FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA IN POLIOLEFINE, SCOSSALINA E BOCCHETTONI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQIUA PIOVANA PER LA IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE DI FABBRICATI IGEA
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ALL. F – SCHEMA CONTRATTO
Contratto d’ Appalto n. ….. del ………
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA IN POLIOLEFINE, SCOSSALINA E BOCCHETTONI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQIUA PIOVANA PER LA IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE DI FABBRICATI IGEA
L'anno XXXXXXX il giorno XXXXXXXX xxx xxxx xx XXXXXXXX in Iglesias, presso la Sede operativa dell'IGEA S.p.A. in Località Miniera di Campo Pisano
TRA
l'IGEA S.p.A. con sede legale a Monte Agruxau (Iglesias), P. IVA 01660730928 - C.F. e N° iscrizio- ne del Registro Imprese di Cagliari 01087220289, rappresentata in questo atto dal Sig. Giambatti- sta Zurru nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di seguito chiamata "Sta- zione Appaltante"
E
L’Impresa XXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXX, Xxx XXXXXXXXXX, P. IVA, C.F. e N° iscri- zione XXXXXXXXX xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx XXXXXXXXXXXXX, rappresentata in questo atto dal Sig XXXXXXXXXXXXXXX nella sua qualità di XXXXXXXXXX, di seguito chiamata "Impresa"
PREMESSO
∙ che la Stazione Appaltante, per l’affidamento delle attività in narrativa, previa pubblicazione di apposito bando, ha esperito pubblico incanto dal cui verbale risulta l’aggiudicazione provvisoria all’Impresa XXXXXXXXXX, Xxx XXXXXXXXXX, che ha offerto un ribasso del XXXXXX % sull’importo posto a base d’asta di Euro 228.000,00, al netto degli oneri di sicurezza di Euro 4.800,61, non soggetti a ribasso;
∙ che con nota prot. XXXXXX xxx XXXXXXXXXX, l’IGEA ha comunicato all’Impresa XXXXXXX l’aggiudicazione definitiva dell’appalto richiedendo nel contempo la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto d’appalto;
∙ che il presente contratto fa riferimento al Capitolato Tecnico e d’Xxxxx;
∙ che il predetto Capitolato faceva parte della documentazione di gara; che l’Appaltatore ha ac- cettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni in esso contenute;
∙ che l’Appaltatore ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nei relativi allegati;
∙ che la Legge del 13.08.2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, recante il Piano straordinario contro le mafie, ha previsto, a partire dal 07.09.2010 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
Stabilito che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente con- tratto d’appalto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Significato delle abbreviazioni)
1. Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
∙ Decreto Legislativo 12 aprile 2006. n. 163, - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e for- niture, di seguito denominato "Codice";
∙ Decreto del Presidente della Repubblica del 08 giugno 2010, n. 207 - Regolamento di ese- cuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato "Regolamento";
∙ Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006. n. 163 e all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2010, n. 207, di seguito indicato “R.U.P.”.
ART. 2
(Valore delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte in- tegrante e sostanziale del Contratto.
2. L'esecuzione delle attività di fornitura in opera dei materiali è regolata, oltre che dalle clausole del presente contratto:
a) dall’offerta dell’Impresa comprendente i prezzi unitari;
b) dal Capitolato Tecnico e d’Xxxxx;
c) dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
d) dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
e) dal D.P.R. 207/2010;
f) dalla L.R. 05/2007 per le disposizioni non abrogate dalla sentenza della Corte Costituzio- nale n. 411 del 2008 o da successive disposizioni legislative;
g) dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
h) dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
3. Al contratto viene allegata solo l’offerta dell’Impresa comprendente i prezzi unitari, mentre il Capitolato Tecnico e d’Oneri, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Rappresen- tante dell’Impresa, sono depositati insieme al DUVRI, quest’ultimo firmato dal Rappresentante dell’Impresa, presso le sedi dei contraenti.
4. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
ART. 3
(Oggetto del contratto)
1. L'IGEA Spa affida all'Impresa XXXXXXXXXXXX, che a sua volta accetta, le attività relative alla “Fornitura e posa in opera di membrana in poliolefine, scossalina e bocchettoni di raccolta e convogliamento acqua piovana per la impermeabilizzazione di coperture di fabbricati IGEA”. L’affidamento delle attività è effettuato “a misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice, e compensato con l’applicazione dei prezzi unitari offerti dall’Impresa.
ART. 4
(Importo del contratto)
1. L'importo complessivo del presente contrato, ammonta ad Euro XXXXXXXX, oltre agli oneri fi- scali, così ripartito:
A) Importo della fornitura in opera: Euro XXXXXXX
B) Oneri per la Sicurezza: Euro 4.800,61
ART. 5
(Condizioni, termini di pagamento e fatturazione)
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n° 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, all’Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione relativa al- l'importo netto contrattuale, di cui all'art. 4 lett. A). Il pagamento del suddetto importo avverrà con rate in acconto in corso d'opera, a seguito di emissione di Stati di Avanzamento Lavori, e una rata a saldo che sarà disposta dopo il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Direzione Lavori.
2. Quando l’ammontare della fornitura in opera raggiungerà l’importo minimo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) al netto delle trattenute, compresa la quota relativa agli o- neri di sicurezza, da corrispondere per questi ultimi in proporzione alle attività eseguite, il Di-
rettore dei Lavori redigerà il S.A.L. e lo trasmetterà al R.U.P., il quale - ove nulla osti - provve- derà alla relativa approvazione.
3. Come previsto dall’art. 143 del Regolamento, il R.U.P. emetterà, entro 45 giorni dalla matu- razione del S.A.L., il relativo Certificato di pagamento della rata in acconto, ai sensi dell’art. 195 del Regolamento. Detto certificato è prodotto per l'emissione del mandato di pagamento e per l'emissione della fattura da parte dell'Impresa.
4. Nel Certificato di pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservan- za delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tu- tela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori, da liquidarsi - nulla o- stando - in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ove gli Enti competenti non abbiano comunicato all'IGEA, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del R.U.P., eventuali inadempienze.
5. I pagamenti dei S.A.L. in acconto saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di presentazione delle singole fatture, comprensive di IVA. L'ammontare di ciascuna fat- tura dovrà riportare il 100% dell'avanzamento dei Lavori riferito al periodo intercorso dall'ulti- mo pagamento (SAL corrente).
6. Il conto finale dei lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori entro 20 (venti) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso al R.U.P.. Questi rilascerà il Certificato di pagamento solo dopo l’avvenuto collaudo ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, entro 10 (dieci) giorni dallo stesso. La rata di saldo, in assenza di contestazioni relativamente all'ese- cuzione dei Lavori, è pagata a 60 (sessanta) giorni fine mese dopo l’emissione del Certifi- cato di Regolare Esecuzione e della relativa fattura.
7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle attività di fornitura in opera dei materiali ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.
8. AI termine delle attività di posa in opera dei materiali e prima del saldo, nel caso in cui l'IGEA tema la possibilità di richiesta, da parte di terzi, di risarcimento di danni provocati dall’Impresa o da suoi incaricati, l'Impresa dovrà consegnare una dichiarazione liberatoria dai predetti terzi
o una fideiussione per l'importo dei danni lamentati.
9. Tutti i pagamenti a favore dell'Impresa saranno subordinati alla presentazione, da parte del- l'Impresa medesima, della documentazione di cui all'articolo 118 del Codice attestante l'effet- tuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, il versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infor- tuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. I corrispettivi dell'appalto saranno erogati dall'IGEA e saranno accreditati sul conto corrente XXXXXXXX xxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXX, Filiale XXXXXXXX. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal- l'Impresa, il codice identificativo gara (CIG: 4314808433). La persona delegata ad operare sul predetto conto corrente è il Sig. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX, X.X. XXXXXXXXXXXXXX.
11. L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti cir- ca le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i.
12. Resta inteso che l'IGEA non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alle per- sone decadute dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nel caso in cui l'Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all'IGEA, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica.
13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., l'Impresa si obbliga a rispetta- re, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità asso- luta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010 e s.m.i.
14. L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con subcontraenti, a pena nullità as- soluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
15. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l’IGEA e l'Ufficio Territoriale del Governo competente.
ART. 6
(Certificato di ultimazione dei lavori-Collaudo e Certificato di regolare esecuzione)
1. Al termine dei lavori di posa in opera dei materiali, l’Appaltatore richiederà che venga redatto il Certificato di ultimazione dei lavori di cui all’art. 199 del Regolamento. Entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta richiesta, il Direttore dei Lavori procederà alla verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore, delle opere compiute e all’emissione del Certificato di ultimazione lavori.
2. Entro i successivi 20 (venti) giorni dall’emissione del Certificato di ultimazione lavori, verrà effettuato il collaudo delle opere realizzate. A compimento delle operazioni di collaudo, il Diret- tore dei Lavori emetterà il Certificato di regolare esecuzione.
ART. 7
(Condizioni generali del contratto)
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Ap- palti Pubblici.
2. L'Impresa con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Contratto.
3. Sono a carico dell'Impresa tutte le eventuali spese di bollo e registro, della copia del contratto, nonché tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività di posa in opera dei materiali dalla consegna all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
ART. 8
(Notifiche all'Impresa)
1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notifica o comunicazione dipen- dente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal R.U.P., o dal Responsa- bile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’IGEA, ovvero dall'IGEA medesima, ciascuno relativamente per gli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Impresa o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori di posa in opera dei materiali, oppure possono essere ef- fettuate a mezzo fax, ovvero a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata, presso il do- micilio eletto dell’Appaltatore.
2. L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto, anche per posta elettronica, ogni va- riazione di domicilio, del numero del fax e dell'indirizzo di posta elettronica.
ART. 9
(Obblighi dell'Impresa)
1. L'Impresa assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spesa:
a. alla realizzazione dei lavori di posa in opera dei materiali nel rispetto di leggi, norme e re- golamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi incluse tutte le attività ne- cessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell'opera stessa;
b. a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai documenti contrattuali e, comunque, dagli articoli 113 e 129 del Codice, con le modalità ivi previste;
c. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con par- ticolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecu- zione dell'Opera;
e. ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
f. ad utilizzare, e far utilizzare, nelle attività di posa in opera, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
2. L'Impresa si obbliga a richiedere a tutte le persone operanti in cantiere nonché a tutti i forni- tori, l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza.
ART. 10
(Cauzione definitiva-Svincolo della cauzione)
1. L'Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del Codice, cauzione definitiva di Euro XXXXXXXXXX, a mezzo fideiussione assicu- rativa XXXXXXXX xxxxx Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX in data XXXXXXXXX;
2. L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nei termine che gli sarà prefissato, qualora in corso di esecuzione del contratto essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal- l'IGEA.
3. Alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normati- va vigente e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzio- ne prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
4. Lo svincolo della garanzia fidejussoria verrà effettuato comunque solo dopo che sia stato di- mostrato dall’Appaltatore l’adempimento agli obblighi contributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente.
ART. 11
(Polizze Assicurative)
1. Ai sensi dell'art. 125 del Regolamento l'Impresa ha presentato, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx XXXXX xxxxx Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per un massima- le di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni sinistro nel corso del- l'esecuzione dell’appalto.
2. Come previsto nel Capitolato Tecnico e d’Oneri, le attività di posa in opera dei materiali sono garantite mediante polizza ”di rimpiazzo e posa in opera” rilasciata dalla Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXXXXX. Detta Compagnia di Assicurazione ha rilasciato il certificato di assicurazione per il cantiere oggetto dei lavori, per la durata di anni
10. La polizza garantisce in particolare le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate e danneggiate, per errata posa in opera o per difetto di prodotti impie- gati, che rendano le opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate.
ART. 12
(Termini di esecuzione della fornitura e posa in opera dei materiali)
1. La Stazione Appaltante si impegna a consegnare i lavori di posa in opera della fornitura entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto. Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori di posa in opera; la consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il completamento della posa in opera dei materiali forniti.
2. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito la Direzione Lavori assegnerà un ter- mine perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso l'IGEA procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.
3. Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltato- re potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro, se sostenute.
4. La posa in opera della fornitura dovrà essere completata in un periodo di 90 giorni solari e consecutivi dalla data di consegna dei lavori di posa in opera.
5. L'Impresa assume l'impegno di eseguire l'incarico entro i termini fissati, rinunciando a qualsia- si eccezione in dipendenza di difficoltà dovute, in via indicativa ma non esaustiva, ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prez- zi.
6. L'Impresa non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si trasfe- riscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, determinerà !'applicazione delle pe- nali previste dall'art. 23 del presente contratto.
ART. 13
(Direzione Lavori)
1. La Direzione Lavori per conto dell'IGEA è affidata a: XXXXXXXXXXXX
2. La sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dall'inte- grale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del Codice Civile in ordine alle difformità e ai vizi della fornitura in opera eseguita.
ART. 14
(Direzione Tecnica di cantiere per conto dell'Impresa)
1. Per la posa in opera dei materiali l'Impresa nomina quale Direttore Tecnico del cantiere il Sig. XXXXXXXXXXX.
2. Al Direttore Tecnico del cantiere compete ogni responsabilità in ordine all'andamento del can- tiere stesso e l'obbligo di seguire lo svolgimento dei lavori di posa in opera dei materiali per assicurare l'esecuzione in conformità dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le nor- me vigenti, o emanate nel corso dei lavori, con particolare riguardo a quelle infortunistiche e alle prescrizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.
ART. 15
(Personale dell'Impresa)
1. Il personale destinato ai lavori di posa in opera dei materiali dovrà essere, per numero e quali- tà, adeguato alle dimensioni delle attività da eseguire e ai termini della consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori. L'Impresa dovrà inoltre osservare le norme e le prescri- zioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
2. Tutti i dipendenti dell'Impresa sono tenuti ad osservare:
∙ i regolamenti in vigore in cantiere;
∙ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
∙ le indicazioni contenute nei documenti di sicurezza.
3. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Impresa devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle mac- chine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Impresa medesima.
4. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'impresa responsabilità, sia in via pe- nale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al perso- nale, a terzi ed alle opere.
ART. 16
(Responsabilità dell'Impresa)
1. L'Impresa resta comunque responsabile nei confronti dell'IGEA dell'esatto adempimento di tut- ti gli obblighi nascenti dal presente contratto.
2. 2 L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'IGEA da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'opera e degli interventi previsti, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque con- nesse con l'esecuzione dei lavori di posa in opera.
3. L'Impresa sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati alle strutture esistenti, non- ché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere og- getto del presente contratto.
4. L'IGEA non assume responsabilità conseguenti ai rapporti dell'Impresa con i suoi fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra l'Impresa e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta dell'IGEA stessa.
ART. 17
(Obblighi dell'Impresa nei confronti dei propri dipendenti)
1. L'Impresa dichiara di applicare ai propri dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente nor- mativa, anche regionale.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'IGEA effettua tratte- nute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle attività del contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fi- deiussoria.
ART. 18
(Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori)
1. Qualora circostanze speciali (cause di forza maggiore, condizioni climatiche, perizie di varian- te, o altro) impediscano in via temporanea che i lavori di posa in opera procedano secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Impresa. Nel verbale di so- spensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione ri- mane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esisten- ti in cantiere al momento della sospensione.
2. I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensio- ne.
3. L'Impresa è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla con- servazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l'approvazione dell'atto di col- laudo.
4. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventual- mente presenti dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evi- tare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ri- presa dei lavori.
5. La ripresa delle attività di posa in opera viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa in contraddittorio con l'Impresa (la quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
6. Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento degli stessi, l'Im- presa è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelli non eseguibili mediante apposito verbale.
7. Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dall'IGEA l'Impresa oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte dell’IGEA della definitiva sospensione dei lavori:
a. al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
b. al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture ese- guite fino alla data di sospensione del lavori.
8. Fuori dei casi previsti sopra, il R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o particolari necessità, potrà ordinare la sospensione per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi.
9. Nel caso che la sospensione avesse durata più lunga, l’Appaltatore potrà richiedere lo sciogli- mento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della so- spensione oltre i termini suddetti. In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori.
10. L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori di posa in opera nei termini fissati può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se rico- nosciute giustificate, sono concesse purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto. Sull’istanza di proroga, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stes- sa, decide la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dei lavori. Ove comunque possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell’Appaltatore, la richiesta me- desima deve contenere le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l’importo re- siduo convenzionale delle attività ancora da eseguire valutato alla data della domanda.
ART. 19
(Sospensione, dei lavori per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza)
1. In caso d’inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, l'IGEA potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quan- do sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, l'IGEA non riconoscerà alcun compen- so o indennizzo all'Impresa; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza del- l'Impresa delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ul- timazione dei lavori previsti dal contratto.
ART. 20
(Varianti in corso d'opera)
1. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
ART. 21
(Nuovi Prezzi)
1. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste saranno determinati dal Direttore dei Lavori secondo quanto indicato all'art. 163 del Regolamento.
2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, ed ap- provati dal R.U.P.; qualora l'Impresa non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i xxxxxx s'intendono definitivamente accettati.
ART. 22
(Invariabilità dei prezzi)
1. L'Impresa dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle varia- zioni del costo della mano d'opera, dei materiali, delle prestazioni prevedibili nel periodo di du-
rata delle attività di fornitura e posa in opera dei materiali; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata delle suddette attività.
ART. 23
(Penali)
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per il completamento della posa in opera della fornitura di cui all’art. 12 del presente contratto (90 giorni naturali e consecutivi), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari allo 0,1% (zero- virgolaunopercento) dell'importo contrattuale compresi gli oneri della sicurezza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 145 del Regolamento.
2. Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al R.U.P in merito agli eventuali ritardi nell'an- damento dei lavori di posa in opera. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedi- mento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del Codice.
3. La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Impresa, la totale o parziale disapplicazione della pena- le, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Impresa. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'IGEA su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori.
ART. 24
(Soluzioni delle controversie - Foro Competente)
1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto posso- no essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 239 del Codi- ce. Il Presidente dell'IGEA Spa è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui al- l'art. 240 del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell'Accordo Bonario ivi prevista.
2. Per le controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle Parti, è compe- tente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
3. In ogni caso l'Impresa è tenuta, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad unifor- marsi alle disposizioni dell'IGEA, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione del- l'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 del Codice Civile.
ART. 25
(Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti)
1. E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.
3. L'Impresa Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente dedicato.
4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il presente Contratto, dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi all'IGEA .
5. L'Atto di Cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favo- re del Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CIG.
ART. 26
(Danni alle opere)
1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza so- spendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento indicando eventuali prescrizioni e osservazioni.
3. Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
ART. 27
(Cause di forza maggiore)
1. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al- l'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
2. I ritardi di consegna di materiali, mezzi e attrezzature da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
ART. 28 -
(Recesso dal Contratto)
1. L'IGEA, ai sensi dell'art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal pre- sente Contratto, previo il pagamento delle attività eseguite e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.
Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Impresa da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'Impresa è tenuta a consegnare all'IGEA, entro i successivi 20 giorni i materiali accettati dalla Direzione Lavori e le opere sino a tale data realizzate.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'IGEA, sono soltanto quelli già accettati dalla Dire- zione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.
ART. 29
(Risoluzione del Contratto)
1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, l'IGEA avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. il mancato inizio delle attiva di posa in opera dei materiali entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
b. il conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dell'Opera comportante l'applicazione di pe- nali di un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del relativo importo contrattuale, compresi gli oneri di sicurezza;
c. l’esito negativo del Collaudo;
d. il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 o dei documenti di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’IGEA;
e. la manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
f. la mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle polizze assicurative;
g. la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società;
h. la violazione e l’inosservanza agli obblighi di cui al precedente art. 9.
2. AI verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena l'IGEA avrà dichiarato all'Impresa, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R. entro 10 giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio dell'IGEA.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Impresa, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento delle attività regolarmente eseguite ed accettate dall'IGEA, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo all'IGEA dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e del- l'ammontare dei danni subiti dall'IGEA.
4. In ipotesi di grave inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni oggetto del Contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, si applicano gli articoli 136 e 125 del Codice e l’art. 146 del Regolamento.
ART. 30
(Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori)
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste per sopralluoghi, liquidazioni di conti, verbali, certificati, ecc. Sono altresì a carico dell'Impresa le spese per perizie tecniche in caso di contestazione sulla qualità dei materiali forniti.
ART. 31
(Riservatezza)
1. L'Impresa s'impegna ad adottare ogni accorgimento volto a limitare allo stretto indispensabile la divulgazione d’informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario alla realizzazione del- l'opera in questione.
ART. 32
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali e di legge.
ART. 33
(Domicilio delle Parti)
1. A tutti gli effetti del presente Contratto, le Parti eleggono domicilio: IGEA SpA: xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx – 00000 Xxxxxxxx (XX); XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, per- tanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente tutte le clausole contenute.