Accordo - ex art. 15 della L.241/90 e s.m.i. - di cooperazione pubblico- pubblico di tipo
Accordo - ex art. 15 della L.241/90 e s.m.i. - di cooperazione pubblico-pubblico di tipo
orizzontale per l’effettuazione delle attività tecnico-scientifiche di audit ambientale delle Opere denominate tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli – sub lotto 1 della terza corsia della Autostrada A4
Il Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia, di seguito denominato “Commissario”, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx (codice fiscale 90122600324), xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Vice Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentato ai fini del presente atto dal Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, all’uopo delegato con Decreto del Commissario delegato n. 371 del 27 aprile 2018.
e
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambientale del Veneto, di seguito denominata “ARPAV” con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Xxxxxx (codice fiscale 92111430283 e partita Iva 03382700288), rappresentata dal Direttore Generale pro tempore e legale rappresentante- Dr. Nicola Dell’Acqua - giusta D.G.R.V. n. 130 del 19 ottobre 2016;
di seguito congiuntamente definite “le Parti”;
PREMESSO CHE
▪ l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale “Corridoio V” dell’Autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia” (di seguito “Ordinanza”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2008, prevede disposizioni specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell’emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;
▪ l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza stabilisce che il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse- Gorizia;
▪ la competenza del Commissario è riferita alle opere previste dall’art. 1 dell’Ordinanza, già individuate nella convenzione di concessione della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tra le quali rientrano anche le opere del tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli sub lotto 1 (asse autostradale tra la progr. Km 451 + 021 (ex 54 + 545) e la progr km 459 + 776 (ex 63 + 300) e Canale di gronda Fosson - Loncon;
▪ con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010, 13 dicembre 2011, 22 dicembre 2012, 20 gennaio 2015, 23 dicembre 2016 e del 29 dicembre 2017, con i quali lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste nel raccordo autostradale Villesse
– Gorizia è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2018;
▪ con Decreto del 22 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato Commissario Delegato per l’emergenza il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
▪ con provvedimento n. 1 del 6 ottobre 2008, emesso, a firma congiunta, dai soggetti attuatori è stato nominato l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente di Autovie Venete s.p.a., quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione dei lavori previsti dall’Ordinanza;
▪ con decreto del Commissario delegato n. 17 del 21 aprile 2009 sono state attribuite all’xxx. Xxxxxx Xxxxxxx le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
▪ i lavori e le attività sono finanziati da Autovie Venete s.p.a., in virtù di quanto previsto dall’art. 6 dell’Ordinanza;
▪ il Commissario deve attuare, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 13, le attività programmate con i Piani di Monitoraggio Ambientale (di seguito “PMA”) delle Opere, di concerto con ARPAV;
▪ per quanto concerne l’Opera del tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli sub lotto 1 (asse autostradale tra la progr. Km 451 + 021 (ex 54 + 545) e la progr km 459 + 776 (ex 63 + 300) e canale di gronda Fosson – Loncon, il Commissario deve avviare le attività previste dal PMA avvalendosi di un operatore economico al quale appaltare le attività stesse;
▪ ARPAV è ente strumentale della Regione Veneto, istituito con Legge Regionale n. 32 del 18 ottobre 1996 e s.m.i., dotato, ai sensi dell’art. 7, 1 co. della Legge 28 giugno 2016, n.132 “Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile;
▪ ARPAV, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale, svolge, tra l’altro, anche le attività tecnico-scientifiche di cui all’articolo 1 del D.L. n. 496/1993 convertito nella Legge n. 61/1994, connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente relative alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a acqua, aria, compreso l’inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita, suolo e rifiuti solidi e liquidi;
▪ ARPAV, in virtù di quanto stabilito dall’art. 6 della legge istitutiva e dall’art. 7 della citata Legge 132/2016, per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza, può garantire il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico a soggetti pubblici, secondo modalità stabilite da appositi accordi e/o convenzioni;
▪ l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
▪ ai sensi dell'articolo 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entrambe le Parti ricadono nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
▪ l’esecuzione dei lavori di cui sopra si configura come "svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune", finalizzate ad agevolare il perseguimento dell’interesse pubblico;
▪ che le Parti si impegnano a coordinare l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, e che, pertanto, la regolamentazione di tale cooperazione ben può rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 15 della L. 241/90;
▪ l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, prevede che non si applichi la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o piu` amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:
a) l’accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività` interessate dalla cooperazione.
▪ sussistono le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, D. Lgs. 50/2016;
▪ l’ANAC, con delibera n. 567 del 31/05/2017 ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisioni di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
CONSIDERATO
▪ l’esistenza dei presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblico-pubblico di natura contrattuale;
▪ l’interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta iniziativa;
▪ che la definizione dell’Accordo consente di perseguire l’interesse pubblico attraverso una accelerazione dell’azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;
▪ la necessità delle Parti di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente Accordo;
Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene quanto segue
Articolo 1 – Valore della premessa.
1.1. La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.
1.2. Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, si impegnano alla massima diligenza per superare eventuali imprevisti dovessero sopraggiungere.
Articolo 2 – Principio di leale collaborazione.
Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.
Articolo 3 – Oggetto.
▪ 3.1. Il Commissario si impegna ad attuare, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 13, le attività programmate con il PMA dell’Opera del tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli sub lotto 1 (asse autostradale tra la progr. Km 451 + 021 (ex 54 + 545) e la progr km 459 + 776 (ex 63 + 300) e canale di gronda Fosson - Loncon;
3.2. ARPAV si impegna ad attuare le seguenti attività:
a) la verifica dell’applicazione dei sistemi di gestione ambientale nelle attività di cantiere inerenti la fase di realizzazione;
b) la verifica del monitoraggio ambientale, ai sensi delle “Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2011, n. 443)” della Commissione Speciale VIA del MATTM;
3.3. L’accordo costituisce la totalità delle intese tra le Parti relative all’iniziativa, da realizzarsi coerentemente con le funzioni attribuite a ciascuna Parte dalle disposizioni normative citate in premessa, individuando modalità gestionali unitarie, organiche e integrate, in grado di consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi, nei tempi prefissati.
Articolo 4 – Obblighi delle Parti.
4.1. Il Commissario é competente alla predisposizione del PMA dell’opera, attuando le attività programmate, in base a quanto prescritto nella citata Delibera CIPE n. 13/2005, nel Decreto del Commissario delegato n. 342 del 02 agosto 2017, avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo del 2° Lotto 1 sub lotto;
4.2. Il Commissario deve procedere al finanziamento degli interventi, con risorse rinvenute ai sensi dell’Ordinanza citata;
4.3. ARPAV effettua le attività di verifica del monitoraggio ambientale ante operam, in corso d’opera e post operam per le componenti atmosfera, acqua, suolo, rumore, vibrazioni, fauna, vegetazione e, secondo le attività programmate con il PMA nella versione relativa al Progetto Esecutivo e in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2011, n. 443)” della Commissione Speciale VIA del MATTM. Per la componente vegetazione le attività di verifica che vanno oltre il primo anno di monitoraggio post operam non sono ricomprese nel presente Accordo e potranno essere oggetto di uno specifico successivo accordo.
4.4. Il Commissario si impegna a consegnare ad ARPAV, in formato digitale e cartaceo, la seguente documentazione:
a) il Progetto Esecutivo con planimetrie aggiornate;
b) il Decreto commissariale di approvazione dei Progetti, comprendente l’elenco di tutte le prescrizioni date dalle diverse autorità ambientali competenti;
c) il Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri, comprensivo anche del Piano per le Emergenze;
d) la documentazione previsionale di impatto acustico, allegata al Progetto Esecutivo;
e) le autorizzazioni da parte delle amministrazioni comunali, anche in deroga ai valori limite in materia di inquinamento acustico per lo svolgimento delle attività temporanee;
f) il piano generale delle movimentazioni terre, allegato al Progetto Esecutivo.
4.5. ARPAV, a seguito della ricezione della documentazione, si impegna ad effettuare le seguenti attività tecnico-scientifiche:
1) verifica per quanto di competenza, a livello documentale ed operativo, dell’attuazione delle prescrizioni ambientali contenute negli atti di approvazione dei progetti da parte dell’autorità ambientale competente e delle mitigazioni ambientali previste;
2) verifica della corretta realizzazione del PMA (anche mediante verifica degli operatori, del sistema informativo per la gestione delle attività e dei dati, delle metodiche di campionamento, preparazione ed analisi di laboratorio e delle misure in campo, degli strumenti di misura utilizzati, delle procedure operative e della loro corretta applicazione, individuazione e approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni dei siti di monitoraggio) compresa la valutazione degli esiti del monitoraggio e la proposta delle eventuali azioni conseguenti;
3) sopralluoghi, in fase di corso d’opera e post operam, con campionamenti e misure, eventualmente anche in doppio, tranne per le componenti fauna e vegetazione, sui punti del PMA;
4) analisi di laboratorio conseguenti all’attività prevista al punto 3), ai fini della conferma dei dati prodotti dai soggetti affidatari;
5) validazione di secondo livello dei dati di monitoraggio, da intendere come verifica dell’attendibilità e della rappresentatività in merito allo stato dell’ambiente dell’insieme dei dati prodotti dai soggetti affidatari;
6) supporto tecnico per la gestione degli aspetti ambientali relativi ai cantieri mediante verifiche documentali e sopralluoghi con evidenziazione di eventuali criticità;
7) verifica della gestione dei materiali da scavo e relativi campionamenti ed analisi di controllo in fase esecutiva;
8) definizione, di concerto con gli uffici del Commissario, dei flussi delle comunicazioni e delle procedure operative per la gestione delle eventuali criticità ambientali;
9) predisposizione di relazioni e documenti tecnici di competenza;
10) supporto per risposte a richieste pubbliche ambientali od informazioni ad enti e cittadini;
11) partecipazione ad incontri tecnici con i soggetti affidatari delle misure/analisi previste dal PMA, ai fini del confronto sulle metodiche operative e di eventuali intercalibrazioni.
4.8. Il flusso reciproco di comunicazione tra le Parti deve essere continuo e prevedere periodici momenti di verifica sullo stato di avanzamento delle attività, pertanto il Commissario si impegna a mettere a disposizione – entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo - un sistema informativo adeguato ed idoneo a gestire la documentazione, la programmazione delle attività e l’archiviazione e consultazione dei dati e dei risultati che man mano si renderanno disponibili, garantendo ad ARPAV l’autonomo accesso a tutte le informazioni e flussi di dati prodotti. Al medesimo fine il Commissario si impegna a rendere disponibili i rapporti tecnici predisposti dalle ditte incaricate dell’esecuzione del monitoraggio.
Articolo 5 – Decorrenza e durata.
Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2018, con possibilità di ulteriore estensione temporale dovuta alla eventuale proroga della dichiarazione dello stato di emergenza. Nel caso in cui non dovessero essere emessi uno o più appositi D.P.C.M. al riguardo, le attività dovranno concludersi entro i successivi sei (6) mesi dal termine dello stato di emergenza, al fine di consentire al soggetto subentrante lo svolgimento di apposito procedimento per completare le attività di cui al presente Accordo.
Articolo 6 – Responsabile dell’esecuzione contrattuale e referente tecnico-scientifico.
Al fine di vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni e coordinare in modo ottimale, all’interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell’esecuzione contrattuale e referente tecnico-scientifico, come segue:
• Commissario: dott. ing. Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxx – Responsabile dell’Unità Organizzativa Manutenzione Opere di Autovie Venete s.p.a;
• ARPAV: dott. xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx – Direttore Tecnico Scientifico.
Articolo 7 – Oneri economici.
7.1. Per le attività effettuate in esecuzione del presente Accordo per l’anno 2018, il Commissario corrisponderà ad ARPAV un importo massimo di euro 56.405,34 (cinquantaseimilaquattrocentoecinque,34) fuori campo IVA;
7.2. Nel caso di estensione temporale del presente accordo dovuto alla proroga dello stato di emergenza, per le attività effettuate da ARPAV il Commissario corrisponderà un importo massimo di euro 57.068,98 (cinquantasettemilazerosessantotto,98) per l’anno 2019, di euro 69.658,02 (sessantanovemilaseicentocinquantotto,02) per l’anno 2020, di euro 57.068,98 (cinquantasettemilazerosessantotto,98) per l’anno 2021 e di euro 58.231,07 (cinquantottomiladuecentotrentuno,07) per l’anno 2022; tali importi compensano unicamente i costi sostenuti da ARPAV preventivati come da “Prospetto costi pluriennale” allegato sub 1) al presente Accordo a formarne parte integrante e sostanziale;
7.3. L’importo totale di cui all’Allegato sub 1) è calcolato sulla base di un numero preventivato di attività, che potrà essere modificato concordemente dalle Parti, sulla base dell’andamento dei lavori, dell’esito dei controlli e delle criticità ambientali;
7.4 Nel caso specifico non sussiste il carattere dell’onerosità, dal momento che non è pattuita - in corrispondenza di un’attività - la presenza di un vantaggio, né di natura economica tanto meno di natura non patrimoniale, includendo, oltre a corrispettivi monetari, anche un qualsivoglia tipo di impegno ad erogare una controprestazione assunto dal Commissario a motivo della realizzazione delle attività di competenza di ARPAV, quale può essere, ad esempio, l’impegno a stanziare contributi a copertura di eventuali passività sorte in fase d’esecuzione dei lavori.
Articolo 8 – Modalità e termini di rimborso.
8.1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno di vigenza del presente Accordo il Responsabile contrattuale di ARPAV trasmetterà a mezzo pec al Responsabile contrattuale del Commissario e ad Autovie Venete spa una relazione, corredata da dettagliata rendicontazione delle attività svolte nel corso dell’anno precedente.
8.2. Il Commissario, previa accettazione della documentazione, da effettuarsi entro 30 gg. dalla ricezione, disporrà, entro i successivi 60 gg., la liquidazione a favore di ARPAV dell’importo a rimborso dei costi sostenuti, che sarà effettuata in nome e per conto del Commissario da Autovie Venete spa, in forza dell’art.6 dell’Ordinanza citata.
8.3. La documentazione contabile inerente al presente Accordo emessa da ARPAV dovrà essere inviata a mezzo pec al Commissario.
Articolo 9 – Proprietà e riservatezza dei dati.
9.1. I risultati ottenuti nell’ambito dell’Accordo in oggetto sono di proprietà del Commissario ed é fatto divieto ad ARPAV di cedere a terzi, a titolo oneroso, i dati; i dati e/o i risultati sono a disposizione di ARPAV che li può utilizzare in conformità alla vigente normativa in materia di informazioni ambientali.
9.2. Qualora i dati e/o i risultati fossero oggetto di pubblicazione, il promotore ha l’obbligo di citare nelle pubblicazioni l’altra Parte.
Art. 10 – Rinvio.
Al presente Accordo si applicano i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Articolo 11 – Definizione delle controversie.
Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere durante o in dipendenza del presente Accordo e che non trovino composizione in via bonaria, sono devolute al Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia.
Articolo 12 – Accettazione. Modifiche.
12.1. La sottoscrizione del presente Accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale anche come comunicazione ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 5, comma 1.
12.2. Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti del presente Accordo deve essere concordata dalle Parti in forma scritta e gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di sottoscrizione.
12.3. La sottoscrizione del presente accordo non esime ARPAV dall’esercitare tutte le attività di vigilanza e controllo derivanti dalle proprie competenze istituzionali.
Articolo 13 – Norme finali.
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa, Parte 2°, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è assoggettato all’applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., art.2, allegato A, Parte 1°.
Il presente atto, composto da 7 facciate, nonché da un allegato sub 1), viene sottoscritto digitalmente a norma dell’art. 15, co. 2bis della L. 241/90 s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Padova - Trieste, .
Per IL COMMISSARIO DELEGATO | Xxx XXXXX |
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | IL DIRETTORE GENERALE |
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx | Dott. Xxxxxx Xxxx’Xxxxx |
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX
CN = RAZZINI
O = non presente C = IT
Firmato digitalmente da:XXXXXX XXXX'ACQUA Data:28/08/2018 14:01:16
Allegato SUB 1) ACCORDO
PROSPETTO COSTI PLURIENNALE
Obiettivo | Tipo di prestazione | U.M. | Costo unitario | anno 2018 | anno 2019 | anno 2020 | anno 2021 | anno 2022 | |||||
Quantità | Totale anno | Quantità | Totale anno | Quantità | Totale anno | Quantità | Totale anno | Quantità | Totale anno | ||||
Portogruaro- Alvisopoli (II° LOTTO - SUB LOTTO 1) | Analisi acqua sotterranea | cad. | € 944,23 | 8 | € 7.553,84 | 8 | € 10.791,20 | 8 | € 10.791,20 | ||||
Analisi acqua superficiale | cad. | € 930,16 | 8 | € 7.441,28 | 8 | € 7.441,28 | 8 | € 7.441,28 | 8 | € 7.441,28 | 8 | € 7.441,28 | |
Analisi suolo | cad. | € 496,99 | 5 | € 2.484,95 | 3 | € 1.490,97 | 3 | € 1.490,97 | 3 | € 1.490,97 | 5 | € 2.484,95 | |
Campionamento e analisi materiali e terre | cad. | € 496,99 | 5 | € 2.484,95 | 5 | € 2.484,95 | 5 | € 2.484,95 | |||||
Sopralluogo attività di campionamento acque (*) | cad. | € 224,73 | 16 | € 3.595,68 | 8 | € 1.797,84 | 16 | € 3.595,68 | 8 | € 1.797,84 | 16 | € 3.595,68 | |
Sopralluogo attività di campionamento suolo (*) | cad. | € 224,73 | 15 | € 3.370,95 | 6 | € 1.348,38 | 6 | € 1.348,38 | 6 | € 1.348,38 | 15 | € 3.370,95 | |
Sopralluogo controllo attività cantieri (*) | cad. | € 224,73 | 25 | € 5.618,25 | 25 | € 5.618,25 | 25 | € 5.618,25 | |||||
Sopralluogo controllo monitoraggio rumore (*) | cad. | € 449,46 | 2 | € 898,92 | 4 | € 1.797,84 | 4 | € 1.797,84 | 4 | € 1.797,84 | 2 | € 898,92 | |
Sopralluogo controllo monitoraggio vibrazioni(*) | cad. | € 449,46 | 2 | € 898,92 | 2 | € 898,92 | 2 | € 898,92 | 2 | € 898,92 | 1 | € 449,46 | |
Sopralluogo controllo monitoraggio aria (*) | cad. | € 449,46 | 2 | € 898,92 | 4 | € 1.797,84 | 4 | € 1.797,84 | 4 | € 1.797,84 | 2 | € 898,92 | |
Sopralluogo controllo monitoraggio fauna (*) | cad. | € 224,73 | 1 | € 224,73 | 1 | € 224,73 | 1 | € 224,73 | 1 | € 224,73 | 1 | € 224,73 | |
Sopralluogo controllo monitoraggio vegetazione (*) | cad. | € 224,73 | 2 | € 449,46 | 2 | € 449,46 | 2 | € 449,46 | 2 | € 449,46 | 1 | € 224,73 | |
Monitoraggio rumore - 24 h | cad. | € 562,07 | 1 | € 562,07 | 4 | € 2.248,28 | 4 | € 2.248,28 | 4 | € 2.248,28 | € - | ||
Monitoraggio rumore - 7 gg | cad. | € 802,96 | 1 | € 802,96 | 1 | € 802,96 | 1 | € 802,96 | 1 | € 802,96 | 2 | € 1.605,92 | |
Monitoraggio vibrazioni | cad. | € 281,00 | 1 | € 281,00 | 2 | € 562,00 | 2 | € 562,00 | 2 | € 562,00 | 1 | € 281,00 | |
Monitoraggio aria (15 gg) | cad. | ||||||||||||
Trasferta | cad. | € 26,47 | 16 | € 423,52 | 26 | € 688,22 | 26 | € 688,22 | 26 | € 688,22 | 13 | € 344,11 | |
Incontri, esame documentazione e dati | cad. | € 224,73 | 118 | € 26.518,14 | 122 | € 27.417,06 | 122 | € 27.417,06 | 122 | € 27.417,06 | 114 | € 25.619,22 | |
TOTALE ATTIVITA' PER SINGOLO ANNO | € 56.405,34 | € 57.068,98 | € 69.658,02 | € 57.068,98 | € 58.231,07 |
TOTALE ATTIVITA'