopra.
5. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia Cremona ed acquisito il parere favorevole dalla Conferenza dei Comuni, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona; il contenuto del medesimo è da ritenersi sostitutivo ed abrogativo dei Regolamenti attualmente in vigore disciplinanti la medesima materia.
6. Le eventuali variazioni al presente Regolamento, anche su proposta del Gestore, dovranno essere approvate dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona o comunicate al medesimo qualora le stesse rientrino nella fattispecie di cui al comma 4.
7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni specificatamente previste dal presente Regolamento, nonché dalla vigente normativa, penale e civile ed in materia ambientale, negli altri casi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art.. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.
8. L’organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative è individuato ai sensi dell’art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689 con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.
Articolo 5 - Diritto applicabile
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le vigenti norme di legge, settoriali e generali.
Articolo 6 - Risoluzione extragiudiziale delle controversie e foro competente
1. In caso di dissenso in merito all’esecuzione, interpretazione del contratto di somministrazione o per qualunque controversia inerente ad esso o al servizio erogato (S.I.I.) i contraenti sono tenuti ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto; l’utente ha diritto ad esercitare le facoltà di cui all’art. 69 della Carta dei Servizi, in specie l’attivazione della procedura di conciliazione mediante la Commissione Paritetica di Conciliazione. Il regolamento disciplinante i presupposti e le modalità di svolgimento della conciliazione paritetica è allegato alla Carta dei Servizi ed è rinvenibile sul sito Intenet del Gestore o presso gli sportelli aziendali.
2. In ogni caso, il Foro Competente sarà esclusivamente quello di Cremona.
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali dell’Utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..
2. Il Gestore, con la sottoscrizione del contratto di cui all’art. 28 (Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali) del presente Regolamento, consegnerà all’Utente specifica informativa al trattamento dei dati personali.
3. Il conferimento dei dati è essenziale ai fini dell’identificazione del contraente, nonché per la stipula contratto di somministrazione e per la successiva gestione del derivante rapporto contrattuale, che risulterebbe impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.
Articolo 8 - Uso razionale e corretto dell’acqua
1. Il Gestore è consapevole che la risorsa idrica è da intendersi come un patrimonio collettivo, bisognoso di tutela, dal punto di vista qualitativo e quantitativo; la tutela di tale bene deve essere affrontata non solo come una questione ambientale, ma anche come un elemento essenziale per uno sviluppo economico e sociale sostenibile.
2. Il Gestore, pertanto, pone in essere rigorosi controlli sulla qualità dell’acqua erogata, politiche di gestione tese a ridurre al minimo perdite nella rete idrica e, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, campagne di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una “cultura dell’acqua” che faccia comprendere l’importanza di attuare comportamenti “virtuosi” volti al risparmio idrico. A tal fine, svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l’installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano d’Ambito.
3. Parimenti, nell’ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue, il Gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, con particolare riferimento alla ricerca delle perdite lungo la rete e delle infiltrazioni di acque parassite.
4. L’Utente si impegna ad utilizzare l’acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. Allo stesso modo, l’Utente si impegna a fruire del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento.
5. I titolari di insediamenti produttivi sono tenuti a rispettare, qualunque sia il sistema di smaltimento fognario adottato, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua indicati nel presente articolo e contenuti nella normativa vigente in materia. In particolare, essi dovranno:
- attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea soprattutto dal punto di vista della qualità;
- limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami addotti allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.
6. Il Gestore, oltre al controllo sul rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, svolge funzioni d'indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla
pubblica fognatura e fornisce l'assistenza necessaria volta a conseguire l'uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.
7. Il Gestore si impegna, altresì, a promuovere sul territorio gestito l’uso consapevole della risorsa attraverso lo sviluppo della formazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione dell'utilizzo a scopi irrigui di pozzi di prima falda, la promozione delle Case dell’Acqua ed il sostegno ad attività volte alla tutela ed alla promozione della risorsa idrica.
Articolo 9 - Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione-realizzazione delle reti e/o impianti di distribuzione idrica e fognaria
1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio finalizzati a dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione disposti dai Piani Urbanistici Comunali; tra gli stessi, a titolo esemplificativo, si annoverano i Peep (Piano edilizia economica popolare), Piruea (Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica ed Ambientale), PP (piano particolareggiato) e PdR (Piani di recupero), di iniziativa pubblica e/o privata.
2. Fermo restando il disposto di cui all’art. 8, comma 5, della Convenzione di Gestione, i portatori di iniziative, nei Comuni appartenenti all’Ambito, che contemplino opere relative al SII in cessione, si impegnano a realizzarle a proprio carico, con caratteristiche di funzionalità secondo le prescrizioni fornite dal Gestore.
3. In particolare, le opere inerenti al SII devono essere soggette al parere di conformità tecnica da parte del gestore, il quale rilascia parere tecnico di competenza (parere tecnico preventivo), obbligatorio e vincolante, relativamente a progetti concernenti la realizzazione di reti idriche e di fognatura.
4. La gestione di tali beni sarà assunta dal Gestore, previa acquisizione degli stessi da parte dell’Ente, corredata da apposito collaudo conclusosi con esito positivo, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori; Il dettaglio delle attività da espletarsi a carico del promotore e del gestore, ivi compresa la specifica della documentazione necessaria, è contemplato nelle linee guida fornite dal gestore stesso ed aventi natura prescrittiva.
Articolo 10 - Corrispettivo del servizio idrico integrato
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica, del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi della Regolazione locale e nazionale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il metodo di calcolo è attualmente definito nelle sue linee generali dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e declinato in sede locale dagli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali.
3. Le specificità afferenti agli aspetti tariffari ed al servizio di fatturazione sono contemplate nella sezione IV (Tariffe e fatturazione).
SEZIONE II - SERVIZIO ACQUEDOTTO
TITOLO I: OGGETTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 11 - Oggetto
1. Il Gestore esercisce il servizio di acquedotto, come meglio definito all’art. 1 (Definizioni) del presente Regolamento.
2. La presente sezione del Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di fornitura di acqua potabile, stabilendone le condizioni di accesso da parte dell’utente, nonché gli obblighi e i diritti derivanti dalla sottoscrizione del contratto, cui le parti, Utente e Gestore, sono tenute per tutta la vigenza contrattuale.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono da considerarsi integrate da quanto prescritto e disciplinato dalla Carta dei Servizi, dal contratto di fornitura e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, nonché dai provvedimenti adottati dalle competenti Autorità.
4. Il Gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell’estensione e delle potenzialità delle reti e degli impianti gestiti, conformemente a quanto previsto nel Piano d’Ambito e sue eventuali variazioni.
5. Il Gestore garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle normative vigenti.
6. In presenza di apposita rete di distribuzione, possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d’acqua non potabile per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità, nel rispetto degli elementi qualitativi e quantitativi del Piano d’Ambito e del Piano di Tutela delle Acque. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’Utente nel contratto di fornitura.
7. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta dei Servizi, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti; le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a manutenzioni ordinarie, straordinarie sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore e sono regolamentate dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi.
Articolo 12 - Tipologie di fornitura
1. La vigente articolazione tariffaria, come stabilita dall’Autorità competente e consultabile sui siti Internet dell’Autorità d’Ambito, del Gestore e reperibile in bolletta, prevede le seguenti tipologie di fornitura:
a. per uso domestico: si qualifica come uso domestico, ferme restando le determinazioni contenute nei provvedimenti tariffari in materia, qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione, a carattere familiare, e loro pertinenze;
b. per uso commerciale-artigianale: sono tali le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività commerciale o artigianale;
c. per uso industriale: rientrano in tale categoria le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale;
d. per uso enti pubblici-comunità: sono tali le forniture per uso pubblico, relative a sedi e pertinenze comunali/provinciali/statali, quali, a titolo esemplificativo, appartamenti, uffici e sedi di biblioteche, polizia municipale, scuole, centri diurni per anziani, centri di aggregazione, centri polifunzionali, caserme, cimiteri, strutture ricreative comunali non affidate a terzi, parrocchie ed oratori; è altresì incluso in tale categoria, a titolo esemplificativo, l’uso per irrigazione di parchi e giardini comunali, rotonde, orti sociali, campi, centri sportivi comunali, fontane pubbliche, palestre comunali per uso spogliatoi, strutture ricreative comunali (bocciodromi, aree spettacoli), piscine comunali, lavaggio strade, aree mercato, parcheggi comunali e similari;
e. per uso agricolo-zootecnico: si considera ad uso agro-zootecnico l’acqua destinata esclusivamente all’attività agricola o di allevamento di animali;
f. per uso antincendio: sono tali le forniture per alimentazione di impianti e bocche antincendio, da utilizzarsi esclusivamente per lo spegnimento di incendi;
g. per Case di riposo: rientrano in tale categoria le forniture destinate alle strutture adibite a casa di riposo per anziani e alle residenze sanitarie e assistenziali per disabili.
h. per altri Usi: sono qualificabili come tali tutti gli altri usi non compresi nelle categorie precedenti, quali, ad esempio, le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività inerenti al settore terziario.
2. Allorché l’acqua derivata sia destinata dall’Utente contemporaneamente (unico contatore) a diversi usi (riferibili ciascuno a diverse tipologie d’uso), il Gestore provvederà ad applicare all’intero volume erogato la tariffa relativa all’uso prevalente; nel caso in cui la stessa utenza sia dotata, presso lo stesso punto di fornitura, di più contatori utilizzati per usi diversi, a ciascuna di queste forniture verrà applicata la tariffa corrispondente alla tipologia d’uso riferibile allo specifico utilizzo.
3. L’Utente si impegna ad utilizzare l’acqua in conformità all’uso dichiarato, in base alle previste tipologie d’uso, e alla potenzialità richiesta, conformemente alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
4. In specie, è fatto divieto all’utente l’utilizzo dell’acqua fornita per un uso diverso da quello dichiarato nel contratto di fornitura; qualora venisse accertata la suddetta violazione, il Gestore ha diritto ad effettuare il ricalcolo degli importi dovuti per la fornitura secondo l’uso effettivamente accertato. In siffatta ipotesi, il Gestore si riserva il diritto, qualora l’Utente non provveda alla modifica di cui al comma successivo, di procedere alla sospensione del servizio.
5. Qualora l’utente intenda variare la tipologia d’uso rispetto a quanto indicato nel contratto di fornitura, lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione al Gestore, al fine di modificare, qualora possibile ai sensi del presente Regolamento, il contratto in essere ed applicare la tariffa corrispondente all’uso richiesto.
6. Allorché l’Utente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico (ad esempio, un pozzo privato), tale condizione dovrà essere indicata all’atto della sottoscrizione del contratto. In tale caso, l’Utente deve sottostare a tutte le prescrizioni che il Gestore detterà per garantire la separazione e la non miscelazione tra acque pubbliche e private (a titolo esemplificativo, valvole a tre vie, disconnettori idraulici, etc.).
7. L’Utente deve riservare priorità all’impiego delle risorse per gli usi potabili e sanitari, collaborando con il Gestore per evitare sprechi.
8. Non è prevista, come tipologia d’uso, la fornitura d’acqua potabile per usi irrigui (a titolo esemplificativo, l'innaffiamento di giardini ed orti); allorché l’utente utilizzi l’acqua potabile anche per usi irrigui sarà tenuto a riconoscere al Gestore l’intera tariffa applicata alla tipologia d’uso prevalente, ivi compresa la quota di fognatura e depurazione, qualora dovuta ai sensi dell’art. 40, comma 8 e dell’art. 69 del presente Regolamento; nel caso in cui l’acqua derivata sia esclusivamente utilizzata per tale uso, il Gestore provvederà ad applicare all’intero volume erogato la tariffa relativa alla tipologia d’uso “usi diversi”, applicando altresì la quota di fognatura e depurazione.
9. In particolari periodi dell’anno e comunque in caso di scarsità della risorsa idrica e quando l’uso improprio della risorsa (ad esempio per innaffiamento, per lavaggio autovetture, ecc...) dovesse diminuire la disponibilità idrica complessiva, l’Utente dovrà, a seguito di comunicazione del Gestore, ed anche se non obbligato da apposite ordinanze comunali, eliminare, ridurre tale uso o trasferirlo nelle ore di minor richiesta.
10. Per particolari esigenze, il Gestore può sospendere in tutto o in parte le forniture attinenti ad usi non riconducibile alla tipologia “uso civile domestico”, al fine di garantire le forniture destinate ad utenze sensibili (quali, ad esempio, ospedali e case di cura) e ad utenze civili domestiche.
Articolo 13 - Bocche antincendio
1. Il Gestore potrà concedere, a suo esclusivo giudizio, speciali derivazioni provviste di contatori ad asse orizzontale per bocche antincendio. Le derivazioni antincendio potranno essere autorizzate previo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalle documentazioni progettuali ivi previste.
2. I lavori inerenti a tali derivazioni saranno eseguiti dal Gestore a spese del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.
3. Le predette reti dovranno essere dotate di sistemi antiriflusso atti a prevenire l’inquinamento da riflusso della rete pubblica di distribuzione dell’acqua potabile, secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento.
4. Ogni presa antincendio dovrà essere dotata di una saracinesca di intercettazione posizionata a monte del contatore; la saracinesca ed il contatore, il quale costituisce il punto di consegna della fornitura, saranno posizionati al limite della proprietà. Allorché trattasi di impianti preesistenti o qualora non sia tecnicamente impossibile procedere all’installazione di un contatore, il punto di consegna è individuato dalla saracinesca di intercettazione installata dal Gestore; in assenza di quest’ultima il punto di consegna è rappresentato dalla bocca di uscita della valvola.
5. Le opere installate prima della saracinesca o del contatore, o comunque a monte del punto di consegna, restano di proprietà del Gestore ed in gestione allo stesso, mentre le tubazioni a valle sono di esclusiva proprietà dell’Utente, che è responsabile della buona conservazione, del buon funzionamento, in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle stesse, nonché di qualunque danno che possa da queste derivare.
6. Il Gestore provvederà a sigillare in posizione aperta la valvola di presa all’ingresso della proprietà in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa. La rete di distribuzione interna per gli usi idropotabili e la rete per le derivazioni antincendio devono essere isolate e indipendenti l’una dall’altra.
Bocche antincendio senza contatore
7. Attualmente, le bocche antincendio installate sono prevalentemente dotate di contatore.
8. Quelle che ne sono sprovviste, qualora sia tecnicamente possibile, verranno progressivamente munite di misuratore, eseguendo le necessarie opere idrauliche a spese del Gestore. Restano a carico dell’utente le opere murarie occorrenti per la realizzazione della nicchia di alloggiamento dell’organo di misura. A seguito dell’intervento tecnico, il Gestore provvederà a modificare le condizioni contrattuali.
Uso in caso di incendio
9. L’Utente ha diritto di usufruire dell’acqua esclusivamente nei casi di incendio, utilizzando la quantità e la pressione consentite dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale essa deriva, senza responsabilità alcuna del Gestore circa l’azione e l’efficacia della bocca medesima.
10. In caso di presa antincendio senza contatore, le valvole di chiusura delle bocche antincendio, in derivazione all’interno della proprietà, sono sigillate dal Gestore. Pertanto, nell’eventualità di un incendio, l’Utente potrà, rompendone il sigillo, aprire e servirsene, con l’obbligo di darne avviso al Gestore entro 24 ore.
11. Il consumo idrico imputabile all’evento incendio non è soggetto ad alcuna tariffazione, previa presentazione da parte dell’utente di idonea documentazione attestante l’utilizzo per incendio; il Gestore deve essere immediatamente informato affinché possa rilevare la lettura qualora fosse installato il contatore ovvero provvedere alla nuova sigillatura degli impianti interni.
Uso in caso di verifica periodica
12. In caso di verifica periodica condotta dall’Utente, quest’ultimo dovrà trasmettere al Gestore la relativa comunicazione entro le 48 ore precedenti la verifica e comunicare l’avvenuto uso delle bocche antincendio entro le 48 ore successive, onde permettere i necessari controlli. Nel caso di impianti provvisti di contatore, l’Utente dovrà precisare le letture di inizio e fine prova, mediante comunicazione scritta al Gestore.
13. L’uso di acqua in caso di verifica periodica è soggetto a tariffazione.
Uso improprio o mancata comunicazione dell’uso
14. Qualora le valvole delle prese ancora sprovviste di contatore venissero aperte per un utilizzo non previsto (quindi diverso dall’uso antiincendio) o in tutti i casi in cui l’Utente ometta di trasmettere formale comunicazione al Gestore in merito all’uso delle stesse (proprio od improprio), l’Utente sarà
passibile di una penale pari a euro 600,00, replicabile nell’arco dell’anno solare, ad ogni mancanza rilevata. La penale connessa all’uso improprio delle bocche antincendio sarà addebitata, con apposita voce, nella bolletta successiva al periodo in cui sono state rilevate le irregolarità.
15. L’utente che fa uso improprio di una presa antincendio provvista di contatore è soggetto, oltre ad una penale pari ad euro 300,00, all’addebito dell’acqua consumata alla tariffe d’eccedenza, compresi i canoni di fognatura e depurazione.
16. In caso di utilizzo improprio delle bocche antincendio il Gestore, oltre all’applicazione delle penali di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del servizio, nonché di esercitare ogni azione connessa alla violazione riscontrata.
Articolo 14 - Diritto alla fornitura
1. Il Gestore è tenuto alla fornitura esclusivamente nelle zone (strade o piazze) servite dalla rete di distribuzione, previa verifica delle condizioni di cui al contratto di somministrazione e al presente Regolamento e salvo sussistano impedimenti di natura tecnica; il Gestore è sempre tenuto al rispetto della pianificazione d’Ambito vigente.
2. Fermo restando il disposto di cui all’art. 9 (Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione- realizzazione delle reti e/o impianti di distribuzione idrica e fognaria), le opere acquedottistiche, in quanto opere specialistiche, sono realizzate di norma dal Gestore, ricadendo sullo stesso la responsabilità di gestione della rete e di erogazione del servizio.
3. Allorché non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d’uso o di interventi di trasformazione urbanistica non rientranti nella pianificazione d’ambito, le opere di adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di potenziamento di reti ed impianti in aree già servite e caratterizzate da carenze strutturali, qualora previsti nella pianificazione d’Ambito, sono a carico del Gestore. E’ onere dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e la pianificazione d’ambito vigente.
5. Comunque, in entrambi i casi, gli interventi sono realizzati secondo quanto previsto dai documenti allegati al Piano d’Ambito.
6. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d’Ambito non preveda interventi di estensione o potenziamento, il Gestore realizza le opere necessarie alla fornitura del servizio, a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.
Articolo 15 - Modalità di fornitura e punto di consegna
1. Il Gestore fornisce acqua potabile, nel rispetto delle disposizioni in materia, ivi compresa la vigente normativa in materia di risparmio idrico, nonché entro i limiti di potenzialità dei propri impianti e delle condizioni tecniche esistenti.
La fornitura d’acqua è effettuata di norma a deflusso libero; il volume erogato è misurato mediante il posizionamento di un contatore.
La pressione minima è garantita in 5 m di colonna d’acqua, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell’utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente sconnessi dalla rete di distribuzione.
2. Il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non sarà superiore a 70 m in colonna d’acqua, salvo indicazione diversa stabilità in sede di contratto di utenza.
3. Qualora si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato dal presente Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa oppure può essere sospesa.
4. Ogni immobile sarà servito da una sola derivazione dalla rete pubblica ancorché siano installati diversi contatori, salvo sussistano particolari condizioni tecnico-impiantistiche che verranno valutate dal Gestore.
5. Il punto di consegna della fornitura è determinato dal contatore che costituisce il limite di proprietà del Gestore, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. Per le prese antincendio già esistenti e sprovviste di contatore, il limite di proprietà è individuato dalla prima valvola di intercettazione a valle della condotta di derivazione. Il diametro e la tipologia del contatore vengono stabiliti dal Gestore in base ai dati forniti dall’Utente, alla tipologia di fornitura ed alle esigenze tecniche; allorché il contatore installato non risultasse adeguato al consumo per errate indicazioni, il Gestore potrà effettuarne la sostituzione a spese dell’Utente stesso, con conseguente eventuale modifica del contratto.
I contatori saranno collocati in aree di proprietà privata, in prossimità del confine con quelle pubbliche; la posa del contatore è subordinata alla realizzazione di un idoneo alloggiamento (nicchia esterna o, in subordine, pozzetto) realizzato, a cura e spese dell’utente, secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Gestore, il quale, nel caso di realizzazione difforme da quanto prescritto, potrà procedere alla modifica ed esecuzione delle opere con proprio personale, addebitando all’utenza la relativa spesa. Il manufatto di alloggiamento è di esclusiva pertinenza dell’utenza.
6. Qualora venga accertata l’impossibilità tecnica di posizionare il misuratore in un alloggiamento posto a confine con la proprietà pubblica, il Gestore si riserva la possibilità di valutare l’opportunità di installare il contatore in altra e diversa ubicazione, posizionando di conseguenza un organo di intercettazione al limite di proprietà (organo costituente il limite di proprietà del Gestore); qualunque onere, autorizzazione od eventuale servitù necessari alla realizzazione della tubazione di collegamento tra la rete di distribuzione pubblica (dall’organo di intercettazione) ed il contatore è di esclusiva pertinenza dell’Utente. In tale ipotesi la manutenzione ordinaria e straordinaria e il ripristino della suddetta tubazione di collegamento, realizzata in proprietà privata, sono di competenza dell’utenza servita, la quale dovrà comunque attenersi per la realizzazione e manutenzione delle stessa alle prescrizioni tecniche del Gestore al fine di assicurare la fattibilità dell’allaccio; eventuali danni causati dalla suddetta alla proprietà presso cui è ubicata, al Gestore o a soggetti terzi, sono imputabili alla sola utenza.
7. In ogni caso, non sono ascrivibili al Gestore i costi per il ripristino o la manutenzione inerenti la pavimentazione, gli accessori o qualunque materiale sovrastante la tubazione di collegamento posta in proprietà privata o dalla stessa attraversata.
8. Parimenti, per le unità condominiali, presso cui siano installati all’interno delle proprietà contatori singoli per ciascuna utenza, il Gestore non è da ritenersi in alcun modo responsabile in ordine alle condutture di collegamento poste a monte del contatore fino al confine con la proprietà pubblica
9. Il Gestore, allorché il contatore sia posizionato a confine con la proprietà pubblica, si assume l’obbligo e l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere di derivazione, sino al punto di consegna (contatore).
10. L’utente non potrà spostare o sostituire il gruppo di misura e gli accessori collegati senza l’intervento del Gestore.
11. Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore, compresi costi sostenuti per sostituzioni o riparazioni dovute al gelo, sono a carico dell’utente qualora la necessità di intervento sia determinato da incuria o responsabilità dello stesso.
12. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, le contestazioni in merito a pressione, quantità e qualità dell’acqua avranno come punto di misura e controllo la derivazione concessa fino al contatore o sino alla saracinesca di proprietà del Gestore, che si riserva di intervenire in base ai tempi e alle modalità previsti dalla Carta dei Servizi.
Articolo 16 - Qualità e destinazione dell’acqua
1. Ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento, Il Gestore garantisce che la qualità dell’acqua potabile fornita sia conforme alla normativa vigente.
2. L’acqua si intende erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo indicato nel medesimo. Non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione, da quelli contrattualmente indicati.
Articolo 17 - Divieto di subfornitura
1. L’Utente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere acqua a terzi tramite derivazioni o altri metodi di consegna. Al verificarsi delle suddette ipotesi il contratto è da intendersi risolto di diritto, previa comunicazione del Gestore.
2. Il Gestore provvederà, in tal caso, all’applicazione di una penale pari ad euro 800,00.
Articolo 18 - Pressione e portata
1. Ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento, la pressione ai punti di consegna e le portate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore. Le procedure cui è tenuto il Gestore nei casi di disservizio e le tutele a garanzia dell’Utente, sono specificate nella Carta del Servizio.
2. Il Gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio. Qualora tali variazioni, compatibilmente con gli obiettivi fissati dal Piano d’Ambito, siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l’informazione verrà tempestivamente fornita all’utenza sia in forma scritta sia attraverso il sito internet del Gestore, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all’eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. Il Gestore non può ritenersi in alcun modo responsabile dei guasti o malfunzionamenti che possano derivare agli impianti interni in conseguenza del loro mancato adeguamento alle variate condizioni di erogazione; qualunque ripristino o riparazione dei suddetti impianti saranno, pertanto, a cura e carico dei singoli utenti.
Articolo 19 - Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura ed interventi sulle reti
1. Ferme restando le ipotesi di sospensione conseguenti a inadempimenti contrattuali, Il Gestore potrà sospendere o limitare la fornitura per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per la necessità di effettuare interventi (manutenzioni, modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti.
2. Il Gestore si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine possibile a rimuovere le cause della sospensione o diminuzione della fornitura, secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi.
3. Il Gestore non assume responsabilità per danni a cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni della fornitura determinati da fatti ad esso non imputabili quali, a titolo esemplificativo, caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, scioperi, atti dell’autorità, nonché da oggettive esigenze di servizio quali manutenzioni, modifiche od ampliamenti della rete e degli impianti. In tali casi, l’Utente non potrà pretendere alcun abbuono, indennizzo, risarcimento di danni o rimborso di spese, né la rescissione del contratto.
4. Il Gestore, in specie, non può ritenersi responsabile e non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni conseguenti a:
- interruzione o limitazione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
- interruzione o limitazione della fornitura senza preavviso dovuta ad impossibilità involontaria ed imprevista per particolari fattispecie quali, a titolo esemplificativo, quelle di cui al precedente comma 3;
- interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del Gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta dei Servizi;
- sospensione della fornitura, con le modalità di cui alla Carta dei Servizi, successivamente all’invio di un sollecito di pagamento e preavviso di sospensione nei termini minimi di cui dalla Carta medesima;
- perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore;
- verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all’accertamento sugli impianti, quali a titolo esemplificativo, Agenzia di tutela della salute, Comando dei Vigili del Fuoco, che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l’uso della fornitura richiesta;
- manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti. Il Gestore si riserva di sospendere la fornitura, ferme restando le altre ipotesi specificatamente disciplinate dal presente
Regolamento, qualora l’Utente abbia rimosso il sigillo della saracinesca di monte, al fine di sostituire privatamente il contatore con un altro misuratore od apportare modifiche al gruppo contatore;
- sospensione della fornitura successivamente all’invio della lettera di diffida, allorché l’Utente non provveda a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
a) l’impianto e il contatore risultano collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Gestore e l’Utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
b) l’impianto e il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente inadeguati da un punto di vista dimensionale;
c) venga impedito l’accesso al personale del Gestore o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna;
d) vengano impedite modifiche agli impianti del Gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del Gestore;
Articolo 20 - Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso
1. Fermo restando le disposizioni di cui all’art. 4 (Ambito e efficacia del Regolamento), comma 4, del presente Regolamento, il Gestore, al fine di razionalizzare o migliorare il servizio, si riserva, previa decisione dell’Autorità competente, la facoltà di modificare e/o integrare le condizioni di fornitura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, dandone adeguata comunicazione all’utente, mediante lettera od avviso in bolletta.
2. Nel caso di modifica delle condizioni o caratteristiche di fornitura, all'utente è attribuita la facoltà di recesso, da esercitarsi, per iscritto, mediante lettera raccomandata od e-mail inviata alla Posta Elettronica Certificata (PEC) del Gestore, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della relativa comunicazione; in mancanza della dichiarazione di recesso, le variazione di cui ai commi precedenti si intendono implicitamente approvate dall’utente.
Articolo 21 - Misure e controlli
1. La lettura dei misuratori (raccolta delle misure di utenza) viene effettuata tramite persone a ciò incaricate dal Gestore, munite di distintivo o tessera di riconoscimento, con la periodicità dallo stesso stabilita, conformemente alla Carta dei Servizi e alla vigente normativa in materia.
2. L’Utente è tenuto a consentire agli incaricati del Gestore, muniti di distintivo o tessera di riconoscimento, l’accesso alla proprietà per ogni esigenza di servizio.
3. Qualora si verifichino anomalie tecniche che possano pregiudicare la qualità del servizio reso, arrecare danni al Gestore o a soggetti terzi o determinare pericolo all’incolumità pubblica, l’Utente riconosce al personale del Gestore ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla proprietà privata al fine di eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, l’ispezione delle condotte per la verifica degli allacciamenti, la riparazione di
eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore; allorché sia impedito al Gestore l’accesso o sia dallo stesso rilevata un’anomalia o malfunzionamento dell’impianto interno a fronte del quale l’utente non provveda al ripristino della sua funzionalità, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura fintanto che l’utente non effettui le dovute manutenzioni.
TITOLO II – NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO
Articolo 22 - Allacciamento alla rete di distribuzione
1. La realizzazione dell’allacciamento è subordinata all’esistenza della rete idrica principale su una strada pubblica in fregio alla proprietà del richiedente; il Gestore realizza l’allaccio eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al punto di consegna, come meglio definito all’art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento.
2. Il Gestore redigerà un preventivo in conformità alle prescrizioni di cui alla Carta dei Servizi.
3. Non è concesso il collegamento a tubazioni di allacciamento di altri utenti, ancorché collocate su strade pubbliche.
4. Nel caso di estensione, la tubazione da realizzare dovrà essere munita di terminale aggiuntivo, rispetto al punto di innesto dell’allacciamento, per l’installazione di idrante di testata per le operazioni di spurgo.
5. La posa delle tubazioni di allacciamento o di estensione rete per nuove lottizzazioni potrà essere realizzata solo dopo il tracciamento delle strade, la realizzazione delle massicciate stradali e dopo la posa (o l’esatto posizionamento) di tutte le unità di arredo urbano (aiuole, rondò, panchine, etc.) al fine di evitare lo spostamento successivo degli impianti. Nel caso di situazioni urbanistiche indefinite, il richiedente è il solo responsabile della posizione indicata al Gestore per l’esecuzione delle opere.
6. Allorché si richieda la fornitura idrica nelle vie pubbliche ove non esista la conduttura, il prolungamento della tubazione esistente risulta a carico del richiedente; di norma e fermo restando la valutazione della fattibilità ed opportunità tecnica l’estensione delle rete esistente è prevista fino alla metà dello sviluppo del fronte sulla strada della sua proprietà. Qualora, sulla base degli strumenti urbanistici, il richiedente attesti che non siano previsti ulteriori insediamenti dopo il proprio, il prolungamento della tubazione potrà arrestarsi al limite della proprietà da servire, in coincidenza con l’allacciamento.
7. Salvo esplicita autorizzazione, non sono concessi allacciamenti su tubazioni con diametro minore o uguale a DN 65 mm (acciaio, ghisa, prfv) o De 75 mm (pvc, pead).
8. Ai sensi dell’articolo 157 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di realizzazione di reti ed impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore provvederà a formulare specifiche prescrizioni progettuali, costruttive e di controllo e direzione lavori e di assumere la gestione delle opere in conformità dell’art. 9 (Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione-realizzazione delle reti e/o impianti di distribuzione idrica e fognaria) del presente Regolamento.
Articolo 23 - Contatori e sistemi antiriflusso
Installazione
1. Ogni immobile sarà servito da una sola derivazione dalla rete pubblica ancorché siano installati diversi contatori, salvo condizioni tecnico-impiantistiche che verranno valutate dal Gestore. Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento, i contatori verranno collocati in aree di proprietà privata in prossimità del confine con quelle pubbliche.
2. L’Utente ed il Gestore sono tenuti al rispetto della vigente normativa in materia di risparmio idrico.
3. In caso utenze raggruppate servite da un’unica derivazione privata con misuratori posti all’interno delle singole unità abitative, il Gestore si riserva la facoltà di installare, a sue spese, un misuratore generale; lo stesso, in quanto mero strumento di controllo dei volumi effettivamente erogati dal Gestore in favore di tali utenze, non sarà soggetto a contratto, né, pertanto, determinerà in capo all’utenza alcun onere tariffario.
4. L’Utente non potrà spostare il gruppo di misura e gli accessori collegati senza l’intervento del Gestore.
5. I contatori saranno installati normalmente in:
a) In nicchia con sportello, realizzata dall’Utente rispettando misure nette interne fornite dal Gestore.
Il sistema di coibentazione dovrà ridurre al minimo il pericolo di gelo dell’acqua; il manufatto dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque.
Il Gestore non può ritenersi in alcun modo responsabile dell’inidoneo dimensionamento della nicchia, salvo lo stesso non sia causalmente connesso con le misure fornite dal Gestore; le misure indicate dal Gestore includono gli ingombri dei sistemi antiriflusso (valvola di non ritorno), installati dal Gestore in funzione della tipologia di utilizzo, Le misure fornite escludono, invece, l’ingombro di eventuale altra strumentazione, quale, a titolo esemplificativo, i misuratore deputati alla contabilizzazione di gas, da posizionarsi, da parte dell’Utente, in adiacenza od in prossimità dell’alloggiamento.
b) In casi particolari ed autorizzati dal Gestore il contatore potrà essere alloggiato in pozzetto o cameretta realizzati direttamente dal richiedente. Il richiedente provvederà direttamente alla sua realizzazione, rispettando le misure nette interne fornite dal Gestore, assumendone ogni conseguente responsabilità per quanto attiene al dimensionamento e alla realizzazione di qualunque elemento portante. La sua copertura dovrà sempre prevedere uno sportellino leggero e facilmente apribile per le operazioni di lettura. Dovrà inoltre essere previsto un sistema di coibentazione per ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell’acqua. Anche in questo caso, il manufatto dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque.
In ordine alle misure fornite dal Gestore per la realizzazione del predetto alloggiamento si rinvia al disposto di cui al punto a).
6. Qualora l’Utente effettuasse modifiche non autorizzate che rendano difficoltosa l’attività manutentiva e le operazioni inerenti la lettura (variazioni alle dimensioni del manufatto, modifiche o appesantimenti dello sportellino per lettura, riporti di terreno) il Gestore potrà imporre la modifica dell’allacciamento a cura e a spese dell’Utente, fatta eccezione per i rialzi imposti dalla modifica del piano stradale pubblico.
7. Qualora venga accertata l’impossibilità di posizionare i misuratori in nicchia e/o pozzetto e fermo restando quanto previsto dall’art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento, il Gestore può valutare la possibilità di installazione in locali chiusi (cantine, sotterranei, etc.). In tal caso, il contatore verrà posto in adiacenza al muro frontale in apposito locale che dovrà:
- avere dimensioni secondo le specifiche fornite dal Gestore;
- essere areato ed illuminato naturalmente;
- essere pulito, derattizzato e deblattizzato;
- non contenere contatori o cavi di energia elettrica;
- non contenere contatori o tubazioni del Gas;
- non contenere condotte di fognatura, braghe, sifoni, esalatori, serbatoi di alcun genere, caldaie, etc.;
- non contenere apparecchiature private di trattamento acqua e/o sopraelevazione della pressione.
8. Il Gestore fornisce in uso all’Utente il contatore funzionante e conforme alla normativa vigente.
9. Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La manutenzione e la cura dell’alloggiamento spettano all’Utente.
10. I nuovi allacci dovranno essere realizzati inserendo a valle del contatore, esternamente al contatore stesso, una valvola di non ritorno per impedire il riflusso di acqua in rete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza dell’Utente.
11. La valvola di non ritorno, il cui costo, indicato nel preventivo di allaccio, è a carico dell’utente, è installata dal Gestore. La manutenzione della stessa è a cura e spese dell’Utente; quest’ultimo, in termini di esclusività, è responsabile di eventuali malfunzionamenti od anomalie inficianti le suddette apparecchiature, nonché di eventuali danni causati dal riflusso d’acqua dall’impianto interno alla rete pubblica. Allorché l’utenza non provveda ad effettuare la manutenzione della stessa od alla sua eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento, il gestore provvederà ad applicare una penale pari ad euro 100, unitamente all’addebito dei costi di intervento, manutentivi o sostitutivi, effettuati a fronte del predetto inadempimento dell’utenza.
Rimozione o sostituzione
12. Il Gestore si riserva di procedere alla rimozione del contatore con blocco della valvola di derivazione in posizione chiusa o al taglio della presa, qualora l’Utente non abbia dato riscontri a diffide e ordinanze di chiusura emesse dal Gestore stesso a seguito di mancata regolarizzazione del contratto o morosità.
13. Il Gestore procederà alla sostituzione del contatore, per anomalie di funzionamento o allorquando si proceda ad una sostituzione programmata dal Gestore al fine di procedere ad un rinnovamento dei misuratori. Parimenti il Gestore provvederà alla sostituzione del misuratore a fronte dell’istanza di verifica avanzata dall’utente ai sensi dell’art. 37 (Xxxxxxx e verifica del misuratore) del presente Regolamento, con le modalità e le tempistiche di cui alla Carta dei Servizi.
14. La rimozione o sostituzione del contatore, ai sensi dei commi precedenti, sarà effettuata esclusivamente dal Gestore o da personale dallo stesso incaricato; all’atto della rimozione e/o
sostituzione del contatore, viene redatto, su apposito modulo, il relativo verbale firmato dagli incaricati del Gestore e, ove possibile, dall’Utente. Copia del verbale è rilasciata all’Utente in occasione dell’avvenuta rimozione/sostituzione o, in caso di assenza dello stesso, potrà essere richiesta al Gestore. Allorché l’utente non partecipi all’operazione di rimozione o sostituzione dello strumento di misura, nonostante il Gestore abbia posto lo stesso nelle condizioni di assistere al predetto intervento, comunicandogli data ed ora del medesimo, i valori dei consumi contabilizzati dal contatore al momento della rimozione, specificati nel verbale di intervento, saranno imputati all’utenza e conteggiati ai fini della fatturazione, salvo, in caso di rimozione del misuratore ai sensi dell’art. 37 (Xxxxxxx e verifica del misuratore) del presente Regolamento.
15. Un’eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di un contributo di riattivazione, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.
16. Qualora l’Utente provveda, di sua iniziativa e con propri mezzi , alla rimozione del contatore concesso in uso dal Gestore, con eventuale sostituzione dello stesso con altro strumento di misura, il Gestore procederà alla sospensione della fornitura o, nel caso di successivo riposizionamento dello strumento originario, declina comunque ogni responsabilità in ordine ad eventuali anomalie o malfunzionamenti dello stesso.
Spostamento
17. Lo spostamento del contatore sarà effettuato unicamente dal Gestore su richiesta dell’intestatario del contratto di fornitura e previa accettazione del preventivo redatto dal Gestore in conformità della Carta dei Servizi; qualora lo stesso non sia proprietario dell’immobile presso cui è attiva la fornitura, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente al titolare del diritto di proprietà. Gli oneri relativi allo spostamento sono interamente a carico del richiedente, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.
18. Qualora il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso o sia ubicato in una posizione che renda impossibile o difficoltosa la raccolta del dato di misura o l’attività manutentiva o comunque sia stato installato con modalità difformi alla prescrizioni di cui al presente Regolamento, il Gestore provvederà alle operazioni di spostamento, addebitandone integralmente il costo all’utente, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.
Guasti, malfunzionamenti e verifiche
19. Qualora l’Utente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, deve avvisare tempestivamente il Gestore al fine di provvedere al suo ripristino.
20. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell’Utente.
21. Qualora il Gestore abbia provveduto alla rimozione dello strumento di misura, a seguito dell’istanza di verifica di cui all’art. 37 (Xxxxxxx e verifica del misuratore) del presente Regolamento, tale sostituzione risulta a carico dell’Utenza allorché l’esito della verifica comprovi la regolarità del funzionamento dello strumento di misura.
22. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore o allo sblocco forzato della valvola di derivazione piombata per morosità, determina l’applicazione di una penale, pari ad euro 800,00, ed alla sospensione dell’erogazione ed alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell’Utente.
23. In ordine all’operazione di rimozione si applica il disposto di cui al paragrafo “Rimozione o sostituzione”, comma 3.
Articolo 24 - Proprietà e manutenzione del contatore
1. I contatori sono messi a disposizione ed installati direttamente dal Gestore, il quale ne mantiene la proprietà; la custodia del contatore e degli organi connessi è in capo all’utenza. L’utente, difatti, è responsabile della buona conservazione degli stessi, curandone il regolare funzionamento e riferendo tempestivamente al Gestore eventuali anomalie di funzionamento o manomissioni.
2. L’utente è tenuto a preservare lo strumento di misura, mediante la realizzazione di un’idonea nicchia, cameretta, pozzetto o altro luogo di alloggiamento ai sensi dell’art. 23 (Contatori e sistemi antiriflusso) del presente Regolamento, dal gelo od altra causa che ne possa determinare il malfunzionamento o la rottura.
3. Le eventuali spese per le operazioni di disgelo, per attività manutentive ed eventuali sostituzioni del misuratore o di organi connessi che si rendessero necessarie per incuria dell’utenza sono alla stessa imputabili.
Articolo 25 - Impianti e reti interni
1. E’ vietata, salvo esplicita autorizzazione del Gestore, l’aspirazione diretta dalla rete principale con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi, l’Utente si approvvigionerà tramite vascone con saracinesca a galleggiante e preleverà l’acqua da inviare alle pompe di sollevamento da detto vascone. La saracinesca a galleggiante dovrà essere posta sopra lo scarico di troppo pieno.
2. L’Utente deve garantire il non ritorno dell’acqua dall’impianto interno alle tubazioni del Gestore, a mezzo di idonea strumentazione (valvole di non ritorno/antiriflusso), in conformità del disposto di cui all’art. 23, comma 10 (Contatori e sistemi antiriflusso - paragrafo “Installazione”) del presente Regolamento.
3. L’Utente è il solo responsabile del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, vasconi di raccolta, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, etc.), sia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche, sia per quanto attiene alle norme igieniche, di potabilità e relative all’antincendio.
4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità in merito alla rumorosità dell’impianto interno o ad eventuali danni che potessero derivare a detto impianto per effetto di manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione o per effetto di improvvise variazioni di pressione nella rete principale oltre il range di cui all’art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento.
5. E’ vietato il collegamento diretto delle tubazioni d’acqua ai condotti di fognatura ed a qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell’acqua medesima.
6. Nel caso in cui la tubazione alimenti vasche o serbatoi di accumulo, la bocca di alimentazione delle vasche e/o dei serbatoi dovrà situarsi a quota superiore a quella massima raggiungibile dall’acqua nel recipiente e munita di valvola di limitazione della portata per far sì che questa rientri nei limiti di portata del contatore installato.
7. La tubazione di alimentazione dei serbatoi non dovrà risultare collegata a condutture di distribuzione in discesa dai serbatoi medesimi, i bollitori ad accumulo dovranno essere obbligatoriamente dotati di valvola tarata per le sovrappressioni.
8. Le apparecchiature di trattamento dell’acqua per ottenere acqua calda o per correggere alcuni parametri (addolcitori, de-ionizzatori, etc.) dovranno essere dotate di valvola di non ritorno o di disconnettore idraulico, in posizione accessibile per eventuali controlli ed ispezioni da parte del personale del Gestore.
9. Il punto di erogazione di tutti i servizi (lavabi, bagni, vasche, bidet, vasi di espansione, etc.) dovrà essere a quota superiore a quella del troppo pieno dei servizi stessi.
10. E’ vietata ogni derivazione a monte del contatore. Il Gestore perseguirà civilmente e penalmente gli utenti che realizzeranno tali opere.
11. In condizioni particolari di consumo, il Gestore si riserva la facoltà di installare strumenti di misura con idonee caratteristiche.
12. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica il Gestore installerà un unico contatore generale (utenza centralizzata) ed emetterà una sola bolletta in relazione ai consumi dallo stesso contabilizzati.
13. Ferma restando la normativa in materia, il singolo Utente finale deve collocare, a sua cura e spese, un proprio contatore privato al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal contatore generale. Il Gestore, salvo le ipotesi di cui alla vigente normativa di settore, non provvede alla lettura dei consumi riportati dal contatore privato in uso alle singole unità immobiliari. Allorché i volumi contabilizzati dal misuratore centralizzato divergano dalla somma dei consumi rilevati dai singoli contalitri, l’utenza nulla può opporre in ordine all’imputabilità dei volumi rilevati dal contatore centralizzato, posto che i singoli misuratori, installati dal privato e di sua proprietà, risultano esclusivamente funzionali ad una miglior gestione della ripartizione interna dei consumi.
14. All’Utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l’esercizio dell’impianto interno secondo le normative vigenti.
15. L’Utente ha facoltà di provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell’acqua secondo le proprie esigenze mediante l’installazione di impianti di sollevamento od apparecchi di riduzione della pressione; tali opere devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua, installando, a propria cura e spese, idonee valvole di non ritorno.
16. Il Gestore non può ritenersi in alcun modo responsabile in ordine a danni eventualmente cagionati all’impianto interno da malfunzionamenti imputabili alle suddette opere; l’utente è da ritenersi responsabile dei danni eventualmente cagionati agli impianti e reti del gestore per cause connesse all’utilizzo, al malfunzionamento o alla mancata installazione delle predette strumentazioni.
Perdite su impianti e reti interne
1. l’Utente è tenuto a monitorare l’andamento dei consumi e la funzionalità dell’impianto interno al fine di alla verificare l’eventuale presenza di perdite d’acqua causate da guasti alle reti ed agli impianti e strumentazioni i di sua proprietà, posto che il danno alle stesse connesso risulta interamente a carico dell’utenza, fermo restando il disposto di cui all’art. 34 (Perdite occulte) del presente Regolamento. L’Utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati.
2. Sono inoltre da osservarsi le seguenti prescrizioni;
- le tubazione degli impianti interni dovranno essere conformi al DM 174/2004;
- le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;
- nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx e simili. Quando per accertate necessità non sia possibile altrimenti, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo-guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo-guaina dovrà essere prolungato per due metri da ambo i lati dell’attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E’ opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
- è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per servizi igienici senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- è vietato utilizzare l'impianto dell’acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
- i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull’impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell’allacciamento del Gestore è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell’applicazione della norma CEI 64-8;
- è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- qualora l’approvvigionamento di acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere, mediante l’installazione di valvole di non ritorno, alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l’acqua potabile erogata dal Gestore. In ordine alle responsabilità derivanti dall’utilizzo o mancata installazione di tale strumentazione si rinvia al disposto di cui al comma 14, sezione Impianti e Reti interne.
Articolo 26 - Richiesta di allacciamento
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 14 (Diritto alla fornitura) del presente Regolamento, la richiesta di allacciamento deve essere presentata al Gestore secondo le modalità dallo stesso previste e secondo quanto prescritto nella Carta dei Servizi.
2. La richiesta di preventivazione deve almeno specificare:
- le generalità del richiedente (titolare della fornitura);
- la natura dell’utenza e/o uso dell’acqua richiesto;
- il luogo di fornitura, al fine di procedere ad un sopralluogo;
- il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire;
- per le forniture ad uso antincendio la domanda dovrà contenere le necessarie informazioni concernenti le caratteristiche tecniche dell’allacciamento richieste.
3. In ogni caso, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie al fine della predisposizione del preventivo e per la corretta valutazione ed esecuzione dell’allacciamento.
4. Successivamente all’accettazione del preventivo, coincidente con il pagamento dello stesso da parte dell’Utente, i lavori relativi alle richieste di allacciamento saranno svolti dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi; la validità del preventivo e le tempistiche relative all’esecuzione delle opere sono disciplinate dalla Carta dei Servizi.
5. Per le zone non provviste della rete di distribuzione, la richiesta di allacciamento è subordinata alla realizzazione di interventi di estensione rete, fermo restando il disposto di cui all’art. 14 (Diritto alla fornitura).
Oneri di allacciamento
6. Per poter usufruire del servizio d’acquedotto, l’Utente deve corrispondere al Gestore un contributo di allacciamento determinato secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito; il pagamento del contributo di allacciamento non attribuisce all’Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate.
7. Il Gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione, così come previsto nel presente Regolamento.
Oneri per allacciamenti che comportano estensione di rete e potenziamento impianti
8. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d’Ambito non preveda interventi di estensione rete, le opere connesse alla fornitura del servizio sono poste a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.
Articolo 27 - Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore e della valvola antiriflusso
1. Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica acquedottistica, sono tenuti a propria cura e spese all’installazione e al buon mantenimento di idonei strumenti di misura atti alla contabilizzazione delle acque prelevate. Gli strumenti di misura devono
essere preferibilmente di tipo Xxxxxxx e devono essere posti immediatamente a valle del punto di presa prima di qualsiasi possibile derivazione.
2. Gli strumenti di misura devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza; qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata al Gestore.
3. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all’alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso e di sistemi di registrazione in continuo della portata.
4. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare l’idoneità tecnica dell’impianto di misura e di procedere all’apposizione di sigilli di controllo. Qualsiasi manomissione del contatore e/o del sigillo di controllo deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore.
5. L’utenza è tenuta all’installazione di una valvola di non ritorno, da posizionarsi a valle del contatore, al fine di impedire il riflusso di acqua in rete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza dell’Utente; in ordine agli obblighi derivanti dall’utilizzazione della suddetta valvola ed alle responsabilità dalla stessa derivanti si rinvia al disposto di cui all’art. 23, comma 10 (Contatori e sistemi antiriflusso - paragrafo “Installazione”) del presente Regolamento.
6. In base all'art. 165, comma 2, del D.Lgs.152/2006, tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto sono tenuti a denunciare alla Provincia ed al Gestore, la quantità di acqua prelevata, al fine, per quanto di interesse, di consentire l'eventuale applicazione della tariffa di fognatura e depurazione. Le casistiche possibili sono le seguenti:
- allorchè il pozzo costituisca l'unica fonte di approvvigionamento idrico e l'insediamento non sia allacciato a pubblica fognatura, la quantità d’acqua prelevata non è soggetto ad alcuna tariffazione;
- qualora il pozzo costituisca l'unica fonte di approvvigionamento idrico, l'insediamento sia allacciato alla pubblica fognatura e l'utente dichiari anche un uso irriguo (uso promiscuo), adottando il parametro di riferimento previsto dal DGR 26.9.2007 n. 8/5448 (ed applicando una percentuale di riduzione alla luce della nuova realtà demografica ed evolutiva dei consumi), si applica un canone di fognatura e depurazione calcolato sulla base di un consumo per usi umani ed igienico-sanitari pari a non meno di 45 mc/anno per abitante stabilmente residente, indipendentemente dal valore dichiarato nella denuncia (che se è maggiore, viene correlato all'uso irriguo, se minore, ad una inadeguatezza della misura). Nel caso in cui non sia dichiarato l’uso irriguo si applica un canone di fognatura e depurazione calcolato sulla base di un consumo per usi umani ed igienico-sanitari pari al valore maggiore fra quello denunciato e quello desunto dalla moltiplicazione dei 45 mc/anno per il numero di abitanti stabilmente residente;
- nel caso in cui l'insediamento sia servito da pubblico acquedotto e sia presente un pozzo (ammesso solo per uso irriguo) e non vi sia l’allacciamento alla pubblica fognatura, il volume d’acqua prelevato non è soggetto ad alcuna fatturazione;
- nell’ipotesi in cui l'insediamento sia servito da pubblico acquedotto, sia allacciato alla pubblica fognatura e sia presente un pozzo privato (ammesso solo per uso irriguo), il volume contabilizzato per fognatura e depurazione è pari a quello contabilizzato per il servizio acquedotto, purché il volume dichiarato risulti maggiore di quello ottenuto moltiplicando 45 mc/anno per il numero di componenti costituente il nucleo familiare: in caso contrario, si
assume ai fini della fatturazione quest'ultimo valore.
7. In caso di utilizzo temporaneo dell'insediamento o di presenze non continuative, è facoltà del Gestore adottare le opportune parametrizzazioni.
8. Il modulo di denuncia, come previsto dal citato art. 165, c. 2 D.Lgs.. 152/2006, è quello stabilito dalla DGR 26.1.20001 n. 3235, completato con le necessarie integrazioni, allegato al presente Regolamento e reperibile sul sito del Gestore;
9. Trattandosi di una denuncia finalizzata alla tariffazione del servizio di fognatura e depurazione, non si applica l'esenzione alla presentazione al Gestore di cui al RR n. 2/2006 per pozzi ad uso domestico;
10. Nel periodo di mancata registrazione o omessa denuncia dei prelievi sarà conteggiato all’intestatario del contratto il consumo medio riscontrato nei 3 anni precedenti aumentato del 25%.
11. La tariffa del Servizio di depurazione e fognatura è comunque stabilita secondo le norme vigenti al momento della fatturazione e secondo le disposizioni emanate o emanande dalle Autorità competenti in materia di tariffe.
TITOLO III: NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
Giunto dielettrico
Apparecchiatura installata a monte del contatore nel caso in cui la tubazione di allacciamento sia di acciaio o di ghisa.
Il Gestore non consente di usare le proprie tubazioni come conduttori di protezione e come dispersori. La presenza di giunti dielettrici o di tubazioni di allacciamento in materiale non conduttore non garantisce un’efficace dispersione a terra, quando non la rende nulla.
I collegamenti equipotenziali richiesti dalla normativa vigente per le masse estranee, potranno essere effettuati sulle tubazioni di proprietà dell’Utente ovvero a valle del contatore che costituisce il limite di proprietà e responsabilità tra Gestore e Utente.
Si avvisano gli utenti che, nel caso non abbiano realizzato un dispersore di terra intenzionale, il collegamento equipotenziale potrebbe risultare pericoloso per tutti coloro i quali eseguano interventi sulle tubazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lettura e sostituzione del contatore, manutenzione degli impianti, rifacimento allaccio, ecc…
Per tali motivi qualunque responsabilità in ordine a danni prodotti a cose e/o a persone sarà addebitata all’Utente.
Valvole di intercettazione di monte e di valle.
La valvola di intercettazione di monte del contatore è di competenza e di proprietà del Gestore e non potrà essere manovrata dall’Utente quella ubicata a valle è di competenza e di proprietà dell’Utente e potrà essere manovrata senza l’autorizzazione dal Gestore.
Sistemi antiriflusso (valvole di non ritorno)
Fermo restando il disposto di cui all’art. 23 (Contatori e sistemi antiriflusso), paragrafo “installazione”, comma II, tale strumentazione, installata a valle del contatore, ha la funzione di evitare il ritorno nella tubazione del Gestore dell’acqua già fornita o eventualmente prodotta da fonti di approvvigionamento private. Tali ritorni possono essere causati da aumenti di pressione delle reti private e/o da diminuzioni di pressione nelle reti del Gestore (per esempio per interventi manutentivi, per mancanza di energia, ecc…). I sistemi antiriflusso sono diversi in relazione al livello di rischio connesso alla tipologia d’utenza.
TITOLO IV: CONTRATTO, RESPONSABILITA’ E DIVIETI
Articolo 28 - Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali
1. La fornitura d’acqua è effettuata a seguito della sottoscrizione da parte dell’utente del contratto di somministrazione; il perfezionamento del contratto richiede la sottoscrizione dell’apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per ogni tipologia di fornitura, nonché il pagamento del preventivo, qualora previsto.
2. La richiesta di attivazione della fornitura, ivi comprese le istanza di subentro, voltura, disattivazione, può essere presentata al Gestore tramite call center, posta ordinaria o posta elettronica, sito internet (sportello online) o presso gli sportelli aperti al pubblico, di cui alla Carta dei Servizi; le istanze di attivazione, subentro e voltura sono da ritenersi completa ed idonea alla decorrenza dei termini massimi (standard specifici) di cui alla Carta dei Servizi solo a fronte della sottoscrizione dell’apposito modulo contrattuale predisposto dal Gestore e dell’allegazione della documentazione prescritta.
3. Sono legittimati alla sottoscrizione del contratto di cui sopra, quindi all’instaurazione del rapporto contrattuale,il proprietario dell’immobile, l’amministratore in carica in caso di utenze condominiali, il titolare di un diritto reale o personale di godimento ed il legale rappresentante allorché trattasi di società, enti od associazioni. Tali soggetti sono tenuti alla presentazione di idonea documentazione comprovante lo stato o la qualifica legittimante la sottoscrizione ai sensi del presente comma. I predetti legittimati potranno procedere alla stipula del contratto per il tramite di soggetti terzi cui sia conferita delega scritta, cui dovranno essere allegate copia della carta d’identità e del codice fiscale del delegante con apposta firma autografa in calce.
4. Negli edifici per i quali non sia prevista la figura dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129 c.c., e sempre in presenza di un unico punto di consegna a servizio di utenze raggruppate, i proprietari o i soggetti dagli stessi delegati, sono tenuti alla stipula di un unico contratto di somministrazione; colui che procederà alla stipula del contratto di somministrazione dovrà presentare al Gestore apposita delega, rilasciatagli da tutti i condomini onde procedere alla sottoscrizione della richiesta di fornitura, ed alla quale dovranno essere allegate copia delle carte d’identità e del codice fiscale dei deleganti con apposta firma autografa in calce. I predetti, o loro subentranti, risponderanno, ai sensi dell’art. 1292 c.c., per ogni obbligazione derivante dalla somministrazione
5. Allorché la richiesta di stipula del contratto di somministrazione sia presentata congiuntamente da più soggetti (persone fisiche richiedenti la cointestazione del contratto), per il medesimo punto di consegna, a servizio della medesima unità immobiliare, il Gestore procederà, per motivazioni di carattere tecnico-amministrativo, ad intestare il contratto di fornitura ad un unico soggetto; qualora l’intestatario, abbia proceduto alla sottoscrizione del contratto con delega scritta rilasciata dagli altri
soggetti richiedenti, quest’ultimi risponderanno in solido, unitamente al titolare della fornitura, delle obbligazioni derivanti dal contratto di somministrazione.
6. Qualora il richiedente la fornitura non corrisponda al titolare del diritto di proprietà dell’immobile per il quale se ne richiede l’attivazione o del suolo o struttura, anche provvisoria, presso cui debba essere attivato il servizio, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere che l’istanza sia corredata dalla documentazione attestante la titolarità del diritto reale (a titolo esemplificativo, usufrutto) o personale di godimento (a titolo esemplificativo, locazione) ovvero del diritto di occupazione, qualora trattasi di suolo pubblico, od in alternativa che la documentazione contrattuale sia controfirmata dal proprietario.
7. Qualora, l’attivazione della fornitura preveda la posa del contatore, l’efficacia del contratto è sempre subordinata alla presentazione da parte dell’utente delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni e permessi previsti dalla legge o dai regolamenti locali (a titolo esemplificativo, D.I.A., S.C.I.A., permesso di costruire) o dalle relative autocertificazioni, ai sensi della normativa vigente.
8. La richiesta di fornitura presuppone la conformità dell’impianto interno dell’utente alla normativa tecnica vigente; il Gestore si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione attestante tale conformità e, pertanto, di rifiutare o sospendere la fornitura allorché la stessa non venga fornita o qualora emerga la mancata rispondenza di detto impianto alla normativa vigente.
9. In ogni caso l’utente dovrà produrre la documentazione che il Gestore è tenuto ad acquisire sulla base delle normative vigenti, con le modalità ivi previste.
10. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura agli utenti che presentino posizioni debitorie nei confronti del medesimo, ancorché maturate per pregresse forniture, fintanto che non si provveda all’estinzione del debito. Nelle pratiche di subentro in forniture disattivate per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, di talché anche nell’ipotesi di voltura, il Gestore ha facoltà di richiedere all’utente finale entrante un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione che attesti l’estraneità al precedente debito, o comunque di non procedere all’esecuzione del subentro fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l’utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
11. Gli oneri contrattuali saranno addebitati all’Utente con l’emissione della prima bolletta.
Articolo 29 - Deposito cauzionale
1. Il Gestore, al momento della costituzione del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere all’utenza il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, il cui importo viene definito ed erogato con le modalità di cui alla Carta dei Servizi.
2. Il versamento del deposito cauzionale non potrà essere richiesto qualora l’Utente fruisca di agevolazioni tariffarie di carattere sociale, od utilizzi, come modalità di pagamento, la domiciliazione bancaria (SEPA) o postale, a condizione, in tale ultima ipotesi, che i suoi consumi annui non siano superiori a 500 mc.
3. Il Gestore, in conformità alla vigente normativa, non potrà procedere alla sospensione della fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari all’ammontare del deposito eventualmente versato. In
siffatta ipotesi, il Gestore provvederà a trattenere quanto versato a titolo di deposito cauzionale, fatturando nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito nella bolletta successiva.
4. Il Gestore, alla cessazione del rapporto contrattuale è tenuto, con le modalità di cui alla Carta dei Servizi, alla restituzione dell’eventuale importo versato, salvo l’Utente non abbia provveduto all’estinzione di debiti pregressi derivanti dal contratto di somministrazione; l’azienda, in tal caso, provvederà a detrarre dall’importo versato a titolo di deposito la somma dovuta, restituendo all’utente l’eventuale importo residuale.
5. Il deposito cauzionale sarà aggiornato secondo le regole previste dall’Autorità competente.
6. La disciplina relativa al deposito di cui al presente articolo è da considerarsi integrata dalle disposizioni contemplate dalla Carta dei Servizi.
Articolo 30 - Durata e recesso
1. Il contratto di somministrazione è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di somministrazione, fermo restando la sussistenza delle condizioni di cui al presente Regolamento, ivi compresa la presentazione da parte dell’utente della documentazione atta al perfezionamento della richiesta di fornitura e il pagamento di ogni onere e costo inerente l’attivazione della fornitura; il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento è condizione essenziale (condizione sospensiva) per l’efficacia del contratto.
2. L’Utente può recedere dal contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Gestore; l’efficacia del recesso è subordinata alla chiusura del misuratore (sigillatura del contatore o rimozione). Indipendentemente dalla fruizione del servizio da parte dell’utente, in mancanza di recesso scritto o di mancato perfezionamento dello stesso, l’Utente rimane responsabile rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, per tutto il periodo in cui, pur non essendo più il fruitore, continuerà ad essere intestatario della fornitura.
3. Nel caso di disdetta da parte di un utente con contestuale perfezionamento di una pratica di subentro o voltura, di cui all’art. 32 (Subentro, riattivazione e voltura) del presente Regolamento, gli effetti del contratto di somministrazione si estinguono con la sottoscrizione del contratto di somministrazione da parte del soggetto subentrante.
4. L’Utente cessato rimane responsabile di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di somministrazione e non ancora adempiute; all’Utente che ha presentato disdetta sono imputabili i consumi rilevati sino alla lettura del contatore effettuata dal Gestore al momento della chiusura del misuratore (sigillatura del contatore o rimozione) o, in caso di voltura, dichiarata dallo stesso al momento della modifica dell’intestazione del contatto.
Articolo 31 - Modifiche contrattuali
1. L’Utente può in qualsiasi momento richiedere modifiche al contratto in essere, presentando al Gestore apposita domanda corredata della necessaria documentazione. A titolo esemplificativo, rientrano in siffatta ipotesi la variazione della tipologia di fornitura, la variazione di sede, domicilio o indirizzo di recapito delle bollette.
2. Nel caso in cui la modifica richiesta comporti un intervento da parte del Gestore, verrà redatto un apposito preventivo tecnico-economico i cui termini di validità, accettazione ed esecuzione restano identici a quelli del preventivo per i nuovi allacciamenti.
3. Il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di non accettare la modifica richiesta, motivando il proprio diniego.
Articolo 32 - Subentro, riattivazione e voltura
1. Allorché l’utente subentri nell’utilizzo di una fornitura preesistente, inerente ad un punto di consegna disattivo, il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un contratto di somministrazione (subentro), provvedendo al pagamento dell’eventuale deposito cauzionale, dell’imposta di bolla, dei diritti fissi e delle spese per il ripristino del contatore.
2. E’ da considerarsi istanza di riattivazione la domanda di fornitura avanzata dal medesimo utente finale che aveva in precedenza richiesto la disattivazione del punto di consegna.
3. Qualora l’attivazione della nuova fornitura avvenga contestualmente alla cessazione del precedente contratto di somministrazione ed inerisca ad un punto di consegna ancora attivo, l’utente è tenuto alla stipula del contratto di somministrazione (voltura), ed al pagamento dell’eventuale deposito cauzionale, dell’imposta di bollo e dei diritti fissi. Allorché non sia possibile procedere alla chiusura del precedente contratto di fornitura per comprovata irreperibilità dell’intestatario, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere al soggetto volturante, qualora non sia proprietario dell’immobile presso cui è attivo il servizio, la delega rilasciatagli dal proprietario al fine di procedere alla richiesta di cessazione del precedente contratto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 28 (sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali), comma 6.
4. In caso di decesso dell’intestatario del contratto di somministrazione, l’erede, legittimo o testamentario, ovvero il soggetto con lo stesso residente che intenda richiedere la voltura del contratto in suo favore sarà esclusivamente tenuto al pagamento delle imposte fiscali di cui alla vigente normativa, nonché del corrispettivo dovuto a fronte dei consumi imputabili al precedente intestatario al momento della stipula contrattuale, che il Gestore provvederà a fatture mediante l’emissione della bolletta di cessazione; le condizioni di cui sopra devono essere attestate da idonea documentazione (stato di famiglia) o da relativa autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
5. Il volturante assume i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura, subentrando pertanto nella posizione debitoria allo stesso imputabile.
6. Gli eredi sono tenuti ad inoltrare al Gestore la comunicazione inerente il decesso dell’utente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento; qualora il Gestore venga a conoscenza dell’evento, senza che gli sia stato comunicato dagli interessati nel suddetto termine, il Gestore ha la facoltà di sospendere la fornitura, salvo gli eredi non procedano alla stipula di un nuovo contratto di somministrazione.
7. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura agli utenti che presentino posizioni debitorie nei confronti del medesimo, ancorché maturate per pregresse forniture, fintanto che non si provveda all’estinzione del debito; tale facoltà è esercitabile dal Gestore anche allorché la richiesta di fornitura pervenga da un soggetto residente con il debitore suddetto al momento dell’istanza di voltura, come da certificato anagrafico che il Gestore si riserva di richiedere, fermo restando il disposto di cui al comma 4 del presente articolo.
8. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 28 (Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali) del presente Regolamento.
Articolo 33 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
1. Fatti salvi i casi di cui all’art. 19 (Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura ed interventi sulle reti) del presente Regolamento, Il Gestore si riserva il diritto di sospendere l’erogazione della fornitura, dietro preavviso, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 12 (Tipologie di fornitura), 13 (Bocche antincendio), 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna), 17 (Divieto di subfornitura), 21 (Misure e controlli), 23 (Contatori e sistemi antiriflusso), 25 (Impianti e reti interni), 28 (Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali), 32 (Subentro, riattivazione e voltura), 35 (Prelievi abusivi), 71 (Pagamenti e penalità di mora) e 73 (Fallimento); ferme restando le prescrizioni di cui alla Carta dei Servizi, la riattivazione della fornitura è subordinata alla regolarizzazione della posizione da parte dell’utente e alla rimozione degli effetti dell’inosservanza delle disposizioni contrattuali violate, nonché al riconoscimento al Gestore dell’eventuale risarcimento dei danni.
2. In caso di inerzia da parte dell’utente nel riparare le perdite a valle del contatore, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura idrica, fintato che l’utente non provveda alla riparazione dell’impianto; il Gestore, in alcun caso, può ritenersi responsabile dei danni causati a soggetti terzi in conseguenza della perdita.
3. Le spese per la sospensione e la riattivazione della fornitura sono a carico dell’utente; i tempi di riattivazione della fornitura sono definiti dalla Carta dei Servizi.
4. La sospensione della fornitura non esonera l’utente dall’adempimento degli obblighi contrattuali, né determina in capo allo stesso diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennizzo.
5. Fermo restando il disposto di cui all’art. 57 (Modalità per la rateizzazione dei pagamenti ) della Carta dei Servizi, il Gestore prima di effettuare la sospensione del servizio o successivamente ad essa, allorché l’utente risulti inadempiente per morosità incolpevole, si riserva la facoltà di definire un piano di rateizzazioni finalizzato a sanare la posizione debitoria dello stesso; il mancato rispetto della dilazione concordata determina la revoca del beneficio e l’immediata sospensione del servizio, previo avviso all’Amministrazione di cui sopra.
6. Il Gestore è comunque tenuto all’osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di utenze non disalimentabili.
7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo, trascorsi giorni 30 dalla sospensione del servizio per le motivazioni di sopra, allorché l’’Utente non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione eliminando la causa e gli effetti della sospensione, il contratto si intenderà risolto per inadempimento e, di conseguenza, il Gestore provvederà alla rimozione del contatore e/o al sezionamento dell’allacciamento con oneri a carico dell’utenza.
Articolo 34 - Perdite occulte
1. L’utente è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli impianti idrici interni; lo stesso ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica dello strumento di
misura, pertanto non è contemplata, ad eccezione dell’ipotesi di cui al presente articolo, alcuna riduzione tariffaria per dispersioni o perdite inficianti gli impianti interni, o strumentazioni ad esso connessi, posti a valle del contatore, né il Gestore, direttamente o indirettamente, è tenuto a rispondere dei danni che potessero dagli stessi derivare.
2. Allorché si siano verificati consumi anomali per fughe o perdite nell'impianto interno, in caso di uso domestico, il Gestore su richiesta dell’utente attua una procedura per il ricalcolo delle bollette, con riduzione delle tariffe applicate; la perdita deve avvenire in una parte dell’impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso, non visibile e comunque non rilevabile in modo diretto ed evidente. L’agevolazione tariffaria è limitata al periodo di consumo compreso tra la data di ripristino dell’impianto interno e la data di lettura reale (tipo lettura: effettiva) indicata, a chiusura del periodo fatturato, nella bolletta immediatamente precedente quella contemplante i consumi “anomali” o, nel caso in cui questa sia stata emessa esclusivamente a fronte di consumi stimati, il termine iniziale per la definizione del periodo predetto è rappresentato dalla prima data di lettura reale (finale) rinvenibile nelle precedenti bollette.
3. Qualora l’utente, nonostante il Gestore abbia emesso due o più fatture contemplanti tutte consumi anomali e fermo restando il disposto di cui all’art. 37 (Xxxxxxx e verifica del misuratore) del presente Regolamento, non abbia provveduto ad effettuare controlli atti alla ricerca ed individuazione della perdita immediatamente dopo la ricezione della prima bolletta contemplante i suddetti consumi “anomali”, il Gestore procederà ad applicare la tariffa agevolata di cui sopra limitatamente al consumo riferibile all’ultimo periodo di fatturazione, individuando il termine iniziale e finale dello stesso con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. Al fine del riconoscimento della predetta tariffa agevolata, si considerano “anomali” i consumi superiori ad almeno il 30% della media dei consumi dei corrispondenti periodi relativi ai due anni precedenti. In caso di nuova utenza (utenza attivata da un tempo inferiore ad anni due) si è in presenza di un consumo anomalo allorché vengano addebitati consumi superiori ad almeno il 30% del consumo medio riferibile ad utenze con analoghe caratteristiche.
5. l’Utente dovrà presentare al Gestore, per iscritto, denuncia di xxxxxxx e, successivamente all’intervento di riparazione, la fattura attestante il ripristino dell’impianto rilasciata dalla ditta esecutrice, nonché la dichiarazione da questa fornita contemplante la puntuale descrizione delle caratteristiche della lesione inficiante l’impianto, redatto sul modulo fornito dal Gestore, atto alla definizione della riconducibilità della perdita alla fattispecie di cui al presente articolo. L’intervento di riparazione, anche a fronte della disposizione di cui al punto successivo, deve avere carattere risolutivo, tale da determinare il ripristino dell’impianto interno e la conseguente eliminazione della causa o concause di dispersione; l’intervento suddetto dovrà essere effettuato dall’utenza entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della bolletta contemplante i consumi anomali.
6. L’utente non potrà beneficiare della tariffa agevolata di cui sopra per più di una volta nell’arco del biennio successivo alla data di riparazione dell’impianto, come risultante dalla fattura di riparazione.
7. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono riconducibili alla fattispecie di cui al presente articolo le dispersioni idriche determinate da malfunzionamenti od anomalie inficianti le strumentazioni connesse all’impianto interno, quali, ad esempio, caldaie, impianti di climatizzazione (raffrescamento e/o riscaldamento), elettrodomestici di varia natura, nonché le perdite causate da malfunzionamenti degli scarichi che provochino uno scorrimento dell’acqua visibile o percepibile acusticamente.
8. Il Gestore, limitatamente al periodo di cui ai commi 2 e 3, fatturerà il quantitativo d'acqua eccedente il consumo medio dell’Utente, calcolato ai sensi dell’art. 46 della Carta dei Servizi, a tariffe ridotte (tariffa di prima fascia); al consumo in eccedenza di cui sopra non verranno applicate le tariffe relative al servizio di depurazione e fognatura.
Articolo 35 - Prelievi abusivi
1. Sono da ritenersi abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore od effettuati in assenza di un contratto di fornitura.
2. Parimenti è da ritenersi illegittimo qualunque prelievo non espressamente autorizzato dal Gestore.
3. Sono altresì da considerarsi abusivi il prelievo effettuato dagli idranti antincendio ad uso pubblico per finalità diverse dall’uso antincendio e l’applicazione di derivazioni di qualunque tipo, finalizzate a convogliare acqua, applicate alle bocche erogatrici di fontanelle pubbliche.
4. Allorché sia accertata la suddetta violazione, il Gestore provvederà ad imputare al soggetto autore dell’illecito la quantità d’acqua abusivamente prelevata, misurata o quantificata su base presuntiva, applicando la tariffa in vigore, salvo l’applicazione di una penale, pari ad euro 800,00, ed ogni altra azione connessa con la natura dell’illecito perpetrato.
Articolo 36 - Raccolta delle misure di utenza ed autolettura
1. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità di cui alla Carta dei Servizi ed in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione di Gestione di cui all’art. 3 del presente Regolamento. In ogni caso possono sempre essere effettuate, per motivi tecnici e amministrativi, letture supplementari.
2. E’ facoltà dell’Utente comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore (autolettura), secondo le modalità e tempi indicati dal Gestore in bolletta e nella Carta dei Servizi.
3. L’utente ha facoltà di richiedere al Gestore di ricevere la comunicazione del giorno e della fascia oraria in cui verranno effettuate le letture del misuratore, previa indicazione dei canali (riferimento telefonico per SMS/telefonata, indirizzo di posta elettronica) tramite i quali trasmettere tale informativa.
4. L’Utente il quale non abbia provveduto a comunicare i propri consumi mediante autolettura nei termini e con le modalità indicate dal Gestore, e fermo restando il rispetto dei tentativi minimi di raccolta del dato di misura di cui alla vigente normativa, è tenuto al pagamento della fattura contemplante gli importi “stimati”, ancorché gli stessi non corrispondano, per eccesso o difetto, ai consumi reali riscontrati dall’Utente, salvo possa essere imputabile al Gestore un palese errore nella procedura di stima. I criteri per il tramite dei quali il Gestore provvederà a determinare la stima sono disciplinati dalla Carta dei Servizi.
5. L’Utente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore o a soggetti dallo stesso incaricati, l’accesso al contatore per il rilievo delle letture; in caso di impossibilità di rilevare i consumi per mancato accesso al contatore per causa imputabile all’utente, lo stesso, a richiesta del Gestore, è tenuto a provvedere a comunicare la lettura o a consentire, con modalità da concordarsi, la rilevazione della suddetta.
6. In caso di perdurante impossibilità ad effettuare la lettura del contatore per cause non imputabili al Gestore, lo stesso si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, fintanto che l’utente non provveda a porre il Gestore nelle condizioni di rilevare la lettura.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, il Gestore ha la facoltà di procedere ad addebitare all’utenza consumi stimati, determinati con le modalità di cui alla Carta dei Servizi.
8. Nel caso di contatori riportanti sul totalizzatore l’indicatore del coefficiente moltiplicatore di misura, le quantità indicate saranno incrementate in funzione del moltiplicatore stesso.
9. Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni tariffarie od inerenti ad imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.
Articolo 37 - Consumi e verifica del misuratore
1. Il consumo idrico è contabilizzato mediante misuratore ed è espresso in metri cubi. Il Gestore è tenuto a procedere alla presa in carico del dato di misura e ad effettuare la validazione del dato fornito in conformità alla Carta dei Servizi; il Gestore fornisce immediato riscontro all’utente finale sulla mancata presa in carico della misura, comunicata mediante autolettura, al momento stesso della trasmissione del dato, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata, e procede successivamente alla validazione di tale valore entro nove giorni lavorativi, notificando all’utente l’eventuale mancata validazione. La validazione del dato rilevato dal Gestore non soggiace al termine predetto.
2. Il Gestore, allorché il dato di misura comunicato dall’utente non sia stato inizialmente preso in carico e/o non sia stato validato in quanto non conforme ai criteri adottati dal Gestore, ha facoltà di procedere, in un momento successivo ed in fase di fatturazione, valutato o verificato il dato, alla dichiarazione di ammissibilità dello stesso, nonché al suo utilizzo.
3. L’Utente, qualora imputi al misuratore un malfunzionamento nella contabilizzazione del dato di misura, può richiedere la verifica del misuratore mediante richiesta scritta con le modalità di cui alla Carta dei Servizi; la verifica metrologica sarà effettuata con le modalità e le tempistiche ivi contemplate.
4. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro misura rientra nei limiti di tolleranza definiti dalle norme vigenti.
5. In caso di accertato irregolare funzionamento, il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi stimati, di cui all’art. 47, comma 3, della Carta dei Servizi.
6. Nel caso in cui il Gestore rilevi una mancata contabilizzazione dei consumi, determinata da un blocco del contatore, lo stesso rideterminerà i consumi imputabili all’utenza, con le modalità di cui al comma precedente.
7. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell’Utente, ferma restando l’applicazione di una penale pari ad euro 800,00 e fatta salva la facoltà del Gestore di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 33 (Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto) del presente Regolamento e di promuovere ulteriori azioni di legge, il consumo è determinato dal Gestore ai sensi del comma 5 del presente articolo. In tali casi, il recupero dei consumi non addebitati all’intestatario del contratto sarà
effettuato retroattivamente per un periodo pari a quello di malfunzionamento per manomissione e comunque non superiore al limite temporale della prescrizione legale.
8. I costi di verifica, i quali variano in base al diametro del contatore, sono dettagliati sia nel Prezzario allegato al presente Regolamento e alla Convenzione di Gestione, sia sul sito Internet del Gestore e reperibili seguendo le indicazioni riportate in bolletta (rinvio al Prezzario), oppure possono essere richiesti presso lo sportello aziendale, lo sportello online o attraverso il servizio telefonico.
Articolo 38 - Responsabilità e divieti
1. Le Responsabilità del Gestore e dell’Utente, relativamente agli impianti e strumenti funzionali alla fornitura dell’acqua contemplati dal presente Regolamento, nonché inerenti ad inosservanze di obblighi, diritti e divieti derivanti dal contratto di somministrazione sono specificate e disciplinate nei singoli articoli inclusi nei Titoli precedenti, afferenti ciascuno a diversi aspetti del servizio e del rapporto contrattuale.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano nei successivi commi le principali responsabilità e divieti che risultano essere in capo a ciascuna parte.
3. Il Gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al punto di consegna, come meglio identificato nell’art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento, e dei danni che possono derivare da un malfunzionamento degli stessi. Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza dell’Utente posti a valle del punto di consegna.
4. L’intestatario del contratto deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, nonché a realizzare, a proprie spese e secondo le prescrizioni del Gestore, i manufatti (nicchia di alloggiamento o pozzetto) di cui all’art. 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna) del presente Regolamento.
5. L’utente è responsabile della buona conservazione del contatore e degli organi connessi, curandone il regolare funzionamento e riferendo tempestivamente al Gestore eventuali anomalie di funzionamento o manomissioni.
6. L’intestatario del contratto è altresì responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell’impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del contatore.
7. Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell’impianto di competenza del Gestore, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza.
8. E’ fatto assoluto divieto di:
- effettuare la subfornitura dell’acqua;
- utilizzare l’acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
- eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
- manomettere il contatore;
- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano;
- collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti
vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E’ inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- utilizzare l’impianto dell’acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
- manomettere sigilli posti sul contatore o sulla valvola di derivazione.
SEZIONE III - SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
TITOLO I: ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
Articolo 39 - Oggetto
1. La presente sezione del Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue industriali, delle acque meteoriche e altri tipi particolari di acque reflue di cui sia ammesso il recapito in rete fognaria pubblica.
2. Sono pertanto individuate le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari connesse all’esercizio e all’utilizzo del servizio, sono definiti i limiti di accettabilità per i reflui immessi nelle reti fognarie, nonché le norme per esercitare il controllo e le verifiche connesse alla determinazione del corrispettivo del servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione si applicano le norme generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall’inquinamento, nonché le linee guida predisposte dal Gestore.
Articolo 40 - Obbligo di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria
1. Per allacciamento si intendono tutte le opere necessarie al collegamento degli scarichi degli edifici alla pubblica fognatura, comprendenti pozzetti di ispezione e di raccordo, eventuali sifoni, giunti, pezzi speciali, valvole a clapet, regolatori di portata, esecuzione del foro sulla pubblica fognatura e quant’altro occorrente per un efficiente funzionamento.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate ai sensi della vigente normativa, originati all'interno delle zone servite, devono essere recapitati nella rete fognaria pubblica nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. Le zone servite da pubblica fognatura all'interno dei singoli agglomerati sono individuate dall'Ufficio d'Ambito.
3. In mancanza dell’individuazione delle zone servite da parte dell’Ufficio d’Ambito, nelle more della completa rilevazione delle reti fognarie, si considerano “zone servite” le aree poste ad una distanza per la quale, secondo le valutazioni del gestore, è tecnicamente ed economicamente fattibile realizzare il collegamento dello scarico. Ove esistenti, costituiscono riferimento in tal senso le deliberazioni assunte dai Comuni ai sensi della LR n. 62/1985.
4. Nel caso di zona servita in cui sia presente la rete fognaria ad una distanza per la quale sia tecnicamente ed economicamente fattibile realizzare il collegamento dello scarico (indicativamente entro i 50 metri, da valutare a cura e discrezione del Gestore), i titolari degli scarichi, di cui al comma 2, hanno l’obbligo di procedere ad allacciarsi alla pubblica fognatura; parimenti tale obbligo sussiste allorché l’insediamento sia nelle condizioni di avere un accesso diretto alla rete fognaria, mediante scarico a gravità o in pressione.
5. Gli scarichi in zone non servite da rete fognaria pubblica, dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa, nonché dal presente Regolamento.
6. Allorché il Gestore, in applicazione del Piano d’Ambito, esegua estensioni della rete fognaria, collegata, nel caso di rete nera o mista, ad idoneo impianto di trattamento, sarà inoltrata al Comune territorialmente competente richiesta di emissione di ordinanze comunali che richiamino i titolari degli scarichi esistenti di cui al comma 2 all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria.
7. Il comma precedente si applica anche nel caso in cui l’estensione della rete fognaria sia eseguita da soggetto diverso dal Gestore e comunque presa in carico ai sensi del precedente art. 9 (Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione-realizzazione delle reti e/o impianti di distribuzione idrica e fognaria).
8. Ferme restando le conseguenze di legge per il mancato rispetto delle ordinanze di cui al comma 6 del presente articolo, il Gestore procederà, previa diffida, alla realizzazione dell’allaccio, addebitandone il relativo costo all’utenza inadempiente, ed applicando, conseguentemente, la tariffa corrispondente all’uso, comprensiva delle quote del servizio di depurazione e fognatura.
9. Per quanto riguarda la disciplina degli scarichi di acque meteoriche non contaminate si rinvia all’art. 67 (Riduzione delle portate meteoriche immesse in rete fognaria) del presente Regolamento, fatta salva la procedura per la richiesta di allacciamento alla rete mista o bianca , per la quale trova applicazione il disposto di cui al successivo articolo 41 (Modalità di allacciamento alle reti fognarie pubbliche).
Articolo 41 - Modalità di allacciamento alle reti fognarie pubbliche
1. Il proprietario dell’immobile in favore del quale si vuole realizzare l'allacciamento presenta la relativa domanda al Gestore, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.
2. Le opere di allacciamento alle reti fognarie pubbliche dal punto di conferimento, posto in prossimità del confine di proprietà privata, fino alla rete fognaria pubblica ricevente, sono realizzate dal Gestore.
3. La manomissione del suolo pubblico e della fognatura pubblica, finalizzata all’immissione del nuovo allacciamento, può essere eseguita solo dal Gestore a spese dell’Utente, secondo le modalità di cui all’art. 42 (Ulteriori indicazioni per gli allacciamenti). Il Permesso di Costruire o la Denuncia di Inizio Attività, od altri atti amministrativi che autorizzano l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, non costituiscono titolo abilitativo per la realizzazione dell’allaccio in fognatura, la cui richiesta esplicita deve essere inoltrata al Gestore secondo le modalità di cui al comma 1.
4. La quota e il punto nel quale si deve allacciare la rete di fognatura interna vengono determinati dal Gestore. Le opere di allacciamento realizzate dal Gestore e le opere di allacciamento collaudate con esito positivo, per la porzione ricadente su suolo pubblico, costituiscono parte integrante della rete fognaria pubblica e sono da considerarsi a tutti gli effetti proprietà pubblica. Compete al titolare dello scarico la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ricadenti al di sotto dell’area non di proprietà pubblica, ivi compresa la pulizia anche mediante autospurgo del tratto di allacciamento fino alla condotta principale, fatto salvo che l’eventuale malfunzionamento, determinatosi da intasamento o altra disfunzione, non sia riconducibile ad anomalie funzionali afferenti alla condotta stessa.
5. Tutti i costi per la realizzazione delle opere di allacciamento sono a carico del richiedente e sono determinati in conformità al Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.
6. La tempistica per la preventivazione ed esecuzione dei lavori di allacciamento è definita nella Carta dei Servizi.
7. Successivamente alla formale accettazione da parte dell’Utente del preventivo ed al contestuale
pagamento, i lavori relativi alle richieste di allacciamento ritenute accoglibili saranno svolti dal Gestore nei tempi e con le modalità di cui alla Carta dei Servizi. Il pagamento del contributo di allacciamento non conferisce all’Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate. Il Gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione in conformità del presente Regolamento.
8. Per le zone non servite da pubblica fognatura, la richiesta di allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione rete.
9. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, l'allacciamento costituisce titolo valido per l’attivazione dello scarico.
10. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, il titolare per poter attivare tali scarichi dovrà ottenere l’autorizzazione prevista dalla vigente normativa.
11. L'allacciamento alle reti fognarie pubbliche è subordinato alla verifica da parte del Gestore della capacità idraulica delle reti fognarie e della potenzialità degli impianti di trattamento, nonché del rispetto delle prescrizioni e delle norme richiamate nel Regolamento e delle normative vigenti. L’allacciamento alla rete pubblica può essere negato nel caso di grossi quantitativi di acque bianche incompatibili con la capacità di smaltimento della condotta, nel caso di acque reflue con caratteristiche chimico/fisiche non compatibili con il trattamento finale, o nel caso di opere non conformi al progetto presentato.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di richiesta di modifica di un allacciamento esistente alla pubblica fognatura, richiesto dall’Utente per necessità di potenziamento o per risolvere un inconveniente igienico.
13. A fronte dell’attuazione di un intervento previsto dal Piano d’Ambito per il rifacimento di una rete fognaria, il Comune territorialmente competente ed il Gestore, prima dell’inizio dei lavori procederanno ad informare i proprietari degli immobili interessati. Il Gestore, durante l’esecuzione dei lavori di rifacimento della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l’allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. Qualora nella medesima via venga rilevato un edificio il cui scarico abbia un recapito diverso dalla pubblica fognatura, il Gestore provvederà a darne avviso scritto al proprietario, al fine di procedere alla regolarizzazione dello scarico.
14. Allorché sia in programma l’attuazione di un intervento previsto dal Piano d’Ambito per la costruzione di nuove reti di fognatura, il Comune territorialmente competente ed il Gestore, prima dell’inizio dei lavori, provvederanno a darne avviso a tutti i proprietari degli immobili interessati, informando dell’obbligo di allaccio alla nuova rete per le utenze domestiche ed assimilate, ancorché sia garantito lo scarico sino al momento della ricostruzione dei manufatti. Anche in questo caso, i nuovi allacci dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento ed il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori di costruzione della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica.
15. In casi eccezionali, in funzione della tipologia delle opere da realizzare ovvero in presenza di opere di urbanizzazione già in corso o di particolari criticità, le opere di allacciamento possono non essere realizzate dal Gestore; spetta comunque a quest’ultimo autorizzarne la realizzazione, prescrivendo il rispetto di specifiche norme tecniche e costruttive e riservandosi di effettuare la verifica tecnica, attraverso idoneo collaudo funzionale, dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Gli oneri del collaudo
sono a carico dell’Utente sono determinati nel Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.
Articolo 42 - Ulteriori indicazioni per gli allacciamenti
1. Ogni stabile deve essere allacciato alla rete fognaria separatamente; in casi particolari il Gestore, su specifica richiesta, potrà accettare, accogliendo la relativa istanza, che uno stesso condotto d’allacciamento sia posto a servizio di più proprietà. In tale caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca.
2. Per l’immissione nelle condotte di fognatura dotate di predisposizioni di xxxxxxxx si dovrà usufruire esclusivamente di queste, mentre, ove le medesime non siano previste od adeguate, il Gestore provvederà ad individuare il punto di immissione tecnicamente più idoneo.
3. E’ vietato l’allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica nel caso in cui le reti interne abbiano il fondo di scorrimento ad una quota inferiore rispetto all’estradosso della fognatura principale, salvo l’utenza non provveda all’inserimento di dispositivi di salvaguardia atti ad evitare rigurgiti (valvole di non ritorno, impianti di sollevamento); parimenti è vietato l’allacciamento di nuovi scarichi a gravità di xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Il Gestore, allorché l’utente non provveda a posizionare tali manufatti o gli stessi risultino inadeguati o malfunzionanti, non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dei danni derivanti da anomalie di funzionamento dell’impianto interno. E’ inoltre vietato l’allacciamento diretto alla rete fognaria di scarichi costituiti da tubazioni prementi senza l’inserimento di apposito pozzetto di smorzamento.
4. Sarà cura del Gestore provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti all’attuazione dell’allacciamento, come i permessi per l’occupazione di suolo pubblico e i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.
5. È facoltà del Gestore durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo; in tali casi l’allacciamento sarà eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto. La rete di raccolta interna alla proprietà privata dovrà, fra l'altro, tenere conto di tale vincolo.
6. Le specifiche norme tecniche e costruttive sono fornite e rese disponibili dal Gestore.
7. Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie delle reti fognarie che comportino modifiche agli allacciamenti preesistenti ovvero nei casi in cui risulti necessario ripristinare il regolare funzionamento degli stessi, il Gestore provvede all’esecuzione delle opere in suolo pubblico, nonché al rifacimento, riordino e ricostruzione degli allacciamenti stessi. Le opere suddette sono a totale carico del Gestore, qualora gli allacciamenti siano stati realizzati, collaudati con esito positivo o presi in carico, dall’attuale Gestore e/o da Gestori precedenti, o qualora gli allacciamenti preesistenti siano stati realizzati a regola d’arte ai sensi delle norme vigenti. Per gli interventi di cui sopra, la tempestività di realizzazione dell’opera sarà in funzione delle modalità e delle tempistiche previste per la manomissione del suolo pubblico concordate con il Comune territorialmente competente. In caso di opere a suo tempo realizzate direttamente dai privati non collaudate, non prese in carico dall’attuale Gestore o dai Gestori precedenti e comunque non realizzate a regola d’arte ai sensi del presente regolamento e delle norme vigenti, gli oneri relativi alla regolarizzazione e messa a norma dell’allacciamento saranno a carico dell’utenza, così come previsto nel caso di nuovi allacciamenti. Sono, inoltre, a carico dell’utenza tutti i costi degli interventi che si dovessero rendere necessari a
causa di scarichi non conformi esercitati in violazione dei divieti di cui al successivo art. 45 (divieti di scarico).
8. Qualora per necessità del titolare dell’allacciamento si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti, le medesime per la parte su suolo pubblico saranno eseguite dal Gestore a spese del titolare dell'allacciamento, mentre per la parte su suolo privato potranno essere realizzate direttamente dall’Utente previo nulla-osta da parte del Gestore.
Articolo 43 - Cameretta di ispezione e pozzetti di campionamento
1. Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria pubblica, devono passare attraverso una cameretta o un punto di ispezione (in tal caso dotato di braga), eventualmente di sifone e di valvola a clapet in relazione alle condizioni di cui all’art. 47 (Realizzazione delle reti di fognatura interna alla proprietà privata). La cameretta o il punto di ispezione sono realizzati all’interno della proprietà e devono essere facilmente accessibili ed avere dimensioni adeguate.
2. Per quanto riguarda gli scarichi soggetti ad autorizzazione e vincolati al rispetto dei limiti imposti, oppure esclusi dall'obbligo di Autorizzazione fino al permanere di determinate caratteristiche qualitative, l'Ufficio d’Ambito, sentito il Gestore, impone l'installazione di idonei pozzetti di campionamento o verifica anche al fine di intercettare ogni singola componente prima della confluenza con le reti di valle, o in corrispondenza dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica, immediatamente a monte della cameretta di ispezione di cui al comma 1.
3. I pozzetti di campionamento devono essere mantenuti puliti e accessibili al Gestore, il quale ha la facoltà di imporre l’installazione di un misuratore volumetrico o, in particolari casi, di portata e di un autocampionatore refrigerato per il monitoraggio quali-quantitativo degli scarichi di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui i reflui di cui sopra siano soggetti a pretrattamenti di depurazione, deve essere installato idoneo pozzetto di campionamento anche immediatamente a valle del sistema di trattamento. I pozzetti di campionamento del tipo indicato devono essere collocati prima del recapito locale delle acque meteoriche.
5. E’ assolutamente vietato utilizzare le caditoie stradali o le griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi di tipo diverso.
Articolo 44 - Xxxxxx Xxxxxx e fosse biologiche
1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (vasche Imhoff, fosse biologiche). Le reti di fognatura interne devono adeguarsi alla presente disposizione nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore.
2. Ferma restando l’esistenza di divieti da parte delle Autorità sanitarie competenti, il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.
3. A seguito della dismissione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici, previa autorizzazione di fattibilità da parte del Gestore, i titolari degli allacciamenti dovranno provvedere a loro cura e spesa alla bonifica dei manufatti, all'espurgo completo del materiale presente ed alla sconnessione delle
condotte di scarico da tali manufatti.
4. Tutti gli allacciamenti di fognatura alle reti fognarie pubbliche, non servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti tramite interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche), fatta salva la necessità del titolare dello scarico di adeguarsi ai criteri di cui sopra, una volta che si sarà provveduto a connettere le reti fognarie ancora sprovviste di tale servizio agli impianti di trattamento dei reflui urbani. Gli oneri per la manutenzione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici sono a carico del titolare dello scarico.
Articolo 45 - Divieti di scarico (immissione di reflui)
1. È vietata l'immissione in rete fognaria pubblica di reflui che possano:
- arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
- danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
- avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque recipienti;
- pregiudicare lo smaltimento dei fanghi, il quale deve avvenire in modo conforme dal punto di vista ambientale;
- pregiudicare il regolare funzionamento degli allacciamenti e delle reti fognarie.
2. In particolare è vietato lo scarico delle seguenti sostanze:
- benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosività o infiammabilità del sistema fognario;
- ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da olii da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali, o l'ambiente e che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rifiuti organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamenti di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici
od industriali;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- reflui contenenti sostanze inerti, granulari, sedimentabili, ghiaia, sabbia, argilla, ecc. che sedimentando sul fondo dei condotti fognari e/o vasche di depurazione ne riducano sezioni e volumi utili;
- liquami derivanti dallo svuotamento di cisterne, xxxxx xxxx o fosse settiche di insediamenti abitativi e non.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa per la violazione di specifiche disposizioni, gli eventuali danni derivanti alle reti ed agli impianti da comportamenti vietati, saranno addebitati ai responsabili.
Articolo 46 - Autorizzazione allo scarico
1. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche, ancorché decadenti da stabilimenti industriali, è sempre ammesso fatto salvo, per i nuovi edifici, l’obbligo di presentare domanda di allacciamento ai sensi dell’art. 40 (obbligo di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria) del presente Regolamento.
2. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi in rete fognaria di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia, di seconda pioggia passibili di contaminazione, e di lavaggio delle aree esterne sono soggetti a preventiva Autorizzazione, previo formale parere tecnico del Gestore relativamente all’ammissibilità dello scarico in riferimento alle caratteristiche tecniche e gestionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento finale.
3. Il titolare dello scarico dovrà presentare istanza di nuova autorizzazione allo scarico o rinnovo della stessa mediante la compilazione e l'inoltro della modulistica prevista, seguendo le modalità indicate nelle apposite sezioni del sito del Gestore e dell’Ufficio d’Ambito.
4. Il Gestore, durante la fase di istruttoria della pratica autorizzativa, ha la facoltà di effettuare i necessari sopralluoghi all’interno degli insediamenti produttivi e gli eventuali controlli quali-quantitativi sullo scarico oggetto di istanza. Nell’espressione del parere tecnico, il Gestore potrà subordinare il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico all’attuazione di interventi infrastrutturali e/o gestionali volti a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni del Regolamento e delle norme vigenti e senza che consegua alcun pregiudizio per l’esercizio delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.
5. Il Gestore esprimerà il parere di competenza applicando la tariffa secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.
6. L’Autorizzazione allo scarico è rilasciata dall’Autorità competente ai sensi della vigente normativa, a fronte del pagamento degli oneri di procedibilità.
7. L’atto autorizzativo contiene le norme comportamentali, gli obblighi e le prescrizioni cui il titolare dello scarico deve attenersi.
Articolo 47 - Realizzazione delle reti di fognatura interna alla proprietà privata
1. E’ fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare al proprio interno le reti di raccolta, come meglio specificato al comma successivo, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore. Per gli insediamenti esistenti, tale separazione dovrà essere effettuata in occasione della richiesta o del rinnovo di atti autorizzativi e permessi, nonché nel caso di interventi di ristrutturazione che prevedano interventi sulle reti,, o comunque dietro richiesta motivata del Gestore. In ogni caso gli oneri relativi alla realizzazione o alla modifica delle reti di fognatura interna risultano totalmente a carico del titolare degli scarichi.
2. La separazione delle reti interne all'insediamento deve riguardare, quantomeno:
- le acque reflue domestiche o assimilate (in rete nera);
- le acque meteoriche di prima pioggia o di lavaggio delle superfici esterne (in rete nera);
- le acque meteoriche diverse da quelle di cui sopra (in rete bianca);
- le acque reflue industriali qualora presenti (in rete nera).
3. Qualora invece la rete fognaria pubblica recipiente sia di tipo misto, le reti interne separate si dovranno unire all’interno della proprietà per essere allacciate in un unico punto.
4. In caso di comprovata impossibilità tecnica ad ottemperare a quanto sopra, è facoltà del Gestore consentire o definire altre soluzioni per lo scarico.
5. Le condotte e le colonne di scarico saranno eseguite con tubazioni ad elevate caratteristiche di levigatezza, inattaccabilità all'azione chimica, meccanica e termica delle acque di scarico. Le giunzioni devono avere un buon grado di elasticità, flessibilità e tenuta.
6. Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali da ovviare agli inconvenienti che possano derivare da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti e chiusure a perfetta tenuta idraulica, e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas, alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura. Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento e, in caso contrario, dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro, facilmente ispezionabile.
7. Gli apparecchi igienici devono essere muniti di chiusura idraulica a sifone. Le colonne discendenti da allacciarsi alla fognatura dovranno essere munite di ventilazione secondaria o dimensionate in modo da assicurare la ventilazione attraverso la stessa colonna; in tal caso esse dovranno essere prolungate sopra il tetto o terrazzo per un'altezza non inferiore ai 50 cm. Il loro allacciamento al collettore di scarico può essere diretto o indiretto, mediante interposizione di sifone (in tal caso dovrà essere collocato all'interno dell'area privata), salvo che la rete di ventilazione secondaria non sia collegata con il collettore di scarico. In tal caso se il privato intende installare, prima dell'innesto in fognatura, un sifone, esso dovrà essere a tenuta idraulica con esalatore e a sezione agevolmente controllabile.
8. Nei cortili comuni e nelle strade private la fognatura dovrà essere realizzata per tratti rettilinei con interposizione di pozzetto d’ispezione ad ogni cambiamento di direzione; la distanza fra pozzetto e pozzetto dovrà essere adeguata per consentire le eventuali operazioni di pulizia.
9. Quando le acque di scarico, che si riuniscono nei fognoli e nei canali privati, non siano sufficienti ad assicurarvi la circolazione e la nettezza, i proprietari degli stabili utenti della fognatura, dovranno
valutare la necessità di installare apparecchi automatici per la cacciata d'acqua, sufficienti per quantità e numero di scarichi.
10. Le canalizzazioni interrate per le acque nere o miste, che si trovano all'interno di proprietà private, non dovranno di norma essere collocate in aree edificate. I proprietari degli immobili posti in fregio a strade private o cortile con accesso su strade servite da pubblica fognatura dovranno provvedere alla costruzione di una regolare fognatura lungo le strade o i cortili stessi. Tali stabili sono soggetti a tutte le norme del presente Regolamento.
11. La realizzazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete fognaria interna ricompresa sino al limite della proprietà privata, da identificarsi con il margine della strada pubblica, saranno totalmente a carico del richiedente.
12. Le canalizzazioni dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con guarnizioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienze straordinarie. Il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire le portate previste, e la loro posa in opera a sufficiente profondità, con pendenza costante e regolare, non inferiore al 6 per mille, protetti da adeguato rivestimento salvo motivate deroghe concesse dal Gestore.
13. Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica e nel caso siano poste in vicinanza di alberi o piantumazioni è necessario porre attenzione al problema delle azioni esercitate dalle radici.
14. Nel caso la canalizzazione interna dovesse risultare più bassa della fognatura, od avere una pendenza riferita al punto di immissione inferiore al 6 per mille, il proprietario dovrà provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica munita di valvole di non ritorno e alloggiata in un pozzetto. In tali condizioni è obbligatorio installare sistemi di emergenza, di allarme e di sicurezza tali da garantirsi da possibili inconvenienti igienico-sanitari, oltre ad una cameretta di smorzamento prima dell’immissione a gravità nella pubblica fognatura.
15. La conduttura d'allacciamento dovrà essere collocata in opera, su sottofondo in sabbia, alla profondità prescritta dai tecnici del Gestore dalla quota del piano viabile o del piano di campagna.
16. Tutte le opere di canalizzazione interna sono considerate opere edilizie e quindi soggette alla disciplina del Regolamento Edilizio e d'Igiene vigenti.
17. Il Gestore non potrà ritenersi in alcun modo responsabile in ordine ad eventuali malfunzionamenti, determinati da difetti costruttivi, mancata manutenzione od inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, inficianti la rete fognaria privata interna e dei danni dalla stessa derivanti; l’utenza, di contro, è responsabile di qualunque danno od anomalie di funzionamento causati dalla stessa alla rete fognaria pubblica.
Articolo 48 - Condotte fognarie in uso a più utenti
1. Quando un fabbricato o una proprietà fossero divisi in più appartamenti di diversi proprietari, questi, di norma, sono obbligati ad unire le rispettive canalizzazioni per dare luogo ad una sola immissione nel condotto di fognatura stradale. Qualora ciò non risultasse tecnicamente possibile, sarà il Gestore a
stabilire il numero massimo di immissioni separate.
2. Per le proprietà intercluse è fatto obbligo di allacciamento ad una contigua rete di scarico privato che già immetta o che stia per essere immessa nella fognatura comunale. A tale scopo gli interessati, in mancanza di accordo xxxxxxx con il fondo servente, dovranno procedere ai sensi degli artt. 1032 e 1043 - secondo comma - del Codice Civile al fine di ottenere che, a mezzo di sentenza, venga costituito il passaggio coattivo. Allorché l'allacciamento stradale, eseguito a spese del fondo servente, non risultasse sufficiente a ricevere le nuove immissioni, chi abbia ottenuto di farlo dovrà eseguire a sue spese i lavori occorrenti a rendere l'allacciamento atto alla maggiore portata.
TITOLO II - AMMISSIBILITA’ DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA
Articolo 49 - Acque reflue domestiche
1. Le acque reflue domestiche sono definite dalla norma nazionale come "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" e dalla normativa regionale come "Le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni e, in quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, e in particolare provenienti da:
- laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all’utenza residenziale;
- vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- attività alberghiera e di ristorazione."
2. Sono altresì considerate acque reflue domestiche, le acque di scarico delle caldaie a condensazione e degli impianti di osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete/pozzo.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche non necessitano di preventiva autorizzazione e sono ammessi in pubblica fognatura previo permesso di allacciamento rilasciato dal Gestore del servizio e nel rispetto dei regolamenti approvati dall’Ufficio d’Ambito.
4. Non sono considerate scarichi le acque di condensa provenienti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione ambientale.
Articolo 50 - Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
1. Sono assimilate alle acque reflue domestiche ed a queste equiparate formalmente quanto alla disciplina e al regime autorizzatorio degli scarichi:
- le acque reflue assimilate ex lege per provenienza: in base alla normativa nazionale, di seguito riportate:
a. acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno
e/o alla silvicoltura;
b. acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c. acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d. acque reflue provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e. acque reflue provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
In riferimento alla suddetta lettera c), la materia prima lavorata si intende proveniente in maniera prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, se dall’attività suddetta si ricava più del 50% della materia prima lavorata annualmente.
- le acque reflue assimilate per qualità in base alla normativa regionale che fissa il contenuto limite di inquinanti in esse accettabili prima di qualsiasi trattamento, ad esclusione degli effluenti di allevamento e delle acque di raffreddamento.
- le acque reflue assimilate per provenienza e quantità: in base al seguente elenco (ricognitivo e non esaustivo) stabilito dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona, qualora il consumo d’acqua medio giornaliero sia inferiore ai 20 mc.:
x. Xxxxxxxxxx e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;
b. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi non asserviti ad un’attività di commercio al dettaglio svolta esclusivamente nel punto vendita cui i suddetti laboratori sono funzionalmente connessi;
c. Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona;
d. Piscine pubbliche, Stabilimenti idroponici e idrotermali (escluse le acque di contro lavaggio dei filtri);
e. Toelettatura cani;
f. Operazioni di verifica di tenuta idraulica di macchinari prodotti nello stabilimento;
In merito al requisito di base previsto dal R.R. n. 3/2006 (consumo medio giornaliero inferiore a 20 mc) si precisa che il consumo è inteso come prelievo, ossia come acqua approvvigionata e non come acqua scaricata e va comunque considerata in riferimento al tipo di attività o lavorazione specificata nell’elenco di cui sopra.
2. L’assimilazione di reflui derivanti da operazioni di pulizia e igienizzazione di locali, superfici e macchinari dovrà essere valutata caso per caso.
3. Le procedure per l’assimilazione alle acque reflue domestiche non sono ammesse nel caso di scarichi che contengano sostanze pericolose.
Articolo 51 - Acque reflue industriali
1. La vigente normativa definisce le acque reflue industriali come "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".
2. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi nella rete fognaria qualora preventivamente autorizzati dalla Provincia su parere dell'Ufficio d'Ambito, o direttamente dall’Ufficio d’Ambito se competente, in ogni caso sentito il Gestore.
3. L'accettabilità di uno scarico in fognatura ed i valori limite stabiliti nell'atto autorizzativo tengono conto delle caratteristiche dimensionali e tecniche dell’impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell’adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dalla vigente normativa nazionale e regionale.
4. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni ed ai valori limite approvati dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona e adottati dal Gestore del servizio, e contenuti nell'atto autorizzativo.
5. In assenza di limiti stabiliti nell'atto autorizzativo sono obbligatori i limiti stabiliti nelle vigenti norme in materia ambientale per lo scarico in rete fognaria. Qualora la rete fognaria non sia servita da depurazione, si applicano i limiti per scarico in acque superficiali.
6. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. Qualora nello scarico finale siano convogliate frazioni di acque reflue di diversa tipologia, l’acqua reflua scaricata è considerata nella inscindibile composizione dei suoi elementi: ad esempio, scarichi finali di reti interne che raccolgano acque reflue industriali e acque di dilavamento costituiscono, fermi restando gli eventuali obblighi di separazione vigenti in materia, scarichi di acque industriali, non rilevando che parte di essi siano composti da liquidi non derivanti dal ciclo produttivo. Lo scarico complessivo è soggetto ad autorizzazione unicamente come scarico industriale. Il prelievo per i campionamenti è tuttavia eseguito, al fine di garantire la rappresentatività delle analisi in relazione alla reale natura dello scarico dello specifico ciclo di lavorazione ed una efficace protezione dei corpi ricettori, salvo eccezioni dovute ad esempio ad impossibilità tecnica, sugli scarichi di ogni specifico ciclo produttivo, in idonei pozzetti, prima della confluenza con altri scarichi anche aventi natura diversa dalle acque reflue industriali.
8. I pozzetti di campionamento devono essere sempre accessibili ai soggetti incaricati del controllo per il campionamento.
9. Può essere richiesta, a spese del titolare, l'installazione di appositi dispositivi di controllo quali- quantitativo delle acque scaricate e di misura e registrazione delle portate.
10. Al fine della classificazione di uno scarico come industriale, gli insediamenti ove, pur non avendo luogo la produzione di beni, siano condotte attività economiche o di prestazione di servizi che generano scarichi di acque con caratteristiche diverse da quelle delle acque metaboliche o domestiche, sono considerati produttivi, ferma restando la disciplina in materia di assimilazione.
11. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali è soggetto a specifica tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico da applicarsi secondo le disposizioni dell'Ufficio d'Ambito.
12. Su richiesta esplicita del titolare dello scarico, il Gestore è tenuto a fornire i risultati delle analisi, per il solo utilizzo interno, relativo ad un campione prelevato nell’ambito dell’attività di controllo del Gestore stesso di cui all’art. 68 (sopralluoghi, accertamenti e controlli).
13. I valori di portata degli scarichi autorizzati sono in sede di rilascio dell’atto, dedotti dai valori dichiarati nel modulo di istanza di autorizzazione allo scarico e sono sottoposti a verifica di compatibilità con la rete fognaria e l’impianto di depurazione da parte del Gestore del servizio.
14. Previa verifica dell'adeguatezza della rete fognaria, l'Autorizzazione può stabilire in sede di rilascio o modificare in corso di validità dell’atto, a seguito di variazioni della situazione complessiva degli scarichi e delle reti, le modalità di scarico, con particolare riferimento ai valori di portata massima ammissibili ed alla modulazione nel tempo dello stesso.
15. Ai sensi dell’art. 17, comma 2 della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045, qualora intervengano modifiche strutturali dell'attività o dell'impianto, ovvero l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico la cui compatibilità con le condizioni che ne hanno determinato l’autorizzabilità non sia già assentita nell’atto autorizzativo in vigore, il titolare dell’autorizzazione dovrà preventivamente darne comunicazione all’autorità competente che valuterà la necessità di rilasciare una nuova autorizzazione.
16. Qualora tale circostanza sia verificata d’ufficio, il titolare dello scarico verrà informato della necessità di attivare la procedura di cui al comma precedente.
17. L’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione e al controllo può, assegnando idonei tempi di adeguamento, modificare motivatamente le condizioni accettabilità contenute nell’atto autorizzativo.
Articolo 52 - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
1. La vigente normativa regionale definisce acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta acque meteoriche ove si intende per evento meteorico una o più precipitazioni, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.
2. Le acque di prima pioggia e quelle provenienti da operazioni di lavaggio delle aree esterne derivanti dalle superfici scolanti potenzialmente inquinate, pertinenza di installazioni in cui si svolgono le attività stabilite dalla regolamentazione regionale, sono ammesse nella condotta adibita al trasporto delle acque nere o miste, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni ed dei valori limite contenuti nell'atto autorizzativo.
3. Gli scarichi di acque di prima pioggia e di acque provenienti da operazioni di lavaggio delle aree esterne di cui al precedente comma sono ammessi nella rete fognaria qualora preventivamente autorizzati dalla Provincia su parere dell'Ufficio d'Ambito, o direttamente dall’Ufficio d’Ambito se competente, sentito il Gestore.
4. L'accettabilità di uno scarico in fognatura ed i valori limite stabiliti nell'atto autorizzativo tengono conto
delle caratteristiche dimensionali e tecniche dell’impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell’adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dalla vigente normativa nazionale e regionale
5. Alle medesime disposizioni sono assoggettate le acque di seconda pioggia nel caso ne sia accertato l’inquinamento in conformità alle procedure previste dalla vigente normativa.
6. Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti di pertinenza agli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sono soggette al solo permesso di allaccio ed alla installazione di un disoleatore e di un pozzetto di ispezione prima dell'ingresso nella rete nera o mista.
7. In assenza di limiti stabiliti nell'atto autorizzativo sono obbligatori i limiti stabiliti nella vigenti norme in materia ambientale per lo scarico in rete fognaria. Qualora la rete fognaria non sia servita da depurazione, si applicano i limiti per scarico in acque superficiali.
8. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne è soggetto alla medesima tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico di cui al precedente art. 51 (Acque reflue industriali), comma 11.
9. Sono soggette ad autorizzazione anche le acque di prima pioggia provenienti da “superfici scolanti a ridotto impatto ambientale” il cui recapito è ammesso anche in rete bianca.
10. I valori di portata degli scarichi autorizzati sono in sede di rilascio dell’atto, dedotti dai valori di superficie scolante dichiarati nel modulo di istanza di autorizzazione allo scarico e sono sottoposti a verifica di compatibilità con la rete fognaria e l’impianto di depurazione da parte del Gestore del servizio.
11. Previa verifica dell'adeguatezza della rete fognaria, l'Autorizzazione può stabilire in sede di rilascio o modificare in corso di validità dell’atto, a seguito di variazioni della situazione complessiva degli scarichi e delle reti, le modalità di scarico, con particolare riferimento ai valori di portata massima ammissibili ed alla modulazione nel tempo dello stesso.
12. Ai sensi dell’art. 17, comma 2 della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045, qualora intervengano modifiche strutturali dell'attività o dell'impianto, ovvero l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi una variazione areale o di utilizzo delle superfici scolanti, il titolare dell’autorizzazione dovrà preventivamente darne comunicazione all’autorità competente che valuterà la necessità di rilasciare una nuova autorizzazione.
13. Qualora tale circostanza sia verificata d’ufficio, il titolare dello scarico verrà informato della necessità di attivare la procedura di cui al comma precedente.
14. L’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione e al controllo può, assegnando idonei tempi di adeguamento, modificare motivatamente le condizioni accettabilità contenute nell’atto autorizzativo.
Articolo 53 - Acque di pioggia non soggette ad autorizzazione
1. Le acque meteoriche raccolte sui piazzali di pertinenza di attività non riconducibili a quelle regolamentate dalla normativa regionale non sono soggette a preventiva autorizzazione allo scarico.
2. Tali acque, sono di norma convogliate in acque superficiali o in fognatura bianca e non possono essere
immesse nella fognatura nera.
3. Qualora, in mancanza di recapiti alternativi, ne venga richiesta l’immissione in fognatura mista, la ditta deve attuare tutti i possibili apprestamenti e accorgimenti operativi per evitare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tali da provocare l’inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento (queste ultime non dovranno infatti contenere sostanze in qualche modo correlabili all’attività svolta o conseguenti ad una non corretta gestione delle superfici impermeabili dell’insediamento) o problemi idraulici alla rete.
4. Per tali immissioni in rete fognaria può essere prevista una specifica tariffazione.
Articolo 54 - Scarichi di sostanze pericolose
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano, ai sensi degli artt. 108 e ss. del D.Lgs. 152/2006, agli stabilimenti per i quali siano contemporaneamente verificate le due condizioni concorrenti sottoesposte:
a) l’attività comporti la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
b) negli scarichi sia accertata la presenza delle suddette sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere, come aggiornate ai sensi del punto 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
2. Al fine della verifica della condizione riportata sotto la lett. a) del comma precedente, è necessario che la presenza di sostanze pericolose sia collegata, direttamente o indirettamente, al ciclo produttivo da cui origina lo scarico. E’ esclusa in tal senso la rilevanza di situazioni accidentali implicanti la presenza negli scarichi di sostanze pericolose, ma rilevano le situazioni prevedibili in relazione all’organizzazione dell’attività, seppur occasionali, da cui scaturisca detta presenza ai fini della produzione, trasformazione o utilizzazione.
3. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l’autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza, espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante, e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui all’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
4. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela di cui all’art. 121 del Decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, in sede di rilascio dell’autorizzazione l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona fissa valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101. A tal fine, per ciascuna delle sostanze pericolose della tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 presenti nello scarico ai sensi dei commi 1 e 2, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona, sulla base del parere rilasciato da ARPA ai sensi della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045, può ridurre i valori limite di cui alla tabella 3 colonna “scarico in fognatura” fino ai valori ritenuti opportuni, tenendo conto anche delle caratteristiche dell’impianto di trattamento finale e del
grado di abbattimento garantito dai processi depurativi presenti presso tale impianto nei confronti delle sostanze suddette.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell’art. 124, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5 riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona e/o il Gestore può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri da 1 a 10, 12, e da 15 a 18 della tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
7. Non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del D.Lgs. 152/2006. In sede di autorizzazione l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.
Articolo 55 - Acque prelevate per scopi geotermici
1. Le acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di “pompa di calore”, devono essere recapitate in ordine preferenziale:
a. nella stessa falda da cui sono state prelevate;
b. in corpo idrico superficiale;
c. nella rete fognaria bianca;
d. nella rete fognaria mista.
2. E’ fatto divieto lo scarico in “fognatura nera” delle acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di “pompa di calore”.
3. Allo scarico di acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di “pompa di calore” in fognatura mista si applica la tariffa di fognatura e depurazione. Pertanto ogni anno deve essere presentata la denuncia del volume scaricato (in analogia a quanto già avviene per gli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia). Ai fini del calcolo della tariffa, data la tipologia di acque scaricate, si utilizza la formula prevista per le acque reflue industriali di raffreddamento indiretto (acque non contaminate, con caratteristiche identiche a quelle dell’acqua prelevata).
4. L'Autorità Competente, previo parere obbligatorio del Gestore, potrà prescrivere l’adozione di idonei sistemi di riutilizzo delle stesse che limitino al minimo indispensabile la portata di scarico al fine di renderla compatibile con il processo di trattamento dei reflui urbani e con la capacità idraulica delle reti e degli impianti.
Articolo 56 - Acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici, non è consentito.
2. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza resi necessari da motivi contingibili ed urgenti di tutela della salute umana, può essere ammesso in rete bianca o mista quando non vi siano alternative in base alla qualità dello scarico, previa verifica della compatibilità con i processi depurativi adottati dagli impianti di trattamento dei reflui urbani e con il regolare funzionamento delle reti e con la capacità idraulica del recettore. In ogni caso lo scarico sarà ammesso per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica. La raccolta e la misura, all’interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico, delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza di siti contaminati deve essere effettuata separatamente dagli altri scarichi. E’ comunque vietato diluire con acque derivanti dalle operazioni di cui sopra gli altri scarichi di acque reflue industriali, qualora presenti.
3. Qualora ammesso lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi è soggetto a specifica tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico.
Articolo 57 - Acque da raffreddamento indiretto
1. Le acque di raffreddamento indiretto, ancorché caratterizzate dall’assenza di contatto con sostanze inquinanti, seguono la disciplina e il regime autorizzatorio delle acque reflue industriali, ed il recapito è ammesso in ordine preferenziale:
a. in corpo idrico superficiale;
b. nella rete fognaria bianca;
c. nella rete fognaria mista.
Articolo 58 - Quadro di sintesi dei recapiti ammessi per gli scarichi di cui agli art. 55, 56, 57.
1. Relativamente alle tipologie di reflui in esame, si evidenzia il seguente quadro di sintesi:
- di norma, divieto di immissione nella rete nera:
- immissione nei recapiti della seguente tabella nell’ordine preferenziale da sinistra a destra alle condizioni specificate:
REFLUI | nella stessa falda da cui sono prelevate | in corpo idrico superficiale | nella rete bianca | nella rete mista | nella rete nera |
Acque di raffreddamento indiretto | NO | SI (limiti tab. 3 - scarico in c.i.s) | SI (limiti tab. 3 - scarico in c.i.s) | SI (limiti tab. 3 - scarico in fog.) | NO * |
Acque geotermiche | SI | SI | SI | SI | NO * |
Acque di bonifica | NO | SI (limiti tab. 3 - scarico in c.i.s) | SI (limiti tab. 3 - scarico in c.i.s) | SI (limiti tab. 3 - scarico in fog.) | NO * |
* Fatti salvi casi eccezionali e situazioni già in atto
Articolo 59 - Regime autorizzatorio degli scarichi di cui agli artt. 55, 56 e 57
1. Le acque di raffreddamento indiretto seguono il regime autorizzatorio delle acque reflue industriali. Nelle more di un atteso provvedimento di riordino organico della materia, nel caso in cui lo scarico in esame sia l’unico proveniente dallo stabilimento (fatte salve le acque reflue domestiche) ed il recapito la rete bianca, l’istanza va inoltrata direttamente all’Ufficio d’Ambito e l’autorizzazione è sostituita da un atto di assenso rilasciato dal medesimo Ente acquisito il parere di Provincia e Gestore.
2. Le acque di bonifica sono per legge escluse dall’AUA. Nel caso in cui il recapito sia la rete bianca, l’istanza va inoltrata direttamente all’Ufficio d’Ambito e l’autorizzazione è sostituita da un atto di assenso rilasciato dal medesimo Ente acquisito il parere di Provincia e Gestore.
3. Considerato che il prelievo di acque sotterranee per usi geotermici a bassa entalpia è presidiato, ai sensi della vigente disciplina regionale, dalla Provincia, è demandata alla stessa in sede di autorizzazione/concessione del prelievo il rilascio delle indicazioni/prescrizioni/atti autorizzativi per la corretta gestione dello scarico tenuto conto anche della natura dell’attività da cui proviene.
Articolo 60 - Acque di scarico contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità
1. Qualora le acque reflue, soggette a limiti di accettabilità, contengano o possano contenere sostanze inquinanti, non contemplate dalle Tabelle dei limiti di accettabilità in rete fognaria pubblica, richiamate dal presente Regolamento, il Gestore potrà proporre all’Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, in sede di autorizzazione allo scarico, limiti e prescrizioni specifiche per tali sostanze.
Articolo 61 - Scarichi di ospedali e laboratori medici
1. Le acque di scarico provenienti da ospedali, case di cura, laboratori specialistici, ambulatori e altre strutture in cui sono impiegate apparecchiature per analisi che possono utilizzare sostanze pericolose e/o dalle quali possono essere generate acque contenenti microrganismi patogeni di varia natura, il Gestore, a seguito di opportune verifiche analitiche e controlli all’interno degli insediamenti, può richiedere all’Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, in sede di autorizzazione allo scarico, un adeguato trattamento di grigliatura e disinfezione, prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di batteri patogeni. Il Gestore fornirà parere su tipo e modalità di gestione del presidio depurativo interno da adottare.
2. Di norma, l’immissione in fognatura degli scarichi provenienti dalle strutture di cui al presente articolo, deve essere legittimata da un preventivo atto dell’ente competente (a titolo esemplificativo, autorizzazione, assimilazione, dichiarazione di esclusione dal regime autorizzatorio) conseguente a specifica istanza.
Articolo 62 - Scarichi di distributori e autolavaggi
1. Le acque di scarico provenienti da distributori di carburanti dovranno dotarsi di impianto di trattamento delle acque meteoriche o di prima pioggia costituito almeno da una efficace dissabbiatura ed una successiva disoleatura in cui sia installato un filtro a coalescenza, per una migliore efficacia di trattenimento delle sostanze oleose. Gli scarichi di acque reflue industriali provenienti da impianti di autolavaggio dovranno essere dotati di idoneo impianto di trattamento costituito da moduli di tipo fisico, e/o di tipo chimico-fisico e/o di tipo biologico, e di tutte le possibili combinazioni degli stessi in grado di rimuovere acque contenti materiali decantabili, grassi/oli minerali e idrocarburi non emulsionati e detergenti.
2. Non sono soggette ad autorizzazione per lo scarico in fognatura le acque di pioggia provenienti da distributori pubblici di soli carburanti gassosi e da distributori di carburanti liquidi ad uso privato, essendo questi ultimi tenuti al rispetto delle indicazioni di cui al successivo periodo.
L'installazione di distributori di carburanti liquidi ad uso privato su piazzali collegati a pubblica fognatura (mista o bianca), dovrà essere comunicata al Gestore, che potrà richiedere, al fine di evitare l'immissione nella rete di idrocarburi per dilavamento o piccoli sversamenti, che:
- l'area sottostante il serbatoio sia impermeabilizzata e dotata di pendenza tale da far convergere le acque di dilavamento verso un pozzetto;
- detto pozzetto vada a convogliare le acque raccolte verso un idoneo apparato disoleatore;
- a valle del trattamento sia realizzato un pozzetto di ispezione e verifica dedicato.
Articolo 63 - Scarichi da attività di ristorazione
1. Con riferimento al comma 2 dell’art. 45 (Divieti di scarico- immissioni di reflui), le acque di scarico provenienti da attività di ristorazione dovranno essere sempre dotate di degrassatore da posizionare a monte della immissione in fognatura, al fine di evitare l’ingresso di rifiuti di origine organica che possano creare problemi di ostruzione sia nelle condotte private che nella fognatura pubblica.
2. Tale dispositivo dovrà essere soggetto a controlli periodici e a regolare pulizia, con la conseguente gestione dei rifiuti risultanti nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 64 - Scarichi di sostanze radioattive
1. Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive, saranno osservate le disposizioni e le cautele stabilite dal D.Lgs. n° 230/95 e sue successive modifiche e integrazioni.
Articolo 65 - Definizione dei valori limite di accettabilità per le acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
1. I valori limite di accettabilità in pubblica fognatura per le acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I valori limite sono stabiliti in sede di autorizzazione, anche in senso meno restrittivo rispetto ai valori stabiliti dalla vigente normativa, purché siano rispettate le condizioni sotto elencate:
- la richiesta di modifica in senso meno restrittivo rispetto ai valori di cui sopra (in seguito “deroga”) non riguardi i parametri per i quali la deroga è vietata dalla vigente normativa;
- la richiesta di deroga sia motivata;
- non venga compromessa la funzionalità dei manufatti fognari e sia escluso il rischio di danni all’ambiente;
- la fognatura confluisca in un impianto di depurazione;
- l’impianto di trattamento finale presenti le seguenti caratteristiche:
o una potenzialità di progetto > 400 A.E.;
o un processo di depurazione idoneo a trattare lo scarico;
o una adeguata capacità depurativa residua, fermo restando che la potenzialità dell’impianto, ovvero il carico depurabile, è riservato prioritariamente agli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle acque reflue domestiche e industriali conformi ai limiti di legge già allacciati alla rete fognaria o il cui allacciamento sia già stato previsto, e solo secondariamente agli scarichi di acque reflue in deroga;
- l’effluente dell’impianto di trattamento finale rispetti i limiti di emissione vigenti;
- non sia compromesso l’eventuale riuso o pregiudicata la possibilità di riutilizzo delle acque depurate e dei fanghi prodotti dall’impianto di trattamento.
3. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona istruisce la richiesta motivata di deroga acquisendo il parere tecnico del Gestore, che dovrà tener conto quantomeno della natura della rete fognaria, della presenza di scaricatori di piena a valle dello scarico, della tipologia di trattamento del depuratore al quale confluisce lo scarico, dello stato ambientale complessivo dei corpi ricettori, in funzione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico e della tipologia di attività all’origine dello stesso.
4. La durata della deroga o la sua modulazione temporale è stabilita in autorizzazione, nella quale possono altresì essere imposte prescrizioni integrative a tutela della rete fognaria e dell’impianto di depurazione. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona si riserva la facoltà di ritirare o modificare la deroga concessa al verificarsi di mutamenti alle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, ed in tal caso assegna al titolare dello scarico un periodo di tempo, a proprio parere congruo, entro il quale il suddetto titolare possa adeguarsi alle nuove condizioni.
5. La concessione e la fruizione della deroga influiscono sull’entità del canone di fognatura e depurazione secondo la tariffa stabilita dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona.
6. Possono essere indirizzate all’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione richieste di scarico in regime di deroga temporanea, qualora si verifichino cause di momentanea impossibilità al rispetto dei limiti allo scarico vigenti, sia accidentali - come nel caso di guasti - sia programmate - come nel caso di adeguamenti o manutenzione straordinaria degli impianti. Costituisce caso speciale di deroga temporanea ex ante la disciplina della messa a punto funzionale degli impianti di cui al successivo art. 66 (Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento).
7. Ai fini della valorizzazione in via definitiva dei limiti di deroga, l’Ufficio d’Ambito basa le proprie valutazioni sull’analisi effettuata allo scarico. Nelle more di tale determinazione i limiti di deroga sono stabiliti in via provvisoria secondo quanto richiesto nell’istanza o, in mancanza, nella misura massima pari al corrispondente limite di legge, incrementato del 50%.
8. Per l’acquisizione dei dati analitici per la valorizzazione in via definitiva dei limiti di deroga, l’Ufficio d’Ambito prescrive in sede di autorizzazione, o di modifica dell’autorizzazione vigente, n. 4 analisi, a distanza di tempo non inferiore al mese, da effettuarsi entro un anno dalla notifica dell’atto di autorizzazione o di modifica, per i parametri indicati in autorizzazione, da laboratorio accreditato per i parametri prescritti.
9. Qualora il richiedente non provveda a fornire i referti analitici di cui al precedente comma entro il mese successivo allo scadere del primo anno di vigenza dell’autorizzazione o dell’atto di modifica, fermi restando gli aspetti sanzionatori di cui all’art. 133 del D.Lgs. 152/2006, l’Ufficio d’Ambito non potendo stabilire in via definitiva i limiti di deroga, fissa per lo scarico i limiti di legge.
10. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 7, l’Ufficio d’Ambito terrà adeguatamente conto delle analisi effettuate dal Gestore.
Articolo 66 - Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento
1. L’Ufficio d’Ambito, sentito il Gestore del servizio e, nel caso di scarichi di sostanze pericolose, anche l’ARPA, nell'istruire l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterna può stabilire, su istanza dell’Utente, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un periodo di tempo non superiore a mesi tre dall’attivazione dello scarico, eventualmente prorogabile a fronte di motivata richiesta.
2. Con l’autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, comprensiva delle procedure di sicurezza e di emergenza; tale disciplina definisce i valori limiti di emissione da rispettare nel periodo indicato, ferma restando l’inderogabilità dei valori limite per i quali la deroga è vietata dalla vigente normativa.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di autorizzazione deve contemplare la motivata richiesta di assegnazione di un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento e la relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere la prevista fase di avvio.
4. Per le acque di prima pioggia, la disciplina di cui al comma 2 tiene conto della documentazione tecnica fornita ai fini della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione.
5. Il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare controlli periodici di riempimento, l’adeguata pulizia e la manutenzione ordinaria dei presidi depurativi sopra indicati, con la conseguente gestione dei rifiuti risultanti nel rispetto della normativa vigente. Alla denuncia annuale dei volumi scaricati, dovranno essere allegati i formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) compilati in occasione dello smaltimento degli stessi.
Articolo 67 - Riduzione delle portate meteoriche immesse in rete fognaria
1. Al fine di conseguire l'obiettivo della riduzione delle portate meteoriche drenate dai sistemi di raccolta, il vigente Programma di Tutela ed Uso delle Acque lombardo richiede una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, in via subordinata, in corpi d’acqua superficiali. Tale indicazione di carattere generale è peraltro da valutare in relazione alle aree di risalita della falda ed alle specifiche situazioni locali, con possibile diverso approccio sotto il profilo della scelta del ricettore più opportuno. In generale la riduzione delle portate meteoriche immesse in rete fognaria è attuata in applicazione del criterio dell’invarianza idraulica così come regolamentato dalla normativa regionale in materia, applicabile a tutti gli interventi urbanistici ed edilizi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.
2. In linea generale le acque bianche non contaminate dovranno essere smaltite in loco se la situazione geologica locale lo consente o trattenute temporaneamente mediante dispositivi di invaso.
3. Lo scarico in rete fognaria dovrà esse regolato nel rispetto dei valori massimi ammissibili previsti dalla regolamentazione regionale in materia, così come pure dovrà essere valutata l’eventuale gestione delle acque di prima pioggia secondo quanto indicato nello specifico Regolamento Regionale.
4. In ogni caso il gestore si riserva la possibilità di accettare una portata con valori limite più restrittivi in funzione della capacità della rete a valle.
Articolo 68 - Sopralluoghi, accertamenti e controlli
1. Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle apparecchiature utilizzate dall’Utente al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l’osservanza delle prescrizioni relative allo scarico.
2. L’Utente riconosce al personale del Gestore ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, l’ispezione delle condotte per la verifica degli allacciamenti, la riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore e, nel caso di insediamenti produttivi, le operazioni di controllo dello scarico di acque reflue industriali, come meglio specificato al comma 7.
3. Le spese sostenute per sopralluoghi presso le proprietà private, nel caso in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Utente in ordine ad eventuali inconvenienti igienico-sanitari o strutturali che avessero comportato la necessità di effettuare ispezioni e interventi sulle reti private, compresi i costi sostenuti per sostituzioni e/o riparazioni, sono esclusivamente a carico del Utente.
4. L’Ufficio d’Ambito, in attuazione del Programma di Controlli, approvato di anno in anno, o a seguito di particolari esigenze, effettua, anche avvalendosi della struttura del Gestore, secondo le modalità previste nella Convenzione di Gestione, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
5. L’ispezione presso lo stabilimento industriale, il prelievo e le analisi dei campioni, configurano attività amministrative per le quali l’unica garanzia da assicurare è quella prevista dal combinato disposto dagli artt. 15 della L. 689/81 e dall’art. 223 del disp. att. del Codice di procedura penale. Pertanto, i
dipendenti designati dall’Ufficio d’Ambito, che agiscono in qualità di pubblici ufficiali - agenti accertatori amministrativi, si recano senza preavviso, eventualmente accompagnati da tecnici del Gestore, presso l’insediamento per l’effettuazione del sopralluogo.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico. La vigente normativa sanziona penalmente il comportamento del titolare dell'autorizzazione qualora fosse volto ad impedire il controllo da parte dei dipendenti incaricati dell'Ufficio d'Ambito.
7. Il Gestore, ai sensi del comma 2 dell’art. 128 del D.Lgs 152/06, organizza un servizio di controllo degli insediamenti produttivi, del quale è responsabile, ai fini di assicurare il corretto funzionamento del pubblico sistema di fognatura e depurazione. Il personale del gestore è quindi legittimato a svolgere tutti i controlli necessari, quando lo ritenga opportuno e senza alcun preavviso, sul refluo immesso in fognatura attraverso i pozzetti direttamente accessibili all'esterno dell'insediamento, e, col consenso del titolare, anche sulle modalità di formazione dello scarico finale all'interno dell'insediamento stesso.
8. Il controllo di cui al comma 7, il quale non ha carattere sostitutivo dei controlli attribuiti dalla legge alle autorità competenti, ha natura tecnica e non amministrativa, pertanto ha come obiettivi essenziali:
- verificare gli scarichi a fini tariffari;
- evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e all’impianto di depurazione;
- proporre all’Ufficio d’Ambito per la relativa approvazione le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori di emissione che gli scarichi devono rispettare;
- segnalare gli scarichi di maggior rischio dal punto di vista della presenza di situazioni di violazione;
- in generale, garantire la corretta gestione della rete e degli impianti.
SEZIONE IV - TARIFFE E FATTURAZIONE
Articolo 69 - Corrispettivo del servizio, tariffe e corrispettivi accessori
1. Il corrispettivo del servizio idrico integrato, relativo alla somministrazione d’acqua, è costituito dalla tariffa di vendita, dalla quota fissa e dall’imposta sul valore aggiunto. La quota fissa e le tariffa di vendita sono deliberate dall’Autorità d’Ambito.
2. Per quanto riguarda gli usi civili e gli usi industriali assimilati, la tariffa è differenziata secondo le tipologia di fornitura di cui all’art. 12 (Tipologie di fornitura) del presente Regolamento ed è strutturata secondo diversi scaglioni tariffari. Nel caso in cui l’utenza sia allacciata alla pubblica fognatura, il prezzo del servizio idrico include anche le tariffe di fognatura e depurazione, ivi comprese le relative quote fisse.
3. Nella vigenza del contratto di somministrazione, previa autorizzazione dell’Autorità d’Ambito, le tariffe e le quote fisse potranno subire variazioni, nei limiti della normativa, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale, fermo restando l’obbligo del Gestore di riportare in bolletta le suddette variazioni e fatto salvo il diritto di recesso da parte dell’Utente, ai sensi dell’art. 30 (Durata e recesso). Nel caso di variazioni dei corrispettivi del servizio, dovute a motivi tariffari o fiscali, il Gestore applicherà le suddette eventuali variazioni in conformità di quanto stabilito dall’Autorità competente.
4. Qualunque imposta e tassa stabilita dalla normativa vigente a carico dell’intestatario della fornitura deve essere corrisposta al Gestore unitamente all’importo fatturato per la fornitura effettuata.
5. Il Gestore provvederà ad applicare eventuali agevolazioni tariffarie stabilite dall’Autorità competente.
6. Possono essere inseriti in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, come, a titolo esemplificativo, spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto), imposta di bollo gravante sui contratti, arrotondamenti, interessi moratori determinati da ritardati pagamenti delle fatture e oneri di perequazione.
7. Il Gestore è tenuto ad indicare in bolletta, unitamente all’importo da corrispondersi, anche la causale dello stesso. Tali importi sono determinati dalla legge o dalle Autorità competenti, od approvati dall’Autorità d’Ambito, in quanto inclusi nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
8. Per gli scarichi di acque reflue industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I criteri di applicazione ed i relativi coefficienti sono stabiliti dall’Autorità competente in base alle disposizioni normative in materia.
9. Per gli Utenti allacciati al pubblico acquedotto e che esercitano esclusivamente scarichi domestici, l’addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella stessa bolletta di consumo dell’acqua.
10. Allorché l’utenza si approvvigioni in tutto od in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e sia allacciato alla pubblica fognatura, il Gestore provvederà ad applicare al volume idrico dichiarato, ai sensi dell’art. 165, comma 2, del D.Lgs.152/2006, la tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, qualora dovuta ai sensi dell’art. 27, comma 6 (Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore e della valvola antiriflusso) del presente Regolamento; in caso di
omessa denuncia, il Gestore ha facoltà di applicare la predetta tariffa al volume di cui al comma 10 del medesimo articolo.
Articolo 70 - Fatturazioni e rettifiche di fatturazione
1. Le modalità e la periodicità di fatturazione è stabilita dal Gestore in base alle vigenti prescrizioni normative o regolamentari ed in conformità della Carta dei Servizi.
2. Il servizio di fatturazione prevede l’emissione di bollette di tipo “misto”, ovvero comprensive sia di consumi rilevati, sia di consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della bolletta, e di bollette di tipo “stimato”, ovvero basate sui consumi storici dell’utente; la determinazione dei consumi stimati, contemplati nelle bollette miste o stimate è determinato ai sensi dell’Articolo 47 (Stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza) della Carta dei Servizi. Le modalità di addebito e fatturazione, nonché la periodicità della stessa sono meglio esplicitate nella Carta dei Servizi.
3. La bolletta comprende al suo interno gli addebiti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed altre voci, di cui all’art. 69 (Corrispettivo del servizio, tariffe e corrispettivi accessori).
4. Allorché l’utente provveda a contestare, per iscritto, l’importo fatturato per asserita non correttezza del corrispettivo relativamente ad uno o più servizi (a titolo esemplificativo, per errata applicazione delle componenti tariffarie, addebiti relativi a servizi non erogati o lavori non effettuati, determinazioni di stime palesemente errate od erronea rilevazione del dato da parte del Gestore), contemplato in una bolletta in scadenza, già scaduta o per la quale sia possibile, a fronte dell’art. 57 (Modalità per la rateizzazione dei pagamenti) della Carta dei Servizi, richiederne la rateizzazione, il Gestore, verificato il fondamento della lamentela, procederà alla trattazione della richiesta ed all’eventuale rifatturazione ed accredito dell’importo con le modalità di cui alla Carta dei Servizi.
5. L’ importo oggetto di rimborso da parte del Gestore non è fruttifero.
Articolo 71 - Pagamento e penalità di mora
1. L’utente è tenuto al pagamento delle fatture secondo i termini e le modalità indicate nelle fatture stesse, come meglio specificate nella Carta dei Servizi.
2. Fermo restando il disposto di cui all’art. 6 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie e foro competente) del presente Regolamento, la pendenza di reclami o contestazioni non dà diritto all’Utente di differire o sospendere i pagamenti.
3. L’Utente è tenuto al pagamento dell’importo indicato in bolletta, senza possibilità alcuna di operare decurtazioni dello stesso, adducendo qualsivoglia motivazione; è altresì vietato applicare di propria iniziativa dilazioni di pagamento non autorizzate e definite dal Gestore, in conformità al disposto di cui all’art. 57 (Modalità per la rateizzazione dei pagamenti) della Carta dei Servizi.
4. Le fatture vengono inoltrate al domicilio indicato dall'intestatario.
5. In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza indicata in bolletta, l’Utente è tenuto al pagamento di una penalità, pari al 3% dell’importo fatturato, mentre oltre il quarantesimo giorno la penalità applicata è pari al 6% dell’importo medesimo. Per l’applicabilità delle suddette penalità non è necessaria alcuna messa in mora.
6. In caso di mancato pagamento della fattura, il Gestore utilizzando la bolletta successiva a quella rimasta insoluta, provvederà ad evidenziare la posizione debitoria dell’Utente; in caso di persistente morosità, il Gestore invierà un ulteriore sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata a.r., specificando le modalità per procedere alla regolarizzazione della posizione e i termini oltre i quali il Gestore procederà, ferma restando la normativa vigente in tema di disalimentazione, alla sospensione del servizio
7. Il Gestore è comunque tenuto ad applicare quanto disposto dall’Autorità Competente o dalle vigenti disposizioni in materia.
Articolo 72 - Informazioni e reclami
1. Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura sono fornite solo agli intestatari dei contratti o a soggetti cui sia stata conferita apposita delega od abbiamo la rappresentanza del soggetto intestatario (tutore o curatore o legale rappresentante).
2. Nel caso in cui l’intestatario del contratto sia un’unità condominiale (utenza centralizzata), le informazioni potranno essere fornite all’amministratore pro tempore o ai singoli condomini dietro richiesta scritta.
3. I Reclami dovranno essere presentati su apposito modulo predisposto e fornito dal Gestore e saranno classificati e gestiti con le modalità e prescrizioni di cui alla Carta dei Servizi; gli stessi dovranno essere inoltrati al recapito postale “Padania Acque S.p.A.”, Xxx xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 – Xxxxxxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata “xxxxxxx@xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx”. Qualora l’utente provveda alla formulazione del reclamo senza utilizzare l’apposito modulo, la comunicazione, ai fini della classificazione e trattazione, dovrà presentare i requisiti minimi di cui all’art. 66 (Procedura di presentazione dei reclami scritti), comma 4, della Carta dei Servizi.
Articolo 73 - Fallimento
1. In caso di procedura fallimentare nei confronti dell’Utente, il Gestore provvederà, a fronte della comunicazione del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, alla sospensione della fornitura, fermo restando la facoltà di cui all’art. 72 della Legge Fallimentare.
2. Le spese inerenti alla riattivazione della fornitura sono a carico del Fallimento richiedente e dovranno essere versate anticipatamente.
3. Qualora il curatore fallimentare subentri nel contratto di somministrazione è tenuto, ai sensi dell’art. 74 della Legge Fallimentare, al pagamento integrale dei corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Allegato A
Criteri per la determinazione del volume di acqua meteorica assoggettabile a tariffazione
Al fine di determinare i volumi delle acque meteoriche scaricate in fognatura mista/nera, in assenza di idonei sistemi di misura, si procede nel seguente modo:
Il Volume totale scaricato annualmente viene calcolato d’ufficio moltiplicando la superficie S, riportata nell’atto autorizzativo, per l’altezza media annua di pioggia (h) registrata dall’ARPA.
V tot (mc/anno) = S (mq) x h (mm/anno)
Il volume di “acque di prima pioggia” è considerato pari al 30% del volume totale calcolato come sopra.
V prima pioggia = 30% V tot
Il volume di “acque di seconda pioggia” è considerato pari al 70% del volume totale calcolato come sopra.
V seconda pioggia = 70% V tot
Nel caso lo scarico sia attivo solo per una parte dell’anno, il Volume dovrà essere rapportato al periodo (mesi) dichiarato dall’interessato sul modulo “Denuncia dei dati necessari alla determinazione dei canoni per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o produzione di beni”.
Si intende per:
S: la superficie impermeabilizzata interessata al dilavamento che afferisce alla fognatura. La superficie impermeabilizzata può comprende la superficie scolante (es: piazzali, cortili, ecc) e la superficie coperta (es: tetti).
h: altezza media annua di pioggia riferita registrata dall’ARPA
acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita su un intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche (art. 2 del R.R. n. 4/2006)
acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia (art. 2 del R.R. n. 4/2006)
Allegato B
Link Utili
• Normativa nazionale: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxXxxxxxxxxXxxx?xxxx.xxxxXxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx0000-00- 14&atto.codiceRedazionale=006G0171¤tPage=1
• Normativa regionale: xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/XX/XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/xxxxxxx-x- informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-delle-acque/normativa-risorse-idriche/normativa- risorse-idriche
• Tariffe: xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx
• Moduli relativi alle prestazioni contrattuali del Gestore:
• Scarichi in pubblica fognatura:
• Scarichi sul suolo o in acque superficiali:
• Uso dell'acqua:
www. xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
1) ALLACCIAMENTI FOGNATURA (fino a 5m di profondità di scavo)
Lunghezza allacciamento (1)
DESCRIZIONE | Tipologia | Fino a 5m | > di 5m | Riprisitini stradali | |
Allacciamento fognario eseguito all'interno di nuove lottizzazioni | Monoutenza (2) | € | 1.200,00 | 170 €/m(4) | A carico del lottizzante |
Multiutenza (3) | € | 1.800,00 | 180 €/m(4) | ||
Allacciamento fognario eseguito in concomitanza di estensione rete realizzata da Padania Acque SPA | Monoutenza (2) | € | 1.200,00 | 170 €/m(4) | Incluso |
Multiutenza (3) | € | 1.800,00 | 180 €/m(4) | ||
Allacciamento fognario singolo (escluso ripristino pavimentazione stradale) | Monoutenza (2) | € | 1.400,00 | 180 €/m(4) | Per tappeti d'usura in asfalto o pavimentazioni di pregio: preventivo a misura secondo richiesta dall'Amministrazione proprietaria della strada come da TABELLA al punto 4 |
Multiutenza (3) | € | 2.200,00 | 200 €/m(4) |
DEFINIZIONI
(1) Lunghezza allacciamento = distanza effettiva, misurata lungo l'asse della tubazione di allacciamento, tra il limite di proprietà ed il punto di recapito nella fognatura.
(2) Monoutenza = collegamento di una singola unità immobiliare.
(3) Multiutenza = collegamento unico di almeno due unità immobiliari.
(4) Maggiorazione calcolata sulla misura oltre i 5m.
2) ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO
Lunghezza allacciamento (5)
DESCRIZIONE | Tipologia | Fino a 7m | > di 7m | Riprisitini stradali | |
Allacciamento eseguito all'interno di nuove lottizzazioni | Allacciamento standard con pavimentazione in stabilizzato (DN max 1"1/2) | € | 510,00 | 38 €/m(4) | A carico del lottizzante |
Allacciamento standard con pavimentazione in asfalto (DN max 1"1/2) | € | 830,00 | 64 €/m(4) | ||
Allacciamento eseguito in concomitanza di estensione rete realizzata da Padania Acque SPA | Allacciamento standard con pavimentazione in stabilizzato (DN max 1"1/2) | € | 690,00 | 50 €/m(4) | Incluso |
Allacciamento standard con pavimentazione in asfalto (DN max 1"1/2) | € | 830,00 | 64 €/m(4) | ||
Allacciamento standard con pavimentazione diversa da asfalto (DN max 1"1/2) | € | 730,00 | 50 €/m(4) | ||
Allacciamento singolo | Allacciamento standard con palvimentazione in asfalto (DN max 1"1/2) | € | 870,00 | 64 €/m(4) | Per tappeti d'usura in asfalto o |
Allacciamento standard con pavimentazione diversa da asfalto (DN max 2") | € | 1.200,00 | 61 €/m(4) | ||
pavimentazioni di pregio: preventivo a | |||||
misura se richiesti dall'Amministrazione | |||||
Allacciamento standard con palvimentazione in asfalto (DN max 2") | € | 1.370,00 | 68 €/m(4) | ||
proprietaria della strada come da | |||||
TABELLA | |||||
Allacciamento standard con pavimentazione diversa da asfalto (DN max 1"1/2) | € | 880,00 | 58 €/m(4) | ||
Allacciamento singolo eseguito in centri storici o particolari difficoltà operative | |||||
Allacciamento standard con palvimentazione in asfalto (DN max 1"1/2) | € | 990,00 | 67 €/m(4) |
(5) Lunghezza allacciamento = distanza effettiva, misurata lungo l'asse della tubazione di allacciamento, tra il limite di proprietà e la tubazione dell'acquedotto
3) SOVRAPPREZZI ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO
DESCRIZIONE | Tipologia | U.M. | Prezzo |
Installazione di valvola stradale di derivazione d'utenza | Valvola completa di chiusino stradale (per tubazioni DN max 1"1/2) | cad. | € 170,00 |
Derivazione d'utenza su collettore condominiale o su allacciamento esistente | Eseguita in concomitanza dell'allacciamento (DN max 1"1/2) | cad. | € 150,00 |
Eseguita non in contemporanea all'allacciamento (DN max 1"1/2) | cad. | € 310,00 |
4) RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADALE
DESCRIZIONE | Tipologia | U.M. | Prezzo |
Tappeto d'usura compresa fresatura, spazzolatura ed emulsione bituminosa | Per superfici fino a 5 m2 | a corpo | € 304,00 |
Per superfici da 5 a 10 m2 | a corpo | € 422,00 | |
Per superfici da 10 a 20 m2 | a corpo | € 563,00 | |
Per superfici da 20 a 40 m2 | a corpo | € 892,00 | |
Demolizione marciapiede in c.l.s. e/o asfalto, successivo ripristino con recupero cordolo in c.l.s. | Puperficie minima 1,0 m2 | al m2 | € 223,00 |
Demolizione marciapiede in c.l.s. e/o asfalto, successivo ripristino con recupero cordolo in granito | Superficie minima 1,0 m2 | al m2 | € 234,00 |
Demolizione e ripristino pavimentazione in cubetti di pietra o ciottoli | Per superfici fino a 5 m2 | a corpo | € 690,00 |
Per ogni m2 in più | al m2 | € 85,00 | |
Demolizione e ripristino pavimentazione in lastre di pietra | Per superfici fino a 5 m2 | a corpo | € 847,00 |
Per ogni m2 in più | al m2 | € 106,00 |
5) ATTIVITA' TECNICHE
DESCRIZIONE | Tipologia | U.M. | Prezzo |
Analisi progetto e rilascio parere tecnico preventivo al Richiedente promotore, relativo alle opere del SII nell'ambito di Urbanizzazioni in cessione al Comune | Per superfici del piano Urbanistico/Ambito d'intervento fino a 3.500 m2 | a corpo | € 300,00 |
Per superfici del piano Urbanistico/Ambito d'intervento fino a 7.000 m2 | a corpo | € 500,00 | |
Per superfici del piano Urbanistico/Ambito d'intervento fino a 10.000 m2 | a corpo | € 800,00 | |
Per superfici del piano Urbanistico/Ambito d'intervento fino a 20.000 m2 | a corpo | € 1.000,00 | |
Per superfici del piano Urbanistico/Ambito d'intervento oltre 20.000 m2 | a corpo | € 1.500,00 | |
Verifica tecnico funzionale reti fognaria | Anticipo spese istruttorie (*) | a corpo | € 500,00 |
Videoispezione fognatura | al m | € 3,00 | |
Spurgo condotte (eventuale) | €/ora | € 90,00 | |
Smaltimento rifiuti pulizia fognatura (eventuale) | €/kg | € 0,15 | |
Collaudo ad aria (**) | al giorno | € 1.000,00 | |
Supporto tecnico Gestore | €/ora | € 60,00 | |
Verifica tecnico funzionale reti acquedotto (nel caso di realizzazione da parte di soggetti diversi dal Gestore) | Collaudo in pressione (**) | al giorno | € 600,00 |
Sanificazione rete (mediante dosaggio ipoclorito ed analisi batteriologiche) | a corpo | € 1.000,00 | |
Collegamento alla rete esistente e messa in esercizio | a preventivo secondo prezziario | ||
Servizio Cartografico mappe: rilascio file e/o stampa planimetria sottoservizi | Rilascio file e/o stampa planimetria sottoservizi | a corpo | € 50,00 |
Tracciamento sottoservizi | Supporto tecnico Gestore | €/ora | € 60,00 |
(*) al termine delle operazioni il Gestore comunicherà l'importo delle eventuali spese sostenute nel corso delle attività di verifica secondo gli importi sopra riportati (**) il prezzo di collaudo si applica anche per durata inferiore al giorno
6) INTERVENTI SU RICHIESTA DELL'UTENTE
DESCRIZIONE | Tipologia | U.M. | Prezzo |
Spostamento di allacciamento di acquedotto o di contatore, entro una distanza massima di 2,0 ml dall'esistente | Escluso ricollegamento impianti privati (diametro massimo 1"1/2) | cad. | € 358,00 |
Compreso ricollegamento impianti privati (diametro massimo 1"1/2) | cad. | € 469,00 | |
Spostamento di contatore esistente, entro una distanza di 1,0 ml, senza esecuzione di scavi o demolizioni | Compreso ricollegamento impianti privati (diametro massimo 1"1/2) | cad. | € 183,00 |
Eliminazione di tubazione di allacciamento | Rimozione parziale | cad. | € 390,00 |
Rimozione totale | cad. | € 423,00 | |
Ripristino servizio standard | Apertura contatore | cad. | € 57,00 |
Diritto fisso di chiamata | A seguito di richiesta dell'utente per guasti non imputabili a Padania Acque | cad. | € 31,00 |
Ricerca perdite - costo chiamata | cad. | € 31,00 | |
Operaio per prestazioni presso il cliente | all'ora | € 50,00 | |
Tecnico per prestazioni presso il cliente | all'ora | € 60,00 | |
Nolo apparecchiatura per ricerca perdite | all'ora | € 5,00 | |
Verifica contatore su banco prova Padania Acque (importo non dovuto nel caso di malfunzionamento secondo Norme AEEGSI) | Fino al diametro di 1"1/2 | cad. | € 80,00 |
Verifica contatore su banco prova certificato SIT (importo non dovuto nel caso di malfunzionamento secondo Norme AEEGSI) | Fino al diametro di 1" | cad. | € 250,00 |
Verifica contatore su banco prova certificato SIT (importo non dovuto nel caso di malfunzionamento secondo Norme AEEGSI) | Fino al diametro di 1"1/4 a 1"1/2 | cad. | € 270,00 |
Verifica contatore su banco prova certificato SIT (importo non dovuto nel caso di malfunzionamento secondo Norme AEEGSI) | Per diametri di 2" | cad. | € 320,00 |
Verifica contatore su banco prova certificato SIT (importo non dovuto nel caso di malfunzionamento secondo Norme AEEGSI) | Oltre il diametro 2" | cad. | € 390,00 |
Smontaggio con verifica interna certificata da ente esterno (importo non dovuto nel caso di malfunzionamento secondo Norme AEEGSI) | Fino al diametro 2" | cad. | € 120,00 |
Costi di sostituzione contatori guasti per incuria dell'utente (es. a causa del gelo) | Contatore DN 20 mm | cad. | € 100,00 |
Contatore DN 25 mm | cad. | € 120,00 | |
Contatore DN 32 mm | cad. | € 140,00 | |
Contatore DN 40 mm | cad. | € 180,00 | |
Contatore DN 50 mm | cad. | € 340,00 | |
Contatore DN 65 mm | cad. | € 480,00 | |
Contatore DN 80 mm | cad. | € 620,00 | |
Contatore DN 100 mm | cad. | € 800,00 | |
Costi di posa nuovi contatori completi di valvola di non ritorno lato utente | Contatore DN 20 mm | cad. | € 100,00 |
Contatore DN 25 mm | cad. | € 100,00 | |
Contatore DN 32 mm | cad. | € 100,00 | |
Contatore DN 40 mm | cad. | € 100,00 | |
Contatore DN 50 mm | cad. | € 220,00 | |
Contatore DN 65 mm | cad. | € 220,00 | |
Contatore DN 80 mm | cad. | € 270,00 | |
Contatore DN 100 mm | cad. | € 370,00 |
7) SCARICHI IN FOGNATURA - ONERI PER AUTORIZZAZIONE
TIPO DI PROCEDIMENTO | Prezzo |
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Rilascio / Modifica sostanziale / Rinnovo (esclusa presenza di scarichi di sostanze pericolose) Rilascio / Modifica sostanziale / Rinnovo (con presenza di scarichi di sostanze pericolose) * | € 300 + IVA 22% ** € 125 + IVA 22% ** |
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Rilascio / Modifica sostanziale / Rinnovo Modifica non sostanziale con necessità di acquisizione del parere del Gestore del SII | € 300 + IVA 22% ** € 125 + IVA 22% ** |
Atre tipologie di procedimenti autorizzativi *** Rilascio / Rinnovo con aggiornamento contenuti (esclusa presenza di scarichi di sostanze pericolose) Rilascio / Rinnovo con aggiornamento contenuti (con presenza di scarichi di sostanze pericolose) * Rinnovo senza aggiornamento contenuti (esclusa presenza di scarichi di sostanze pericolose) Rinnovo senza aggiornamento contenuti (con presenza di scarichi di sostanze pericolose) * | € 240 + IVA 22% € 100 + IVA 22% € 144 + IVA 22% € 60 + IVA 22% |
* In presenza di sostanze pericolose il Gestore percepisce oneri inferiori in quanto viene acquisito il parere di ARPA secondo tariffario
** Riduzioni: meno 40% in caso di certificazione EMAS - meno 30% in caso di certificazione ISO 14001 - meno 10% in caso di n. addetti ≤ 5
*** aggiornamento contenuti come da art. 17 comma 4 della D.g.r. 20 gennaio 2010 – n. 8/11045
AVVERTENZE:
Tutte le voci esposte sono al netto di I.V.A. che verrà contabilizzata nella misura prevista dalla legge al momento della stesura del preventivo
Le voci esposte riguardano lavori "standard" rientranti nella tipicità degli allacciamenti di acquedotto. Situazioni particolari o con evidenti problematiche (a titolo Allacciamenti antincendio o di diametro superiore ai 2" saranno sempre computati a misura secondo Elenco Prezzi Generale
Al preventivo saranno aggiunti gli oneri amministrativi e le tasse comunali (COSAP) deliberate dai vari comuni, per la manomissione del suolo pubblico, secondo elenco riepilogativo allegato.
Ogni prestazione non contemplata nel presente listino sarà computata a misura secondo Elenco Prezzi Generale di Padania Acque Gestione 2014. Il preventivo sarà soggetto ai seguenti ricarichi:
1) Spese per la sicurezza
2) Spese tecniche per sopralluoghi e direzione lavori
3) Costi generali
4) I.V.A.