ALLA RADICE DELLA VIOLENZA DI SPECIE
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a cura di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
ALLA RADICE DELLA VIOLENZA DI SPECIE
ANALISI, PREVENZIONE E CONTRASTO DEI CRIMINI AI DANNI DEGLI ANIMALI
MANUALE OPERATIVO PER LE FORZE DELL’ORDINE E PER LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI ANIMALI
PRIMA EDIZIONE GENNAIO 2018
INDICE
Prefazione del Dr. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari).
AREA 1: ASPETTI PSICO-CRIMINOLOGICI
1. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Dirigente della Polizia di Stato, Psicologo e Criminologo, Presidente Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia). Criminologia della violenza sugli animali.
2. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (Presidente Associazione Link-Italia (APS)). Correlazione tra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta antisociale, deviante, criminale.
3. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Psicologa, Psicoterapeuta, Criminologa, Responsabile area Psicologia del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia). Il maltrattamento degli animali come segno comportamentale prodromico a crimini seriali e altre gravi forme criminali.
AREA 2: ALCUNE TIPOLOGIE D ABUSO
4. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (L.N.D.C.) e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (Irriducibili Liberazione Animale e M.E.T.A.): Randagismo e irregolarità nei canili.
5. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (Presidente M.E.T.A.), ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e Comunicazione LEAL-Lega Antivivisezionista e Responsabile Ufficio Stampa VEGANOK Animal Press), con la collaborazione dell'Avvocato ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Accattonaggio con animali: maltrattamento e sfruttamento da milioni di euro
6. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (Animal AID Italia). Il maltrattamento degli animali nel mondo dei circhi.
AREA 3: ASPETTI GIURIDICI E INVESTIGATIVI
1. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (Avvocato, responsabile ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇).
Aspetti giuridici del maltrattamento degli animali.
2. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Avvocato della Lega del Cane specializzato nei crimini ai danni degli animali): La costituzione di parte civile delle associazioni: una guida operativa.
3. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (Funzionario di Polizia ed esperta della tutela degli animali). Procedure operative a attività di polizia giudiziaria nel contrasto al maltrattamento degli animali.
4. Ordinanza 13 giugno 2016. Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (G.U. Serie Generale, n. 165 del 16 luglio 2016)
AREA 4: ASPETTI MEDICO-LEGALI E FORENSI
1. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, (Medico Veterinario, Responsabile Osservatorio Permanente per Patologie a trasmissione Vettoriale, USL Nordovest Toscana). La sorveglianza sui fenomeni di avvelenamento acuto negli animali domestici: aspetti di sanità pubblica veterinaria.
2. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (Medico Veterinario, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana). Aspetti medico forensi e di investigazione scientifica nei crimini ai danni degli animali.
3. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (Biologa Forense del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia) e ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇: il DNA nelle indagini sugli illeciti nell’ambito del randagismo e della gestione dei canili.
AREA 5: ASPETTI DI PREVENZIONE
1. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (Luogotenente dei Carabinieri, Criminologo, Vicepresidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia e Vicepresidente dell’Associazione Controllo del Vicinato). Il metodo del “controllo del vicinato” nell’ambito della prevenzione e del contrasto al maltrattamento degli animali. Osservazione, tutela e segnalazioni qualificate alle forze dell’ordine.
2. ENZA BIFERA (Pedagogista). Un modello educativo per la prevenzione del maltrattamento degli animali. Contenuti operativi e guidelines.
PREFAZIONE
Dr. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Sostituto Procuratore presso la Procura di Bari).
Ho conosciuto il curatore di quest’opera ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ alcuni anni fa a Reggio Calabria, in occasione di un convegno nel quale eravamo correlatori. Mi ha subito incuriosito per la sua versatilità, e per la sua curiosità per tematiche non convenzionali. Nel corso degli anni ho avuto modo di apprezzarne il dinamismo e la voglia di fare, nonché le capacità organizzative. Per questo, non mi ha sorpreso che la proposta di contribuire ad una iniziativa così meritoria ed originale provenisse proprio da lui. Il volume che avete tra le mani fornisce una visione multidisciplinare della violenza di specie, ed al termine della lettura avrete una serie di nuovi strumenti di comprensione e, quindi, di azione, sia che siate operatori delle forze dell’ordine, membri di associazioni impegnate nella tutela dei diritti degli animali, sia che siate (o decidiate di diventare) cittadini consapevoli. Magari nel prendere in mano il volume qualcuno avrà la tentazione di considerare il tema un argomento per “gattari”. L’importanza del tema è, viceversa, ben rappresentato da due considerazioni, a mio parere, estremamente significative, che dovrebbero indurci a rivisitare alcune nostre convinzioni circa la sottovalutazione complessiva del fenomeno.
1. “Chi comincia con gli animali finisce con maltrattare una donna” (così la rubrica “la 27a ora” del Corriere della Sera titolava il 25 gennaio 2017). Al di là dell’enfasi giornalistica, in un periodo in cui finalmente si è cominciato a prestare la dovuta attenzione al tema della violenza sulle donne, va rimarcato che i paesi anglosassoni danno massimo rilievo ai crimini contro gli animali. Nei casi di violenza sulle donne esaminati dai profiler dell’FBI il violentatore, spesso partner della vittima, aveva in precedenza ferito o ucciso uno o più animali domestici. E’ stato altresì riscontrato che diversi serial killer o sex offender avessero iniziato a commettere atti di crudeltà nei confronti di animali nell’infanzia o nell’adolescenza. Si stima che il 30-40% di coloro che si sono macchiati di
atti di violenza nei confronti degli esseri umani, da bambini abbia maltrattato animali. La crudeltà verso gli animali costituisce, in una porzione statistica significativa, uno degli anelli della personalità violenta. In Italia, LINK-ITALIA ha effettuato l’analisi di 278 casi in cui a uno o più maltrattamenti su animali sono seguiti reati contro la persona. Gli abusatori sono risultati maschi nel 93% dei casi, di cui il 17% bambini o adolescenti. Le vittime sono risultate: donne nel 54% dei casi, bambini 24%, anziani 3%, uomini 5%, vittime miste 14%. Nel 61% dei casi la vittima donna ha evitato o rallentato l’allontanamento dall’abusatore per paura di quello che sarebbe successo ai propri animali. Nel 19% dei casi la vittima umana è deceduta. Le principali tipologie di abuso collegato sia a vittime animali che a vittime umane sono risultate essere: violenza domestica, violenza sessuale, stalking, bullismo e reati collegati alla malavita organizzata. Detto in parole povere, I delitti commessi nei confronti degli animali possono avere collegamenti con abusi su umani e ciò implica che una tempestiva repressione dei crimini contro gli animali possa avere un potenziale effetto preventivo dei successivi abusi nei confronti delle persone. Negli Usa e nei paesi di tradizione anglosassone il maltrattamento degli animali è un reato grave (felony), considerato attualmente dall’FBI un top crime, ed è classificato come ‘Crimine contro la società’; ciò diversamente da quanto avvenuto finora in Italia, dove una disciplina organica è stata introdotta solo nel 2004 (ed alcune pene inasprite nel 2010, in esecuzione di accordi internazionali). Non a caso, la percezione solo parziale della portata del fenomeno è racchiusa nella rubrica del Titolo IX-BIS del capo II del codice penale, intitolato “DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI”.
2. Maltrattamenti di animali e criminalità organizzata. I maltrattamenti contro gli animali rappresentano una delle attività in cui è coinvolta la criminalità organizzata tradizionale. Diverse indagini svolte nei distretti calabresi e siciliani hanno dimostrato il pieno coinvolgimento della locale criminalità di tipo ‘ndranghetistico e mafioso, nelle scommesse collegate alle corse clandestine di cavalli. E’ stato accertato, in diversi procedimenti, che ciascun clan avesse propri cavalli e fantini, coinvolti nelle gare clandestine; gare che venivano effettuate in condizioni insopportabili per le caratteristiche etologiche degli equini (basti considerare che, in
moltissimi casi, le corse avvenivano su strada asfaltata – condizione questa, gravemente lesiva per le articolazioni dei cavalli – con l’impiego di animali spesso oggetto di somministrazione di sostanze dannose al fine di migliorarne le prestazioni agonistiche). Altra attività di elezione delle mafie è rappresentata dall’abigeato (furto di animali) e dalla macellazione clandestina degli animali: crimini che – per un verso – contribuiscono a rafforzare il ‘controllo del territorio’ tipico delle associazioni di tipo mafioso e, per altro verso, rappresentano una enorme fonte di guadagno per le stesse. Non va sottaciuto inoltre che la macellazione dei capi di bestiame avviene in condizioni sanitarie precarie, con sofferenze ancora maggiori per gli animali e che, in moltissimi casi, i capi di bestiame vengono sottoposti ad iniezioni di sostanze dannose per la salute. Intervenire per arginare i crimini contro gli animali è quindi un problema di ciascuno di noi, ed un dovere civico. La lettura di questo libro vi aiuterà ad avere le conoscenze necessarie per comprendere il fenomeno e, inoltre, sapere cosa fare se avete elementi per ritenere che sia in atto o sia stato perpetrato un delitto contro gli animali.
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, magistrato, ha lavorato dal 2004 al 2012 a Reggio Calabria, trasferendosi successivamente a Bari. In entrambi gli uffici è stato componente della Direzione Distrettuale Antimafia. E’ autore di due volumi di carattere giuridico. Come tutti i bambini, desiderava un cane. Da grande ha coronato il suo sogno, diventando il fedele compagno di due cani, di nome ▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇.
CRIMINOLOGIA DELLA VIOLENZA SUGLI ANIMALI
di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Dirigente della Polizia di Stato, Psicologo e Criminologo, Presidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia)
L’interesse della Criminologia al maltrattamento degli animali
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, nel 1999, pubblica sulla prestigiosa rivista “Criminology” un brillante saggio dal titolo “For a nonspeciesist criminology: Animal abuse as an object of study”, sottolineando il fatto che il crimine nei confronti degli animali aveva avuto fino a quel momento un ruolo relativamente piccolo nella Criminologia. Attualmente, a distanza di quasi venti anni, la situazione non è molto diversa. All’interno dei report classici sulle tematiche criminali, nella manualistica classica e nella maggior parte dei congressi ufficiali non vengono quasi mai presentate relazioni sui crimini contro gli animali. Quando questo avviene l'abuso di animali è raramente una variabile dipendente autonoma e, solitamente, questi studi si concentrano sul fatto che le persone che abusano degli animali abbiano poi maggiori probabilità di diventare violente nei confronti degli umani. Per quanto riguarda l’interesse istituzionale al settore la situazione è simile. Ad esempio, solamente a partire dal 1 gennaio 2016 l'FBI ha aggiunto la categoria “crudeltà agli animali” nell’Uniform Crime Report, il sistema nazionale di segnalazione dei reati comunemente utilizzato nelle indagini sui reati maggiori. La raccolta di dati riferiti agli animali nel sistema statunitense U.C.R. copre ora quattro categorie: semplice/grave negligenza, abuso e tortura intenzionale, abuso organizzato (come il combattimento di cani e il combattimento di ▇▇▇▇▇) e abusi sessuali su animali. I dati generati da questo sistema dovrebbero ora contribuire a guidare meglio le strategie per l'intervento operativo e la prevenzione in questo ambito. Nella comunità scientifica dei criminologi gli animali vengono invece ancora visti non come una vera e propria vittima ma prevalentemente come un fattore diagnostico-predittivo rispetto ai crimini commessi ai danni degli umani. Una sorta di test diagnostico. Quasi
sempre Psichiatri, Psicologi, Criminologi ed Educatori assimilano concettualmente e simbolicamente la violenza nei confronti degli animali con fattori psico-patologici conclamati o “covanti sotto la cenere” da parte dell’offender. Rimanendo esclusivamente su tale approccio, se pur utile ed interessante, si rischia a mio avviso, in qualche modo, di limitare nell’immaginario collettivo la responsabilità di coloro che si macchiano di tali crimini. In altre parole, nella maggior parte dei casi, colui che maltratta un animale è un criminale e non un “matto”, che va punito e possibilmente poi risocializzato ma non necessariamente compatito e curato. ▇▇▇▇▇▇, rilevando questa notevole mancanza di attenzione da parte dei criminologi rispetto alla vittimizzazione animale, formula anche delle argomentazioni molto convincenti, a mio avviso, sulla necessità di portare gli animali al rango delle vittime umane. In primo luogo la stessa produzione di norme di tutela in materia dovrebbe di fatto rappresentare un obbligo in tal senso. In molte nazioni il maltrattamento animale è progressivamente passato da qualcosa di socialmente accettabile (normale) a qualcosa di deviante (socialmente riprovevole anche se non formalmente un reato) fino a diventare oggi un vero e proprio crimine (un comportamento sanzionato da una norma penale). La legge della maggior parte delle nazioni culturalmente avanzate colpisce infatti attualmente l’uccisione e i comportamenti maltrattanti nei confronti degli animali da compagnia e di molti animali da lavoro. Gli animali vengono quindi formalmente tutelati anche quando sono disgiunti da un essere umano (ad esempio sono selvatici). E alla base di tale produzione normativa dovrebbe quindi esserci il convincimento che gli animali possano soffrire fisicamente e psicologicamente degli abusi subiti. In pratica che possano configurarsi come vere e proprie vittime. Le convinzioni di ▇▇▇▇▇▇ e in generale l’approccio “specistico” ovviamente non intaccano le di per se giuste osservazioni sul fatto che esiste statisticamente e logicamente una forte correlazione tra abuso animale e abuso umano. Ma forse è giunto il momento di iniziare a donare considerazione vittimologica a quegli animali che sono di specie diversa rispetto “all’animale umano” se si intende realmente salvaguardare il loro benessere ma soprattutto se si intende donare loro una vera dignità oltre che una tutela giuridica. Il fatto, ad esempio, che le Associazioni che tutelano gli animali (quelle riconosciute e con personalità giuridica) possano costituirsi in Italia come
parte civile nei processi che riguardano un maltrattamento ai danni degli animali è un tangibile esempio di come in molte Nazioni il passaggio dell’animale da “oggetto del crimine” a vittima del crimine si stia inesorabilmente insinuando nella cultura giuridica. Queste considerazioni dovrebbero però, a mio avviso, iniziare a diffondersi anche nel mondo degli studiosi del comportamento criminale attraverso una sempre maggiore produzione di studi scientifici (anche vittimologici) di orientamento non-specista e condotti magari in ottica interdisciplinare con studiosi di Etologia. Non possiamo interrogare un animale durante un processo penale per chiedergli se e quanto ha sofferto ma chi convive con uno di loro sa benissimo che possiamo facilmente a leggerlo nei suoi occhi e nel suo comportamento. In questa direzione è stato attivato in Italia un pionieristico progetto di ricerca dal Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia da me presieduto.
Verso una vittimologia degli animali
La vittimologia è una scienza relativamente moderna, poiché fino a un paio di secoli fa colui che subiva un crimine era considerato dagli scienziati solo in termini statistici e il suo coinvolgimento nell’azione criminale era ritenuto prevalentemente statico. La moderna vittimologia presta viceversa attenzione a colui che subisce un crimine, in primo luogo in termini di conseguenze negative derivanti da tale azione (fisiche, psicologiche, economiche, sociali, ecc.). Gli studi vittimologici più avanzati si concentrano inoltre sul ruolo del soggetto passivo (la vittima) nell’ambito della dinamica criminale. Secondo l’approccio corrente della vittimologia, affinché si possa parlare di vittima deve manifestarsi un’azione criminale ma anche dei danni (delle conseguenze negative) che possono essere di diversa natura e gravità. Affinché si possa parlare di danno psicologico, ad esempio, colui che subisce un reato deve in pratica in primo luogo rendersi conto di quello che sta succedendo, avere insomma una coscienza e presentare poi delle modifiche (negative) nel comportamento, nelle sue emozioni, nel suo umore. Ma gli animali possono avere delle emozioni? Secondo la comunità scientifica, a partire dai lavori di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ fino agli studi più moderni sulla vita
emozionale degli animali del Biologo ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, decisamente si. ▇▇▇▇▇▇ descrive minuziosamente negli animali la gioia, l’empatia, l’afflizione, l’imbarazzo, la rabbia e l’amore, emozioni che emergono nei risultati di numerose ricerche scientifiche che ne confermano l’esistenza. Ma anche la produzione scientifica moderna va in questa direzione. Come scriveva già nel 2006 la Prof.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell’Ospedale San ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ di Milano, “….gli animali soffrono, più di quanto immaginiamo, non solo per ferite fisiche, ma anche emotive. A volte hanno una vera e propria depressione, e attacchi di panico, se il loro padrone li lascia soli d’estate. E possono morire, o lasciarsi morire, quando vengono abbandonati. Possono morire di crepacuore, proprio come noi. Il dolore acuto dell’abbandono, o della morte di un altro animale a loro caro, o la scomparsa di una persona amata, può causare un’impennata di adrenalina e una vasocostrizione coronarica così violenta da causare un infarto massivo e senza appello…..”. Ma anche ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Medico veterinario per piccoli animali in Lombardia, nel suo libro “Emozioni bestiali” sottolinea il fatto che “non ci sono dubbi nemmeno sul fatto che gli animali si ammalino di solitudine e di nostalgia, che si innamorino o siano gelosi, che si offendano o siano curiosi…” Anche gli studi neurofisiologici ci danno conferme in tal senso. Ad esempio ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ della Emory University di Atlanta ha studiato approfonditamente un gruppo di cani attraverso la risonanza magnetica funzionale e ha riscontrato che sottoponendo gli animali a odori che evocavano determinate esperienze positive o negative si notava una attivazione del nucleo caudato, la regione del cervello che anche negli esseri umani si attiva nel corso di un coinvolgimento emotivo con altri individui (solitamente di tipo piacevole). Le emozioni, oltretutto, sono quasi sempre collegate alla produzione, in chi le prova, di diversi ormoni, che possono essere individuati e misurati nel corso di sperimentazioni scientifiche. A tal proposito è opportuno ricordare gli studi del giapponese ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ dell’Azabu University che ha pubblicato nel 2015 sulla rivista “Science” i risultati di un interessante esperimento dove in sostanza si dimostra nel cane un incremento della produzione di ossitocina (un neurotrasmettitore) durante il contatto visivo con il suo padrone. Variazioni dello stesso ormone sono correlate, anche nell’uomo, a diverse risposte emozionali. Insomma la maggior parte della comunità scientifica
concorda sul fatto che un animale possa provare delle emozioni. E chi prova delle emozioni può soffrire psicologicamente, oltre che fisicamente, di una violenza subita e tale sofferenza può durare anche dopo che l’azione violenta è terminata. Insomma si può generare, così come per gli umani, un vero e proprio danno psicologico. Questa è una dinamica riconosciuta perlomeno nella vittimologia umana. Arriveremo a considerare un animale che subisce un crimine degno di essere considerato una vittima quanto un essere umano? Spero fortemente di sì, perché se questo avverrà potremo iniziare a considerarci una specie realmente civile e scientificamente avanzata.
Analisi criminologica e crimini contro gli animali
Per la Criminologia contemporanea di matrice costruzionistica, affinché si possa parlare di un crimine, deve sussistere un sistema complesso formato da una vittima (in questo caso un animale), un autore di un crimine (in questo caso un essere umano), un ambiente fisico e simbolico al cui interno avviene tale azione e la violazione di una norma penale. Riguardo il maltrattamento animale, nello scenario europeo, tali elementi ci sono tutti poiché quasi tutte le Nazioni civili hanno prodotto delle norme penali di tutela nei confronti degli animali e questo dovrebbe giustificare quindi l’interesse criminologico per tale genere di comportamenti. Comprendere ciò che c’è alla radice dei maltrattamenti nei confronti degli animali (sforzo conoscitivo che è attualmente presente nella comunità scientifica in direzione di tutte le altre forme criminali) rappresenta a mio avviso il punto di partenza per controllare ed arginare il fenomeno in maniera più efficace, orientando meglio la repressione e costruendo percorsi di prevenzione basati sulla logica scientifica e non sull’onda effimera delle emozioni. Questo è lo scopo primario della moderna Criminologia costruzionistica che non considera l’azione criminale come un improvviso, incontrollabile e ineluttabile impulso ma come un percorso dinamico in cui l’individuo viola la legge per ottenere un beneficio personale di una qualsivoglia natura valutando i pro e i contro prima di passare all’azione, percorso su cui si può quindi agire in termini di prevenzione. Tale beneficio può essere prevalentemente pragmatico-utilitaristico (per
raggiungere un vantaggio materiale) oppure tale beneficio può essere legato alla soddisfazione di bisogni psicologici. Nella maggior parte, dei casi, come sottolineato da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇, i vantaggi ricercati dai criminali nella perpetrazione di un crimine rientrano (parzialmente) molto spesso in entrambe le categorie. Ma alla base dei reati commessi ai danni degli animali troviamo profili degli offenders, motivazioni e dinamiche psicologiche molto diversificate tra loro. Nell’ambito del maltrattamento di animali (art. 544-ter) e della loro uccisione (non per scopi alimentari ma per crudeltà), possono infatti essere comprese condotte di individui che traggono profitto economico da tali azioni come ad esempio coloro che importano cuccioli di cane illegalmente dai paesi dell’Est europeo, costringendo le bestiole a viaggi interminabili in condizione di grave sofferenza o come coloro che gestiscono canili-lager per ottenere finanziamenti mantenendo poi gli animali in condizioni drammatiche. Ma il maltrattamento può essere agito anche da individui che maltrattano gli animali non per profitto ma per pigrizia, sciatteria, egoismo, anaffettività e noncuranza, come ad esempio nel caso di coloro che lasciano il proprio cane in estate al sole su un piccolo balcone o all’interno dell’auto parcheggiata con i finestrini chiusi. A questa prime due macro-categorie di offenders occorre poi aggiungere una terza area, al cui interno trovano spazio e definizione coloro che attuano violenze nei confronti degli animali per soddisfare spinte profonde di natura psico-patologica, argomento su cui la psichiatria ufficiale si è più volte espressa ritenendo, ad esempio, un comportamento maltrattante giovanile come statisticamente prodromico a comportamenti violenti in età adulta. Come ben sanno gli studiosi di storia del crimine, molti famigerati serial killer hanno avuto in età molto giovane delle esperienze di maltrattamento/uccisione di animali e progressivamente poi hanno spostato sugli esseri umani la loro bramosia omicida. La criminalità organizzata infine, nutrendosi anche di azioni simboliche, può essere ascritta a una quarta e ultima categoria di maltrattanti che considera spesso gli animali come un mezzo per far giungere messaggi di potenza a coloro che vuole sfruttare, intimidire e rendere succubi. Molto diversi tra loro sono quindi i crimini commessi ai danni degli animali e altrettanto diversi sono gli autori di tali crimini. Una evidente diversificazione degli offenders e dei moventi alla base del maltrattamento necessita quindi con certezza, in ottica criminologica, di
un approccio tassonomico contenente categorie interpretative diverse. Comprendere a fondo il percorso mentale del maltrattatore di animali è comunque il primo passo per trovare soluzioni di contrasto e di prevenzione realmente efficaci.
La dimensione sociale del crimine nei confronti degli animali: percezione, connotazione antropologica e fattori culturali.
La percezione sociale del crimine consiste nel come gli individui attribuiscono significato ad una determinata azione criminale, se la ritengono più o meno grave, più o meno riprovevole, più o meno diffusa, più o meno pericolosa in termini di rischio di essere scoperti ed arrestati. La percezione della gravità di un’azione criminale e quanto essa è riprovevole, accettabile e pericolosa all’interno del gruppo sociale di appartenenza, sono quindi elementi fondamentali di tale processo. E in questa dinamica di pensiero assumono ovviamente grande rilevanza i fattori culturali, gli atteggiamenti diffusi. La percezione sociale del crimine è considerata dalla moderna Criminologia un fattore fondamentale per comprendere il passaggio all’atto perché su di essa si basano le valutazioni di opportunità e le scelte che ogni individuo si trova di fronte nel momento in cui deve decidere se commettere o meno un reato. Gli atteggiamenti diffusi rispetto a un determinato fenomeno criminale rappresentano di fatto il più importante supporto decisionale di colui che si trova a dover decidere se commettere o meno un crimine. E in tal senso è opportuno considerare che esiste una cospicua parte di territorio del nostro pianeta dove gli animali vengono considerati culturalmente degli oggetti e come tali vengono quindi trattati. In quelle zone del mondo, sarebbe sciocco negarlo, quello che da una buona parte delle “persone civili” viene considerato un maltrattamento, delle violenze, delle privazioni e l’incuria nei confronti degli animali, rappresenta invece l’assoluta normalità. Purtroppo alcune di queste aree territoriali (e sociali) sono presenti ancora anche nella “civilissima” Europa, nelle nostre regioni, nelle nostre città. E come già detto la differenza tra quello che viene considerato dalle persone come un fatto disdicevole e quello che viene invece considerato accettabile assume un ruolo cruciale in Criminologia. Anche il timore per le conseguenze legali delle proprie azioni è un
elemento fondamentale. Un animale maltrattato non è un soggetto che può raccontare ciò che è successo, non può chiedere aiuto o sporgere denuncia come un essere umano. Raramente, inoltre, le tecniche di investigazione scientifica, che attualmente contribuiscono ad assicurare alla giustizia molti delinquenti, vengono applicate nei casi di maltrattamento/uccisione di un animale anche se la Medicina Forense Veterinaria ha raggiunto anche in Italia livelli di competenza molto elevati. Sovente tutto ciò (l’aspettativa di impunità o comunque di scarso rischio) rappresenta, in ottica costruzionistica, la maggior spinta nella commissione di un reato. Di conseguenza, per comprendere a fondo la radice di molti dei crimini nei confronti degli animali, è necessario conoscere preliminarmente la matrice culturale (rispetto a tale fenomeno) presente in un determinato territorio e ogni azione di prevenzione in tale settore dovrebbe primariamente agire su queste forme sub-culturali attraverso campagne di sensibilizzazione mirate che, a mio avviso, dovrebbero trovare spazio anche all’interno dei programmi scolastici.
Una ipotesi di profilo criminologico del soggetto maltrattante.
Come si è detto la conoscenza di un fenomeno criminale costituisce l’ossatura necessaria per progettare un intervento preventivo efficace e per colpire poi con maggiore incisività coloro che delinquono. Secondo la letteratura specialistica la crudeltà e l'abbandono degli animali attraversano tutti i confini sociali ed economici ed i resoconti degli studi di settore suggeriscono che tali crimini sono comuni sia nelle aree rurali che in quelle urbane. Le caratteristiche dei soggetti che li commettono, indicate dagli specialisti in materia, sono però diverse in base al tipo di abuso. Le statistiche americane indicano ad esempio che coloro che abusano intenzionalmente degli animali sono prevalentemente uomini sotto i 30 anni, mentre quelli coinvolti nell’incuria di animali hanno più probabilità di essere donne sopra i 60 anni (▇▇▇▇▇▇▇▇, R. 2002, 2008). Alcune ricerche basate sulle statistiche criminali sono state condotte anche in Italia (come gli studi dell’Associazione LINK). Iniziamo anche nel nostro Paese a individuare l’età media di chi maltratta gli animali, le sue caratteristiche sociali, le sue peculiarità biografiche, le sue motivazioni di fondo. Definire chi è il “maltrattatore tipico” italiano è però al momento ancora abbastanza complesso e probabilmente tecnicamente sbagliato
anche considerando la grande diversificazione delle azioni maltrattanti e di coloro che le compiono. Tra un mafioso che organizza combattimenti clandestini di cani, un contadino che lascia esche avvelenate per eliminare la fauna selvatica intorno al proprio podere, un soggetto che realizza filmati pornografici utilizzando degli animali e un “normale cittadino” che lascia il proprio cane nell’auto parcheggiata al sole ci sono ovviamente notevoli differenze. Ma forse, andando a sondare in profondità la sua mente, si potrebbero trovare anche delle similitudini caratteriali. Sul piano strettamente giuridico tutti e quattro violano la stessa norma penale poiché provocano negli animali un forte disagio psico-fisico, delle sofferenze. Ma la Criminologia, al contrario del Diritto Penale, ha come obiettivo la comprensione delle motivazioni e del substrato psicologico dell’individuo che commette un crimine, la sua personalità, la sua emotività, il suo modo di interpretare la realtà circostante e di costruire le sue scelte criminali. Dalle risultanze degli studi italiani di settore, ma anche dalle esperienze da me “carpite” informalmente da coloro che si occupano della repressione di tali reati, emergono talvolta delle “ricorrenze” sulle caratteristiche di coloro che sono incappati nelle maglie della Giustizia (in verità in questo ambito ancora abbastanza larghe) per aver violato l’articolo 544-ter del Codice Penale. Dalle prime osservazioni sembrerebbe ad esempio che molti di coloro che sono stati denunciati per maltrattamenti di animali in Italia negli ultimi anni, al di là della presenza ahimè di un loro quadro etico-morale-culturale di un certo squallore e di pessime abitudini probabilmente sedimentate da secoli e tramandate all’interno delle loro famiglie, spesso mostrano, oltre che una tendenza conclamata alla violazione delle norme, anche una scarsa capacità empatica e una notevole noncuranza per le sofferenze inflitte agli animali. Questi ultimi tre elementi (comportamentali e personologici), generalizzando forse un po la questione, ci consentono di azzardare un primo profilo psico-criminologico del maltrattatore di animali che mostra ahimè, secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) inquietanti similitudini con quello degli individui classificati come antisociali (definiti anche individui con personalità psicopatica). Insomma soggetti che sul piano della predisposizione ai comportamenti delinquenziali presentano, a mio avviso, uno “spessore criminale” ragguardevole e fattori di rischio assolutamente da non trascurare.
Insomma, semplificazioni del genere “….vabbé, in fondo ha solo preso a calci un cane…..” appaiono, in ottica criminologica e rispetto a una valutazione di pericolosità sociale di un individuo, scientificamente riduttive e fuori luogo. Fatte salve queste personali speculazioni intellettuali, basate per ora su esperienze conoscitive bibliografiche e non ancora su uno studio empirico sistematico, sarebbe auspicabile che la comunità criminologica internazionale dedicasse maggiore spazio all’analisi di questa tipologia di crimini e di criminali, primariamente per ciò che riguarda la vittimizzazione animale ma anche secondariamente per quanto riguarda il rischio di una “correlata vittimizzazione umana” e quindi di una generale pericolosità sociale da parte degli stessi soggetti. Le ipotesi di forte correlazione tra maltrattamento animale come fattore prodromico alla manifestazione conclamata di una personalità antisociale sono state formulate da molti ricercatori, come ad esempio da ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, e ▇▇▇▇▇▇▇, già a partire dalla fine degli anni ’90 ma nella letteratura scientifica di matrice statunitense ed europea troviamo numerosi altri approfondimenti e conferme in questa direzione, ad esempio sui collegamenti tra maltrattamento animale da parte di adolescenti e successive manifestazioni di criticità (e di percorsi violenti) nella loro vita da adulti, come ad esempio puntualizzato da ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, S., ▇▇▇▇▇▇, ▇., ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. e Cross, D. (2015). La dimensione psicopatologica si rileva infine con una certa frequenza in coloro che si rendono responsabili del maltrattamento degli animali: dallo scarso controllo degli impulsi, alla presenza di tratti borderline fino al delinearsi di quadri di psicopatia sembrano essere i fattori clinici maggiormente ricorrenti in questo genere di criminali. Uno studio criminologico sistematico (costante) sui soggetti denunciati per crimini nei confronti degli animali è comunque assolutamente auspicabile in Italia e sarà mia cura promuoverne uno nei prossimi anni all’interno dell’equipe di ricerca multidisciplinare da me coordinata con la collaborazione delle moltissime Associazioni di tutela degli animali che hanno aderito al progetto “alla radice della violenza di specie” che ha dato luce al presente manuale.
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▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Direttore Tecnico Superiore (Psicologo) della Polizia di Stato e Criminologo, è il Presidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia, Associazione culturale che dal 1999 promuove ricerche applicative e percorsi di formazione gratuiti per gli operatori di polizia e per operatori forensi. E’ autore di numerosi manuali e articoli scientifici su tematiche criminologiche e investigative. Da sempre profondamente amante degli animali, convive attualmente con una gatta di nome ▇▇▇▇▇▇▇ e con un Pastore tedesco di nome ▇▇▇▇▇, entrambi adottati. Il suo sito web è ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.
CORRELAZIONE FRA MALTRATTAMENTO E/O UCCISIONE DI ANIMALI, VIOLENZA INTERPERSONALE E OGNI ALTRA CONDOTTA DEVIANTE, ANTISOCIALE E/O CRIMINALE.
Di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (Presidente LINK-ITALIA (APS).
The LINK
Alla fine dell’800 gli studiosi in ambito di psicologia, psichiatria e criminologia nell’indagare l’essere umano ed in particolare un aspetto dell’umano quale è la violenza interpersonale, si imbattono costantemente in uno specifico fenomeno ossia la violenza sugli animali e le possibili correlazioni con la violenza verso gli umani. Sebbene in modo non intenzionale, questa particolare correlazione viene costantemente rilevata, osservata e descritta, producendo una letteratura così imponente che all’inizio degli anni sessanta i ricercatori statunitensi, per la prima volta, decidono di rivolgere la propria attenzione in modo mirato allo studio di << ciò >> che verrà definito LINK (Arkow 2008; Arkow 2014)1. Il termine Link nel linguaggio comune inglese significa legame mentre in discipline quali psicologia, psichiatria, criminologia e scienze investigative si connota come termine tecnico che indica la stretta correlazione esistente fra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale (omicidio, stupro, stalking, violenza domestica, rapina, spaccio, furto, truffa, manipolazione mentale, ecc.). La crescente consapevolezza scientifica sul Link dagli anni 60 ad oggi conduce i ricercatori a focalizzare gli studi sulle implicazioni psicologiche di tale fenomeno concludendo che la crudeltà su animali oltre ad un atto da condannare di per sé, debba essere interpretata come:
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1. Sintomo di una situazione esistenziale patogena in chi commette il maltrattamento. Se la condotta è commessa da minori il riferimento è relativo ad una situazione famigliare o ambientale caratterizzata da potenziali abusi fisici, psicologici, sessuali, incuria, discuria, ipercura o da tutte queste forme di violenza assieme. “Diventare un torturatore può alleviare i sentimenti di impotenza e vergogna che un bambino sperimenta quando è la vittima” ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (2004) 2. “Il maltrattamento di animali ha delle forti connotazioni psicologiche, la violenza spesso è un modo per superare un forte senso di inferiorità. Per quanto riguarda i bambini ad esempio, è importante riflettere anche sul ruolo di rivalsa che la violenza sugli animali rappresenta” ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (1995)3.
2. Segnale predittivo indicatore di contemporanei e/o futuri altri comportamenti devianti, antisociali e/o criminali quali:
• Atti di distruzione – vandalismo e/o piromania.
• Aggressioni – deliberata crudeltà psicologica e/o fisica verso le persone.
• Furti caratterizzati dalla presenza di una vittima – borseggio, estorsione, rapina a mano armata.
• Rapimento, violenza sessuale, assalto con particolare riguardo al fenomeno degli spree killer, omicidio con particolare riguardo al fenomeno dei serial killer.
“Un bambino che impara cosa sia la violenza verso gli animali è più predisposto a stuprare, abusare ed uccidere esseri umani quando sarà adulto” ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (1983)4. “I Serial Killer sono bambini a cui non è mai stato insegnato che è sbagliato cavare gli occhi ad un animale. Gli assassini molte volte cominciano uccidendo e torturando animali da bambini" ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (1998)5. In altre parole le condotte criminali sopracitate sono (in termini statisticamente rilevanti) l’escalation di una prima condotta deviante, antisociale e criminale quale è il maltrattamento e/o l’uccisione di animali. Comportamento, quest’ultimo, che la letteratura scientifica internazionale identifica insorgere
2 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Children and Animals: Exploring ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ of Kindness and Cruelty, Purdue University Press, 2004.
3 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Mind Hunter, 1995. RSC Libri e Grandi Opere SPA, Milano 1996.
4 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Childhood cruelty toward animals among criminals and noncriminals, Human Relation, The Tavistock Institute, 1 december 1985.
5 ▇. ▇▇▇▇▇▇, Animal Cruelty May Be a Warning. Often Precedes Harm to Humans, The Washington Times, 23 Jun, 1998.
mediamente verso i 6 anni e mezzo (▇▇▇▇▇ at al., 1993)6 e la letteratura scientifica nazionale verso i 4 o 5 anni (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇, 2014)7. La crudeltà su animali è una condotta che fisiologicamente, cioè per natura, tende a variare nel tempo. Questa << qualità >> è una << buona notizia >> poiché se apparteniamo ad una qualsiasi agenzia educativa abbiamo la possibilità, attraverso un intervento mirato, di poter far regredire la condotta, di poterla inibire completamente o contenerla in modo efficace. Nel contempo è anche una << cattiva notizia >> in quanto se la qualità della risposta ambientale (agenzie educative, istituzioni giudiziarie, società civile) non è competente quindi non in grado di interpretare correttamente il maltrattamento e/o l’uccisione di animali come abominio morale di per sé, sintomo di una situazione esistenziale patogena e grave indicatore di pericolosità sociale (banalizzando, sottovalutando, minimizzando, negando, rimuovendo, giustificando, normalizzando), la condotta riceverà un rinforzo positivo sviluppando una negativa escalation come da schema sopra citato. Non esistono risposte neutrali. “Il maggior pericolo per un bambino è torturare o uccidere un animale e farla franca” ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (1964)8. Ciò significa che a seconda dei feedback ambientali che l’autore riceverà relativamente al proprio agito (soprattutto se si tratta di un minore), sarà più o meno incoraggiato o inibito a continuarne la messa in atto. In altre parole se per l’animale il focus è costituito dall’atto crudele di cui è vittima, relativamente al soggetto violento (minore o adulto) il focus non è l’atto in sé bensì la combinazione di quell’atto con la qualità della risposta ambientale. “L’iniziazione criminale dipende dal grado di influenza e di impatto che i fattori di rischio hanno su un soggetto vulnerabile” R. V. Clarck (1995)9. Del resto la stessa personalità del giovane che intraprende una carriera criminale non può essere spiegata come una realtà statica, quanto piuttosto come una struttura che si trasforma continuamente sotto la
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duplice spinta dello sviluppo individuale e delle influenze ambientali. Ne consegue che una società civile che non contempli il maltrattamento e l’uccisione di animali quale grave reato di per sé e dalle gravi implicazioni sociali: culturalmente, professionalmente e giuridicamente non sarà in grado di prevenire, trattare e contrastare in modo efficiente ed efficace la violenza interpersonale ed il crimine in genere. “Le persone che commettono un singolo atto di violenza su animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali. Come segnale di un potenziale comportamento antisociale, atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali non devono essere ignorati da giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e tutti coloro che incappano in abusi su animali durante il proprio lavoro” ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (2000)10. Negli Stati Uniti e paesi anglosassoni in genere (Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Sud Africa) le consapevolezze scientifiche sul Link sono da tempo tradotte in pratiche operative supportando quotidianamente il lavoro di magistrati, avvocati, forze dell’ordine, assistenti sociali, criminologi, vittimologi, educatori, insegnanti, veterinari, ecc. Relativamente al riconoscimento da parte delle Forze dell’Ordine Internazionali, L’F.B.I. essendo la struttura cui compete l’investigazione e la repressione << dell’escalation massima >> del maltrattamento di animali quali sono i casi su umani di rapimento, violenza sessuale, assalto, omicidio, ha sempre considerato tale maltrattamento come potente indicatore di pericolosità sociale (▇▇▇▇▇▇▇ et al., 198811; ▇▇▇▇▇▇▇▇ e Church., 199612). Una novità in tal senso viene introdotta nel 2014 quando il maltrattamento di animali è elevato dall’F.B.I. da indicatore di pericolosità sociale a TOP CRIME, meritando quindi una specifica categoria di classificazione nel database nazionale dei crimini13. Negli U.S.A. pertanto dal 2016 tutte le segnalazioni di maltrattamento e/o uccisione di animali rilevate in ognuno dei 50 stati confluiscono nel National Incident-Based Reporting System (N.I.B.R.S.) in
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cui il maltrattamento di animali è classificato “Crimine Contro la Società”. In tale sistema i maltrattamenti sono divisi in quattro categorie: negligenza, abuso intenzionale e tortura, maltrattamenti organizzati, abusi sessuali. L ’F.B.I. da inoltre una definizione ufficiale del maltrattamento di animali per cui si tratta di un << atto intenzionale premeditato o spontaneo, che consiste nel maltrattare o uccidere un animale senza ragione come la tortura, la mutilazione, l’avvelenamento o l’abbandono>>. L’esperienza dell’F.B.I. rispetto al Link ha fatto sì che anche le Polizie Locali e gli Enti Legislativi statunitensi cominciassero ad occuparsene. Per esempio nel 1990 solo sette stati americani prevedevano misure penali per violenza su animali, oggi in tutti i 50 stati il maltrattamento e/o uccisione di animali è considerato << felony laws >> ossia reato grave14. In merito alle Polizie Locali attualmente esistono Sezioni Speciali di Polizia (Animal Cops, Animal Control, ASPCA, RSPCA ecc.) che si occupano del maltrattamento di animali contemplando il Link. Alcuni dati del lavoro delle Polizie anglosassoni evidenziano che:
• Polizia di Chicago - USA15:
il 35% delle indagini per maltrattamento di animali hanno portato alla scoperta di droga e/o armi; l'82% degli arrestati per maltrattamento di animali avevano precedenti per possesso di droga e/o armi; il 23% dei maltrattatori di animali sono stati arrestati anche successivamente per altri gravi reati.
• Polizia del Massachusetts - USA16:
il 70% dei maltrattatori di animali sono stati condannati anche per crimini violenti, possesso di droga, violazione di proprietà, disordini comportamentali.
• Polizia di Sidney - Australia17:
Dichiarazione: Il maltrattamento di animali è miglior indice di previsione di violenze sessuali rispetto a precedenti di omicidio, piromania o reati effettuati con armi. Prevenzione e/o condanna di assassini, stupratori di
14 Animal Legal Defens Fund, (▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇-▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/). 15 Chicago Crime Commission., RAV2: Reduce animal violence, reduce all violence: A program to amplify human and animal violence prevention and reduction by targeting dog fighting and animal cruelty. Action Alert, 1-5. August 2004.
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Il 70% delle persone incriminate per maltrattamento di animali sono stati anche successivamente condannati per condotte violente, compreso l'omicidio.
Di seguito, sono elencati, alcuni programmi di addestramento realizzati da In the Line of Duty19 attualmente in dotazione alle forze dell’ordine statunitensi per contrastare il Link e palese testimonianza di come negli Stati Uniti le consapevolezze sul fenomeno siano tradotte in pratiche operative a contrasto del crimine in genere ed in particolare del crimine violento:
• Abuso su Animali: Perché i poliziotti possono e devono fermarlo.
• Pit Bull e combattimento tra cani.
• Cosa i cani cercano di dire ai poliziotti.
La Chicago Crime Commission ha preparato il programma "Ridurre la violenza su animali, Ridurre tutta la violenza"20. Il Dipartimento di Polizia di Boston ha preparato il programma “LINK UP”. Il Dipartimento di Polizia di Colorado Springs ha preparato il programma “DVERT – Domestic Violence Enhanced Response Team”21.
Il Maltrattamento di Animali nella Violenza Interpersonale
Uno dei tratti caratteristici del Link è l’impiego della crudeltà fisica su animali come strumento di violenza psicologica sulle persone. In altre parole si maltratta fisicamente un animale per colpire psicologicamente, emotivamente, affettivamente una persona. In tal caso dal punto di vista della vittima animale il maltrattamento è diretto e di ordine fisico e/o
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20 Chicago Crime Commission., RAV2: Reduce animal violence, reduce all violence: A program to amplify human and animal violence prevention and reduction by targeting dog fighting and animal cruelty. Action Alert, 1-5. August 2004.
21 DVERT – Domestic Violence Enhanced Response Team (▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇).
etologico, dal punto di vista della vittima umana il maltrattamento è indiretto e di ordine psicologico. Il maltrattamento psicologico tramite l’infierire su un animale caro alla persona o l’esposizione alla violenza su animali in genere è un frangente del maltrattamento interpersonale estremamente traumatico per le vittime coinvolte. “Ricordo un mio paziente che è un veterano della guerra del Vietnam. Mi disse che era passato per l’inferno della guerra e riusciva ad affrontarne il ricordo. Ma quello che non riusciva ad accettare era il ricordo di suo padre che uccideva il suo cane quando lui era bambino” ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (1999)22. “▇▇▇▇, padre, sculacciava raramente ▇▇▇▇▇. Quando lo faceva era abbastanza delicato. Ma altre sue punizioni erano terribilmente crudeli. Il ricordo infantile più intenso di ▇▇▇▇▇ era quello di suo padre che sparava al gattino” (▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, 1988)23. Gli ambiti in cui questa dinamica viene agita sono la vendetta, la violenza domestica su donne e minori, lo stalking e in Italia le intimidazioni di stampo malavitoso. Per quanto riguarda la violenza domestica e lo stalking i partner abusatori minacciano di ferire o uccidere (o feriscono e uccidono) l’animale domestico per indurre la partner a restare, per punire la compagna che se ne sta andando o come metodo coercitivo per farla tornare a casa. In altre parole si minaccia o maltratta l’animale domestico per ammonire la vittima umana prospettandole di essere la prossima della lista. Non a caso le donne vittime di violenza intrafamiliare che hanno animali solitamente non se ne vanno di casa per non lasciare il pet in balia del partner abusatore (▇▇▇▇▇▇▇▇ et al., 2004). Tale dinamica quando si verifica (il dato italiano è nel 65% dei casi24) impedisce alle forze dell’ordine, servizi sociali, centri antiviolenza d’intervenire in modo tempestivo per salvare la vita delle vittime umane (donne e minori) coinvolti nell’abuso. In questi casi l’unico modo per convincere le donne a lasciare il proprio animale è saperlo al sicuro in un Rifugio per animali vittime di violenze domestiche e/o di vittime di violenze domestiche o portarlo con sé in un Rifugio che accoglie entrambe le
22 B. Boat, Abuse of children and abuse of animals. Using the links to inform child assessment and protection, 1999. In ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ & ▇. ▇▇▇▇▇, Child abuse, domestic violence and animal abuse: Linking the circle of compassion for prevention and intervention, West LaFayette: Purdue University Press.
23 ▇. ▇▇▇▇▇▇, A. S. ▇▇▇▇▇▇, Intimate Violence: The Causes and Consequences of Abuse in the American Family. New York: ▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇▇▇▇▇, Touchston Book, 1988.
24 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇, Report 2016. Zooantrolopogia della Devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione del Crimine su Animali, LINK-ITALIA (APS) & N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello Stato, dicembre 2016.
tipologie di vittime umane e animali25. Riassumendo, il maltrattamento di animali in ambito domestico oltre che una condotta da condannare di per sé costituisce un preciso indice di pericolosità per le donne e i minori presenti in famiglia che sono esposti ad atti violenti da parte del partner 7,6 volte in più dei contesti in cui gli animali non vengono minacciati o abusati (▇▇▇▇▇, 2011)26. “L’abuso di animali da parte di un membro della famiglia sia esso genitore o figlio, è spesso il segnale che si sta verificando un abuso su di un bambino” ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (2006)27. “Chi tortura o uccide un animale è spesso violento anche nei confronti delle persone. Ne consegue che le condanne per maltrattamenti agli animali permettono di mettere i soggetti che compiono abusi su donne e minori in prigione o in terapia.” ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - Vice Procuratore Distrettuale N.Y. City (2000)28. Per quanto riguarda il Link a sfondo psicologico nella malavita organizzata uno dei più tremendi avvertimenti mafiosi consiste nello spedire a chi si deve intimidire o a chiunque abbia commesso un torto agli amici teste di agnello, pecora, capretto, cavallo, cane ecc. (...) La devono vedere tutti, la testa. ▇▇▇▇▇▇ se i familiari e magari la moglie che ti va su di giri. Se sanguinolenta, significa che è fresca. Chi ti vuole male l’hai sul collo, dietro l’angolo. Ti controlla e può prenderti quando vuole. (GEAPRESS 2010)29. Nei paesi in cui si sono consolidate le conoscenze scientifiche sul Link vengono considerate predisposizioni particolarmente vittimogene le strategie d’intervento e i contesti istituzionali che non contemplano la crudeltà su animali come parte integrante la violenza interpersonale soprattutto in ambito domestico e di stalking. “Le donne hanno più probabilità di essere ferite in modo permanente, sfregiate o persino uccise dai loro mariti in quelle società in cui gli animali sono trattati con crudeltà. I criminali sono sottoposti a punizioni fisiche, i nemici catturati vengono torturati, gli uomini e le donne risolvono i conflitti con la violenza, le
25 Per l’Italia si veda il progetto nella sezione “Protezione Vittime” del sito ▇▇▇.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ dell’Associazione LINK-ITALIA (APS): ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/
26 C. P. ▇▇▇▇▇, Woman's best friend: Pet abuse and the role of companion animals in the lives of battered women. Violence against Women, 6, 162-177, Sage Journal, 2000.
27 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Prosecuting Animal Cruelty Cases: Opportunities for Early Resposnse to Crime and Interpersonal Violence, ASPCA 2006
28 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ (2000): Das Link Pet Abuse, Domestic Violence, New York Daily News. Sunday, November 2005.
29 GEAPRESS, Testa di mafia. Addobbata, incartata e finanche chiodata. Il più sconvolgente degli avvertimenti mafiosi ha come oggetto un pezzo di animale, GEAPRESS 2010.
ragazze vengono sottoposte a cerimonie d’iniziazione dolorose, la gloria militare è fonte di orgoglio maschile” ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (1989)30.
I dati scientifici nazionali
Sul piano scientifico nazionale lo sviluppo di ogni considerazione, riflessione, linea guida oggi relativa al Link è conseguenza di una conoscenza del fenomeno che è il prodotto di tre fasi storiche anziché di due come concerne i paesi anglosassoni. Come accennato nel paragrafo precedente dalla fine dell’800 alla fine degli anni ’50 gli studi scientifici internazionali sul Link sono studi descrittivi limitati alla rilevazione, osservazione e descrizione del fenomeno in cui ci si imbatte solitamente in modo non intenzionale. Verso l’inizio degli anni ’60 sempre in ambito anglosassone, gli studi scientifici conoscono una seconda fase che potremmo definire di analisi statistica tradizionale in cui il Link, grazie alle molteplici descrizioni della fase precedente, viene studiato in modo mirato ed intenzionale. È la fase degli studi retrospettivi e/o longitudinali in grado di rilevare qualitativamente e quantitativamente il fenomeno evidenziandone caratteristiche e dinamiche grazie all’analisi di una o alcune variabili per volta. Dal 2011 in ambito Italiano l’impegno nello studio scientifico del Link subisce un ulteriore balzo in avanti con l’applicazione dell’Analisi delle Componenti Principali (P.C.A.)31 (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ et al. 2012)32, metodo di Analisi Statistica Multivariata che non solo ne certifica l’esistenza nel nostro paese, ma consente di rilevare i dati nella loro complessità analizzando infinite quantità di variabili e consentendo di risolvere i problemi tipici delle fasi precedenti per cui: <<L’abuso su animali può variare per frequenza, per gravità e sull’essere un fenomeno cronico (per esempio si è verificato solo nell’ultima settimana o negli ultimi due anni?). Può andare dal molestare un animale a causa di uno sviluppo ancora immaturo (per esempio il bambino piccolo che tira il gatto per la coda) al torturare in modo grave gli animali (per esempio rubare gli animali dei vicini di casa e dar loro fuoco). Purtroppo la maggior parte
30 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Family Violence in cross-cultural perspective, ▇▇▇▇▇▇▇ Park, CA:Sage 1989.
31 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇, Report 2016. Zooantrolopogia della Devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione del Crimine su Animali, LINK-ITALIA (APS) & N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello Stato, dicembre 2016.
32 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Abusi su Animali e Abusi su Umani: complici nel crimine,
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, Rassegna Italiana di Criminlogia, Società Italiana di Criminologia, 2012.
delle valutazioni sulla crudeltà verso gli animali manca di metodi di misurazione di queste importanti differenze>>; <<Ricapitolando, ricordate che lo studio scientifico concentrato sugli abusi su animali è un campo relativamente nuovo. Abbiamo visto che una delle difficoltà in questo campo è accordarsi su come definire l’abuso e la trascuratezza nei confronti degli animali, come stabilire quando una cosa è importante e quando è preoccupante e conservare l’attenzione alle variazioni culturali su come sono trattati diversi animali. Abbiamo anche visto che la mancanza di statistiche ampie nazionali sui casi esistenti e sui nuovi casi ci impediscono di valutare l’estensione di questo problema nella società americana. Ripensate come sembrasse invisibile il fenomeno della violenza sui bambini e la violenza domestica finché non abbiamo messo a confronto statistiche annuali sulla diffusione di questi problemi>> ▇▇▇▇▇▇▇ (2004)33. La P.C.A. (Principal Component Analysis) è una tecnica utilizzata nell’ambito della statistica multivariata per la semplificazione e organizzazione dei dati d’origine. Tale tecnica consiste in una trasformazione dei dati originali, espressi come una serie di “p” variabili per “n” campioni, in modo che gli stessi campioni siano espressi secondo delle nuove variabili chiamate appunto Componenti Principali (P.C.)34. Le nuove variabili hanno la caratteristica di condensare il più possibile l’informazione originariamente contenuta nei dati d’origine. L’utilizzo della
P.C.A. implica raccogliere tutte le variabili e i dati a disposizione senza seguire alcun criterio preselettivo e vedere cosa l’analisi seleziona. Eliminare ipotesi legittime ma soggettive è proprio il ruolo del metodo scientifico. I vantaggi della P.C.A. sono:
1. vengono valutate contemporaneamente tutte le possibili correlazioni tra le variabili e la loro importanza;
2. si possono avere visualizzazioni su un grafico che facilitano la comprensio- ne;
3. si visualizzano le eccezioni e i casi particolari, le cose fuori posto - per esempio se ci sono poche cose fuori posto e provengono tutte e solo dalla stessa fonte potrebbe esserci un problema di validità della fonte stessa;
4. si riducono le variabili importanti da considerare;
33 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Children and Animals: Exploring ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ of Kindness and Cruelty, Purdue University Press, 2004.
34 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Introduzione alla Chemiometria. Edi-SES Edizioni, 2010.
5. emergono immediatamente le caratteristiche importanti.
Su un campione di 1087 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ analizzati dal 2011 di cui fanno parte anche i dati raccolti su un campione di 682 detenuti nelle carceri italiane, oltre all’analisi statistica dei dati abbiamo potuto rilevare tramite l’applicazione della P.C.A. 7 variabili principali e caratterizzanti il fenomeno Link (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ 2016)35. Al fine di una specifica raccolta dati per l’Italia abbiamo definito con Casi Link i casi di maltrattamento di animali in cui:
1. il maltrattatore ha compiuto o commette contemporaneamente anche altri atti devianti, antisociali e/o criminali;
2. il maltrattamento di animali è parte integrante di un altro crimine o atto deviante – omicidio, violenza sessuale, violenza domestica, stalking, atti intimidatori di stampo malavitoso, traffico di droga, abuso di sostanze psiocotrope, crimini rituali, ecc.;
3. il maltrattamento di animali è contemplato nelle parafilie classificate nel DSM V (APA) e ICD-10 (OMS) zoofilia erotica e bestialismo;
4. il maltrattatore è un minorenne coinvolto o meno in altre forme di devian- za o comportamento criminale;
5. il maltrattamento di animali è avvenuto al cospetto di un minore.
Le nuove variabili emerse sul Link tramite la P.C.A. risultano essere:
Variabile 1: Modalità distorta di ripristino della dignità: Il maltrattamento e/o l’uccisione di animali è una delle modalità distorte di ripristino della dignità da parte di coloro che subiscono gravi e sistematiche forme di umiliazione soprattutto nella minore età. Queste umiliazioni possono essere in seguito associate ad altri vissuti negativi tanto da indurre reazioni di difesa anche violente. Gli individui frustrati trasferiscono su altri soggetti il risentimento e la collera nei confronti delle persone che in origine gli hanno creato la frustrazione. I soggetti fonte di queste prime gravi frustrazioni come ad esempio i genitori, il gruppo dei pari ecc.,
35 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇, Report 2016. Zooantrolopogia della Devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione del Crimine su Animali, LINK-ITALIA (APS) & N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello Stato, dicembre 2016.
generalmente esercitano sui soggetti vittime un certo grado di controllo e potere psicologico che inibisce ritorsioni dirette. Le vittime sfogano quindi la propria collera su altre creature soprattutto se più deboli come da variabile n°2.
Variabile 2: Percezione della dimensione fisica della vittima animale a disposizione: Il maltrattamento avviene quando l’abusatore percepisce le dimensioni fisiche dell’animale come sufficientemente piccole da garantire un sicuro successo all’aggressione ma abbastanza grandi da soddisfarne l’impulso sadico. Banalizzando tendenzialmente un bambino di 7 anni maltratta lucertole, un bambino di 10 anni maltratta galline o gatti, un adolescente di 16 anni maltratta cani di piccola taglia, un uomo di 30 anni maltratta cani di media o grande taglia, mucche, pecore ecc. Questa nuova variabile tiene conto di numerose variabili iniziali (età, specie animale, zona del crimine, ecc.) evidenziando che la dimensione della vittima è sempre decisamente più piccola di quella dell’abusatore. L’uso dell’arma non appare importante nel senso che se la vittima è più piccola del carnefice e quindi facilmente maltrattabile, che ci sia arma o meno non conta ai fini dell’aggressione. Ciò non conta anche là dove l’uso di armi permetterebbe di agire violenze su animali di dimensioni maggiori in quanto, anche se con l’arma sarebbe tecnicamente fattibile aggredire un animale di grossa taglia, si incrudelisce tendenzialmente sull’animale più piccolo. Anche la specie animale e la zona in realtà non << hanno importanza >> nel senso che si maltratta tutto ciò che è abbastanza piccolo e a disposizione, quindi ad esempio galline in zona agricola e gatti in zona residenziale. In altre parole maltrattamenti di animali anche molto piccoli (lucertole, pulcini, insetti) possono poi portare a successivi gravi abusi su vittime animali, umane e/o allo sviluppo di altre tipologie di devianze. Dalla P.C.A. emerge che non solo i bambini, ma tutti gli abusatori maltrattano:
1. ciò che sia sufficientemente piccolo da essere facilmente predato ma sufficientemente grande da soddisfare il bisogno sadico - predatorio;
2. ciò che sia a disposizione, quindi accessibile;
3. con qualunque arma possibile.
A posteriori il buon senso e l’esperienza possono facilmente accettare questo dato ma a priori non sarebbe stato possibile dimostrarlo scientificamente e qualsiasi ipotesi sarebbe stata legittima e non scartabile.
Variabile 3: Relazione tra intimità e brutalità nei reati su vittime umane: La brutalità su umani è correlata alla vicinanza relazionale degli stessi. Fra i casi raccolti là dove la relazione abusatore e vittima non è stretta (quando cioè si tratta di semplici conoscenti, compagni di scuola ecc.) vengono agiti reati con modalità non estremamente brutali. Al contrario i reati più efferati fra umani (tortura e/o omicidi cruenti) avvengono quando la relazione è stretta/intima, ad esempio tra partners e/o genitori e figli. Tale nuova variabile (la relazione tra abusatore e vittima), conserva e raggruppa i dati su età, stile di vita, zona del crimine, ecc. evidenziando la tendenza comune a casi tra loro anche molto diversi. Nei casi di atti persecutori o intimidatori e nella violenza domestica dove l’intimità tra vittima e carnefice è << forte >>, gli atti di crudeltà su animali inflitti come strumento di violenza psicologica sulle vittime umane tendono ad essere particolarmente efferati.
Variabile 4: Link tra crudeltà su animali e violenza interpersonale: Esiste una forte correlazione tra abusi su animali e abusi su umani, questo dato è fondamentale per il proseguo della ricerca in quanto per la prima volta dimostrato in Italia. Tale variabile è indubbiamente già percepita reale da alcuni operatori del settore ma negata da altri che ancora sostengono la mentalità del “(...) non si preoccupi signora se suo marito picchia il gatto può stare tranquilla, non si sfogherà su di lei (…)” e la mentalità del “tanto sono solo animali”. La maggior parte dei dati si riferisce ai casi dove un abuso su animali corrisponde un abuso simile sull’uomo (ad esempio abusatori che picchiano animali a mani nude picchiano i figli allo stesso modo, carnefici che sparano al cane sparano alla moglie, aggressori che accoltellano animali accoltellano anche umani, ecc.).
Variabile 5: Nulla è trascurabile: Questa variabile racchiude tutti quei casi dove l’abuso su animali è imputabile ad un singolo episodio ma l’abusatore ha successivamente effettuato uno o più gravi reati su vittime
umane per esempio gravi abusi fisici fra cui abusi sessuali. Risulta quindi importante segnalare che anche singoli e/o << esigui >> maltrattamenti di animali possono portare a successivi gravi abusi su vittime umane.
Variabile 6: Tendenzialmente il comportamento violento su animali non regredisce spontaneamente: Il maltrattamento di animali condotto a qualsiasi età non regredisce spontaneamente tendendo a variare nel tempo tramite una escalation in negativo. Quest’ultima può implicare una sempre maggiore espertizzazione sugli animali parallelamente allo sviluppo di altre tipologie di comportamenti antisociali e/o criminali. In particolare il maltrattamento di animali agito nella minore età è un comportamento che non regredisce spontaneamente con la maturità.
Variabile 7: Abuso su animali come tirocinio di violenza sull’uomo: Questa variabile racchiude i casi simili dove gravi abusi su vittime umane sono avvenuti dopo numerosi abusi su animali. Risulta quindi ancora più importante segnalare che se l’abuso su animali viene reiterato, aumenta immediatamente la pericolosità sociale dell’abusatore. Nella continuazione della ricerca si cercheranno quindi quantificazioni precise del fenomeno. Si evidenzia che non è ancora dato sapere quanto la tendenza a passare dalla vittima animale alla vittima umana sia una escalation dove si parte da un <<esiguo>> abuso su un animale aumentando via via numero di animali ed efferatezza del reato per poi arrivare all’abuso su umani e/o alla messa in atto di altre condotte illegali e quanto sia un salto di livello in cui si passa direttamente da un
<<esiguo>> o meno abuso su un singolo animale ad un grave abuso su una persona e/o altro atto criminale in genere. In tal senso evidenzio quindi che per i dati scientifici già esistenti e fosse solo per il << principio di precauzione >> il maltrattamento e/o l’uccisione di animali non possono, in nessun modo, non essere considerati anche nelle implicazioni di pericolosità sociale. In merito al principio precauzionale le linee guida potrebbero essere così riassunte: “qualora una valutazione scientifica evidenzi la presenza di rischi connessi allo svolgimento di certe attività, anche se, vista l’insufficienza o la contraddittorietà dei dati scientifici a disposizione, gli stessi non possono essere interamente dimostrati, né può essere precisata con esattezza la loro portata, il principio di precauzione
impone nondimeno di adottare tutte le misure necessarie per azzerare o contenere la minaccia in questione, giungendo, se necessario, all’astensione dallo svolgimento dell’attività rischiosa. Specie nel caso in cui il rischio sia relativo a beni di rilevanza primaria, quali l’ambiente o la salute umana, l’assenza di certezza scientifica non può costituire un pretesto per la mancata o la tardiva adozione delle misure adeguate al contenimento del rischio”36.
Aspetti critici della realtà italiana
Interpretare il maltrattamento di animali come sintomo di una situazione esistenziale patogena e grave indicatore di pericolosità sociale non significa prospettare l’intuizione illuminata di una particolare scuola di pensiero poiché essa ha già ottenuto il massimo riconoscimento istituzionale in ambito accademico (Utah University, Northwestern University, Massachussetts University, Harvard University, Florida University, American Psychiatric Association, World Health Organization, Australian Psychological Society ecc.) e investigativo giudiziario (Federal Bureau of Investigation (F.B.I.), Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (O.J.J.D.P.), Scotland Yard, New South Wales Police Force (Australia NSW Police Force), Canadian Police, ecc. Nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R 1987)37 dell'Associazione Psichiatrica Americana e nell’International Classification of Mental and
36 In assenza di una definizione univoca del principio, si rinvia alle considerazioni svolte in Comunicazione della Commissione sul Principio di Precauzione, COM (2000) 1 febbraio 2002, consultabile su: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇.
Il documento, con particolare riferimento alla portata del principio in ambito comunitario, chiarisce (§ 3) che lo stesso «comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull’ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto». La consacrazione del principio a livello internazionale viene di solito individuata nell’art. 15 della Dichiarazione approvata a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992: «al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»: cfr. TREVES, Il diritto dell’ambiente a Rio e dopo Rio, in Riv. giur. amb., 1993, p. 578-579 e Comunicazione della Commissione, cit., § 4.
37 AAVV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition. American Psychiatric Association, 2004.
Behavioural Disorders (ICD-10, 1996)38 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) la crudeltà fisica su animali è stata inserita tra i sintomi del Disturbo della Condotta (D.C.) il quale è l’anticamera del Disturbo Antisociale di Personalità. Prima che la crudeltà fisica su animali fosse inserita nel D.C. un clinico, un educatore professionale, un assistente sociale, un appartenente alle forze dell’ordine relativamente alla domanda “questo paziente/utente/autore di reato è mai stato violento con un animale?”, avrebbe potuto decidere se porsela oppure no esclusivamente in base al proprio giudizio personale. Ora è evidente che la decisione sia
<< d’obbligo >> e su giudizio istituzionale. D’altra parte è altrettanto evidente che in Italia tale << obbligo >> venga estremamente sottovalutato o nemmeno preso in considerazione, in pratica gravemente disatteso. I maltrattamenti di animali infatti pur essendo contemplati nell’ordinamento giuridico penale come delitti, essendo considerati reati minori non vengono né catalogati, né classificati in forma specifica nelle raccolte dati ministeriali facendo perdere di conseguenza sia la percezione delle crudeltà sugli animali sia la percezione delle implicazioni sociali di cui questi maltrattamenti sono portatori. Proprio quelle implicazioni che indirizzano e danno forma alle politiche criminali. Impostare un’indagine di politica criminale significa ritenere possibile l’individuazione delle principali cause del delitto. Ciò è possibile però solo se si conoscono tutti i fattori che determinano il delitto stesso. Un’altra situazione paradossale che caratterizza il nostro paese sta nel fatto per cui se negli Stati Uniti la cartina tornasole estrema del Link è costituita dai Serial e Spree Killer, in Italia è costituita da un’organizzazione che il Link lo conosce e lo applica da sempre in modo << scientifico >> e negativo per perseguire i propri scopi ossia la malavita organizzata. Quest’ultima (mafia, camorra, ‘ndrangheta) riconoscendo il valore del Link e applicandolo costantemente tramite la cosiddetta pedagogia nera nell’iniziazione dei minori alla vita delinquenziale tramite uno serrato tirocinio di crudeltà su animali (fenomeno definito zoocriminalità minorile)39 dimostra di avere, culturalmente parlando, un’arma in più per perseguire i propri scopi rispetto al mondo istituzionale, professionale e civile, ancora invischiato
38 AAVV, International Classification of Mental and Behavioural Disorders, World Health Organization, 1996.
39 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il maltrattamento organizzato di animali. Manuale contro i crimini zoomafiosi., LAV 2016.
nella pericolosa mentalità del “tanto sono solo animali”. In questo panorama si inserisce il Progetto LINK-ITALIA40 che dal 2009 lavora sul fronte culturale, scientifico e operativo con l’obiettivo di portare l’Italia al livello dei paesi anglosassoni sul tema. “Le scuole, i genitori, le comunità e le corti di giustizia che reputano gli abusi sugli animali un crimine minore, non fanno altro che ignorare una bomba ad orologeria” National Society for the Prevention of Cruelty to Children & Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, (2001-2003)41.
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, è una Educatrice professionale, laureata presso l’Università di Bologna. Attualmente lavora in una comunità per minori. E’ Presidente dell’Associazione LINK-ITALIA (APS) per cui organizza e presenzia in convegni, conferenze e corsi di formazione sul LINK, dirigendo anche innovativi progetti di ricerca.
41 Citazione in ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Children and Animals: Exploring ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ of Kindness and Cruelty, Purdue University Press, 2004.
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI COME SEGNO COMPORTAMENTALE PRODROMICO A CRIMINI SERIALI E ALTRE GRAVI FORME CRIMINALI.
D.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Psicologa, Psicoterapeuta, Criminologa, Responsabile area Psicologia del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia).
La vera prova morale dell’umanità è rappresentata dall’atteggiamento
verso chi è sottoposto al suo dominio: gli animali. E sul rispetto nei confronti degli animali, l’umanità ha combinato una catastrofe,
un disastro cosi grave che tutti gli altri ne scaturiscono”
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Evoluzione della Violenza sugli animali
La violenza verso gli animali e quella diretta verso gli esseri umani hanno in comune diversi aspetti come il fatto di individuare una vittima, provocarle dolore e/o torturarla fino a causarne la morte. Per diversi anni la violenza su animali è stata sottovalutata e non veniva considerata come un “indice” o “segnale” di un potenziale comportamento antisociale e/o di pericolosità sociale. Invece dopo numerosi studi ci si è resi conto che chi usa la violenza con un animale, non lo fa solo con lui, ma generalmente la mette in atto contro una moglie, un figlio, un estraneo. Alcuni videogiochi attuali hanno come obiettivo compiere atti di violenza gratuita su persone e animali dando poi luogo ad azioni violente nella realtà. Alcuni di questi comportamenti non vengono condannati e considerati in modo negativo, anzi vengono premiati in alcune sottoculture devianti. Ciò accade, per esempio, quando viene richiesto a dei soggetti di compiere atti di “pet cruelty” per dimostrare di essere coraggiosi e guadagnarsi un ruolo di leadership in un gruppo. Secondo l’FBI chi maltratta un animale è predisposto anche alla violenza domestica e agli abusi sui minori. Per quanto riguarda la violenza sulle donne è stato peraltro accertato che chi ha messo in atto tali maltrattamenti e violenze spesso aveva ferito o ucciso animali domestici. Malgrado ciò per anni c’è stato poco interesse e coinvolgimento istituzionale e legislativo verso le forme di violenza sugli
animali per un’errata credenza che essi fossero casi isolati e con poche conseguenze. È noto che la criminalità organizzata utilizzi gli animali per allenare minori alla delinquenza attraverso processi di desensibilizzazione e deumanizzazione facendoli prima affezionare a degli animali e poi costringendoli ad ucciderli. Ciò ha l’obiettivo di creare una distanza tra vittima e autore in modo tale da non provare emozioni e/o empatia per le vittime, arrivando ad uno stato di dissociazione tra emozione e fatto/reato.
Violenza assistita e violenza agita nell’infanzia
Numerosi studi hanno contribuito a comprendere che i bambini che assistono a maltrattamenti e ad atti violenti sugli animali spesso tendono a rimettere in atto quanto osservato verso i più deboli, oltre che verso gli animali. Regolarmente questa forma di esposizione alla violenza, detta violenza assistita, avviene in famiglia, dove magari ci sono anche altre forme di violenza e multi problematicità. La famiglia è il luogo principale in cui l’essere umano cresce e impara a gestire i comportamenti, le emozioni e i sentimenti e dove si sviluppano i tratti che costituiscono la sua personalità. La personalità si sviluppa a partire da una base innata, geneticamente determinata, e dalle prime esperienze di attaccamento e relazione, insieme a fattori ambientali e culturali. I primi anni di vita sono determinanti e se all’interno dell’ambiente familiare è normale e condiviso maltrattare gli animali e/o le persone, con grande probabilità questo atteggiamento verrà emulato e fatto proprio dal bambino che lo recepirà come normale. Quindi l’educazione e il rispetto per gli animali è alla base di uno sviluppo empatico, altruistico e all’accettazione alla diversità. Il legame tra minori, animali e violenza può manifestarsi attraverso tre differenti percorsi:
• La violenza gratuita esercitata dal minore sull’animale.
• La violenza manifestata sull’animale da un adulto con conseguenze di natura psicologica a carico del bambino spettatore.
• La violenza dell’adulto nei confronti dell’animale a cui il bambino è affezionato con lo scopo di punire il bambino (Rovetto, 2016).
In tutti i casi sopracitati il bambino esercita e assiste ad azioni di violenza che per lui tenderanno ad assumere carattere di normalità e verso cui lui stesso si percepirà meno sensibile. L’uccisione degli animali non deve
associarsi al divertimento o alla crudeltà e attualmente sono vietati combattimenti tra gli animali che però continuano ad avvenire clandestinamente in quegli ambienti che poi originano una cultura deviante spesso connotata da disturbi e comportamenti antisociali. Quindi spesso il maltrattamento sugli animali è uno dei tanti episodi di violenza, e non un caso isolato, in cui sono presenti altri maltrattamenti e forme associate di sopruso.
Violenza sugli animali e serial killer
Dall’analisi della storia di molti serial killer e sex offenders è emerso il bisogno e la ricerca, durante l'infanzia, di fare del male agli animali. Un aspetto importante che va precisato è che non bisogna confondere queste esperienze con i comportamenti di normale curiosità che spesso spingono i bambini piccoli, soprattutto maschi, a staccare la coda alle lucertole o a schiacciare le formiche. La differenza riguarda l’obiettivo con cui ciò viene attuato, che non consiste nel procurare dolore e sofferenza ma nello scoprire cosa accade e come un animale muore; quindi si tratta di una curiosità sulle conseguenze delle azioni. L'abuso sugli animali compiuto da bambini può infatti variare per quanto riguarda la frequenza, la durezza, la cronicità e la tipologia. I comportamenti vanno infatti dall'infastidire un animale da parte di un bambino con uno sviluppo immaturo (per esempio, un bambino molto piccolo che tira la coda ad un gattino oppure che continua a tirare oggetti contro un cane per innervosirlo) a gravi torture (per esempio, rubare gli animali domestici dei vicini e dar loro fuoco o legargli un piccolo esplosivo e farli esplodere). Fin dal 1953 l'etologo e piscoanalista inglese ▇▇▇▇▇▇ riconosceva che "La crudeltà verso gli animali e verso gli altri bambini è un tratto caratteristico, sebbene non comune, dei delinquenti non empatici". (▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, 2012). La crudeltà fisica nei confronti degli animali è stata riconosciuta successivamente da varie associazioni di psichiatri e studiosi del crimine e attualmente il DSM V del 2015 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali). Il DSM V, che ha sostituito il precedente DSM IV, la inserisce fra i sintomi indicativi del disturbo della condotta sui minori già visibile a sei anni e mezzo d’età e che rappresenta un concetto di predittività del Disturbo antisociale di personalità nell’adulto.
DSM V e disturbo della Condotta
Nel DSMV gli atti di crudeltà verso gli animali possono identificare un disturbo della condotta che spesso è accompagnato da altre criticità di comportamento che sono la prepotenza, l’utilizzo di armi, la crudeltà con le persone, l’uso di minacce, gli abusi. Il disturbo della condotta se insorge prima dei 15 anni è un prerequisito per poi diagnosticare nell’adulto un disturbo antisociale di personalità. Il disturbo della condotta è rappresentato da quei comportamenti ripetitivi e persistenti in cui i diritti degli altri o le regole della società vengono violate e trasgredite. Sempre nel DSM V nel Disturbo esplosivo-intermittente tra i comportamenti indicati per il soddisfacimento della diagnosi troviamo “ricorrenti comportamenti esplosivi che rappresentano un’incapacità nel controllo degli impulsi aggressivi” ed in particolare “aggressività (ad esempio comportamento “capriccioso”, polemiche, discussioni, o risse) o aggressioni fisiche verso proprietà animali o altri individui per almeno 2 volte a settimana, in media per un periodo di 3 mesi” (DSM V, 2014). In questo caso le aggressioni fisiche non provocano lesioni ad animali o altri individui. Vi è un altro criterio in cui possono essere presenti invece 3 comportamenti esplosivi includendo danno o distruzione di proprietà e/o assalto fisico contro animali o altri individui verificati negli ultimi 12 mesi. Tra i fattori predittivi nel comportamento criminale vi è quindi una costante che è quella che è stata riscontrata in molte storie note di serial killer. Tra questi sicuramente uno dei casi più significativi e conosciuti riguarda ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, che da bambino ha mostrato un forte interesse nel smembrare cuccioli. Da adulto è stato accusato di aver ucciso e smembrato almeno sedici persone. ▇▇▇▇▇▇ è solo un esempio, ma sono numerosissimi i casi confermati e studiati che hanno messo in correlazione il maltrattato e l’uccisione degli animali con altre forme di violenza e reati. Uno studio svolto dalla North Eastern University e il Massachusetts SPCA, ha scoperto che le persone che maltrattano gli animali, rispetto alle persone che non lo fanno, hanno il 5% in più di probabilità di compiere azioni sugli esseri umani. Nell'infanzia e nell'adolescenza di molti serial killer si riscontrano i seguenti comportamenti comuni, raggruppati sotto il nome Triade di MacDonald:
1. enuresi
2. piromania
3. l'aver commesso torture sugli animali.
I serial killer, dunque, mostrano molto precocemente la mancanza di empatia che li porta da adulti ad accanirsi sugli esseri umani, ridotti a giocattoli come lo erano gli animali che hanno torturato da bambini. Riportiamo di seguito la biografia essenziale di alcuni serial killer, o presunti tali, che durante l'infanzia e/o adolescenza hanno torturato animali, spesso finendo con l'uccider▇▇.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇, (Burlington, 24 novembre 1946 – Starke, 24 gennaio 1989) serial killer statunitense, autore di almeno 30-35 omicidi ai danni di giovani donne negli Stati Uniti tra il 1974 e il 1978. Fu definito il "killer dei campus" perché spesso cercava le sue vittime tra le studentesse universitarie fuori sede. Il suo aspetto affascinante lo rendeva particolarmente attraente agli occhi delle vittime e spesso utilizzava dei travestimenti fingendosi “invalido” per sembrare maggiormente inoffensivo. Condannato per due omicidi ma sospettato di aver ucciso più di 40 donne, da bambino è stato testimone di atti di violenza da parte di suo padre ai danni di animali. Anche lui, seguendo l'esempio del padre, ha ammesso di averne torturati diversi.
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (meglio conosciuto come lo Strangolatore di Boston) è stato un criminale statunitense che terrorizzò la città di Boston uccidendo 13 donne. Il padre era un violento alcolizzato che arrivò a far perdere tutti i denti alla moglie e a spezzarle diverse dita durante una lite particolarmente accesa, finendo anche due volte in carcere per maltrattamento prima di divorziare definitivamente nel 1944. L'uomo inoltre costringeva il figlio ad assistere ai rapporti sessuali che aveva con delle prostitute. Da bambino, ▇▇▇▇▇▇▇ si divertiva a torturare gli animali, e da adolescente iniziò a praticare piccoli furti, incominciando quindi a commettere reati fin da piccolissimo. Da bambino utilizzava trappole per cani e gatti, poi dopo averli catturati li colpiva con le frecce e si divertiva a lanciargliele contro attraverso le sbarre.
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Burbank, 18 dicembre 1948) è un serial killer statunitense, autore di omicidi di numerose giovani donne negli Stati Uniti
tra il 1972 ed il 1973. È stato condannato per aver ucciso ▇▇▇▇ donne, tra queste la propria madre. Conosciuto anche semplicemente come "▇▇ ▇▇▇▇▇▇" o "Co-ed Killer", è uno dei serial killer più efferati della storia americana. Iniziò la sua vita criminale sparando ad entrambi i suoi nonni quando aveva quindici anni. Successivamente ▇▇▇▇▇▇ uccise e smembrò sei autostoppiste nella zona di Santa ▇▇▇▇. Infine assassinò sua madre e una delle amiche di lei, prima di costituirsi egli stesso alla polizia poche ore dopo gli omicidi. Quando era appena tredicenne, si divertiva a uccidere i gatti del quartiere, poi metteva le loro teste sui pali per esporle come trofei. ▇▇▇▇▇▇ ha ucciso anche il suo gatto, l'ha decapitato e fatto a pezzettini. Questa fu la stessa cosa che fece a sua madre dopo averla uccisa.
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, (New York, 1º giugno 1953) fu un noto serial killer statunitense che operò a New York tra il 1976 e il 1977, anche se è più noto con i soprannomi Figlio di ▇▇▇ o Il killer della calibro 44. Inizialmente aggrediva e feriva le sue vittime con un coltello e successivamente con la pistola tant’è che la stampa lo definì "The 44 Caliber Killer". Le donne coinvolte nelle sue sparatorie erano tutte giovani con i capelli lunghi e scuri o giovani coppie, sempre colpite nei parcheggi. Secondo gli psicologi l'uomo aveva delle problematiche psichiatriche, forse era afflitto da schizofrenia. Ha confessato l'uccisione di 6 persone e il ferimento di molte altre a New York tra il 1976 e il 1977. Il suo caso è ancora aperto perché si sospetta la presenza di complici negli omicidi. È stato giudicato colpevole di tredici omicidi e tentati omicidi. Aveva l'abitudine di abusare dei cani del quartiere. Ha sparato al cane del vicino perché, secondo lui, una ”forza del male" lo costringeva a uccidere.
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (San Diego, 31 agosto 1969 – Miami, 23 luglio 1997) è stato un serial killer statunitense. La carriera criminale di ▇▇▇▇▇▇▇ si concentrò tutta nei suoi ultimi tre mesi di vita (1997). Fino ad allora aveva condotto una vita abbastanza tranquilla, poi all’improvviso si trasformò in un assassino, uccidendo alcuni dei suoi amanti più intimi. Probabilmente ciò è stato scatenato anche per il fatto che in quel periodo iniziò l’uso di cocaina ed eroina e incominciò a spacciare. Il primo omicidio avvenne verso la fine di aprile, ai danni del suo ex amante ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, 28 anni
(massacrato a colpi di martello sul cranio). Il 3 maggio, invece, sparò con una calibro 40 l'architetto ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (33 anni). Poi si spostò dal Minneapolis (luogo dei primi due omicidi) a Chicago, torturando (fino ad uccidere) il 75enne ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, costruttore edile. Il 15 luglio si spostò a Miami, dove, con un colpo di pistola, assassinò il famoso stilista ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, freddato in pieno giorno davanti alla porta della sua abitazione. Le sue motivazioni restarono sempre sconosciute. ▇▇▇▇▇▇▇ amava prendere i granchi poi bruciava i loro occhi con un fiammifero acceso. Guardava gli occhi sfrigolare poi lasciava liberi i granchi.
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per la precisione ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (West Allis, 21 maggio 1960 – Portage, 28 novembre 1994) è stato un serial killer statunitense, noto più come “Il cannibale di Milwaukee” o “Il mostro di Milwaukee”. Fu responsabile di diciassette omicidi avvenuti tra gli anni ’80 e ’90 con modalità particolarmente violente e con atti di violenza sessuale, necrofilia, cannibalismo e squartamento. A partire dai 6 anni di età ▇▇▇▇▇▇ sviluppò un carattere introverso e apatico, incominciando a collezionare resti di animali morti che usava seppellire nel bosco situato dietro l'abitazione dei genitori o per fare degli scherzi a scuola. A sedici anni cominciò inoltre a coltivare fantasie sessuali in cui l'oggetto del desiderio erano persone morte, nonché ad abusare di alcool. Da bambino impalava cani e conficcava chiodi nel corpo dei gatti.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ nato il 30 agosto 1982 a Springfield (Oregon) negli Stati Uniti. È diventato noto nel mondo criminologico il 21 maggio 1998 quando aveva solo 15 anni e assassinò i suoi genitori sparandoli con un fucile e subito dopo si recò a scuola sparando nel refettorio sugli studenti, ammazzandone 2 e ferendone 22. Quando avvenne il fatto il ragazzo stava assumendo Prozac e Ritalin perché era in terapia per problematiche comportamentali e stava frequentando anche dei corsi di "gestione della rabbia”. Dopo l’arresto in carcere tentò di aggredire un poliziotto di guardia con un coltello. In precedenza si era vantato di aver decapitato gatti, vivisezionato scoiattoli e fatto saltare in aria una mucca. I suoi compagni lo vedevano come un tipo strano, che uccideva gli animali per provare piacere. Tra le violenze che era solito praticare quella di prendere gli scoiattoli ancora vivi e torturarli infilandogli nel sedere petardi accesi.
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (1883-1932) (Distretto di Mülheim, 26 maggio 1883 – Colonia, 2 luglio 1931) è stato un serial killer tedesco e venne soprannominato "Il vampiro di Düsseldorf", dalla città in cui commise i crimini. Fece almeno 30 omicidi tra uomini, donne e bambini, usando armi bianche, come forbici e coltelli. Fin da quando era bambino mostrò segni di squilibrio e incominciò ad uccidere già all'età di 9 anni, nel 1892, quando Kürten finse di affogare mentre stava su una zattera con un amico. Quest'ultimo si lanciò in suo soccorso e ▇▇▇▇▇ lo affogò. Ha avuto un'infanzia di violenze; il padre, alcolizzato, obbligava la madre ad avere rapporti sessuali di fronte ai figli. ▇▇▇▇▇▇ iniziò a fare amicizia con un vicino di casa, un accalappiacani. Egli però era un perverso, insegnò a ▇▇▇▇▇▇ come masturbarsi e come torturare gli animali. Il vampiro di Düsseldorf crebbe in un ambiente così perverso che iniziò ad avere rapporti sessuali con gli animali. Si accorse poi che era ancora più eccitante se pugnalava gli animali durante il rapporto sessuale. Tra gli animali che torturò e uccise: cani, galline, agnelli e caprette.
▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 23 agosto 1936 – Huntsville, 12 marzo 2001) è stato un serial killer statunitense. È stato accusato di ben 214 omicidi anche se fece diverse confessioni lui stesso e successivamente parlò di 600 omicidi. Quelli accertati sono almeno 11. Il padre era un alcolizzato e invalido, aveva perduto le gambe e sopravviveva vendendo whisky di contrabbando. La madre, ▇▇▇▇▇, era una prostituta e portava a casa la maggior parte dei guadagni e spesso si prostituiva davanti al figlio. ▇▇▇▇▇ crebbe in una casa fatiscente senza acqua e luce, isolato dal resto della comunità, in un clima di estrema povertà e violenza. La madre lo maltrattava picchiandolo e lo insultava fin dalla più tenera età. Lo costringeva, insieme con il fratello ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e con il padre invalido, ad assistere mentre lei si prostituiva e si divertiva a mandarlo a scuola senza scarpe e con i segni dei pestaggi. Il primo giorno di scuola lo vestì come una bambina e per lui fu molto umiliante. Un giorno la madre lo colpì con un pezzo di legno e il colpo fu talmente violento che gli aprì una ferita in testa fino all’osso e lo mandò in uno stato comatoso per tre giorni. In seguito il bambino ebbe un altro grave incidente e perse la vista dall’occhio sinistro. Poiché era lui che si occupava del padre invalido, conobbe presto il piacere del whisky e a soli dieci anni era già un
alcolizzato. Il suo primo rapporto sessuale fu con un vitello morente, che un suo amico aveva sgozzato sotto gli occhi sconvolti di ▇▇▇▇▇. L’associazione crudeltà-sesso scattò facilmente, e ▇▇▇▇▇ iniziò a usare per i suoi sadici esperimenti sessuali degli animali, soprattutto cani. Quando era piccolo aveva tagliato la gola di animali vivi e aveva catturato spesso piccoli animali per scuoiarli ancora vivi.
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, nato il 14 ottobre 1953 a Kenova, nel West Virginia, noto anche come ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇. È un serial killer americano. È nato con un cromosoma X in più che causò la crescita dei seni durante la pubertà, per la quale è stato pesantemente preso in giro. Da piccolo ha avuto diverse ferite alla testa e aveva una relazione disfunzionale con sua madre; dormì nel suo letto fino all'adolescenza e si risentì per i suoi numerosi fidanzati di breve durata. Si sposò con una ragazza del liceo nel 1974, con la quale ebbe due figli e con cui non ebbe mai un buon rapporto e quindi presentò istanza di divorzio nel 1980. Prima di iniziare la sua carriera da serial killer ▇▇▇▇ aveva commesso almeno 50 stupri. Adescava le sue vittime rispondendo agli annunci di piccoli elettrodomestici. Fu condannato per stupro e nove omicidi, e tra le sue azioni criminali ha torturato e aggredito sessualmente il cane di famiglia.
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, o ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (El Paso, 29 febbraio 1960 – Carcere di San Quintino, 7 giugno 2013) è stato un serial killer statunitense. Soprannominato dai media "Night Stalker", il cacciatore della notte, uccise almeno 14 persone dal 1984 al 31 agosto 1985, anno della sua cattura. È stato condannato nel 1989 alla camera a gas per 41 crimini, tra cui 14 omicidi ma morì prima della sua esecuzione vista la prematura morte dell'assassino. Anche ▇▇▇▇▇▇▇ ha trascorso gli anni in prigione, come ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, dipingendo quadri molto richiesti. Il "night stalker" che vanta 13 vittime accertate, fu convinto da suo cugino ▇▇▇▇, reduce del Vietnam atrocemente segnato dall'esperienza della guerra, che uccidere fosse la cosa più eccitante del mondo, perché "ti dava il potere e ti faceva sentire un dio". I due insieme vedevano foto di mutilazioni e torturavano animali.
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, (Kittery, 6 giugno 1945 – Albany, 10 novembre 2008) è stato un serial killer statunitense. Commise la maggior parte dei suoi crimini quando, dopo essere stato rilasciato in seguito all'omicidio colposo di due bambini, uccise una serie di donne. Da piccolo aveva subito violenze e abusi da parte di alcuni dei suoi familiari, tra cui la madre, la zia e la sorella. Era soprannominato il "▇▇▇▇▇▇▇ River Killer", dall'età di 8 anni fino all'adolescenza intrattenne relazioni di sesso orale sia con bambini maschi che femmine, e con animali da allevamento. Uccise una gallina durante un "gioco sessuale".
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, (1941 –1986) passò alla cronaca per il suo attacco all'ufficio postale di ▇▇▇▇▇▇, in Oklahoma, il 20 agosto 1986. Durante una furia omicida che è durata meno di quindici minuti, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ha inseguito venti colleghi di lavoro, uccidendone quattordici, prima di suicidarsi. L'attacco di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ha ispirato la frase americana "going postal". Egli era solito rubare piccoli animali del vicinato e permetteva al suo cane di attaccarli e mutilarli.
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (nato il 5 febbraio 1981) è considerato un killer americano che nel Mississippi, nel 1997 uccise 3 persone, tra cui la propria madre, e ferì altre 7 persone. Il 1° ottobre 1997 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, allora sedicenne, picchiò brutalmente e pugnalò a morte sua madre, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Quando fu processato in tribunale, affermò di non ricordarsi di aver ucciso sua madre. Dopo averla uccisa andò alla sua scuola superiore Pearl High School, indossando un lungo cappotto per nascondere il suo fucile. Quando entrò nella scuola, iniziò a sparare, uccidendo la sua ex-fidanzata ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e la sua amica ▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ferendone altre 7 prima che un insegnante recuperasse una pistola dalla sua auto e bloccasse ▇▇▇▇▇▇▇. Quando l'insegnante chiese a ▇▇▇▇▇▇▇ il motivo, rispose "La vita mi ha fatto un torto, signore". ▇▇▇▇▇▇▇ fu condannato per aver ucciso sua madre e per gli altri omicidi anche se gli avvocati della difesa hanno sostenuto che ▇▇▇▇▇▇▇ era psicopatico. Precedentemente, ▇▇▇▇▇▇▇ aveva raccontato nel suo diario di come aveva picchiato, bruciato, torturato e ucciso il suo cane.
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, (▇▇▇▇▇▇▇, 9 aprile 1981 – Columbine, 20 aprile 1999) 18 anni, e
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇,(Lakewood, 11 settembre 1981 – Columbine, 20 aprile 1999) 17, sono i responsabili del massacro della Columbine High School in cui uccisero 12 studenti e un professore prima di suicidarsi. Al primo piaceva schiacciare la testa dei topi con un righello e successivamente dargli fuoco, mentre il secondo sparava ai pettirossi.
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▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ è Psicologa, Psicoterapeuta e Criminologa. Si è specializzata in Psicoterapia Sistemico-Relazionale della Famiglia e della coppia e in Criminologia Forense presso la LIUC- Università ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (Varese). E’ esperta altresì in Mediazione Familiare, Alta Gestione delle Risorse Umane ed è terapeuta EMDR iscritta all’associazione. E’ membro direttivo del Centro Studi per la Legalità la Sicurezza e la Giustizia di cui è responsabile per la Regione Sardegna delle attività formative e di ricerca. Tra le attività e gli incarichi ricoperti è stata esperta psicologa nella Casa di Reclusione di Is Arenas (Arbus) e Giudice Onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Attualmente lavora come libero professionista in ambito peritale e forense, è consulente tecnico presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e dal 2014 è Vicepresidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di San ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Vive in campagna e adora gli animali, in particolare cani e gatti e precisamente ha 2 cani di nome Una e Mina e un gatto di nome Medea.
RANDAGISMO E IRREGOLARITÀ NEI CANILI
D.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (L.N.D.C.) e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (M.E.T.A.).
Si può annoverare a pieno titolo tra i crimini commessi con totale leggerezza ai danni dei cani, la reclusione in canili tristemente noti come “lager”, all’interno dei quali atti di indicibile crudeltà vengono perpetrati impunemente da molti gestori di dubbia onestà. La legge quadro 281/91 prevede che i comuni, singoli o associati, provvedano al risanamento dei canili e alla costruzione dei rifugi per animali d’affezione, nei quali siano assicurate adeguate condizioni di salute e benessere degli animali ospitati. Tali strutture devono rispondere ai requisiti previsti da leggi e regolamenti di applicazione della 281, emanati in ambito regionale. È necessario fare chiarezza tra il canile sanitario ed il canile rifugio; in entrambe le strutture vengono accolti animali accalappiati vaganti sul territorio, ma le strutture sanitarie hanno la funzione di prima accoglienza, sono sotto la diretta responsabilità del Servizio Veterinario Ufficiale e in queste si provvede all’apposizione del microchip ed alla contestuale registrazione in anagrafe canina, oppure alla verifica del dispositivo di identificazione se presente, ai controlli sanitari e alla sterilizzazione. La mancanza di canili sanitari nei comuni, implica la “mancata” sterilizzazione, l’impossibilità di controllo della popolazione canina presente sui territori e costituisce il motivo principale del fenomeno del randagismo che per molti rappresenta un vero e proprio business milionario. Se approfondiamo il testo di legge n° 281 del 14 agosto 1991, ▇▇▇▇▇ quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del
30 agosto 1991, apprendiamo che lo Stato oltre a promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione, a condannare gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, affida il controllo della popolazione dei gatti e dei cani “mediante la limitazione delle nascite da effettuarsi tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali” ossia canili sanitari di cui ogni Comune dovrebbe dotarsi. Quindi cosa comporta la non sterilizzazione? Uno studio dell'americana ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Animal League stabilisce che un cane femmina vagante e non sterilizzato sia soggetto a una media di due parti l'anno, otto cuccioli ogni volta di cui almeno quattro femmine, se non di più, che in cinque anni portano a 4.372 cani, pronti, in sette, a diventare
67mila e potremmo continuare e arriveremmo a numeri esorbitanti. Perché quindi non sanzionare i Comuni inadempienti? Cosa comporta tutto questo per l’intera collettività? A chi giova il proliferare della popolazione canina? Secondo il rapporto LAV 2017 in Italia i cani randagi sarebbero tra 500 mila e 700 mila, nel 2015 in Italia sarebbero stati
131.302 i cani detenuti nei canili, di cui 13.064 in quelli sanitari e 118.238 in cosiddetti rifugi. E’ proprio in queste strutture chiamate “rifugi” che prende vita il business e la gestione talvolta di impronta quasi mafiosa ai danni dei poveri reclusi. I rapporti zoomafie della Lav-Lega antivivisezione sostengono che il randagismo frutti un giro di 500 milioni di euro l'anno poiché in Italia non esiste Comune che non attinga alle proprie casse per la gestione, di solito indiretta, dei propri animali vaganti. La lotta ad accaparrarsi la gestione di canili e rifugi in convenzione, finanziati con fondi pubblici è senza esclusione di colpi e c'è chi puntualmente denuncia vizi nelle gare d'appalto. I soldi sono parecchi, stanziati perlopiù dalle amministrazioni locali. Nonostante la Legge 281/91 indichi nelle associazioni di protezione animali i soggetti prioritari cui concedere le convenzioni per la gestione dei canili, in tutta Italia sono sorte strutture esclusivamente private, nelle quali gli animali devono fare numero e sopravvivere il più a lungo possibile poiché ogni loro giorno in gabbia costituisce lauto guadagno. Poiché in questi luoghi il tasso di mortalità è altissimo, intorno al 60%, i cani vengono crudelmente ammassati in gabbie anguste, in strutture fatiscenti dove gli animali si accoppiano e generano nuove creature costrette a vivere in condizioni infernali: questi sono i canili lager. All’interno di questi “inferni” i cani vengono sottoposti a vere e proprie sevizie , per esempio come recita la cronaca, alla recisione delle corde vocali per non permettere loro di abbaiare e quindi contribuire all’inquinamento acustico), i cani sono denutriti o malati, i box sono privi di copertura quindi gli animali sono esposti alle intemperie o al sole cocente, il cibo spesso è avariato, a volte scarseggia o peggio è assente, tutto ciò porta allo sbranamento e come già specificato, non c’è un programma di sterilizzazione, vengono incentivate le gravidanze per poter vendere i cuccioli e invece vengono disincentivate le adozioni. Aggiudicandosi la gestione dei randagi, i responsabili di “rifugi/canili” privati possono contare su un contributo che va da 2 a 7 Euro al giorno per ogni cane e il totale può giungere a cifre elevatissime provenienti dal gettito fiscale dei contribuenti. Quindi le eventuali adozioni vengono boicottate e benché la Legge 244/2007 art. 2 comma 371 – modifica l’art.
4 della Legge n. 281/1997 preveda la presenza nei canili di volontari preposti alla gestione delle adozioni dei cani come condizione essenziale perché i Comuni possano stipulare convenzioni con le aziende private per la gestione dei canili, tale norma viene ignorata e il più delle volte l’accesso è negato a qualunque volontario e a possibili adottanti. Ma non è tutto: spesso accade che i volontari più insistenti che pretendono di avere accesso a queste strutture vengono picchiati e minacciati di morte e molti cani vengono utilizzati per traffici illeciti, combattimenti o per la vivisezione.
Il circolo vizioso generato dall’assenza di canili sanitari
L’inadempienza alla legge nazionale 281/91 di buona parte dei Comuni, prevalentemente del Sud, che prevede l'obbligo di dotarsi di canili sanitari, è causa di mancate sterilizzazioni. Ciò fa sì che il fenomeno randagismo dilaghi in misura esponenziale al punto di diventare quasi ingestibile in alcune realtà. ▇▇ è da qui che nascono molte attività illecite che coinvolgono a volte anche le istituzioni, come accaduto a Catania dove tra i rinviati a giudizio di un processo per maltrattamento e truffa, oltre che ai gestori dei canili compaiono funzionari pubblici. Spesso le ASL non effettuano controlli e si rendono complici di gestioni finalizzate esclusivamente al lucro, molte volte a discapito del benessere animale. Esistono comuni che fanno accordi con privati per la gestione di canili a breve termine e dopo per contratto, i cani vengono ceduti ai privati stessi. Quello che accade dopo meriterebbe serie indagini poiché molti di questi animali spariscono sia attraverso spostamenti al nord e all’estero, in altri canili o in forma di adozioni. Solo una minima parte viene davvero adottata. Un altro fenomeno a cui si sta assistendo negli ultimi tempi è l’abbandono di gruppi di cani, adulti e cuccioli, visibilmente del Sud, in campagne e aree dog del nord. Sembra esserci una rete di persone che dal Sud manda animali al Nord dove altri complici fingono il ritrovamento per poterli fare entrare nei canili del Nord, costringendo così i Comuni ad aumentare le spese di randagismo. A volte queste azioni sono condotte da superficiali volontari che sperano per gli animali in una sorte migliore al Nord; altre volte da vere e proprie organizzazioni criminali con la finalità di fare lucro anche al nord con la gestione canili. Questi spostamenti però alimentano inevitabilmente un altro business, quello del trasporto animali da Sud a Nord, che spesso avviene con mezzi non idonei e non autorizzati.
Sono diverse le staffette fermate e gli animali trovati in condizioni di maltrattamento e a volte morti. In tutti questi spostamenti spesso ai cani vengono anche tolti i microchip affinché possano essere accalappiati nuovamente come randagi e rimessi nel circolo economico. Altre attività a cui vengono destinati gli animali sono le attività di zooerastia (sesso con animali), vivisezione nonché combattimenti e scuoiamento per ricavarne pellicce per capi di abbigliamento. Altre forme di business losco intorno al randagismo vengono dal proliferare di richieste di denaro sui social attraverso Postepay da parte di soggetti, spesso anche appartenenti ad associazioni, che con il pretesto di sopperire alle carenze istituzionali chiedono denaro per sterilizzazioni e cure degli animali. Se molte di queste richieste sono reali e realmente di supporto agli animali altre sono solo un modo per intascare denaro. Altra forma molto utilizzata di business dagli stessi soggetti sono “le mamme a distanza” ovvero la formazione di gruppi di mantenimento economico mensile di alcuni animali in pericolo o da curare. Anche in questo caso se in alcuni casi la necessità è reale e il denaro va davvero a buon fine, per molti altri diventa uno stipendio mensile. Questa attività si basa sul fatto che il più delle volte le “mamme a distanza” di uno stesso animale non si conoscono tra di loro” e pensano di essere le uniche a mantenerlo. Questo animale spesso è all’insaputa delle mamme a distanza, di proprietà di chi innesca questo meccanismo. Tutte queste movimentazioni hanno inoltre, alimentato un altro affare che è quello degli “stalli”. Gli stalli sono degli affidi temporanei e nascono a titolo gratuito da parte di volontari che tengono animali a casa per toglierli dalla strada in caso di pericoli o di cure. Lo stallo dovrebbe essere una situazione provvisoria fino ad adozione invece, molti stalli sono diventati delle pensioni illegali a pagamento dove spesso gli animali vengono detenuti nelle stesse condizioni dei canili lager. Anche l’organizzazione di eventi su FB per la richiesta di cibo per animali randagi, è diventata per i disonesti una occasione di lucro. Questo cibo infatti viene poi rivenduto dai beneficiari, senza alcun vantaggio per gli animali. Un altro fenomeno sempre crescente non di natura economica, anche se ancora troppo sottovalutato, è quello dell’Animal Hoarding, ovvero un disturbo compulsivo che porta all’accumulazione seriale di animali detenuti poi, in condizioni di maltrattamento. Tutte queste attività illecite potrebbero essere evitate con semplici azioni: sterilizzazioni di massa, campagne di informazione, attività di controllo e obblighi ai gestori di canili di far entrare i volontari per fare adozioni. Come mai tutto questo non avviene?
Come mai Comuni ed ASL preferiscono continuare a pagare invece che risolvere il problema? Il business degli animali è stato ancora troppo poco attenzionato e questo è un male se si pensa che spesso dietro la gestione di canili e traffici di animali ci sono le stesse organizzazioni che le Forze dell’ordine tentano di intercettare per altri reati. Chiamiamola “Zoomafia”, ma a dire Mafia non si sbaglia.
Sitografia di riferimento
▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇- it/2015/01/15/news/la_vergogna_del_randagismo-105011916/ ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇/▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- lager_a_catania_a_giudizio_i_gestori_per_associazione_a_delinquere-184662872/ ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇
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▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇- essere-uccisi-video-denuncia-fe67f04a-a27a-11e5-bc29-364a59bfeed9.shtml
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, laureata in lingua inglese e russa con indirizzo comunicazione e Master in gestione d impresa. Guardia zoofila dal 2013 al 2015. Specializzata in marketing territoriale e comunicazione interpersonale e pubblica, è ideatrice del progetto Zero Cani in Canile: come sconfiggere il randagismo senza alimentare il business dei canili. È coadiutrice di cane per gli Interventi Assistiti con Animali, volontaria LNDC presso il canile sanitario di Vieste. Volontaria nella protezione civile Pegaso e impegnata in progetti di Cooperazione internazionale in Uganda con l'associazione I Bambini di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. Collabora con le Forze dell'ordine per sequestri, maltrattamenti e reati riguardanti gli animali.
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, esperta di comunicazione, ha lavorato come copywriter, ha avuto esperienze professionali in radio e televisioni nonché in uffici di pubblicità e marketing. È referente regionale dell’Associazione M.E.T.A. e dell’Associazione “Irriducibili Liberazione Animale”.
ACCATTONAGGIO CON ANIMALI: MALTRATTAMENTO E SFRUTTAMENTO DA MILIONI DI EURO
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, (Presidente M.E.T.A. Milano); ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, (Ufficio Stampa e Comunicazione LEAL Lega Antivivisezionista e Responsabile Ufficio Stampa VEGANOK Animal Press), PhD. ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, (Biomedico-Biotecnologo Presidente M.E.T.A. ▇▇▇), con la collaborazione dell'Avvocato ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.
"Noi non abbiamo due cuori, uno per gli animali, l'altro per gli umani. Nella crudeltà verso
gli uni e gli altri, l'unica differenza è la vittima".
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Le vie delle nostre città si popolano, là dove è permesso dalla legge vigente comunale o regionale, di uomini e donne che chiedono l'elemosina con animali, specialmente cani, ma anche gatti, maialini, pappagalli ed altri esseri viventi di tutte le specie possibili ed immaginabili. Cronache e testimonianze di qualche settimana fa raccontano di cuccioli di pochi giorni sottratti alle madri che ancora avrebbero dovuto allattarli, provocando così mastiti dolorose, e sofferenza ai piccoli che privi di difese immunitarie e deboli, vengono messi sul marciapiede per chiedere un obolo. Pappagalli a cui vengono tagliate le ali, affinché il loro volo sia compromesso per sempre, restando vincolati all'uomo che li sfrutta per raccogliere da un piattino bigliettini con qualche scritta casuale che dovrebbe dare ai passanti la sensazione di conoscere il futuro che li aspetta in cambio di una moneta. Cani con addosso oltraggiose tutine da neonato, sviliti come clown, costretti all'immobilità assoluta per ore da catene e collari a strozzo, dentro passeggini odoranti di marcio o sdraiati sull'asfalto bollente d'estate e gelido ed umido l'inverno, appositamente feriti e claudicanti per suscitare pietà. Chi non passa frettolosamente, può cogliere il senso della dignità negata agli animali leggendo, nel loro sguardo e in piccoli o evidenti atteggiamenti, segnali di irrequietezza, disagio, malessere e rassegnazione. I cittadini, i passanti, dovrebbero fermarsi a riflettere su quanto sia ingiusto sfruttare esseri senzienti, ma deboli e svantaggiati, siano essi minori o animali, per ricavarne un guadagno che rende milioni di euro all'anno. Secondo un pensiero sempre più diffuso è eticamente condannabile pensare di sfruttare con una forma
di violenza estrema e legalizzata un animale al solo scopo di lucrare arricchendosi. Una riflessione morale da parte di tutti è necessaria per capire e contrastare il guadagno facile sulla pelle di chi subisce una violenza psicologica e fisica. Lo sfruttamento animale per lucro è avverso da sempre e più persone che hanno abbandonato una visione antropocentrica (che vede l'uomo al centro del mondo) per spostarla verso il riconoscimento del vivente quale essere senziente, desiderano rendersi utili per il bene del tutto che trascende il particolare e l'atto egoistico di pensare solo a se stessi. L'accattonaggio con animali non ha a che vedere con i rari casi di chi si trova in una disgraziata contingenza e rimane senza un tetto costretto dagli eventi a reinventarsi una vita passando da piccoli o grandi espedienti quali chiedere l'elemosina in compagnia del proprio animale. I Comuni dovrebbero fornire alternative a chi, trovandosi in seria difficoltà, non ha altro posto in cui stare se non la strada, riqualificando aree dismesse, così come sarebbe opportuno rivedere leggi che nel 2018 rischiano di essere dissonanti col grado di civiltà, o pseudo civiltà, raggiunto o da raggiungere per le nostre città. Le associazioni, laddove non ci pensasse il Comune, potrebbero organizzare banchetti di raccolte firme accessibili a tutti i cittadini che volessero partecipare unendosi per una richiesta di cambiamento e responsabilizzazione degli organi competenti. L’esperienza in Italia, di
M.E.T.A Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente e di LEAL Lega Antivivisezionista, ha mostrato che questo è possibile: grazie ai loro attivisti sono state raccolte più di mille firme sul territorio lombardo per una petizione su tale questione. Il riconoscere agli animali usati per suscitare l'altrui pietà una consapevolezza e una dignità è il primo passo per comprendere come non vi sia giustizia o civiltà nell'assoggettare chi è più debole mettendolo al centro di una speculazione. Accettando l'accattonaggio con animali, accettiamo allo stesso tempo il racket del mercato nero proveniente dai Paesi dell'Est che importa, sempre più frequentemente, animali stipati in camion, costretti a lunghi viaggi in condizioni sanitarie precarie o del tutto assenti. Mercato organizzato e aggiornato rispetto alle nostre leggi che si rendono complici direttamente o indirettamente di una situazione ormai fuori controllo in quanto, gli stessi organi di polizia, trovano difficoltà nel procedere di fronte a documenti apparentemente regolari che riportano vaccinazioni e
microcippature fatte purtroppo anche grazie all’intervento di veterinari superficiali. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇si a guardare, controllare, informarsi e agire è una responsabilità di tutti se vogliamo un mondo migliore per noi e per i nostri figli, cercando così di dare un senso etico alla giustizia e facendo sì che non resti approssimativa. L'art. 105 della legge Regionale 33/09 proibisce l'accattonaggio con animali di età inferiore ai quattro mesi, oppure animali in stato di incuria e denutrizione o detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento o in condizioni tali da suscitare pietà. Tenendo conto che la pietà è l'arma che sfruttano accattoni e clochard senza scrupoli, tutti gli animali usati per l'accattonaggio sarebbero solo per questo sequestrabili restando così legalizzati nell'agire, ma andiamo oltre spiegando ai cittadini e agli organi di polizia quando intervenire e con quale modalità.
Denunciare i maltrattamenti e chiedere controlli
Se la ratio delle norme, e degli interi regolamenti, è quella di tutelare il benessere animale in convivenza con l’uomo all’interno delle città, tale convivenza deve avvenire con riguardo al benessere di entrambi senza previsione di sanzioni di difficile attuazione e comminabili sulla base di una lettura rigida delle stesse. Nel caso di specie è evidente che l'accattonaggio sia tale da integrare una grave violazione della legge regionale della Lombardia oltre che della stesso regolamento del comune di Milano, giacché agli art.105 della L.R Lombardia e 14 del Regolamento Comunale è espressamente vietato praticarlo. Nell'ipotesi in cui le istituzioni o gli enti preposti a prevenire e a rimediare ai casi di maltrattamenti ai danni degli animali, rimedio esperibile è denunciare i fatti produttivi di nocumento alle procure competenti. In particolare, accattoni con problemi di alcolismo e tossicodipendenze per evidenti motivi sono inadeguati ad assumersi la responsabilità della gestione di un animale (quasi sempre cani) e la loro condizione spesso li porta ad avere atteggiamenti anche molto violenti nei confronti delle loro vittime. Uno sguardo attento e qualche minuto di osservazione consentono di cogliere dei segnali di sofferenza dell'animale, facilmente evidenziabili da parte del comune cittadino:
• pelo del cane diradato e non lucido
• costato ai fianchi evidente
• incapacità a stare in piedi per assenza muscoli sul posteriore
• occhi arrossati e/o spenti
• eccessivamente dormiente anche agli stimoli
• atteggiamento di tentativo di fuga
• detenzione con guinzagli anche a strozzo tenuti molto corti e stretti
• cicatrici o segni di maltrattamento fisico
Il clochard deve inoltre avere i documenti di identità e copia del libretto di anagrafe del cane che deve corrispondere al chip e alla foto. Il clochard deve esserne il proprietario. Nei casi in cui non si verifichino tali condizioni in riferimento a documenti e certificata diretta proprietà, le Forze dell'Ordine possono intervenire con sequestro preventivo del cane e fermo nei confronti del soggetto in questione.
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI NEL MONDO DEI CIRCHI.
Di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (Animal AID Italia).
Introduzione: gli animali e il circo
I bambini lo hanno sempre amato, ammirando gli animali, affascinati dalla loro bellezza e maestosità, convinti che fossero i protagonisti volontari di uno spettacolo inebriante e coinvolgente, pensando a quanto potessero divertirsi i leoni, le tigri, le zebre, gli elefanti, i cavalli, i serpenti, le scimmie ed ogni altro animale prelevato dal proprio habitat naturale per esibirlo al pubblico pagante senza mai raccontare la cruda realtà della cattura, della prigionia e dei violenti metodi coercitivi per costringerli ad effettuare esercizi non idonei alla loro natura. Gli elefanti costretti ad alzarsi poggiando tutto il peso del loro corpo sulle due zampe posteriori, subiscono una sofferenza intensa, è un’azione che questi grandi mammiferi compiono solo quando hanno paura, ma restano su due zampe per qualche secondo al massimo !! I Felini, come gran parte degli animali, hanno il terrore del fuoco, eppure sono costretti spesso ad attraversare con un balzo un cerchio di fuoco !! Da molti anni si sta sviluppando in tutto il mondo una nuova considerazione nei confronti degli animali ritenendoli meritevoli di rispetto e di una maggiore tutela. Sono sempre in aumento i Paesi che vietano l’utilizzo degli animali nei circhi. Sempre di più sono le strutture circensi che non utilizzano animali ed hanno un notevole successo, come il noto Cirque du Soleil. Ma verifichiamo come è nato il circo: nell'antica Roma il circo era un luogo adibito a corse di cavalli, spettacoli equestri, ricostruzione di battaglie, esibizioni di animali ammaestrati, spettacoli di giocolieri e acrobati. Il circo allora era costituito da due rettilinei paralleli separati nel mezzo da una balaustra e raccordati da due curve a 180 gradi. I nobili e i Patrizi sedevano nelle postazioni più basse. Nei secoli successivi alla caduta dell'Impero romano, i circhi si svilupparono con diverse compagnie di funamboli, addestratori di animali, acrobati, clown e giocolieri, che viaggiavano per l'Europa proponendo spettacoli ed esibizioni varie, spesso consistenti in giochi di abilità, rappresentazioni comiche o esibizioni di animali ammaestrati. Gli artisti più ingegnosi erano in grado di costruire nuovi mezzi di trasporto, o
modificare quelli esistenti, in modo che potessero convertirsi, al momento dello spettacolo, in veri e propri palcoscenici viaggianti. Nel XV secolo giunsero in Europa i Sinti, una popolazione proveniente probabilmente dal territorio dell'attuale Pakistan, etnia di origine gitana che aveva fatto dello spettacolo viaggiante la sua principale attività. Spesso le compagnie di Sinti usavano portarsi dietro, per attirare il pubblico, un orso o una scimmia ammaestrati, e per secoli l'immagine dello zingaro girovago era tradizionalmente associata a questi animali, oltre che ai cavalli. Nel diciottesimo secolo, e più precisamente nel 1768, l'ufficiale di cavalleria britannico ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ideò per la prima volta un'esibizione circense in senso moderno, ovvero uno spettacolo in cui, in una pista circolare sita in uno spazio chiuso all’interno di una struttura, venivano esibiti in successione numeri con cavalli ammaestrati, giochi di abilità vari e intermezzi comici di clowneria. ▇▇▇▇▇▇ è considerato l'inventore del circo nel senso moderno, sebbene la sua realizzazione era rappresentata stabilmente in un edificio realizzato appositamente, l'▇▇▇▇▇▇ Amphitheatre, distrutto da un incendio circa trent'anni più tardi. Nell’epoca moderna sono nate diverse famiglie che hanno dato origine a grandi compagnie circensi, che purtroppo hanno sempre in gran parte utilizzato animali in via d’estinzione. Negli ultimi decenni sono nate in tutto il mondo scuole circensi per atleti e ginnasti per diventare acrobati, funamboli, giocolieri, per evidenziare ed esaltare le capacità e qualità umane, senza dover sfruttare gli animali per una diseducativa esibizione innaturale.
Lo sfruttamento e il maltrattamento degli animali nei circhi
La condizione di sfruttamento degli animali da parte dell’essere umano, è sempre stata definita dalla gran parte dei filosofi come la giustificazione della violenza che si insinua ad ogni livello ed ad ogni ambito, considerando sempre legittimo il diritto di prevaricazione e discriminazione di una razza sull’altra definendola inferiore e quindi assoggettabile al proprio dominio. Il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ soleva esprimere che l’odio nei confronti degli animali è la sconfitta dell’intelligenza umana, ed aggiungeva che la civiltà di un popolo si valuta da come tratta gli animali. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ scrisse: “Verrà il tempo in cui l'uomo non dovrà più uccidere per mangiare, ed anche l'uccisione di un solo animale sarà considerato un grave delitto”. Già ▇▇▇▇▇▇▇▇ ricordava che Coloro che
uccidono gli animali e ne mangiano le carni saranno più inclini dei vegetariani a massacrare i propri simili. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ha più volte ricordato che "Gli animali hanno propri diritti e dignità come te stesso. È un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi contro ignoranza, indifferenza, crudeltà." Infine è doveroso evidenziare il pensiero di un grande filosofo, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, che lasciò ai posteri questa emblematica frase: “Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta le bestie”. In conclusione è giusto affermare che la piramide antropocentrica ha sempre favorito l’esistenza dello specismo che ha causato da millenni la legittimazione di ogni tipo di violenza per poter sfruttare e sopraffare non solo gli animali ma anche gli esseri umani ritenuti diversi e inferiori per razza, colore della pelle, religione, orientamento sessuale. Ognuno durante la propria vita, con le propri piccole azioni quotidiane, con scelte accurate, sempre nel rispetto di ogni essere vivente, può contribuire al cambiamento ed al miglioramento sociale e culturale della comunità in cui vive, evitando sempre il rischio di rimanere indifferenti e voltarsi dall’altra parte quando si è testimoni di un’ingiustizia o quando qualcuno è in difficoltà e nessuno si occupa di lui.
La presa di coscienza delle Associazioni e dell’opinione pubblica
L'impiego di animali nei circhi viene accettato solo dal 10.1% della popolazione italiana. E’ duramente contestato dalle molteplici associazioni animaliste, quali la LAV, ENPA, OIPA e tante altre, ritenendo che non sia accettabile che gli animali vengano utilizzati per il divertimento umano e la detenzione, l'addestramento e gli spettacoli non possono essere compatibili con le caratteristiche etologiche degli animali stessi. Gli psicologi, hanno concordato un evidente valenza antipedagogica nell’assistere a spettacoli che vedono impiegati gli animali in situazioni ritenute irrispettose dei loro bisogni e delle loro caratteristiche di specie, considerando il loro sfruttamento diseducativo per i minori, soprattutto al disotto dei 10 anni di età. In Italia molti comuni hanno tentato di vietare le attività dei circhi con animali, emanando ordinanze per vietarne l'attendamento. In giurisprudenza esistono numerosi casi contrastanti, ad esempio in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ il TAR ha annullato il provvedimento del sindaco di Ferrara in quanto contrastante con la normativa nazionale che tutela e promuove l'attività circense, in un altro caso ha ritenuto
l'ordinanza pienamente valida ed efficace. Nel marzo 2012 l'assemblea legislativa della Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna ha approvato una risoluzione che impegna la giunta regionale ad invitare i comuni a emanare appositi regolamenti che vietino la sosta e l'attendamento a circhi con alcune specie di animali esotiche. In Europa i Paesi che hanno vietato l’uso degli animali nei circhi sono: Austria, Belgio, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Malta, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Portogallo e Olanda. Nel resto del mondo: (Divieti parziali): USA, Canada, Argentina, Brasile, Colombia, Nuova Zelanda; (Divieti totali): Costa Rica, Australia, India, Israele, Messico. Purtroppo l’Italia è l’unico paese in Europa che finanzia i circhi, con cifre che variano dai cinque ai sei milioni di euro l’anno !! Pertanto i legali dei circensi riescono puntualmente a far annullare i numerosi provvedimenti di tanti sindaci italiani che emanano l’ordinanza di divieto di attendamento dei circhi nei propri comuni. Per fortuna è sempre maggiore la richiesta da parte dei cittadini e delle Istituzioni di rispettare maggiormente i diritti degli animali e di tutelare le popolazioni nei loro habitat naturali. Infatti proprio nel mese di novembre 2017 è stata approvata alla Camera dei Deputati la legge delega di riordino del settore dello Spettacolo, che è stata approvata con 265 voti, 13 i no, pertanto entro la fine del 2018 i circhi non potranno più utilizzare gli animali. E’ veramente inaudito che nel terzo millennio sia permesso alle strutture circensi, nonché agli zoo, oggi ipocritamente denominati “Bioparchi” o “Parchi faunistici”, la detenzione di poveri animali la cui maggior parte sono a rischio estinzione. Già per la cattura e nel trasporto con cargo aereo, molti animali perdono la vita. Inoltre vivendo in cattività perdono del tutto l’istinto e la capacità di procreare. La prigionia e le condizioni precarie della maggior parte dei luoghi di detenzione rende la loro vita penosa, pertanto è sovente notare l’innaturale atteggiamento degli animali in posizioni statiche ed immobili per lungo tempo, che gli etologici definiscono come grave depressione psicofisica.
Iniziative di controllo da parte dei cittadini
Le possibili irregolarità che possono essere riscontrate nell’ambito dei circhi sono numerose. Tra quelle più facilmente individuabili e segnalabili ci sono le seguenti:
1) – raramente ci sono le doppie gabbie fissate a terra in sicurezza per i felini, con la sorveglianza umana 24/h. nel caso il cittadino notasse tale irregolarità, può segnalarla alle autorità, sia alla polizia locale, che alla polizia di stato e ai carabinieri, che provvederanno ad un intervento accompagnati dai dirigenti veterinari dell’ASL competente per territorio, anche per scongiurare possibili contatti tra i felini e i cittadini curiosi.
2) – gli animali, quando non sono impegnati per gli spettacoli, devono essere accuditi nei loro siti all’interno dello spazio del circo, delimitato dai mezzi di trasporto o da apposita recinzione, senza che dall’esterno possano essere visti dal pubblico o dai passanti. Se il cittadino verifica che non sono rispettate le distanze e gli animali sono ben visibili dall’esterno della strada, possono segnalare l’irregolarità alle forze dell’ordine, anche effettuando foto dal cellulare.
3) – le normative CITES regolamentano l’accurato mantenimento del benessere animale all’interno delle strutture, sia per la detenzione, che per il trasporto e le metodologie di addestramento che non possono comprendere metodi coercitivi (fame, scosse elettriche, bastonate, fruste, prigionia, fuoco, urla) severamente vietati, ma che spesso, attraverso testimonianze di chi lavora presso i circensi, sono frequenti e mai perseguiti. I controllori del rispetto di dette normative sono i veterinari dell’Asl che accompagnati dalle autorità locali, devono obbligatoriamente visitare tutti gli animali presenti prima del completo attendamento della struttura e dell’inizio del primo spettacolo, e verificarne le condizioni di salute nonché le vaccinazioni, la corretta registrazione negli appositi registri, le medicine utilizzate secondo le severe normative sanitarie e la qualità del cibo che viene somministrata.
4) – i circensi, dovunque si attendano, sono soliti affiggere i loro manifesti promozionali sui muri della città e presso i negozi, senza rispettare le procedure locali per il pagamento delle previste tasse in materia pubblicitaria. Pertanto ogni cittadino può segnalare le affissioni abusive che verranno perseguite attraverso multe sostanziose dalla polizia locale, avvalendosi anche di foto scattate dal cellulare.
5) – in diverse occasioni le forze dell’ordine hanno potuto verificare che all’interno dei circhi si nascondono clandestini, ricercati e a volte hanno smascherato traffici di sostanze stupefacenti, grazie all’attività della struttura viaggiante che rimane sempre pochi giorni nello stesso luogo e
mantiene un’accurata privacy al suo interno. In diverse occasioni sono state rilevate infrazioni e irregolarità riguardo i contratti di lavoro irregolari, alterati o del tutto assenti.
6) – le normative CITES aggiornano di anno in anno le specie protette che non si possono più catturare o utilizzare nei circhi. La motivazione frequente addotte dai circensi in loro difesa, è che gli animali detenuti nelle numerose strutture non avrebbero altra possibilità di vita senza il circo. E’ assolutamente falso e speculativo. Infatti in Italia esistono numerosi centri di recupero di animali esotici e selvatici, pertanto si potrebbe valutare un recupero definitivo per gli animali idonei e la conservazione degli altri animali in questi centri specializzati che verrebbero valorizzati dalla responsabilità di questo importante compito educativo e sociale degli addetti specializzati e altamente qualificati.
Ogni cittadino può richiedere al proprio Comune il rispetto delle normative CITES che contemplano la tutela della salute degli animali detenuti nei circhi, che spesso disattendono, con la seguente lettera fac- simile da personalizzare con i nominativi e indirizzi (fax o mail) delle istituzioni locali:
fac simile di istanza per richiedere la verifica
Al Sig. Sindaco di …………………………………………………………….
Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di …………………………………………..
Al Dirigente del Distretto Sanitario (A.S.L.) di …………………………………………………..
Il sottoscritto (generalità complete e recapito telefonico ed e-mail) chiede alle SSVV di effettuare una verifica igienico-sanitaria presso il circo…………..……….., attendato in……………….…….., per accertare le condizioni di salute degli animali presenti e per verificare:
• il rispetto delle normative C.I.T.E.S.;
• la regolarità delle strutture di attendamento;
• il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio (D.lgs 81/80)
Chiede inoltre di verificare la regolarità amministrativa della presenza dei cittadini stranieri in Italia, le condizioni igienico-sanitarie in cui versa tutta la struttura, ivi compreso il personale dipendente (oltre che gli animali utilizzati negli spettacoli), nonché il rispetto delle rigorose norme in materi di scarichi fognari, tenuto conto dell’ingente mole di deiezioni che interessano la zona, data la presenza di numerosi animali.
La presente richiesta riveste i caratteri d’urgenza per due principali motivi:
1. vi è concreto pericolo che eventuali reati di maltrattamento (art. 727 c.p.), già in essere nella struttura circense come noto (metodi coercitivi, frusta, bastone, elettricità, fuoco, fame), possano essere portati alle più estreme conseguenze (cosa che purtroppo avviene non di rado) con la morte degli animali.
2. I circensi sono abituati a promuovere i loro spettacoli con affissione abusiva dei loro manifesti.
Certo di un immediato intervento da parte delle SSVV, ciascuna per quanto di propria competenza, lo scrivente CHIEDE di essere informato dell’andamento degli accertamenti richiesti, e di ricevere copia dei verbali trascritti dalle Autorità incaricate dei sopralluoghi.
In attesa di un cortese riscontro, porge cordiali saluti.
Data e firma.
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, è il Presidente dell’Associazione "Animal Aid Italia" e coordinatore del Comitato ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – VeganOk, attivista in difesa dei diritti di tutti gli animali, musicista, pianista e compositore. Ideatore ed organizzatore del concerto "Animal Aid Live" che ogni settembre si tiene in Piazza del Popolo a Roma.
ASPETTI GIURIDICI DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.
Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (Avvocato, resp. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇).
Introduzione: la normativa “a tutela degli animali”
L’ordinamento giuridico, come oggi strutturato, non riconosce gli animali quali autonomi titolari di diritti, offrendo loro esclusivamente una tutela mediata: l’animale è comunque civilisticamente considerato un bene mobile di privata proprietà, seppure gli vengano riconosciute peculiarità specifiche in ragione della sua natura di essere vivente, anche in quanto compartecipe della vita e della ricerca del benessere dell’uomo.
Qualsiasi lesione dei “diritti degli animali” appare tradizionalmente rilevante per l’ordinamento solo o principalmente in quanto collegata a un interesse umano di tipo patrimoniale (art. 638 c.p.), alla polizia dei costumi dell’uomo (727 c.p.) o a un suo sentimento (libro II, capo III, titolo IX bis c.p.). E proprio il riferimento al “sentimento per gli animali”, pur non avendo ancora identificato gli animali come soggetti di una tutela diretta, ha comunque segnato un notevole avanzamento nel riconoscimento degli stessi quali beni di interesse giuridico autonomo, anche ai fini dello sviluppo della personalità dell’uomo, con il riconoscimento del valore emotivo dell’animale, in quanto capace di interagire con l’uomo proprio in termini emozionali. Indubbiamente le innovazioni legislative degli ultimi dieci anni hanno fortemente inciso sulla regolamentazione del rapporto fra uomo e animale, con uno specifico riconoscimento delle peculiarità proprio dei cani e dei gatti, nel rispetto di un mutato senso comune nei confronti soprattutto, ma non solo, degli animali domestici.
Fino alla riforma del 2004 (l. n. 189/2004) la sensibilità dell’ uomo per l’animale era essenzialmente presidiata dal solo art. 727 c.p., che sanzionava il maltrattamento di animali (sezione I, Capo II, libro III del codice penale, avente ad oggetto le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi) e stabiliva, al primo e al secondo comma, che “chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro
natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo dì animali o se causa la morte dell’animale”.
La norma, in vigore precedentemente alla riforma 189/2004, era volta a proibire comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti agli animali, nel rispetto del principio di evitare all’animale, anche quando questo dovesse essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà e ingiustificate sofferenze.
Tale principio, peraltro, aveva già trovato applicazione in previgenti ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇, sin dagli anni ’30 del secolo scorso. In tali disposizioni l’oggetto di tutela già era individuato nel sentimento di pietà e di compassione che l’uomo prova verso gli animali, offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze. Scopo dell’incriminazione era quindi di impedire manifestazioni di violenza che potessero, si diceva, “divenire scuola di insensibilità delle altrui sofferenze”.
Un’ulteriore tutela verso gli animali è stata riconosciuta grazie all’entrata in vigore del codice ▇▇▇▇▇, il cui art. 727 (nella sua versione originaria) si poneva a garanzia del sentimento di pietà nei confronti degli animali, qualsiasi essi fossero e in qualunque luogo si trovassero. La legge di riforma n. 473/1993, che ha riscritto il predetto art. 727 c.p., ha costituito un primo passo per la tutela dell’animale inteso come essere vivente, atteso che, per la prima volta, ha preso in considerazione la sofferenza degli animali in relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche, anche etologiche.
Peraltro la disposizione, inserita nella sezione prima del capo secondo del titolo primo del libro terzo avente ad oggetto le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, si è posta direttamente a garanzia esclusivamente del sentimento di humana pietas nei confronti degli animali, essendo ancora embrionale in tale materia il concetto di tutela dell’animale in sé, come facente parte dell’ambiente in cui l’uomo è inserito, diversamente da altre normative (quale quella in materia di inquinamento), in cui oggetto della garanzia legale è la salvaguardia
dell’ambiente e la salute di ogni essere vivente. A sua volta la legge n. 189/2004, ha introdotto dal 1° agosto 2004, nel libro secondo del codice penale (dei delitti in particolare), il titolo IX bis, avente a oggetto i delitti contro il sentimento per gli animali. Le disposizioni contenute nella contravvenzione di cui all’art.727 c.p., sono quindi rifluite integralmente negli artt. 544 bis, ter, quater e quinquies c.p.. Come vedremo più specificamente in seguito, il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall’art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi dell’art. 544 bis e segg. c. p. mentre l’attuale norma contenuta nell’art. 727 c.p. è rimasta ad indicare l’abbandono di animali, tratteggiando in realtà due fattispecie contravvenzionali, di cui la prima contempla le vere e proprie condotte di abbandono, mentre la seconda sanziona la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Deve quindi ritenersi che le norme di cui al titolo IX bis c.p. e l’art. 727 c.p. siano attualmente poste a tutela di più beni giuridici diversi, che in prima battuta riguardano i sentimenti e la socialità degli esseri umani, ma in seconda battuta sono identificabili in un pur subordinato ed embrionale statuto dei diritti degli animali, una tutela riconosciuta all’animale come essere vivente in sé e in quanto inserito in un complessivo contesto etico- socio-culturale di cui sono parte, pur con diverse rilevanze, l’uomo, gli animali e tutte le componenti della natura e dell’ecosistema.
Diritto Penale
Come detto, la legge n. 189/2004 ha introdotto nel Codice Penale il "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI”
che modifica ed inasprisce la disciplina riguardante, in generale, il maltrattamento verso gli animali. Ma vediamo nello specifico gli articoli di questa legge:
ART. 1 (Modifiche al codice penale)
Dopo il titolo IX del libro II del Codice Penale è inserito il seguente TITOLO IX-BIS (DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI)
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a
15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali).- Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a
160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies (Confisca e pene accessorie)
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 727. - (Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
ART. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Feliscatus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1
ART. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle "disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale" sono inseriti i seguenti:
Art. 19-ter (Leggi speciali in materia di animali)
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati)
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno". Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 4 (Norme di coordinamento) […] ART. 5 (Attività formative)
Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
ART. 6 (Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
ART. 7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Appare evidente l’analogia tra il testo dell’articolo 544-bis “uccisione di animali” e quello dell’art. 575 c.p. che disciplina l’omicidio: l’espressione “cagionare la morte” è tuttavia accompagnata, nell’art 544-bis, da precisi “requisiti” affinché possa considerarsi reato. L’uccisione dell’animale deve avvenire “per crudeltà o senza necessità” e questo rende evidente l’intenzione del legislatore di non voler punire l’uccisione dell’animale in quanto tale, ma solo quella che, per le modalità o per i motivi, urti la sensibilità umana.
E’ inoltre necessario che il comportamento sia “doloso” cioè che sia riscontrabile la volontà di maltrattare o uccidere l’animale: ciò significa che, purtroppo, molti maltrattamenti rischieranno di passare come “colposi” quando l’accusato si difenderà asserendo per esempio “non sapevo, non volevo far del male all’animale..”.
Per quanto riguarda i combattimenti clandestini è interessante notare come la nuova disciplina da un lato inasprisca le pene per chi “promuove organizza o dirige” i combattimenti e le competizioni non autorizzate, mentre dall’altro lato non punisca più la semplice partecipazione, lasciando così impuniti gli spettatori ed incoraggiando in qualche modo la presenza di pubblico anche alle manifestazioni illegali.
In relazione all’abbandono degli animali, infine, bisogna sottolineare che esso resta un reato di “contravvenzione” e quindi con prescrizione breve (4 anni) e possibilità di oblazione (possibilità di estinzione del reato mediante il pagamento di una somma di denaro), ma la pena prevista è stata inasprita: infatti già prima della riforma l’abbandono era considerato un reato, ma ora, in più, esso prevede l’arresto per il colpevole.
Resta purtroppo vivo però il problema dell’effettiva attuabilità di tale pena: dimostrare l’abbandono dell’animale, senza cogliere in flagranza di reato il colpevole, risulta nei fatti ancora estremamente ostico: come ribattere al padrone che si scusa sostenendo che il proprio animale è semplicemente scappato di casa? Per concludere quindi, risulterà difficile riuscire ad arrestare i soggetti che maltrattano, uccidono e lucrano sugli animali, ma senza dubbio l’inasprimento delle pene e le modifiche apportate da questa legge non possono che contribuire alla sensibilizzazione della società verso tali argomenti, facendo sperare tutti noi in un futuro ancora migliore per i nostri amici animali.
2) Diritto Amministrativo
Guinzaglio, museruola… Cosa dice la normativa? Per poter uscire di casa serenamente in compagnia del proprio cane è fondamentale conoscere quali siano gli obblighi imposti dalla legge ai proprietari di cani, per tutelare i terzi e la pubblica incolumità.
Sono diversi anni che in parlamento si cerca di promulgare leggi precise e specifiche a riguardo ma, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, è l’ordinanza del 6 Agosto 2013 del Ministero della Salute a dettare le regole cercando di rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani, basandosi non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali.
L’articolo 1 dell’ordinanza fornisce risposta ai principali dubbi che affliggono i proprietari di cani: ad esempio? I proprietari sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale e rispondono sempre sia civilmente che penalmente dei danni e delle lesioni da questo causate a persone, beni o altri animali.
Ed è bene ricordare che se il cane viene affidato ad altri (ad esempio al vicino di casa durante le vacanze estive) è lui ad assumerne la responsabilità per il relativo periodo. Per prevenire danni e lesioni a cose, animali e persone, che si sia il proprietario o il detentore del cane, bisogna sempre:
- Utilizzare il guinzaglio in luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni.
- Portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti.
- Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
Inoltre è bene ricordare che sono istituiti percorsi formativi rivolti ai proprietari di cani, in conformità al D.M. 26/11/09, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Tali corsi sono organizzati dai Comuni in collaborazione con i servizi veterinari e con le Agenzie Sanitarie Locali e sono volti a migliorare il rapporto uomo-animale per il bene di entrambi e della collettività.
Colonie feline
Nell’immaginario comune i gatti randagi sono animali sporchi e portatori di malattie, che rovistano tra i rifiuti in cerca di cibo, pronti a graffiare tutto e tutti. La realtà non è affatto così: in Italia, oggi, i gatti liberi sono animali tutelati da normative nazionali, regionali e comunali, hanno diritto all’assistenza delle ASL veterinarie (oggi ATS) e godono di diverse garanzie. Questo anche grazie all’introduzione delle Colonie Feline, ossia gruppi di gatti liberi più o meno numerosi, disseminati in tutte le aree cittadine e gestite e curate da volontari che si occupano di assisterle, i cosiddetti “tutor”.
I gatti di colonia non devono mai essere spostati dal loro habitat originario, ossia da dove si insedia e viene registrata la colonia, a meno
che il fatto non si renda necessario per una loro tutela o per gravi motivi di ordine sanitario e, in ogni caso, in maniera concordata con le Autorità.
AI gatti randagi è inoltre garantita la possibilità di transitare e stazionare dove preferiscono, in spazi pubblici o privati: nessuno può obbligarli a spostarsi, né impedire che vengano nutriti o curati, se non vuole rischiare un procedimento penale per maltrattamento di animali.
I volontari, cosiddetti "gattari", si occupano di portare il cibo e l’assistenza necessaria alle loro colonie, avendo cura che i gatti siano sani, sterilizzati e che non vi siano rischi per la loro incolumità. D’altro canto, se ben gestite, le colonie feline non devono arrecare alcun danno, né creare alcun pericolo alla comunità. In caso di necessità, ad esempio per l’apertura di cantieri o per modifiche strutturali alle zone ove risiede la colonia, i gestori dovranno concertare con le Autorità le modalità più idonee per la salvaguardia della colonia, valutando tutte le possibili alternative.
Il Comune, la ATS in particolare, deve quindi essere parte attiva nella gestione della colonia, fornire le necessarie autorizzazioni ed essere pronto a rilevare e risolvere le eventuali problematiche che dovessero insorgere. Sterilizzazione: La legge prevede che, al fine di evitare un’indiscriminata e incontrollabile crescita delle popolazioni feline, si debbano catturare i gatti liberi per poterli sterilizzare e liberare poi nel territorio di provenienza.
Per fare ciò, l’Amministrazione virtuosa si avvale della collaborazione di associazioni votate alla protezione degli animali, delegando ad esse le operazioni sul territorio, quali cattura, sterilizzazione, degenza e successivo rilascio dei gatti nella colonia. Il tutto, teoricamente, finanziato dall’Amministrazione stessa e senza esborso alcuno per i soggetti che si prendono cura della colonia.
Cantieri: Le città moderne si modificano di continuo: all'improvviso sorgono nuovi cantieri che cambiano il volto di intere vie o quartieri. Per i gatti di colonia, abituati a transitare per anni in determinate zone, si tratta di eventi traumatici, che li portano a modificare abitudini ormai consolidate.
Portare i mici in gattile o in altre colonie non è fattibile; inoltre, il gatto è un animale territoriale e tenderebbe a tornare nei luoghi dove è sempre vissuto. Pertanto, in caso di apertura di nuovo cantiere, l'ufficio comunale deve fare da tramite tra le Associazioni di tutela animale convenzionate e i
responsabili dei lavori, in modo da individuare la migliore soluzione per la continuazione dei lavori e il mantenimento delle condizioni di benessere della colonia. Volontari e convivenza: Un volontario che scopra la presenza di una colonia felina e decide di prendersene cura, deve per prima cosa contattare l'Azienda territoriale sanitaria (Ats) veterinaria di zona, la quale provvederà al censimento dei gatti e a un sopralluogo. In genere, la stessa Ats veterinaria si occuperà, poi, di sterilizzare e microchippare tutti i mici presenti, nonché di curare (per poi far reimmettere nel territorio) i gatti che presentino sintomi di malattie.
Il volontario, quindi, gestisce, nutre e si prende cura dei gatti di colonia, ma anche il dovere di mantenere i luoghi interessati in condizioni igieniche ottimali. È, dunque, importante facilitare e non ostacolare il lavoro dei volontari che controllano, puliscono e accudiscono le colonie feline, impedendo la diffusione di malattie e dando ai gatti di colonia un aspetto splendente.
La colonia non si sposta: Infine, è opportuno sottolineare che la normativa vigente prevede che i gatti di colonia non si debbano mai spostare coattivamente dal loro habitat originario, a meno che il fatto non si renda necessario per la tutela della loro salute o per gravi motivazioni di ordine sanitario, e comunque di comune accordo con la Pubblica Amministrazione competente
Codice della Strada: Omissione di soccorso di animali investiti
I fatti di cronaca - pressoché quotidiani - appresi da giornali e telegiornali, ci illustrano sempre più casi di persone investite e di pirati della strada che, noncuranti del danno cagionato, proseguono la propria corsa senza fermarsi e omettono di prestare soccorso.
Da tale vergognoso comportamento non sfuggono neppure gli animali, dal 2016 tutelati mediante l’inserimento nel codice della strada di un articolo a loro dedicato. L’art. 189 comma 9 bis del Codice della Strada dispone infatti che “l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00”. Inoltre il secondo periodo dell’articolo in questione prevede che “le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.” Chiunque non ottempera al predetto obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra euro 78,00 ed euro 311,00.
I casi discussi possono anche integrare gli estremi della responsabilità penale in quanto, il mancato soccorso di animali d’affezione, da reddito o protetti, oltre a sottostare agli obblighi previsti e sanzionati dal Codice della Strada, può essere punito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 544-ter del codice penale in tema di maltrattamento di animali con pena detentiva da 3 a 18 mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro, con l’aggravante prevista dal terzo comma dell’aumento di pena della metà in caso di morte dell’animale.
3) Diritto Civile
Responsabilità art. 2052
La responsabilità extracontrattuale del padrone è prevista dall’art. 2052 c.c., secondo cui “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Pertanto chi detiene un animale se ne assume l’obbligo di custodia, indipendentemente dalla proprietà dello stesso. Il detentore di un cane assume una posizione di garanzia con il conseguente obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi a prescindere dalla formale proprietà dell’animale. Per quanto riguarda i cani randagi: chi è responsabile dei danni da questi causati? La Legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione il compito di adottare i provvedimenti e le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi.
Pertanto il Comune e la Asl non sono responsabili a prescindere di quanto causato dai cani randagi, ma sono responsabili se non attuano quanto
necessario a monitorare ed arginare il problema. Quindi, qualora abbia omesso o trascurato di adottare i provvedimenti e le cautele idonee ad arginare il potenziale pericolo, è la stessa Pubblica Amministrazione a rispondere dei danni provocati dai cani randagi.
Illegittimità del pignoramento dell’animale di affezione
Nel linguaggio di uso comune e quotidiano, le parole pignoramento e sequestro vengono spesso utilizzate quali sinonimi. In diritto, invece, sono due istituti ben distinti che differiscono sin dalle fondamenta su cui si basano. Il pignoramento è l’esecuzione forzata su un bene di proprietà del debitore.
Si può procedere con il pignoramento solo dopo aver ottenuto un titolo esecutivo: si ottiene il titolo, si richiede che il debitore esegua quanto indicato nel titolo e, se questi non esegue, allora si procede con l’esecuzione forzata, ossia con il pignoramento dei suoi beni. E’ in quest’ottica che il Legislatore ha vietato il pignoramento degli animali domestici.
Il creditore di una prestazione non può appropriarsi dell’animale domestico del debitore, sia perché il valore economico non è mai neanche lontanamente vicino al valore affettivo, sia per evitare l’aspetto ritorsivo del “vediamo quanto sei disposto a pagare per riavere un tuo caro animale”. Ben diverso è il “sequestro” dell’animale da compagnia. Infatti, mentre il pignoramento è questione civilistica successiva al mancato adempimento di un ordine esecutivo, il sequestro è questione di diritto penale, e si rende necessario per verificare lo stato degli animali e prevenire il ripetersi di reati nei loro confronti. In sostanza non è possibile pignorare il cagnolino di un debitore né vedersi pignorare il proprio; è invece giusto attivarsi nel caso si riscontrino mala gestione o maltrattamenti: in questo caso le Autorità saranno legittimate ad indagare e, se lo riterranno necessario, potranno sequestrare gli animali in via preventiva per evitare il reiterarsi del reato.
Trasporto di animali
Il trasporto di animali vivi è regolato dal Reg. CE 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 denominato “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” contenente una disciplina afferente il
trasporto degli animali vivi “per migliorare la protezione e il benessere degli animali e prevenire l’insorgere e la propagazione di malattie infettive degli animali e creare condizioni più rigorose per evitare dolore e sofferenza, al fine di salvaguardare il benessere e salute degli animali durante il trasporto.” Detta norma, disciplina in particolare circa le caratteristiche del mezzo di trasporto concretamente impiegato; la qualità del trasportatore, il quale deve essere intestatario di una specifica autorizzazione rilasciata per il trasporto di animali vivi che tra l’altro attesti il ricevimento di una specifica formazione in materia; gli accorgimenti da adottare inerenti al trasporto anche in funzione della durata dello stesso e della distanza percorsa; i controlli da effettuarsi dalle autorità preposte al fine di garantire l’applicazione della normativa; le sanzioni previste in caso di violazione della normativa.
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Avvocato, nel 2004 ha conseguito l’abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Milano e dal 2016 è iscritta all’Albo dei professionisti patrocinanti avanti alla Corte di Cassazione ed alle Corti Superiori. Fondatore e titolare dello studio legale Zambonin, si occupa di diversi rami del diritto civile e dello studio di ‘nuove materie’ come il Diritto del Turismo, il Diritto degli Animali e dell’attività subacquea, rami in cui ha maturato una particolare esperienza. Da qualche anno è autore di numerose pubblicazioni sulla carta stampata, periodici quotidiani nazionali e settimanali e riviste mensili specializzate, su portali di informazione Internet ed ha collaborato con radio di informazione e televisioni nazionali in diverse forme. Per quanto riguarda in particolare il Diritto degli animali, dal 2015 scrive la rubrica legale sul mensile QUATTROZAMPE.
LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI: UNA GUIDA OPERATIVA.
Avv. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Avvocato della Lega del Cane specializzato nei crimini ai danni degli animali)
La questione relativa alla legittimazione delle associazioni animaliste a partecipare ai processi per i reati in danno degli animali (e prima ancora la questione della legittimazione delle associazioni ambientaliste a partecipare ai processi per reati ambientali) è stata molto dibattuta in passato, in quanto la tutela del “sentimento di pietà per gli animali” (così come la tutela dell’ambiente) rientra nella categoria dei cosiddetti “interessi diffusi”, che non sono di pertinenza di un singolo individuo e non sono neppure riconducibili a determinati gruppi di persone. I cosiddetti enti esponenziali di interessi diffusi possono certamente intervenire nel processo penale, ma solo a determinate condizioni, disciplinate dal codice di procedura penale. Tuttavia la partecipazione delle associazioni animaliste ai processi per reati in danno degli animali (e prima ancora di quelle ambientaliste per reati ambientali) viene da tempo consentita mediante l’istituto della costituzione di parte civile. E’ bene precisare che il nostro ordinamento distingue la figura della “parte civile” (disciplinata degli artt. 74 e ss. del codice di procedura penale) da quella della “persona offesa dal reato” (di cui agli artt. 90 e ss. c.p.p.). Quest’ultima è la titolare del bene giuridico offeso dal reato, mentre la “parte civile” si identifica nel soggetto che ha subito un danno derivante dalla condotta criminosa e che generalmente (ma non sempre) coincide con la stessa “persona offesa dal reato”. L’art. 91 c.p.p. consente agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro, con finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, di esercitare nel processo penale i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato, ma ciò non equivale automaticamente a riconoscere i predetti enti come soggetti giuridici danneggiati dal reato stesso. Come sopra detto, però, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente riconosciuto la possibilità, per le associazioni ambientaliste e animaliste, di costituirsi come parte civile nel processo penale per richiedere il risarcimento del danno, tanto patrimoniale quanto
“non patrimoniale”, collegato alla lesione di un diritto proprio, e cioè di un diritto della personalità dell’ente associativo, allorquando dalla commissione del reato vengono lesi gli interessi dallo stesso ente perseguiti in base allo statuto, interessi che siano volti alla salvaguardia di una situazione che costituisca proprio lo scopo specifico e primario del sodalizio. In sostanza, ogni pregiudizio a questa finalità, che esprime il cosiddetto “affectio societatis”, comporta necessariamente un danno già soltanto per la frustrazione e l’afflizione degli associati facenti parte del gruppo (nel caso in esame volto alla tutela del benessere animale), i quali ovviamente subiscono un patimento a seguito della condotta delittuosa. Tale concetto è connesso alla tutela di interessi di rango costituzionale, tenuto conto del fatto che il diritto di associazione è riconosciuto dall’art. 18 della Costituzione (ex multis: ▇▇▇▇. Pen. 13.11.1992 n. 10956). Ecco perché è fondamentale allegare, all’atto di costituzione di parte civile, lo statuto dell’associazione, da cui si possono evincere le finalità della stessa, oltre all’atto costitutivo, da cui si potrà evincere la preesistenza dell’associazione rispetto alla data del reato, e dunque la produzione dell’evento dannoso in capo agli associati per i motivi sopra detti. E’ importante anche dimostrare il collegamento territoriale tra l’associazione, o una sua sezione o articolazione, ed il luogo ove il reato è stato commesso, proprio perché la vicinanza dell’associazione, ed il suo concreto interessamento alla vicenda delittuosa prima dell’avvio del relativo processo (magari propiziato proprio dalla denuncia dell’associazione stessa o dall’attività investigativa delle sue guardie zoofile) dimostrano che la lesione del diritto della personalità dell’ente associativo si è certamente verificato. Sebbene a volte venga ammessa la costituzione di parte civile da parte della sezione territoriale di un’associazione, la regola generale è che la costituzione di parte civile debba essere effettuata dal presidente dell’associazione e non da quello della sezione territoriale, che non ha un’autonoma personalità giuridica. Certamente è legittimata a costituirsi come parte civile in un processo penale per un reato in danno di animali un’associazione protezionista che sia munita di riconoscimento ministeriale ai sensi della L. 189/2004 (come, ad esempio, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la LAV e l’ENPA, tutte associazioni con diffusione nazionale). Quest’ultima legge, pubblicata nella
G.U. serie generale n. 178 del 31/7/04 e recante “Disposizioni concernenti
il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” all’articolo 3 ha introdotto, nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, l’articolo 19-quater, a mente del quale “gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno”. Al successivo articolo 7, la detta L. 189/2004 ha specificato che “ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge”. In sostanza, per la prima volta è stato stabilito per legge che le associazioni di protezione animale munite del predetto decreto ministeriale sono considerate ope legis come “persone offese” dai reati in danno degli animali. Si è così posto, però, il problema relativo alla legittimazione ad esercitare i diritti spettanti alle persone offese dal reato ex art. 91 c.p.p. da parte di quelle associazioni che invece non siano munite del predetto riconoscimento. Tale problema è stato risolto dalla importante sentenza della terza sezione della Cassazione Penale n. 34095 del 12 maggio 2006. La vicenda che ha originato tale pronuncia era relativa alla mancata notifica ad un’associazione animalista della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in ordine ad una denuncia, formulata dalla stessa, di maltrattamenti avvenuti a danno di animali. Il Pubblico Ministero, nonostante l’associazione avesse fatto istanza, con la denuncia, di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione, aveva ritenuto di non dover assolvere a tale incombenza ritenendo che l’associazione non avrebbe potuto nè costituirsi parte civile nel processo, né avrebbe potuto essere qualificata come persona offesa, sicché non avrebbe avuto comunque legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. La terza sezione della Corte di Cassazione, con la detta pronuncia, ha chiarito che se da un lato nel nostro ordinamento “si configura un sistema in cui gli enti di protezione degli animali individuati con decreto ministeriale sono considerati per legge soggetti offesi dai reati previsti dalla legge 189/2004, e cioè dai delitti contro il sentimento degli animali (artt. 544 bis – 544 quinquies c.p.) e dalla contravvenzione del nuovo art. 727 c.p.”, ciò non impedisce di
qualificare un’associazione sorta per la protezione degli animali come “persona offesa” dal reato sulla base dei principi generali e dell'art. 90 c.p.p.. “Invero – si legge nella predetta sentenza - se la persona offesa dal reato è, per unanime approdo di dottrina e giurisprudenza – il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non può dubitarsi che un’associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali sia portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 c.p.. Si deve quindi concludere che, anche indipendentemente dall’applicazione dell’art. 91 c.p.p., un’associazione che abbia come scopo statutario la tutela degli animali è legittimata a chiedere di essere avvisata ex art. 408, comma 2, c.p.p. della richiesta di archiviazione per i suddetti reati, in quanto soggetto offeso dai reati stessi”. Allo stesso modo, un’associazione che abbia come scopo statutario la tutela degli animali e che abbia anche gli ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza come sopra indicati (radicamento nel territorio ove è avvenuto il fatto, ecc.) può chiedere di costituirsi come parte civile, indipendentemente dalla sua individuazione con il decreto del Ministero della Salute ai sensi della L. 189/2004. L’atto di costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 78 c.p.p. deve contenere, a pena di inammissibilità, la denominazione dell'associazione o dell’ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante (è opportuno allegare alla costituzione il verbale dell’assemblea da cui risulti la nomina a presidente con il conferimento dei relativi poteri); le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura; l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; la sottoscrizione del difensore (come da modello allegato). L'atto di costituzione di parte civile può essere presentato in udienza o fuori udienza. Laddove dovesse essere presentato fuori udienza, l’atto di costituzione deve essere notificato, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. La notificazione fuori udienza dell’atto di costituzione di parte civile è opportuna quando si ritiene di dover presentare, sette giorni liberi prima dell’udienza, la lista dei testimoni e dei consulenti tecnici. Tuttavia la giurisprudenza da tempo è propensa a ritenere (ma non in modo univoco) che si possa depositare la lista
testimoniale anche quando non ancora ci si è costituiti come parte civile, in quanto tale attività rientra tra quelle che possono esercitate anche dalla persona offesa dal reato. Quando i testimoni ed i consulenti tecnici indicati nella lista testimoniale costituiscono un importante supporto probatorio alla linea accusatoria, è comunque opportuno non incorrere in eventuali decadenze e notificare fuori udienza la costituzione di parte civile. La stessa giurisprudenza di legittimità riconosce l’importante ruolo di impulso e controllo sociale alle associazioni con finalità di protezione degli animali e dell’ambiente in genere (tra le sentenze risalenti nel tempo, si ricorda quella della Cassazione Penale n. 439 del 19.1.1994). Tale ruolo si estrinseca non solo in forme di collaborazione con le amministrazioni e con le istituzioni per assicurare il controllo del territorio (assume rilevanza a tal fine l’ulteriore riconoscimento che hanno avuto le guardie zoofile delle associazioni con la L. 189/2004, che espressamente attribuisce loro compiti di polizia giudiziaria in relazione ai reati in danno degli animali d’affezione), ma anche in forme di adesione e di supporto ad adiuvandum dell’attività del PM in sede processuale, e tale attività è resa possibile – come abbiamo visto – proprio attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale.
fac simile atto di costituzione di parte civile
TRIBUNALE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
Il sottoscritto Avv. XXXXXXXXXXXX del Foro di XXXXXXXXXXXXXX con Studio in XXXXXXXXX alla via XXXXXXXXXXXXXXX n. XX, nella sua qualità di difensore di fiducia e procuratore, in forza di procura speciale e contestuale mandato difensivo in calce al presente atto, dell’associazione XXXXXXXXXXX (C.F. …), con sede in XXXXXXXXXXXX alla via XXXXXXXXXX n. XX, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXX (C.F. …), residente in XXXXXXXXXXXXX alla via XXXXXXXXXXX, domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio del sottoscritto difensore
DICHIARA
di costituirsi parte civile, in nome e per conto dell’associazione XXXXXXXXXXXXXX, nel procedimento penale n. XXXXX R.G.N.R. pendente presso l’intestato Ufficio giudiziario nei confronti del signor XXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXX, residente in XXXXXXXXXX, imputato del reato p. e p. dall’art. XXX bis c.p., in quanto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (riportare il capo di
imputazione). Le ragioni che giustificano la presente richiesta coincidono, nel caso di specie, con tutti i presupposti contemplati dagli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. L’associazione XXXXXXXXXXXXX è un’associazione animalista attiva in Italia da XX anni, essendo stata fondata nel XXXX, come risulta dall’atto costitutivo (doc. …), ed ha una sede territoriale nel luogo ove si è verificato il fatto (ovvero ha seguito da subito la vicenda da cui viene originato il processo, come da documentazione che si produce). Sin dalla data della sua costituzione, l’associazione XXXXXXXXXXXXXX svolge una costante opera di tutela e garanzia dei diritti degli animali, come risulta dallo Statuto (allegato n. X), nel quale, al punto X, relativo agli “scopi sociali”, si legge testualmente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (riportate il punto dello statuto ove vengono enunciate le finalità di difesa degli animali). E’ indiscutibile e di tutta evidenza che le finalità statutarie dell’associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sono state del tutto frustrate e danneggiate dalle attività dell’odierno imputato mediante le condotte oggetto dell’odierno giudizio. L’associazione XXXXXX, in persona del Presidente XXXXXXX (cfr. verbale di nomina XXX: doc. n. XXX) è dunque certamente legittimata a costituirsi nell’odierno giudizio e a partecipare al processo al fine di veder riconosciute le proprie ragioni e ottenere il giusto risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali dovuti per i comportamenti penalmente rilevanti che risulteranno acclarati all’esito del giudizio. A tal fine va richiamato l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale relativo alla possibilità di fare valere in giudizio il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, collegato ad un diritto della personalità dell’Associazione, allorquando gli interessi dalla stessa perseguiti, e pregiudicati dalla condotta dell’imputato, siano volti alla salvaguardia di una situazione che sia stata fatta propria come scopo specifico del sodalizio. L’associazione XXXXXXXXXXXXXX è infatti (co)titolare dell’interesse giuridico tutelato dalle norme violate, avendo fatto della protezione degli animali lo scopo primario della propria attività (Cfr. Cass. pen. sez. III, 12.12.2006, n. 34095). E’ indiscutibile come il reato contestato all’imputato arrechi di per sé un grave pregiudizio a tutti i membri dell’Associazione, i quali subiscono, in seguito a violazioni di norme che tutelano gli animali, una frustrazione e un’afflizione delle proprie esigenze di sviluppo della personalità (Cass. Pen. 23.11.1989 n.16247), naturalmente intrinseche nel contenuto dello stesso diritto di associazione riconosciuto dall’art. 18 della Costituzione (ex multis: ▇▇▇▇. Pen. 13.11.1992 n. 10956). Il reato contestato all’imputato lede dunque i beni giuridici che formano l’oggetto principale dell’attività dell’associazione XXXXXXXXXXX, assunto nello Statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, offendendo in particolare il sentimento per gli animali (inteso come sentimento etico sociale di umanità verso gli animali), espressamente riconosciuto dal titolo IX bis del c.p.. Da tempo la giurisprudenza riconosce gli animali quali esseri “senzienti”, capaci di provare dolore e sofferenze cagionate da comportamenti crudeli e/o privi di necessità (ex multis: ▇▇▇▇. pen sez. III 29.1.1999, n.1215, Cass. pen. sez. III 20.12.2002, n.2110, Cass. pen. sez. III 3.12.2003,
n. 46291). In virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Avv. XXXXXXXXXXXXXXX, nella spiegata qualità, chiede che l’adìto Tribunale voglia ammettere l’associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale parte civile nel procedimento n. XXXXXXX R.G.N.R. e che, ritenuta la penale responsabilità del predetto imputato per il reato a lui ascritto, voglia condannarlo al risarcimento in favore dell’associazione XXXXXXXXX di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, diretti ed indiretti cagionati dalle condotte contestate, quantificati nella somma di € XXXXXXXX o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa all’esito del processo. Si allegano: Atto costitutivo e Statuto dell’associazione XXXXXXXXX; Verbale dell’Assemblea (o del Consiglio Direttivo) contenente la nomina a Presidente del signor XXXXXXXXXXXXX con il conferimento dei relativi poteri; ...
LUOGO, E DATA Avv XXXXXXXXX
PROCURA
Il sottoscritto XXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XXXXXX, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. dell’associazione XXXXXXXXX (C.F. …) con sede in XXXXXXX alla via XXXXXXXX, persona offesa nell'ambito del procedimento penale n. XXXXX
R.G.N.R. pendente innanzi al Tribunale di XXXXXXXXXX nei confronti di XXXXXX, imputato del reato di cui all’art. XX c.p. per i fatti di cui al capo di imputazione riportato nel suesteso atto nomina difensore e procuratore speciale l’Avv. XXXXXXXXXX affinché si costituisca parte civile nel predetto procedimento penale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti criminosi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti anche per la costituzione di parte civile. Delega il nominato difensore a rappresentare e difendere l’associazione XXXXXXXXXXXXXX conferendo ogni più ampia facoltà di legge, con promessa di rato e valido del suo operato. Elegge domicilio presso lo Studio del predetto difensore in XXXXXXXXXXXX alla via XXXXXXXXXXXXX n. XXXX
LUOGO, E DATA
Firmato XXXXXXXXXXX
Per autentica
Avv. XXXXXXXXXXXX
Avv. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo, discutendo una tesi in Filosofia del Diritto dal titolo “Il diritto degli animali”. E’ Responsabile Diritti Animali della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e coordinatore dell’ufficio legale nazionale (settore penale) della predetta associazione. Nel 2016 ha pubblicato, con la Presidente della L.N.D.C. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, il manuale “Come renderli felici”, guida operativa per i volontari finalizzata a favorire le adozioni dai canili.
PROCEDURE OPERATIVE ED ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.
Dr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (Funzionario di Polizia ed esperta della tutela degli animali).
Introduzione
Per trattare questo genere di reati, oltre alla “normale” professionalità richiesta ad un operatore (ufficiale o agente di P.G. ) è necessaria a mio avviso una specifica sensibilità per evitare di sottovalutare il fenomeno ma soprattutto poiché ci si trova spesso ad operare in un contesto culturale dove la violenza sugli animali viene sottostimata e considerata cosa poco grave. La normativa di riferimento è inoltre complessa, relativamente recente e sottoposta a cambiamenti e aggiustamenti. La tutela degli animali ha comunque antiche radici europee, come ad esempio la Convenzione Europea
