CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE
Premesso che:
• l'Area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta finalizzata alla costituzione della Città metropolitana di Bologna, prevista - prima dell'entrata in vigore della L. 56/2014 - come esperienza meramente volontaria;
• in tal senso il 14 febbraio 1994 è stato sottoscritto dalla Provincia di Bologna e dai Comuni del suo territorio l'Accordo per la Città metropolitana di Bologna;
• successivamente l'accordo ha avuto ampia attuazione attraverso la sottoscrizione della Convenzione Quadro per la creazione di servizi comuni e di accordi operativi relativi a diversi ambiti di competenza degli enti locali come emerge da elenco riepilogativo - agli atti del Servizio innovazione istituzionale e amministrativa della Città metropolitana - quale riferimento storico utile anche in prospettiva di attuazione della presente;
• la più recente Convenzione quadro per gli uffici comuni metropolitani e le forme di collaborazione strutturata nell'area metropolitana bolognese del 5/10/2010 (PG 160673) è scaduta in data 31 dicembre 2014.
Preso atto che:
• la legge 56/2014 ha istituito la Città metropolitana di Bologna che è subentrata all'omonima Provincia il primo gennaio 2015;
• la stessa legge indirizza il nuovo ente a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
• in particolare il comma 11 dell'articolo 1 della legge prevede che gli statuti delle città metropolitane individuino modalità di avvalimento ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla Città metropolitana, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
• in tal senso l'articolo 20 dello Statuto1 della Città metropolitana di Bologna - rubricato forme di collaborazione tra città metropolitana e comuni - prevede che in base ad appositi atti convenzionali (premesso che il Comune capoluogo e le Unioni comunali rappresentano il riferimento prioritario per l'articolazione territoriale delle politiche e delle azioni della Città metropolitana):
1. le unioni ed i comuni possano delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto (n.b.: cioè previa deliberazione del consiglio metropolitano, sentita la conferenza metropolitana, con una proposta organica di delegazione intersoggettiva; è necessaria in ogni caso la deliberazione dei singoli consigli comunali da attuare poi con convenzione tra gli enti interessati);
2. le unioni ed i comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche;
3. le unioni ed i comuni possano avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari;
4. possano essere realizzati uffici condivisi tra città metropolitana, le unioni ed i comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando
1 approvato dalla Conferenza metropolitana nella seduta del 23 dicembre 2014 (delibera n. 1/2014)
l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.
Considerato che, con la presente, le parti intendono disciplinare in via esclusiva gli strumenti più flessibili di esercizio in comune di compiti e attività - dunque quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 del punto precedente - lasciando a successiva riflessione politica ed istituzionale l'ipotesi di delega di funzioni comunali alla Città metropolitana anche in ragione del completamento del riordino istituzionale da parte della Regione Xxxxxx- Romagna ed in particolare della Legge regionale di riferimento.
Tutto ciò premesso e considerato,
l'Unione dei Comuni Terre di Pianura2 (Baricella, Budrio, Granarolo dell’Xxxxxx, Malalbergo, Minerbio) rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx, Sindaco del Comune di Baricella, nato a Bentivoglio (Bo) il 6/07/1963 e domiciliato per la carica in Xxx Xxx Xxxxxx x. 000, 00000 Xxxxxxxxx xxxx'Xxxxxx,
l'Unione dell'Alto Reno3 (Camugnano, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Porretta Terme) rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, Sindaco del Comune di Granaglione, nato a Granaglione il 12/10/1947 e domiciliato per la carica in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxx,
l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Xxxxxx e Samoggia4 (Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx, Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno, nato a Casalecchio di Reno il 15/01/1958 e domiciliato per la carica in Xxx xxx Xxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxxxxxx di Reno,
l'Unione dei Comuni Savena-Idice5 (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Xxxxxx, Pianoro, San Lazzaro di Savena) rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Sindaco del Comune di Pianoro, nato a Pianoro il 2/05/1956 e domiciliato per la carica in Viale Risorgimento n. 1 - 40065 Pianoro,
l'Unione Reno Galleria6 (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Xxxxxx in Casale) rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Sindaco del Comune di Pieve di Cento, nato a Cento il 3/10/1980 e domiciliato per la carica in via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano,
l'Unione Terre d’Acqua7 (Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Xxxxxxxx in Persiceto, Sant’Agata Bolognese) rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxx, Sindaco del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, nato a Cento il 28/09/1969 e domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,
2 C.F. - P.Iva 03014291201
3 C.F. 91323640374 - X.Xxx 03311931202
4 C.F. 91311930373 - P.Iva 03466041203
0 X.X. - X.Xxx 03166241202
l'Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese8 (Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Marzabotto, Monzuno, San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, Vergato) rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx, Sindaco di Marzabotto, nato a Marzabotto il 11/04/1955 e domiciliato per la carica in Xxxxxx xxxxx Xxxx x. 0 – Vergato,
il Nuovo Circondario Imolese9 (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Xxxxxx Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) rappresentato dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx, Sindaco del Comune di Imola, nato a Imola il 16/05/1969 e domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxx,
il Comune di Castenaso10 rappresentato dal Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Bologna il 13/02/1972 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in xxx XXX Xxxxxxx 0000 x.0 - 00000 Xxxxxxxxx,
il Comune di Molinella11 rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Bologna il 9/11/1982 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
x. 0 - 00000 Molinella,
il Comune di Bologna12 rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx nato a X. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx (Ce) il 14/02/1955 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx,
la Città metropolitana di Bologna13 rappresentata dal Sindaco metropolitano, Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a X. Xxxxx Xxxxx Vetere (Ce) il 14/02/1955 e domiciliato per la carica in via Zamboni n. 13 – 00000 Xxxxxxx,
convengono e stipulano quanto segue:
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto della Città metropolitana, la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana di Bologna, Comune capoluogo, unioni di comuni dell'area e singoli comuni per l'esercizio di funzioni, servizi e attività di rilevanza metropolitana successivamente indicati. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della convenzione fra le parti.
2. Il Sindaco metropolitano, i Presidenti delle Unioni nonché i Sindaci, nei limiti dei rispettivi Statuti e dei rispettivi Regolamenti, possono sottoscrivere accordi attuativi della presente convenzione per definire l'oggetto della collaborazione nelle materie previste, le modalità organizzative per il suo svolgimento nonché la ripartizione degli
8 C.F. 91362080375 - X.Xxx 03346851201
9 C.F. 90036770379 - P.Iva 02958441202
10 C.F. 01065340372 - P.Iva 00531431203
11 C.F. 00446980377 - P.Iva 00510171200
12 C.F. - P.Iva 01232710374
oneri finanziari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Gli accordi attuativi aventi ad oggetto materie non conferite alle Unioni sono sottoscritti dai Presidenti delle Unioni su mandato espresso dei Comuni stessi ovvero dal Sindaco del comune singolarmente interessato secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
4. Gli accordi attuativi possono essere stipulati anche in modo differenziato fra diverse aree territoriali, in ragione delle diverse esigenze amministrative e organizzative.
5. La sottoscrizione della presente convenzione non comporta l'obbligo di adesione ai successivi accordi attuativi eventualmente proposti e sottoscritti da alcuni dei soggetti aderenti.
Art. 2 – Forme di collaborazione
1. Gli accordi attuativi individuano la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili; sono possibili le seguenti modalità:
• ufficio comune metropolitano
• avvalimento di uffici metropolitani
• altre forme di collaborazione e cooperazione.
2. L'ufficio comune metropolitano è una nuova struttura organizzativa senza personalità giuridica, costituita con risorse dei partecipanti all'accordo ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 comma 3 dello Statuto della Città metropolitana.
3. L'avvalimento è lo strumento mediante il quale le unioni o i singoli comuni assegnano attività di carattere istruttorio, preparatorio ovvero consultivo e/o di controllo agli uffici della Città metropolitana mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 dello Statuto della Città metropolitana.
4. Gli accordi possono contenere altre forme di collaborazione e cooperazione, indicando specificamente gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative e le risorse da impiegare.
Art. 3 – Ambiti di collaborazione
1. Gli accordi attuativi hanno ad oggetto l'esercizio di funzioni amministrative, l'erogazione di servizi, lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere nei seguenti ambiti di materia a rilevanza metropolitana.
Servizi generali ed innovazione
• semplificazione e innovazione amministrativa
• armonizzazione normativa e regolamenti unici
• informazione a rilievo giuris-legislativo, reperimento e diffusione delle principali novità normative/consulenza giuridica
• gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e trattamento dei dati personali
• gestione degli appalti e dei contratti anche ai sensi dell'articolo 33 comma 3bis del D.lgs 163/2006
• gestione partecipazione societarie
• vigilanza sull'esecuzione dei contratti e sui servizi pubblici
• ricerche demografiche, sociali ed economiche ed elaborazioni statistiche
• difesa civica
• relazioni con le istituzioni internazionali e comunitarie
• gestione dei processi di vigilanza, controllo e sanzionatori.
• servizi di stenotipia ed altre modalità di assistenza agli organi di governo
• gestione dei processi di partecipazione
• controlli interni
Personale degli enti locali
• gestione del personale
• relazioni sindacali e contrattazione decentrata metropolitana
• formazione dei dipendenti
• armonizzazione dei codici di comportamento
• gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
Bilanci e tributi
• armonizzazione tributaria e tariffaria
• osservatorio sulla finanza pubblica locale
E-government metropolitano
• sviluppo e-government metropolitano
• acquisto, manutenzione e gestione dei sistemi informativi degli enti locali
• comunicazione, produzioni editoriali e tipografiche
Lavori pubblici
• costruzione e manutenzione strade
• edilizia scolastica
Territorio e ambiente
• difesa e manutenzione del territorio, sviluppo sostenibile e protezione civile
• catasto
• politiche abitative
• verifica degli impianti termici
• pianificazione urbanistica
• politiche energetiche
Sviluppo economico e sociale
• creazione di impresa e finanza innovativa
• salvaguardia del patrimonio produttivo del territorio
• gestione delle crisi aziendali
• coordinamento della gestione dei fondi strutturali; progettazione e cooperazione territoriale europea
• economia sociale (microcredito, responsabilità sociale di impresa)
• pianificazione commerciale della grande distribuzione
• tutela, valorizzazione e animazione del piccolo commercio, del commercio storico e di tradizione
• sportelli unici e semplificazione amministrativa per le imprese
• promozione turistica
• pari opportunità
• aree produttive ecologicamente attrezzate
• servizi di logistica per le imprese
• attrattività e patti per l'insediamento
• valorizzazione e promozione delle filiere agricole locali
• progettazione per lo sviluppo del capitale umano
• coordinamento del sistema di welfare metropolitano e della relativa rete dei servizi
• promozione e valorizzazione culturale.
IMPEGNI DELLE PARTI
Art. 4 – Impegni delle parti
1. Le parti si impegnano a promuovere, valorizzare e realizzare la più ampia attuazione della presente convenzione mediante la sottoscrizione di accordi attuativi secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, in base a quanto previsto dall'articolo 5.
2. Successivamente alla sottoscrizione degli accordi attuativi le parti in ogni caso si impegnano:
• a riconoscere gli uffici comuni costituiti ovvero gli uffici metropolitani di cui si avvalgono come uniche strutture tecnico-amministrative di riferimento per quanto loro assegnato;
• ad assicurare agli uffici comuni e a quelli metropolitani di cui si avvalgono l a trasmissione della documentazione e dei dati nonché il loro successivo aggiornamento nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;
• a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei propri apparati amministrativi agli uffici comuni e a quelli metropolitani di cui si avvalgono.
Art. 5 – Attuazione della convenzione e monitoraggio degli accordi
1. Sulla base degli indirizzi della Conferenza metropolitana, l'Ufficio di Presidenza, di cui all'articolo 32 dello Statuto della Città metropolitana, dà impulso all'attuazione della presente convenzione mediante la proposta di accordi attuativi in base alle esigenze del territorio ordinate per priorità.
2. Le proposte di accordo attuativo sono curate tecnicamente dagli uffici della Città metropolitana, in ragione della loro competenza per materia, di intesa con gli uffici dei comuni interessati.
3. Il Settore Affari generali ed istituzionali – Servizio innovazione istituzionale e amministrativa della Città metropolitana è competente al supporto giuridico e
amministrativo alla Conferenza metropolitana e all'Ufficio di Presidenza relativamente alle funzioni di cui al comma precedente; tiene inoltre monitorati gli accordi stipulati nonché la loro attuazione in stretto raccordo con gli uffici settoriali interessati tanto comunali quanto metropolitani.
RISORSE FINANZIARIE UMANE E STRUMENTALI
Art. 6 – Risorse finanziarie
1. I costi sostenuti per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici Comuni, le spese relative all'avvalimento degli uffici metropolitani e quelle derivanti dalle altre forme di collaborazione, sono ripartiti fra le parti nella misura determinata negli accordi attuativi in modo da garantire la funzionalità del servizio ed in ragione della dimensione demografica, organizzativa e territoriale degli enti interessati, tenuto conto, in ogni caso, degli obblighi generali di contenimento della spesa e dei vincoli imposti alla finanza pubblica locale.
2. L'accordo prevede le risorse finanziarie da attribuire alla Città metropolitana o all'ente capofila con specifico riferimento a quelle da assegnare al personale interessato, in base agli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata per premiare i risultati, l'efficienza, l'innovazione e in generale i meriti dei collaboratori.
Art. 7 – Risorse umane e strumentali
1. Gli uffici comuni hanno sede presso la Città metropolitana ovvero presso l’ente capofila definito nei relativi accordi attuativi di comune accordo tra gli Enti sottoscrittori.
2. L'accordo attuativo individua le risorse umane in dotazione all'ufficio comune fra il personale degli enti sottoscrittori.
3. Agli uffici comuni vengono forniti dagli enti sottoscrittori le dotazioni strumentali, ivi compresi gli arredi, gli strumenti informatici (parte hardware e software), e tutto quanto necessario all’espletamento dei compiti attribuiti.
4. L'ufficio comune è coordinato da un responsabile individuato secondo le disposizioni organizzative vigenti nell'ente capofila, previa intesa acquisita in Ufficio di presidenza. Al responsabile compete:
• l'attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo e assegnati annualmente con gli ordinari strumenti di gestione previsti dall'ente capofila;
• la direzione operativa dei collaboratori assegnati all'ufficio;
• la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
• il ruolo di responsabile di procedimento previsto dalla L. 241/1990 nel caso all'ufficio venga assegnata l'istruttoria di procedimenti amministrativi.
5. Nelle ipotesi di avvalimento o in quella di diverse forme di collaborazione l'accordo evidenzia le risorse umane disponibili in relazione alle attività da svolgere.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8 – Durata e recesso
1. La presente convenzione scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa. E' possibile il rinnovo per un altro mandato di comune accordo fra le parti.
2. In caso di rinnovo è ammesso il recesso delle parti, purché motivato con apposito atto deliberativo e comunicato alla Conferenza Metropolitana non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.
Art. 9 – Giurisdizione e normativa applicabile
1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.
Letto, firmato e sottoscritto. Bologna,
Unione dei Comuni Terre di Pianura
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx _
Unione dell'Alto Reno
Il Vice-Presidente Xxxxxxxx Xxxxx _
Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxx
Unione dei Comuni Savena-Idice
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Unione Reno Galleria
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Unione Terre d’Acqua
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxx _
Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx
Nuovo Circondario Imolese
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxx
Comune di Castenaso
Il Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Comune di Molinella
Il Sindaco Xxxxx Xxxxxxxxx
Comune di Bologna - Il Sindaco
e
Città metropolitana di Bologna - Il Sindaco metropolitano
Xxxxxxxx Xxxxxx |
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Comune di Il Sindaco |
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