COMUNE DI SGONICO
COMUNE DI SGONICO
C:F. e Partita IVA Rep. n.
AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.
Ufficio Contratti
OGGETTO: Contratto d'appalto per l’adeguamento sismico della Scuola primaria di Sgonico – Zgonik 1 maj 1945. (codice opera n° ……)
IMPRESA /ATI ESECUTRICE:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
L’ anno
- il giorno
- del mese di
- in una sala dell’edificioo comunale di Sgonico - Zgonik n. a
.
Avanti a me, dott. , Segretario Generale del Comune di - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo:
1. - nat_ a il giorno ( ) 19 (millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo in n. _, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di - ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse delLa stazione appaltante che rappresenta;
2. -
nato a ( ) il
( )
19 (millenovecento ), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Impresa , [eventualmente: facente parte dell’ATI costituita on atto Rep. n.
dd. a rogito del Notaio dott. con studio in
- allegato sub “A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra con sede legale a in Via , n. , CF e Partita IVA (mandataria); con sede legale a in Via , n. , CF e Partita IVA (mandante);
con sede legale a in Via , n. , CF e Partita IVA
(mandante)] il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di come risulta da allegato sub “B” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in quanto tale legale rappresentante dell’Impresa [eventualmente :ATI];
Essi comparenti, rinunciando d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il seguente
CONTRATTO di APPALTO
per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue.
Premesso che con determinazione dirigenziale n. dd. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento sismico della Scuola di Sgonico – Zgonik, 1.maj 1945 (codice opera n° ) elaborato dall’xxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 163.648,53
di cui Euro 6.500,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. ai sensi di legge;
che con determinazione dirigenziale n. dd. è stata indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi dell’art. 1del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;
che, in esito all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa
[eventualmente: ATI composta da (Mandataria)/ . (mandante)/ (mandante) con il ribasso del % sull’importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro , di cui Euro 6.500,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante + I.V.A. in misura di legge2;
che con determinazione dirigenziale n. dd. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti dell’Impresa
(eventualmente:ATI (mandataria)/ (mandante)/ (mandante)] ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;
che con nota prot. n.
dd.
è stata inviata ai
controinteressati la comunicazione di cui all’art. 11, comma 10, e 79, comma 5, del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con l’Impresa (eventualmente: ATI] aggiudicataria;
che in ottemperanza all’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
che ai sensi dell’art. 106 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e dell’art. 55, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento, in contraddittorio con l’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso; ciò premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:
1. PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
1 artt. 3 comma 37 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura aperta artt. 3 comma 38 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura ristretta artt. 3 comma 40 e 56 e 57 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e senza previa pubblicazione di un bando di gara
artt.3 comma 39 e 58 D.Lgs 12.4.2008 n. 163 in caso di dialogo competitivo artt. Comma 13 e 59 in caso di accordo quadro
2 detto XX il prezzo offerto, i costi generali di sicurezza indicati dall’impresa e ZZ gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, l’importo contrattuale sarà (XX+ZZ) + IVA ai sensi dei legge.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di SGONICO - ZGONIK, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all’IMPRESA [eventualmente: A.T.I.
composta tra (mandataria); (mandante)
(mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di Adeguamento sismico della Scuola di Sgonico – Zgonik, 1.maj 1945 (codice opera n° ) sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante:
- offerta a prezzi unitari e quindi tramite il completamento della “Lista delle categorie di lavoro e delle forniture”;
L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.
3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso: allegato sub << >> : l’offerta prodotta dall’appaltatore allegato sub << >> il Capitolato Speciale d’appalto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come da elenco seguente:
Schema di contratto
Computo metrico estimativo - elenco dei prezzi unitari
Relazione generale
Progetto strutturale – relazione specialistica
Calcoli esecutivi delle strutture
Piano di sicurezza e coordinamento
Piano di manutenzione
Cronoprogramma
Relazione geologica
Quadro economico
Tavole grafiche (n.4)
Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
1. Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. (di seguito indicato come
<D.Lgs 163/2006>);
2. Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12.4.2006
n. 163 recante “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nel testo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.
3. Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145, per quanto ancora vigente
dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 (di seguito indicato come <D.M.145/2000>);
4. D.Lgs 9.4.2008 n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“( di seguito indicato come << T.U.81/2008>>);
5. Disciplina organica dei lavori pubblici di cui alla L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.m.i., Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i. e Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 per le parti applicabili (di seguito indicati come
<L.R.14/2002>, <D.P.G.R.0165/ 2003) >;e <D.P.G.R.0166/2003>);
7. Ogni altra disposizione statale regionale vigente.
Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresì, estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in tema di varianti.
4. INTERPRETAZIONE
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).
Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.
ART. 5 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro ( ) + Euro (Seimilacinquecento/00) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante3 + I.V.A. in misura di legge
ART. 6 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO4
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 119 del Regolamento di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3 Detto XX il prezzo offerto, YY, i costi generali di sicurezza indicati
dall’impresa e ZZ gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, l’importo contrattale sarà (XX+ZZ) + IVA ai sensi dei legge.
4
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla medesima Amministrazione, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
I prezzi unitari di cui al comma 3 del presente articolo, ancorché privi di valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 ed ordinate o autorizzate ai sensi di legge e che siano inequivocabilmente estranei ai lavori a corpo già previsti. nonché agli eventuali lavori in economia.
ART. 7 ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 26-ter del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 e' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010
ART. 8 TERMINI DEI PAGAMENTI
I pagamenti, ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. 207/2010, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a quanto segue:
primo S.A.L.: 25% (venticinque per cento) dell’importo contrattuale.
S.A.L. successivi: 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
D.P.R. 207/2010, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
I termini per i pagamenti sono indicati all’art. 143 del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso decreto.
L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l’Appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che:
a) i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. intestato a (Eventuale: Mandataria dell’ATI), presso la , filiale di . Via , n. coordinate bancarie cod. CAB. , cod. ABI
, CIN che cosituisce il conto corrente dedicato ai sensi del paragrafo precedente
b) le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere quietanzare le somme ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto,sono i Signori :
- – veste rappresentativa:
- - veste rappresentativa:
La Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette. Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all’art. 117 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i..
ART. 9 SUBAPPALTO
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente: Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: Ulteriori categorie scorporabili: Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico
riferimento all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. e all’art. 37, comma 11, delo stesso decreto.
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l’”Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali”.
L'Amministrazione stabilisce che l’Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell’ art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salvo esigenze particolari accertate in corso d’opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore. In ogni caso, sarà applicabile l’art. 37 comma 11 del D.Lgs 163/06, in merito alla corresponsione diretta al subappaltatore nei casi previsti dalla legge.
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all’art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene definito in ragione di Euro ( ) pari al 10% dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza e degli eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).
[eventuale: La cauzione è ridotta del 50% in quanto l’Impresa/ATI è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.].
A tale fine l'appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. rilasciata dalla Filiale di
in data conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.
La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che La stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.
Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’opera.
ART. 11 GARANZIE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore ha prodotto la polizza n. emessa da
– Agenzia di - in data , conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale di Euro 500.000,00 (Cinquecentomila/00), nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile e per i danni causati a terzi per un massimale di Euro 300.000,00 (trecentomila/00).
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dalla normativa vigente in materia, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. 12 TERMINI PER L'INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010, il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.
La consegna dei lavori andrà effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. del
D.P.R. 207/2010. In particolare sarà applicabile l’art. 153 comma 1, secondo periodo del D.P.R. 207/2010, in caso di necessità per la stazione appaltante.
Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 10% per andamento climatico sfavorevole. 5
Prima della formale consegna dei lavori l’appaltatore deve presentare all’ Amministrazione, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori
5 Di regola la percentuale è fissata tra il 10 ed il 20%
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste completo della stampa del Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) riferito allo specifico appalto individuato con il numero di Repertorio del Contratto e la relativa data, e contenente il titolo, per esteso, del progetto con l'indicazione del relativo codice opera. L'Appaltatore trasmette altresì copia della nomina del medico competente, e, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
ART. 13 – TERMINI PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell’Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.
ART . 14 (EVENTUALE) CONSEGNA ANTICIPATA
Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di collaudo, si seguirà la disposizione di cui all’art. 230 del del D.P.R. 207/2010. Nel caso troverà applicazione l’art. 24 del presente contratto, paragrafo “Xxxxx e obblighi a conclusione dei lavori”, punti b), f) e g). In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.
ART. 15 PENALE PER I RITARDI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 1°% 6(uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.).
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna come indicato all’art. 11, commi 5 e 6 del presente contratto.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:
nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati,.
Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale.
Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.
L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
ART. 16 (EVENTUALE) PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non trova applicazione l’art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010.
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. salvo quanto previsto dall’art. 116 dello stesso Decreto.
ART. 18 PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO
In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
6 ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l’entità della penale va indicata tra lo 0,3‰ e l’ 1‰ dell’ammontare netto contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA)
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 12.4.2006 n. 153 comma 7 del D.P.R. 207/2010 nonché nelle seguenti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalLa stazione appaltante ;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;
h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
j) frode nell’esecuzione dei lavori.
2. La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.
3. Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante
4. Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
ART. 20 RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 la Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.
Analoga facoltà è riconosciuta all’appaltatore soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della stazione appaltante ai sensi dell’art. 153 commi 8 e 9 del D.P.R. 207/2010.
ART. 21 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE
In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applicano l’art. 158 e seguenti del D.P.R. 207/2010.
In caso di sospensione illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 160 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di avverse condizioni metereologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. 11 , 3° comma del presente Atto.
È’ altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 161 del D.P.R. 207/2010.
Non costituisce motivo di proroga:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART. 22 CONTROVERSIE
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV - artt. 239 e ss.- del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Nell’ipotesi di accordo xxxxxxx le modalità procedurali da seguire nel tentativo di componimento bonario saranno quelle di cui art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.
ART. 23 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore si obbliga: ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se
dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.
L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.
L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010. ed a quanto previsto dalla Deliberazione Consiliare n. 55 dd 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii..
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, si applicano l’art. 4 del D.P.R. 207/2010 e l’art. 31 della Legge 9 agosto 2013, n. 98.
[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui l’appaltatore sia una cooperativa:]
La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
ART. 24 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
Oneri e obblighi generali
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
b. la custodia, la conservazione e ogni responsabilità sulle opere realizzate, sui materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo verbale da redigersi in contradditorio tra le parti;
Oneri e obblighi organizzativi
a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);
b. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria);
c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
d. La consegna alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, dei rapporti giornalieri che indicano chiaramente le ditte presenti in cantiere, complete di numero, nominativi e qualifica del personale impiegato, le principali lavorazioni svolte ed eventuali osservazioni sulle condizioni di svolgimento dei lavori, controfirmate dal Direttore di cantiere dell’Impresa.
Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere
a. l’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;
d. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
e. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto, sarà comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione accertata);
f. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
g. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
h. la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere.
i. l’onere della certificazione di resistenza al fuoco di tutti i materiali posti in opera secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco e della Direzione dei Lavori per la limitazione del carico d’incendio necessaria per pervenire al Certificato di Prevenzione Incendi, anche se non riportato specificatamente sulla descrizione dei singoli prezzi, con particolare riferimento alla certificazione REI e RE per le porte tagliafuoco, per i controsoffitti, per i materiali isolanti, per i pavimenti e rivestimenti e per tutti i materiali in genere utilizzati. In particolare dovrà essere presentata alla scrivente amministrazione entro i termini indicati al paragrafo Xxxxx e obblighi a conclusione dei lavori, lett. f) la seguente documentazione rilasciata da Enti, Laboratori, Professionisti autorizzati:
- certificazione della resistenza al fuoco per gli elementi strutturali REI, RE o R utilizzati per la compartimentazione orizzontale e verticale;
- certificato di omologazione rilasciato dal Ministero degli Interni per i materiali che devono essere obbligatoriamente omologati, quali porte antincendio, ecc.;
- certificati di reazione al fuoco dei materiali usati per i pavimenti, i controsoffitti, ecc.;
- per tutti i materiali ed elementi strutturali per cui è richiesta una adeguata resistenza al fuoco o classe di reazione al fuoco dovrà inoltre essere presentata:
1. dichiarazione della ditta produttrice (di conformità) in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, che il materiale denominato è
stato realizzato conformemente al prototipo omologato;
2. dichiarazione della o delle ditte fornitrici in cui si attesti che il materiale venduto con fattura/bolla n°.......... è quello fornito dalla ditta produttrice (o fornitrice precedente) ............ con relativa dichiarazione di conformità di cui si allega copia;
3. dichiarazione dell’Appaltatore in cui si attesti che l’installazione è stata effettuata con le modalità ed i materiali di tipo e qualità indicati nel certificato di prova.
Il parere rilasciato dai Vigili del Fuoco, è vincolante nell'esecuzione di tutte le relative opere, e l'Impresa dovrà puntualmente ottemperare alle prescrizioni ivi contenute.
Tutte queste operazioni saranno eseguite dall’impresa esecutrice a suo esclusivo carico a mezzo di tecnici abilitati nominati dall'impresa stessa previa approvazione della D.L.
j. rifiuti tossici - nocivi ( amianto )
Qualora durante lo svolgimento dei lavori si evidenziasse la necessità di demolire manufatti o rimuovere materiali di risulta che possono essere considerati, per le loro caratteristiche di sfaldamento e friabilità, tossico – nocivi (amianto), l’impresa esecutrice è obbligata a:
- darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
- provvedere all’accertamento tecnico delle caratteristiche di detto materiale presso laboratorio autorizzato (A.S.S. - Servizio Medicina del lavoro).
- qualora tale materiale fosse riconosciuto tossico - nocivo provvedere tramite Ditta specializzata ed autorizzata, alla proposta del piano di lavoro per l’asporto e lo smaltimento ai sensi del Capo III del T.U. 81/2008.
- presentare il suddetto piano di lavoro, completo dell’approvazione dell’A.S.S., alla Direzione lavori.
- provvedere all’attuazione del suddetto piano tramite Ditta specializzata e autorizzata a cura e spese dell’Appaltatore ai sensi del titolo III della Legge 915/82.
x. xxxxxx planimetrici e calcoli illuminotecnici in base a marca, modello e caratteristiche dei corpi illuminanti effettivamente messi in opera.
Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
a. la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
b. l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;
c. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione appaltante;
d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore l’assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
e. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
f. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.
Xxxxx e obblighi a conclusione dei lavori
a. la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso d’ampliamenti di edifici, anche dei locali già esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere nuove al termine dei lavori.
b. La pulizia finale accurata comprensiva di ceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra attività volta all’immediato utilizzo dell’opera, nonché la pulizia perfetta dei locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. L’Amministrazione non prenderà in consegna l’immobile in carenza di tale accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dell’Amministrazione è compensato “a corpo” nell’ambito degli oneri generali dell’appalto;
c. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori;
d. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sarà liquidato in base al solo costo del materiale;
e. l’espletamento delle operazioni tavolari-catastali di aggiornamento, delle pratiche di prevenzione incendi, del rilascio delle certificazioni energetiche previste dalla normativa vigente, a firma di professionisti abilitati. Il relativo onere, è compensato “a corpo” nell’ambito degli oneri generali dell’appalto.
f. La denuncia ed il collaudo, ove previsti dalla vigente normativa in materia, per conto dell’Amministrazione, di tutti gli impianti eseguiti (idro- termosanitari, di condizionamento, riscaldamento, elettrici, speciali, antincendio, ascensori, e quant’altro compreso nell’appalto), da parte degli Enti preposti in materia o da parte di professionisti abilitati onde permetterne il regolare ed immediato funzionamento;
g. L’esecuzione di una o più giornate (in funzione della complessità dell’opera) di istruzione del personale dell’Amministrazione preposto alla gestione o all’utilizzazione dell’opera realizzata riguardante il funzionamento degli impianti e di parti specifiche dell’opera da parte di personale qualificato
h. la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere l'opera agibile, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori,
i. la consegna, contestualmente ai certificati, degli elaborati relativi alla restituzione grafica dell’opera come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più significativi dettagli esecutivi, in file formato PDF e DWG (od altro formato CAD compatibile con i programmi in uso all’Amministrazione). Il relativo onere, è compensato “a corpo” nell’ambito degli oneri generali dell’appalto
La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione nonché degli elaborati relativi all’as-built, o la sua incompletezza imputabili all’appaltatore, comporterà la comminazione della penale in misura pari allo 0,5 per mille dell’importo dell’appalto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna completa degli elaborati.
La penale sarà conteggiata a partire dalla scadenza del termine di cui al punto e) e verrà trattenuta sulla liquidazione del SAL finale dell’opera.
Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi
a. l’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
b. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
c. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, dei vigenti certificati in materia di antincendio, certificazioni relative alla sicurezza dell’immobile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
d. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;
e. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.
Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti
a. la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese;
b. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e l’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità;
c. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;
d. la previa sottoposizone alla D.L. delle campionature e delle specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.
ART. 25 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.
La stazione appaltante potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
L’appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
ART.26 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamati gli art. 8 del D.M. 145/2000 e l'art. 10 del D.P.G.R.0166/Pres dd. 05.06.2003.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 139 del D.P.R.207/2010 e del comma 4 dell’art. 10 del D.P.G.R. 0166/Pres dd. 05.06.2003, sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).
ART.27 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000 e dell’art.
2 del D.P.G.R.0166/Pres dd. 05.06.2003, l’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via , n. .
[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a [nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta].
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del procedimento.
ART. 28 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO
1. Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la amministrazione e l’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.; il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii, il Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145 per le parti applicabili, il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, la Disciplina organica dei lavori pubblici di cui alla .L.R. 31.5.2002, n. 14 e
s.m.i. , il Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i. e il Capitolato Generale d’Appalto di cui al
D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 per le parti applicabili, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.
ART. 29 CLAUSOLA FISCALE
Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 1317.
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