DGR n. 1057 del 29 Novembre 2019
DGR n. 1057 del 29 Novembre 2019
Approvazione schema di intesa fra U.S.R. per la Liguria e Regione Liguria per la realizzazione di un servizio educativo per bambini di età compresa fra 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera) - anno scolastico 2019/2020. Impegno euro 80.000.
VISTO l’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), concernente tra l’altro l’attivazione di progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età;
VISTA legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme e interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione), in particolare l’articolo 10, comma 5, relativa alle azioni regionali per le scuole dell’infanzia;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), in particolare l’articolo 9, riguardante le Sezioni primavera;
VISTO l’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013, Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni (Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281);
VISTO l’Accordo Repertorio atti n. 83/CU del 1 agosto 2019 stipulato dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente conferma per l’ulteriore periodo di un anno - a.s. 2019/2020 - dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, sancito dalla Conferenza Unificata il 1 agosto 2013, Rep. Atti 83/CU , già confermato per il biennio 2015/2017 con Accordo della Conferenza Unificata del 30 luglio 2015, rep. Atti n. 78/CU, per l’a.s. 2017/2018 con Accordo della Conferenza Unificata del 27 luglio 2017, rep. Atti 86/CU e per l’a.s. 2018/2019 dall’accordo del 18 ottobre 2018 rep. Atti 101/CU;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione, con nota AOODGOSV prot. n. 18324 del 02 settembre 2019, ha comunicato che, sulla base dell’Accordo sancito in Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali il 1 agosto 2019, rep. atti 83/CU, ciascun Ufficio Scolastico Regionale può procedere alla definizione della Intesa con la Regione, sentita l’ANCI regionale, assumendo a riferimento i criteri per l’attivazione del servizio educativo, quali requisiti essenziali di accesso, indicati al punto 2 dell’Accordo del 1 agosto 2013;
RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione dello schema di Intesa fra l’U.S.R. per la Liguria e la Regione Liguria per la realizzazione sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, nell’anno scolastico 2019/2020, di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;
VISTO altresì il Decreto Dipartimentale n. 515 del 12 aprile 2019 con cui il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione ha disposto l’assegnazione agli UU.SS.RR. della quota destinata alla Liguria per il 2019 pari a Euro 367.556,64; pertanto tali risorse non transitano sul bilancio regionale;
VISTA la legge regionale 05 agosto 2019 n. 20 (assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021) che prevede tra l’altro per il corrente esercizio finanziario, risorse per euro 80.000,00 da destinare ai servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni (Sezioni Primavera);
ATTESO che per gli interventi di cui trattasi risultano disponibili quindi, per il corrente esercizio finanziario, euro 80.000,00 sul capitolo U0000005762 “Trasferimenti ad Enti dell’Amministrazione Centrale di fondi per la sperimentazione e l’offerta formativa integrata” del bilancio di previsione 2019/2021, sul quale può pertanto essere assunto il relativo impegno;
CONSIDERATO che, in attuazione degli Accordi sanciti in Conferenza unificata per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 sono state autorizzate al funzionamento sul territorio regionale sezioni primavera che hanno fruito di apposito contributo a carico sia dello Stato, sia della Regione;
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/2020, sul territorio regionale, sono state valutate ammissibili dal Tavolo Tecnico Interistituzionale permanente di confronto complessivamente n. 86 istanze di attivazione di sezioni primavera che rispondono ai criteri previsti dal citato Accordo 1 agosto 2013, come indicato nell’allegato A1), parte integrante e necessaria del presente atto;
CONSIDERATO che per l’anno 2019/2020 le risorse disponibili per l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera ammontano complessivamente a euro 447.556,64 di cui:
TIPOLOGIA RISORSE | IMPORTO |
Risorse Regionali Bilancio 2019 | 80.000,00 |
Risorse Statali MIUR cap. 1466/2019 | 367.556,64 |
TOTALE | 447.556,64 |
DATO ATTO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha individuato l’Istituto Comprensivo di Lerici come Scuola Polo per l’erogazione dei contributi relativi alle Sezioni primavera in quanto l’U.S.R. per la Liguria non è assoggettata al sistema di Tesoreria Unica;
RITENUTO quindi di procedere all’impegno a favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - (C.F: 80152500106) nel modo seguente:
• euro 80.000,00 che trova copertura a carico del Cap. U0000005762 “Trasferimenti ad Enti dell’Amministrazione Centrale di Fondi per la Sperimentazione e l’Offerta Formativa Integrata”, del bilancio 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2019 (scadenza 31/12/2019);
RITENUTO pertanto necessario approvare lo schema di Intesa fra l’U.S.R. per la Liguria e la Regione Liguria per la realizzazione sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, nell’anno scolastico 2019/2020, di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, e lo schema di riparto delle risorse, allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e necessarie (Allegato A e A1);
DATO ATTO che il riparto delle risorse previsto nell’allegato A1) è effettuato secondo le modalità e i criteri previsti dallo schema di Intesa fra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e la Regione Liguria di cui all’allegato A);
VISTO il titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2018 n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021);
RICHIAMATA legge regionale 05 agosto 2019 n. 20 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021);
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Scuola, Università e Formazione, Xxxxxx Xxxx;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di proseguire per il corrente anno scolastico 2019/2020 il servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (Sezioni Primavera) avviato nel territorio ligure a partire dall’anno scolastico 2007/2008, in attuazione degli Accordi sanciti in Conferenza unificata e delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);
2. di dare atto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione, con nota AOODGOSV prot. n. 18324 del 02 settembre 2019, ha comunicato che, sulla base dell’Accordo sancito in Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali il 1 agosto 2019, rep. atti 83/CU, ciascun Ufficio Scolastico Regionale può procedere alla definizione della Intesa con la Regione, sentita l’ANCI regionale, assumendo a riferimento i criteri per l’attivazione del servizio educativo, quali requisiti essenziali di accesso, indicati al punto 2 dell’Accordo del 1 agosto 2013;
3. di approvare pertanto lo schema di Intesa fra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e la Regione Liguria per la realizzazione sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, nell’anno scolastico 2019/2020, di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, e lo schema di riparto delle risorse, allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e necessarie (Allegato A e A1);
4. di dare atto che il riparto di risorse è effettuato secondo le modalità e i criteri previsti dagli articoli 3), 4) e 5) dello Schema di Intesa di cui al punto 3) ed elencato nell’allegato A1);
5. di dare atto che per l’anno 2019/2020 le risorse disponibili per l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera ammontano complessivamente a euro 447.556,64 di cui:
TIPOLOGIA RISORSE | IMPORTO |
Risorse Regionali Bilancio 2019 | 80.000,00 |
Risorse Statali MIUR cap. 1466/2019 | 367.556,64 |
TOTALE | 447.556,64 |
6. di autorizzare la spesa di euro 80.000,00 per la prosecuzione del servizio educativo delle sezioni primavera per l’anno scolastico 2019/2020 che trova copertura sul Capitolo U0000005762 “Trasferimenti ad Enti dell’Amministrazione Centrale di Fondi per la Sperimentazione e l’Offerta Formativa Integrata” - Bilancio 2019/2021, con imputazione all’esercizio 2019 (scadenza 31/12/2019);
7. di impegnare, ai sensi dell’art. 56, del d.lgs. n. 118/2011, la somma di euro 80.000,00 a favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (C.F. 80152500106), che trova copertura a carico del Cap. U0000005762 “Trasferimenti ad Enti dell’Amministrazione Centrale di Fondi per la Sperimentazione e l’Offerta Formativa Integrata”, del bilancio 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2019 (scadenza 31/12/2019);
8. di dare atto che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha individuato l’Istituto Comprensivo di Lerici come Scuola Polo per l’erogazione dei contributi relativi alle Sezioni primavera in quanto l’U.S.R. per la Liguria non è assoggettata al sistema di Tesoreria Unica; 00316558, codice di Tesoreria 000, Xxxx IT 02L0100003245142300316558;
9. di liquidare, ai sensi dell’articolo 57, del d.lgs. 118/2011, la somma complessiva di euro 80.000,00, a carico dell’impegno sopra assunto a favore del soggetto di cui al punto 7);
10. di dare atto che l’importo in oggetto non è assoggettabile alla ritenuta fiscale prevista dall’articolo 28, del d.P.R. 600/1973, e che il pagamento di cui trattasi non è soggetto alle procedure di verifica degli inadempimenti operate ai sensi dell’articolo 48 bis, del d.P.R. 602/1973;
11. di dare mandato all’Assessore competente per materia a sottoscrivere lo schema di Intesa di cui al punto 3), con le modalità previste dall’art. 15 c. 2bis legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. e ad apportarvi le eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
ALLEGATO - A)
INTESA
TRA L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA E LA REGIONE LIGURIA
PER LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI UN SERVIZIO EDUCATIVO
PER BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
VISTO l’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) concernente tra l’altro l’attivazione di progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età;
VISTO l’Accordo Repertorio atti n. 83/CU del 1° agosto 2019 stipulato dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente conferma per l’ulteriore periodo di un anno - a.s. 2019/2020 - dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, sancito dalla Conferenza Unificata il 1 agosto 2013, Rep. Atti 83/CU , già confermato per il biennio 2015 – 2017 con Accordo della Conferenza Unificata del 30 luglio 2015, rep. Atti n. 78/CU; per l’a.s. 2017/2018 con Accordo della Conferenza Unificata del 27/07/2017, rep. Atti 86/CU e per l’a.s. 2018/2019 dall’Accordo 18/10/2018 rep. atti 101/CU;
CONSIDERATO che il citato Accordo 1° agosto 2013 prevede all’articolo 2 che si stipulino apposite intese annuali in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal M.I.U.R.;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), in particolare l’articolo 9 riguardante le Sezioni primavera;
VISTA la legge regionale 9 aprile 2009 n. 6 (promozione delle politiche per i minori e i giovani), in particolare l’articolo 32, riguardante la compartecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi;
CONSIDERATO che, in attuazione degli Accordi sanciti in Conferenza unificata per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 sono state
autorizzate al funzionamento sul territorio regionale sezioni primavera che hanno fruito di apposito contributo a carico sia dello Stato sia della Regione;
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/2020, sul territorio regionale, sono state valutate ammissibili dal Tavolo Tecnico Interistituzionale permanente di confronto complessivamente 86 istanze di attivazione di sezioni primavera che rispondono ai criteri sopra elencati, come indicato nella Tabella A1) allegata alla presente intesa quale sua parte integrante e necessaria;
DATO ATTO che la Regione Liguria ha stanziato sul bilancio 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2019, per la prosecuzione dell’iniziativa sperimentale nell’anno scolastico 2019/2020, euro 80.000,00;
VISTO il Decreto Dipartimentale r. n. 515 del 12/04/2019 con cui il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione ha disposto l’assegnazione agli UU.SS.RR. della somma destinata alla Liguria pari a Euro 367.556,64; pertanto tali risorse non transitano sul bilancio regionale;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione, con nota AOODGOSV prot. 18324 del 02/09/2019, ha comunicato che, sulla base dell’Accordo sancito in Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali il 1° agosto 2019, rep. atti 83/CU, ciascun Ufficio Scolastico Regionale può procedere alla definizione della Intesa con la Regione, sentita l’ANCI regionale, assumendo a riferimento i criteri per l’attivazione del servizio educativo, quali requisiti essenziali di accesso, indicati al punto 2 dell’Accordo del 1° agosto 2013;
CONSIDERATO che, per l’anno 2019/2020, le risorse al momento disponibili per l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera ammontano complessivamente a euro 447.556,64 di cui:
TIPOLOGIA RISORSE | IMPORTO |
Risorse Regionali Bilancio 2019 | 80.000,00= |
Risorse Statali MIUR cap. 1466/2019 | 367.556,64= |
TOTALE | 447.556,64= |
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA E
LA REGIONE LIGURIA SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA:
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Intesa.
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l’offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
L’offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell’infanzia pubbliche, ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.
Articolo 3
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (di seguito denominato Ufficio Scolastico) e la Regione Liguria (di seguito denominata Regione) definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, includendovi prioritariamente le istituzioni educative presso le quali per gli anni scolastici precedenti hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo pubblico.
Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti secondo quanto disposto dall’articolo 5.
Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera per l’anno scolastico 2019/2020 ammonta al momento a euro 447.556,64, di cui risorse statali MIUR € 367.556,64 e risorse regionali € 80.000.
Tale importo, al fine di garantire la sostenibilità del servizio a tutte le istituzioni educative che hanno attivato la sezione primavera, sarà suddiviso in parti uguali fra le N. 86 sezioni incluse nella Tabella – A1), allegata alla presente intesa, di cui costituisce parte integrante e necessaria.
In caso di accertamento di ulteriori fondi riferiti all’anno scolastico 2018/2019, le parti concordano di dare mandato all’U.S.R. Liguria di ripartirli fra le N. 86 sezioni ammesse al finanziamento, sulla base dei criteri stabiliti dal tavolo tecnico interistituzionale.
Articolo 4
In attuazione di quanto definito dal Ministero dell’Istruzione con Decreto Direttoriale 11 novembre 2009 n. 9, integrato dalle disposizioni dell’Accordo quadro 1° agosto 2013, rep. Atti 83/CU, i criteri per l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera sono i seguenti:
• gestione dell’offerta da parte del “pluralismo istituzionale” che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
• qualità pedagogica, flessibilità e originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
• integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell’infanzia) sulla base di specifici progetti;
• accesso al servizio di bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d’età tra il 1° settembre e il 31 dicembre l’inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
• presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia di scuole dell’infanzia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali in particolare, accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona;
• allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
• orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell’utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
• dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo e organizzativo adottato;
• rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell’estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
• impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
• predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
• allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.
Articolo 5
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013, viene confermato presso l’Ufficio Scolastico, il Tavolo Tecnico Interistituzionale di valutazione e confronto (di seguito denominato Tavolo), con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all’esperienza, cui è demandato in particolare il compito di valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale che chiedono l’attivazione del servizio per l’anno 2019/2020, procedendo all’esame dei progetti e della relativa documentazione di supporto.
Sulla base della graduatoria predisposta, l’Ufficio Scolastico individua le sezioni da ammettere a contributo, invitando i gestori a richiedere l’autorizzazione al funzionamento da parte dei Comuni interessati qualora non l’abbiano acquisita in precedenza.
L’Ufficio Scolastico provvede all’erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni autorizzate dai Comuni nei limiti degli stanziamenti assegnati.
Si conviene sulla importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, per l’attivazione delle misure di accompagnamento, per l’autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell’offerta educativa.
Articolo 6
La presente Intesa ha validità per l’anno scolastico 2019/2020. Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo e data,
Ufficio Scolastico Regionale Regione Liguria per la Liguria