PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
MONITORAGGIO E VIGILANZA COLLABORATIVA
SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA CONSEGUENTI AL SISMA CHE IL 24 AGOSTO 2016 HA COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA
tra
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche <<l’Autorità>>), nella persona del Presidente, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
e
il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito anche <<il Dipartimento della Protezione Civile>>), nella persona del Capo del Dipartimento, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
la Regione Abruzzo, nella persona del Presidente, xxxx. Xxxxxxx d’Xxxxxxx; la Regione Lazio, nella persona del Presidente, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
la Regione Marche, nella persona del Presidente, xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx;
la Regione Umbria, nella persona della Presidente, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx;
PREMESSO CHE
- l’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l’altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che all’Autorità compete La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, e stabilisce, tra l’altro, che la medesima Autorità operi un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo
163 del medesimo decreto legislativo (lettera g) e, per affidamenti di particolare interesse, svolga attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara (lettera h);
- l’art. 117, terzo comma, della Costituzione individua la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente;
- l’art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, dispone l’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, prevedendo, a tal fine che il Presidente del Consiglio dei Ministri promuova e coordini le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, avvalendosi, per il conseguimento di tali finalità, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- i successivi articoli 2, 3, 5, 6 e 11 della richiamata legge n. 225/1992 disciplinano, rispettivamente, le tipologie degli eventi di protezione civile, le attività ed i compiti di protezione civile, lo stato di emergenza e il potere di ordinanza, le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplinano il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di protezione civile;
- il 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Xxxxxxx, seguito da successive scosse di forte intensità, ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati e provocando la perdita di vite umane, feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- il 25 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nei territori colpiti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 225/1992, stabilendo che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della medesima legge, si provvede con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, emanata d’intesa con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha disciplinato i primi interventi urgenti nei territori colpiti dai citati eventi sismici definendo, in particolare che, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e,
in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sismico, nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile, secondo un modello operativo che prevede l’istituzione di una Direzione di Comando e Controllo (Dicomac), articolata in Funzioni di supporto e nella quale sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate;
- il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni, le Prefetture e i Comuni interessati dall’evento sismico, nonché le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti attuatori nominati o in corso di individuazione assicurano, nel quadro dei rispettivi ambiti di responsabilità, la realizzazione degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi, delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, nonché delle ulteriori misure coerenti con le finalità poste dalla legge n. 225/1992 che potranno essere individuate secondo quanto previsto dall’art. 5 della medesima legge, nel quadro degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile promosse dalla Dicomac in raccordo con i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
- l’articolo 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell’Autorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possano chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto;
- il medesimo articolo 4 individua, ai commi 2 e 3, specifici presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari e specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- l’attività di vigilanza esercitata ai sensi dell’articolo 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare e assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- le citate norme del Regolamento di vigilanza dell’ANAC individuano quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti: a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;
- l’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha introdotto specifiche procedure applicabili in caso di somma urgenza e di protezione civile a seguito del verificarsi di eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225/1992 e, al comma 9, ha previsto, in capo all’ANAC, la verifica dei prezzi degli affidamenti di servizi e forniture in assenza di prezzari di riferimento;
- l’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e l’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, adottato in esito alla seduta del Consiglio dell’Autorità riunitosi il giorno 7 settembre 2016, emanate d’intesa con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno, inoltre, disciplinato specifiche modalità di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla situazione emergenziale;
- nelle more della definizione di una specifica linea guida dedicata alla gestione degli appalti pubblici in situazioni di emergenza;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa (di seguito <<Protocollo>>);
Articolo 2 (Finalità)
1. Con il presente protocollo le Parti intendono instaurare, con riferimento alle rispettive competenze, forme specifiche di collaborazione in relazione a tematiche di comune interesse concernenti gli appalti pubblici.
2. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo articolo 3, per l’espletamento, da parte dell’Autorità, dell’attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di vigilanza dell’Autorità, sugli atti connessi alle procedure di affidamento relative agli interventi posti in essere dai soggetti attuatori competenti e da quelli all’uopo individuati allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito del sisma del 24 agosto 2016, nell’ambito dell’attività generale di coordinamento assicurata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile mediante la Dicomac, nonché per agevolare lo svolgimento delle attività di controllo, anche - ove previsto - successivo, sugli interventi eseguiti con le procedure di cui all’art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 ovvero ricorrendo alle disposizioni contenute nell’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e nell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016.
Articolo 3 (Oggetto)
1. L’Autorità disporrà, secondo le modalità stabilite all’art. 4, verifiche sui procedimenti di cui all’art. 2, comma 2, che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria segnaleranno, in quanto ritenuti di elevato importo o di particolare rilevanza o complessità.
2. Il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria si impegnano ad impartire indicazioni affinché:
2.1 nei procedimenti relativi agli interventi posti in essere allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito del sisma del 24 agosto 2016, siano inserite clausole e condizioni che agevolino lo svolgimento dei controlli di cui al precedente comma 1 nonché sia richiamato espressamente il presente Protocollo, anche al fine di consentire l’espletamento dell’attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di vigilanza dell’Autorità;
2.2 venga previsto l’inserimento della seguente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale relativamente a ciascun affidamento posto in essere: <<Il si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale>>.
3. Il Dipartimento della Protezione Civile e l’Autorità si impegnano, con il concorso delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a raccogliere, condividere ed elaborare elementi, esperienze e migliori pratiche utili per la definizione di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, a garanzia della promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti chiamate ad operare in situazioni di emergenza di cui alla legge n. 225/1992.
4. Il Dipartimento della Protezione Civile e l’Autorità si impegnano, altresì, a condividere ed elaborare gli elementi e le esperienze derivanti dalla situazione di emergenza in atto ai fini dell’elaborazione dei provvedimenti attuativi del disegno di legge-delega in materia di protezione civile, attualmente all’esame del Senato della Repubblica, per quanto riguarda gli aspetti connessi con la gestione amministrativa delle situazioni di emergenza.
Articolo 4
(Procedimento di verifica preventiva e in esecuzione)
1. Per i procedimenti individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
a) determinazione a contrarre;
b) atti della procedura di affidamento:
• bandi di gara o lettere di invito nel caso di procedura negoziata o inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta;
• disciplinari di gara;
• capitolati;
• schemi di contratto;
• provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
• elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura;
• verbali di gara, ivi inclusi i verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
• provvedimenti di aggiudicazione.
2. L’Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività collaborativa.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente articolo si svolgerà secondo modalità e termini temporali il più possibile celeri e comunque coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti, anche alla luce dell'emergenza di cui alle premesse.
4. Il procedimento di verifica preventiva si articola secondo le seguenti modalità:
a. gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione dalla stazione appaltante;
b. a seguito della trasmissione, l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla stazione appaltante. In tale ipotesi, la stazione appaltante:
i. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
ii. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.
5. In fase di esecuzione dei procedimenti di cui all’art. 3, comma 1, l’Autorità provvede, altresì, con le modalità di cui al precedente comma, alla verifica preventiva dei seguenti atti di esecuzione dei contratti:
a. atti finalizzati alla conclusione di accordi xxxxxx e contratti di transazione;
b. proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;
c. sospensioni contrattuali;
d. applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore.
Articolo 5 (Vigilanza Speciale)
1. L’Autorità effettuerà i controlli previsti dall’articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e controlli a campione sui procedimenti eseguiti in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e l’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016.
2. Il Campione verrà estratto sulla base delle informazioni acquisite e reso pubblico attraverso il Sito istituzionale dell’Autorità e comunicato ai firmatari del presente protocollo.
Articolo 6 (Durata)
1. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992 in relazione agli eventi sismici di cui in premessa e relative proroghe, eventualmente disposte nei termini di legge.
Roma, 26 ottobre 2016
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Presidente della Regione Abruzzo Xxxx. Xxxxxxx D’Xxxxxxx
Il Presidente della Regione Lazio Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Presidente della Regione Marche Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
La Presidente della Regione Umbria Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx