FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AOO: DA
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000215
DATA: 24/06/2020 17:23
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL TESTO DEL NUOVO ACCORDO ATTUATIVO LOCALE TRA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA.
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxx in qualità di Commissario Straordinario Con il parere favorevole di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Xxxxx Xxxxxxxx - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Sub Commissario Amministrativo
Su proposta di Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx Legali e Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto
CLASSIFICAZIONI:
[02-08]
[05-02]
[08-02]
[03-09]
[03-04]
[06-07]
[02-07]
[03-01]
[04-08]
DESTINATARI:
Collegio sindacale
Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione Farmacia
Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e Riabilitazione (SAITER) Dipartimento Patologie Complesse
Dipartimento Patologie Specialistiche Amministrazione della Ricerca Direzione Sanitaria
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC) Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC) Affari Legali e Generali
Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF) Accesso ai Servizi
Relazioni Sindacali
Comunicazione e Relazione con i Media Ufficio Relazioni con il Pubblico Marketing Sociale
Servizio Prevenzione e Protezione ICT
Dipartimento Rizzoli - Sicilia Patrimonio ed Attivita' Tecniche
Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)
DOCUMENTI:
File Firmato digitalmente da Hash
DELI0000215_2020_delibera_firmata.pdf Xxxxxxx Xxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxx; Xxxxx Xxxxxxxx
2E579F759D7C085B0647F9E50BCA0735D
8439B97B8C59E8455F68DC4DCB4A5AB
DELI0000215_2020_Allegato1.pdf: AE4FC20CA70B251066F040D38658765D0 44F4FBD66344930CE5E56433A4D8081
DELIBERAZIONE
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL TESTO DEL NUOVO ACCORDO ATTUATIVO LOCALE TRA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
il D.lgs. 517/99 disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
l’art. 1 comma 2, lett. n), della Legge Regionale 29/2004 include, tra i principi generali del Servizio sanitario regionale, la collaborazione con le Università;
l’art. 9 della Legge Regionale 29/2004, in coerenza con i principi generali del D.lgs. 517/1999, disciplina le relazioni fra Servizio Sanitario Regionale e Università;
l’art.10 della Legge Regionale 29/2004, come modificato dalla L.R. 3 marzo 2006 n. 2 e successive, qualifica l’Istituto Ortopedico Rizzoli come sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia;
l’Università ai sensi del proprio Statuto e in conformità alla Legge 240/10 è un Ateneo multicampus che si articola nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, nell’ambito delle quali si svolgono le proprie attività istituzionali;
la legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede innovazioni istituzionali e gestionali anche in relazione alle strutture universitarie competenti per le funzioni di ricerca e di didattica in ambito sanitario;
Il 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 29/2004 (d’ora in poi “il Protocollo”);
l’Istituto Ortopedico Rizzoli è un IRCCS a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che persegue finalità di ricerca, clinica e traslazionale, e di formazione nel campo biomedico, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari in campo nazionale e internazionale, insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
La Ricerca rappresenta quindi un elemento qualificante la missione dell’Istituto, con strutture e Laboratori dedicati.
Premesso altresì che:
in coerenza con il Protocollo di Intesa sopra citato, l’Istituto e l’Università, nell’ambito delle rispettive autonomie, intendono coordinare la programmazione e le attività di comune interesse con riferimento alle forme di integrazione tra attività assistenziale e di ricerca dell’Istituto e didattico-formativa e di ricerca dell'Università, mediante specifico accordo, anche tenuto conto della
specificità dell’Istituto quale sede ulteriore ex lege ai sensi dell’art.10 c.5 della L.R. 29/2004, specificità richiamata nella lettera del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto indirizzata all’Assessore alle Politiche per la Salute (nota prot. n. 4415 del 19/04/2018);
vista:
la nota RER prot. PG/2018/382910 del 25/05/2018, che - in risposta e a conferma della precedente - ha espresso assenso alla stipula di un Accordo Attuativo Locale specifico tra l’Istituto e l’Università di Bologna;
considerato che:
Il percorso di esame e valutazione in ordine alla formulazione del testo finale dell’accordo, ha avuto i seguenti passaggi istituzionali:
Collegio di Direzione nelle sedute del 20 aprile e del 4 giugno 2020 Consiglio di Indirizzo e Verifica nella seduta del 23 aprile 2020
Comitato Regionale di Indirizzo ( di cui all’art. 4 del Protocollo di Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma) nella seduta del 18 maggio 2020;
visto il testo dell’accordo, così come concordato con l’Alma Mater Studourum – Università di Bologna, e da questa pervenuto con mail il 29 maggio 2020;
Delibera
1. approvare il testo dell'ACCORDO ATTUATIVO LOCALE TRA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA;
2. di allegare quale parte integrante del presente atto il documento di cui al punto 1;
3. di precisare che l’Accordo Attuativo Locale entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata quinquennale; eventuali modifiche sostanziali del Protocollo d’Intesa Regionale che dovessero intervenire in tale arco temporale, producono direttamente effetti sulle previsioni del presente Accordo con esse incompatibili o in contrasto;
4. le disposizioni contenute nell’accordo assumono altresì valore per la eventuale convalida di ogni atto pregresso posto in essere dalle Istituzioni firmatarie in attuazione dei Protocolli di Intesa intervenuti tra Regione Xxxxxx-Romagna e le Università aventi sede nelle Regione e degli Accordi Attuativi locali sino ad ora siglati tra Istituto e Università.
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Xxxxx Xxxxxxxxx
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX- ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA- REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016
Tra
L’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito Istituto) CF 00302030374, rappresentato dal Commissario Straordinario, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Bologna il 25/08/1955, domiciliato per la carica in Bologna, Via di Barbiano 1/10
e
l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito Università) CF 80007010376, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Perugia il 6 Febbraio 1970, domiciliato per la carica in Bologna, Via Zamboni n. 33, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ……….
unitamente definite “le Parti”
Premesso che:
- il D.lgs. 517/99 disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- l’art. 1 comma 2, lett. n), della Legge Regionale 29/2004 include, tra i principi generali del Servizio sanitario regionale, la collaborazione con le Università;
- l’art. 9 della Legge Regionale 29/2004, in coerenza con i principi generali del D.lgs. 517/1999, disciplina le relazioni fra Servizio Sanitario Regionale e Università;
- l’art.10 della Legge Regionale 29/2004, come modificato dalla L.R. 3 marzo 2006 n. 2 e successive, qualifica l’Istituto Ortopedico Rizzoli come sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia;
- l’Università ai sensi del proprio Statuto e in conformità alla Legge 240/10 è un Ateneo multicampus che si articola nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, nell’ambito delle quali si svolgono le proprie attività istituzionali;
- la legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede innovazioni istituzionali e gestionali anche in relazione alle strutture universitarie competenti per le funzioni di ricerca e di didattica in ambito sanitario;
- Il 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 29/2004 (d’ora in poi “il Protocollo”);
- l’Istituto è un IRCCS a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che persegue finalità di ricerca, clinica e traslazionale, e di formazione nel campo biomedico, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari in campo nazionale e internazionale, insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. La Ricerca rappresenta quindi un elemento qualificante la missione dell’Istituto. A tal fine l’Istituto - oltre ad avere Strutture che svolgono prevalentemente attività clinico-assistenziale, oltre che di ricerca - è dotato di Laboratori di Ricerca presso cui si svolgono esclusivamente attività di ricerca;
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Università – con delibera del ha autorizzato
il Rettore alla sottoscrizione del presente accordo.
Premesso altresì che
- l’Istituto e l’Università con il presente accordo intendono dare attuazione al Protocollo, - ferma comunque restando ogni prerogativa delle parti connessa al rispettivo assetto istituzionale e organizzativo - e, nell’ambito delle rispettive autonomie, coordinare la programmazione e le attività di comune interesse con riferimento alle forme di integrazione tra attività assistenziale e di ricerca dell’Istituto e didattico-formativa e di ricerca dell'Università;
- la ricerca connessa alla disciplina dell’Ortopedia rappresenta un obiettivo per le Parti nonché un diritto e un dovere istituzionale sia per il personale dell’Istituto sia per il personale universitario docente e ricercatore che opera in tale campo, nonché un requisito essenziale per l’innovazione in ambito assistenziale;
- le Parti, per l’integrazione fra Università e Istituto, intendono avvalersi anche di professionalità dedicate esclusivamente alla ricerca, con conseguente dispiego di professionalità con competenze più ampie rispetto alla clinica in senso stretto;
- Università e Istituto possono individuare altre forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche innovative e sperimentali, oltre quelle descritte nel presente Accordo;
- ulteriori e separati Protocolli Regione-Università, ai sensi dell’art 15, comma 5 del Protocollo Regionale d’Intesa, provvedono a disciplinare la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di laurea e post-laurEa delle professioni sanitarie;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Capo 1 - Disposizioni generali
Art. 1 Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.
Art. 2
Principi generali e finalità
1. Le Parti, nell’ambito delle rispettive autonomie e specifiche finalità istituzionali, si impegnano ad informare i propri rapporti al principio di leale collaborazione ed a perseguire un modello di relazioni basato sulla programmazione congiunta delle forme di integrazione tra attività assistenziale e di ricerca dell’Istituto e didattico-formativa e di ricerca dell'Università.
2. In tale quadro le Parti per quanto di specifica competenza, intendono promuovere i fondamentali obiettivi di:
a) assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario;
b) promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria;
c) garantire la qualità e la sostenibilità del Servizio Sanitario;
d) semplificare le procedure, anche tramite l’utilizzo di sistemi di digitalizzazione dei documenti.
Art. 3
Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo disciplina:
a) l’individuazione delle strutture complesse e semplici e dei programmi, a direzione universitaria, in applicazione dei criteri definiti dall’art. 10, comma 3, del Protocollo;
b) la relativa dotazione di posti letto tenendo conto degli elementi elencati all’art. 10, comma 2, del Protocollo, fermo restando che sia strutture a direzione universitaria sia strutture a direzione ospedaliera possono avere al loro interno personale dipendente dalle due amministrazioni;
c) l’afferenza alle strutture aziendali del personale universitario nel rispetto dei criteri di cui all’art. 10 comma 2 del Protocollo nonché la sua equiparazione al personale del Servizio Sanitario Regionale con riferimento alle indicazioni di cui all’art. 5, comma 3 e all’art. 11, comma 2, del Protocollo;
d) la definizione dell’impegno orario di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 1, lett. a), del Protocollo;
e) le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all’attività didattica secondo le indicazioni dell’art. 16, comma 2, del Protocollo;
f) le modalità per l’esercizio della programmazione congiunta tra Istituto e Università, per le esigenze dell’integrazione secondo il principio di coerenza ed adeguatezza tra attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto ed attività didattico-formative e di ricerca universitarie;
g) l’individuazione delle competenze professionali da condividere nonché i rispettivi ambiti di attività;
h) le modalità di finanziamento delle attività che realizzano l’integrazione tra assistenza, ricerca e didattica;
i) la collaborazione nei programmi di ricerca di interesse comune e la regolamentazione degli studi clinici che coinvolgono personale universitario;
l) la collaborazione nelle attività di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale,
secondo quanto previsto al successivo art. 13 (proprietà Intellettuale).
CAPO 2 – MODALITA’ DI CONFRONTO E PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA TRA ISTITUTO E UNIVERSITA’
Art. 4
Il Consiglio di Indirizzo e Verifica dello IOR
1. Ferme restando le prerogative e competenze del Direttore Scientifico, cui compete la responsabilità ed il coordinamento dell’attività di ricerca, il Consiglio di Indirizzo e Verifica è l’Organo dell’Istituto che, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 29/2044 e successive modificazioni, esercita funzioni di indirizzo e controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell’Ente, favorendo le opportune sinergie nella collaborazione tra l’IRCCS e l’Università.
2. A tal fine, il Consiglio:
• formula pareri sugli argomenti di cui al D. Lgs. n. 288 del 2003, art. 8, comma 4 (sinergia con altri centri di ricerca e Università), comma 5 (trasferimento dei risultati della ricerca) e all’art. 9 (esercizio di attività diverse da quelle istituzionali);
• fornisce pareri sulle modalità di collaborazione su progetti di ricerca con medici e non medici di cui all’art. 8 comma 6 del D. Lgs 288 del 2003;
• svolge tutte le altre attività previste dalla L.R. 29 del 2004 e modifiche successive.
3. Il Consiglio di Indirizzo e Verifica è costituito da 5 membri: tre nominati dalla Regione, di cui uno d’intesa con l’Università e uno con funzioni di Presidente, uno nominato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna, uno dal Ministro della Salute. Alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Verifica partecipano in via permanente il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico dell’Istituto.
Art. 5 Tavolo congiunto
1. Ferme restando le rispettive prerogative e competenze, nonché i rispettivi assetti così come definiti dalla normativa vigente, le Parti costituiscono altresì un tavolo congiunto per favorire l’informazione e il confronto istituzionale, la collaborazione reciproca nonché il presidio dell’attuazione del presente AALL.
2. Partecipano al tavolo:
- per l’Università, il Rettore o suo delegato, il Direttore del Dipartimento Universitario di riferimento o suo delegato e il Prorettore per la Ricerca o suo delegato, il Direttore Generale o suo delegato;
- per l’Istituto, il Direttore Generale o suo delegato, il Direttore Scientifico o suo delegato, il Direttore Sanitario o suo delegato, il Direttore Amministrativo o suo delegato.
3. Al tavolo possono essere invitati ulteriori figure, in relazione alle tematiche trattate e/o alle specifiche competenze.
Capo 3 - Ricerca
Art. 6 Principi generali
1. I seguenti articoli disciplinano le attività di ricerca che prevedono il coinvolgimento di personale universitario e personale dell’Istituto, ovvero l’utilizzo congiunto o disgiunto da parte degli stessi di risorse, strumenti, infrastrutture dell’Istituto e/o dell’Università.
2. Le attività di ricerca si svolgono principalmente:
− per quanto riguarda l’Istituto, nell’ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, del Programma Triennale della Ricerca Corrente approvato dal Ministero della Salute, nel quale sono individuate le Linee di ricerca dello IOR, nonché del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del Piano Regionale triennale della Ricerca Sanitaria;
− per quanto riguarda l’Università, nell’ambito del Piano Strategico di Ateneo, che si situa nel quadro delle politiche regionali, nazionali ed europee per la ricerca.
3. L'attività di Ricerca oggetto del presente Accordo Attuativo è quella attinente all'Ortopedia (ambito di riconoscimento dell'IRCCS, in coerenza con la MDC/Major diseases category 8) e alle discipline ad essa connesse, ivi compresa la Riabilitazione.
Art. 7
Il Direttore Scientifico
1. Come previsto dalla normativa vigente, il Direttore scientifico dello IOR è responsabile dell'attività di ricerca dell’Istituto. Promuove e coordina l'attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia, coerentemente con le prerogative del Consiglio di Indirizzo e Verifica, di cui all’art. 4 del presente Accordo.
2. Il Direttore scientifico dello IOR è quindi garante nei confronti del Ministero della Salute, della Regione Xxxxxx-Romagna e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca svolte in coerenza con l’ambito di riconoscimento e relative correlate aree scientifiche, secondo la programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute, nonchè con gli atti di programmazione regionale in materia.
Art. 8 Obiettivi
1. Fermo restando il ruolo dell’Istituto previsto dalla normativa vigente nella sua qualità di IRCCS, le Parti concordano sulla opportunità di definire strumenti tecnici, supporti organizzativi e procedure da realizzare nel periodo di vigenza dell’Accordo, al fine di:
a) supportare un ambiente culturale favorevole alle attività di ricerca;
b) favorire la collaborazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità
nell’attività di ricerca biomedica, clinica e traslazionale;
c) garantire il monitoraggio efficiente delle singole attività di ricerca e dei relativi risultati;
e) realizzare opportune forme di integrazione tra le attività di ricerca, didattica e terza missione svolte dall’Università e le attività assistenziali, di ricerca e le ulteriori attività connesse alla mission dell’Istituto;
d) promuovere e implementare l’approccio traslazionale alla ricerca, anche sviluppando percorsi formativi condivisi.
f) promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta congiuntamente.
2. Per perseguire tali finalità, nonché nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa, lo IOR e l'Università possono:
a) integrare competenze, tecnologie, facilities e risorse umane rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
b) promuovere la partecipazione congiunta a programmi di ricerca, anche prevedendo l’accesso reciproco del personale alle rispettive strutture;
c) scambiare informazioni e condividere expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
d) organizzare iniziative di divulgazione e disseminazione in aree di comune interesse;
e) sviluppare facilites comuni, prevedendone la regolamentazione dell'uso condiviso e la ripartizione dei costi di competenza.
Art. 9 Impegni delle parti
1. Le Parti si impegnano a:
a) sviluppare le attività di ricerca di comune interesse nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 6, sostenendo lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni. A tal fine le Parti concorderanno preventivamente il coinvolgimento dell’altra Parte e, in caso di finanziamento esterno, le regole relative alla titolarità e alle modalità di gestione dei progetti, coerentemente con le disposizioni dell’ente finanziatore, ivi incluse le modalità di accesso alle rispettive strumentazioni. Laddove necessario, verranno stipulati specifici accordi;
b) predisporre i necessari supporti informativi per sostenere il monitoraggio, la rendicontazione, la diffusione e la valorizzazione delle attività di ricerca svolta congiuntamente;
c) definire regole comuni relativamente alla titolarità e alle modalità di gestione dei contratti di ricerca per la sperimentazione clinica, con particolare riferimento alla copertura dei costi fissi e variabili e alla ripartizione degli eventuali proventi;
d) condividere le regole a garanzia di trasparenza ed eticità, conformemente ai rispettivi Codici etici e di comportamento, presidiando i casi di conflitti di interesse con i terzi e stabilendo misure di prevenzione della corruzione per il rispettivo personale, secondo quanto stabilito al Capo 7 del presente Accordo.
e) garantire, secondo gli accordi fra le parti e previa intesa tra Direttore scientifico dello IOR e il Direttore di Dipartimento universitario interessato, l’accesso ai Laboratori dello IOR di altro personale universitario oltre al personale in convenzione – comprese le figure di cui al successivo art.29 - e l’accesso presso le sedi Dipartimentali universitarie del personale dello IOR, per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione.
2. Con apposito accordo sono regolamentate le modalità e termini di utilizzo delle attrezzature di ricerca impiegate per finalità condivise.
Art. 10
Autorizzazione relativa alla sperimentazione clinica
In caso di sperimentazione clinica l’autorizzazione è concessa secondo quanto stabilito all’articolo 17 commi 5 e 6 del Protocollo e dell’art. 7 Legge Regionale 9/2017.
Art. 11
Partecipazione alle attività di ricerca dell’Istituto da parte del personale universitario inserito in convenzione
1. Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa in tema di personale universitario in convenzione, e quindi dei diritti e degli obblighi richiamati all’art.26 del presente accordo, i professori e i ricercatori universitari in convenzione con l’Istituto sono equiparati ai ricercatori dell’Istituto anche in relazione all’attività di ricerca dell’Istituto e ai connessi programmi di finanziamento riservati agli IRCCS. Ciò, fermo restando che l'inserimento in convenzione è incompatibile con affiliazioni ad altri soggetti di ricerca diversi da Università e IOR.
2. In merito ai programmi di finanziamento alla ricerca non riservati agli IRCSS e accessibili anche all’Università, laddove sia previsto il coinvolgimento del personale universitario in convenzione e coerentemente con le regole del programma di finanziamento, verrà valutata la partecipazione congiunta di entrambe le Parti, anche tramite l’utilizzo di forme specifiche di partecipazione, quali ad esempio le Parti Terze previste nell’ambito dei Programmi Quadro europei. In ogni caso, la partecipazione del suddetto personale universitario a progetti di ricerca di cui al presente comma a titolarità IOR approvati dovrà essere preventivamente comunicata alla Struttura universitaria di afferenza.
Art. 12 Pubblicazioni
1. I diritti d’autore sulle pubblicazioni e/o presentazioni relative ai risultati delle attività di ricerca di cui all’art. 6 spettano al personale di entrambe le Parti che abbiano partecipato a tali attività di ricerca e saranno attribuiti secondo i criteri internazionali di “authorship”.
2. A tal fine le Parti si impegnano ad informare il personale di cui al comma 1 in merito alla necessità che tutte le pubblicazioni effettuate dal personale dell’Università inserito in convenzione con lo IOR riportino la doppia affiliazione, utilizzando la denominazione standard adottata dallo IOR e riconosciuta dal Ministero della Salute ("IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli"), nonché la denominazione standard dell’affiliazione adottata dall’Università, secondo i criteri periodicamente forniti dal Ministero stesso.
Art. 13 Proprietà intellettuale
1. Salvo diverse determinazioni, IOR e Università concordano di gestire congiuntamente i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca di cui all’art. 6 a loro spettanti in base alle norme di legge e ai regolamenti interni alle Parti.
2. Salvo diverso accordo, il regime ordinario è quello della comproprietà in pari quota, fatti salvi in ogni caso:
- i diritti morali di inventore, regolamentati ai sensi della vigente normativa in materia;
- eventuali diritti di terzi.
3. IOR e Università condividono in parti uguali i proventi derivanti dall’eventuale valorizzazione economica dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente comma, al netto dei costi sostenuti da ciascuna Parte, compresi quelli definiti al successivo comma 5.
4. Resta inteso che ciascuna Parte:
- si impegna a regolamentare internamente con il proprio personale (a qualunque titolo contrattualizzato) i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale di cui sopra, in modo da poterne disporre autonomamente nei confronti dell’altra Parte e di eventuali terzi;
- provvederà direttamente alla remunerazione del proprio personale avente diritto a ricevere parte dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai rispettivi regolamenti interni.
5. IOR e Università condividono in parti uguali i costi relativi alla attribuzione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale di cui al comma 1.
6. Le Parti potranno decidere di disciplinare ulteriori aspetti relativi alla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale di cui al presente articolo con appositi atti separati.
Capo 4 - Attività Didattico-formativa
Art. 14 Principi generali
Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 5, commi 1, 2 e 3 e dall’art. 15 del Protocollo, ogni struttura dell’Istituto può concorrere alle attività didattico-formative sulla base di quanto definito da parte dell’Università per quanto riguarda le esigenze dei singoli corsi e i profili di competenze richieste.
Art. 15
Rapporti con altre Università
1. Le attività didattico-formative dell’Università hanno la priorità rispetto alle esigenze formative espresse da altri Atenei, ferma restando la possibilità per l’Istituto di attivare rapporti didattico- formativi con altri Atenei, previo parere obbligatorio del Direttore del Dipartimento Universitario di riferimento, che potrà valutare se sussistano ulteriori necessità didattiche e formative ad integrazione delle predette.
2. Analogamente l’Università può attivare rapporti didattico-formativi con altre Aziende, previo
parere obbligatorio del Direttore Generale dell’Istituto.
Art. 16
Organizzazione delle attività didattiche
1. In coerenza con il principio di programmazione congiunta anche affermato dall’art. 3 del Protocollo, Istituto ed Università condividono preventivamente le informazioni necessarie a garantire il coordinamento tra gli obblighi didattico-formativi e gli obblighi assistenziali del personale coinvolto nel rispetto delle normative vigenti.
2. Istituto ed Università condividono preventivamente le informazioni necessarie a garantire la disponibilità delle strutture necessarie all’erogazione delle attività didattico-formative e alla fornitura degli spazi e dei servizi ad essi collegati, così come identificati dai competenti Organi Accademici.
3. L’Università rappresenta preventivamente le esigenze di tirocinio dei singoli corsi di studio per soddisfare le quali viene richiesto l’utilizzo delle strutture e del personale dell’Istituto.
4. L’Istituto condivide con l’Università tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie, incluse le dotazioni economico finanziarie ricevute dalla Regione per i corsi in convenzione.
Art. 17
Partecipazione del personale dell’Istituto alle attività didattico-formative
1. Istituto ed Università concordano sull’opportunità di promuovere la partecipazione del personale dell’Istituto alle attività didattico-formative in coerenza con quanto stabilito dall’art. 16 del Protocollo, in conformità alla normativa vigente e secondo i criteri, requisiti e regolamenti dell’Università e salvaguardando le esigenze relative all’esercizio delle attività assistenziali. A tal fine il personale dell’Istituto partecipa alle attività didattiche di cui al comma precedente, previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento e del Responsabile della struttura in cui presta servizio.
2. L’individuazione dei docenti per i corsi di laurea per le professioni sanitarie avviene in conformità alle linee guida predisposte dall’Università in accordo con l’Istituto.
3. L’individuazione dei responsabili e dei coordinatori tecnico-pratico degli insegnamenti previsti nei corsi di laurea delle professioni sanitarie avviene secondo quanto previsto nei rispettivi protocolli e accordi.
4. L’Istituto favorisce e valorizza la partecipazione del personale alle attività didattico-formative dell’Università assicurando:
a) la promozione di attività di sostegno per lo sviluppo e il monitoraggio delle competenze formative del proprio personale;
b) il corretto riconoscimento delle attività didattico-formative richieste al personale dell’Istituto, nell’ambito degli appositi istituti disciplinati dal contratto collettivo integrativo aziendale ed avvalendosi della documentazione messa a disposizione dalla Università in merito all’attività svolta.
Art. 18
Valutazione
Per la valutazione delle attività didattico-formative sono utilizzati da Istituto e Università gli strumenti definiti dall’Università secondo le migliori prassi internazionali e le indicazioni fornite dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario.
Capo 5 - Le strutture assistenziali e di ricerca
Art. 19
Strutture a necessaria direzione universitaria e dotazione di posti letto
1. Le strutture dell’Istituto essenziali per l’integrazione delle attività assistenziali, di ricerca e didattiche dell’Università nonché le relative dotazioni di posti letto, sono individuate sulla base dei criteri di cui all’art. 10 commi 2 e 3 del Protocollo ed elencate nell’Allegato 1.
2. Le strutture dell’Istituto essenziali per l’integrazione delle attività assistenziali, di ricerca e didattiche dell’Università identificate secondo quanto definito dal precedente comma, possono essere modificate, secondo le norme e le procedure vigenti nell’ambito della programmazione pluriennale, dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore e previo parere obbligatorio del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto.
3. La nomina dei Direttori delle Strutture di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Protocollo.
4. Sulla base dei criteri definiti dall’art. 10 commi 1 e 2 del Protocollo il numero di posti letto a disposizione per la formazione e la ricerca al momento della stipula del presente Accordo è individuato in allegato 3.
5. La dotazione di posti letto definita al comma 4 può essere modificata:
a) a seguito della variazione dei parametri di riferimento secondo quanto stabilito dal Protocollo art. 10 comma 1;
b) a seguito della variazione dell’organizzazione dell’attività assistenziale dell’Istituto nell’ambito della programmazione pluriennale, previo confronto tra le parti e parere obbligatorio del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto, in conseguenza di previsioni normative e di indicazioni regionali in materia di riordino ospedaliero o di modifiche dei setting assistenziali.
Art. 20
Strutture a temporanea direzione universitaria
1. Alla data di sottoscrizione del presente Accordo, le Strutture a temporanea direzione universitaria sono quelle individuate nell’Allegato n. 2. La nomina dei Direttori di tali strutture avviene secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 4 del Protocollo.
2. Secondo quanto stabilito dal protocollo:
a) I titolari di incarico di responsabile di Struttura complessa presso l’Istituto, qualora chiamati nei ruoli universitari, mantengono la responsabilità della Struttura stessa, la quale entra a far parte di quelle a temporanea direzione universitaria.
b) La direzione delle strutture che non rientrano tra quelle a necessaria direzione universitaria è confermata, per la durata dell’incarico, in capo al professore universitario che ne fosse eventualmente titolare al momento della stipula dell’Accordo Attuativo tra Azienda e Università.
c) La responsabilità dirigenziale delle altre strutture complesse viene attribuita applicando le procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente. Nel caso in cui, espletate tali procedure, il Direttore generale attribuisca la responsabilità dirigenziale a professori universitari, il conferimento dell’incarico comporta l’inserimento temporaneo dell’unità operativa interessata tra quelle a direzione universitaria, che verrà a terminare alla cessazione per qualsiasi motivo dell’incarico così conferito.
Capo 6 - Personale
Art. 21 Principi di riferimento
1. Istituto e Università tengono conto delle rispettive specificità e in particolare, della rilevanza dei Laboratori di Ricerca per la realizzazione della mission dell’Istituto e per la didattica e la ricerca dell’Università.
2. Istituto e Università tengono altresì conto dell’esigenza di connesse peculiari professionalità dedicate alla ricerca, e conseguentemente confermano la necessità che l’integrazione contempli anche l’inserimento in convenzione di personale universitario per fini di ricerca, compresi quindi i professori e i ricercatori universitari appartenenti a Settori scientifico-disciplinari non clinici, con conseguente applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
Art. 22
Afferenza del personale universitario alle strutture
1. Il personale universitario in convenzione con l’Istituto viene individuato con apposito atto del Direttore Generale dell’Istituto previa intesa con il Rettore, in conformità alla programmazione universitaria e aziendale. L’Istituto verifica i presupposti di legittimità per l’inserimento in assistenza e in ricerca rispetto ai titoli posseduti, nonché la coerenza con le proprie esigenze organizzative. Raggiunta l’intesa, l’Istituto dispone l’inserimento in convenzione dell’interessato.
2. Per i professori e i ricercatori universitari, con lo stesso atto è stabilita l’afferenza ai Dipartimenti dell’Istituto, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta rispetto all’attività del Dipartimento e della struttura di afferenza. A tal fine l’Università comunica i requisiti di cui è in possesso il proprio personale all’Istituto, se non già predefiniti in precedente accordo.
3. Per il personale tecnico - amministrativo universitario, le Parti definiscono congiuntamente la
seguente procedura:
a) invio della richiesta formale da parte del Rettore, contenente l’indicazione delle attività che verrebbero svolte dall’interessato, del titolo di studio posseduto, nonché della struttura di riferimento;
b) valutazione da parte dell’Istituto della possibilità di inserimento in convenzione, del profilo ospedaliero di equiparazione e del corrispondente possesso del titolo di studio necessario;
c) comunicazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dell’esito della valutazione con l’indicazione, in caso positivo, della data di decorrenza dell’inserimento in convenzione o, in caso negativo, della motivazione del diniego.
Raggiunta l’intesa secondo quanto definito nei precedenti commi, l’Istituto dispone l’inserimento in convenzione dell’interessato.
4. Istituto ed Università si impegnano a favorire, compatibilmente con le prospettive di sostenibilità dei servizi, l’uscita dalla convenzione del personale tecnico - amministrativo universitario che richieda la mobilità per lo sviluppo delle competenze professionali.
5. Il personale universitario in convenzione alla data del presente Accordo è elencato in Allegato 4. In tale allegato è altresì riportato il personale in convenzione alla data del 31 dicembre 2019. Tale elenco viene aggiornato dalle Parti con cadenza annuale, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 23
Impegno orario del personale in convenzione
1. Stante l’inscindibilità tra le attività didattico-formative, di ricerca e di assistenza, ai fini della determinazione dell’orario di lavoro, dell’articolazione del debito orario, della determinazione della dotazione organica di ciascuna Unità Operativa nonché della rilevazione dell’orario di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti, Istituto ed Università fanno riferimento a quanto definito all’art. 11 del Protocollo d’Intesa , fermo restando che le attività di didattica non possono in ogni caso risultare penalizzate dall’attività assistenziale e che, conseguentemente, la programmazione delle Strutture deve risultare coerente con quanto al riguardo definito.
2. Ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. a) del Protocollo d’Intesa, l’orario di lavoro del personale docente e ricercatore convenzionato presso l’Istituto, è definito in 38 ore alla settimana.
3. Ai fini della determinazione della dotazione organica di ciascuna Struttura essenziale per la didattica e la ricerca il debito orario del personale docente e ricercatore è valutato dall’Istituto nella misura del 50% del personale del SSN di corrispondente livello.
4. I Dipartimenti garantiscono, in accordo con il Direttore della struttura di afferenza, che il debito orario del personale di cui al comma 2, sia definito tenendo conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell’equa distribuzione degli impegni di lavoro ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. b) del Protocollo.
5. L’orario di lavoro settimanale del personale tecnico - amministrativo universitario, comprensivo delle attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed all’assistenza, è quello fissato nel C.C.N.L. del Comparto Università.
6. L’impiego del personale tecnico - amministrativo universitario è definito attraverso piani di lavoro concordati tra il responsabile della Struttura aziendale e il responsabile della Struttura universitaria, in modo da assicurare lo svolgimento integrato delle funzioni delle Parti.
7. Istituto ed Università, per quanto di competenza, garantiscono la piena informativa al personale sulle modalità di applicazione degli istituti inerenti l’orario di lavoro nel rispetto delle differenti normative e dei relativi aggiornamenti.
8. La rilevazione delle presenze avviene mediante il sistema informativo utilizzato dall'Istituto.
9. Le assenze sono autorizzate in accordo dal responsabile universitario e dal responsabile aziendale, secondo quanto definito nei piani di lavoro, ferma restando l’applicazione del C.C.N.L. Comparto Università.
10. L’Istituto si impegna a informare l’Università in relazione a tutti gli accordi sindacali locali relativi al personale universitario in convenzione.
Art. 24
Equiparazione del personale docente e ricercatore in convenzione
1. L’Istituto disciplina le procedure per:
a) l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e professionali, garantendo pari opportunità di accesso al personale docente e ricercatore universitario per tutte le strutture in cui si articola l’Istituto, ferme restando le procedure per l’attribuzione della direzione delle strutture essenziali per l’integrazione di cui all’art. 10 comma 3 del Protocollo;
b) la valutazione degli incarichi dirigenziali, garantendo che i responsabili di Strutture, Servizi e Programmi rispondano delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e tengano in adeguata considerazione gli obiettivi inerenti l’integrazione tra attività assistenziali, di ricerca e didattiche anche mediante la costituzione del collegio tecnico di cui all’art. 5 comma 13 del D.lgs. 517/1999;
c) la programmazione e attribuzione delle risorse alle strutture a direzione universitaria essenziali per la didattica e la ricerca, per tenere conto della peculiarità della missione e delle attività delle strutture essenziali per l’integrazione di cui all’art. 10 comma 3 del Protocollo, anche con riferimento ai loro profili organizzativi.
2. Lo svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia del personale universitario avviene alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli previsti per il personale ospedaliero, tenuto conto dei limiti derivanti anche dal conflitto di interessi per la parte assistenziale. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 8 c. 4 della LR 29/20014 in materia di esclusività di rapporto nel conferimento degli incarichi di Direttore delle Strutture a Direzione universitaria.
Art. 25
Trattamento economico del personale in convenzione
1. Per quanto riguarda il trattamento economico, Istituto ed Università fanno riferimento a quanto definito dall’art. 6, commi 1 e 2, del D.lgs. 517/99, dall’art. 31 del DPR 761/79, dall’art. 12 del Protocollo e da ogni ulteriore intesa regionale, fermo restando che il trattamento economico complessivo del personale in ogni caso non può risultare inferiore a quello dell’omologo ospedaliero.
2. Le somme necessarie per la corresponsione del trattamento economico aggiuntivo e delle altre competenze spettanti al personale docente, ricercatore e tecnico – amministrativo universitario in
convenzione sono a carico dell’Istituto, che si impegna inoltre a rendere trasparenti e disponibili, su richiesta, i conteggi effettuati e i relativi criteri. L’Università provvederà alla liquidazione delle somme definite dall’Istituto.
3. L’indennità di equiparazione del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario viene definita sulla base di apposita tabella di equiparazione redatta in conformità alle opportune indicazioni regionali, secondo quanto previsto all’art. 12 del Protocollo.
4. Al personale in convenzione è corrisposto inoltre il compenso per lavoro straordinario, per pronta disponibilità e le altre indennità previste dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e dai contratti collettivi decentrati per particolari condizioni di lavoro.
5. Il personale in convenzione, anche al fine di eventuali specifici riconoscimenti economici previsti dal C.C.N.L. del Comparto Sanità, sarà sottoposto alla valutazione permanente delle prestazioni secondo gli stessi criteri e modalità applicate per il personale ospedaliero.
6. I trattamenti di cui ai commi precedenti vengono erogati con tempi e modalità analoghi rispetto al personale ospedaliero.
Art. 26
Diritti e obblighi del personale universitario in convenzione e organizzazione del lavoro
1. Al personale universitario in convenzione, fermo restando lo stato giuridico universitario, per quanto riguarda gli aspetti assistenziali e di ricerca dell’Istituto, si applicano i diritti ed i doveri previsti per il personale del Comparto Sanità di corrispondente qualifica.
2. L’inserimento in convenzione comporta l’inserimento nell’organizzazione dell’Istituto stesso secondo il principio di parità di trattamento anche con riferimento:
- agli aspetti retributivi così come definiti al precedente art. 25;
- all’accesso ai servizi, compreso il servizio di mensa aziendale;
- alla formazione/aggiornamento, con contribuzione paritaria a carico di Istituto ed Università;
- pari opportunità nell’accesso alle posizioni di responsabilità aziendali dell’omologo personale ospedaliero.
3. Eventuali differenze nell’applicazione di istituti previsti da leggi, contratti e regolamenti per il personale universitario e quello ospedaliero, che dovessero comportare per il personale universitario la sospensione dall’attività assistenziale e/o di ricerca nell’Istituto, determinano la sospensione del trattamento integrativo correlato.
4. Il Dipartimento universitario di assegnazione del personale rappresenta l’interlocutore di riferimento dell’Istituto e dell’Università e per ciò che concerne le attività del personale stesso e la loro organizzazione.
5. L’Istituto si impegna a comunicare preventivamente all’Università atti, disposizioni e regolamenti aziendali che incidano sugli obblighi assistenziali e di ricerca del personale e sui procedimenti autorizzatori connessi.
Art.27 Sicurezza dei lavoratori
1. Riguardo ai reciproci obblighi e competenze in tema di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ex TU 81/2008 e D.lgs. 230/95, si rimanda alle specifiche intese tra le Parti.
Art. 28
Ricercatori a tempo determinato, professori straordinari, personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
1. Quanto previsto nel presente Xxxx con riferimento al personale universitario docente e ricercatore in convenzione con l’Istituto si applica anche al seguente personale se inserito in convenzione:
a) ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/2010 e quelli di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 230/2005;
b) professori xxxxxxxxxxxx a tempo determinato, di cui all’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.
2. Quanto previsto nel presente Capo con riferimento al personale tecnico - amministrativo universitario si applica anche al personale tecnico - amministrativo universitario con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, inserito in convenzione con l’Istituto.
Art.29
Assegnisti e dottorandi di ricerca, visiting e altre figure non in convenzione
1. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 11 comma 6 del Protocollo, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i professori a contratto, i borsisti e gli altri eventuali titolari di contratti temporanei attivati all’interno della Università per attività di didattica e/o ricerca possono svolgere attività clinica e/o di ricerca funzionale alla didattica e/o alla ricerca, secondo le procedure e modalità concordate fra le Parti.
2. In considerazione dei processi di internazionalizzazione della didattica e della ricerca, le parti si impegnano a valutare percorsi congiunti per regolare e autorizzare l’accesso di altre figure di ricerca e di docenza – quali ad esempio figure di visiting – come comunemente denominati nella comunità accademica internazionale.
CAPO 7 – TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Art. 30
Prevenzione della corruzione e trasparenza
1. In ragione della particolare valenza delle norme e dei principi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni, Istituto ed Università, ferme restando le rispettive prerogative e autonomie, convengono di:
a) fornire reciprocamente opportuna e preventiva comunicazione in merito a atti e interventi di particolare rilievo nei temi in oggetto - quali ad esempio il piano trasparenza e prevenzione della corruzione e il codice etico e di comportamento - anche per acquisire elementi e osservazioni riguardo agli aspetti che più direttamente hanno impatto sull’integrazione delle attività e sulle persone;
b) favorire il confronto costante sul tema del conflitto di interessi per il personale in convenzione, anche individuando interventi utili a definire una complessiva coerenza di sistema, attraverso specifici percorsi informativi e/o procedure;
c) valutare, attraverso il confronto dei rispettivi Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la definizione di interventi e obiettivi comuni funzionali all’attuazione delle norme in oggetto e a un miglior coordinamento nei processi e nelle prassi, anche attraverso sinergie e percorsi condivisi.
Art. 31
Tutela dei dati personali e sensibili
1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano a conoscenza nell’ambito delle attività descritte nel presente accordo attuativo, nel rispetto delle attività e delle finalità descritte nei precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti e delle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
2. In ossequio alla normativa richiamata e in assenza di accordi successivi più specifici inerenti a particolari attività di trattamento, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito delle proprie finalità istituzionali perseguite, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.
3. Le parti adottano comportamenti atti a incentivare la reciproca trasmissione e/o comunicazione di dati anonimi o pseudonimizzati per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, adottando idonee misure di pseudonimizzazione o anonimizzazione dei dati di cui siano
4. Qualora le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano determinate congiuntamente tra Azienda e Università, le parti determinano le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali mediante la redazione di appositi atti successivi.
Art. 32 Obblighi di segretezza
Università e Istituto considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s’impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.
Capo 10 - Disposizioni finali e di rinvio
Art.33
Accordi per l’attuazione dell’art.1 comma 431 della Legge 205/2017
Relativamente all’accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione previsto dall’art.1 comma 431 Legge 205/2017, le Parti si impegnano a dare attuazione ai Protocolli fra la Regione Xxxxxx- Romagna e le Università della Regione, nel rispetto dei ruoli definiti dalla normativa, sottoscrivendo a tale scopo appositi atti convenzionali.
Art. 34 Durata
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata quinquennale; eventuali modifiche sostanziali del Protocollo d’Intesa Regionale che dovessero intervenire in tale arco temporale, producono direttamente effetti sulle previsioni del presente Accordo con esse incompatibili o in contrasto.
2. Le disposizioni contenute nel presente accordo assumono altresì valore per la eventuale convalida di ogni atto pregresso posto in essere dalle Istituzioni firmatarie in attuazione dei Protocolli di Intesa intervenuti tra Regione Xxxxxx-Romagna e le Università aventi sede nelle Regione e degli Accordi Attuativi locali sino ad ora siglati tra Istituto e Università.
Art. 35 Rapporti economici
Riguardo ai rapporti economici relativi all’utilizzo degli spazi e delle attrezzature dell’Azienda si rimanda alle specifiche intese fra le Parti.
Art. 36 Registrazione e bollo
Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986.
Esso è soggetto, altresì, all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa Parte I art. 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle parti.
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO XXXX. XXXXX XXXXXXX
(firmato digitalmente)
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA IL RETTORE
XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXXX
(firmato digitalmente)
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX- ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA- REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016
TRA
IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Elenco allegati:
1. Strutture a necessaria direzione universitaria
2. Strutture a temporanea direzione universitaria
3. Posti letto a disposizione per la formazione e la ricerca
4. Elenco personale universitario in convenzione
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX- ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA- REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016
TRA
IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Allegato 1 – Strutture a necessaria direzione universitaria
Nome unità organizzativa | Tipo | DIRETTORE |
SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 1 | STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIVERSITARIA | FALDINI |
SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 2 | STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIVERSITARIA | ZAFFAGNINI |
SC Clin. Ortopedica e Traumat.3 a prevalente indirizzo Oncologico | STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIVERSITARIA | DONATI |
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX- ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA- REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016
TRA
IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Allegato 2 – Strutture a temporanea direzione universitaria
Nome unità organizzativa | Tipo | DIRETTORE |
SC ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA E CHIRURGIA PROTESICA E DEI REIMPIANTI D'ANCA E DI GINOCCHIO | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA | TRAINA |
SC LABORATORIO DI IMMUNOREUMATOLOGIA E RIGENERAZIONE TISSUTALE | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA | MARIANI FF |
S.S.D. COORDINAMENTO DELLA RICERCA ANESTESIOLOGICA | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA | BORGHI |
S.S.D. MEDICINA E REUMATOLOGIA | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIBO | MELICONI |
S.S.D. PATOLOGIA DELLE INFEZIONI ASSOCIATE ALL'IMPIANTO | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA | ARCIOLA |
SC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA | BENEDETTI |
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA | ZAFFAGNINI FF |
SC LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE MUSCOLOSCHELETRICA | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA | XXXXXXX FF |
SSD LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA ORTOPEDICA E MEDICINA RIGENERATIVA | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA | XXXXXXX |
SSD LABORATORIO NABI | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA | XXXXXXX FF |
SC LABORATORIO DI TECNOLOGIA MEDICA | STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA | VICECONTI |
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX- ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA- REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016
TRA
IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Allegato 3 – Numero di posti letto a disposizione per la formazione e la ricerca
Nome Stuttura | Tipo | DIRETTORE | Codice Reparto | Posti letto |
SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 1 | STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIBO | FALDINI | 3613 | 32 PL Ordinari |
SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 2 | STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIBO | ZAFFAGNINI | 3619 | 28 PL Ordinari |
SC Clin.Ortopedica e Traumat.3 a prevalente indirizzo Oncologico | STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIBO | DONATI | 2604 | 31 PL Ordinari + 1 PL DH |
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA-REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016
TRA
IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Allegato 4 – Elenco personale universitario in convenzione Elenco personale docente e ricercatore
COGNOME | NOME | QUALIFICA UNIBO | DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO | QUALIFICA ASSISTENZIALE | STRUTTURA SSISTENZIALE | TIPO STRUTTURA | DIPARTIMENTO AZIENDALE | SETTORE DISCIPLINARE |
XXXXXXX | XXXXX XXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO | DIMES - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E | DIRIGENTE MEDICO | S.S.D. PATOLOGIA DELLE INFEZIONI ASSOCIATE ALL'IMPIANTO | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/04 |
XXXXXXX | XXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | SSD LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA ORTOPEDICA E MEDICINA RIGENERATIVA | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | RIZZOLI RIT - RESEARCH, INNOVATION & TECHNOLOGY | MED/33 |
XXXXXXXXX | XXXXX XXXXXX | PROFESSORE ORDINARIO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | SC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/34 |
XXXXX | XXXX | PROFESSORE ASSOCIATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | SC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/34 |
XXXXXX | XXXXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | S.S.D. COORDINAMENTO DELLA RICERCA ANESTESIOLOGICA | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/41 |
DI XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 1 | NECESSARIA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/33 |
XXXXXX | XXXXXX XXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE | SC Clin.Ortopedica e Traumat.3 a preval.ind.Oncologi co | NECESSARIA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICH E SPECIALISTICHE | MED/33 |
XXXXXXX | XXXXXX | PROFESSORE ORDINARIO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE | SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 1 | NECESSARIA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/33 |
XXXXXXX | XXXXXXX | RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART.24 CO. 3 LETTERA A) L. | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | SC Clin.Ortopedica e Traumat.3 a preval.ind.Oncologi co | NECESSARIA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICH E SPECIALISTICHE | MED/33 |
MARCHEGGIANI XXXXXXXX | XXXXXX XXXXX | RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - ART.24 CO. 3 LETT. b) - L.240/2010 | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 2 | NECESSARIA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/33 |
XXXXXXX | XXXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO | DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE | DIRIGENTE MEDICO | SC LABORATORIO DI IMMUNOREUMAT OLOGIA E RIGENERAZIONE | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/09 |
MELICONI | XXXXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | S.S.D. MEDICINA E REUMATOLOGIA | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/16 |
XXXXXX | XXXXXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO DA ALTRO ATENEO (L. 240/10, ART.6, C.11) | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE | SC ORTOPEDIA- TRAUMATOLOGIA E CHIRURGIA PROTESICA E DEI REIMPIANTI | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICH E SPECIALISTICHE | MED/33 |
XXXXXX | XXXXXXXXX | RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - ART.24 CO.3 LETT. b) - L.240/2010 | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | S.S.D. MEDICINA E REUMATOLOGIA | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/16 |
XXXXXXX | XXXXXXXX | RICERCATORE CONFERMATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 2 | NECESSARIA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/33 |
XXXXXXXXX | XXXXX | PROFESSORE ORDINARIO | DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE | DIRIGENTE INGEGNERE | SC LABORATORIO DI TECNOLOGIA MEDICA | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICH E SPECIALISTICHE | ING-IND/34 |
XXXXXXXXXX | XXXXXXX | PROFESSORE ORDINARIO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE | SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 2 | NECESSARIA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICH E COMPLESSE | MED/33 |
Elenco personale tecnico amministrativo
COGNOME | NOME | QUALIFICA_UNIBO | DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO | QUALIFICA_ASSISTENZIALE | STRUTTURA_ASSISTENZIALE | TIPO_STRUTTURA | DIPARTIMENTO AZIENDALE |
XXXXXX | XXXXXXXX | CAT. C 2 - AREA TECNICA, TECNICO- SCIENT. ED ELABORAZ. DATI | DIBINEM - UNITÀ DI LABORATORIO ISTITUTO ORTOPEDICO | ASSISTENTE TECNICO CAT.C0 (*) | U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 2 | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE |
XXXXXXX | XXXXXXXXX | CAT. D 2 - AREA TECNICA, TECNICO- SCIENT. ED ELABORAZ. DATI | DIBINEM - UNITÀ DI LABORATORIO ISTITUTO ORTOPEDICO | ASSISTENTE TECNICO CAT.DS1 (*) | S.S.D. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA | TOTALMENTE OSPEDALIERA | PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE |
XXXX | XXXXX | XXX. C 4 - AREA TECNICA, TECNICO- SCIENT. ED ELABORAZ. DATI | DIBINEM - SERVIZI TECNICI DI LABORATORIO AREA 1 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT D0 (*) | U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 1 | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE |
(*) EQUIPARAZIONE ECONOMICA IN APPLICAZ. DELLE LINEE GUIIDA REGIONALI PER LA DEFINIZIONE DELLE EQUIPARAZ. DEL PERSONALE TECN. E AMM.VO
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA-REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016
TRA
IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
ALAM MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Allegato 4 – Elenco personale universitario in convenzione al 31/12/2019 Elenco personale docente e ricercatore
COGNOME | NOME | QUALIFICA UNIBO | DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO | QUALIFICA ASSISTENZIALE | STRUTTURA ASSISTENZIALE | TIPO_STRUTTURA | DIPARTIMENTO AZIENDALE | SETTORE DISCIPLINARE |
XXXXXXX | XXXXX XXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO | DIMES - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE | DIRIGENTE MEDICO | S.S.D. PATOLOGIA DELLE INFEZIONI ASSOCIATE ALL'IMPIANTO- ARCIOLA | TEMPORANEA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/04 |
XXXXXXX | XXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | S.S.D. LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA ORTOPEDICA E MEDICINA RIGENERATIVA - XXXXXXX | TEMPORANEA DIREZIONE UNIV. | RIZZOLI RIT - RESEARCH, INNOVATION & TECHNOLOGY | MED/33 |
XXXXXXXXX | XXXXX XXXXXX | PROFESSORE ORDINARIO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | U.O. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA- BENEDETTI | TEMPORANEA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/34 |
XXXXX | XXXX | PROFESSORE ASSOCIATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | LABORATORIO ANALISI DEL MOVIMENTO | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/34 |
XXXXXX | XXXXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | S.S.D. COORDINAMENTO DELLA RICERCA ANESTESIOLOGICA- BORGHI | TEMPORANEA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/41 |
DI XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 1- Faldini | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/33 |
XXXXXX | XXXXXX XXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE | U.O. Clin.Ortopedica e Traumat.3 a preval.ind.Oncologic o-Donati | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE | MED/33 |
XXXXXXX | XXXXXX | PROFESSORE ORDINARIO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE | U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 1- Faldini | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/33 |
XXXXXXX | XXXXXXX | RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART.24 CO. 3 LETTERA A) L. 240/2010 | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | U.O. Clin.Ortopedica e Traumat.3 a preval.ind.Oncologic o-Donati | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE | MED/33 |
MARCHEGGIANI XXXXXXXX | XXXXXX XXXXX | RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - ART.24 CO. 3 LETT. b) - L.240/2010 | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 2- Zaffagnini | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/33 |
XXXXXXX | XXXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO | DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE | DIRIGENTE MEDICO | LABORATORIO DI IMMUNOREUMATO LOGIA E RIGENERAZIONE TISSUTALE-MARIANI F.F. | TEMPORANEA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/09 |
MELICONI | XXXXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | S.S.D. MEDICINA E REUMATOLOGIA- MELICONI | TEMPORANEA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/16 |
XXXXXX | XXXXXXXXX | PROFESSORE ASSOCIATO DA ALTRO ATENEO (L. 240/10, ART.6, C.11) | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE | U.O. ORTOPEDIA- TRAUMATOLOGIA E CHIRURGIA PROTESICA E DEI REIMPIANTI D'ANCA E DI GINOCCHIO- TRAINA | TEMPORANEA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE | MED/33 |
XXXXXX | XXXXXXXXX | RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - ART.24 CO.3 LETT. b) - L.240/2010 | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | S.S.D. MEDICINA E REUMATOLOGIA- MELICONI | TEMPORANEA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/16 |
XXXXXXX | XXXXXXXX | RICERCATORE CONFERMATO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO | U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 2- Zaffagnini | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/33 |
XXXXXXXXX | XXXXX | PROFESSORE ORDINARIO | DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE | DIRIGENTE INGEGNERE | SC LABORATORIO DI TECNOLOGIA MEDICA | TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO | PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE | ING-IND/34 |
XXXXXXXXXX | XXXXXXX | PROFESSORE ORDINARIO | DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE | DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE | U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 2- Zaffagnini | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE | MED/33 |
Elenco personale tecnico amministrativo
COGNOME | NOME | QUALIFICA UNIBO | DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO | QUALIFICA ASSISTENZIALE | STRUTTURA ASSISTENZIALE | TIPO STRUTTURA | DIPARTIMENTO AZIENDALE |
XXXXXX | XXXXXXXX | CAT. C 2 - AREA TECNICA, TECNICO- SCIENT. ED ELABORAZ. DATI | DIBINEM - UNITÀ DI LABORATORIO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | ASSISTENTE TECNICO CAT.C0 | U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 2- Zaffagnini | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE |
XXXXXXX | XXXXXXXXX | CAT. D 2 - AREA TECNICA, TECNICO- SCIENT. ED ELABORAZ. DATI | DIBINEM - UNITÀ DI LABORATORIO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | COLL.TECNICO PROF. ESPERTO CAT.DS1 (*) | S.S.D. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA- OSPEDALIERO | TOTALMENTE OSPEDALIERA | PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE |
XXXX | XXXXX | XXX. C 4 - AREA TECNICA, TECNICO- SCIENT. ED ELABORAZ. DATI | DIBINEM - SERVIZI TECNICI DI LABORATORIO AREA 1 | COLL.AMMINISTR.PROFE SSIONALE CAT.D0 (*) | U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 1-Faldini | NECESSARIA DIREZIONE UNIV. | PATOLOGIE ORTOPEDICHE- TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE |
(*) EQUIPARAZIONE ECONOMICA IN APPLICAZ. DELLE LINEE GUIIDA REGIONALI PER LA DEFINIZIONE DELLE EQUIPARAZ. DEL PERSONALE TECN. E AMM.VO