PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE
in attuazione del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, art. 109
25 maggio 2020
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/20, ART. 109.
TRA
Città metropolitana di Bologna Comune di Bologna
Comune di Alto Reno Terme Comune di Calderara di Reno Comune di Crevalcore Comune di Xxxxxx Xxxxxx Comune di Pianoro
Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto Comune di San Xxxxxxx di Savena
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia Unione Reno Galliera
Nuovo Circondario Imolese
Fp Cgil Bologna Fp Cgil Imola
Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese Cisl Fp Area Metropolitana Bolognese
Uil Fpl Bologna ed Xxxxxx Xxxxxxx
Alleanza delle Cooperataive di Bologna e Imola Legacoop Bologna
Legacoop Imola Confcooperative Bologna e Imola AGCI Bologna
Congiuntamente anche definite in breve “Parti”
PREMESSO CHE
• Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” all'articolo 1, comma 2, lettera d) prevede la “sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza”.
• il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, all’art. 9 dispone che “durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste”, come confermato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
• Il Decreto legge n. 34 del 19/05/20, all’art.109 “Servizi delle pubbliche amministrazioni”, recita:
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 48 è sostituito dal seguente: “Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari).
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli
enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E’ inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. 3. A seguito dell’attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»
• le norme richiamate hanno abilitato le Parti a rivedere temporaneamente e transitoriamente i termini di svolgimento del servizio/delle prestazioni oggetto dei contratti/convenzioni, alla luce del bene primario del diritto all’educazione e dei diritti delle persone più fragili;
• occorre pertanto stabilire una modalità diversa di erogazione del servizio, ratione temporis, che dovrà essere oggetto di accordo specifico;
• le misure emergenziali e di distanziamento sono state prorogate con DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020;
• le Parti intendono impegnarsi a creare le condizioni per dare risposte ai bisogni delle famiglie e delle persone, specie quelle più fragili e in difficoltà, trovando un punto di equilibrio tra le diverse esigenze, compresa quella di poter fare affidamento sui soggetti gestori dei servizi e sulla disponibilità di un numero sufficiente di operatori per rispondere quanto più possibile alle richieste urgenti di sostegno degli utenti;
• i gestori si impegnano a fatturare i servizi formalmente riprogettati e rimodulati ed effettivamente realizzati nelle loro nuova formula, in accordo con gli enti pubblici, facendo affidamento sui contratti e sulle convenzioni;
• i gestori si impegnano a garantire la massima tutela di lavoratrici e lavoratori, così come la massima tutela della sicurezza e della salute di operatori ed utenti;
• tutte le Imprese, Cooperative, Organizzazioni private a qualsiasi titolo affidatarie, aggiudicatarie, assegnatarie o concessionarie dei servizi educativi hanno avuto accesso o hanno formalmente attivato il ricorso, per l’intero periodo di sospensione delle attività educative e didattiche, agli ammortizzatori sociali (CIG o FIS), come previsto dalle vigenti norme;
• le parti intendono concordemente assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici, di cui all’art. 2 del D.lgs. 65/17 e dei servizi integrativi scolastici e di sostegno agli alunni con
disabilità sospesi con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6 al fine di garantire la continuità della relazione educativa da un lato e contemporaneamente la tenuta del sistema integrato, la continuità delle imprese cooperative presenti nel sistema, la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle retribuzione dei lavoratori;
• considerando inoltre che le misure di contenimento e distanziamento sociale saranno prorogate anche nella Fase 2, se pur con modalità diverse, è necessaria una riprogettazione dei servizi attraverso il coinvolgimento di tutte le parti sociali coinvolte e ferme restando le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definite nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come integrato in data 24 aprile 2020;
• le parti con il presente protocollo d’intesa mirano a fornire una cornice quadro entro cui gestire la sospensione dei servizi e incentivare e attuare la riprogettazione finalizzata alla rimodulazione e alla riattivazione di parte dei servizi sospesi già disciplinati all’interno dei propri contratti, convenzioni e atti formalmente sottoscritti, e ad individuare linee di indirizzo per il sostegno alla rete dei servizi, mentre gli aspetti di dettaglio andranno definiti nell’ambito del rapporto tra committenza ed enti gestori, nella loro autonomia e secondo le convenzioni, concessioni ed appalti in essere;
• le parti concordano sul valore del sistema socio educativo metropolitano quale elemento fondamentale del sistema di welfare territoriale e per il benessere e la crescita delle giovani generazioni, e sull’importanza di salvaguardare i servizi e i soggetti, pubblici e privati, che concorrono al suo mantenimento e sviluppo;
• il presente Protocollo dovrà essere applicato tenendo conto dei provvedimenti normativi nazionali e/o regionali che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione dello stesso e relativi ai servizi considerati del protocollo medesimo.
Tutto ciò premesso e considerato
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
1) PREMESSE
Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2) FINALITA’
Il presente protocollo d’intesa mira a rendere operative e ad accompagnare le disposizioni previste dalle norme sopracitate per mettere in atto forme di sostegno concreto a famiglie e utenti attraverso la riprogettazione e la rimodulazione dei servizi sospesi e/o chiusi:
• servizi educativi rivolti all’infanzia (sistema 0-6: nidi e scuole dell’infanzia);
• servizi educativi di sostegno di bambini e ragazzi con diritti speciali e bambini con disabilità
• servizi socio occupazionali e di tempo libero;
• servizi socio-educativi per bambini e ragazzi e le loro famiglie;
• servizi di inclusione e contrasto alla marginalità;
• servizi di integrazione e convivenza
• centri estivi, per la parte in capo ai contratti in corso.
• servizi educativi rivolti a bambini e ragazzi e realizzati in biblioteche e ludoteche.
Le Parti ritengono prioritario non lasciare sole le persone più fragili, laddove l’isolamento imposto dalle misure di contrasto della diffusione del virus COVID_19 è in grado di influire ulteriormente sulla vita, sui percorsi educativi, sulla socialità, sulle condizioni psicologiche e fisiche dei singoli e delle famiglie che versano in condizioni di vulnerabilità.
Le Parti concordano che le attività di socializzazione e relazionali, anche a distanza, hanno un valore significativo nel sostegno alle famiglie e alle persone, per ridurre l’isolamento sociale e stimolare la capacità
di far fronte in maniera positiva alla situazione di emergenza e alle misure restrittive volte al contenimento del virus COVID-19;
È importante che ciascun Ente, soggetto pubblico e privato operante nel settore, adatti nel modo migliore i servizi e le prestazioni lavorative per garantire una risposta di elevata qualità, flessibile e al tempo stesso rigorosa nell'assicurare il rispetto delle norme precauzionali di tutela della salute.
3) IMPEGNI TRA LE PARTI PER LA COPROGETTAZIONE
La riprogettazione ha una valenza immediata in grado di offrire risposta al periodo di chiusura forzata, contrastando l’impatto traumatico che l’isolamento imposto esercita sui percorsi educativi, sulla socialità, sulle condizioni psicologiche e fisiche.
La riprogettazione può assicurare:
1. servizi “a distanza”, quali:
• proposte creative e servizi sperimentali per i bambini,
• il sostegno psicologico e l’accompagnamento delle famiglie dei servizi all’infanzia per supportarli nella gestione del tempo e nella cura dei bambini a casa
• servizi educativi e di “assistenza alla comunicazione” per l’inclusione scolastica
• pratiche educative e sessioni di terapia occupazionale e consulenza
• servizi di prevenzione e di supporto alla continuità didattica
• servizi di monitoraggio, accompagnamento e mediazione
2. interventi educativi domiciliari a favore delle famiglie fragili e degli alunni con disabilità
Rispetto alla riapertura (anche “parziale”) dei servizi educativi di cui all’oggetto del presente Protocollo, e fatte salve le misure necessarie in ordine alla massima tutela della sicurezza e della salute di lavoratori e utenti, la riprogettazione potrà includere lo studio e l’attuazione, di servizi individuali o a piccolo gruppo resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolge normalmente il servizio, tenendo conto delle indicazioni nazionali e regionali.
Le riprogettazioni saranno oggetto di specifici accordi formali tra Enti Locali e soggetti gestori che disciplineranno puntualmente obblighi, modalità di esecuzione e specifiche clausole necessarie all’avvio dei progetti. Presso la Città Metropolitana sarà costituito un Osservatorio che monitorerà l’andamento della riprogettazione nel territorio bolognese e imolese, costituito da Città Metropolitana, Enti locali, soggetti gestori e OOSS confederali e di categoria e ACI Bologna e Imola con l’obiettivo di evidenziare il rispetto del presente protocollo.
Per il calcolo dei costi della riprogettazione si utilizzeranno le tabelle del costo del lavoro territoriali, comprensive dei costi generali, che si allegano al presente Protocollo, fatta salva la possibilità di utilizzo dei costi orari già presenti nei contratti di appalto e/o convenzioni e/o concessioni vigenti, nel caso di riprogettazioni che non modifichino sostanzialmente l’impostazione nell’erogazione del servizio, nel rispetto delle scadenze e delle tariffe previste dalla contrattazione collettiva.
La cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga è circoscritta alla sola quota parte riconosciuta dal corrispettivo economico/ore lavoro oggetto di riprogettazione. Nel caso la chiamata in servizio non copra l’intero orario contrattuale, la parte rimanente sarà retribuita dall’ammortizzatore sociale.
L’Amministrazione Comunale rimborserà i costi di coordinamento progettuale.
Gli Enti Locali si impegnano a corrispondere un corrispettivo alle prestazioni riattivate, variabile in base agli elementi formalmente disciplinati all’interno di ogni singola appendice/addendum contrattuale e sulla base dell’effettivo impegno quantitativo preventivato dalla ditta e adeguatamente rendicontato, di norma non inferiore al 50% di quanto previsto complessivamente dal contratto originario, anche in relazione a quanto liquidato negli ultimi mesi di ordinaria apertura dei servizi indicati al punto 2 o definito dalle effettive modalità organizzative relative all’anno educativo 2019-2020.
Le previsioni del presente protocollo si applicano tenendo a riferimento la tipologia di rapporto (appalto o concessione o convenzione) instaurato fra amministrazioni pubbliche e soggetti gestori.
4) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI
La riformulazione del servizio è vincolata al rispetto del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, il 14 marzo 2020 e alle indicazioni che verranno validate nel Tavolo metropolitano della sicurezza sul lavoro.
Sono obbligatorie altresì tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della sicurezza e della salute di operatori e famiglie/utenti, attraverso la fornitura dei necessari DPI così come previsto dalle direttive sanitarie e da specifici protocolli per quanto riguarda eventuali attivazioni relative alle fase 2 (in presenza).
Le Parti concordano pertanto che tutte le prestazioni, sia quelle convertite in seguito alla riprogettazione sia quelle sospese, vedano garantito il massimo possibile del coinvolgimento del personale, considerando che i servizi riprogettati in sostituzione di quelli dei quali è stata disposta la chiusura, impiegheranno di norma solo una parte del personale normalmente operante e considerando inoltre che non tutto il personale si troverà nelle condizioni di poter effettuare i servizi riprogettati.
A questo proposito sarà di norma adottato il criterio dell’equa rotazione del personale, con attenzione a contemperarlo con quello della continuità assistenziale (ad esempio nel caso di servizi erogati per bambini e ragazzi con disabilità), insieme ad altri che potranno essere individuati dai soggetti gestori e dalle organizzazioni sindacali, quali ad esempio i criteri per la fornitura degli strumenti necessari alla formazione a distanza.
Le parti concordano inoltre che, prima della partenza degli interventi in parola, verranno discussi e approvati i protocolli di sicurezza a livello aziendale, come da normativa per la determinazione delle misure di sicurezza negli ambiti specifici di intervento, redatti dai Comitati previsti e costituiti a livello aziendale in accordo con la rappresentanza sindacale.
Inoltre si impegnano a realizzare moduli formativi rivolti a tutto il personale tesi a:
• affrontare nel miglior modo possibile, sotto ogni aspetto (pedagogico, educativo, didattico, psicologico, ...), la situazione che si è creata, con particolare riferimento alla fase nella quale sarà possibile prevedere attività “in presenza”;
• conoscenza delle disposizioni e dei comportamenti da tenere in materia di salute e sicurezza prevista da specifici protocolli, nonché il corretto utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale".
5) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO PER SERVIZI COPROGETTATI
Le prestazioni saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio, secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla validazione del progetto in termini di qualità e verifica dell’effettivo svolgimento in termini di quantità.
In ogni caso nulla di diverso o di aggiuntivo potrà essere preteso fra le parti rispetto a quanto transitoriamente convenuto.
A fronte della corresponsione degli importi sopra descritti, i Soggetti privati a qualsiasi titolo concessionari, affidatari o assegnatari si impegnano a rendicontare precisamente ai Committenti l’utilizzo delle risorse ricevute a seguito degli specifici accordi di riprogettazione e rimodulazione dei servizi, comprensivi anche dei costi fissi e generali.
L’Ente locale, inoltre, in base a specifici contenuti e accordi aggiuntivi valutati e negoziati con l’aggiudicatario (es. progettualità relative alla cd. “Fase 2” o per la riapertura dei servizi, servizi di supporto e consulenza psicologica alle famiglie, servizi con didattica all’aperto e/o di emergenza nella stagione estiva, formazione certificata per il personale educativo, etc.) potrà riconoscere ulteriori risorse, sempre in relazione a quanto stabilito nel contratto originario.
6) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI E PER I COSTI NON COMPRIMIBILI
Verrà garantita una quota per il mantenimento delle strutture (i costi di ammortamenti, utenze e manutenzioni, pulizie etc. o eventuali ulteriori costi derivanti da project financing a carico del gestore previsti dal PEF) che è ad esclusiva cura degli affidatari dell’attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.
Inoltre l’amministrazione riconoscerà un contributo a copertura dei costi non comprimibili per l’azienda, per una quota di norma del 10%, a copertura dei costi generali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: direzione, gestione amministrativa, gestione personale, servizi informatici, costi assicurativi, costi di sede, costi sicurezza lavoro, ecc. ) e della quota di costo del lavoro non comprimibile, calcolata sul costo del servizio.
Per i servizi in concessione o convenzione la somma delle quote di cui ai due precedenti capoversi non è di norma inferiore alla quota in convenzione o concessione a carico dell’ente.
7) EVENTUALE RECUPERO MANCATO GETTITO QUOTE UTENZA ATTRAVERSO FONDI ALTRI
A fronte del recupero anche parziale del mancato gettito delle quote di compartecipazione dell’utenza, attraverso contributi regionali o statali, queste risorse saranno utilizzate in via prioritaria per compensare il mancato reddito dei lavoratori dei servizi educativi in FIS a decorrere dal 23 febbraio 2020 attraverso modalità da concordare in successivo protocollo fra Xx.Xx e Associazioni datoriali.
8) DURATA
Il presente Protocollo d’Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità per il tempo necessario all’attivazione e alla realizzazione delle azioni previste e comunque sino alla ripresa dello svolgimento dei servizi come regolati integralmente dalle convenzioni e dai contratti ordinari.
Bologna, 25 maggio 2020
Città metropolitana di Bologna | |
Comune di Bologna | |
Comune di Alto Reno Terme | |
Comune di Calderara di Reno | |
Comune di Crevalcore | |
Comune di Xxxxxx Xxxxxx | |
Comune di Pianoro | |
Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto | |
Comune di San Xxxxxxx di Savena | |
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese | |
Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia | |
Unione Reno Galliera | |
Nuovo Circondario Imolese | |
Fp Cgil Bologna | |
Fp Cgil Imola | |
Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese |
Cisl Fp Area Metropolitana Bolognese | |
Uil Fpl Bologna ed Xxxxxx Xxxxxxx | |
Alleanza delle Cooperataive di Bologna e Imola | |
Legacoop Bologna | |
Legacoop Imola | |
Confcooperative Bologna e Imola | |
AGCI Bologna |