AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
UOA Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all’attuazione del PdG sito UNESCO
SCHEMA DI CONVENZIONE
DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA
(8 giugno 2021)
Affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia nell’ambito del progetto denominato “Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO”, con risorse a valere sul Patto per la Città di Napoli FSC 2014-2020.
CUP: B65C16000390001 CIG:
1
SCHEMA DI CONVENZIONE
DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA
tra
il Comune di Napoli (di seguito il “Comune”), rappresentata dal dott. ,
in ragione della carica di
, allegata alla presente Convenzione,
e
e giusta delibera GC n. del
(di seguito il “Gestore del Fondo”), con sede in
, via , iscritto al Registro delle imprese di
al n. , rappresentato dal dott. , in qualità di legale rappresentante/procuratore giusto
Premesso che:
con Delibera G.C. n.24 del 28/01/2021 è stato approvato il progetto per gli “Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO
- Modalità operative per la gestione dei servizi finanziari inerenti all’erogazione di incentivi economici”, con il quadro economico dell’intervento;
con Determina n.
del
del Dirigente dell'U.O.A. Coordinamento e
monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico sito UNESCO, registrata all'I.G. con n. del , esecutiva ai sensi di legge, sulla scorta del citato progetto attuativo, è stata avviata procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Dlgs n.50/2016 smi e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di gestione del Fondo denominato di cui alla Delibera G.C. a valere sul Patto per la Città di Napoli FSC 2014-2020, per l'importo a base di gara di € 1.380.000,00 oltre IVA, come da quadro economico allegato alla citata Delibera G.C. n.24 del 28/01/2021 e rimodulato con Determina n. K/1 del 19/05/2021 (IG/2021/0000963 del 31/05/2021);
nella seduta pubblica di gara del , a seguito della verifica della congruità dell'offerta economica, veniva proposta l'aggiudicazione del citato servizio a favore di , che aveva conseguito il punteggio complessivo pari a _/_ e offerto il prezzo di € oltre IVA, corrispondente al ribasso del % sull'importo a base di gara;
con Determina n.
del
del Dirigente dell'U.O.A. Coordinamento e
monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico sito UNESCO, registrata all'I.G. con n. del , esecutiva ai sensi di legge, l'appalto di che trattasi è stato affidato a , per € oltre IVA, corrispondente al ribasso del
% sull'importo a base di gara;
ai sensi dell'art. 32 co.9 del Dlgs n.50/2016 smi, è decorso il termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del citato decreto, effettuata con nota PG/ / e trasmessa via PEC il ;
non si versa nell'ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all'art. 32 co.11 del Dlgs n.50/2016 smi, non essendo pervenuto alcun ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva;
a mezzo polizza bancaria/assicurativa n. _emessa in data da per l’importo di
€ , l'aggiudicatario ha ritualmente costituito cauzione definitiva di cui all’art.103 del Dlgs n.50/2016 smi, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
agli atti del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare è depositata la documentazione attestante la regolarità tributaria di cui al Programma 100 dell'aggiudicatario e _;
il Dirigente dell'U.O.A. Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico sito UNESCO ha attestato, giusta _ , l'esito positivo dei controlli relativi ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n.50/2016 smi;
tutte le spese della presente convenzione sono poste a carico dell'aggiudicatario , il quale ha depositato presso la Tesoreria Comunale la somma di € ;
le modalità operative del Fondo denominato sono disciplinate dai sotto indicati accordi, i cui schemi sono stati approvati con la sopracitata Delibera G.C. n. _ del 2020;
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Finalità
1. Al fine di incentivare gli interventi di edilizia privata nel centro storico sito UNESCO, il Comune di Napoli con Delibera di Giunta Comunale n. del ha istituito un fondo di garanzia, gestito dal soggetto selezionato attraverso apposita procedura a evidenza pubblica.
2. La finalità del Fondo è quella di facilitare l’accesso al credito bancario a condizioni agevolate in favore di soggetti privati, che presentano progetti tecnicamente validi e finanziariamente sostenibili. L’erogazione di tali finanziamenti consente, quindi, di promuovere un processo di riqualificazione del patrimonio edilizio del sito UNESCO perseguendo i seguenti obiettivi:
a. valorizzare parti del territorio cittadino attraverso l’eliminazione o, quanto meno, la riduzione delle cause di degrado degli edifici e degli spazi di pertinenza mediante l’attivazione di processi di tutela e riqualificazione dei caratteri tipologici, prestazionali, decorativi e cromatici;
b. migliorare la qualità estetica e funzionale del patrimonio edilizio formato da palazzi, casolari e ville caratterizzati da diversi impianti tipologici e da differenti materiali, apparati decorativi e finiture, tenendo conto dell’inserimento dell’involucro dell’unità edilizia, formata da facciate e coperture, nel contesto ambientale con riguardo alla visibilità dall’alto che caratterizza l’immagine del paesaggio antropico e naturale della città.
Art. 2 - Oggetto
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Gestore del Fondo in relazione alla gestione del Fondo e all’erogazione delle garanzie e del contributo in conto interessi a valere sul Fondo medesimo.
2. Le Premesse nonché il Regolamento, il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale d’appalto e l'offerta tecnica ed economica presentata dal Gestore del Fondo in occasione della partecipazione alla gara, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 3 - Definizioni
• “Fondo”, il fondo di garanzia istituito dal Comune di Napoli con Delibera di Giunta Comunale n.
del ;
• “Gestore del Fondo”, il soggetto incaricato della gestione del fondo di garanzia;
• “Regolamento”, il regolamento per il funzionamento del Fondo di garanzia;
• “Soggetti finanziatori”, soggetti abilitati alla “concessione di credito” a favore di persone fisiche e, in particolare, con riferimento al Dlgs n.385 del 1 settembre 1993 smi (Testo Unico Bancario), le banche (titolo II) e gli intermediari finanziari (titolo V);
• “Beneficiari”, soggetti che posseggono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo (proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso abitazione o superficie, detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato) oppure rappresentano gli interi condomini, con delega all’amministratore in carica o ad altro soggetto titolato;
• “Convenzione per l’attivazione delle garanzie”, la Convenzione stipulata tra il Gestore del Fondo e i soggetti finanziatori;
• “Garanzia”, la garanzia diretta concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
• “Comitato di Gestione” l’organo che si occupa, all’interno del Gestore del Fondo, della gestione delle procedure di istruttoria, della deliberazione in merito all’erogazione delle garanzie e del contributo in conto interessi e la relativa contabilizzazione di tutte le operazioni di finanziamento.
Art. 4 - Costituzione del Fondo
1. Il Comune di Napoli costituisce il Fondo mediante un deposito vincolato presso il Gestore del Fondo, in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione di gestione.
2. La presente Convenzione di gestione disciplina il vincolo di destinazione gravante sul Fondo in vista del raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 e individua, altresì, le modalità di gestione del Fondo, prevedendo un regime di contabilità separata con riferimento al patrimonio complessivo.
Art. 5 – Prestazioni del Gestore del Fondo
1. Il Gestore del Fondo è tenuto a gestire il Fondo allo scopo di prestare garanzie ai soggetti finanziatori, ossia, con riferimento al Dlgs n.385 del 1 settembre 1993 smi (Testo Unico Bancario), le banche (titolo II) e gli intermediari finanziari (titolo V), con i quali abbia preventivamente stipulato apposite convenzioni per l’attivazione delle garanzie, a fronte di finanziamenti che possono assumere la forma tecnica che come linea guida hanno i seguenti due archetipi:
a. “Finanziamento bridge” per l’esecuzione di interventi che beneficiano di incentivi pubblici connessi agli interventi edilizi sotto forma di credito d’imposta o altra forma di incentivo. Tali finanziamenti sono destinati ad estinguersi, in tutto o in parte, o mediante cessione delle agevolazioni, coerentemente a quanto previsto dalle specifiche norme che regolano queste ultime, o con il consolidamento in un finanziamento a medio termine o ancora mediante restituzione in un’unica soluzione (c.d. restituzione bullet) a saldo;
b. “Finanziamento a medio-lungo termine”, di durata compresa tra i 60 (sessanta) mesi e i 120 (centoventi) mesi, concessi dai soggetti finanziatori medesimi ai Beneficiari.
2. Il Fondo avrà un moltiplicatore di garanzia pari a 5 volte la sua dotazione.
3. Il Fondo, inoltre, corrisponderà, sui finanziamenti appena descritti, un contributo in conto interessi nella misura massima dell’assorbimento del tasso di interesse comprensivo di parametro di riferimento (Euribor o IRS o altro parametro a cui l’operazione viene indicizzata) e spread pari al 2%. Laddove i finanziamenti di cui sopra siano regolati a tassi maggiori, gli eventuali oneri addizionali non saranno a carico del Fondo.
4. A tal fine, il Gestore del Fondo si impegna a sottoscrivere le Convenzioni per l’attivazione delle garanzie, con tutti i soggetti finanziatori che ne facciano richiesta secondo il medesimo
schema e con le modalità offerte al Comune in occasione della partecipazione alla gara. Il Gestore del Fondo formerà un elenco, quindi, dei soggetti aderenti dandone ampia pubblicità anche mediante i canali on line. Nelle suddette Convenzioni dovranno indicarsi, coerentemente con quanto disposto dal comma 1 che precede, le forme tecniche e la durata dei finanziamenti garantibili, il rapporto percentuale tra la garanzia richiesta a valere sul Fondo e il finanziamento concesso e, infine, il tasso di interesse, variabile o fisso, annuo nominale praticato, che il Gestore del Fondo si impegna sin d’ora a verificare per l’intera durata del finanziamento concesso entro il limite massimo onnicomprensivo, pari all’Euribor, corrispondente al periodo di interesse praticato, o all’Interest Rate Swap, corrispondente alla durata media del finanziamento, più un eventuale spread fisso per l’intera durata del finanziamento.
5. Il Gestore del Fondo si impegna a gestire il Fondo, mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di partecipazione alla gara nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa di cui alla L. n.241 del 7 agosto 1990.
6. Per la gestione del Fondo è conferita al Gestore del Fondo procura speciale ad operare sulle disponibilità del Fondo, limitatamente all’ammontare di pertinenza del Fondo medesimo. Il Gestore del Fondo ha, comunque, la rappresentanza negoziale e giudiziale sia attiva sia passiva – ivi incluso il potere di farsi a sua volta rappresentare – per la tutela di ogni ragione e diritto afferenti alla gestione del Fondo oggetto della presente Convenzione.
7. Il Gestore del Fondo amministra i rapporti con i soggetti finanziatori per l’erogazione dei relativi finanziamenti in favore dei privati nei termini e nelle condizioni disciplinate dal Regolamento.
8. Le garanzie sono prestate e i contributi in conto interessi sono erogati nei limiti delle risorse disponibili. Restano a totale carico del Gestore del Fondo le necessarie coperture oltre le risorse stanziate dall’Amministrazione Comunale.
9. In particolare il Gestore del Fondo svolge i seguenti compiti:
a. stipulare convenzioni con i soggetti finanziatori che erogano il prestito, al fine di concedere garanzie pari a 80% dell'importo del prestito concesso al privato per gli interventi edilizi sui fabbricati e concordare, eventualmente, i tassi d’interesse da applicare al mutuo;
b. istruire le richieste dei finanziamenti garantiti dal Fondo trasmesse dai soggetti finanziatori, validando la sostenibilità economica dei progetti presentati dai privati verificandone la corrispondenza e valutando il possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni del Fondo;
c. vigilare sull’attività svolta dai soggetti finanziatori monitorando lo stato di avanzamento di concessione dei prestiti garantiti dal Fondo, delle procedure e dell’attuazione degli interventi finanziati;
x. xxxxxxx il contributo in conto interessi;
e. surrogarsi al soggetto finanziatore nelle procedure di recupero delle somme erogate ai beneficiari in caso di escussione della garanzia;
f. promuovere lo strumento attraverso idonee procedure pubblicistiche al fine di attivare gli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici ricadenti nel centro storico sito UNESCO.
10. Il Gestore del Fondo svolge le seguenti ulteriori attività secondo gli indirizzi forniti dal Comune:
g. realizzare azioni informative e divulgative in merito alle finalità del Fondo e alle relative modalità di intervento, fornendo ai beneficiari indicazioni in merito alle condizioni e alle modalità di accesso alle garanzie e al contributo in conto interessi, predisponendo la relativa documentazione e facendo in ogni caso menzione dell’impiego delle risorse afferenti al Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014-2020;
h. predisporre l’elenco dei soggetti finanziatori con i quali siano state stipulate le Convenzioni per l’attivazione delle garanzie, con specifica indicazione delle filiali presso le quali è disponibile l’informativa di cui alla precedente lettera a), informandone il Comune anche con riferimento ad ogni successivo aggiornamento dello stesso elenco;
i. aggiornare gli elenchi dei professionisti tecnici e delle imprese incaricati per la progettazione e l'esecuzione degli interventi;
j. informare periodicamente il Comune e i soggetti finanziatori in merito alle disponibilità del Fondo e agli oneri maturati a carico del Fondo stesso;
k. acquisire dai soggetti finanziatori le informazioni sulle risorse disponibili per i finanziamenti, nel rispetto delle condizioni per il rilascio delle garanzie;
l. effettuare il monitoraggio dei tassi d’interesse e delle altre condizioni praticate dai soggetti finanziatori ai beneficiari al fine di rilevare per motivi informativi i tassi mediamente applicati e le condizioni praticate;
m. effettuare i controlli e le verifiche di propria competenza, specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione del Fondo alle finalità previste, disciplinati dal Regolamento;
n. fornire al Comune le informazioni eventualmente richieste in merito allo svolgimento delle procedure di recupero dei crediti derivanti dalle garanzie escusse;
o. realizzare e amministrare la piattaforma telematica per la gestione delle istanze e l'estrazione dei dati informativi.
11. Il Gestore del Fondo ha, inoltre, il compito di predisporre, secondo le indicazioni fornite dal Comune, gli atti amministrativi che disciplinano i rapporti con i soggetti finanziatori. In particolare:
p. Convenzione per l’attivazione delle garanzie, ossia la convenzione tra il Gestore del Fondo e il soggetto finanziatore, in cui sono definite le relative competenze, nell’ambito della procedura di erogazione dei prestiti agevolati, il livello massimo del tasso di interesse praticato, la durata e l’importo massimo dei finanziamenti garantibili, nonché la tipologia e l’ammontare massimo delle garanzie, e in cui le parti si impegnano a rispettare le modalità di attuazione della stessa. Nella convenzione, il soggetto finanziatore sottoscrive il consenso per eventuali controlli, verifiche e accertamenti documentali, da parte del Gestore del Fondo o del Comune;
q. Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti a favore di soggetti privati garantiti dal Fondo inerenti agli interventi di recupero dei fabbricati, contenente le informazioni sulla tipologia delle agevolazioni previste, sui prestiti erogati e sulla procedura di concessione dei prestiti da parte dei soggetti finanziatori, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze;
r. Modulo di istanza, impostato come autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000 smi, in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità. In tale modulo vanno indicati i dati del beneficiario, il tipo di intervento e le relative dichiarazioni in merito al numero di unità immobiliari, al numero di condomini, alla consistenza dell’immobile e all’importo del contributo o prestito richiesto;
s. Format degli allegati tecnici e amministrativi da accludere al contratto di finanziamento in caso di redazione del progetto esecutivo oppure di realizzazione dei lavori edilizi, con riferimento alle dichiarazioni dell'impresa e dei tecnici incaricati attestanti il rispetto dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni del Fondo e il consenso, sottoscritto dagli aventi titolo dell’immobile, dell’impresa e dei tecnici incaricati, per gli eventuali controlli, verifiche, accertamenti documentali e ispezioni in loco presso i cantieri, in ogni momento e senza limitazioni, da parte degli enti competenti o della medesima amministrazione;
t. Check-list per la verifica di eventuali anomalie in cui sono elencati, per le diverse fasi della procedura, gli elementi da controllare e l’esito degli accertamenti. La check-list deve essere obbligatoriamente compilata dai soggetti finanziatori, quale strumento di verifica, e allegata alla dichiarazione attestante l’esito positivo della stessa, da trasmettere al Gestore del Fondo contestualmente all’istanza di ammissione alle agevolazioni e nelle successive fasi di erogazione.
Art. 6 – Istanza di accesso alle agevolazioni del Fondo
1. Possono presentare istanza di accesso alle agevolazioni del Fondo esclusivamente i soggetti
finanziatori.
2. La procedura inerente alla concessione delle agevolazioni e alla gestione delle operazioni finanziarie nonché i criteri di ammissibilità per l’accesso alle agevolazioni del Fondo e gli importi massimi garantiti sono stabiliti nel Regolamento.
Art. 7 - Selezione delle operazioni beneficiarie della garanzia
1. Previa verifica della coerenza degli interventi richiesti con gli obiettivi e i contenuti della normativa di riferimento richiamata in premessa, il Gestore del Fondo ammetterà a garanzia le operazioni di finanziamento selezionate sulla base dei criteri di ammissibilità e di priorità di seguito elencati:
a. Criteri di ammissibilità:
1) verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento;
2) verifica della tipologia e degli importi degli interventi finanziabili di cui agli artt. 9 e 11 del Regolamento;
3) valutazione di merito creditizio del beneficiario;
4) verifica dei requisiti dei tecnici e delle imprese, incaricati per la progettazione e l'esecuzione degli interventi o, in alternativa, dell'iscrizione negli appositi elenchi di cui all’art. 10 del Regolamento.
b. Criteri di priorità:
1) cronologia delle richieste di finanziamento.
2. Nella selezione delle operazioni beneficiarie della garanzia, il Gestore del Fondo è tenuto a rispettare i principi di imparzialità e parità di trattamento.
3. Il Comune potrà in contraddittorio con il Gestore del Fondo, individuare eventuali successive modifiche dei parametri per la valutazione dei beneficiari, nel rispetto del Bando, dei contenuti dei documenti di gara e dell’offerta dell’aggiudicatario e del Regolamento.
Art. 8 - Controllo e verifica per la concessione del prestito garantito dal Fondo
1. Nel Regolamento sono definite, all’art. 16, le attività di controllo e verifica da parte del Gestore del Fondo e del Comune.
2. Il Gestore del Fondo effettua accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e dai tecnici e sull'ammissibilità degli interventi, anche avvalendosi dei competenti uffici comunali. Le avvenute verifiche delle relative dichiarazioni rese sono necessarie per l'accesso alle agevolazioni del Fondo. Il Gestore del Fondo verifica le asseverazioni rese dal professionista abilitato inerenti alla effettiva redazione del progetto e/o esecuzione degli interventi.
3. L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1 lettere b), c), d), e) e agli artt. 9 e 11 del Regolamento è svolto a campione su una percentuale minima delle operazioni garantite pari al 20%.
4. L’accertamento dei requisiti di cui all'art. 10 del Regolamento può essere effettuata dal Gestore del Fondo attraverso la verifica dell'iscrizione negli appositi elenchi dei tecnici e delle imprese, incaricati per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.
5. Il Gestore del Fondo trasmette al Comune gli esiti delle verifiche effettuate durante la redazione del progetto e/o l'esecuzione dell'intervento, nel caso di prestiti erogati mediante diversi acconti, secondo lo stato di avanzamento di redazione del progetto e/o di esecuzione dei lavori, e a conclusione dello stesso.
6. In caso di esito negativo di detti accertamenti e verifiche, o di irregolarità anche segnalate dai soggetti finanziatori e dal Comune, il Gestore del Fondo adotta i relativi provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art.9.
Art. 9 - Provvedimenti sanzionatori
1. Verificate eventuali irregolarità, emerse a seguito delle attività di controllo e verifica, o su segnalazione dei soggetti finanziatori o del Comune, il Gestore del Fondo adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 17 del Regolamento.
Art. 10 - Erogazione delle garanzie
1. Il Gestore del Fondo dovrà prestare le garanzie e il contributo in conto interessi previsti dalla presente Convenzione unicamente a valere sul Fondo ad esso affidato in gestione.
2. La gestione delle procedure di istruttoria, la deliberazione in merito all’erogazione delle garanzie e del contributo in conto interessi e la relativa contabilizzazione sono rimesse, all’interno del Gestore del Fondo, al Comitato di Gestione che dovrà essere composto dai soggetti indicati in sede di partecipazione alla gara o, in caso di sostituzione dei medesimi previa autorizzazione del Comune, da soggetti in possesso di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza almeno equivalenti.
3. Ai fini dell’erogazione delle garanzie e del contributo in conto interessi, il Comitato di Gestione è tenuto a rispettare quanto contenuto nella presente Convenzione e nel Regolamento.
Art. 11 - Condizioni generali delle garanzie e del contributo in conto interessi
1. Il Gestore del Fondo rilascerà garanzie a valere sul Fondo fermo restando che:
a. la percentuale dell’importo di ogni finanziamento assistita dalla garanzia del Fondo è pari a 80%, tale ammontare costituisce l’importo massimo garantito;
b. l’accesso alle garanzie del Fondo da parte dei beneficiari è gratuito;
c. la garanzia è inefficace:
1) qualora sia stata concessa sulla base di un’istruttoria non coerente rispetto ai parametri di valutazione che verranno disciplinati nella Convenzione per l’attivazione delle garanzie;
2) nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati del rendiconto annuale e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti finanziatori all’atto della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo;
d. in presenza di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti la garanzia resterà valida ma il Gestore del Fondo dovrà denunciare alle autorità competenti e al Comune le suddette circostanze e, qualora venga accertata l'insussistenza dei criteri di ammissibilità, revocherà il contributo in conto interessi, addebitando l'importo equivalente al soggetto che ha reso detti dati, notizie o dichiarazioni;
e. il contributo in conto interessi coprirà gli interessi sino ad un massimo del 2% del finanziamento coerentemente a quanto sopra indicato, la differenza tra il tasso effettivamente praticato dal Soggetto Finanziatore e il contributo in conto interessi è a carico esclusivo dei soggetti beneficiari del finanziamento.
Art. 12 - Escussione e insolvenze
1. Al verificarsi delle condizioni di insolvenza dei beneficiari finanziati, il Gestore del Fondo liquiderà ai soggetti finanziatori un importo pari all’80% della somma delle rate o canoni
scaduti e non pagati e del capitale residuo alla medesima data di insolvenza, nei limiti dell’importo xxxxxxx xxxxxxxxx, surrogandosi nei diritti degli stessi soggetti finanziatori.
2. Il Gestore del Fondo si impegna a liquidare le richieste pervenute dai soggetti finanziatori con periodicità massima trimestrale.
3. Il Gestore del Fondo è tenuto ad avviare le procedure di recupero del credito senza indugio e comunque non oltre 10 giorni dalla data di liquidazione della garanzia, fatte salve le ipotesi di inefficacia della garanzia ai sensi del precedente articolo 11.
4. Ai fini di cui al precedente comma, si intende per avvio delle procedure di recupero, alternativamente:
a. la diffida di pagamento,
b. il ricorso per decreto ingiuntivo o atto equivalente.
5. L’imputazione al Fondo della perdita definitiva sulle garanzie escusse potrà avvenire solo all’esito delle procedure di recupero e, in ogni caso, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al comma 3. L’ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall’importo della garanzia escussa le somme a ogni titolo recuperate all’esito delle predette procedure, al netto delle spese di recupero, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali giudicate congrue dal Comune in base ad apposita relazione ad esso trasmessa e sulla base dei parametri indicati dal Gestore del Fondo in offerta.
6. In ogni caso, il Comitato di Xxxxxxxx può deliberare l’imputazione della perdita al Fondo per irrecuperabilità del credito a condizione che sia trasmessa al Comune una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito, e che il medesimo Comune esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione. Il Comune si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante l’attività legale svolta dal Gestore del Fondo.
7. Resta inteso che, qualora sia accertato dal Comune che alla determinazione della perdita abbia in qualsiasi modo concorso l’inosservanza, la negligenza o il mancato adempimento, da parte del Gestore del Fondo, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito, il Gestore del Fondo sarà obbligato a riversare al Fondo una penale pari al 20% della perdita definitivamente accertata.
Art. 13 - Piattaforma telematica
1. Le operazioni inerenti alla procedura di accesso alle agevolazioni del Fondo sono effettuate dal Gestore del Fondo attraverso la piattaforma telematica, nei termini e nelle modalità specificate nel Regolamento.
Art. 14 - Monitoraggio
1. Allo scopo di verificare il livello di accesso al credito da parte dei beneficiari il Gestore del Fondo sarà tenuto a elaborare e trasmettere all’Amministrazione Comunale, in conformità alle procedure da quest’ultimo stabilite, relazioni periodiche relative all’andamento e alla gestione del Fondo.
2. Il Gestore del Fondo provvederà ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Art. 15 - Rendicontazione
1. Il Gestore del Fondo è tenuto a predisporre un cruscotto informativo accessibile on line che consenta al Comune di conoscere in tempo reale l’avanzamento dell’operatività del fondo, i
suoi indicatori chiave di performance, nonché eventuali elementi, positivi e negativi, che possono influire sulle performance del Fondo, oltre che i dati tecnici relativi alle istanze presentate, garantendo l'interoperatività del cruscotto con i sistemi informativi territoriali in uso presso il Comune. Il Gestore del Fondo è tenuto inoltre, ad elaborare e trasmettere su supporto informatico al Comune, con periodicità trimestrale e mediante apposito schema dal medesimo fornito, relazioni relative all’andamento e alla gestione del Fondo, fornendo inoltre, dati e notizie in merito a:
a. numero e ammontare delle richieste di ammissione alla garanzia e al contributo in conto interessi pervenute;
b. numero di garanzie concesse e relativo importo e importo dei contributi in conto interessi concesso;
c. numero ed entità delle richieste escluse dalla garanzia e del contributo, con indicazione delle motivazioni dell’esclusione;
d. entità delle garanzie escusse, delle somme recuperate e delle perdite definitive subite dal Fondo o previste a carico dello stesso, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto alle risorse del Fondo complessivamente impegnate alla data di riferimento;
e. elementi che influiscono sull’operatività del Fondo e possibili miglioramenti o azioni da intraprendere per la crescita delle performance operative del Fondo;
f. ogni altra informazione necessaria a valutare l’efficienza e l’efficacia della gestione del Fondo nel periodo di riferimento.
2. Il Gestore del Fondo è tenuto a rendicontare, con cadenza trimestrale, sulle attività di recupero svolte in relazione alle garanzie escusse a valere sul Fondo, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito. Il Comune si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante l’attività legale svolta dal Gestore del Fondo.
3. Il Gestore del Fondo si impegna altresì a trasmettere al Comune annualmente, entro il 31 gennaio, la rendicontazione e la situazione contabile al 31 dicembre dell’anno precedente delle disponibilità, degli impegni, delle escussioni, delle somme recuperate, delle perdite definitive e degli oneri a carico del Fondo gestito.
4. Il Gestore del Fondo è inoltre tenuto ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in qualità di attuatore dell’intervento finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014-2020 in capo al Patto per la città di Napoli. Il Gestore del Fondo si impegna a fornire al Comune e al RUP dell’intervento tutte le indicazioni necessarie circa la tenuta delle documentazioni di natura contabile e progettuale delle operazioni al fine di consentire al Comune il corretto adempimento di rendicontazione e fornire ogni altra informazione o documentazione richiesta ai fini delle attività di sorveglianza e verifica.
Art. 16 - Commissioni e spese
1. Sono a carico del Fondo esclusivamente le commissioni di gestione, determinate sulla base dell'offerta economica presentata in sede di partecipazione al Bando di gara, così articolate:
a. la commissione di base spettante al Gestore del Fondo in misura pari al % della giacenza media annua del deposito vincolato;
b. la commissione di risultato, commisurata al numero di istanze istruite;
c. la commissione di recupero, spettanti al Gestore del Fondo al momento in cui la perdita sul credito diventa definitiva e determinata in percentuale dell'importo complessivo delle
somme recuperate relativamente alla singola posizione, come indicato nella seguente tabella:
% delle somme recuperate sull'importo originario della garanzia escussa | ||||
minore o uguale a 5% | maggiore del 5 e minore o uguale al 30% | maggiore del 30% e minore o uguale del 60% | maggiore del 60% | |
Commissioni in % delle somme recuperate | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,8% |
2. Le commissioni di cui al precedente punto saranno, con periodicità semestrale, prelevate dal Gestore del Fondo dalle risorse messe a disposizione dal Comune su conto dedicato presso il Gestore del Fondo. Il Comune si riserva di sospendere cautelativamente la liquidazione delle commissioni di cui al precedente punto al ricorrere di una delle ipotesi elencate al successivo art.18.
3. È a carico del Gestore del Fondo ogni onere o spesa non specificatamente richiamato al comma 1.
4. Al termine della durata della presente Convenzione tutte le risorse finanziarie disponibili sia sul deposito vincolato per le finalità del Fondo, sia sul conto dedicato per l’erogazione delle commissioni, ritorneranno immediatamente nella disponibilità del Comune.
Art. 17 - Modificazioni e integrazioni
1. Le modifiche nonché le varianti alla presente convenzione potranno essere apportate nel rispetto della disciplina di cui all’art.106 del D.Lgs n.50/2016 smi nonché del Bando, dei contenuti dei documenti di gara, dell’offerta dell’aggiudicatario e del Regolamento.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, deve essere trasmesso tempestivamente al Comune ogni documento o informazione utile a valutare la capacità del Gestore del Fondo quale risultante a seguito delle modificazioni, integrazioni o formalizzazioni proposte, nonché l’equivalenza della medesima rispetto a quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla Gara.
3. Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere previamente concordate per iscritto tra le Parti.
Art. 18 - Risoluzione
1. La presente Convenzione potrà essere risolta dal Comune qualora il Gestore del Fondo:
a. ricada in una delle ipotesi di esclusione e/o revoca previste dal Bando di gara e nei successivi artt. 24, 25 e 26;
b. non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, e in particolare a quanto previsto nei precedenti articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17;
c. ritardi di oltre 30 giorni, senza giustificato motivo, per la presentazione della documentazione di cui all’art.15 della presente Convenzione;
d. non abbia istruito alcuna domanda di ammissione alla garanzia del Fondo decorsi 6 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione o, successivamente, per un periodo continuativo di 4 mesi, compatibilmente con le disponibilità del Fondo impegnabili per la concessione delle garanzie.
Art. 19 - Durata
1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 18, la presente Convenzione ha validità di 13 anni dalla data di sottoscrizione della medesima, e potrà essere prorogata dal Comune secondo le modalità individuate dalla disciplina vigente in materia di appalti. Tale termine è stato stimato in funzione del periodo di tre anni, necessario per valutare le istanze di ammissione alla garanzia del Fondo, e della durata massima dei prestiti da erogare pari a 10 anni.
Art. 20 - Conflitti di interesse
1. Il Gestore del Fondo deve agire nell'interesse esclusivo dell’Amministrazione Comunale, nonché a vantaggio esclusivo dei beneficiari. Il Gestore del Fondo ha in particolare l’obbligo di assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i beneficiari e con i soggetti finanziatori. Inoltre il Gestore del Fondo si impegna a gestire anche le giacenze finanziarie del Fondo in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse.
Art. 21 - Disposizioni in tema di trasparenza
1. Essendo il Fondo uno strumento agevolativo pubblico, appare prioritario assicurare la massima trasparenza e la più ampia diffusione informativa nei confronti dei beneficiari e degli altri soggetti coinvolti, prevedendo obblighi di informazione e trasparenza per i soggetti finanziatori e per il Gestore del Fondo. L’insieme delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazione alle imprese rappresenta il Piano della Trasparenza.
2. Il Piano della Trasparenza persegue i seguenti obiettivi:
a. assicurare ai beneficiari la conoscenza e la trasparenza delle condizioni contrattuali offerte dai soggetti finanziatori attraverso i quali è possibile presentare richiesta di ammissione alle agevolazioni;
b. accrescere nei beneficiari la consapevolezza dei vantaggi connessi al riconoscimento della garanzia e del contributo in conto interessi.
3. Il Piano della Trasparenza favorisce la circolazione delle informazioni tra gli soggetti che intervengono nell’utilizzo del Fondo sia nella fase precedente all'accesso alle agevolazioni, sia nella fase di gestione del rapporto finanziario, sia nelle fasi successive, al fine di monitorare le informazioni ed effettuare analisi volte a valutare l’efficacia dello strumento.
4. I soggetti finanziatori provvedono a:
a. comunicare al Gestore del Fondo, in sede di istanza di ammissione alle agevolazioni, le informazioni rese e le condizioni economiche applicate ai beneficiari per la concessione dell’operazione finanziaria oggetto della predetta istanza, e le eventuali modifiche successivamente intervenute;
b. adeguare la modulistica in uso (fogli informativi, moduli di richiesta di finanziamento, ecc.) inserendo l’esplicita indicazione circa la possibilità di richiedere la garanzia e il contributo in conto interessi, specificando che il soggetto finanziatore opera con il Fondo e che, in caso di richiesta da parte del beneficiario, verrà valutata l’ammissibilità alle agevolazioni;
c. inserire nella home page del proprio sito un banner con il rimando, tramite link, alla pagina web dedicata all'attività del Fondo.
5. Al fine di verificare il rispetto di detti obblighi da parte dei soggetti finanziatori, il Gestore del Fondo potrà effettuare un monitoraggio i cui esiti saranno trasmessi all’Amministrazione Comunale.
6. Il Gestore del Fondo, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa:
a. comunica ai soggetti finanziatori e ai beneficiari:
1) il numero di posizione assegnato all’istanza di ammissione alle agevolazioni presentata dal soggetto finanziatore, il nominativo del Responsabile del procedimento istruttorio e i recapiti telefonici e di posta elettronica cui rivolgersi per informazioni;
2) nella comunicazione di improcedibilità o di non ammissione, trasmessa al termine dell'istruttoria, le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile l’istanza;
3) nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni, trasmessa al termine dell'istruttoria, l’importo garantito e l'importo del contributo in conto interessi in valore assoluto e in percentuale sull’importo dell’operazione finanziaria, gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti finanziatori e dei beneficiari per il perfezionamento dell'operazione finanziaria e la realizzazione degli interventi, i casi di revoca delle agevolazioni e di applicazione dei provvedimenti sanzionatori.
b. pubblica e aggiorna periodicamente sulla pagina web dedicata l’elenco dei soggetti finanziatori che operano con il Fondo, con specifica indicazione dei nominativi, dei contatti e l’indirizzo di posta elettronica dei relativi operatori;
c. attiva una casella di posta elettronica dedicata alla proposta di quesiti e/o alla segnalazione di questioni particolari inerenti alla procedura e crea sulla pagina web dedicata una sezione “FAQ” con le risposte alle domande più ricorrenti che vengono poste dagli utenti;
d. aggiorna costantemente le informazioni sulla pagina web dedicata, con riferimento alle istruzioni relative al funzionamento del Fondo, a eventuali disposizioni e circolari operative;
e. pubblica e aggiorna periodicamente sulla pagina web dedicata un’apposita sezione nella quale sono rese disponibili le informazioni relative alle operazioni finanziarie ammesse alle agevolazioni;
f. gestisce le informazioni acquisite in base a quanto disposto nel presente Piano della Trasparenza in forma digitale, garantendo che la loro organizzazione possa consentirne l’elaborazione per le finalità di analisi coerenti con la funzione del Fondo e per le esigenze di trasparenza nei confronti dei soggetti finanziatori e dei beneficiari.
Art. 22 - Obblighi di pubblicità
1. Le somme a disposizione del Fondo sono finanziate con risorse a valere sul Patto per Napoli FSC 2014-2020, e pertanto è fatto obbligo di pubblicizzare il finanziamento ricevuto così come disposto al punto 6.4 e seguenti del vigente Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx.) del Patto per la Città di Napoli di volta in volta vigente, che nella versione aggiornata all’ottobre 2019 prevede:
a. in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna riconducibili agli interventi finanziati assistiti dal Fondo e predisposti dai soggetti finanziatori, dal Gestore del Fondo e dall’Amministrazione Comunale, vanno inseriti, secondo le modalità indicate nel vigente Xx.Xx.Xx, i loghi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, del Patto per Napoli e del Comune di Napoli;
b. nella fase esecutiva degli interventi edilizi eseguiti con i finanziamenti assistiti dal Fondo, è opportuno obbligare i beneficiari a esporre tabella temporanea di cantiere riportando, secondo le modalità indicate nel vigente Xx.Xx.Xx, oltre alle informazioni previste dalla normativa edilizia anche i loghi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, del Patto per Napoli e del Comune di Napoli.
Art. 23 - Tutela dei dati personali
1. L'istanza di partecipazione alla procedura di erogazione degli incentivi comporta il consenso inequivocabile dell’interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
2. Ai sensi della disciplina regolamentare vigente in materia di tutela dei dati personali ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso:
a. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura di selezione e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
b. i dati possono essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita;
c. il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo punto sono obbligatori in quanto rispondono alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all’affidamento dei contratti di appalto.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore del Fondo.
4. Il Gestore del Fondo garantisce in ogni momento all’interessato che ne presenti istanza in forma scritta l’esercizio dei diritti allo stesso riconosciuti dalla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n.196/2003 smi, il Comune di Napoli tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art. 24 – Protocollo di legalità
1. Il Gestore del Fondo dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all’art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell’art.1341 del c.c.:
Clausola n. 1 - Il Gestore del Fondo dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dal Comune con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
Clausola n. 2 - Il Gestore del Fondo si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3 - Il Gestore del Fondo si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4 - Il Gestore del Fondo dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR n.252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5 - Il Gestore del Fondo dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6 - Il Gestore del Fondo dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7 – Il Gestore del Fondo dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.
Art. 25 – Codice di comportamento
1. Il Gestore del Fondo dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera G.C. n. 254/2014 e modificato con Delibera G.C. n.217/2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Xxxxxx, sono ai sensi dell'art. 20, co.7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione della presente Convenzione gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.
3. Il Gestore del Fondo ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera G.C.
n. 254/2014 e modificato con Xxxxxxxx G.C. n.217/2017, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e di impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata della presente Convenzione, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del Dlgs n. 165/2001 smi. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art. 26 – Patto di integrità
1. Il Gestore del Fondo dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera G.C. n.797/2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare e ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Gestore del Fondo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 smi.
Art. 28 - Controversie
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti della presente Convenzione in merito all’interpretazione e/o esecuzione della stessa sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.
Art. 29 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni tra le parti della presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
Comune di Napoli
Gestore del Fondo