CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
relativo al noleggio con riscatto di n. 1 Cromatografo Liquido con rivelatore DAD UV-VIS CIG: 4337754BD4
PREMESSA
Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura dei beni oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato.
Art. 1
(OGGETTO DEL CONTRATTO)
1. Affidamento del contratto di xxxxxxxx con riscatto finale mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario (art. 125, X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163) per la fornitura di n. 1 Cromatografo Liquido con rivelatore DAD UV-VIS, in conformità alle specifiche tecniche minime ed accessori di cui al rispettivo capitolato tecnico.
2. I beni forniti, ove previsto dalla legislazione vigente, dovranno essere muniti di marchio CE e rispondere alle norme di sicurezza, protezionistiche e antinquinamento, nonché essere conformi alla normativa antinfortunistica. I beni dovranno inoltre essere conformi alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.
3. Dell’aggiudicazione della fornitura a proprio favore, la Ditta aggiudicataria sarà informata mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. e/o posta prioritaria, fax, e-mail.
4. La durata del contratto di noleggio avrà decorrenza dal giorno 01/10/2012 e terminerà il giorno 31/03/2013.
5. Il diritto di riscatto verrà esercitato da parte dell’Istituto successivamente alla data di scadenza del noleggio.
6. L’invio dell’ordinativo di fornitura (buono d’ordine) costituisce perfezionamento del contratto di noleggio e pone a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono.
7. L’importo del canone di noleggio verrà calcolato decurtando dall’importo offerto dalla ditta in sede di gara il costo della rata di riscatto pari ad € 1.000,00+IVA e suddividendo tale risultanza per n. 6 rate di noleggio come di seguito riportato:
- Rata n. 1: 50% del canone di noleggio;
- Rata n. 2: 30% del canone di noleggio;
- Rata n. 3: 5% del canone di noleggio;
- Rata n. 4: 5% del canone di noleggio;
- Rata n. 5: 5% del canone di noleggio;
- Rata n. 6: 5% del canone di noleggio;
8. Nell’ordinativo di fornitura verranno indicate le scadenze e gli importi delle rate di noleggio, che saranno complessivamente suddivise in n. 7 rate, di cui n. 6 comprendenti i costi del solo noleggio e n. 1 rata comprendente l’importo del riscatto quota fissa pari ad € 1.000,00+IVA.
Art. 2
(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA)
1. Le parti, successivamente alla notifica dell’aggiudicazione della fornitura in favore della Ditta aggiudicataria, dovranno provvedere ai seguenti adempimenti:
a) costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto nel successivo art. 3;
b) consegna, secondo quanto disposto nel successivo art. 4;
c) installazione, messa in uso e attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto disposto nel successivo art. 5;
d) formazione/addestramento del personale, se necessaria, secondo quanto disposto nel successivo art. 6;
e) garanzia, secondo quanto disposto nel successivo art. 7;
f) fatturazione e pagamenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 8;
g) penali, secondo quanto disposto nel successivo art. 9.
Art. 3 (DEPOSITO CAUZIONALE)
1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l’accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell’intera documentazione sottoscritta, qualora l’Amministrazione appaltante ne faccia espressa richiesta e comunque nel caso di forniture per importi superiori a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) I.V.A. esclusa, la Ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, nel termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore dell’Istituto appaltante, in conformità con quanto disposto dall’articolo 113, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. La cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto sarà svincolata secondo quanto previsto dall’articolo 324, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla Ditta fornitrice, la stessa incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione.
Art. 4 (CONSEGNA)
1. L’Amministrazione appaltante provvederà ad inviare, per posta, fax o e-mail, un Buono d’ordine per i beni oggetto della fornitura.
2. La consegna di detti beni dovrà essere effettuata in porto franco nei locali di destinazione degli stessi (sede, edificio, piano, stanza), senza onere alcuno per l’Istituto appaltante, dalle ore 08:00 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.
STRUTTURA DI DESTINAZIONE:
a) Sede centrale di Roma, Via Appia Nuova n. 1411 / Laboratorio Chimico / piano terra /Responsabile Xxxx. Xxxxx Xxxx / Tel. 00.000.00.000 / Fax 00.00000000 / e-mail: xxxxx.xxxx@xxxxx.xx
3. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, attestata dal timbro postale o dalla ricevuta di regolare invio fax o e-mail e comunque previo accordo con il responsabile del laboratorio di destinazione e/o altra persona all’uopo incaricata, i cui nominativi e recapiti saranno indicati nell’ordinativo di fornitura e/o nella comunicazione di aggiudicazione della fornitura.
4. I beni forniti dovranno essere corredati di manuali d’uso in lingua italiana ed eventuali manuali tecnici, se previsti, e di ogni altro tipo di documentazione tecnica e accessori di base atti ad assicurare il soddisfacente funzionamento ed utilizzo degli stessi, intendendosi l’offerta formulata comprensiva anche di questi, nonché degli accessori indicati nell’offerta tecnica.
5. Nel caso di consegna di beni difformi da quanto previsto nell’offerta tecnica, nell’intera documentazione e nell’ordinativo di fornitura, ovvero di beni difettosi, la Ditta fornitrice si impegna a provvedere all’immediato ritiro a sue spese e alla relativa sostituzione, sempre a sue spese, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione.
Art. 5
(INSTALLAZIONE - MESSA IN USO - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE)
1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare a propria cura e spese, oltre alla consegna, le operazioni di installazione e quelle necessarie alla messa in uso dei beni forniti, sino al raggiungimento della piena funzionalità degli stessi, nonché le prove tecniche di funzionamento.
2. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate dalla Ditta fornitrice entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e comunque previo accordo con gli incaricati dell’Ente appaltante (cfr. articolo 4, comma 3).
3. Ai sensi del disposto di cui all’articolo 325, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 dovranno essere svolte in contraddittorio, da una rappresentanza della Ditta fornitrice e uno o più incaricati dell’Amministrazione appaltante, le attività finalizzate all’attestazione di regolare esecuzione del contratto di fornitura oggetto del presente capitolato.
4. Tutti i costi inerenti alle operazioni descritte nei precedenti commi sono a totale carico della Ditta fornitrice, intendendosi l’offerta formulata comprensiva anche di tali servizi (ad es. manodopera, personale tecnico specializzato, materiali e/o strumenti, missioni e trasferte, etc.), fatta eccezione per i soli eventuali adeguamenti impiantistici che si rendessero necessari e per gli eventuali costi di competenza esclusiva dell’Ente appaltante (ad es. compensi e/o rimborsi spese per missioni e trasferte del personale incaricato dall’I.Z.S.L.T., etc.).
5. Nel caso in cui l’esito della verifica di cui al comma 3 sia positivo, l’Amministrazione appaltante si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura per il noleggio nei termini previsti dal successivo articolo 8. Non sono ammesse forme di collaudo parziale e relativi pagamenti a titolo di acconto.
6. Nel caso in cui l’esito della verifica di cui al comma 3 sia negativo, la Ditta fornitrice ha l’obbligo di ritirare a sua cura e spese i beni non idonei o non conformi e di sostituirli con altri nuovi, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della verifica con esito negativo. In caso contrario incorrerà nelle penali previste dal successivo articolo 9.
7. Durante il periodo di noleggio dello strumento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria della fornitura. A seguito di riscatto dello strumento, l’Istituto subentrerà nella manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.
Art. 6 (FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE)
1. Qualora l’uso dei beni forniti richieda conoscenze e/o competenze specifiche da parte degli operatori, la Ditta fornitrice si impegna alla formazione e all’addestramento di base del personale utilizzatore dell’Amministrazione appaltante. In tal caso sarà concordato tra le parti un calendario di attività, al fine di rendere più agevoli e meno onerose possibile per le parti le operazioni necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.
2. Tale attività formativa dovrà svolgersi presso la sede dell’Istituto appaltante ove risiede la struttura di destinazione dei beni forniti (luogo di consegna), durante l’orario di lavoro.
3. Tutti i costi e gli oneri derivanti da quanto descritto nei precedenti commi, eccetto la messa a disposizione dei locali, sono a totale carico della Ditta fornitrice (ad es. personale specializzato, spese di trasferta e missione, etc.), intendendosi l’offerta formulata remunerativa anche per tali prestazioni.
Art. 7 (GARANZIA)
1. La Ditta fornitrice si impegna a garantire i beni oggetto della presente fornitura, esenti da tutti i vizi e/o gli inconvenienti non derivanti da caso fortuito, forza maggiore, normale usura o responsabilità dell’Amministrazione, per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto, secondo quanto previsto in proposito dalle norme vigenti. Pertanto la Ditta si obbliga a rimuovere a totale sua cura e spese, ivi compresi i costi di ritiro, di spedizione presso centri di assistenza e di riconsegna dopo l’intervento, tutti i difetti che si dovessero manifestare durante tale periodo nei beni forniti.
Art. 8 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI)
1. La Ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero del buono d’ordine con il quale è richiesta la fornitura. Inoltre, sulle fatture dovrà altresì essere indicato tassativamente il CIG relativo alla fornitura in questione.
2. Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di scadenza della rata mensile di noleggio, mediante bonifico bancario o postale, oppure con mandato diretto per quietanza esigibile presso il Cassiere dell’Ente, a favore del titolare o legale rappresentante della Ditta fornitrice o persona da questi all’uopo delegata. La commissione bancaria per l’accredito del bonifico sarà a carico della ditta aggiudicataria.
3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all’articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
4. E’ fatto divieto di cessione del credito e/o del contratto di fornitura senza il preventivo consenso scritto da parte dell’Amministrazione appaltante.
5. La Ditta fornitrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la Ditta si impegna ad indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, sul quale l’Istituto appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura.
Art. 9 (PENALI)
1. L’ordinativo di fornitura, pervenuto alla Ditta per posta, fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, installazione, messa in uso e prove funzionali dei beni oggetto del contratto di fornitura (articoli 4 e 5), per cause non imputabili all’Istituto appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Ditta fornitrice è tenuta a corrispondere all’Amministrazione appaltante una penale dell’ 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche alle ipotesi di ritardo nella sostituzione di beni difformi/difettosi, nei termini previsti dall’articolo 4, comma 5 e dall’articolo 5, comma 6.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all’applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall’Amministrazione appaltante alla Ditta fornitrice mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. La Ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. L’Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi di altre forniture effettuate oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 3, se costituita, o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
Art. 10 (FORO)
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto di fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
PER ACCETTAZIONE
(data)
LA DITTA:
(Timbro e firma del legale rappresentante)
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei seguenti: art. 3, commi 1 e 3; art. 4, comma 5; art. 5, commi 3 – 4 – 6 e 7; art. 6, commi 1 – 2 – 3; art. 7,
comma 1; art. 8, commi 2 e 4; art. 9, commi 2 – 3 – 4 –5 – 6; art. 10, comma 1.
PER ACCETTAZIONE
(data)
LA DITTA:
(Timbro e firma del legale rappresentante)