ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO ATTUATIVO DEL 15.10.2019
PA-POMPEI|07/12/2021|CONVENZIONI ITALIA 42
ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO ATTUATIVO DEL 15.10.2019
Finalizzato alla regolamentazione della modalità d’uso degli spazi del Quisisana, da parte del Comune, assegnati in uso al Parco Archeologico di Pompei
TRA
Il Ministero della Cultura, di seguito indicato anche come “MIC”-Parco Archeologico di Pompei – C.F. 90083400631, con sede Xxx Xxxxxx, 0, Xxxxxx, rappresentato ope legis dal Direttore pro tempore, (di seguito denominato PAP), PEC: xxxx-xx.xxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx,
E
il Comune di Castellammare di Stabia (di seguito indicato anche come "il Comune")- codice fiscale n. 82000270635, in persona del Sindaco, pro tempore, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica in Castellammare di Stabia, Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXX, 00, Xxxxxxx Xxxxxxx, PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx
Premesso che
- Il Parco Archeologico di Pompei ed il Comune di Castellammare hanno stipulato, in data 15.10.2019, un accordo di collaborazione volto a potenziare l'efficienza e l'efficacia delle attività di promozione e valorizzazione del Complesso del Quisi- sana con l’obiettivo di mettere in atto reciproche iniziative, nel pieno rispetto della propria autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- Nel quadro di riorganizzazione del MIC, attuato con DPCM 171 del 29 agosto 2014, l’immobile del Quisisana risulta assegnato al Parco Archeologico di Pom- pei, rientrando nell’ambito di tutela e conservazione di competenza dello stesso.
- L’accordo di collaborazione del 15.10.2019, ha previsto, tra l’altro, la concessione
in uso al Parco Archeologico di buona parte degli spazi della Reggia di Quisisana per le attività istituzionali di tutela e valorizzazione del Parco;
- L’art.9 del suddetto Accordo, al fine di una migliore gestione degli spazi comuni e
nell’ottica di orientare le reciproche iniziative di fruizione e valorizzazione, ha previsto l’istituzione di un Organismo Tecnico Scientifico (OTS), presso la sede del Quisisana;
- Con l’accordo di collaborazione n.7225 del 12.08.2020 le parti hanno definito le li- nee operative comuni nell’ambito delle reciproche iniziative indirizzate ad un con- diviso progetto scientifico di valorizzazione e fruizione dell’Immobile in questione.
Con il suddetto accordo hanno proceduto, anche al fine della migliore gestione degli spazi, alla nomina di un Organismo Tecnico Scientifico (OTS), così come previsto dall’art.9 del relativo accordo di collaborazione.
Tutto ciò premesso le parti stipulano quanto segue:
Art. 1 (Premesse)
Costituiscono parte integrante della presente convenzione le premesse e gli allegati in essa richiamati.
Art. 2 (Oggetto dell’accordo)
Le parti con il presente accordo, ad integrazione dell’accordo stipulato in data 12.08.2020 rep.7225-A, intendono definire ed attuare linee comuni per regolamentare, relativamente alla Reggia del Quisisana, la richiesta d’uso temporanea ed occasionale, per l’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, da parte del Comune, degli spazi concessi in uso al Parco Archeologico di Pompei e precisamente:
Superfici ad uso esclusivo del PAP:
1. Parco botanico
2. Aree verdi a valle
3. Terrazza quota + 13,60.
Superfici comuni e pertinenze ad uso del PAP e del Comune di Castellammare di Stabia:
4. Terrazza quota + 8,00 verso il parco botanico
5. Piazzale ex lavanderie quota + 0,00
Art.3 (Finalità dell’accordo)
Il presente accordo è finalizzato ad individuare linee operative comuni in modo da garantire un uso dell’immobile del Quisisana compatibile con il suo carattere culturale (storico/artistico) così come previsto dall’art.20 comma 1 del Codice dei Beni Culturali, restituendone la fruizione al territorio e garantendone l’ottimale gestione.
Art.4 - Requisiti oggettivi
Gli spazi di cui all’art.2 potranno essere concessi in uso temporaneo al Comune per un utilizzo compatibile con il carattere culturale dell’Immobile in questione e non in contrasto con la finalità di tutela dello stesso, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dal Parco;
- compatibilità con i fini di tutela, di valorizzazione e sicurezza del bene;
Il Parco, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non autorizzare la concessione d’uso dei suddetti spazi, qualora ritenga l’evento o la manifestazione anche solo non opportuna al fine dell’interesse pubblico perseguito.
Art. 5 Modalità d’uso
Con la richiesta di concessione d’uso degli spazi il Comune si impegna:
• garantire il buon uso degli spazi concessi, provvedendo a tutti gli oneri accessori compre-
si quelli di pulizia;
• presentare un programma dettagliato dell’evento con l’indicazione precisa delle serate, de-
gli spazi e degli allestimenti;
• assumersi la responsabilità della custodia e della conservazione, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, anche delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizza-
zione degli eventi, per tutto il periodo di durata degli stessi.
• garantire il buon uso degli spazi concessi restituendoli, al termine dell’evento, integri e libe-
ri da persone e cose;
• ad assolvere a tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione degli eventi comprese le li- cenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgi -
mento di simili attività, nonché ad osservare e far osservare a terzi interessati nelle attività tutte le prescrizioni normative in essere anche relative alle misure di sicurezza messe in campo per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID 19 e ad adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortuni-
stica in materia;
• manlevare e tenere indenne il Parco da ogni e qualsivoglia responsabilità/ diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - connessa o derivante dall’esecuzione delle attività connesse alla realizzazione degli eventi, interdicendo, in ogni caso, a tutti i fruitori, durante le manifestazioni, l’accesso al parco Botanico fin quando lo stesso non sarà
in uso.
• a rispettare l’immagine del Parco Archeologico di Pompei e del MIC con il divieto di adot - tare, nella realizzazione delle attività, comportamenti contrari alla legge, all’ordine pubblico
ed al buon costume o tali da recare un pregiudizio al Parco;
• ad osservare e far osservare tutte le eventuali prescrizioni impartite dal Pap per la tutela del
bene;
• a provvedere a reclutare personale a custodia degli spazi durante gli eventi (o cosa simile);
• ad assolvere a tutti gli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi nei confronti del proprio personale e/o delle persone che a vario titolo collaborano alle realiz- zazione delle attività di competenza, in attuazione della normativa vigente, anche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08, manle- vando il Parco da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità;
Art. 6 (durata/modifiche /integrazioni)
La durata del presente accordo integrativo è legata alla durata dell’accordo stipulato tra le parti in data 15.10.2019/14 ed al relativo accordo attuativo. Lo stesso potrà essere espres- samente modificato e/o integrato per iscritto tra le parti contraenti. Ogni modifica del pre- sente atto potrà essere provata solo per iscritto.
Art. 7 - Dichiarazioni finali e clausola di rinvio
Le parti danno atto di avere negoziato, ed approvato, ogni singola clausola del presente atto; per tutto quanto non previsto, le parti fanno espresso rinvio alle leggi, ai regolamenti ed ogni altro atto normativo vigente in materia.
Il presente atto annulla e sostituisce ogni altro atto esistente tra le stesse in quanto incompatibile.
Per tutto quanto non espressamente richiamato vale quanto già stabilito nell’accordo del 15.10.2019/14 e relativo accordo attuativo 7425-A del 12.08.2020.
Art. 8- Norma finale
Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, si compone di n. 6 pagine, è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1e 2 del C.A.D. – Codice Amministrazione Digitale
– D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
======Letto, Approvato e Sottoscritto.===========
Per il Parco Archeologico di Pompei Per il Comune di Castellammare di Stabia Direttore Generale Il Sindaco
Firmato digitalmente da ZUCHTRIEGEL XXXXXXX XXXXXXXX
C: IT
Xxxxxxx Xxxxxxx Comune di Castellammare di Stabia Sindaco 07.12.2021
12:35:54
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