CONVENZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EMERGENZA URGENZA ELISOCCORSO TRA
CONVENZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EMERGENZA URGENZA ELISOCCORSO TRA
l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza Sardegna (di seguito AREUS), con sede in Nuoro ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ , ▇.▇./▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ PEC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, in atto rappresentata dal ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
E
ATS Sardegna, con sede in Sassari Via ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ n.57 P.I. 00935650903, C.F. 92005870909 PEC protocollo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ in atto rappresentata dal ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.
PREMESSO CHE:
1. con L.R. n. 23 del 17/11/2014 art. 4 è stata istituita l'AREUS, cui compete lo svolgimento dei compiti relativi all’emergenza-urgenza, ivi compreso il servizio di elisoccorso, e che con le delibere G.R. n. 55/10 del 13/12/2017 e
n. 3/16 del 23/1/2018 sono state stabilite le direttive e linee di indirizzo dell’attività dell’AREUS;
2. con deliberazione n. 38/12 del 28/7/2015 la Giunta Regionale ha avviato il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e conseguentemente della rete dell’emergenza-urgenza ospedaliera integrata con la rete territoriale di soccorso, ivi compreso il servizio di elisoccorso regionale finalizzato a garantire interventi più tempestivi e omogenei sul territorio regionale;
3. con deliberazione G.R. n. 67/9 del 16/12/2016 sono state definite le modalità operative per la gestione da parte di AREUS del servizio di elisoccorso - Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) - ed eliambulanza (HAA) regionale; le tre basi aereoportuali (Alghero, Elmas, Olbia), e assegnate le risorse finanziarie quantificate in € 7.910.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2022 e la restante somma di € 3.150.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2024 ;
4. la deliberazione richiamata al punto precedente stabilisce che il personale sanitario da adibire al servizio in oggetto debba essere di norma dedicato e che lo stesso è stimato per la base di Olbia (attiva H24) in sette medici e sette infermieri, e per le basi di Elmas e di Alghero, (attive H12), in quattro medici e quattro infermieri e che l’attività annuale regionale complessiva è stimata in circa 1100 ore di volo;
5. con le delibere AREUS n. 4 del 24/1/2018, n. 7 del 8/3/2018 e n. 8 del 9/3/2018 è stata avviata la procedura di selezione del personale, dirigenti medici e collaboratori professionali sanitari infermieri, da reclutare, previa idonea formazione, per il servizio di elisoccorso - Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) -, eliambulanza (HAA), ricerca e salvataggio (SAR), in qualità di componente dell’equipaggio;
6. con delibera AREUS n. 12 del 4/4/2018 è stato approvato il programma dei corsi di formazione e certificazione delle competenze degli operatori dell’elisoccorso regionale (HEMS);
7. concluso il percorso formativo, il 1 luglio 2018 sarà avviato il servizio di elisoccorso regionale con l’utilizzo del personale sanitario dipendente delle Aziende sanitarie regionali, previamente selezionato e formato;
8. si rende necessario regolare i rapporti tra l’AREUS e le altre Aziende sanitarie regionali al fine di utilizzare il personale assegnato al servizio di elisoccorso ed eliambulanza regionale;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione disciplina i rapporti tra l’AREUS e l’ATS per l’utilizzo delle risorse umane, dipendenti e convenzionati, dell’ATS, necessarie ad assicurare un servizio di elisoccorso efficace ed omogeneo sul territorio regionale.
L’AREUS e l’ATS con la presente convenzione perseguono, altresì, il comune obiettivo di mantenere elevato il livello di professionalità del personale sanitario chiamato a svolgere attività di emergenza e urgenza sia all’interno che all’esterno dei Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie.
Il servizio sarà reso dai dirigenti medici, dipendenti e convenzionati, e dai collaboratori sanitari infermieri, dipendenti, dell’ATS, per i quali il rapporto di dipendenza e di convenzione non subirà alcuna modifica.
Si stabilisce che tra l’AREUS e l’ATS vi sia un costante confronto con i Pronto Soccorso e i Dipartimenti di Emergenza delle strutture ospedaliere operative sull’area di competenza, al fine di realizzare un sempre più integrato percorso clinico assistenziale intra-extraospedaliero e di favorire lo sviluppo delle reti di patologia attivate a livello regionale e direttamente correlate all’attività di emergenza e urgenza sanitaria.
Le prestazioni potranno essere rese sia in orario di servizio che in fasce extra orarie, con criteri di rotazione tali da rispettare le normative vigenti in materia di orario di lavoro.
Nello svolgimento del servizio l’AREUS assicura tutti i beni e servizi necessari al regolare espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione.
Art. 2 – Adempimenti e verifica
L’AREUS è competente al coordinamento e alla direzione del servizio sanitario e del personale dipendente e convenzionato delle Aziende Sanitarie regionali coinvolte nel servizio di elisoccorso; alla formazione e all’aggiornamento del personale mediante definizione e realizzazione di percorsi formativi omogenei e standardizzati; al rimborso degli oneri stipendiali sostenuti dall’ATS per l’utilizzo del personale nel servizio di elisoccorso.
L’AREUS è tenuta a verificare l’attività svolta dal personale assegnato al servizio di elisoccorso, e a segnalare all’ATS le inadempienze o atteggiamenti non conformi ai protocolli clinico -assistenziali e a quanto stabilito nella presente convenzione, e assicura in particolare i processi di seguito sintetizzati:
• l’organizzazione dell’attività di soccorso sanitario di elisoccorso, sia nelle situazioni ordinarie che negli eventi maggiori di competenza territoriale, e il supporto all’equipe di soccorso sul territorio, sia di tipo logistico che sanitario. L’AREUS coordina l’attività di elisoccorso attraverso il referente medico e il referente infermieristico per ogni sede di elisoccorso;
• il corretto utilizzo di apparecchiature, vestiario (compreso Dispositivi Protezione Individuali - DPI), presidi, attrezzatura, prodotti farmaceutici, stoccaggio e scarico di prodotti farmaceutici;
• la gestione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati;
• il rimborso degli oneri sostenuti dall’ATS, previa rendicontazione amministrativa delle prestazioni eseguite secondo modalità definite da apposito documento congiunto.
Le parti sono tenute ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione e a garantire la realizzazione degli obiettivi indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna; a comunicare tempestivamente, ogni circostanza che ne ostacoli o impedisca l’attuazione, per l’adozione delle azioni conseguenti a garantire la regolare gestione del servizio.
E’ facoltà delle parti di svolgere controlli inerenti il rispetto delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, e in caso di inadempimento grave o di reiterati inadempimenti da parte di una, di procedere alla segnalazione alla Regione Autonoma della Sardegna, previa contestazione, e d'intesa con questa, a non riconoscere o riconoscere solo parzialmente le risorse economiche spettanti.
Art. 3 – Risorse umane e condizioni economiche
L’ATS garantisce ad AREUS il personale necessario dirigenti medici [acquisto di prestazioni] e collaboratori professionali sanitari infermieri [prestazioni aggiuntive] ad assicurare lo svolgimento del servizio di elisoccorso provvedendo alla successiva remunerazione, per ogni ora di attività, nella misura stabilita dalla regolamentazione aziendale vigente in materia, fatte salve eventuali successive modificazioni alla stessa derivanti da indirizzi e/o provvedimenti regionali e/o aziendali, oltre al rimborso chilometrico ove dovuto per l’itinerario dal luogo di lavoro alla base di elisoccorso, nella misura prevista dall’attuale normativa per i dipendenti pubblici per l’utilizzo del mezzo proprio.
Il ricorso al regime di acquisto di prestazioni e di prestazioni aggiuntive è da ritenersi complementare e non sostitutivo rispetto al prevalente apporto assicurato da un’equipe strutturata per il servizio di elisoccorso.
Requisiti professionali e procedure di individuazione
Il personale medico e infermieristico che opera nel servizio di elisoccorso deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’AREUS all’atto della selezione. Rientra tra le competenze del referente AREUS rilevare eventuali carenze conoscitive, operative, o comportamentali che possano pregiudicare la regolarità del servizio e di segnalarle alla Direzione AREUS, la quale provvederà a trasmetterle all’ATS per i provvedimenti di competenza, Titolarità del rapporto giuridico-contrattuale e dipendenza funzionale
La titolarità del contratto di lavoro del personale assegnato dall’ATS allo svolgimento del servizio di elisoccorso resta in capo alla stessa ATS.
L’AREUS garantisce la direzione e il coordinamento del personale che svolge il servizio di elisoccorso, attraverso disposizioni e istruzioni operative, per consentire il regolare svolgimento del servizio, alle quali deve ottemperare il personale impegnato, sia esclusivamente che parzialmente, nell’attività.
Coperture assicurative Oltre alle coperture assicurative previste per le attività di elisoccorso a carico dell’operatore di volo (Airgreen srl), l’ATS è tenuta a garantire a proprio carico la copertura assicurativa per il rischio responsabilità civile verso terzi (RCT) e per il rischio responsabilità civile verso gli operatori (RCO) per i dipendenti utilizzati nelle attività oggetto della presente convenzione, ferme restando le responsabilità del singolo professionista impegnato nelle attività ascrivibili all’attività affidata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L’ATS provvederà, altresì, alle coperture assicurative di legge contro gli infortuni che si dovessero verificare durante gli spostamenti correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
Eventuali costi aggiuntivi delle coperture assicurative vigenti per l’ATS,
conseguenti all’attività di elisoccorso, ivi compresi incrementi dei premi delle polizze medesime, anche per eventuali infortuni in itinere, nonché incrementi dei profili di rischio dell’assicurazione obbligatoria INAIL, saranno riconosciuti dall’AREUS all’ATS sulla base delle valorizzazioni oggetto di specifici documenti approvati congiuntamente dalle parti.
Peraltro, tutti i reclami, le recriminazioni e le richieste di ▇▇▇▇▇ riconducibili al servizio di elisoccorso, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, che pervengano a una delle Aziende sanitarie regionali, saranno presi in carico e gestiti dall’AREUS o dall’ATS, secondo la riconducibilità alle attività di specifica competenza dell’una o dell’altra parte, ferma restando la piena collaborazione di entrambe ed il completo supporto professionale per la fase d’istruttoria della singola pratica.
Le responsabilità correlate a errori dei singoli operatori, riconducibili a comportamenti che si discostino dalle disposizioni emanate da AREUS e/o dalle regole generali del corretto operare, rimarranno in capo all’ATS, titolare del rapporto giuridico con il singolo operatore interessato, ferma la disponibilità di AREUS a fornire la collaborazione ed il supporto professionale per la fase d’istruttoria della singola pratica, e verranno trattate secondo le norme vigenti in materia.
Attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008
L’ATS metterà a disposizione la struttura del Polo Unico di sorveglianza sanitaria dell’ATS-ASSL di Cagliari allocato al P.O. SS. Trinità di Cagliari, presso il quale saranno eseguite, a cura del medico competente, le visite e gli accertamenti clinico strumentali e la conservazione ex lege delle cartelle di sorveglianza sanitaria, limitatamente alla durata della convenzione con l’ATS. Assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 correlati alla verifica e al mantenimento della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L’assolvimento di tali obblighi è a carico dell’operatore di volo (Airgreen srl). L’AREUS si riserva di procedere alla verifica degli standard di sicurezza, nonché si cura degli adempimenti di competenza relativi alla valutazione dei rischi anche ai fini di quanto al punto precedente.
Procedimento disciplinare
ATS esercita nei confronti dei propri dipendenti, il potere disciplinare di competenza, sulla base della normativa vigente e del regolamento aziendale.
L’AREUS segnala alle strutture di riferimento dell’ATS i comportamenti del personale passibili di provvedimenti sanzionabili dal punto di vista disciplinare, affinché vengano avviati i relativi procedimenti, nel rispetto della vigente normativa.
Art. 4 – Formazione e didattica
L’AREUS garantisce la formazione e l’aggiornamento, iniziale e di retraining, del personale messo a disposizione dall’ATS, per l’attività oggetto della presente convenzione, prevista per il ruolo ricoperto da ciascuna figura professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, integrata da percorsi complementari specifici definiti da AREUS, e programmati nell’ambito della pianificazione annuale.
AREUS si impegna a programmare e realizzare la specifica formazione e aggiornamento per l’attività di elisoccorso (corso HEMS, movimentazione su terreno impervio ecc) degli operatori sanitari provenienti dalle Aziende ATS; ATS provvede a realizzare la formazione e l’aggiornamento previsto per il ruolo ricoperto da ciascuna figura professionale nel rispetto della normativa nazionale e, comunque, finalizzata al completamento della formazione del personale elisoccorritore (es. corso ACLS, EPALS ecc.).
E’ a carico dell’AREUS la spesa della partecipazione all’attività formativa specifica per il servizio oggetto della presente convenzione, da parte del personale dell’ATS svolta in orario istituzionale, anche parzialmente.
Art. 5 – Beni e servizi necessari all'erogazione del servizio
L’AREUS si impegna a garantire e a gestire le spese inerenti gli idonei spazi fisici (basi di elisoccorso), i beni e i servizi sanitari e non sanitari, quali farmaci e dispositivi medici, le apparecchiature elettromedicali, le risorse e le strutture necessarie per assicurare il corretto funzionamento dell'erogazione del servizio oggetto della presente convenzione.
Art. 6 – Eventi programmati e maxiemergenze: supporto sanitario
Supporto sanitario ad eventi programmati/programmabili
È facoltà dell’AREUS coinvolgere il personale sanitario dell’ATS, oggetto della presente convenzione, previo accordo con l’Azienda di appartenenza, in occasione di eventi straordinari programmabili, aggiuntivi all’attività di elisoccorso, quali esercitazioni, manifestazioni o eventi di massa.
Tale attività sarà rimborsata all’ATS alle stesse condizioni e modalità dell’attività di elisoccorso e eliambulanza.
Soccorso sanitario in maxiemergenze
È compito istituzionale di AREUS rispondere con immediatezza ad eventi straordinari non programmabili quali: eventi incidentali maggiori, catastrofi di carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale.
AREUS si impegna a coinvolgere per tali attività prioritariamente, per quanto possibile, personale assegnato in modo esclusivo all’attività di emergenza urgenza.
Qualora fosse necessario ricorrere anche a personale non dedicato in modo puntuale, nei limiti del possibile, sarà concordato il coinvolgimento di altro personale debitamente formato.
Art. 7 – Gestione della documentazione sanitaria e flussi informativi
Nell’ambito della gestione dell’elisoccorso, la documentazione sanitaria è rappresentata dalla documentazione che registra le informazioni sanitarie, logistiche e organizzative relative al soccorso sanitario effettuato.
Le responsabilità relative alla gestione di tale documentazione sono in capo all’AREUS, che le esercita operativamente anche per il tramite dei propri referenti.
L’ATS e il personale sanitario assegnato allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, sono autorizzati, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento delle attività affidate e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.
Tutti i dati e le informazioni di cui l’ATS entrerà in possesso in ragione della presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo e forma non necessari all’espletamento dell’attività di cui alla stessa convenzione.
Con delibera AREUS n. 22 del 18/5/2018 è stato nominato il Responsabile Protezione Dati (RPD) previsto dal RGPD (UE) 2016/679, a garanzia della protezione delle persone fisiche con riguardo anche al trattamento dei dati personali sanitari derivanti dall’attività oggetto della presente convenzione.
Art. 8 – Gestione della qualità e del rischio
Obiettivo dell’AREUS è di sviluppare e mantenere un sistema integrato di gestione della qualità e del rischio in linea con le indicazioni regionali e ministeriali.
Tale sistema è finalizzato ad assicurare il supporto metodologico e operativo necessario al coordinamento e all’omogeneizzazione dei comportamenti organizzativi, gestionali e operativi e alla rilevazione, all’analisi e alla gestione delle criticità in ambito regionale.
Art. 9 – Rimborsi spese
Il rimborso delle spese sostenute dall’ATS, per l’attività oggetto della presente convenzione, è regolamentato dalla richiesta conforme al modello allegato, e dall’unito prospetto contenente la specifica della somma da rimborsare.
Eventuali altre richieste di rimborso, diverse da quella indicata nel predetto modello, dovranno essere inviate con separata e specifica istanza da parte dell’ATS.
Per l’anno 2019 e successivi è data facoltà alle singole Aziende di richiedere, anche al fine di evitare aggravi ulteriori sul bilancio aziendale, un’anticipazione di fondi pari alla spesa storica trimestrale.
L’AREUS liquida la somma richiesta entro il mese di febbraio di ciascun anno. All’atto della rendicontazione della somma concessa, è data facoltà di richiedere, una seconda ed ultima trimestralità in anticipazione, da liquidarsi entro il mese successivo all’approvazione del rendiconto da parte di AREUS. Le restanti spese, non soggette ad anticipazione, dovranno essere rendicontate con periodicità mensile.
Art. 10 – Validità e durata
La presente convenzione ha la durata di 8 anni decorrenti dal 1 luglio 2018. Con cadenza annuale, tenendo ferma la durata del presente accordo, l’AREUS e l’ATS, procederanno alla verifica dell’attuazione e all’eventuale aggiornamento necessario, formalmente condiviso.
Art. 11 – Foro competente
In caso di controversia derivante dall’interpretazione, validità ed esecuzione della presente convenzione, le parti tenteranno la conciliazione in via bonaria.
Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti potranno adire l’autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia.
In tale caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.
L’AREUS rappresentata dal Direttore Generale Dr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
L’ATS rappresentata dal Direttore Generale Dr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
