UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI XXXX XXXX DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE
U.O. ENTI PARTECIPATI E CONVENZIONI PER LA RICERCA RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO
CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI XXXX XXXX
E BARILLA G. e X. Xxxxxxxx S.p.A,
L‟Ufficio informa che con nota e-mail del 2.08.2021, il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Delegato del Rettore per la “Terza Missione – Rapporti territoriali”, ha trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione Quadro tra l‟Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e Barilla G. e X. Xxxxxxxx S.p.A, finalizzata a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse allo scopo di perseguire congiuntamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell‟Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
La predetta Convenzione Quadro, di cui il Prof. Xxxxx ha chiesto l‟approvazione dello schema nonché della stipula, viene qui di seguito riportata:
CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ E AGENDA 2030 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI XXXX XXXX E BARILLA S.p.A.
TRA
L‟Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, C.F. 80002170720, con sede legale in Bari, Xxxxxx Xxxxxxx X, 0, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 03.01.1959, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del …….(di seguito anche l„”Università”)
E
Barilla G. e X. Xxxxxxxx S.p.A, C.F. 01654010345, con sede legale in xxx Xxxxxxx x. 000, 00000, Xxxxx (XX), rappresentata da Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Verona il 28 ottobre 1964, a quanto segue debitamente autorizzata;
(di seguito anche “Barilla”)
di seguito congiuntamente indicate come le “Parti” e disgiuntamente come la “Parte”
Premesso che
• Barilla è un‟azienda multinazionale italiana del settore alimentare, consapevole delle sfide globali collegate agli attuali modelli alimentari, basati su sistemi di coltivazione, produzione, distribuzione e consumo non sempre sostenibili e della necessità di un radicale ripensamento di questi sistemi, Barilla ha elaborato negli anni un pensiero racchiuso nella Missione “Buono per Te, Buono per il Pianeta”. Un unico modo di fare impresa che sia al contempo rispettoso di Persone, Animali e del Pianeta. In particolare, “Buono per il Pianeta” significa migliorare l‟efficienza dei processi produttivi, al fine di ridurre l‟impatto ambientale, in termini di emissioni di CO2 e consumi idrici.
• Barilla è attualmente impegnata allo sviluppo di soluzioni sostenibili, come dimostra la sua partecipazione in qualità di partner al progetto di ricerca europeo Horizon 2020 denominato HIFLEX (HIgh storage
density solar power plant for FLEXible energy systems - Grant Agreement n° 857768) che mira allo sviluppo ed alla dimostrazione su scala pre-industriale di una tecnologia per lo stoccaggio di energia termica;
• L‟Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx è, ai sensi del proprio Statuto, un‟istituzione pubblica di alta cultura che persegue finalità di istruzione superiore e di ricerca e, nell‟ambito delle proprie finalità di Terza Missione, sviluppa altresì rapporti con altre Università, Istituzioni, Imprese e organismi nazionali nonché Enti pubblici e privati;
• il Piano Strategico dell‟Università 2021-2023 riconosce tra le finalità e gli obiettivi strategici il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell‟Agenda 2030 e la responsabilità sociale dell‟Ateneo verso l‟esterno attraverso il public engagement, lo sviluppo della qualità della ricerca e della Terza Missione anche attraverso azioni che favoriscano la partecipazione a bandi competitivi anche attraverso progetti didattici interdisciplinari e fortemente connessi con il territorio;
• al fine di potenziare le proprie attività didattiche, di ricerca e di Terza Missione l‟Università può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati italiani aventi a oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
• nell‟ambito di progetti comuni e nel pieno rispetto della normativa vigente, le Parti intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine al fine di potenziare i relativi obiettivi strategici e regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;
tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione quadro (di seguito “Convenzione”).
Articolo 2 - Oggetto e finalità
1. La presente Convenzione è finalizzata a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse allo scopo di perseguire congiuntamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell‟Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente, per quanto di competenza di ciascuna di esse, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione tramite azioni che potranno includere:
a) Attività di ricerca congiunta volte ad approfondire tematiche relative ai temi dell‟Agenda 2030, con particolare riferimento ai domini di interesse per il progetto HIFLEX;
b) iniziative formative congiunte anche attraverso la collaborazione didattica a insegnamenti universitari già attivi (es.: sviluppo Tesi di Laurea), la co-progettazione e la realizzazione di altre attività legate ai percorsi di formazione (es. Dottorato di Ricerca), l‟organizzazione di percorsi di formazione post lauream o eventi di aggiornamento rivolti a professionisti impegnati nei temi della sostenibilità (es. Master di I e II livello, attività di reskilling e di upskilling);
c) attività di disseminazione e di organizzazione di eventi e di public engagement sui temi dell‟Agenda 2030 ed in particolare sulle attività inerenti al progetto HIFLEX;
d) partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali ed europei, per il finanziamento delle attività previste nella presente Convenzione;
e) costituzione di un centro di eccellenza/laboratorio pubblico-privato sui temi del progetto HIFLEX che ne garantisca la prosecuzione nel tempo.
Articolo 3 – Accordi attuativi
1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l‟utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.
Articolo 4 – Oneri a carico delle Parti
1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 5 – Accesso alle strutture e coperture assicurative
1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato coinvolti nell‟attività l‟accesso alle rispettive strutture, l‟uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l‟espletamento dell‟attività di didattica e di ricerca, l‟accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant‟altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall‟art. 1, del rapporto collaborativo.
2. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
3. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal personale, ivi compresi gli studenti nel caso dell‟Università, nello svolgimento di attività svolte nel quadro della presente Convenzione nonché idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
Articolo 7 – Comitato di indirizzo paritetico
1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di indirizzo paritetico, costituito da 4 componenti (2 per Barilla e 2 per l‟Università), con funzioni di indirizzo scientifico e di coordinamento organizzativo per l‟effettiva attuazione della presente Convenzione. A esso è conferito il compito di individuare, organizzare, promuovere, monitorare e valutare le iniziative di comune interesse. Verranno eventualmente costituiti gruppi tematici specifici a seconda dei fini condivisi da raggiungere
2. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, se del caso anche in video-conferenza.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni).
2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite da ciascuna parte per l‟utilizzo dei loghi.
Articolo 9 – Xxxxxx e rinnovi
1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle Parti.
2. Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l‟ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
3. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
4. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza della Convenzione quadro.
Articolo 10 – Confidenzialità e protezione dei dati personali
1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente Convenzione, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell‟oggetto della presente Convenzione.
3. I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
Articolo 11 - Controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l‟accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Bari per qualunque controversia inerente alla validità, l‟interpretazione, l‟esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.
Articolo 12 – Modifiche
1. Ogni modifica o integrazione alla presente Convenzione non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le parti.
Articolo 13 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo
1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta virtualmente, nella misura intera, dalla Barilla S.p.A.
L‟Ufficio fa presente che si rende necessario nominare i Componenti del Comitato di indirizzo paritetico, per questa Università, ai sensi dell‟art.7 della Convenzione de qua, inquadrabile nella disciplina di cui all‟art.68 del Regolamento per l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Al termine dell‟illustrazione, il Rettore invita i presenti a volersi esprimere in merito.
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico…………………………
RICHIAMATO l‟art.68 del Regolamento per l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTA la nota e-mail del 2.08.2021 con cui il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Delegato del Rettore per la “Terza Missione – Rapporti territoriali”, ha trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione Quadro da stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e Barilla G. e X. Xxxxxxxx S.p.A, finalizzata a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse allo scopo di perseguire congiuntamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell‟Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
VISTO lo schema della predetta Convenzione Quadro integralmente riportata in narrativa; CONSIDERATO quanto fatto presente dalla U.O. Enti Partecipati e Convenzioni di Ricerca della
Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione, anche in merito alla nomina dei Componenti del Comitato di indirizzo paritetico, per questa Università, ai sensi dell‟art.7 della stessa Convenzione;
DELIBERA
- di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema e la stipula della Convenzione Quadro tra l‟Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e Barilla G. e X. Xxxxxxxx S.p.A, finalizzata a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse allo scopo di perseguire congiuntamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell‟Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
- di nominare (n. 2) quali componenti del Comitato di indirizzo paritetico, per questa
Università, ai sensi dell‟art.7 della stessa Convenzione.
- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all‟atto in questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX 30.08.2021 07:54:30 UTC