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XXXXXXXXX XX XXX. 0, XXXXX 0, XXXXXXX LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020
Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
TRA
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x. 00, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata “ALISA”, in persona del Commissario Straordinario Dott. X. Xxxxxx XXXXXXXXX
E
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di X.Xx.Xx. il presente accordo contrattuale con sede in Xxx X. Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX.
E
Servizi Sanitari s.r.l. Casa di Cura Privata ISCC Istituto Cardiovascolare Camogli, con sede legale nel Comune di Ruta di Camogli (GE) in Xxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 03402000107 partita IVA 13090710156, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx XXXXX DI VERGAGNI.
PREMESSO CHE
- Servizi Sanitari s.r.l. Casa di Cura Privata ISCC Istituto Cardiovascolare Camogli è una struttura privata accreditata , autorizzata, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Comune di Camogli ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimento n. 793 del 10/01/2008, 9196/2010 e n. 3578/2012 ed accreditata con DGR Liguria n. 1642 del 20/12/2013 ai sensi dell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente; ha avanzato ai sensi della L.R. n. 57/2009 e ss.mm.ii. art. 30 istanza formale di rinnovo di accreditamento in data 30/09/2016 alla Regione Liguria al fine dell’iscrizione dell’unità d’offerta nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. di cui all’art. 14 della L.R. n. 20/1999 e ss.mm.ii., ed ha ricevuto in data 06/10/2016 l’avviso dell’avvio del procedimento di verifica dei requisiti.
- A seguito della grave emergenza epidemiologica COVID 19, ASL 3 si trova nell’urgente stato di necessità di liberare posti letto nelle sue strutture ospedaliere attualmente occupati da pazienti non affetti da COVID 19, per destinarli a pazienti affetti da tale virus, pertanto ASL 3 si trova nell’urgente stato di necessità di reperire presso strutture sanitarie accreditate posti letto per ricoverare pazienti internistici a bassa/media complessità non affetti da COVID 19.
- La Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 “Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (X.Xx.Xx.)” e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, attribuisce ad X.Xx.Xx. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l’art.3, comma 2 “lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati”;
- la legge regionale n. 27/2016 “Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (X.Xx.Xx.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ha precisato dette funzioni;
- con deliberazione n.484 del 29.10.2018 è stata stipulata da ASL 3, per il periodo dall’1/01/2018 al 31/12/2019, l’accordo contrattuale con Servizi Sanitari s.r.l. per l’effettuazione di prestazioni di riabilitazione cardiovascolare presso la Casa di Cura privata “ISCC Istituto Cardiovascolare Camogli;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 prevede all’art.3, comma 1, che:
“1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui: a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.”
E all’art.4, comma 1, che :”Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”
- con nota prot. n 40661 del 23/03/2020 X.Xx.Xx., nell’ambito delle funzioni alla stessa assegnate
dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria ed in relazione all’emergenza COVID 19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020, stante l’urgente necessità di liberare posti letto nelle strutture ospedaliere di ASL3 attualmente occupati da pazienti non affetti da COVID 19, per destinarli a pazienti affetti da tale virus, valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art.3, comma 1 dello stesso D.L., ha autorizzato ASL3 a stipulare il presente accordo contrattuale per reperire N.20 posti letto per ricoverare pazienti internistici a bassa/media complessità non affetti da COVID 19 con la struttura privata accreditata Servizi Sanitari s.r.l. Casa di Cura Privata ISCC Istituto Cardiovascolare Camogli, alle condizioni di cui al presente accordo contrattuale, dando mandato ad ASL 3 di:
- procedere alla sottoscrizione del presente contratto con Servizi Sanitari s.r.l. per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all’emergenza, al fine di garantire tempestività dell’intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
- remunerare Servizi Sanitari s.r.l. per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri richiesti da ASL 3.
- produrre ad X.Xx.Xx., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria, in sede di ripartizione a favore di ASL3 del FSR;
- consentire a Servizi Sanitari s.r.l., nell’adempimento delle prestazioni ospedaliere di cui al presente contratto di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra Servizi Sanitari s.r.l. e ASL 3 e , nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, di utilizzare i suoi ambulatori ed i suoi servizi di diagnostica per svolgere attività ambulatoriale verso pazienti privati solventi;
- ALISA e ASL 3 chiedono a Servizi Sanitari s.r.l. pertanto di dare la disponibilità di N.20 posti letto per erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni ospedaliere nei confronti di pazienti trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della stessa ASL 3 non positivi a COVID 19, come certificato da preventivo tampone effettuato presso le strutture ospedaliere di ASL 3 ove si trovano ricoverati i predetti pazienti.
- Servizi Sanitari s.r.l. dichiara la propria disponibilità ad accogliere i ricoveri di pazienti trasferiti dalle strutture ospedaliere di ASL 3 di cui al precedente punto e a mettere a disposizione di ASL 3 alcuni dei suoi posti letto, come da presente contratto.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.
Art. 2
Servizi Sanitari s.r.l. si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni ospedaliere nei confronti di pazienti internistici a bassa/media complessità non affetti da COVID 19 trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero di ASL 3, come certificato da preventivo tampone effettuato presso le strutture ospedaliere di ASL 3 ove si trovano ricoverati i predetti pazienti.
Il ricovero dei pazienti di cui al precedente comma, presso Servizi Sanitari s.r.l., avverrà in forza di una lettera di trasferimento redatta dai dirigenti medici di ASL 3.
I posti letto che Servizi Sanitari s.r.l. mette a disposizione del S.S.R. e, per esso di ASL3, per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono in numero di n.20 unità, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a Servizi Sanitari s.r.l. non potrà essere superiore alle 20 unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC.
Servizi Sanitari s.r.l., nell’adempimento delle prestazioni ospedaliere di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi dei laboratori per esami chimico clinici di ASL3 previo accordo specifico.
Servizi Sanitari s.r.l., nell’adempimento delle prestazioni ospedaliere di cui al primo comma del presente articolo utilizzerà suoi medici e infermieri, tuttavia potrà anche avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra Servizi Sanitari s.r.l. e ASL 3.
Servizi Sanitari s.r.l., nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, potrà utilizzare le restanti n. 49 unità di posti letto autorizzate per il ricovero di pazienti di cui all’accordo contrattuale stipulato con ASL3 ed X.Xx.Xx. con deliberazione n.484 del 29.10.2018, pazienti privati solventi ed eventualmente stipulare accordi analoghi al presente come infra si vedrà.
Servizi Sanitari s.r.l., nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, potrà utilizzare i suoi ambulatori ed i suoi servizi di diagnostica per svolgere attività ambulatoriale verso pazienti privati solventi.
Servizi Sanitari s.r.l. potrà stipulare accordi analoghi al presente con altre ASL, Enti Ospedalieri, Aziende Ospedaliere, IRCCS, Ospedali Classificati, ecc. del S.S.R. fatte salve le n. 20 unità di posti letto messe a disposizione del S.S.R. per i ricoveri di pazienti trasferiti da ASL 3 e di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 3
ASL 3 si impegna a remunerare Servizi Sanitari s.r.l. per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate, di cui all’art. 2, comma 1, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri richiesti da ASL 3.
A fine mese verrà emessa da Servizi Sanitari s.r.l. nei confronti di ASL 3 apposita fattura fiscale avente ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate di cui al precedente comma.
ASL 3 si obbliga a saldare l’importo delle fatture di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di emissione.
ASL3 si riserva in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.
ASL3 ha facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento, nonché delle clausole del presente contratto.
La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.
Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.
Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis
D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).
In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.
Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale
n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:
per l’ASL 3: UFKKL6
Art. 4
Servizi Sanitari s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, “Responsabile del trattamento dati personali” relativamente ai dati comunicati da ASL3 per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l’inserimento.
Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
L’Azienda, all’atto di designare Servizi Sanitari s.r.l. quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stessa sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.
Servizi Sanitari s.r.l. si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.
Xxxxx restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, Servizi Sanitari s.r.l. si impegna fin d’ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.
Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d’ora a:
✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, secondo i modelli forniti da ASL3 acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
✓ garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all’art. 20, per quanto applicabile;
✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all’art. 33 par. 2 (data breach);
✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell’art. 30 par. 2;
✓ designare, ai sensi dell’art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall’art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL 3 e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l’elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell’ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
✓ comunicare ad ASL 3, tempestivamente, il nominativo e l’indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate da Servizi Sanitari s.r.l. a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l’attivazione, se del caso, di una nuova nominale.
Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell’integrità e della dignità personali; pertanto, Servizi Sanitari s.r.l. si impegna a garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.
Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite da Servizi Sanitari s.r.l. deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.
Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e X.Xxx. n. 231 del 08/06/2001 e
ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del X.X.xx. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.
Art. 5
Il presente contratto ha decorrenza dal 23 marzo 2020 ed ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, comma 4, del
D.L. n. 18/2020, cesserà di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Art. 6
In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.
Art. 7
Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.
Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.
ALISA e ASL 3 provvederanno alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
È a carico di Servizi Sanitari s.r.l. ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento del servizio dalla stessa svolto e delle conseguenti attività dalla stessa espletate di cui al contratto.
Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta da Servizi Sanitari s.r.l. in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e ASL 3, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati da Servizi Sanitari s.r.l. per eventuali richieste di terzi.
Asl 3 sarà invece responsabile per l’attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici della stessa Asl 3 che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all’art. 2, comma 5, del presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su ASL 3 che dà al riguardo amplia manleva a Servizi Sanitari s.r.l. anche per richieste risarcitorie di terzi.
Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. e alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.
Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di Servizi Sanitari s.r.l., nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente.
L.C.S.
Genova, lì
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario
Dott. X. Xxxxxx Xxxxxxxxx
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 Il Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX
Servizi Sanitari s.r.l. Casa di Cura Privata ISCC Istituto Cardiovascolare Camogli Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx)
Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
ARTICOLO 3 (Pagamenti) ARTICOLO 6 (Foro competente)
ARTICOLO 7 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)
Genova, lì
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario
Dott. X. Xxxxxx Xxxxxxxxx
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 Il Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX
Servizi Sanitari s.r.l. Casa di Cura Privata ISCC Istituto Cardiovascolare Camogli Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx)