CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – Documenti contrattuali
CONDIZIONI GENERALI
Servizi e prestazioni professionali in ambito Information Technology
(dicembre 2014)
di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo
consenso scritto del Committente. In caso di modifiche non autorizzate dal Committente, a quest’ultimo è riservato diritto di
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali, l’ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali si applicano ai Contratti aventi per oggetto la prestazione di Servizi di sviluppo e/o manutenzione e/o assistenza di uno o più prodotti software, nonché la consulenza informatica e la realizzazione dei Deliverables meglio definiti nel Contratto nel successivo art. 4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad aderire agli standard tecnici del Committente.
Art. 3 - Modalità di esecuzione delle Attività
L’esecuzione delle attività commissionate deve avvenire secondo il Piano di lavoro definito nel Contratto. Prima dell’inizio delle attività, il Fornitore deve nominare un proprio Referente tecnico e il gruppo di lavoro eventualmente previso, comunicandone i nominativi al Committente. Resta inteso che il Committente, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di esigere la sostituzione del Referente tecnico e/o di uno o più componenti il gruppo di lavoro senza alcuna pretesa di indennizzo.
Art. 4 - Deliverables
Ai fini delle presenti Condizioni Generali con il termine "Deliverables" si intende, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi report, documento, template, studio, strategia, modello di servizio, architettura tecnica, design, prodotto informatico, codice sorgente, codice oggetto, software, specifica, documentazione, abstract e sommario e altri prodotti e materiali sviluppati specificamente per il Committente e forniti dal Fornitore (individualmente dal Fornitore o congiuntamente dal Fornitore e dal Committente o dal Fornitore e terze parti) nel corso dell'esecuzione del Contratto.
Dal momento dell'accettazione di un Deliverable, il Committente ne sarà proprietario esclusivo ed esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica, nonché della documentazione a supporto del progetto.
Qualora il Deliverable presupponga opere di proprietà di terzi, resta inteso che al Committente e alle società controllate e/o collegate dovrà essere trasferita e/o data idonea evidenza di tutta la documentazione relativa ai diritti e alle facoltà concesse al Fornitore da tale terzo proprietario e garantita in ogni caso a tempo indeterminato la licenza delle opere di proprietà di terzi.
Il Fornitore terrà indenne il Committente e le società controllate da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da qualsiasi azione legale intentata o minacciata da terzi qualora tale azione fosse basata sulla rivendicazione che quanto realizzato o venduto (i) viola un valido diritto d’autore, (ii) viola un brevetto o (iii) costituisce appropriazione indebita di un segreto commerciale o industriale. In tal caso il Fornitore rimborserà al Committente qualsiasi danno o spesa, compresi onorari e spese legali, che quest'ultima possa aver sopportato in conseguenza delle disposizioni impartite dal giudice o arbitro competente o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni.
Il Fornitore sarà libero di usare nell'ambito della propria ordinaria e ulteriore attività di consulenza la propria generale competenza, conoscenza ed esperienza, nonché ogni idea, concetto, know-how e tecnica che siano stati utilizzati o sviluppati nel corso dello svolgimento attività oggetto del contratto.
Art. 5 - Modifiche ai Servizi o ai Deliverables
È fatto espresso divieto al Fornitore di eseguire qualsiasi modifica ai Servizi o ai Deliverables oggetto del Contratto senza il preventivo
scegliere se farle eliminare a spese del Fornitore o trattenerle a titolo gratuito. Rimane ferma la responsabilità del Fornitore per i ritardi al Piano di lavoro causati da modifiche non autorizzate.
Qualora, nel corso dell’esecuzione delle attività commissionate, insorgesse la necessità di adeguamenti dei Deliverables ad eventi imprevisti, ivi incluse sopravenute modifiche normative, il Fornitore ha l’onere di informare il Committente della necessità di tali modifiche ed il Committente si riserva di chiedere una proposta contenente una dettagliata descrizione del piano di intervento affinché il Committente sia messo in grado di decidere se e quali impartire adeguate istruzioni.
Nulla è dovuto al Fornitore per prestazioni o forniture aggiuntive che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente.
Art. 6 - Criteri di accettazione
I Servizi si intenderanno favorevolmente eseguiti quando le attività e/o i Deliverables oggetto del contratto avranno soddisfatto i criteri di accettazione ivi indicati mediante formale approvazione da parte del Committente. Resta esclusa l’accettazione tacita dei Servizi: in particolare non potranno valere come accettazione la mancata partecipazione a fasi di verifica eventualmente previste, il mero esercizio provvisorio del software sviluppato o, più in generale, la mera consegna di Deliverables al Committente e/o il completamento delle attività indipendentemente dal fatto che quest’ultimo abbia o non abbia opposto eccezioni ovvero formulato osservazioni di alcun tipo. I collaudi parziali delle opere e dei servizi, ove previsti, saranno irrilevanti ai fini della valutazione complessiva della corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore.
Art. 7 – Prezzi e imposte
I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A. e di eventuali versamenti dovuti a casse professionali; essi non potranno essere variati in corso di esecuzione della prestazione, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge, specificatamente applicabili.
Art. 8 – Spese accessorie
Salvo eventuale diversa previsione dell’ordine, gli importi contrattuali si intendono comprensivi delle spese accessorie sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le spese di viaggio e pernottamento, di comunicazione, di tempo macchina e per materiali di consumo e accessori. Il Fornitore non potrà pretendere aumenti di prezzo, né richiedere indennità e compensi particolari adducendo motivo di errori di valutazione di tali spese accessorie in sede di presentazione dell’offerta.
Art. 9 – Informazioni confidenziali
Il Fornitore è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni scambiate durante lo svolgimento dei Servizi adottando tutte le misure atte a garantirne un’adeguata tutela e al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto.
Sono da considerarsi informazioni confidenziali, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le notizie, i dati, la conoscenza e l’esperienza tecnologica, i disegni, le specifiche e le caratteristiche di progetti, apparecchiature, strumenti, materiali, sistemi informativi, database, architetture di sistema, accordi di commercializzazione o di licenza o di partnership forniti direttamente o indirettamente dal Committente o comunque acquisiti durante le visite od altri contatti effettuati per loro conto.
In particolare, fatta salva l’esplicita autorizzazione rilasciata in forma scritta dal Committente, al Fornitore è fatto divieto di cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto delle informazioni confidenziali a terzi.
Il Fornitore è tenuto a rispondere nei termini indicati nel presente articolo anche per l’operato e i comportamenti dei suoi dipendenti e degli altri ausiliari comunque definiti.
Al termine del Contratto, per qualsiasi motivo determinato, il Committente avrà la facoltà di chiedere al Fornitore la restituzione o la prova della distruzione delle informazioni confidenziali in possesso del Fornitore che risulti di interesse del Committente riottenere o distruggere.
Art. 10 – Conflitti di interesse
Il Fornitore garantisce di non essere in situazioni che, nello svolgimento dei servizi, determinino o possano determinare conflitti di interesse. Qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico assegnato dovessero sopravvenire conflitti di interesse, il Fornitore dovrà darne comunicazione al Committente, fornendo altresì i dati e le informazioni ritenute idonee ed opportune per la gestione di tali conflitti. È fatta salva la facoltà del Committente di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 23 delle presenti Condizioni Generali.
Art. 11 – Comunicazioni fra le parti
Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta, anche elettronica. A questo proposito, entrambe le parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare tutte le procedure più adatte secondo gli standard tecnologici di settore per la protezione del proprio sistema informatico, ivi inclusa l’identificazione e la neutralizzazione dei virus informatici.
Art. 12 – Autorizzazioni, abilitazioni e qualifiche professionali
Il Fornitore dichiara di essere in possesso delle licenze, delle autorizzazioni, delle idonee qualifiche professionali per sé e per il personale impiegato, delle abilitazioni, richieste dalla legge e dai principi di buona tecnica, e dell’adeguato know-how necessario per l’esecuzione della prestazione di servizi oggetto del Contratto. Il Committente, si riserva, comunque, il diritto di verificare il possesso dei requisiti sopra citati.
Art. 13 – Pretese di terzi
Nel caso in cui i Deliverables siano o possano, a giudizio di una od entrambe e Parti, essere ritenuti in violazione di diritti di terzi, il Fornitore a proprie spese ed a propria scelta potrà (i) procurare al Committente il diritto di continuare ad utilizzarli o (ii) sostituirli con materiale equipollente non in violazione di diritti di terzi o (iii) modificarli in modo da renderli non in violazione di tali diritti o (iv) chiederne la restituzione, rimborsando al Committente i corrispettivi versati, detratto un equo compenso per l'utilizzo dei Deliverables sino al momento della restituzione.
Art. 14 – Esecuzione di sopralluoghi e/o attività in aree o su impianti del Committente
Per l’esecuzione di sopralluoghi e/o attività in aree o su impianti del Committente o comunque di pertinenza di questo, il Fornitore è tenuto alla rigorosa osservanza di quanto di seguito specificato.
1) Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e altri ausiliari comunque definiti, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, così come le norme tecniche, i regolamenti e le procedure del Committente.
2) Il Fornitore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni per i lavoratori impegnati nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
3) Il Fornitore è tenuto ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e altri ausiliari comunque definiti, oltre a ciò che è riportato al punto 1), ogni disposizione che venga impartita dal Committente relativa:
3.1) alla temporanea sospensione delle attività per particolari esigenze connesse alle attività del Committente;
3.2) alle misure e cautele da osservarsi in dipendenza di rischi specifici inerenti all'ambiente in cui le attività devono svolgersi;
3.3) al rispetto delle segnalazioni e protezioni poste in luogo in ordine ai rischi di cui al punto 3.2).
Per il recepimento ed il rispetto delle disposizioni in questione (o di ogni altra concernente le attività) si intende delegato ad ogni effetto civile e penale il “Responsabile del servizio” (ovvero il soggetto altrimenti definito nel Contratto) che il Fornitore è tenuto a nominare e del quale deve fornire il nome all'atto della conferma del Contratto. Il Fornitore è tenuto a designare con comunicazione scritta un sostituto del soggetto di cui al capoverso che precede, con eguali requisiti e qualifiche, che possa sostituire quest’ultimo in caso di assenze e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.
4) Il Fornitore nominerà un proprio incaricato al quale affidare il compito di impartire le disposizioni previste al precedente punto 3). Detto incaricato potrà coincidere con il “Responsabile del servizio” (ovvero il soggetto altrimenti definito nel Contratto).
5) L'accesso alle zone di lavoro, ad impianti o parti di impianto sarà consentito al personale del Fornitore solo se in possesso di un documento di riconoscimento rilasciato dal Fornitore stesso che dovrà essere esibito a semplice richiesta.
Tale documento dovrà essere munito di fotografia e dovrà attestare l'appartenenza all’Organizzazione del Fornitore (Impresa o Studio), la qualifica e la posizione assicurativa nonché le altre informazioni previste dalla vigente normativa.
Art. 15 – Uso dei locali e strumenti del Committente o di terzi Qualora contrattualmente previsto, il Committente metterà a disposizione del personale del Fornitore che si trova presso di esso adeguata sistemazione in ufficio, tavoli, armadi, mobilio e qualsiasi altra normale fornitura per ufficio necessaria per consentire a detto personale lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. Fatte salve esplicite diverse pattuizioni, è esclusa l'autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di software di proprietà di terzi, telefoni, fax, posta e fotocopie. Tutti i beni, materiali o immateriali, concessi in uso al Fornitore dovranno da quest’ultimo essere utilizzati esclusivamente per l’uso determinato contrattualmente e custoditi con cura e diligenza e in caso di danno, deterioramento, furto o smarrimento degli stessi, il Committente si riserva di richiedere il risarcimento del danno. Qualora necessario, il Committente otterrà tutti gli eventuali consensi ed autorizzazioni di terze parti necessari affinché Fornitore possa eseguire gli obblighi derivanti dal Contratto.
Art. 16 – Esclusione della rappresentanza
Salvo esplicita diversa indicazione nel contratto, l’affidamento del servizio non conferisce alcun potere al Fornitore di agire per conto del Committente o di altra società del Gruppo A2A.
Art. 17 – Ritardo nell’adempimento
Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.
Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo art. 19 delle presenti Condizioni Generali.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Art. 18 – Fatturazione e pagamenti
1) Fatture
Il Fornitore dovrà inviare al Committente la fattura in originale. Nelle fatture devono essere specificati il numero e la data del Contratto.
L’intestazione e l’indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.
Gli importi fatturati devono essere assoggettati all’I.V.A. secondo le norme in vigore.
2) Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente
risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.
I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario.
In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate.
Art. 19 – Termini essenziali
Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell’interesse del Committente.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1457 c.c., anche qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’art. 23 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.
La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.
Art. 20 – Importo del Contratto – Diritto di recesso
Nei contratti “a misura” l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.
Senza obbligo di preavviso a carico del Committente, causa sufficiente di estinzione del rapporto contrattuale sarà il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:
1) mutate esigenze economico – organizzative o sopravvenute valutazioni connesse all’attività oggetto dell’incarico tali da rendere non più utili per il Committente le prestazioni contemplate nel Contratto;
2) raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;
3) decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle prestazioni fino ad allora eseguite.
In tutti i casi sopra indicati di recesso da parte del Committente, quest’ultimo pagherà al Fornitore tutti i Servizi ed i Deliverables resi dal Fornitore e accettati dal Committente fino alla data di efficacia di tale recesso.
Art. 21 – Forza maggiore
Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore il Fornitore è esente da penali e dall’obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente. Resta salvo il diritto del Committente di risolvere il contratto nei termini di cui all’art. 23 delle presenti Condizioni Generali
Art. 22 – Ispezioni, garanzia ed effetti delle penali
Il Fornitore garantisce lo svolgimento delle prestazioni con la dovuta diligenza e secondo adeguati livelli qualitativi. È facoltà del Committente verificare che i servizi svolti abbiano le caratteristiche concordate.
Ai fini di cui sopra, il Committente ha diritto di chiedere in ogni momento informazioni ed aggiornamenti in merito all’andamento delle attività svolte e di verificare le procedure adottate dal Fornitore per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
È riservata al Committente l’incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell’espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici del Fornitore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative risultanze – attinenti alle attività svolte per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
Le modalità dei controlli saranno stabilite dal Committente a seconda dei casi: essi potranno essere effettuati anche durante l'esecuzione della prestazione e a "campione".
Al fine di garantire la continuità dei servizi e consentire la prestazione degli stessi secondo i canoni di diligenza previsti per incarichi analoghi, il diritto di accesso è esercitato dal Committente nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali del Fornitore. In particolare, il diritto di accesso potrà avvenire durante il normale orario di ufficio e di norma con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dal Fornitore per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell’esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio concordati e dei termini di esecuzione e consegna del Piano di lavoro, salve eventuali proroghe concesse e salvi ritardi dovuti a forza maggiore e indipendenti da fatto e volontà del Fornitore, comporterà l’applicazione delle penali contrattualmente previste, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti dal Committente.
Al Fornitore potrà essere richiesto il rilascio di una polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei danni di rilevante gravità, quali perdite irrecuperabili di dati, che possano derivare nell’esecuzione della prestazione commissionata.
Il Fornitore si impegna a garantire gli interventi di manutenzione correttiva e o di modifica necessari al fine di eliminare le difformità e i vizi dei Deliverables rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con il Committente per la durata di due anni a partire dall’accettazione del software medesimo, salvo diverso accordo tra le parti sulla durata del periodo di garanzia stesso. Le operazioni di correzione devono svolgersi in un termine congruo, avuto riguardo alla complessità dei Deliverables, alla gravità del difetto e alle difficoltà di intervento. Tali operazioni sono svolte a spese del Fornitore ai sensi dell’art.1668 x.x.
Xxx. 00 - Xxxxxxxx risolutiva espressa
Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:
1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
4) ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 19 delle presenti Condizioni Generali;
6) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'art. 12 delle presenti Condizioni Generali;
7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Fornitore impiegato presso il Committente;
8) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’art. 14 delle presenti Condizioni Generali.
9) conflitti di interesse che, ad insindacabile giudizio del Committente, non consentano il regolare svolgimento del servizio.
Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere la documentazione prodotta e ritenuta utilizzabile, mentre, la restante parte, dovrà essere ritirata a
cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.
Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi e i Deliverables non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire.
In tutti i casi di passaggio a fornitore terzo indicato dal Committente, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dal Committente stesso per il buon esito del passaggio.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Art. 24 – Divieto di cessione del Contratto e del credito Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della prestazione dei servizi non può essere ceduto (art. 1260, secondo comma, c.c.).
Art. 25 – Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, ivi comprese le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Luogo, data
Il Fornitore
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:
art. 6 - Criteri di accettazione
art. 9 - Informazioni confidenziali art. 17 - Ritardo nell’adempimento; art. 18 - Fatturazione e pagamenti; art. 19 - Termini essenziali;
art. 20 - Importo del Contratto - Diritto di recesso; art. 23 - Clausola risolutiva espressa;
art. 24 - Divieto di cessione del Contratto e del credito; art. 25 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.
Il Fornitore