ACCORDO
ACCORDO
Per lo svolgimento del 7° Censimento generale dell’Agricoltura
tra
Istituto nazionale di statistica (Istat), di seguito denominato ISTAT, con sede in xxx Xxxxxx Xxxxx,
x. 00, 00000 Xxxx, (X.X. 80111810588), rappresentato per la firma del presente atto dal direttore della Direzione Centrale per l’amministrazione e il patrimonio e dal direttore del Dipartimento della produzione statistica, domiciliati per la carica presso la sede sopra indicata;
e
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, con sede in xxx Xxxxxxxx
x. 00, 00000 Xxxx (X.X. 97181460581), rappresentata per la firma del presente atto dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;
PREMESSO CHE
- l’ISTAT, in qualità di soggetto del Sistema statistico nazionale, concorre alla produzione e alla diffusione dell’informazione statistica ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- l’ISTAT, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, provvede all’esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale ed affidate all’esecuzione dell’Istituto;
- l’ISTAT, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per lo svolgimento dei propri compiti si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali;
- il Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, nonché il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l’anno 2020, a norma del suddetto Regolamento (UE) 2018/1091, hanno disposto l'effettuazione del Censimento generale
dell’agricoltura da parte di tutti gli Stati membri e ne hanno indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l’obbligatorietà;
- l’art. 1, commi da 227 a 237, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 20182020” ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, nonché il 7° Censimento generale dell’agricoltura e il Censimento permanente dell’agricoltura, regolamentandone i principali profili organizzativi, ed assegnando all’ISTAT il compito di effettuare i sopracitati censimenti;
- l’art. 1, comma 232, lettera a), della sopra citata L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” prevede espressamente che il Piano generale di censimento stabilisca, fra l’altro, “i criteri e le modalità per l’affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a Enti e organismi pubblici e privati, l’organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento”;
- il 7° Censimento generale dell’agricoltura è compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, ed è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-22, in corso di formalizzazione;
- il Piano generale di censimento del 7° Censimento generale dell’Agricoltura (di seguito PGC) approvato dal Consiglio dell’ISTAT in data 11 giugno 2020, a seguito del parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze espresso con nota del 14 febbraio 2020, prot. n.1755, e dell’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 7 maggio 2020 comunicata con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAR del 8 maggio 2020 prot. 77617 P_4 37.2.9, detta le linee di indirizzo e la disciplina generale in merito alla pianificazione, all’organizzazione e all’esecuzione delle operazioni relative al predetto 7° Censimento Generale dell’Agricoltura;
- il paragrafo 2.11.4. del PGC individua i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), istituiti con D.M. 27 marzo 2001, successivamente modificato con D.M. 27 marzo 2008, che risultino in possesso di specifici requisiti, quali organi di censimento cui verranno affidati i compiti connessi alla raccolta dei dati censuari tramite tecnica CAPI, previa stipula di apposita Convenzione a titolo oneroso con l’ISTAT, ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74;
- il paragrafo 2.11.3 del PGC prevede il coinvolgimento dell’AGEA nell’ambito del 7° Censimento generale dell’agricoltura, quale organo censuario alla luce delle competenze ad
essa attribuite dal D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 “ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio, n. 154”, e rimanda per la disciplina degli impegni di AGEA e delle modalità di svolgimento delle attività ad essa assegnate ad apposito Accordo con l’ISTAT;
- ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018, “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, l’AGEA è un ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF);
- lo Statuto dell’AGEA, approvato con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 giugno 2014, disciplina le funzioni dell’Ente;
- ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del citato d.lgs. n. 74 del 21 maggio 2018, l’AGEA svolge funzioni di Organismo pagatore nazionale per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell’Unione europea, e funzioni di Organismo di coordinamento;
- in particolare, l’AGEA, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento di cui all’art. 3, comma 5, lettera p), del d.lgs. n. 74 del 21 maggio 2018, promuove l’applicazione uniforme delle attività relative ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all’art. 6 del medesimo d.lgs. n. 74/2018, e a tal fine monitora la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attività;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2002, l’Ufficio di statistica di AGEA è stato inserito nel Sistema statistico nazionale (Sistan), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989;
- il Protocollo di Intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole stipulato tra l’ISTAT, l’AGEA, le Regioni e Province autonome ed il Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAFT), approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2017, ha disposto una collaborazione tecnico-scientifica tra i suddetti soggetti;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i trattamenti di dati personali effettuati per finalità statistiche sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’àmbito del Sistema statistico nazionale - Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018;
- l’art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989 tutela il segreto statistico stabilendo, in particolare, che i dati raccolti, nell’ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale, non possono essere esternati, comunicati o diffusi se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
CONSIDERATO CHE
- secondo quanto previsto dal PGC la rete di rilevazione del Censimento generale dell’agricoltura 2020 si basa sull’interazione di diversi soggetti pubblici e privati, fra i quali le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, l’AGEA e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandati i compiti relativi all’attività censuaria (uffici di censimento);
- l’ISTAT, in conformità alla normativa sopra richiamata, intende avvalersi dei Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposita convenzione a titolo oneroso;
- l’AGEA, nell’esercizio delle funzioni di organismo di coordinamento ad essa attribuite dall’art. 3 del d.lgs. n. 74/2018, è chiamata a svolgere un’attività di supporto all’ISTAT nelle attività relative al 7° Censimento generale dell’Agricoltura 2020, secondo le modalità stabilite nel PGC e nel presente Accordo;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano svolgono un controllo sulla qualità del dato rilevato dai CAA, secondo le modalità stabilite nel PGC, nonché nei Piani Regionali di Censimento;
- il supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal MIPAAF;
- l’AGEA, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 74/2018 e s.m.i., nell’esercizio delle proprie funzioni di coordinamento, svolge, tra gli altri, la gestione quale autorità competente, del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS), la gestione del Fascicolo aziendale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori nonché l’implementazione e gestione dell’Anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni;
- il Censimento generale dell’agricoltura si avvale del Registro statistico di base delle aziende agricole (Farm Register) tenuto dall’ISTAT (scheda PSN IST-02603), il quale costituisce la base per l’estrazione delle aziende da intervistare;
- il Farm Register (FR) è aggiornato annualmente dall’ISTAT sulla base dell’integrazione di numerose fonti, di cui la più importante è quella del Fascicolo aziendale di cui all’art. 9 del DPR 1° dicembre 1999, n. 503 e al citato articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, gestito da AGEA;
- è interesse delle parti disciplinare con il presente Accordo le attività relative al 7° Censimento generale dell’agricoltura 2020, che verranno svolte in collaborazione;
VISTI
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, ed in particolare l’art 15 che stabilisce che “[…] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione anticorruzione;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni”.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Premesse e definizioni
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto e finalità
Il presente Accordo ha ad oggetto gli impegni di ISTAT ed AGEA concernenti lo svolgimento delle attività del 7° Censimento generale dell’agricoltura 2021.
Art. 3
Attività e obblighi specifici delle parti
Le parti si impegnano a svolgere le attività concernenti il Censimento generale dell’agricoltura 2021 secondo quanto indicato Piano generale del 7° Censimento generale dell’Agricoltura (di seguito PGC) e nel presente Accordo.
AGEA, ai sensi del PGC, si impegna a:
Art. 4 Impegni di AGEA
- individuare l’Ufficio di Censimento – AGEA nell’Ufficio di statistica già facente parte del Sistema statistico nazionale e costituito nell’ambito della Direzione AGEA-Coordinamento, designando un Responsabile;
- supportare l’ISTAT durante lo svolgimento delle attività di censimento, rendendo disponibili i dati di fonte amministrativa in proprio possesso e previsti dal paragrafo 5.1 del PGC, utili per le finalità censuarie;
- fornire ad Istat tutte le informazioni in suo possesso relative ai CAA che saranno parti della convenzione con ISTAT da stipularsi ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, del D.lgs. 21 maggio 2018,
n. 74, nel rispetto degli impegni presi con gli stessi CAA in materia di riservatezza dei dati personali;
- partecipare alle eventuali riunioni di formazione per il personale dell’Ufficio di Censimento;
- svolgere attività di supporto all’ISTAT nei rapporti con i CAA;
- rendicontare l’utilizzo dei contributi ISTAT e la gestione contabile degli stessi come contributo alla copertura dei costi per l’effettuazione delle operazioni censuarie.
Art. 5 Impegni ISTAT
Per le finalità del presente Accordo, l’ISTAT, si impegna a:
- adottare le circolari tecniche, le istruzioni, i provvedimenti e le misure necessarie per garantire il buon andamento delle operazioni censuarie;
- sovraintendere alle operazioni censuarie assicurandone il monitoraggio;
- rendere disponibile all’Ufficio di Censimento - AGEA il sistema informatico di gestione dell’indagine (SGI) per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo;
- curare l’attività di formazione del personale dell’Ufficio di Censimento - AGEA, predisponendo il materiale didattico e organizzando la formazione delle reti di rilevazione a livello territoriale;
- predisporre e mettere a disposizione degli organi censuari la lista censuaria comprendente tutte le aziende agricole da censire, corredata delle informazioni strutturali derivanti dall’integrazione delle fonti disponibili elaborate dall’ISTAT.
Art. 6
Segreto statistico e trattamento di dati personali
1. I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di Censimento che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679/2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale - Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018.
2. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 citati, il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ISTAT- Istituto nazionale di statistica, Xxx Xxxxxx Xxxxx,00 - 00000 Xxxx che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).
3. Il Responsabile dell’Ufficio di Censimento – AGEA, è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016, per le operazioni censuarie.
4. Gli obblighi dell’Istat e di AGEA, in qualità, rispettivamente di Titolare e di Responsabile del trattamento dei dati personali, sono specificati nell’allegato “Atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679” (All. n. 1), che costituisce parte integrante del presente Accordo.
Art. 7 Aspetti finanziari
1. Per le attività di cui all’art. 4 viene corrisposto all’AGEA un contributo forfettario complessivo per il funzionamento dell’Ufficio di Censimento AGEA pari a 220.000,00 euro IVA esente, come indicato nel paragrafo 4 del PGC.
2. Il contributo dell’Istat sarà erogato secondo le seguenti modalità:
- il 30% entro 30 giorni a decorrere dalla data di stipula del presente Accordo;
- un ulteriore somma fino al 40% del contributo complessivo entro il 30 luglio 2021, sulla base delle attività rendicontate e verificate da ISTAT;
- il restante 30% entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’accordo, previa verifica da parte di ISTAT delle attività rendicontate.
3. L’AGEA provvederà alla rendicontazione delle attività previste nel presente Accordo e svolte nel periodo di validità dell’Accordo stesso.
Art. 8 Diffusione
1. È fatto divieto al personale AGEA addetto alle operazioni censuarie divulgare o utilizzare le informazioni e i documenti che siano nella loro disponibilità per scopi diversi da quelli indicati nel presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a non diffondere dati e informazioni aventi carattere di riservatezza acquisiti nel corso delle attività previste dal presente Accordo.
Art. 9 Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data della stipula e comunque non prima della conclusione del 7° Censimento generale in Agricoltura, in base al calendario che si andrà a definire a seguito di eventuali proroghe che dovessero intervenire.
Art. 10 Risoluzione e recesso
1. Il presente Accordo può essere risolto, per grave inadempimento di una Parte agli impegni rispettivamente assunti in base agli artt. 4 e 5 del presente Accordo. In tal caso, la Parte non inadempiente comunicherà all’altra la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all’adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la
risoluzione dell’Accordo avverrà di diritto, fermo restando il risarcimento del danno e fatte salve le prestazioni eseguite fino alla risoluzione dell’Accordo.
2. Il presente Accordo, inoltre, potrà essere risolto, su richiesta di ciascuna Parte, per sopravvenute cause di forza maggiore.
Art. 11 Responsabilità
Le Parti rispondono sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato e garantiscono l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
Art. 12
Modifiche e integrazioni dell’Accordo
Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formerà oggetto di un apposito atto, predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula dell’Accordo stesso.
Art. 13
Oneri e spese di registrazione
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e a spese della Parte richiedente.
Art. 14 Foro competente
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Accordo; per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione o all’esecuzione dei contenuti del presente Accordo, che non sia possibile definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Giudice del luogo individuato a norma degli artt. 25
c.p.c. e 6, X.X. 00 ottobre 1933 n. 1611.
Per l’Istituto nazionale di statistica Per l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx
Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre
2012
Allegato n. 1
Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
l’ISTAT
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del 7° censimento generale dell’agricoltura
NOMINA
AGEA Responsabile del trattamento dei dati personali relativi all’attività previste nell’ambito dell’Accordo per lo svolgimento del 7° Censimento generale dell’Agricoltura.
Il Responsabile del trattamento effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività concernenti il 7°Censimento generale dell’Agricoltura, secondo quanto indicato nel Piano Generale di Censimento (PGC) e nell’art. 4 dell’Accordo sopra citato. A tale fine AGEA individua quale SOGGETTO DESIGNATO il Responsabile dell’Ufficio di Censimento.
In particolare, il trattamento dei dati personali da parte di AGEA è così individuato:
A. Trattamento nell'ambito dello svolgimento delle attività censuarie dei dati personali di cui alla lista censuaria predisposta dall’ISTAT, comprendente tutte le aziende agricole da censire, corredata delle informazioni strutturali derivanti dall’integrazione delle fonti disponibili elaborate dall’ISTAT.
Il Censimento generale dell’Agricoltura si avvale del Registro statistico di base delle aziende agricole (Farm Register) tenuto dall’ISTAT (scheda PSN IST-02603), il quale costituisce la base per l’estrazione delle aziende da intervistare.
Il Farm Register è aggiornato annualmente dall’ISTAT sulla base dell’integrazione di numerose fonti, di cui la più importante è quella del Fascicolo aziendale, di cui all’ art. 9 del DPR 1° dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, gestito da
AGEA.
B. Trattamento dei dati personali relativi agli archivi di fonte amministrativa utilizzati per le finalità censuarie, in particolare:
Fascicolo aziendale;
Sistema Refresh;
Misure di sostegno allo sviluppo rurale;
Aree di interesse ecologico;
Aziende che partecipano a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali come quelli di cui all'art. 42, par. 2 par. 3 lettera B o all'allegato IX del Reg. (UE) N. 1307/2013;
Aziende il cui conduttore è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della PAC (artt. 50 e 51 del Regolamento UE n.1307/2013 o art.19, par.1, lettera a, punto i, del Regolamento Ue n.1305/2013);
Aziende soggette a vincoli naturali ai sensi del Reg. (UE) N. 1305/2013 (AGEA).
C. Trattamento dei dati personali relativi ai Centri di assistenza agricola (CAA) impegnati nelle attività del 7° Censimento generale dell’Agricoltura;
Per la durata dell’accordo, il Responsabile del trattamento dei dati personali, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di
dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:
1. trattare per conto dell’ISTAT i dati personali sopra indicati, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal Regolamento (UE) 2016/679, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. trattare, per conto e in nome dell’ISTAT, i dati personali strettamente necessari all’espletamento delle attività di cui all’Accordo;
3. attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
4. collaborare con altri Responsabili del trattamento dei dati personali dell’Istat, su richiesta di quest’ultimo, al fine di armonizzare e coordinare l’intero processo di trattamento dei dati personali;
5. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, attraverso lettera di autorizzazione formale e abbiano ricevuto da parte del Responsabile del trattamento la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
6. garantire l’adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio per i diritti e le libertà degli interessati;
7. non comunicare, trasferire o diffondere, né in tutto né in parte, i dati personali trattati nell’ambito delle attività di cui all’Accordo senza la previa autorizzazione del Titolare;
8. non utilizzare autonomamente i dati personali di cui venga a conoscenza per scopi diversi da quelli di cui alle attività dell’Accordo;
9. nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni fornite dal Titolare stesso, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un’istruzione impartitagli da quest’ultimo violi il Regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
10. adottare, redigere e aggiornare, in qualità di Responsabile del trattamento, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/679 per le operazioni di trattamento svolte per conto dell’Istat;
11. mettere tale Registro delle attività di trattamento a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
12. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all’art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;
13. attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, assistere il Titolare nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui al Capo III del citato Regolamento;
14. nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà
richiedere al Responsabile l’implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal presente atto e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l’effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;
15. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati personali (in particolare: sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e relativa comunicazione all’interessato);
16. non ricorrere a un altro Responsabile o sub-Responsabile del trattamento dei dati personali senza la previa autorizzazione del Titolare;
17. assicurarsi che i dati personali siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione su richiesta del Titolare, la rettifica, la limitazione o l’opposizione al relativo trattamento, e che consenta la conservazione in una forma che permetta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità dell’Accordo;
18. a scelta e su richiesta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali al termine dell’Accordo o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati. Il Titolare si riserva, inoltre, di impartire ad AGEA di volta in volta e qualora necessario, particolari istruzioni su come debbano essere trattati determinati dati, al fine di ottemperare a quanto previsto dal citato Regolamento (UE) 679/2016;
19. in caso di inadempimento, AGEA sarà considerata Responsabile nei confronti del Titolare per le operazioni effettuate senza la diligenza dovuta, ferme in ogni caso le responsabilità civili e penali in caso di abuso dei dati di cui siano venute a conoscenza in relazione all’Accordo.
L’AGEA manleverà e terrà indenne l’ISTAT da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, anche in termini di danno reputazionale, in relazione ad una qualsiasi violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o dell’Accordo.
La nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione dell’Accordo con l’ISTAT con effetto dalla data di tale cessazione e si intende revocata di diritto alla scadenza dell’Accordo.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea che nazionale, in materia di protezione dei dati personali.