MODULO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO SPORTIVO
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MODULO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO SPORTIVO
Lega Nazionale Professionisti Serie B ‐ Stagione Sportiva 202./202. ‐ Modulo n.
Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società ed il Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:
SOCIETÁ
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......
SEDE LEGALE
.............................................................................
....
PARTITA IVA
............................................................
RAPPRESENTATA DA
...............................................................................
QUALIFICA
. , munito dei
necessari poteri
(Apporre il segno sulla casella che interessa)
CHE SI Eʹ AVVALSA DEI SERVIZI DI
ʺCOGNOME E NOME DEL PROCURATORE SPORTIVOʺ …………....…………………………………………………………………
N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO FIGC/FEDERAZIONE IN RAPPORTO DI RECIPROCITAʹ ...................….………………….…....
CHE NON SI Eʹ AVVALSA DEI SERVIZI DI UN PROCURATORE SPORTIVO
CALCIATORE
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DOMICILIO
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.................................................
CODICE FISCALE
....................................................
.....
DATA DI NASCITA
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LUOGO DI NASCITA
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..................
MATRICOLA
.......................................
.......
(Apporre il segno sulla casella che interessa)
CHE SI Eʹ AVVALSO DEI SERVIZI DI
ʺCOGNOME E NOME DEL PROCURATORE SPORTIVOʺ …………....…………………………………………………………………
N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO FIGC/FEDERAZIONE IN RAPPORTO DI RECIPROCITAʹ ...................….………………….…....
CHE NON SI Eʹ AVVALSO DEI SERVIZI DI UN PROCURATORE SPORTIVO
(ART.1) È costituito tra le Parti un rapporto di lavoro subordinato sportivo in forma di apprendistato finalizzato [BARRARE L’IPOTESI RICORRENTE]:
[IPOTESI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE] ad erogare una formazione, anche trasversale, per il conseguimento delle competenze di “calciatore professionista” idoneo, sotto l’aspetto della tecnica e della tattica calcistica, a rendere le proprie prestazioni a livello nazionale nelle società sportive che partecipano ai Campionati delle leghe professionistiche e nelle rappresentative nazionali (di seguito: apprendistato professionalizzante),
[IPOTESI APPRENDISTATO UNIVERSITARIO] all’acquisizione di una qualifica o titolo di studio universitario in modo bilanciato e compatibile con l’inserimento nello sport professionistico e l’acquisizione dello status di calciatore professionista, in un sistema duale di formazione e lavoro.
[IPOTESI APPRENDISTATO SCOLASTICO] al conseguimento di una qualifica o titolo di studio in modo bilanciato e compatibile con l’inserimento nello sport professionistico e l’acquisizione dello status di calciatore professionista, in un sistema duale di formazione e lavoro, e in ogni caso alla qualifica di calciatore professionista, mediante il quale il Calciatore – nella sua qualità di tesserato della FIGC per la Società con decorrenza dal [• data] e fino al [• data] – si impegna a prestare la propria attività lavorativa in favore della Società con inizio alla data del [• data].
La fase formativa del Contratto si conclude il [• data], fermo restando che, al termine di detto periodo e in ragione della durata a tempo determinato del contratto di apprendistato, il rapporto è risolto.
ART.2 La Società AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’Addendum sull’Apprendistato all’Accordo Collettivo si obbliga a corrispondere al Calciatore le seguenti retribuzioni lorde:
Stagione sportiva 202.../202.........................................................................................................................................................................................................
Nel caso di contratto pluriennale (la retribuzione fissa deve essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica, in maniera chiara e leggibile):
CAMPIONATO S. S. | SERIE A | SERIE B | DIVISIONE UNICA |
202_/202_ | |||
202_/202_ |
(Ove presente, la retribuzione variabile deve essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica, in maniera chiara e leggibile):
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Realiizzato da SSB Progetttii srl
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c) PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMO‐PUBBLICITARIE DELLA SOCIETÁ
Compresa nelle retribuzioni sub a) NON compresa, pari a
(ART. 3) La formazione si svolgerà secondo il piano formativo da allegare al presente Contratto (tramite Modulo Altre Scritture), nel caso di apprendistato professionalizzante, ovvero ‐ negli altri casi – da depositare presso la LNPB entro novanta (90) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto (sempre tramite Modulo Altre Scritture).
Il tutor
[BARRARE L’IPOTESI RICORRENTE]
è sin d’ora indicato nel sig. [•Nome Cognome C.Fisc.].
verrà indicato (con nome, cognome e codice fiscale) con separato atto da allegare al presente Contratto (tramite Modulo Altre Scritture), e da depositare presso la LNPB, entro dieci (10) giorni dalla stipula del presente Contratto e in ogni caso prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
(ART. 4) Le Parti convengono che al presente Contratto si applicano, per quanto qui non espressamente previsto, tutte le norme dell’Addendum sull’Apprendistato e le norme dell’AC e, per quanto in esse non previsto, le norme della FIGC, nonché quelle di Legge per quanto non espressamente previsto dalle norme federali. Pertanto, le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di apprendistato sportivo, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell’Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), tra le quali, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1.‐ 3.5. (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.4. e 3.6. (necessità dell’approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 5.1. (onnicomprensività della retribuzione); artt. 8.1.‐ 8.2. (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 9.2. (“la società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l’implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute”); artt. 11.1. ‐ 11.7. (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 13.7.‐ 13.9. (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee e sulle compartecipazioni); artt. 15.1, 15.2, 15.3, 15.7. (inabilità ed inidoneità del calciatore); art. 16.4. (rinunzia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 16.6.‐ 16.7. (oneri di comunicazione e denunzia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all’osservanza dei futuri Accordi Collettivi.
ART.5 La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell’Accordo Collettivo.
ART.6 Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione, nonché della specifica disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:
− ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali;
− ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC.
Ogni violazione od azione comunque tendente all’elusione degli obblighi di cui sopra comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
ART.7 A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega. Fino al ricevimento della comunicazione esplica i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.
Luogo ....................................................................., data .....................................................................
Per la Società
Il Calciatore
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Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
* (firme obbligatorie per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età)
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Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del presente contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.
Luogo ....................................................................., data .....................................................................
Per la Società
Il Calciatore
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Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
* (firme obbligatorie per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età)
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(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.
N.B.: il presente contratto deve essere redatto in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega entro il decimo giorno successivo alla data di stipula.
Le due ulteriori copie del contratto sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al calciatore ed alla Società al momento della stipula.
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Firmato digitalmente da: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
Luogo: Milano
Data: 28/08/2023 17:29:49
Firmato digitalmente da: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Data: 28/08/2023 18:12:19
Firmato digitalmente da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Il Presidente Federazione Italiana Giuoco Calcio
Federazione Italiana Giuoco Calcio Firmato il 30/08/2023 11:29 Seriale Certificato: 347
Realizzato da SSB Progetti srl
Valido dal 01/07/2022 al 30/06/2025 TI Trust Technologies QTSP CA
