CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei
Allegato 3.3 – CAPITOLATO TECNICO LOTTO 3
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l'assicurazione
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione : ASL n.4 di Xxxxxxx
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione : ASL n.4 di Lanusei
Società: l'impresa assicuratrice
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro: il fatto verificatosi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto/
Franchigia: la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
Beneficiario: il soggetto cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.)
ART. 2 - PROVA DEL CONTRATTO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax o simili) indirizzata all’altra parte, anche tramite la Spett.le Marsh S.p.a., Broker al quale l’Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 2 bis) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1981 del Codice Civile.
ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO – DECORRENZA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha durata 36 mesi ed effetto dalle ore 24 del 31/12/2013 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2016. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 30 giorni antecedenti la scadenza, per un periodo massimo di 180 giorni. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l’assicurazione.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Premesso che il pagamento del premio di polizza avviene in una rata annuale scadente il 31/12 di ogni anno, a parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).
ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 7 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO
La denuncia dell'infortunio deve essere fatta alla Società per il tramite del Broker, entro 10 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
ART. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso pari al periodo di tempo necessario al Contraente ad aggiudicare, secondo la normativa vigente, ad altra Compagnia d'assicurazione una assicurazione avente il medesimo oggetto della presente; tale periodo non può essere superiore a 90 giorni, termine dopo il quale la presente assicurazione cesserà di avere efficacia..
In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso ,la stessa rimborserà la parte di premio
,al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione , sono a carico del Contraente.
ART. 10 - FORO COMPETENTE
Foro competente è il luogo dove ha sede il Contraente.
ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 12 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonchè le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.
Art. 13 - Tracciabilita’ dei flussi finanziari – rinvio alle norme di legge
Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”:
− ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
− ad inserire, nei contratti che xxxxxxxx eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all’oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:
- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.
Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.
La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all’art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 00 - XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX (xxxxxxxx opzionale in caso di coassicurazione)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Compagnia ……………………………………, all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel
riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Compagnia …………………….…, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all’art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall’Impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE INFORTUNI
ART. 15 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L' assicurazione vale per gli infortuni che l' Assicurato subisca nello svolgimento:
a) delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;
b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
ART. 16 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall' assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l' assicurato è privo della prescritta abilitazione;
b) dall' uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra leggeri), salvo quanto disposto dall' art. 15;
c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall' uso di stupefacenti o allucinogeni;
e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;
g) da guerre o insurrezioni;
h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell' atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
l) da infarti e da ernie di qualsiasi tipo;
m) da atti di terrorismo ma solo come conseguenza dell’utilizzo di armi di distruzione di massa nucleari, chimiche o biologice.
ART. 17 - RISCHIO VOLO
L' assicurazione vale per gli Infortuni che l' Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
- da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:
per persona:
- euro 1.032.913,80 per il caso di Morte
- euro 1.032.913,80 per il caso di Invalidità Permanente
- euro 258,23 per il caso di Inabilità Temporanea
per aeromobile:
- euro 5.164.568,99 per il caso di Morte
- euro 5.164.568,99 per il caso di invalidità Permanente
- euro 5.164,57 per il caso di Inabilità Temporanea
Nell' eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l' Assicurato sale a bordo dell' aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.
ART. 18 - SERVIZIO MILITARE
Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso l' assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea e prosegue per le altre garanzie e per le rispettive indennità previste in polizza.
Comunque, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio - o rata di premio - successiva all' inizio del servizio , il Contraente ha diritto di chiedere la sospensione dell' assicurazione fino al termine del servizio medesimo.
ART. 19 – LIMITE DI ETA'
L' assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 80 anni.
Tuttavia , per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l' eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell' età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente.
ART. 20 - PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoici.
Di conseguenza l' assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
ART. 21 - ESTENSIONI TERRITORIALI
L' assicurazione vale in tutto il mondo. L' inabilità temporanea, al di fuori dell'
Europa
o degli Stati extraeuropei del Mediterraneo, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa o negli Stati sopra menzionati.
ART. 22 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società entro 10 giorni da quando l’Ufficio preposto alla gestione delle coperture assicurative e ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia dell' infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell' evento e sarà corredata da certificato medico.
Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici.
L' Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
ART. 23 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
La Società corrisponde l' indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell' infortunio. Se, al momento dell' infortunio, l' Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
ART. 24 - MORTE
L' indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche se successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell' infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione agli eredi dell' assicurato in parti uguali.
L' indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, ma se entro 2 anni dal giorno dell' infortunio ed in conseguenza di questo, l' Assicurato muore, gli eredi dell' Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l' indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
ART. 25 - INVALIDITA' PERMANENTE
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato
1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
Nei confronti delle persone affette da xxxxxxxxxx, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anzichè la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
ART. 26 - INABILITA' TEMPORANEA
L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni salvo quanto previsto dal C.C.N.L. per ogni singola categoria assicurata.
L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità permanente e diaria da ricovero.
ART. 27- DIARIA DA RICOVERO
Se in conseguenza ad infortunio indennizzabile a termini di polizza l'assicurato viene ricoverato in Istituto di cura legalmente riconosciuto, la Società corrisponde l'indennità giornaliera assicurata, pattuita per ogni giorno di ricovero, per un periodo massimo di 300 gg..
La diaria viene liquidata dietro presentazione di copia della cartella clinica completa di dichiarazione dell'Istituto di cura attestante la durata del ricovero.
L'indennizzo per diaria da ricovero è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità permanente e inabilità temporanea.
ART.28 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
La Società rimborsa agli assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento, dell’importo indicato sulla scheda di quotazione.
Per cure mediche si intendono:
- Spese ospedaliere o cliniche;
- Onorari a medici e chirurghi;
- Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- Spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di cura o all’ambulatorio;
- Spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;
- Spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.
Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.
ART. 29 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL DANNO - CONTROVERSIE
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado o durata dell'inabilità temporanea e sulla loro entità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici. Il Collegio medico risiede presso la sede della Contraente.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
ART. 30 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Poichè la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.
ART. 31 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.
Con la presente dichiarazione vengono accettate tutte le clausole del capitolato tecnico allegato | |
LA SOCIETA’ | LE (EVENTUALI) COASSICURATRICI |
RISCHI ASSICURATI, CATEGORIE E SOMME ASSICURATE
CAT. A - CONDUCENTI MEZZI ENTE
Infortuni subiti da conducenti e dalle persone di cui sia autorizzato il trasporto durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia per tutti i mezzi di trasporto di proprietà o in uso all'Ente. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dagli automezzi.
Poichè la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R. gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi (ex legge 990) .
SOMME ASSICURATE
Morte: Euro 260.000,00 Invalidità permanente: Euro 260.000,00 Rimborso spese mediche
da infortunio Euro 2.582,00
CAT. B - DIPENDENTI IN MISSIONE
La garanzia deve intendersi prestata in ottemperanza agli obblighi di legge derivanti al Contraente, di garantire i dipendenti per gli infortuni subiti durante lo svolgimento della missone o adempimenti di servizio fuori ufficio, qualora sia autorizzato l'utilizzo di mezzi di trasporto, purché non intestati al PRA a nome del Contraente, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni relative.
L'assicurazione garantisce anche gli infortuni alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
La copertura inizia dall'effettivo inizio del viaggio, indipendentemente se esso avvenga dall'abitazione (anche occasionale) dell'Assicurato stesso o dalla sede di lavoro; la copertura termina al ritorno dell'Assicurato ad una delle predette sedi di partenza.
Poichè la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R. gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi (ex legge 990) .
SOMME ASSICURATE
Morte: Euro 260.000,00 Invalidità permanente: Euro 260.000,00 Rimborso spese mediche
da infortunio Euro 2.582,00
CAT. C - MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA
La garanzia copre gli infortuni subiti in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo collettivo nazionale e/o accordi integrativi regionali.
SOMME ASSICURATE
Morte: euro 775.000,00
Invalidità permanente: euro 775.000,00
Inabilità temporanea: euro 52,00
CAT. D - MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI IN CONVENZIONE CON LA CONTRAENTE
La garanzia copre gli infortuni subiti in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo collettivo nazionale e/o accordi integrativi regionali.
SOMME ASSICURATE
Morte euro 1.033.000,00 Invalidità Permanente euro 1.033.000,00 Inabilità Temporanea euro 155,00
CAT. E - MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
( ex guardia medica)
La garanzia copre gli infortuni subiti in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo collettivo nazionale e/o accordi integrativi regionali.
SOMME ASSICURATE
Morte euro 775.000,00 Invalidità Permanente euro 775.000,00 Inabilità Temporanea euro 52,00
CAT. F - MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI EMERGENZA (SERVIZIO 118)
La garanzia copre gli infortuni subiti in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo collettivo nazionale e/o accordi integrativi regionali.
SOMME ASSICURATE
Morte euro 775.000,00 Invalidità Permanente euro 775.000,00 Inabilità Temporanea euro 52,00
CAT. G - OSPITI CASA FAMIGLIA E CENTRO DIURNO DI LANUSEI
La garanzia copre gli infortuni subiti dagli ospiti presenti nelle strutture durante l’intero arco giornaliero e per l’intero periodo di soggiorno, per tutte le attività svolte comprese quelle terapeutiche riabilitative.
SOMME ASSICURATE
Morte euro 155.000,00 Invalidità Permanente euro 155.000,00 Inabilità Temporanea euro 52,00
CAT. H - DONATORI DI SANGUE
La garanzia copre gli infortuni subiti dalle persone che si sottopongono al prelievo del sangue presso l'Azienda unità Sanitaria, anche sotto forma di autotrasfusione.
L'assicurazione è prestata per le conseguenze delle operazioni connesse al prelievo del sangue (infezioni in genere, flebiti, periflebiti, ematomi, ambolie), nonchè per gli infortuni a termini di polizza che colpissero i donatori (iscritti all'Associazione AVIS od "occasionali" non iscritti) nell'ambito dei locali in cui si effettuano dette operazioni e durante il tempo necessario con tutti i mezzi di locomozione, terrestri e per via d'acqua, pubblici o privati, quest'ultimi anche se guidati dall'Assicurato, dalla propria abitazione o luogo di lavoro alla località in cui deve essere effettuato il prelievo e viceversa.
La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare preventivamene sia le generalità dei singoli donatori, sia il giorno e l'ora dei prelievi; per le relative identificazioni sarà fatto riferimento agli appositi registri e schedari che la Contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, a semplice richiesta della Società assicuratrice e dei suoi incaricati.
SOMME ASSICURATE
Morte: Euro 260.000,00 Invalidità permanente: Euro 260.000,00 Rimborso spese mediche
da infortunio Euro 2.582,00 Inabilità Temporanea Euro 60,00
CONDIZIONI PARTICOLARI
Si precisa che sono considerati infortuni anche:
- asfissia causata da fuga di gas o di vapore;
- soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
- avvelenamenti o intossicazioni acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;
- intossicazioni anche aventi origine traumatica;
- affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, le punture vegetali, nonché le infezioni tutte conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi caustici;
- annegamento;
- assideramento o congelamento;
- folgorazione e scariche elettriche in genere;
- colpi di sole o di calore o di freddo;
- lesioni determinate da sforzi con esclusione di infarti ed xxxxx. L'assicurazione vale anche per:
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno.
A) EVENTI SOCIOPOLITICI
L' assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale e sindacale, purchè l' Assicurato provi di non aver preso parte attiva.
B) CALAMITA' NATURALI
Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve.
C) COLPA GRAVE
L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.
D) RISCHIO IN ITINERE
La garanzia comprende il rischio in itinere, cioè gli infortuni che possono colpire gli Assicurati durante:
- il tragitto dall’abitazione (anche occasionale) al luogo di lavoro e viceversa;
- il tragitto dalla sede dove viene svolta la loro attività fino al raggiungimento di altre sedi e viceversa
purchè questi infortuni avvengano durante il tempo necessario a compiere il percorso pre via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, tanto privati che pubblici.
E) ERNIE TRAUMATICHE E DA SFORZO - XXXXX ADDOMINALI
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che:
- qualora sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.
F) FRANCHIGIA SU INABILITA' TEMPORANEA
Limitatamente alle categorie B) e C) la garanzia si intende prestata con una franchigia di 7 giorni.
I) LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e alla Contraente, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di liquidazione dalla Società.
Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse, dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.
Inoltre, se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la Società corrisponderà ai beneficiari la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di Morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario.
L) LIQUIDAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE
Per i casi di Invalidità Permanente conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al 60% accertato con i criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni Particolari di Assicurazione verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato
M) ANTICIPO INDENNIZZO
Qualora a seguito di infortunio fosse quantificata un'Invalidità Permanente di grado superiore al 20% la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo, il 50% dell'importo presumibilmente indennizzabile, con il massimo di euro 51.000,00.
N) REGOLAZIONE PREMIO
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, al fine della sospensione delle garanzie, la Società dovrà darne comunicazione al Contraente, a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Le operazioni di cui al presente ed al precedente articolo saranno effettuate tramite la Marsh S.p.A., Xxxxxx incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.
O) MORTE PRESUNTA
Nel caso di presentazione di istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi dell'art. 60 e 62 del C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di morte, a condizione che:
a) siano trascorsi 180 giorni dalla data in cui risale l'ultima notizia dell'Assicurato;
b) possa ragionevolmente desumersi che la morte è avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Se successivamente l'Assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza, la Società può agire anche nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato e degli interessi, l'Assicurato potrà tuttavia far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.
P) DIABETE
A maggior precisazione di quanto indicato nelle C.G.A. l'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete, a condizione che l'infortunio non sia conseguenza diretta del diabete ed ogni complicazione riferibile al diabete esclusa.
In caso di infortunio la Società corrisponde l'indennizzo a sensi dell'Art. 23 delle C.G.A..
Q) UBRIACHEZZA
A parziale rettifica di quanto indicato nell'art. 14 delle C.G.A. l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad ubriachezza.
R) ESONERO DALL' OBBLIGO DI DENUNCIA DI INFERMITA' MUTILAZIONI O DIFETTI FISICI
La Contraente è esonerata dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'Art. 21 delle C.G.A..
S) ESONERO DENUNCIA GENERALITA' DEGLI ASSICURATI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.
T) VARIAZIONE DEL RISCHIO, BUONA FEDE
A parziale deroga delle C.G.A., si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
U) DEROGA DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
In deroga a quanto disposto dalle C.G.A. , il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.
V) DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DELL' ASSICURATO
Le dichiarazioni dell' Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.
W) OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
La Società annualmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro, data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioé in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui dopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
DICHIARAZIONE
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 3 – Durata del contratto, pagamento del premio; Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Art. 10 - Foro competente;
Con la presente dichiarazione vengono accettate tutte le clausole del capitolato tecnico allegato | |
LA SOCIETA’ | LE (EVENTUALI) COASSICURATRICI |
Lotto n° 6
Scheda di Quotazione Polizza Infortuni
CAT. A - CONDUCENTI MEZZI ENTE
SOMME ASSICURATE
Morte: Euro 260.000,00 Invalidità permanente: Euro 260.000,00 Rimborso spese mediche
da infortunio Euro 2.582,00 Premio anticipato per veicolo: euro………..
n. veicoli preventivati: 12
Totale EURO………..
CAT. B - DIPENDENTI IN MISSIONE SOMME ASSICURATE
Morte: Euro 260.000,00 Invalidità permanente: Euro 260.000,00 Rimborso spese mediche
da infortunio Euro 2.582,00 Premio per Km: euro…………..
Km preventivati: 120.000
Totale EURO…………..
CAT. C – MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA SOMME ASSICURATE
Morte euro 775.000,00
Invalidità Permanente euro 775.000,00 Inabilità Temporanea euro 52,00
Premio per assicurato: euro………….
n. assicurati preventivati: 12
Totale EURO…………..
CAT. D - MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI IN CONVENZIONE CON LA CONTRAENTE
SOMME ASSICURATE
Morte euro 1 033.000,00
Invalidità Permanente euro 1 033.000,00
Inabilità Temporanea euro 155,00 Premio per assicurato: euro………
n. assicurati preventivati: 31
Totale EURO……………
CAT. E - MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI CONTINUITA'
ASSISTENZIALE ( ex guardia medica)
SOMME ASSICURATE
Morte euro 775.000,00 Invalidità Permanente euro 775.000,00 Inabilità Temporanea euro 52,00
Premio per assicurato: euro………….
n. assicurati preventivati: 44
Totale EURO………….
CAT. F - MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI EMERGENZA (SERVIZIO 118) SOMME ASSICURATE
Morte euro 775.000,00 Invalidità Permanente euro 775.000,00 Inabilità Temporanea euro 52,00
Premio per assicurato: euro………….
n. assicurati preventivati: 6
Totale EURO…………..
CAT. G - OSPITI CASA FAMIGLIA E CENTRO DIURNO DI LANUSEI
SOMME ASSICURATE
Morte euro 155.000,00 Invalidità Permanente euro 155.000,00 Inabilità Temporanea euro 52,00
Premio per assicurato: euro………….
n. assicurati preventivati: 15 CAT. H - DONATORI DI SANGUE
SOMME ASSICURATE
Morte: Euro 260.000,00 Invalidità permanente: Euro 260.000,00 Rimborso spese mediche
da infortunio Euro 2.582,00 Inabilità Temporanea Euro 60,00
Premio per assicurato: euro………….
n. donazioni preventivate: 2700
Totale EURO…………..
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (Cat.A+B+C+D+E+F+G+H)
EURO …………..............( )
TOTALE PREMIO LORDO INTERO PERIODO CONTRATTUALE (36 mesi):
EURO ……………………..( )
RIPARTO DI ASSICURAZIONE/A.T.I. (se previsto) | |||
Compagnia | % | Compagnia | % |
LA SOCIETA’ | LE (EVENTUALI) COASSICURATRICI |